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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/04/2025, n. 1217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1217 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
n. 15516/2019 R.G.
REP UB B LICA IT ALI AN A
IN NO ME D EL P O P O LO ITA LIA NO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Sforza, in funzione di Giudice Unico d'appello, ha pronunciato la seguente,
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 15516/2019 R.G., avente ad oggetto: solo danni a cose/appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Bari n. 1095/2019, depositata in data 10.05.2019 e notificata in data 24.09.2019,
vertente tra
, elettivamente domiciliato in Bari, alla Via Calefati n. 133, presso lo studio dell'avv. Parte_1
Vito Chimienti, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello notificato in data 18.10.2019,
- APPELLANTE -
contro
, elettivamente domiciliata in Noicattaro, alla Via G. Saragat n. 14, presso lo studio Controparte_1 dell'avv. Francesco Paolo Colonna, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione in primo grado del 15.05.2017,
- APPELLATA -
- CONCLUSIONI DELLE PARTI -
All'esito delle note scritte depositate telematicamente dalle parti per l'udienza di discussione del 14.11.2024 celebrata mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento ritualmente comunicato, le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi, e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex lege di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito di brevi memorie di replica ex artt. 352 e 190, comma 2,
c.p.c.
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
Con atto di citazione in appello del 18.10.2019, ritualmente notificato a mezzo PEC in pari data, Pt_1
ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace di Bari (R.G. n. 6112/2017) n. 1095/2019, depositata in
[...] data 10.05.2019, e notificata in data 24.09.2019, con la quale il Giudice di prima istanza accoglieva la domanda attorea, condannando il al pagamento, in favore di della somma di €. 1.041,41, Pt_1 Controparte_1 oltre gli interessi legali della domanda di ATP e le spese di giudizio.
In particolare, nel primo grado di giudizio, con atto di citazione del 15.05.2017, Controparte_1 deduceva: 1) di essere proprietaria dell'autovettura BMW 329 tg. DS213ZR e che la predetta autovettura, in data 29.07.2016, veniva parcheggiata all'interno dell'immobile sito in Bari alla via Boggiano n. 5 vicino il
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Dott. Luca Sforza
n. 15516/2019 R.G. muro di confine con la proprietà del anch'esso sito alla via Boggiano n. 9; 2) che, il medesimo Pt_1 giorno, veniva riscontrata, nella parte esterna anteriore della suddetta autovettura, la presenza di gocce di calcestruzzo cadute in conseguenza dei lavori eseguiti sulla facciata dell'immobile in proprietà del Pt_1
3) che, nonostante il fosse stato messo al corrente dell'accaduto, l'evento si ripeteva e, pertanto, Pt_1 veniva, dapprima, proposta richiesta formale di risarcimento danni e, successivamente, instaurato procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., al cui esito, il consulente all'uopo nominato, geom. , accertava la sussistenza dei danni, quantificati in €. 393,48, e la loro Controparte_2 riconducibilità alla presenza di macchie di calcestruzzo sull'autovettura; 4) stante il mancato pagamento dei danni subiti da parte del veniva richiesto il risarcimento dei danni, complessivamente quantificati Pt_1 in €. 1.041,00, oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria.
Con memoria di costituzione e risposta in primo grado depositata in Cancelleria l'11.09.2017 si costituiva il quale deduceva l'insussistenza dei danni subiti dalla alla propria autovettura dal Parte_1 CP_1 momento che i lavori di ristrutturazione non sarebbero mai stati da lui espletati nel periodo dedotto dalla
(i.e. luglio 2016), e che le risultanze del procedimento di accertamento tecnico preventivo azionato CP_1 ante causam avrebbero rilevato esclusivamente la presenza di piccolissime abrasioni sulla parte anteriore del cofano, non addebitabili a calcestruzzo, peraltro proveniente dalla proprietà del per l'effetto, Pt_2 chiedeva il rigetto della domanda attorea ovvero, in alternativa, la sua riduzione agli effettivi danni lamentati, con vittoria delle spese di giudizio.
All'esito dell'istruttoria compiuta in primo grado, il Giudice di pace accoglieva la domanda attorea, riconoscendo la sussistenza dei danni lamentati dall'odierna appellata in quanto dall'istruttoria espletata
“emerge il funzionamento della betoniera – e quindi dei lavori in esecuzione – cui va ricondotta la propagazione delle gocce che hanno interessato la macchina dell'attrice”, e che, le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo vanno “proprio a cristallizzare che trattasi di conseguenza di piccole quantità di materiale che ben si correla alle “gocce””; dunque, condannava il convenuto al pagamento, in favore della , della somma di €. 1.041.41, pari alla somma richiesta dall'attrice con l'atto di citazione, CP_1 oltre agli interessi legali dalla domanda di ATP sino al soddisfo e spese di lite.
Avverso detta sentenza proponeva appello chiedendone la riforma, nonché la Parte_1 sospensione dell'esecutorietà, per “Ingiustizia manifesta della pronuncia sull'an e quantum debeatur. Erronea contradditoria ed insufficiente motivazione” e “Onere della prova. Mancanza del nesso di causalità” (cfr. atto di citazione in appello) e, per l'effetto, instava per la condanna dell'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. si costituiva nel presente giudizio d'appello con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1 del 24.01.2020, depositata telematicamente in pari data, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 e 348 c.p.c. e, nel merito, sostenendo la correttezza della sentenza impugnata e opponendosi all'istanza di sospensione dell'esecutorietà, con vittoria delle spese di lite da distrarre in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
La causa è stata istruita esclusivamente mediante acquisizione del fascicolo di prime cure e, dopo una serie di rinvii disposti in ragione del gravoso carico del ruolo, è stata successivamente introita in decisione da questo
Giudice, nelle more designato per la trattazione del presente procedimento, all'udienza di precisazione delle
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Dott. Luca Sforza
n. 15516/2019 R.G. conclusioni del 14.11.2024, celebrata mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento, ritualmente comunicato, non essendo stata chiesta la trattazione nelle forme ordinarie in aula di Tribunale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte depositate telematicamente, e con la concessione dei termini ex lege di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito di brevi memorie di replica ex artt. 352 e 190, comma 1 c.p.c.
Ritiene questo Giudice che il giudizio vada definito con una mera pronuncia in rito, stante la previsione dell'art. 339, ultimo comma, c.p.c. trattandosi di questione comunque rilevabile ex officio.
Ed invero, deve evidenziarsi come la presente controversia ricada nell'alveo applicativo dell'art. 339, co.
3, c.p.c., in quanto decisa dal Giudice di Pace ai sensi del combinato disposto degli artt. 113, co. 2, e 114,
c.p.c., ossia nell'ambito della c.d. “giurisdizione equitativa necessaria”, comunque improntata al rispetto dei
“principi informatori della materia”.
Nell'ambito di tale peculiare modus judicandi, il giudice di pace è infatti tenuto a decidere (“decide”) secondo equità ogni causa di valore non eccedente l'importo di €. 1.100,00, salve le controversie derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., e sempre che trattasi di contenzioso vertente su diritti disponibili.
Ciò premesso dal punto di vista sistematico, in punto di operatività della giurisdizione equitativa necessaria del giudice di pace (e del correlato limite all'appellabilità delle sentenze ex art. 339, co. 3, c.p.c.), non vi è dubbio che la controversia in esame, in quanto vertente in materia di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale per un importo contenuto nei limiti di €. 1.100,00, rientri nel campo applicativo della giurisdizione equitativa di cui all'art. 113, co. 2, c.p.c.
Ed invero, rilevato che la causa de qua non ricade in alcuno dei predetti limiti alla pronuncia secondo equità,
“le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento Euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 cod. civ., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ.” (cfr. Cass. civ., ord. n. 5287/2012), a prescindere dalla circostanza che il giudice di pace, nel corpo della decisione, espressamente riferisca di provvedere secondo equità.
In altre parole, valorizzando il dato letterale dell'art. 113, co. 2, c.p.c. (“il giudice di pace decide”), la sentenza del giudice di pace pronunciata in relazione a domanda di condanna al pagamento di somma di denaro inferiore a €. 1.100,00 deve presumersi juris et de jure adottata secondo equità, anche nel caso in cui l'organo giudicante non lo abbia espressamente dichiarato.
A tal proposito, la giurisprudenza ha ulteriormente puntualizzato che “per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all' art. 339, co. 3, c.p.c., occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i principi di cui agli artt. 10 e ss. c.p.c.”, ossia avendo riguardo al valore della domanda.
Per completezza, va osservato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “l'art. 339, comma terzo, c.p.c. trova applicazione anche con riferimento alle pronunce del giudice di pace rese secondo diritto, acquisendo rilevanza dirimente il valore della controversia. In tema d'impugnazione di sentenze del giudice di pace, in base al combinato disposto dagli artt. 339, terzo comma, e 113, secondo comma, cod. proc. civ. sono da ritenersi inappellabili (e perciò immediatamente ricorribili per Cassazione) tutte le sentenze pronunciate dal
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n. 15516/2019 R.G. giudice di pace in controversie non eccedenti il valore di Euro 1.100,00, a prescindere dal fatto che esse siano pronunciate secondo diritto o secondo equità, a tal fine dovendo considerarsi non il contenuto della decisione ma, appunto, solamente il valore della controversia, da determinarsi applicando analogicamente le norme di cui agli art. 10 e segg. cod. proc. civ. in tema di competenza” (cfr. Cass. civ., n. 4890/2007; n. 19724/2011).
Nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, l'attore ha formulato domanda risarcitoria a importo determinato, pari a €. 1.014,41. Quest'ultimo rilievo permette di ritenere, senza alcun dubbio, applicabili alla controversia gli art. 113, co. 2 e 339, co. 3, c.p.c. nei sensi sopra illustrati.
Tanto precisato, ne consegue che il giudice del gravame, in sede di appello avverso sentenza del Giudice di pace pronunciata secondo equità c.d. necessaria, “è tenuto a verificare, in base all'art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., soltanto l'inosservanza dei principi superiori di diritto, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità” (cfr. Cass. civ., ord. n. 5287/2012).
In siffatto contesto, l'appellabilità della sentenza pronunciata secondo equità è, dunque, assai circoscritta, in quanto limitata ai motivi tassativamente enucleati dal terzo comma dell'art. 339 c.p.c., il quale fa espresso richiamo alle norme costituzionali o comunitarie, alle norme sul procedimento e ai principi regolatori della materia (ovverosia le regole fondamentali, dal punto di vista sostanziale, del rapporto dedotto in giudizio, ricavato dal complesso delle norme con le quali il legislatore lo ha disciplinato), lasciando dunque all'interprete, in queste ultime due ipotesi, l'individuazione in concreto delle fattispecie.
Alla luce di quanto premesso, il ha censurato la sentenza di primo grado, denunciando Pt_1 espressamente la violazione del principio in materia di riparto dell'onere probatorio, ovvero della norma di cui all'art. 2697 c.c.
Sotto tale ultimo profilo, atteso che le sentenze (come quella in esame) pronunciate dal giudice di pace secondo equità sono impugnabili per violazione delle norme sul procedimento, deve rilevarsi che la violazione dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova, che pone una regola di diritto sostanziale, dà luogo ad un “error in iudicando” non deducibile in appello (cfr., per l'affermazione del principio con riferimento al ricorso per cassazione avverso le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità: Cass. civ., n. 7581/2007; Cass. civ., S.U. n. 564/2009).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che “in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del D.L. n. 83 del
2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012” (Cass. civ., n. 23940/2017).
Ne discende l'assoluta inidoneità, ai fini dell'ammissibilità del gravame, del preteso travisamento nella valutazione delle risultanze istruttorie, atteso che qualsiasi disposizione afferente al potere discrezionale del giudice in sede di valutazione della prova, in quanto legata al principio di libera prudenza che deve guidare la formazione del convincimento dell'organo giudicante, è inidonea a integrare norma sul procedimento, integrando piuttosto vizio motivazionale, potendosi riconoscere carattere di norma sul procedimento soltanto
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n. 15516/2019 R.G. alle disposizioni contenenti regole che impongano al giudicante una condotta vincolata, tali non potendosi configurare, evidentemente, le disposizioni del codice di rito che attribuiscono al giudice discrezionalità nel modus operandi o judicandi, purché non sconfinante in arbitrio.
Ne segue che, nella specie, le doglienze del attingono la decisione impugnata esclusivamente sul Pt_1 piano del merito.
Infatti, non viene contestata la violazione di alcuna regola procedurale, quanto piuttosto che il giudice di pace abbia erroneamente utilizzato elementi probatori prodotti dalla ed abbia tratto da questi elementi CP_1 delle conclusioni censurabili;
a tal fine, il ha ripercorso le medesime argomentazioni già enucleate Pt_1 in seno alla propria comparsa di costituzione e risposta, sostenendo che il giudice di prime cure abbia fatto cattiva applicazione del principio di cui all'art. 2697 c.c. ed abbia erroneamente valutato il materiale probatorio emerso nel corso del giudizio.
Pertanto, le critiche mosse alla sentenza gravata riguardano tutte l'utilizzo che il giudice di pace ha fatto del suo potere discrezionale nella valutazione delle prove e degli accadimenti, critiche, dunque, che nulla hanno a che vedere con la contestazione della violazione delle regole sul procedimento.
In conclusione, deve evidenziarsi che ogni censura afferente alla correttezza del ragionamento seguito dal primo Giudice nel percorso valutativo delle prove sia idonea a configurare esclusivamente vizio di motivazione e come tale inidoneo ai fini dell'ammissibilità del gravame.
Deve pertanto ritenersi che i motivi di appello proposti esulino dalle ipotesi tassativamente enucleate dall'art. 339, comma 3, c.p.c., con conseguente inammissibilità dell'impugnazione.
Si aggiunga, infine, che la Suprema Corte, nel rilevare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. (sotto il profilo della esclusione del doppio grado di giurisdizione), dell'art. 339, co. 3, c.p.c., nella parte in cui prevede l'inappellabilità delle sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità in controversie non eccedenti il valore indicato nell'art. 113, co. 2, del codice di rito, ha precisato che: “il principio del doppio grado di giurisdizione di merito, non essendo espresso dalla Costituzione, ma dalla legge ordinaria, può trovare in essa deroga e tale deroga, se correlata alla scarsa consistenza economica della controversia ed alla sua decisione secondo equità, non si espone a sospetti di violazione delle citate norme costituzionali, tenendo conto che il parametro del valore, quale possa essere la rilevanza del dibattito, rende giustificata e ragionevole l'opzione di accelerare il procedimento
(negando il rimedio dell'appello) sulla scorta di un apprezzamento di predominanza dell'interesse (individuale
e generale) ad una sollecita definizione della causa, e che inoltre la tutela del diritto di difesa va coordinata con l'esigenza, di pari livello costituzionale, di disciplinare i modi ed i limiti del suo esercizio in concreto, al fine di assicurare la conclusione della lite entro un congruo termine” (cfr. Cass., S.U., n. 12749/2004).
In definitiva, l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
La regolamentazione delle spese del giudizio d'appello segue la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e le stesse vanno liquidate come in dispositivo, in favore dell'appellata ed avvalendosi dei Controparte_1 parametri per la liquidazione dei compensi per attività giudiziali di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato e integrato dal D.M. n. 37/2018, e dal D.M. n. 147/2022, tabella n. 2, prima colonna (scaglione di riferimento ricompreso tra €. 0,01 ed €. 1.100,00), tenendo conto dei compensi medi previsti per ciascuna fase (cfr. sulla
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n. 15516/2019 R.G. debenza dei compensi previsti per la fase istruttoria e/o di trattazione, Cass. civ., sez. 2, ord. 27.03.2023, n.
8561; Cass. civ., sez. 3, ord. 13.10.2023, n. 28627).
Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato ex art. 13 comma I-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 - secondo cui “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”, in queste ipotesi, “il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”, senza ulteriori valutazioni decisionali trattandosi di fatti insuscettibili di diversa estimazione (cfr., ex multis,
Cass. civ., 14.03.2014, n. 5955), ed a prescindere dalla regolamentazione delle spese di lite (cfr. Cass. civ.,
13.05.2014, n. 10306) - introdotto dall'art. 1 comma XVII della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (cd. Legge di stabilità), ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.01.2013) e, dunque, anche al presente giudizio (cfr. Cass. civ., 18.02.2014, n. 3774; in senso conforme, Cass. civ., 10.07.2015, n. 14515), e con il beneficio della distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore Avv. Francesco Paolo Colonna, dichiaratosi anticipatario come ribadito nella comparsa conclusionale deposita telematicamente in data 13.01.2025 (cfr., a tale ultimo riguardo, Cass. civ., sez. 3,
6.04.2006, n. 8085; nonché, Cass. civ., sez. 3, 12.01.2006, n. 412).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bari, Terza sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bari n. 1095/2019, depositata in data 10.05.2019, e notificata in data 24.09.2019, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna alla rifusione delle spese del giudizio d'appello sostenute dall'appellata Parte_1
che liquida in complessivi €. 662,00 per compensi professionali, oltre rimborso Controparte_1 spese forfettarie (15% sui compensi, art. 2 D.M. n. 55/2014), I.V.A. e C.N.P.A. come per legge, con distrazione dei compensi in favore dell'Avv. Francesco Paolo Colonna;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti a carico di parte appellante dell'obbligo di cui all'art. 13, comma I-quater, D.P.R. n. 115/2002, e manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Bari il 31.03.2025.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento per finalità di divulgazione scientifica non dovrà essere riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la
Privacy, e ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, nonché del Regolamento (UE) 2016/679 del 27.04.2016.
Il Giudice
Dott. Luca Sforza
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Dott. Luca Sforza