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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/05/2025, n. 1439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1439 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1828/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE
SEZIONE COMMERCIALE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Terza Sezione Commerciale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Italo Mirko De Pasquale, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti come in atti rassegnate, la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1828/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Apollonio;
– OPPONENTE –
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Zeppola;
Controparte_2
– OPPOSTA – avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo per consegna di documenti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, depositato in data 15.03.2024, la società
[...] ha convenuto, innanzi all'intestato Tribunale, Controparte_1 CP_2
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le Tribunale
[...] adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, anche in accoglimento delle eccezioni preliminari relative alla mancata richiesta della fase di mediazione obbligatoria, revocare e porre nel nulla, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n°8476/2023 emesso dal Tribunale di Lecce, dott.ssa Pasca, per tutti i motivi esposti in narrativa. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi al sottoscritto difensore antistatario” [il corsivo è tratto testualmente dalle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione].
In fatto l'opponente ha dedotto: che in data 05.02.2024, ad istanza della sig.ra CP_2
, le era stato notificato il decreto ingiuntivo n° 2312/2023 nrg. 8476/2023 emesso in data
[...]
31.12.2023 dal Tribunale di Lecce - sezione commerciale, Dott.ssa Pasca, per la consegna della documentazione indicata nel ricorso monitorio;
che, in forza dello statuto della società
[...]
“i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere Controparte_1 dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i documenti relativi all'amministrazione”; che, inoltre, ai sensi dell'articolo 2476, co.2, cc. “i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i
1 libri sociali [2261, 2320] ed i documenti relativi all'amministrazione”; che, difatti, l'amministratrice pro tempore aveva messo a disposizione la consultazione dei documenti richiesti, dichiarando che gli stessi erano consultabili presso la sede legale della società sì come emergente dal verbale del 26.06.2023; che l'ingiunta non era un soggetto qualificato su cui incombono obblighi di legge di tal genere.
, ritualmente costituitasi in giudizio, ha contestato tutto quanto ex Controparte_2 adverso dedotto e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Lecce adito , previo mutamento di rito e fissata nuova udienza per l'integrazione delle difesa in ragione della riforma Cartabia, rigettare l'opposizione siccome proposta da controparte e per
l'effetto confermare nella emananda sentenza il D.I. n. 2312/23 in rg 8476723 Tribunale di Lecce. Condannare controparte alla soccombenza di lite” [il corsivo è tratto testualmente dalle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta].
L'opposta ha eccepito l'erroneità della domanda giudiziale formulata con atto di citazione anziché, a suo dire, con ricorso.
Nel merito ha dedotto l'esistenza di un diritto potestativo alla consultazione della documentazione contabile della società funzionale all'esercizio, “da parte del socio non amministratore, del controllo sulla gestione a sua volta strumentale alla tutela di variegati interessi, individuali”.
La causa, istruita con produzione documentale, il 7 maggio 2025 è stata trattenuta in decisione all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter cpc.
Occorre in primo luogo respingere l'eccezione di erroneità della domanda giudiziale formulata dall'opponente per essere stata, la stessa, introdotta con citazione anziché con ricorso atteso che la riforma Cartabia, citata dalla medesima opponente, non ha imposto un simile obbligo nella scelta della forma dell'atto introduttivo. Passando al merito, l'azione proposta col ricorso monitorio, nel caso di specie, dev'essere ricondotta, da un lato, in quella di cui all'art. 2476 comma 2 c.c. e, dall'altro, nell'azione di responsabilità avverso l'operato del socio accomandatario. Ebbene, l'art. 2476 comma 2 c.p.c. prevede che il socio che non partecipi all'amministrazione abbia diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di sua fiducia, i libri sociali e i documenti dell'amministrazione.
Il diritto di informazione e di consultazione ricomprende anche il connesso ed eventuale diritto ad ottenere copia dei documenti (sul punto cfr. Trib. Milano 15.6.2015)
La norma descrive un diritto potestativo di significativa ampiezza, esteso alla documentazione contabile vera e propria, ai libri sociali obbligatori, ma anche a tutti i documenti dell'amministrazione, anche quelli relativi a specifici affari, diritto non condizionato alla specificazione di alcun interesse od utilità specifica, diversi ed ulteriori rispetto al potere di controllo ed al diritto alla informazione del socio (cfr. Tribunale di Cagliari 12.1.2023 ma anche
Trib. Milano 30.11.2004).
In particolare, ed in merito all'interesse in capo al socio, si è precisato che: “… Il diritto del socio di accedere alla documentazione sociale non subisce alcuna limitazione, se non quella derivante dal necessario perseguimento delle finalità informativa ad esso sottese;
ciò premesso, la mancata indicazione di specifici fatti di mala gestio non costituisce, di per sé, ostacolo all'esercizio di tale diritto. La società, e per essa il suo amministratore, non può
2 subordinare l'accoglimento della richiesta del socio di accedere alla documentazione all'indicazione, da parte dello stesso, dei motivi dell'accesso, né la mancata specificazione degli stessi, ed il conseguente preteso carattere “esplorativo” della richiesta, possono costituire, di per sé stessi, un sintomo della natura emulativa della domanda di accesso…” (cfr.
Trib. Roma Sez Spec. Imprese 27.7.2020)
L'ampiezza del contenuto del diritto di informazione è tale da incontrare i suoi unici limiti:
1) nella buona fede: nel senso, cioè, che il diritto non può essere esercitato per fini meramente ostruzionistici, palesemente antisociali, ovvero per finalità concorrenziali o, ancora, per danneggiare la società;
2) nel diritto alla riservatezza di soggetti terzi o anche della medesima società, ove sufficientemente prospettati dalla parte che tali interessi, di segno contrario rispetto al diritto alla ostensione, invochi (es. know how aziendale).
Ebbene, nulla di tutto questo è stato anche solo dedotto da parte opponente.
A ogni modo, in merito al secondo punto, il diritto alla riservatezza della stessa società, ovvero di terzi, società o persone fisiche, non deve comportare il sacrificio del diritto del socio non amministratore, ben potendo essere assicurato mediante oscuramento di dati “sensibili” o che facciano parte della generale riservatezza aziendale.
Ben potrebbe, inoltre, la società garantirsi dalla eventuale divulgazione di dati riservati, ottenendo dal socio la sottoscrizione di un eventuale patto di riservatezza o di non divulgazione,
o semplicemente utilizzando sistemi per il mascheramento o l'occultamento dei dati riservati.
Quanto al limite della buona fede ed alle ragioni che la parte opponente ritiene ostative all'accoglimento della domanda, la stessa si è limitata a sostenere di aver messo a disposizione la consultazione dei documenti richiesti.
Ebbene, dal verbale del 26.06.2023, in atti, non si evince, di contro, l'ostensione dei documenti richiesti dalla alla s.a.s., quanto invece la dichiarazione dell'amministratore che detti CP_2 documenti erano stati depositati presso la sede della società
La domanda monitoria va pertanto sussunta nell'alveo dei principi che si sono esplicitati innanzi.
L'opposizione va rigettata.
In applicazione del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico dell'opponente e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa
(indeterminabile), esclusa la fase istruttoria, con applicazione dei valori minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Terza Sezione Civile, pronunciando nella causa civile n. 1828/2024
R.G., così provvede:
• RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara definitivamente esecutivo;
• CONDANNA la società al pagamento, in favore della Controparte_1 opposta, delle spese di lite del presente giudizio quantificate in complessivi € 2.906,00, oltre rimborso forfettario ed accessori, se dovuti, a termini di legge, con distrazione in favore dell'avv. Fabio Zeppola.
Si comunichi.
Così deciso in Lecce in data 7 maggio 2025
3 Il Giudice
(dott. Italo Mirko De Pasquale)
4
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE
SEZIONE COMMERCIALE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Terza Sezione Commerciale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Italo Mirko De Pasquale, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti come in atti rassegnate, la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1828/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Apollonio;
– OPPONENTE –
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Zeppola;
Controparte_2
– OPPOSTA – avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo per consegna di documenti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, depositato in data 15.03.2024, la società
[...] ha convenuto, innanzi all'intestato Tribunale, Controparte_1 CP_2
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le Tribunale
[...] adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, anche in accoglimento delle eccezioni preliminari relative alla mancata richiesta della fase di mediazione obbligatoria, revocare e porre nel nulla, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n°8476/2023 emesso dal Tribunale di Lecce, dott.ssa Pasca, per tutti i motivi esposti in narrativa. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi al sottoscritto difensore antistatario” [il corsivo è tratto testualmente dalle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione].
In fatto l'opponente ha dedotto: che in data 05.02.2024, ad istanza della sig.ra CP_2
, le era stato notificato il decreto ingiuntivo n° 2312/2023 nrg. 8476/2023 emesso in data
[...]
31.12.2023 dal Tribunale di Lecce - sezione commerciale, Dott.ssa Pasca, per la consegna della documentazione indicata nel ricorso monitorio;
che, in forza dello statuto della società
[...]
“i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere Controparte_1 dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i documenti relativi all'amministrazione”; che, inoltre, ai sensi dell'articolo 2476, co.2, cc. “i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i
1 libri sociali [2261, 2320] ed i documenti relativi all'amministrazione”; che, difatti, l'amministratrice pro tempore aveva messo a disposizione la consultazione dei documenti richiesti, dichiarando che gli stessi erano consultabili presso la sede legale della società sì come emergente dal verbale del 26.06.2023; che l'ingiunta non era un soggetto qualificato su cui incombono obblighi di legge di tal genere.
, ritualmente costituitasi in giudizio, ha contestato tutto quanto ex Controparte_2 adverso dedotto e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Lecce adito , previo mutamento di rito e fissata nuova udienza per l'integrazione delle difesa in ragione della riforma Cartabia, rigettare l'opposizione siccome proposta da controparte e per
l'effetto confermare nella emananda sentenza il D.I. n. 2312/23 in rg 8476723 Tribunale di Lecce. Condannare controparte alla soccombenza di lite” [il corsivo è tratto testualmente dalle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta].
L'opposta ha eccepito l'erroneità della domanda giudiziale formulata con atto di citazione anziché, a suo dire, con ricorso.
Nel merito ha dedotto l'esistenza di un diritto potestativo alla consultazione della documentazione contabile della società funzionale all'esercizio, “da parte del socio non amministratore, del controllo sulla gestione a sua volta strumentale alla tutela di variegati interessi, individuali”.
La causa, istruita con produzione documentale, il 7 maggio 2025 è stata trattenuta in decisione all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter cpc.
Occorre in primo luogo respingere l'eccezione di erroneità della domanda giudiziale formulata dall'opponente per essere stata, la stessa, introdotta con citazione anziché con ricorso atteso che la riforma Cartabia, citata dalla medesima opponente, non ha imposto un simile obbligo nella scelta della forma dell'atto introduttivo. Passando al merito, l'azione proposta col ricorso monitorio, nel caso di specie, dev'essere ricondotta, da un lato, in quella di cui all'art. 2476 comma 2 c.c. e, dall'altro, nell'azione di responsabilità avverso l'operato del socio accomandatario. Ebbene, l'art. 2476 comma 2 c.p.c. prevede che il socio che non partecipi all'amministrazione abbia diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di sua fiducia, i libri sociali e i documenti dell'amministrazione.
Il diritto di informazione e di consultazione ricomprende anche il connesso ed eventuale diritto ad ottenere copia dei documenti (sul punto cfr. Trib. Milano 15.6.2015)
La norma descrive un diritto potestativo di significativa ampiezza, esteso alla documentazione contabile vera e propria, ai libri sociali obbligatori, ma anche a tutti i documenti dell'amministrazione, anche quelli relativi a specifici affari, diritto non condizionato alla specificazione di alcun interesse od utilità specifica, diversi ed ulteriori rispetto al potere di controllo ed al diritto alla informazione del socio (cfr. Tribunale di Cagliari 12.1.2023 ma anche
Trib. Milano 30.11.2004).
In particolare, ed in merito all'interesse in capo al socio, si è precisato che: “… Il diritto del socio di accedere alla documentazione sociale non subisce alcuna limitazione, se non quella derivante dal necessario perseguimento delle finalità informativa ad esso sottese;
ciò premesso, la mancata indicazione di specifici fatti di mala gestio non costituisce, di per sé, ostacolo all'esercizio di tale diritto. La società, e per essa il suo amministratore, non può
2 subordinare l'accoglimento della richiesta del socio di accedere alla documentazione all'indicazione, da parte dello stesso, dei motivi dell'accesso, né la mancata specificazione degli stessi, ed il conseguente preteso carattere “esplorativo” della richiesta, possono costituire, di per sé stessi, un sintomo della natura emulativa della domanda di accesso…” (cfr.
Trib. Roma Sez Spec. Imprese 27.7.2020)
L'ampiezza del contenuto del diritto di informazione è tale da incontrare i suoi unici limiti:
1) nella buona fede: nel senso, cioè, che il diritto non può essere esercitato per fini meramente ostruzionistici, palesemente antisociali, ovvero per finalità concorrenziali o, ancora, per danneggiare la società;
2) nel diritto alla riservatezza di soggetti terzi o anche della medesima società, ove sufficientemente prospettati dalla parte che tali interessi, di segno contrario rispetto al diritto alla ostensione, invochi (es. know how aziendale).
Ebbene, nulla di tutto questo è stato anche solo dedotto da parte opponente.
A ogni modo, in merito al secondo punto, il diritto alla riservatezza della stessa società, ovvero di terzi, società o persone fisiche, non deve comportare il sacrificio del diritto del socio non amministratore, ben potendo essere assicurato mediante oscuramento di dati “sensibili” o che facciano parte della generale riservatezza aziendale.
Ben potrebbe, inoltre, la società garantirsi dalla eventuale divulgazione di dati riservati, ottenendo dal socio la sottoscrizione di un eventuale patto di riservatezza o di non divulgazione,
o semplicemente utilizzando sistemi per il mascheramento o l'occultamento dei dati riservati.
Quanto al limite della buona fede ed alle ragioni che la parte opponente ritiene ostative all'accoglimento della domanda, la stessa si è limitata a sostenere di aver messo a disposizione la consultazione dei documenti richiesti.
Ebbene, dal verbale del 26.06.2023, in atti, non si evince, di contro, l'ostensione dei documenti richiesti dalla alla s.a.s., quanto invece la dichiarazione dell'amministratore che detti CP_2 documenti erano stati depositati presso la sede della società
La domanda monitoria va pertanto sussunta nell'alveo dei principi che si sono esplicitati innanzi.
L'opposizione va rigettata.
In applicazione del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico dell'opponente e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa
(indeterminabile), esclusa la fase istruttoria, con applicazione dei valori minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Terza Sezione Civile, pronunciando nella causa civile n. 1828/2024
R.G., così provvede:
• RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara definitivamente esecutivo;
• CONDANNA la società al pagamento, in favore della Controparte_1 opposta, delle spese di lite del presente giudizio quantificate in complessivi € 2.906,00, oltre rimborso forfettario ed accessori, se dovuti, a termini di legge, con distrazione in favore dell'avv. Fabio Zeppola.
Si comunichi.
Così deciso in Lecce in data 7 maggio 2025
3 Il Giudice
(dott. Italo Mirko De Pasquale)
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