Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/03/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella di Palo Giudice
nel procedimento r.g.n. 693/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 28/03/2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 19/03/2025 da (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. LUCA PORCIELLO, e da (C.F.: ), Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. TOMMASO IADEVAIA, tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CE(CE) in data 15/06/2003; rilevato che dal matrimonio non sono nati figli;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, definito con sentenza passata in giudicato del 15/09/2023 previa rinuncia della parti all'impugnazione del 11 ottobre 2024; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
2) i coniugi dichiarano di non avere beni in comune, quindi nulla va statuito in ordine ai rapporti patrimoniali;
3) quanto agli eventuali debiti contratti dal sig. , in costanza di matrimonio, gli stessi Parte_1
cadranno totalmente a suo carico, liberando e sollevando la sig.ra da qualsivoglia Parte_2
pretesa dovesse vantare chiunque;
4) quanto agli eventuali debiti contratti dalla sig.ra , in costanza di matrimonio, gli Parte_2
stessi cadranno totalmente a suo carico, liberando e sollevando il sig. da Parte_1
qualsivoglia pretesa dovesse vantare chiunque;
5) i coniugi dichiarano sin d'ora di rinunciare alla comparizione personale, confermando la volontà di sciogliere gli effetti del matrimonio, con ogni conseguenza di legge. rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CE (CE) il 15/06/2003 da nato a [...] il [...], e da , nata a [...] il Parte_1 Parte_2
13/07/1975, alle condizioni sopra richiamate;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NO (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000,
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 4, parte II, serie A, anno 2003);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 28/03/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio