CA
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/05/2025, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1338/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI Terza Sezione Civile La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Salvatore Grillo Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Consigliere relatore
Dott.ssa Maristella Sardone Consigliere
Ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1338 dell'anno 2023, avverso la sentenza n. 2259/2023 depositata dal Tribunale di Foggia il 22 settembre 2023 e depositata in pari data TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Cerignola (FG) alla Basilicata, 4 presso lo studio dell'AVV. MENNUNI ROSANTONIA che la rappresenta e difende, giusta procura in atti APPELLANTE CONTRO già (P.IVA: ), con Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 sede in Milano Piazza Tre Torri, 3, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Foggia (FG) alla Via Gramsci, 73/a presso lo studio del difensore AVV. VALENTINA LUCIANETTI che lo rappresenta e difende giusta procura in atti APPELLATA nonché contro
(C.F. ) Controparte_3 C.F._2
pagina 1 di 10 APPELLATO NON COSTITUITO Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza collegiale del 19.03.2025, che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione in appello del 24 ottobre 2023, ritualmente notificato in data 25 ottobre 2023 a (già ) e a Controparte_1 Controparte_2 [...]
, , attrice-appellante, ha interposto gravame avverso la CP_3 Parte_1 sentenza n. 2259/2023 del Tribunale di Foggia, con la quale il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda di accertamento della responsabilità esclusiva del sig. , conducente dell'autovettura Fiat Bravo, per il sinistro Controparte_3 occorsole, ritenendola priva di adeguato supporto probatorio. A sostegno della sua pretesa risarcitoria ha dedotto che, in data Parte_1
28 ottobre 2016, alle ore 11:30, in Via Roosevelt in Cerignola, era intenta a passeggiare sul marciapiede, allorquando, giunta all'altezza del civico n. 77, il sig. alla guida della sua autovettura Fiat Bravo tg. DL949EK CP_3 assicurata da (già , nell'effettuare la Controparte_1 Controparte_2 manovra di parcheggio, saliva sul marciapiede e la urtava, causandone la perdita di equilibrio e facendola finire contro la vetrina del negozio di abbigliamento “Linee Snobb” di proprietà di . Parte_2
Chiedeva, pertanto, la declaratoria della responsabilità esclusiva del il CP_3 riconoscimento in suo favore della somma di € 55.947,52, a titolo di risarcimento dei danni subiti per le lesioni riportate a seguito del sinistro, “oltre spese documentate e ctu, ovvero di quell'altra somma ritenuta di giustizia maggiore e/o minore, oltre interessi legali dal dì della messa in mora e fino all'effettivo soddisfo, ovvero di quell'altra risultante dalle CTU o dall'atto introduttivo [€ 172.954,00]”. 2. Con un unico e articolato motivo di gravame lamenta Parte_1
l'erronea valutazione delle prove acquisite, censurando la sentenza nelle parti in cui il Tribunale ha rilevato: 1) discrasie emergenti tra le dichiarazioni da essa rese al personale del Pronto Soccorso subito dopo l'evento e quanto riportato nella sua richiesta di risarcimento dei danni del 4.01.2017; 2) la contraddittorietà pagina 2 di 10 delle dichiarazioni rese dal conducente/proprietario agli Controparte_3 operatori della Compagnia assicurativa (incaricati degli accertamenti stragiudiziali) con la dinamica riportata nel modello CAI dal medesimo sottoscritta, peraltro, risultante diversa con quanto annotato dai Carabinieri di Cerignola;
3) l'incongruenza delle suddette emergenze fattuali e istruttorie rispetto a quanto riferito dalla teste oculare in sede di deposizione Tes_1 testimoniale;
4) l'impossibilità riferita dal perito di operare una valutazione analitica sulla dinamica del sinistro e sul nesso causale tra il fatto storico e l'evento dannoso, discostandosi dalle risultanze peritali del CTU e condividendo, al contrario, le considerazioni espresse dal CTP della compagnia assicurativa che ha escluso la riconducibilità delle lesioni lamentate da essa attrice in primo grado con il sinistro rappresentato. Sostiene l'appellante che “le apparenti discrasie delle dichiarazioni sono attribuibili alle diverse modalità attraverso le quali i soggetti hanno narrato i fatti ai diversi soggetti intervenuti e cioè Polizia Giudiziaria, personale ospedaliero e senza tener conto delle sollecitazioni e del numero di ripetizioni del racconto , delle modalità utilizzate per sollecitare il racconto delle modalità della narrazione ( se spontanea o sollecitata, se riferita dopo ripetute insistenze da parte di figure significativamente autoritarie) e soprattutto del contenuto della più incisiva delle dichiarazioni , ossia la più fedele alla realtà genuina poiché resa poche ore dopo il fatto nel reparto dell'ospedale di Cerignola dallo stesso investitore, avente un indiscutibile valore confessorio” Si è costituita l' in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, chiedendo: in via preliminare, l'inammissibilità dell'impugnazione proposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c.; sempre in via preliminare di dichiarare la inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; nel merito, il rigetto dell'appello in quanto infondato e, per l'effetto, la conferma della sentenza gravata;
con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge.
non si è costituito in giudizio. Controparte_3
All'udienza del 19.03.2025, sulle conclusioni come precisate dalle parti, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi e per gli effetti dell'art. 281- sexies c.p.c... 2. L'appello è, ad avviso della Corte, infondato, e deve essere rigettato, con le conseguenze di legge in materia di spese, per quanto di ragione. pagina 3 di 10 Vanno preliminarmente rigettate le eccezioni, sollevate da Controparte_1 di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., nonché di inammissibilità/improcedibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c.. Invero, l'atto di appello si compone sia dell'indicazione delle parti di sentenza censurate, sia delle motivate critiche alla decisione del Tribunale, consentendo di individuare con sufficiente chiarezza, le questioni e i punti contestati dell'impugnata sentenza e le relative doglianze, nonché le argomentazioni addotte a contrasto della ratio decidendi adottata dal primo giudice, coerentemente con quanto disposto dall'art. 342 c.p.c., secondo l'interpretazione offerta dalla Suprema Corte di Cassazione. Deve essere, altresì essere disattesa l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c.
considerato che
la causa è stata ormai assunta in decisione. Nel merito, le critiche dell'appellante non possono trovare accoglimento. Occorre premettere che per dedurre l'inesatta/erronea interpretazione delle prove raccolte nel corso del giudizio da parte del giudice del merito è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti e che, dunque, abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione delle norme in materia, in particolare degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c.. Ciò significa che il giudice deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, ovvero giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte, invece, di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso articolo 115 c.p.c. ). Detta violazione non può, quindi, ravvisarsi nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività peraltro consentita dal paradigma dell'articolo 116 c.p.c., rubricato valutazione delle prove. Contrariamente a quanto assume l'appellante, il Giudice di prime cure ha motivatamente ritenuto che l'onere probatorio non sia stato adeguatamente assolto, non essendo le acquisizioni documentali e la prova testimoniale idonee a provare né il fatto storico, dato il mancato raggiungimento della piena prova pagina 4 di 10 circa la dinamica del sinistro, né il nesso causale tra il sinistro e le lesioni riportate dall'attrice-appellante, e in sintesi ritenendo il quadro probatorio
“contraddittorio e non adeguatamente sorretto da elementi in grado di dare sostegno alla domanda attorea”. A tal proposito, si osserva che nella richiesta di risarcimento danni alla compagnia assicurativa del 13.01.2016 e negli atti di citazione introduttivi del giudizio di primo e secondo grado l'attrice ha esposto che in data 28 ottobre 2016, alle ore 11:30 circa, in Cerignola, sul Viale Roosevelt, precisamente all'altezza del civico n. 77, mentre era intenta a passeggiare sul marciapiede antistante l'esercizio commerciale “Linee Snobb di Forleo Carmela” è stata improvvisamente colpita all'altezza della gamba dall'autovettura Fiat Bravo tg. DL949EK, di proprietà e condotta dal sig. che, in fase di Controparte_3 manovra di parcheggio;
deducendo che conseguentemente, ha perso l'equilibrio ed è finita contro la vetrina dell'anzidetto negozio, andata in frantumi. Senonchè tali argomentazioni non trovano riscontro nell'anamnesi riportata nel certificato di Pronto Soccorso redatto dai sanitari alle ore 11:53 dove, sulla base delle stesse dichiarazioni rese dalla , si legge testualmente: “giunge Pt_1 accompagnato da terzi per riferito trauma;
mentre passeggiava per Cerignola una vetrina di un'attività commerciale le crollava addosso”. Tale prima versione dei fatti, poi modificata in sede di richiesta di risarcimento dei danni stragiudiziale e giudiziale, è coerente con quanto riportato nel verbale ( prodotto dalla stessa parte attrice con le memorie ex art. 183 cpc) redatto, il medesimo giorno del sinistro, dalla Legione Carabinieri “PUGLIA” Compagnia di Cerignola, ove si legge testualmente: “Oggi 28 alle precedenti ore 12:00 circa durante il turno di servizio di perlustrazione con orario 12:00/18:00, su richiesta della Centrale Operativa, ci portavamo presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Tatarella di Cerignola in quanto un Vigile Urbano TOCCI richiedeva il nostro intervento in Per_1 quanto poco prima la madre subiva un incidente in Via Roosevelt altezza civico nr. 77 di questo centro. Giunti in ospedale prendevamo contatti con il Vigile Testimone_2
[…] Lo stesso riferiva che poco prima delle ore 12:00 la madre tale
[...] Pt_1
[…] mentre percorreva sul marciapiede via ROOSEVELT, all'altezza del civico
[...] nr. 77, dove vi è un negozio di abbigliamento denominato “LINE SNOB”, a causa della rottura di una vetrina dello stesso negozio, la madre veniva investita dalla lastra di vetro
pagina 5 di 10 alta circa 2 metri;
staccata dalla vetrina che la colpiva in pieno provocandole ferite su tutto il corpo”. Le medesime contraddizioni e incongruenze emergono dalle dichiarazioni rese dal Nel dettaglio si osserva che nel suddetto verbale dei Carabinieri CP_3 viene esposto quanto segue: “Durante la conversazione si avvicinava un giovane identificato in […] il quale riferiva ai militari operanti di essere il Controparte_3 figlio della titolare del negozio in questione e altresì raccontava quanto accaduto cioè riferendo che la signora veniva ferita da una lastra di vetro che si staccava accidentalmente dalla vetrina ------// Successivamente i militari operanti si portavano in quella via Roosevelt nr. 77 per constatare l'accaduto. Giunti sul posto potevamo appurare che l'attività commerciale era chiusa con le serrande abbassate e solo dopo l'arrivo del constatavamo che effettivamente da una vetrina posta Controparte_3 sul lato destro dell'ingresso del negozio, mancava una lastra di vetro, sul marciapiede antistante il negozio vi erano alcuni vetri probabilmente della vetrina in questione, non vi erano tracce ematiche sia sul marciapiede che in prossimità della vetrina. A tal punto il rilasciava una nuova versione ben diversa da quella raccontata Controparte_3 al Pronto Soccorso. Infatti lo stesso sentito a sommarie informazioni, riferiva ai militari che poco prima delle ore 12:00 circa, mentre si accingeva a parcheggiare il proprio veicolo FIAT Bravo di colore grigio met. TargatoDL949EK, davanti al loro negozio, urtava una passante intenta ad attraversare la strada, la quale dapprima inciampava, saliva il marciapiede e nel tentativo di riprendere l'equilibrio si appoggiava con una mano sul vetro della vetrina del negozio mandandolo in frantumi. Il vetro rotto, cadeva addosso alla signora che si accasciava a terra ferita”( si veda verbale di sommarie informazione prodotto da parte attrice con le memorie ex art.183 cpc) Nel modello CAI sottoscritto dal e dalla , il primo dichiara: “In CP_3 Pt_1 fase di parcheggio, in Cerignola, in Viale Roosevelt, altezza civico 77, salivo sul marciapiede urtando il pedone , che perdendo l'equilibrio finiva contro la Parte_1 vetrina di un negozio di abbigliamento “Linee Snobb” di Forleo Carmela”. Ed ancora, in sede di accertamenti stragiudiziali svolti dagli incaricati di Controparte_1 il 2.11.2017, il ha aggiunto ulteriori dettagli nella descrizione
[...] CP_3 della dinamica del sinistro nonché una incertezza circa l'investimento della pedone in precedenza dichiarato, mai riferiti prima: “il giorno del sinistro in tarda mattinata mentre parcheggiavo il mio veicolo nel marciapiedi di fronte al negozio di accidentalmente alzavo il piede dalla frizione causando un improvviso sbalzo del veicolo che saliva con la ruota anteriore sinistra sul marciapiedi colpendo (presumo) una pagina 6 di 10 passante che non conoscevo, la quale perdeva l'equilibrio fino ad arrivare di fronte alla vetrina del negozio di mia madre infrangendola procurandosi lesioni [….] la signora aveva delle buste”. Le discrasie emergenti dall'istruttoria espletata non consentono di avvallare la veridicità del fatto storico (sinistro stradale/investimento dedotto negli atti di giudizio), non consentendo neanche la ricostruzione della dinamica del presunto sinistro avvenuto. Nel dettaglio, dalle risultanze fattuali e istruttorie non si comprende se le lesioni lamentate dalla siano riconducibili causalmente alla perdita di equilibrio Pt_1
“autonoma” della , piuttosto che alla caduta improvvisa della lastra di Pt_1 vetro del negozio, piuttosto che alla manovra di parcheggio incauta del CP_3
o all'improvviso e accidentale movimento della frizione da parte di quest'ultimo. Anche la testimonianza resa della teste oculare escussa alla udienza Tes_1 del 21.06.2019, in occasione della quale ha riferito: “…nella circostanza di tempo e di luogo di cui agli atti percorrevo Viale Roosevelt, strada a senso unico, sul marciapiede opposto, salendo, e vedevo l'autovettura Fiat Bravo, di colore scuro, che tentava di parcheggiare tra due autovetture e che nella manovra di posizionamento, saliva sul marciapiede, e urtava la signora , la quale perdeva l'equilibrio e andava a finire Pt_1 contro la vetrina del negozio di abbigliamento che si trova in quel punto (…) non ricordo esattamente quale fosse la distanza della signora sia dal dall'auto che dalla vetrina nè posso riferire che il marciapiede era abbastanza ampio (…) posso riferire che l'autovettura si parcheggiava parallelamente al marciapiede, mentre non so dire quale ampiezza ebbe il marciapiede…” risulta contraddittoria e non fornisce alcun elemento utile circa la ricostruzione dell'esatta dinamica del sinistro. Invero, la medesima, in prima battuta, afferma che durante la manovra di parcheggio il veicolo condotto dal attingeva la cagionando la perdita di CP_3 Pt_1 equilibrio e la caduta contro la vetrina;
poi, dichiara di non ricordare a quale distanza fosse la signora sia dall'auto che dalla vetrina. Delle due l'una. La teste non può aver visto che vi è stato contatto tra il pedone e l'auto nella fase di manovra e poi affermare di non aver visto a quale distanza fossero entrambe;
verosimilmente, qualora il veicolo del vesse davvero attinto la signora, CP_3 tra i due non ci sarebbe dovuta essere alcuna distanza.
pagina 7 di 10 Proprio la genericità e i contrasti delle risultanze fattuali e istruttorie non hanno consentito alla CTU di ricostruire in modo idoneo la dinamica del sinistro. Come evidenziato dal geometra “• la mancata localizzazione sul Tes_3 marciapiede della zona d'investimento; • la mancata individuazione del punto di contatto auto-veicolo-pedone; • la mancata individuazione del preciso punto d'urto pedone-vetrina; • l'impossibilità di conoscere la velocità di investimento;
non permettono di effettuare alcuna valutazione analitica sulla dinamica del sinistro [….] Risulta infatti impossibile poter procedere con una valutazione oggettiva basata su rilievi redatti dalle Autorità ed in assenza di parametri di confronto, quali ad esempio lo stato di danno riportato dall'autovettura in fase di urto e/o eventuali lesioni agli arti inferiori subite dal pedone nel contatto diretto. Pertanto gli unici elementi validi per il c.t.u. si individuano nella lesione alla testa e nella conformazione dello stato dei luoghi”. Alla luce delle perplessità evidenziate dal CTU e dell'assenza di una idonea ricostruzione della dinamica del sinistro ovvero del nesso causale, con dati oggettivi e scientifici, ( le parti non hanno ritenuto di richiedere l'immediato intervento delle Forze dell'Ordine che avrebbero potuto ricostruire in modo preciso la dinamica dell'evento) cha motivatamente ritenuto di “non recepire, nel contesto della presente statuizione le considerazioni conclusive del consulente, ritenendo maggiormente condivisibili quelle espresse dal CTP, Ing. nella propria Persona_2
'analisi del sinistro' (“…lo scrivente ritiene, con ragionevole certezza, che i traumi riscontrati al P.S. dell'Ospedale Tartarella di Cerignola (FG) siano incompatibili rispetto alla dinamica narrata dal conducente del veicolo Fiat Bravo. Nello specifico se la sig.ra fosse stata sospinta da tergo dall'autovettura, avendo le mani e braccia Pt_1 occupate dalle buste, avrebbe colpito il volto e con il corpo la vetrata, subendo tagli e lesioni, non riscontrate nel referto di pronto soccorso. Inoltre i gradini presenti nella vetrata del negozio, alti 17 e 25 centimetri, durante la caduta della sig.ra Pt_1 avrebbero dovuto causare dei traumi o degli ematomi agli arti inferiori di quest'ultima, non presenti nel referto di pronto soccorso e pertanto incompatibile con la dinamica narrata…”)”. Condivisibili risultano altresì, le osservazioni mosse dalla difesa di alla CTU: “Lo scrivente ritiene quantomeno paradossale che il Controparte_1
CTU possa sostenere, anche solo per ipotesi che la sig.ra possa essere caduta di Pt_1 schiena riportando allo stesso tempo una lesione in regione sternale”. La CTU medico- legale espletata ha infatti evidenziato “nulla da rilevare a carico degli organi ed apparati non interessati dall'azione traumatica e non specificatamente descritti. In sede temporo-occipitale sinistra esito cicatriziale di cm 7.0, nella sua parte superiore inscritto pagina 8 di 10 in piccola area di alopecia. Nella regione toracica anteriore, in sede sottoclaveare destra, nel contesto di area cutanea di colorito rossastro, si apprezza reliquato cicatriziale a decorso obliquo, piano, ipocromico, di cm 3.0 con segni satelliti di esiti di sutura. Nella regione sternale apprezzabile un altro reliquato cicatriziale, leggermente rilevato, ipocromico di cm 1.5”. Ebbene, le lesioni rilevate dal CTU medico-legali sono incompatibili con la dinamica del sinistro rappresentata in atti secondo cui la sarebbe stata improvvisamente colpita all'altezza della gamba Pt_1 dall'autovettura del in fase di manovra di parcheggio, risultando CP_3 inverosimile che la stessa non abbia riportato alcun trauma a livello degli arti inferiori, nemmeno rilevati il medesimo giorno del Pronto Soccorso nel cui certificato è riportato “trauma cranico non commotivo”. Alla luce di quanto innanzi esposto, va confermata la sentenza impugnata in quanto la pretesa risarcitoria è priva di adeguato supporto probatorio. Ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione deve ritenersi assorbita. 3. Alla soccombenza segue la condanna dell'appellante al pagamento in favore di ( il contumace) delle spese del presente grado Controparte_1 CP_3 di giudizio, liquidate in dispositivo, con le tariffe di cui al DM 147/2022, con riferimento allo scaglione “Indeterminabile – complessità bassa” considerato il valore orientativo della pretesa dell'appellante che ha rimesso al successivo accertamento giudiziale la quantificazione (cfr. Cass. ord. 32443/2022). La Corte ritiene di liquidare i valori minimi considerata la semplicità delle questioni L'appellante dovrà versare anche l'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi del comma 1 quater dell'articolo 13 del testo unico approvato con il Dpr 30 maggio 2002 n.115, introdotto dall'art. 1 – comma 17 – della legge 24 dicembre 2012 n. 228
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione del 24 ottobre 2023, Parte_1 ritualmente notificato a in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore e , avverso la sentenza del Controparte_3
Tribunale di Foggia n. 2259/2023 del 22 settembre 2023, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
pagina 9 di 10 2. Condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, come rappresentato, delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 4996,00 per onorari, oltre accessori come per legge;
3. Dichiara l'appellante tenuta a pagare all'Erario l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile in data 30 aprile 2025. Il Consigliere relatore Dott.ssa Paola Barracchia Il Presidente Dott. Salvatore Grillo
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI Terza Sezione Civile La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Salvatore Grillo Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Consigliere relatore
Dott.ssa Maristella Sardone Consigliere
Ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1338 dell'anno 2023, avverso la sentenza n. 2259/2023 depositata dal Tribunale di Foggia il 22 settembre 2023 e depositata in pari data TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Cerignola (FG) alla Basilicata, 4 presso lo studio dell'AVV. MENNUNI ROSANTONIA che la rappresenta e difende, giusta procura in atti APPELLANTE CONTRO già (P.IVA: ), con Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 sede in Milano Piazza Tre Torri, 3, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Foggia (FG) alla Via Gramsci, 73/a presso lo studio del difensore AVV. VALENTINA LUCIANETTI che lo rappresenta e difende giusta procura in atti APPELLATA nonché contro
(C.F. ) Controparte_3 C.F._2
pagina 1 di 10 APPELLATO NON COSTITUITO Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza collegiale del 19.03.2025, che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione in appello del 24 ottobre 2023, ritualmente notificato in data 25 ottobre 2023 a (già ) e a Controparte_1 Controparte_2 [...]
, , attrice-appellante, ha interposto gravame avverso la CP_3 Parte_1 sentenza n. 2259/2023 del Tribunale di Foggia, con la quale il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda di accertamento della responsabilità esclusiva del sig. , conducente dell'autovettura Fiat Bravo, per il sinistro Controparte_3 occorsole, ritenendola priva di adeguato supporto probatorio. A sostegno della sua pretesa risarcitoria ha dedotto che, in data Parte_1
28 ottobre 2016, alle ore 11:30, in Via Roosevelt in Cerignola, era intenta a passeggiare sul marciapiede, allorquando, giunta all'altezza del civico n. 77, il sig. alla guida della sua autovettura Fiat Bravo tg. DL949EK CP_3 assicurata da (già , nell'effettuare la Controparte_1 Controparte_2 manovra di parcheggio, saliva sul marciapiede e la urtava, causandone la perdita di equilibrio e facendola finire contro la vetrina del negozio di abbigliamento “Linee Snobb” di proprietà di . Parte_2
Chiedeva, pertanto, la declaratoria della responsabilità esclusiva del il CP_3 riconoscimento in suo favore della somma di € 55.947,52, a titolo di risarcimento dei danni subiti per le lesioni riportate a seguito del sinistro, “oltre spese documentate e ctu, ovvero di quell'altra somma ritenuta di giustizia maggiore e/o minore, oltre interessi legali dal dì della messa in mora e fino all'effettivo soddisfo, ovvero di quell'altra risultante dalle CTU o dall'atto introduttivo [€ 172.954,00]”. 2. Con un unico e articolato motivo di gravame lamenta Parte_1
l'erronea valutazione delle prove acquisite, censurando la sentenza nelle parti in cui il Tribunale ha rilevato: 1) discrasie emergenti tra le dichiarazioni da essa rese al personale del Pronto Soccorso subito dopo l'evento e quanto riportato nella sua richiesta di risarcimento dei danni del 4.01.2017; 2) la contraddittorietà pagina 2 di 10 delle dichiarazioni rese dal conducente/proprietario agli Controparte_3 operatori della Compagnia assicurativa (incaricati degli accertamenti stragiudiziali) con la dinamica riportata nel modello CAI dal medesimo sottoscritta, peraltro, risultante diversa con quanto annotato dai Carabinieri di Cerignola;
3) l'incongruenza delle suddette emergenze fattuali e istruttorie rispetto a quanto riferito dalla teste oculare in sede di deposizione Tes_1 testimoniale;
4) l'impossibilità riferita dal perito di operare una valutazione analitica sulla dinamica del sinistro e sul nesso causale tra il fatto storico e l'evento dannoso, discostandosi dalle risultanze peritali del CTU e condividendo, al contrario, le considerazioni espresse dal CTP della compagnia assicurativa che ha escluso la riconducibilità delle lesioni lamentate da essa attrice in primo grado con il sinistro rappresentato. Sostiene l'appellante che “le apparenti discrasie delle dichiarazioni sono attribuibili alle diverse modalità attraverso le quali i soggetti hanno narrato i fatti ai diversi soggetti intervenuti e cioè Polizia Giudiziaria, personale ospedaliero e senza tener conto delle sollecitazioni e del numero di ripetizioni del racconto , delle modalità utilizzate per sollecitare il racconto delle modalità della narrazione ( se spontanea o sollecitata, se riferita dopo ripetute insistenze da parte di figure significativamente autoritarie) e soprattutto del contenuto della più incisiva delle dichiarazioni , ossia la più fedele alla realtà genuina poiché resa poche ore dopo il fatto nel reparto dell'ospedale di Cerignola dallo stesso investitore, avente un indiscutibile valore confessorio” Si è costituita l' in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, chiedendo: in via preliminare, l'inammissibilità dell'impugnazione proposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c.; sempre in via preliminare di dichiarare la inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; nel merito, il rigetto dell'appello in quanto infondato e, per l'effetto, la conferma della sentenza gravata;
con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge.
non si è costituito in giudizio. Controparte_3
All'udienza del 19.03.2025, sulle conclusioni come precisate dalle parti, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi e per gli effetti dell'art. 281- sexies c.p.c... 2. L'appello è, ad avviso della Corte, infondato, e deve essere rigettato, con le conseguenze di legge in materia di spese, per quanto di ragione. pagina 3 di 10 Vanno preliminarmente rigettate le eccezioni, sollevate da Controparte_1 di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., nonché di inammissibilità/improcedibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c.. Invero, l'atto di appello si compone sia dell'indicazione delle parti di sentenza censurate, sia delle motivate critiche alla decisione del Tribunale, consentendo di individuare con sufficiente chiarezza, le questioni e i punti contestati dell'impugnata sentenza e le relative doglianze, nonché le argomentazioni addotte a contrasto della ratio decidendi adottata dal primo giudice, coerentemente con quanto disposto dall'art. 342 c.p.c., secondo l'interpretazione offerta dalla Suprema Corte di Cassazione. Deve essere, altresì essere disattesa l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c.
considerato che
la causa è stata ormai assunta in decisione. Nel merito, le critiche dell'appellante non possono trovare accoglimento. Occorre premettere che per dedurre l'inesatta/erronea interpretazione delle prove raccolte nel corso del giudizio da parte del giudice del merito è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti e che, dunque, abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione delle norme in materia, in particolare degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c.. Ciò significa che il giudice deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, ovvero giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte, invece, di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso articolo 115 c.p.c. ). Detta violazione non può, quindi, ravvisarsi nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività peraltro consentita dal paradigma dell'articolo 116 c.p.c., rubricato valutazione delle prove. Contrariamente a quanto assume l'appellante, il Giudice di prime cure ha motivatamente ritenuto che l'onere probatorio non sia stato adeguatamente assolto, non essendo le acquisizioni documentali e la prova testimoniale idonee a provare né il fatto storico, dato il mancato raggiungimento della piena prova pagina 4 di 10 circa la dinamica del sinistro, né il nesso causale tra il sinistro e le lesioni riportate dall'attrice-appellante, e in sintesi ritenendo il quadro probatorio
“contraddittorio e non adeguatamente sorretto da elementi in grado di dare sostegno alla domanda attorea”. A tal proposito, si osserva che nella richiesta di risarcimento danni alla compagnia assicurativa del 13.01.2016 e negli atti di citazione introduttivi del giudizio di primo e secondo grado l'attrice ha esposto che in data 28 ottobre 2016, alle ore 11:30 circa, in Cerignola, sul Viale Roosevelt, precisamente all'altezza del civico n. 77, mentre era intenta a passeggiare sul marciapiede antistante l'esercizio commerciale “Linee Snobb di Forleo Carmela” è stata improvvisamente colpita all'altezza della gamba dall'autovettura Fiat Bravo tg. DL949EK, di proprietà e condotta dal sig. che, in fase di Controparte_3 manovra di parcheggio;
deducendo che conseguentemente, ha perso l'equilibrio ed è finita contro la vetrina dell'anzidetto negozio, andata in frantumi. Senonchè tali argomentazioni non trovano riscontro nell'anamnesi riportata nel certificato di Pronto Soccorso redatto dai sanitari alle ore 11:53 dove, sulla base delle stesse dichiarazioni rese dalla , si legge testualmente: “giunge Pt_1 accompagnato da terzi per riferito trauma;
mentre passeggiava per Cerignola una vetrina di un'attività commerciale le crollava addosso”. Tale prima versione dei fatti, poi modificata in sede di richiesta di risarcimento dei danni stragiudiziale e giudiziale, è coerente con quanto riportato nel verbale ( prodotto dalla stessa parte attrice con le memorie ex art. 183 cpc) redatto, il medesimo giorno del sinistro, dalla Legione Carabinieri “PUGLIA” Compagnia di Cerignola, ove si legge testualmente: “Oggi 28 alle precedenti ore 12:00 circa durante il turno di servizio di perlustrazione con orario 12:00/18:00, su richiesta della Centrale Operativa, ci portavamo presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Tatarella di Cerignola in quanto un Vigile Urbano TOCCI richiedeva il nostro intervento in Per_1 quanto poco prima la madre subiva un incidente in Via Roosevelt altezza civico nr. 77 di questo centro. Giunti in ospedale prendevamo contatti con il Vigile Testimone_2
[…] Lo stesso riferiva che poco prima delle ore 12:00 la madre tale
[...] Pt_1
[…] mentre percorreva sul marciapiede via ROOSEVELT, all'altezza del civico
[...] nr. 77, dove vi è un negozio di abbigliamento denominato “LINE SNOB”, a causa della rottura di una vetrina dello stesso negozio, la madre veniva investita dalla lastra di vetro
pagina 5 di 10 alta circa 2 metri;
staccata dalla vetrina che la colpiva in pieno provocandole ferite su tutto il corpo”. Le medesime contraddizioni e incongruenze emergono dalle dichiarazioni rese dal Nel dettaglio si osserva che nel suddetto verbale dei Carabinieri CP_3 viene esposto quanto segue: “Durante la conversazione si avvicinava un giovane identificato in […] il quale riferiva ai militari operanti di essere il Controparte_3 figlio della titolare del negozio in questione e altresì raccontava quanto accaduto cioè riferendo che la signora veniva ferita da una lastra di vetro che si staccava accidentalmente dalla vetrina ------// Successivamente i militari operanti si portavano in quella via Roosevelt nr. 77 per constatare l'accaduto. Giunti sul posto potevamo appurare che l'attività commerciale era chiusa con le serrande abbassate e solo dopo l'arrivo del constatavamo che effettivamente da una vetrina posta Controparte_3 sul lato destro dell'ingresso del negozio, mancava una lastra di vetro, sul marciapiede antistante il negozio vi erano alcuni vetri probabilmente della vetrina in questione, non vi erano tracce ematiche sia sul marciapiede che in prossimità della vetrina. A tal punto il rilasciava una nuova versione ben diversa da quella raccontata Controparte_3 al Pronto Soccorso. Infatti lo stesso sentito a sommarie informazioni, riferiva ai militari che poco prima delle ore 12:00 circa, mentre si accingeva a parcheggiare il proprio veicolo FIAT Bravo di colore grigio met. TargatoDL949EK, davanti al loro negozio, urtava una passante intenta ad attraversare la strada, la quale dapprima inciampava, saliva il marciapiede e nel tentativo di riprendere l'equilibrio si appoggiava con una mano sul vetro della vetrina del negozio mandandolo in frantumi. Il vetro rotto, cadeva addosso alla signora che si accasciava a terra ferita”( si veda verbale di sommarie informazione prodotto da parte attrice con le memorie ex art.183 cpc) Nel modello CAI sottoscritto dal e dalla , il primo dichiara: “In CP_3 Pt_1 fase di parcheggio, in Cerignola, in Viale Roosevelt, altezza civico 77, salivo sul marciapiede urtando il pedone , che perdendo l'equilibrio finiva contro la Parte_1 vetrina di un negozio di abbigliamento “Linee Snobb” di Forleo Carmela”. Ed ancora, in sede di accertamenti stragiudiziali svolti dagli incaricati di Controparte_1 il 2.11.2017, il ha aggiunto ulteriori dettagli nella descrizione
[...] CP_3 della dinamica del sinistro nonché una incertezza circa l'investimento della pedone in precedenza dichiarato, mai riferiti prima: “il giorno del sinistro in tarda mattinata mentre parcheggiavo il mio veicolo nel marciapiedi di fronte al negozio di accidentalmente alzavo il piede dalla frizione causando un improvviso sbalzo del veicolo che saliva con la ruota anteriore sinistra sul marciapiedi colpendo (presumo) una pagina 6 di 10 passante che non conoscevo, la quale perdeva l'equilibrio fino ad arrivare di fronte alla vetrina del negozio di mia madre infrangendola procurandosi lesioni [….] la signora aveva delle buste”. Le discrasie emergenti dall'istruttoria espletata non consentono di avvallare la veridicità del fatto storico (sinistro stradale/investimento dedotto negli atti di giudizio), non consentendo neanche la ricostruzione della dinamica del presunto sinistro avvenuto. Nel dettaglio, dalle risultanze fattuali e istruttorie non si comprende se le lesioni lamentate dalla siano riconducibili causalmente alla perdita di equilibrio Pt_1
“autonoma” della , piuttosto che alla caduta improvvisa della lastra di Pt_1 vetro del negozio, piuttosto che alla manovra di parcheggio incauta del CP_3
o all'improvviso e accidentale movimento della frizione da parte di quest'ultimo. Anche la testimonianza resa della teste oculare escussa alla udienza Tes_1 del 21.06.2019, in occasione della quale ha riferito: “…nella circostanza di tempo e di luogo di cui agli atti percorrevo Viale Roosevelt, strada a senso unico, sul marciapiede opposto, salendo, e vedevo l'autovettura Fiat Bravo, di colore scuro, che tentava di parcheggiare tra due autovetture e che nella manovra di posizionamento, saliva sul marciapiede, e urtava la signora , la quale perdeva l'equilibrio e andava a finire Pt_1 contro la vetrina del negozio di abbigliamento che si trova in quel punto (…) non ricordo esattamente quale fosse la distanza della signora sia dal dall'auto che dalla vetrina nè posso riferire che il marciapiede era abbastanza ampio (…) posso riferire che l'autovettura si parcheggiava parallelamente al marciapiede, mentre non so dire quale ampiezza ebbe il marciapiede…” risulta contraddittoria e non fornisce alcun elemento utile circa la ricostruzione dell'esatta dinamica del sinistro. Invero, la medesima, in prima battuta, afferma che durante la manovra di parcheggio il veicolo condotto dal attingeva la cagionando la perdita di CP_3 Pt_1 equilibrio e la caduta contro la vetrina;
poi, dichiara di non ricordare a quale distanza fosse la signora sia dall'auto che dalla vetrina. Delle due l'una. La teste non può aver visto che vi è stato contatto tra il pedone e l'auto nella fase di manovra e poi affermare di non aver visto a quale distanza fossero entrambe;
verosimilmente, qualora il veicolo del vesse davvero attinto la signora, CP_3 tra i due non ci sarebbe dovuta essere alcuna distanza.
pagina 7 di 10 Proprio la genericità e i contrasti delle risultanze fattuali e istruttorie non hanno consentito alla CTU di ricostruire in modo idoneo la dinamica del sinistro. Come evidenziato dal geometra “• la mancata localizzazione sul Tes_3 marciapiede della zona d'investimento; • la mancata individuazione del punto di contatto auto-veicolo-pedone; • la mancata individuazione del preciso punto d'urto pedone-vetrina; • l'impossibilità di conoscere la velocità di investimento;
non permettono di effettuare alcuna valutazione analitica sulla dinamica del sinistro [….] Risulta infatti impossibile poter procedere con una valutazione oggettiva basata su rilievi redatti dalle Autorità ed in assenza di parametri di confronto, quali ad esempio lo stato di danno riportato dall'autovettura in fase di urto e/o eventuali lesioni agli arti inferiori subite dal pedone nel contatto diretto. Pertanto gli unici elementi validi per il c.t.u. si individuano nella lesione alla testa e nella conformazione dello stato dei luoghi”. Alla luce delle perplessità evidenziate dal CTU e dell'assenza di una idonea ricostruzione della dinamica del sinistro ovvero del nesso causale, con dati oggettivi e scientifici, ( le parti non hanno ritenuto di richiedere l'immediato intervento delle Forze dell'Ordine che avrebbero potuto ricostruire in modo preciso la dinamica dell'evento) cha motivatamente ritenuto di “non recepire, nel contesto della presente statuizione le considerazioni conclusive del consulente, ritenendo maggiormente condivisibili quelle espresse dal CTP, Ing. nella propria Persona_2
'analisi del sinistro' (“…lo scrivente ritiene, con ragionevole certezza, che i traumi riscontrati al P.S. dell'Ospedale Tartarella di Cerignola (FG) siano incompatibili rispetto alla dinamica narrata dal conducente del veicolo Fiat Bravo. Nello specifico se la sig.ra fosse stata sospinta da tergo dall'autovettura, avendo le mani e braccia Pt_1 occupate dalle buste, avrebbe colpito il volto e con il corpo la vetrata, subendo tagli e lesioni, non riscontrate nel referto di pronto soccorso. Inoltre i gradini presenti nella vetrata del negozio, alti 17 e 25 centimetri, durante la caduta della sig.ra Pt_1 avrebbero dovuto causare dei traumi o degli ematomi agli arti inferiori di quest'ultima, non presenti nel referto di pronto soccorso e pertanto incompatibile con la dinamica narrata…”)”. Condivisibili risultano altresì, le osservazioni mosse dalla difesa di alla CTU: “Lo scrivente ritiene quantomeno paradossale che il Controparte_1
CTU possa sostenere, anche solo per ipotesi che la sig.ra possa essere caduta di Pt_1 schiena riportando allo stesso tempo una lesione in regione sternale”. La CTU medico- legale espletata ha infatti evidenziato “nulla da rilevare a carico degli organi ed apparati non interessati dall'azione traumatica e non specificatamente descritti. In sede temporo-occipitale sinistra esito cicatriziale di cm 7.0, nella sua parte superiore inscritto pagina 8 di 10 in piccola area di alopecia. Nella regione toracica anteriore, in sede sottoclaveare destra, nel contesto di area cutanea di colorito rossastro, si apprezza reliquato cicatriziale a decorso obliquo, piano, ipocromico, di cm 3.0 con segni satelliti di esiti di sutura. Nella regione sternale apprezzabile un altro reliquato cicatriziale, leggermente rilevato, ipocromico di cm 1.5”. Ebbene, le lesioni rilevate dal CTU medico-legali sono incompatibili con la dinamica del sinistro rappresentata in atti secondo cui la sarebbe stata improvvisamente colpita all'altezza della gamba Pt_1 dall'autovettura del in fase di manovra di parcheggio, risultando CP_3 inverosimile che la stessa non abbia riportato alcun trauma a livello degli arti inferiori, nemmeno rilevati il medesimo giorno del Pronto Soccorso nel cui certificato è riportato “trauma cranico non commotivo”. Alla luce di quanto innanzi esposto, va confermata la sentenza impugnata in quanto la pretesa risarcitoria è priva di adeguato supporto probatorio. Ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione deve ritenersi assorbita. 3. Alla soccombenza segue la condanna dell'appellante al pagamento in favore di ( il contumace) delle spese del presente grado Controparte_1 CP_3 di giudizio, liquidate in dispositivo, con le tariffe di cui al DM 147/2022, con riferimento allo scaglione “Indeterminabile – complessità bassa” considerato il valore orientativo della pretesa dell'appellante che ha rimesso al successivo accertamento giudiziale la quantificazione (cfr. Cass. ord. 32443/2022). La Corte ritiene di liquidare i valori minimi considerata la semplicità delle questioni L'appellante dovrà versare anche l'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi del comma 1 quater dell'articolo 13 del testo unico approvato con il Dpr 30 maggio 2002 n.115, introdotto dall'art. 1 – comma 17 – della legge 24 dicembre 2012 n. 228
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione del 24 ottobre 2023, Parte_1 ritualmente notificato a in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore e , avverso la sentenza del Controparte_3
Tribunale di Foggia n. 2259/2023 del 22 settembre 2023, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
pagina 9 di 10 2. Condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, come rappresentato, delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 4996,00 per onorari, oltre accessori come per legge;
3. Dichiara l'appellante tenuta a pagare all'Erario l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile in data 30 aprile 2025. Il Consigliere relatore Dott.ssa Paola Barracchia Il Presidente Dott. Salvatore Grillo
pagina 10 di 10