Parere definitivo 8 luglio 2019
Parere interlocutorio 7 settembre 2020
Parere definitivo 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 21/02/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Numero 00132/2025 e data 21/02/2025 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 22 gennaio 2025
NUMERO AFFARE 00412/2018
OGGETTO:
Ministero della giustizia.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da EM NE contro Ministero della Giustizia per l’annullamento del provvedimento n. 6820 in data 26 luglio 2017, concernente l’approvazione della graduatoria relativa alla procedura selettiva riservata ai cancellieri dell’amministrazione giudiziaria per il passaggio al profilo professionale di funzionario giudiziario – area III F1, nonché del silenzio rifiuto sull’atto di intervento nel procedimento presentato il 7 agosto 2017 e del provvedimento n. 9857 del 3 novembre 2017, con il quale la commissione esaminatrice ha lasciato inalterato il punteggio originariamente attribuito.
LA SEZIONE
Vista la relazione prot.n. 6 del 14 febbraio 2018, con la quale il Ministero della giustizia ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Visto il ricorso straordinario notificato in data 14 novembre 2017;
Visti i pareri della Sezione nn. 2006/2019 del 16 luglio 2019 e 1452/2020 del 7 settembre 2020;
Esaminati gli atti e udita la relatrice, consigliere Valeria Vaccaro.
Premesso in fatto e considerato in diritto quanto segue.
1. La signora EM NE, dipendente del ruolo cancellieri del Ministero della giustizia, avendo partecipato alla procedura selettiva riservata ai cancellieri dell’amministrazione giudiziaria per il passaggio al profilo professionale di funzionario giudiziario – area III F1, ha impugnato il provvedimento n. 6820 in data 26 luglio 2017, concernente l’approvazione della graduatoria relativa alla predetta procedura selettiva riservata, nonché il silenzio rifiuto sull’atto di intervento nel procedimento presentato il 7 agosto 2017 ed il provvedimento n. 9857 del 3 novembre 2017, con il quale la Commissione esaminatrice ha lasciato inalterato il punteggio originariamente attribuito.
2. Con un unico motivo di doglianza ha in estrema sintesi lamentato la mancata attribuzione di n. 2 punti per il possesso della maturità magistrale, quale titolo “abilitante all’insegnamento secondo la più recente giurisprudenza amministrativa del Consiglio di Stato”, nonché la carenza di motivazione dei provvedimenti avversati.
3. Il Ministero resistente con relazione n. 6/2017 in data 14 febbraio 2018 ha dedotto l’infondatezza del ricorso, evidenziando, inter alia , che: i) il possesso del diploma magistrale non costituiva titolo sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo di cui all’art. 1, comma 605, lett. e), della legge n. 296/2006 (secondo Adunanza plenaria n. 11/2017); ii) in ogni caso, in ordine ai titoli abilitativi all’insegnamento indicati nel bando di concorso la Commissione esaminatrice aveva preventivamente stabilito nella seduta del 4 aprile 2017 che potessero essere valutato ai fini concorsuali (Allegato 1 – quadro B “titoli di studio”, voce B3 “altri titoli”, del relativo Avviso) solo quelli conseguiti post lauream .
4. Con il parere n. 2006/2019 del 16 luglio 2019 la Sezione ha espresso parere che il ricorso straordinario fosse da respingere in quanto infondato.
5. Con istanza datata 16 luglio 2019, pervenuta al Consiglio di Stato il 26 luglio 2019, la ricorrente ha chiesto il riesame del predetto parere, adducendo che nel decidere l’affare la Sezione non avrebbe richiamato una sua memoria di replica alla relazione istruttoria ministeriale e che tanto configurava un errore revocatorio.
6. Con il parere n. 1452/2020 del 7 settembre 2020 la Sezione, esaminando l’istanza di riesame, ha rilevato che “ non avendo la ricorrente trasmesso l’istanza di riesame al Ministero riferente, quest’ultimo non ha predisposto la relazione di rito, né ha notiziato il Consiglio di Stato in ordine allo stato dell’iter decisorio del ricorso straordinario in oggetto. Non è invero noto se sia stato o meno già emesso il decreto decisorio del Presidente della Repubblica. Pertanto, al fine del puntuale scrutinio, anche in punto di ammissibilità, della istanza di riesame della ricorrente, occorre trasmettere quest’ultima istanza al Ministero riferente affinché predisponga una relazione integrativa. ”.
7. In considerazione del tempo trascorso con nota prot.n.32811 dell’11 settembre 2024, la Sezione ha chiesto alle parti di comunicare l’eventuale sopravvenuta carenza d’interesse ovvero altre cause di improcedibilità del gravame.
8. Con nota prot.n.190125.U in data 23 settembre 2024, riscontrando la predetta istanza, il Ministero ha comunicato di aver proceduto allo scorrimento della graduatoria e di aver convocato la ricorrente per l’assunzione nel profilo Area III, F1, in data 1 ottobre 2020 per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, così determinandosi una situazione di cessazione della materia del contendere.
9. Riscontrando l’ulteriore nota della Sezione (prot.n.275 del 3 gennaio 2025) con la quale era tata sollecitata a comunicare la permanenza dell’interesse alla decisione, la ricorrente in data 17 gennaio 2025 ha comunicato di non avere più interesse alla prosecuzione del ricorso in oggetto in seguito al passaggio al profilo di funzionario giudiziario.
10. Ciò puntualizzato in punto di fatto, l’istanza di riesame in trattazione deve essere dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Infatti qualora, come nel caso di specie, vi sia una espressa ed inequivoca dichiarazione dell’interessato di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in omaggio al principio dispositivo, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, dovendo al contrario prenderne atto, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso (cfr ex multis , Cons. Stato, sez. I, parere n.266/2024 e IV, sent. 12 settembre 2016, n. 3848).
11. In conclusione la Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
P.Q.M.
La Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Vaccaro | Carlo Saltelli |
IL SEGRETARIO
Maria Grazia Salamone