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Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 29/06/2025, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE
In nome del Popolo italiano riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. ssa Rossella Atzeni Presidente
Dott. ssa Laura Casale Consigliere
Avv. Daniela Traverso Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa nr 887/2021 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Chiavari Vico E. Gonzales n. 5/1 Parte_1
presso l'avv. Edoardo BOTTO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTE
Contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1
domiciliato in Genova alla via Roma 10/10, presso l'avv Fabrizio VILLSA, che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente con gli avv.ti Giuseppe Lombardi
Marco Delli Noci e Benedetta Tremolada giusta mandato in atti
APPELLATA APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Per l'Appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,respingere l'appello incidentale proposto da in quanto CP_1 inammissibile,
1 improcedibile e comunque infondato in fatto ed in diritto ed in riforma della sentenza n.714/2021del Tribunale di Genova emessa il 30/12/2020 e pubblicata il 29/3/2021 nel procedimenton.2571/2019 R.G, per i motivi esposti: A) dichiarare tenuta e condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante protempore,al pagamento in favore del sig. del Parte_1 risarcimento del danno subito a seguito dell'acquisto dei diamanti, così come quantificato dal CTU:
- nella somma di Euro 34.851,19 calcolata detraendo dall'importo di Euro 44.208,16, corrisposto dalsig. per l'acquisto dei diamanti la somma di Euro Parte_1
9.356,97, somma che, a parere delCTU, il predetto avrebbe potuto realizzare vendendo i diamanti a terzi al momento dell'acquistodegli stessi, ovvero nella diversa somma ritenuta equa e di giustizia dall'Ecc.ma Corte d'Appello adita, con detrazione dell'importo di Euro 15.300,00 liquidato quale danno risarcibile dal Giudice di primo grado;
il tutto oltre interessi legali dalla data dell'acquisto alla data di introduzione del giudizio di primo grado, nonché oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.p.c. dalla data di introduzionedel giudizio di primo grado al saldo;
- ovvero, in via alternativa e subordinata, nella somma di Euro 25.494,21 stimata dal CTU quale minima differenza tra l'importo complessivamente pagato dal sig. per Parte_1
l'acquisto dei diamanti ed il massimo valore Rapaport effettivo delle pietre alla data dell'acquisto, ovvero alla diversa somma ritenuta equa e di giustizia dall'Ecc.ma Corte d'Appello adita, con detrazione dell'importo di Euro 15.300,00 liquidato quale danno risarcibile dal Giudice di primo grado;
il tutto oltre interessi legali dalla data dell'acquisto alla data di introduzione del giudizio di primo grado nonché oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.p.c. dalla data di introduzione del giudizio di primo grado al saldo;
B) dichiarare tenuta e condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante protempore, al pagamento in favore del sig. della Parte_1 somma di Euro 11.799,23 come calcolata in atti, quale risarcimento per il rendimento che l'importo utilizzato per l'acquisto dei diamanti avrebbe potuto fruttare ove impiegato in ulteriori diversi investimenti quali i Titoli di Stato, ovvero alla diversa somma che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita riterrà equa e di giustizia liquidare;
C) dichiarare tenuta e condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante protempore, al pagamento in favore dell'appellante delle spese e dei compensi legali della procedura di mediazione;
D) con vittoria di spese e compensi di giudizio, relativi anche alla fase di mediazione, oltre alla rifusione delle spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi liquidati, nonché delle spese sostenute dal sig. per l'onorario del CTU dott. Parte_1 Persona_1 nonché per
2 l'assistenza del CTP pari ad Euro 1.252,16, come da fatture n.FTP3- Persona_2
2024 del 20/5/2024 pari ad Euro 626,08 e n.FTP6-2024 del 29/7/2024 pari ad Euro 626,08; E) in via istruttoria il sig. insiste per l'ammissione di prova per Parte_1 interpello e testi dei seguenti capitoli di prova, indicando a testi su tutti detti capitoli i signori: 1) Controparte_2 residente in [...]1; 2) residente in [...]
n.51/A; 3) residente in [...]località San Pier Di Canne Case Controparte_3
Sparse n.12 E;
4) residente in [...]: Testimone_2
1) Vero che il sig. acquistava presso la Filiale di Chiavari dell'odierna Parte_1
(già Banca Popolare di Lodi S.p.a.), diamanti – pietre tatuate Controparte_1 fornite da per un controvalore complessivo di Parte_2
Euro 44.208,16, come di seguito dettagliatamente esposto: - proposta di acquisto del 25/11/2011 e successivo pagamento pari a complessivi Euro 30.172,92 (docc.1-2-3); - proposta di acquisto del 25/5/2012 e successivo pagamento pari a complessivi Euro 14.035,24 (docc. 4-5-6). (interpello e testi 1) 2) 3) ; 4) Controparte_2 Testimone_1 Controparte_3
). Testimone_2
2) Vero che detti acquisti venivano effettuati dal sig. su proposta e Parte_1 segnalazione dei dipendenti di filiale di Chiavari, con l'esclusiva Controparte_1 opera dei predetti presso la filiale di Chiavari. (interpello e testi 1) Controparte_2
2) ; 3) ; 4) ). Testimone_1 Controparte_3 Testimone_2
3) Vero che nel corso del mese di novembre dell'anno 2011, la dott.ssa Persona_3
, dipendente di controparte, proponeva al sig. presso la Filiale
[...] Parte_1 di Chiavari l'acquisto dei predetti diamanti, avendo l'attore da poco ricevuto il rimborso di titoli di stato precedentemente acquistati, affermando espressamente che:
“l'acquisto delle pietre era assolutamente sicuro, esente da rischi e produttivo di interessi superiori a quelli di un titolo di stato, con possibilità di disinvestire gli importi impegnati in qualsiasi momento, senza difficoltà, senza dover corrispondere alcuna commissione e senza subire nessuna perdita rispetto all'iniziale somma investita”. (interpello e testi 1) 2) 3) Controparte_2 Testimone_1 [...]
4) ). CP_3 Testimone_2
4) Vero che al momento dell'acquisto nel mese di novembre dell'anno 2011 i dipendenti di controparte riferivano all'attore altresì che: “l'acquisto dei diamanti avveniva ad un prezzo molto vantaggioso ed era migliore dell'acquisto di titoli di stato e sicuramente più redditizio rispetto a lasciare l'importo in denaro depositato sul conto corrente”. (interpello e testi 1) 2) ; 3) Controparte_2 Testimone_1 [...]
4) ). CP_3 Testimone_2
5) Vero che anche in precedenza al primo acquisto del 2011 i dipendenti di 28 controparte hanno sollecitato in diversi momenti l'attore all'acquisto delle pietre preziose per cui è causa rassicurando lo stesso sul rendimento certo e garantito delle pietre preziose, definito come superiore ed ancora più sicuro rispetto a quello dei titoli
3 di stato. (interpello e testi 1) 2) 3) Controparte_2 Testimone_1 [...]
4) ). CP_3 Testimone_2
6) Vero che al momento dell'acquisto dei diamanti i dipendenti di Controparte_1 facevano sottoscrivere all'esponente solamente le predette proposte di acquisto (docc.1-4), senza sottoporre al medesimo alcun formulario relativo alla predisposizione al rischio dello stesso. (interpello e testi 1) 2) Controparte_2
; 3) ; 4) ). Testimone_1 Controparte_3 Testimone_2
7) Vero che al momento dell'acquisto dei diamanti, ed in precedenza allo stesso, i dipendenti di proponevano all'attore l'acquisto dei diamanti Controparte_1 illustrandone caratteristiche e reddittività oralmente, senza rammostrare al predetto alcun foglio informativo, depliant ecc.. (interpello e testi 1) 2) Controparte_2
; 3) ; 4) ). Testimone_1 Controparte_3 Testimone_2
8) Vero che al momento della sottoscrizione delle proposte di acquisto di cui sopra i dipendenti di controparte precisavano all'attore che per effettuare qualsiasi operazione relativa ai diamanti de quibus, ivi compreso un ulteriore acquisto, avrebbe dovuto rivolgersi esclusivamente ai predetti presso la filiale di Chiavari. (interpello e testi 1) 2) 3) ; 4) Controparte_2 Testimone_1 Controparte_3 [...]
). Tes_2
9) Vero che i dipendenti di controparte operativi presso la filiale di Chiavari rassicuravano in più occasioni l'attore, affermando “che l'investimento in diamanti era assolutamente sicuro e vantaggioso e che i predetti avrebbero monitorato costantemente l'operazione segnalando altresì eventuali opportunità di ulteriori acquisti”. (interpello e testi 1) 2) 3) Controparte_2 Testimone_1 [...]
4) ). CP_3 Testimone_2
10) Vero che successivamente all'esecuzione dei bonifici in favore di
[...]
i dipendenti di controparte consegnavano all'attore, sempre Parte_2 presso la filiale di Chiavari di i diamanti dal predetto acquistati. CP_1 CP_1
(interpello e testi 1) 2) 3) ; 4) Controparte_2 Testimone_1 Controparte_3
). Testimone_2
11) Vero che il sig. prima 29 dell'acquisto di dette pietre preziose Parte_1 aveva investito i propri risparmi solamente in titoli di Stato, sempre su indicazione e consiglio dei dipendenti dell'istituto di credito convenuto ed in più occasioni aveva riferito a parenti ed amici che intendeva alienare le pietre per reinvestire la somma di Euro 44.208,16 utilizzata per il loro acquisto e frutto del rimborso di titoli di Stato precedentemente acquistati nuovamente in altri titoli di Stato. (interpello e testi 1)
2) ; 3) ; 4) ). Controparte_2 Testimone_1 Controparte_3 Testimone_2
12) Vero che il titolo di studio del sig. è il diploma elementare. Parte_1
(interpello e testi 1) 2) 3) ; 4) Controparte_2 Testimone_1 Controparte_3
). Testimone_2
13) Vero che il sig. ha sempre dichiarato ai dipendenti di Parte_1 CP_1 di essere completamente privo di conoscenze e competenze in materia
[...] finanziaria e di affidarsi ai loro per gestire al meglio i propri risparmi. (interpello e
4 testi 1) 2) 3) ; 4) Controparte_2 Testimone_1 Controparte_3 [...]
). Tes_2
14) Vero che nel corso del mese di marzo 2018, il sig. veniva contattato Parte_1 telefonicamente dai dipendenti di controparte e recatosi presso la filiale di Chiavari veniva informato dell'incommerciabilità dei diamanti de quibus con contestuale consegna di un foglio denominato situazione cliente ove vi era scritto che in effetti i diamanti per cui è causa non risultavano alienabili, essendo l'attività di vendita sospesa (doc.7). (interpello e testi 1) 2) ; 3) Controparte_2 Testimone_1 [...]
4) ). CP_3 Testimone_2
15) Vero che il sig. in relazione ai diamanti de quibus ha avuto contatti Parte_1 solamente con il personale di controparte e mai con quello di I.D.B. S.p.A. (interpello e testi 1) 2) 3) ; 4) Controparte_2 Testimone_1 Controparte_3 [...]
). Tes_2
19) Vero che nel corso dell'anno 2011 il rendimento dei titoli di Stato era pari al 4% circa come risulta peraltro dal provvedimento relativo alle emissioni del Tesoro Ministero ed Economia 2011 (doc. 18). (interpello e testi 1) 2) Controparte_2
; 3) ; 4) ). Testimone_1 Controparte_3 Testimone_2
Per l'Appellante incidentale : CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte, in accoglimento del presente appello incidentale avverso la sentenza n. 714/2021 (rep. 791/2021) resa in data 29 marzo 2021 dal Tribunale di Genova, disattesa e respinta ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, e pronunciate le declaratorie del caso in accoglimento dei motivi di impugnazione articolati, così giudicare in via principale:
- respingere, per i motivi di cui in narrativa, l'appello proposto dal Sig. Parte_1 avverso la sentenza n. 714/2021 (rep. 791/2021) resa in data 29 marzo 2021 dal Tribunale di Genova;
sempre in via principale:
- riformare la sentenza di primo grado in accoglimento dei motivi di impugnazione incidentale qui articolati, e rimuovere la condanna al risarcimento del danno disposta dal Tribunale di Genova, rigettando tutte le domande formulate dall'attore Sig. Pt_1 in ragione della loro infondatezza e difetto di prova per le ragioni esposte in
[...] narrativa;
in via subordinata:
- riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha determinato il danno nella misura di Euro 15.300,00 (oltre a interessi legali dalla data dei singoli acquisti a quella di pubblicazione della sentenza e interessi corrispettivi dal giorno della pubblicazione della sentenza sino al soddisfo) per le ragioni esposte al par. IV.3; in ogni caso:
- dato atto che, in esecuzione della sentenza di primo grado, la Banca ha provveduto al pagamento in favore del Sig. in data 17.6.2021, dell'importo di Euro Tes_1
5 23.674,43, condannare l'odierno appellato a rimborsare la predetta somma alla Banca, o quella che dovesse essere dovuta all'esito del presente giudizio di gravame, oltre interessi dal dovuto al saldo;
- condannare il Sig. a rifondere a le spese e Parte_1 Controparte_1
compensi di lite (oltre IVA e CPA come per legge) relativi al presente giudizio d'appello e al giudizio di primo grado.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva n. 409/2024 depositata in data 13.03.2024, questa Corte ha così statuito: “non definitivamente deliberando, sull'appello principale proposto da nei confronti di nonché sull'appello incidentale Parte_1 Controparte_1
proposto da quest'ultima nei confronti dell'appellante principale avverso la sentenza n. 714/2021 emessa dal Tribunale di Genova pubblicata il 29 marzo 2021, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- respinge il primo ed il secondo motivo dell'appello incidentale proposto da
[...]
e quindi conferma la responsabilità contrattuale a titolo di mediatore della CP_1
banca;
- si riserva di decidere sui motivi dell'appello principale proposto da Parte_1
nonché sul terzo motivo dell'appello incidentale proposto da , all'esito CP_1
della disposta CTU;
- rimette la causa in istruttoria, come da separata ordinanza;
- spese di lite al definitivo.”
ha proposto appello nei confronti di a sua volta Parte_1 Controparte_1
appellante incidentale, avverso la sentenza n. 714/2021 del Tribunale di Genova, con cui il giudice di prime cure, chiamato a decidere sulla domanda di risarcimento del danno formulata dall'attore a seguito dell'acquisto di diamanti presso la banca convenuta e quantificata nella differenza tra il prezzo pagato ed il prezzo di realizzo alla data della domanda, oltre all'importo pari al mancato rendimento della somma investita in pietre preziose, aveva disatteso una responsabilità extracontrattuale per intervenuta prescrizione, e riconosciuta invece una responsabilità contrattuale
6 dell'istituto di credito, non correlata alla violazione degli obblighi informativi nelle operazioni finanziarie, ma ex artt. 1216 e 1856 c.c. per la violazione degli obblighi di correttezza, informazione e neutralità del mediatore - che avrebbe dovuto conoscere una richiesta troppo elevata rispetto al prezzo richiesto per l'acquisto delle pietre. Il
Giudice aveva condannato la banca convenuta a pagare all'attore la differenza tra quello che sarebbe stato indicativamente il prezzo reale delle pietre (inferiore del 30% rispetto a quello pagato) ed il valore dell'epoca dei diamanti, meno il 20%.
Questa Corte ha deciso sui primi due motivi dell'appello incidentale proposto da volti a censurare la riconosciuta responsabilità contrattuale per Controparte_1
violazione degli obblighi a carico di mediatore, respingendoli, ed ha rimesso la causa in istruttoria in ordine alla quantificazione del danno, censurata da entrambe le parti, per opposte ragioni, riservandosi quindi di decidere sui motivi dell'appello principale e
Contr sul terzo motivo dell'appello incidentale .
La Corte ha dunque disposto con separata ordinanza CTU, nominando il dott.
[...]
affinchè rispondesse sul seguente quesito: “Dica il CTU il valore dei diamanti, Persona_1
per cui è causa, al momento del loro acquisto, tenuto conto delle specifiche caratteristiche delle pietre e dei listini “Rapaport” dell'epoca per diamanti delle medesime caratteristiche di quelli acquistati, con conseguente verifica della congruità del prezzo pagato rispetto a detto valore dell'epoca. In particolare, accerti se dagli atti di causa risulti che sia stata pagata dall'acquirente l'IVA, nonchè determini i “normali” margini di ordinario guadagno abitualmente in uso tra i rivenditori, oculatamente selezionati da una Banca, secondo anche il criterio della c.d. “buona occasione”. Quindi provveda a determinare l'eventuale differenza tra gli importi complessivamente pagati dall'acquirente per l'acquisto dei diamanti ed il valore effettivo delle pietre, individuato a) sulla base dei listini Rapaport su pietre di caratteristiche simili;
nonché aumentato b) dell'iva se risulta applicata;
c) del margine del venditore, secondo il criterio della c.d. “buona occasione” e anche secondo i “normali” margini di ordinario guadagno abitualmente in uso tra i rivenditori, oculatamente selezionati da una Banca. Determini, infine, il valore acquistato in diamanti alla conclusione dell'affare e cioè nell'ipotesi di rivendita delle pietre ad un operatore del settore e/o ad un privato. Offra
7 alla Corte tutte le ipotesi alternative”, disponendo che il conferimento dell'incarico si svolgesse con dichiarazione del consulente tecnico di ufficio da effettuarsi in data 21.03.2024
e rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.09.2024, in cui, all'esito del deposito delle note sostitutive di udienza, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini ex art 190 cpc
* * * * * * *
Va preliminarmente precisato che i motivi di gravame, già decisi con la propria sentenza non definitiva, non possono più essere oggetto di ulteriore revisione, residuando unicamente in questa sede la decisione sulla quantificazione del danno emergente (primo motivo di appello principale e terzo motivo di appello incidentale), sulla mancata liquidazione del danno da lucro cessante (secondo motivo si appello principale), nonché sulla omessa liquidazione delle spese e competenze della procedura di mediazione obbligatoria (terzo motivo di appello principale).
A) Quantificazione del danno (i primi due motivi di appello principale e terzo motivo di appello incidentale): il danno emergente ed il lucro cessante.
Come già precisato nella sentenza non definitiva con il primo motivo di appello principale sostiene che l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di prime Tes_1
cure nella determinazione del danno emergente sarebbe da individuare nell' aver sottratto dal “valore monetario destinato all'acquisto dei diamanti” l'iva ed il margine del venditore, motivando che tali poste negative sussisterebbero sempre, e che si tratterebbe di denaro speso per poter realizzare l'acquisto, senza tener conto che l'appellante ha pagato quell'importo, non essendo stato preventivamente messo a conoscenza del fatto che era applicata l'IVA (non espressa nella proposta di acquisto)
o il margine della banca, che non gli era stato reso noto. Il danno da liquidare avrebbe dovuto correttamente essere calcolato nell'importo derivante da quanto corrisposto per l'acquisto meno quello derivante dalla stima di valore Rapaport diminuita del 20%, oltre rivalutazione ed interessi legali.
8 In sostanza, per giungere a determinare il danno emergente (“z”), il giudice di prime cure ha effettuato questa operazione:
“y1” (somma pagata come prezzo dei diamanti) – 20% (iva) – 10% (margine del venditore) = “y”, a cui ha detratto “x” e cioè “z” (valore dei diamanti secondo il listino rapaport) – 20% (a seguito della vendita ad un soggetto consumatore).
Secondo l'acquirente, quindi, l'errore, nella quantificazione del danno emergente
(“z”), sarebbe derivato dalla determinazione di “y” che doveva essere uguale a “y1” e non soggetta alle ulteriori detrazioni.
Con il secondo motivo l'appellante ha rilevato che il Tribunale abbia Tes_1
omesso ogni pronuncia, ivi compresa la richiesta di prove orali, in ordine alla domanda volta ad ottenere il danno da lucro cessante, rappresentato da quanto avrebbe potuto realizzare se avesse investito il denaro in titoli di stato invece che in diamanti.
Con il terzo motivo ha censurato la sentenza gravata nella parte in cui il Tes_1
Giudice non ha riconosciuto il diritto della parte al rimborso delle spese di mediazione obbligatoria sostenute. col proprio terzo motivo di appello incidentale ha censurato la Controparte_1
sentenza impugnata per aver il Tribunale non considerato che il rincaro applicato dai
“rivenditori” è di almeno il 40%, e non del solo 10%; per aver tenuto conto del listino
RAPAPORT, utilizzato nella vendita all'ingrosso e non al dettaglio, ove ci sono anche i costi della rivendita;
per avere considerato il valore acquistato in diamanti alla conclusione dell'affare sempre nel valore Rapaport diminuito del 20% e sulla base della rivendita ad operatori del settore, negato invece al momento della compravendita;
per non aver valutato la tipologia delle gemme, il cui valore varia da pietra a pietra.
Prima di esaminare le conclusioni a cui è pervenuto l'ausiliario, è preliminare precisare, come antecedente logico alla determinazione del danno, che se il rapporto viene qualificato come mediazione, ne discende: i) che l'obbligazione della banca è quella di informare le parti delle circostanze relative all'affare che devono concludere, ex art. 1759 c.c.; ii) che l'inadempimento di tale obbligazione comporta che l'affare è
9 stato concluso dall'acquirente a condizioni diverse da quelle che sarebbero state presumibilmente ottenute se lo stesso fosse stato informato sull'effettivo valore di mercato dei diamanti, risultanti dall'indice RAPAPORT (quotazione più largamente utilizzata); iii) che la perdita subita dall'acquirente consiste nella differenza tra il prezzo di acquisto e il valore di mercato dei diamanti risultante dal predetto indice, al momento dell'acquisto. Infatti nel caso che ci occupa non si tratta di determinare la perdita derivante da un investimento, a causa di mancanti o inadeguate informazioni della banca, come nell'ipotesi di intermediazione finanziaria, disciplinata dal Dlvo
58/1998, ma della violazione del diverso obbligo informativo a carico della Banca, che attiene esclusivamente alle condizioni di acquisto del bene ed a quella data, restando del tutto irrilevante, nella logica della decisone assunta, che il valore attuale dei diamanti sia inferiore al prezzo di acquisto, proprio perché gli obblighi informativi della banca sono riferiti esclusivamente al momento dell'acquisto. La perdita deve essere dunque determinata sulla base della differenza tra il prezzo pagato e il valore di mercato dei diamanti alla data dell'acquisto, valore del quale l'acquirente avrebbe dovuto essere reso edotto dalla banca in adempimento dell'obbligazione sulla stessa gravante ai sensi dell'art. 1759 c.c., atteso che se la banca avesse adempiuto a tale obbligo informativo, le parti avrebbero concordato un prezzo corrispondente, o almeno vicino a quello di mercato. E' necessario pertanto conoscere il valore delle pietre compravendute, desumibile dall'INDICE RAPAPORT, non solo perché esso notoriamente rappresenta la quotazione dei diamanti più largamente utilizzata a livello globale, posta a base di qualsiasi transazione nell'ambito del relativo commercio, ma anche perché sono le parti concordemente a fare ad esso riferimento, e tale valore è quello che la banca/mediatrice avrebbe dovuto portare a conoscenza dell'acquirente.
Venendo alla espletata CTU, il dott. premesso che le pietre risultano Persona_1
certificate e che nei relativi attestati sono indicate le variabili (peso, colore e purezza) considerate dal “listino Rapaport “ ( listino prezzi settimanale che dal 1978 rappresenta lo standard per la quotazione dei diamanti) ha accertato che i 3 diamanti acquistati
10 da al prezzo di € 44.208,16 avevano un valore massimo secondo Parte_1
detto listino di € 18.713,95, evidenziando, a confutazione dell'assunto del ctp di
, che ha sostenuto che i valori riportati in detti listini sarebbero CP_1 quell'ingrosso per cui andrebbero maggiorati in caso di vendita ad un privato, che proprio nei listini Rapaport è riportato che i valori indicati sarebbero i “massimi prezzi indicati in contanti” (“high cash asking price”), e non i prezzi medi di mercato.
Conseguentemente, tenuto conto che l'acquisto era stato effettuato come investimento, risulta corretto il prezzo individuato in detto listino, atteso che un investimento, per essere considerato tale, deve prevedere un esborso il più vicino possibile al valore venale del bene.
In ordine all'IVA, il CTU ha rilevato che dalla documentazione in atti la stessa non risulta pagata su alcuna delle pietre.
Quanto al margine di guadagno da parte dell'operatore/commerciante, il CTU ha evidenziato che nei rapporti con i privati il margine massimo sarebbe del 20-25% sicché essendo consuetudine che la marginalità venga ridotta in caso di operazioni multiple o continuative , si deve valutare il normale margine di guadagno col criterio della “buona occasione” in caso di acquirente proivato un margine del 15-20%.
Quindi, in forza delle conclusioni/deduzioni del CTU, che la Corte reputa del tutto condivisibili, per determinare la quantificazione del danno subito da Parte_3 dal prezzo pagato per l'acquisto dei 3 diamanti, pari a complessivi € 44.208,16, deve essere portato in detrazione il margine corrispondente al guadagno dell'operatore sulla base della c.d. “buona occasione” e così giungere al danno pari ad € 25.494,21 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di acquisto ad oggi ed interessi compensativi di legge da oggi al saldo, al netto dell'importo di € 15.300,00 oltre agli accessori di legge come determinati nella sentenza impugnata liquidato dal Tribunale, che ha documentato di aver corrisposto in esecuzione della sentenza di CP_1
primo grado in data 17.06.2021.
Conseguentemente deve essere accolto il primo motivo di appello principale,
11 mentre deve essere respinto il terzo motivo dell'appello incidentale formulato da
Controparte_1
Il secondo motivo di appello principale deve essere invece disatteso, in quanto, una volta accettata, in quanto non oggetto di impugnazione, la qualificazione giuridica del rapporto in “mediazione”, non può trovare ingresso una responsabilità della banca quale intermediaria di un investimento non conveniente, non sussistendo un obbligo a carico della Banca di "protezione dell'investimento" , e comunque il danno risulta integralmente risarcito dalla riconosciuta differenza di valore e dal mantenimento a proprie mani delle pietre.
Il terzo motivo di appello principale è fondato e va accolto.
L'attore ha documentato (doc. 13 produzione di primo grado) le spese sostenute per la mediazione e ne ha fatto specifica domanda.
La Suprema Corte ha chiarito che “le spese della mediazione sono assimilabili alle spese del giudizio” (c.f.r. Cass. 21.11.2023 n.32306), precisando che dalla lettura della citata norma, che richiama esplicitamente l'art.92 c.p.c., si evince chiaramente che anche le spese del giudizio di mediazione fanno parte delle spese del giudizio e sono regolate sulla base del principio della soccombenza, soluzione che è, peraltro, in linea con la ratio dell'istituto, avente funzione deflattiva” (così in motivazione Cass.
29.2.2024 n.5389).
Per quanto attiene il diritto al rimborso delle spese di CTP, con ordinanza n. 26729 del
5.10.2024 la Corte di Cassazione, richiamando Cass. 16990/2017, secondo cui “sono ripetibili dalla parte vittoriosa gli onorari del consulente tecnico da essa assunto (Cass. n.
1626 del 1965; conf. n. 625 del 1972)”, ha affermato che «le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell' art. 92 cod. proc. civ. (Cass. n. 3716 del 11 giugno 1980: conf. Cass. n. 10173 del 2015, n. 84 del 2013, n. 6056 del 1990, n. 625 del
1972, n. 1626 del 1965). Le forme per attivare la ripetizione sono quelle della nota delle spese che il difensore deve unire al fascicolo di parte al momento del passaggio in decisione
12 della causa (art. 75 disp. att. cod. proc. civ.). Nel caso che ci occupa le spese di CTP sono state regolarmente documentate in appello (doc. sub 5 e 6), sicché debbono essere poste a carico della parte soccombente.
Per il principio della soccombenza, valutato l'esito complessivo della lite, la soc. CP_1
.p.a. deve essere condannata alla refusione a favore di delle spese di lite di Parte_1
questo grado di giudizio, la cui liquidazione viene effettuata congiuntamente in base ai parametri di cui al decreto ministeriale 147/2022, nei valori medi dello scaglione di riferimento (scaglione da € 26.000,00 ad € 52.000,00), e quindi in euro 2.058,00 per fase studio, euro 1.418,00 per fase introduttiva, euro 3.045,00 per fase di trattazione ed euro
3.470,00 per fase decisionale, per complessivi euro 9.991,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali pari al 15% ed iva e cpa come per legge.
Le spese della CTU svolta in questo grado di giudizio devono essere poste a carico della soc. che sarà tenuta a rimborsare altresì quelle di CTP e di Controparte_1
mediazione sostenute dalla parte appellante .
Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello incidentale della soc. è stato Controparte_1
integralmente rigettato.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
- definitivamente deliberando sull'appello principale proposto da nei Parte_1 confronti di nonché sull'appello incidentale proposto da Controparte_1
quest'ultima nei confronti del primo avverso la sentenza n. 714/2021emessa dal
Tribunale di Genova, pubblicata in data 29.03.2021, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- respinge integralmente l'appello incidentale proposto da Controparte_1
- respinge il secondo motivo dell'appello principale proposto da Parte_1
- in parziale accoglimento del primo e del terzo motivo dell'appello principale condanna la soc. a pagare a titolo di danno patrimoniale a Controparte_1 Tes_1
13 la somma di € 25.494,21 detratto l'importo di euro 15.300,00 liquidato dal Pt_1
giudice di prime cure oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali via via combinati dalla data dell'acquisto ad oggi ed i soli interessi compensativi di legge sulla somma suddetta da oggi fino al saldo;
condanna a pagare in favore di a titolo di rimborso CP_1 Parte_1
degli oneri sostenuti per la procedura di mediazione obbligatoria, la somma di €
48,80, nonché a titolo di rimborso spese per l'espletata consulenza tecnica di parte l'importo di euro 1.352,16, oltre interessi legali dal pagamento fino all'effettivo soddisfo;
- conferma nel resto l'impugnata sentenza;
- condanna la soc. alla rifusione a favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese di questo grado di giudizio, che liquida in 9.991,00 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario spese generali pari al 15% ed iva e cpa come per legge .
- pone interamente a carico di le spese della espletata CTU;
CP_1
- dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello incidentale della soc. è stato Controparte_1
integralmente rigettato.
Genova, 23.05.2025
Il Giudice Ausiliario Il
Presidente
(avv Daniela Traverso) (dott.ssa
Rossella Atzeni )
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