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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 24/11/2025, n. 1566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1566 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Giuseppe Rini Presidente dr. NA SU Giudice dr. Giorgia Cotroneo Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 654/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. COMPAGNO ELVIRA MARIA per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. LO PINTO ANTONINO per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta per l'udienza del 7.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Tribunale di Termini Imerese Sezione I Civile R.G. n.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Giudice delegato nella procedura di separazione, avvenuta in data 26.11.2024;
• la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata da questo
Tribunale con sentenza n. 1820/2024 del 20.12.2024, passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, così come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del
7.10.2025, da ritenere in questa sede integralmente richiamate.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Marineo, in data 9.9.1989, da
, nato a [...] in data [...], e da Parte_1
, nata a [...] in data [...], Controparte_1
trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 30, parte II, serie
A, dell'anno 1989, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
- 2 -
Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile
R.G. n.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio della Sezione
Civile del Tribunale, il 18/11/2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Giuseppe Rini
NA SU
- 3 -
Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Giuseppe Rini Presidente dr. NA SU Giudice dr. Giorgia Cotroneo Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 654/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. COMPAGNO ELVIRA MARIA per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. LO PINTO ANTONINO per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta per l'udienza del 7.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Tribunale di Termini Imerese Sezione I Civile R.G. n.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Giudice delegato nella procedura di separazione, avvenuta in data 26.11.2024;
• la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata da questo
Tribunale con sentenza n. 1820/2024 del 20.12.2024, passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, così come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del
7.10.2025, da ritenere in questa sede integralmente richiamate.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Marineo, in data 9.9.1989, da
, nato a [...] in data [...], e da Parte_1
, nata a [...] in data [...], Controparte_1
trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 30, parte II, serie
A, dell'anno 1989, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
- 2 -
Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile
R.G. n.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio della Sezione
Civile del Tribunale, il 18/11/2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Giuseppe Rini
NA SU
- 3 -
Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile