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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 25/07/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
dott. Vito COLUCCI Presidente
dott.ssa Maria assunta NICCOLI Consigliere rel.
dott.ssa Giulia CARLEO Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1197/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Carrella in virtù di procura a margine dell'atto di citazione di primo grado
APPELLANTE
E
Controparte_1 Controparte_2
rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno
in persona del Sindaco pro tempore Controparte_3
1 rappresentato e difeso dall'avv. Ketura Chiosi in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello
CP_4
contumace
APPELLATI
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 1718/2023 pubblicata il
20/04/2023 ( risarcimento danni e azione di regresso- ) CP_5
sulle seguenti conclusioni rassegnate in conformità dei rispettivi atti di costituzione:
per l'appellante:” Voglia l'on.le Corte adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma della sentenza impugnata, previa conferma delle statuizioni in ordine all'an debeatur rese in prime cure, accertare e dichiarare il diritto della sig.ra al ristoro per la Parte_1 lesione del rapporto parentale subita a seguito della perdita della NA e, per Persona_1
l'effetto, condannare la il e il Controparte_1 Controparte_2 [...]
, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., nonché il dott. al pagamento in CP_3 CP_4 favore della predetta, della somma che sarà ritenuta di giustizia. Il tutto maggiorato degli interessi e della rivalutazione, ai sensi di Cass. n. 1712/1995 dal fatto dannoso al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, Iva e Cpa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”;
per l'appellato : “si conclude affinché la Corte di Appello di Salerno, confermi la Controparte_3 sentenza di primo grado e quindi la decisione del giudice di prime cure, poiché è stata redatta in modo preciso e corretto e pertanto si chiede il rigetto del ricorso della sig.ra SI in quanto infondato in fatto ed in diritto e si chiede la compensazione di spese di giudizio tra le parti”;
per le Amministrazioni statali: “Voglia la Corte di Appello, In via principale, rigettare l'impugnazione avversaria perché infondata in fatto e in diritto, con conferma della sentenza resa dal Tribunale Civile di Salerno nel giudizio RG 2352/2018;
- In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avverso gravame, condannarsi in via riconvenzionale a rivalerle dell'intera somma che esse dovessero corrispondere CP_4 agli attori, nonché - alternativamente - il a rivalere le convenute sulla base di Controparte_3 una preponderante percentuale di responsabilità dell'Ente locale che il Tribunale vorrà determinare in via equitativa;
- in assoluto subordine, condannare il a Controparte_3 corrispondere il 50% della somma che lo Stato andrà a pagare alla parte privata. - Spese vinte “
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 1. Con sentenza n. 5996/2011 della Corte d'Appello Penale di Napoli, confermata dalla Corte di
Cassazione con sentenza n. 19507/2013, , all'epoca dei fatti Sindaco del CP_4 CP_3
, veniva condannato alla pena di anni cinque di reclusione per il reato di cui agli artt. 113, 40 e
[...]
589, commi 1 e 3, cod. pen., per avere, in violazione di regole di comune esperienza, prudenza, diligenza e di leggi e regolamenti, cagionato la morte di centotrentasette persone in occasione dell'alluvione del 5 maggio 1998, nonché, in via solidale con la Controparte_1
il e il , quali responsabili civili, al risarcimento dei
[...] Controparte_2 Controparte_3 danni, da liquidarsi in separata sede, e al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 30.000,00 in favore delle costituite parti civili.
2. Con sentenza n. 1781/2023 il Tribunale di Salerno, nel definire il giudizio n. 2352/2018 RG introdotto da per conseguire il risarcimento del danno da perdita del rapporto Parte_1 parentale conseguente al decesso della NA nell'alluvione del 05 maggio Persona_1
1998, disattese in motivazione le eccezioni preliminari sollevate dai convenuti e richiamate in punto di responsabilità le risultanze delle pronunce penali, rigettava la domanda in quanto non provata e compensava tra le parti le spese processuali.
3. Con atto di citazione notificato il 17/11/2023 la sentenza è stata appellata davanti a questa Corte da , che lamenta che il giudice di prime cure sia incorso nel cattivo governo della Parte_1 sentenza del Giudice di legittimità n. 12987/2022, evocata quale precedente giurisprudenziale di riferimento per la definizione della fattispecie, essendo questa inidonea a sostenere il decisum. Sul rilievo che il danno risarcibile non rivesta carattere futuro ed eventuale, l'appellante assume che nel provvedimento di legittimità si trova argomentato che “la perdita del rapporto parentale è pregiudizio rilevante solo per il congiunto che di tale rapporto sia parte, ovviamente non in senso formale, ma che lo sia nel senso di poter trarre dal rapporto le 'utilità' che esso offre: reciproco affetto, solidarietà, comunanza familiare, la cui natura presuppone naturalmente una certa capacità di trarre beneficio da quel rapporto, di averne le 'utilità' che offre e che l'illecito fa perdere definitivamente. E che l'infante non ha”; che su questo presupposto, la Suprema Corte aveva escluso che il risarcimento da lesione del rapporto parentale per la perdita del nonno potesse accordarsi alla OT che, all'epoca dell'evento mortale, aveva otto mesi giacché a quell'età non può esservi pregiudizio dovuto alla sofferenza per la perdita, in quanto la sofferenza è propria di soggetti di maggiore coscienza, a meno di una prova contraria;
che pertanto è possibile dimostrare che il pregiudizio in questione ricorra anche in caso di vittime secondarie di età particolarmente giovane, sussistendo una mera presunzione iuris tantum che queste siano incapaci di percepire il rapporto affettivo;
che, diversamente dal caso deciso da Cass. n.
12987/2022, la sig.ra non aveva otto mesi ma era alle soglie dei tre anni Parte_1 allorquando veniva a mancare la NA;
che, notoriamente, lo sviluppo psichico Persona_1 dell'infante di tre anni è significativamente più avanzato rispetto a quello del soggetto di età infrannuale,
3 posto che il primo, di norma, è in grado di esprimersi e relazionarsi con l'uso della parola, potendo quindi interagire con i componenti del proprio nucleo familiare;
che dalla prova testimoniale espletata nel corso del giudizio di prime cure era ben emersa l'intensità del rapporto parentale tra l'odierna appellante e l'ascendente, fatto di incontri quotidiani e di costante assistenza.
4. Si sono costituiti il e, separatamente le Amministrazioni statali, che hanno Controparte_3 eccepito l'infondatezza del gravame ritenendo pienamente condivisibili le motivazioni addotte dal primo Giudice. Le Amministrazioni statali in subordine, per il caso di accoglimento del gravame, hanno chiesto condannarsi a rivalerle dell'intera somma che dovessero CP_4 corrispondere all'appellane nonché, alternativamente, il a rivalerle sulla base Controparte_3 della preponderante percentuale di responsabilità.
5. è rimasto contumace. CP_4
6. Sulle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità dei rispettivi atti di costituzione nelle note di trattazione inviate nei termini fissati, con ordinanza del 24/04/2025 la Corte ha riservato la causa in decisione.
7. L'appello va rigettato.
Il Tribunale ha ritenuto che la circostanza, emersa dalla prova testimoniale, che la bambina – odierna appellante – all'epoca dei fatti era accudita quotidianamente dalla NA in assenza dei genitori impegnati per lavoro, non fosse un elemento sufficiente ad attribuirle il diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale conseguente alla morte della NA nel tragico evento della frana di e ciò sia per la giovanissima età dell'attrice che per non essere CP_3 stata offerta la dimostrazione dell'esistenza di una profonda relazione col familiare defunto.
La decisione va confermata con integrazione della motivazione.
Ed invero, risulta consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio, che questa Corte condivide, per cui, in caso di risarcimento del danno da perdita o da lesione del rapporto parentale, che, in quanto tipico danno-conseguenza, non coincide con la lesione dell'interesse (ovvero non è in
“re ipsa”) e, pertanto, deve essere allegato e provato da chi lo richieda ( Cass. 2019/907), ferma la possibilità per la parte interessata di far ricorso alla prova presuntiva in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza e alla gravità delle ricadute della condotta (cfr. Cass.2019/11212), spetta al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, dell'eventuale sussistenza di uno solo o di entrambi i profili di esso, ovvero della sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e di quella, che eventualmente si sia riflessa in termini dinamico-relazionali sui percorsi della vita quotidiana attiva del soggetto che l'ha subita ( Cass. 2019/28989).
4 In siffatto quadro assumerà rilievo l'intensità del rapporto tra le parti, la gravità del danno in considerazione della sopravvivenza di altri congiunti o, al contrario, al venir meno dell'intero nucleo familiare del danneggiato;
ovvero, ancora, l'effettiva convivenza o meno del congiunto colpito con il danneggiato e l'età delle parti del rapporto parentale, che sono tutti elementi rimessi al prudente apprezzamento del giudice di merito.
“Rimangono, in ogni caso, fermi i principi che presiedono all'identificazione delle condizioni di apprezzabilità minima del danno, nel senso di una rigorosa dimostrazione (anche in via presuntiva) della gravità e della serietà del pregiudizio e della sofferenza patita dal danneggiato, tanto sul piano morale-soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale, sì che, ad esempio, nel caso di morte di un prossimo congiunto, un danno non patrimoniale diverso e ulteriore rispetto alla sofferenza morale (rigorosamente comprovata) non può ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita delle abitudini quotidiane, ma esige la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore allegare e provare;
tale onere di allegazione, peraltro, va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche” ( cfr. Cass. 2019/28989, che richiama tra le altre
Cass. 2016/21060, Cass. 2015/16992).
Orbene, ritiene questa Corte che, alla luce di siffatti principi, nel caso di specie non possa riconoscersi il reclamato danno da perdita del rapporto parentale giacché, come affermato dal primo
Giudice, la circostanza che l'appellante all'epoca dei fatti avesse meno di tre anni induce ad escludere, per difetto di consapevolezza, tanto l'interiore sofferenza morale soggettiva quanto quella riflessa sul piano dinamico-relazionale per l'impedita prosecuzione concreta della relazione personale con la NA, non potendo ritenersi, di per sé sola, sufficiente in senso contrario la circostanza che la NA quotidianamente accudisse la nipotina in assenza dei genitori.
8. La sentenza di primo grado va pertanto confermata.
9. Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore delle Amministrazioni statali, facendo applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 come aggiornati dal DM. n. 147/2022, con riferimento al valore della causa, che è compreso nello scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00, negli importi minimi stante l'assenza di particolari questioni di fatto e/o di diritto, e per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
Nei confronti del le spese vanno invece compensate per espressa richiesta in tal Controparte_3 senso della difesa dell'Ente.
P.Q.M
.
5 La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta con citazione notificata il 17/11/2023 da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 di Salerno n. 1781/2023, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore delle Amministrazioni statali in € 4.997,00, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e cap;
3. Compensa le spese nei confronti del . Controparte_3
La Corte da atto che sussistono le condizioni di cui all'art. 1, co.17 e 18, L. n. 228/2012 (13, co.1quater, del dPR n.115/2002 ) per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
Salerno, camera di consiglio del 26 giugno 2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
dott.ssa M. Assunta Niccoli dott. Vito Colucci
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