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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 25/03/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
RG 1958/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE nella seguente composizione
Dott. Giorgio Scarsato Presidente
Dott.ssa Federica Meloni Giudice relatore
Dott.ssa Benedetta Fattori Giudice
nel procedimento promosso da
Parte_1 nato/nata a [...] il [...]
(c.f. ) C.F._1 con l'avv. TOMASETTI CHIARA ricorrente nei confronti di
, CP_1 nato/nata a [...] il [...]
(c.f. ) C.F._2 con l'avv. MARAZZI UGO resistente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
I signori e hanno convissuto more uxorio dal 2012 al 2022; Pt_1 CP_1
dall'unione sono nati i figli: a Crema il 19/03/2012 e a Persona_1 Persona_2
Crema il 04/04/2017;
da qualche tempo la relazione sentimentale si è gravemente compromessa e la convivenza si è resa difficoltosa e non più praticabile, tanto che il sig. ha lasciato la casa familiare CP_1 per recarsi in un nuovo appartamento, da circa due anni;
la sig.ra proponeva dunque ricorso per la regolamentazione dei rapporti gentoriali, Pt_1 si costituiva in giudizio il sig. CP_1
alla prima udienza, le parti trovavano un accordo nei seguenti termini:
“1.I minori e sono affidati congiuntamente a entrambi i Persona_1 Per_2 genitori e manterranno quale residenza principale l'abitazione già familiare , presso la madre in Crema via Molini
2. considerato il diritto dei minori a conservare con entrambi i genitori un rapporto continuativo e significativo, entrambi si occuperanno della loro crescita e formazione, condividendo le scelte importanti, relative alla salute e all'istruzione, mentre le scelte quotidiane verranno assunte di volta in volta dal genitore con il quale i figli condivideranno il loro tempo;
3. I minori potranno visitare e stare con il padre in modo ampio e frequente previo avviso di quest'ultimo alla madre di almeno un giorno;
ai fini di una più precisa organizzazione per i due nuovi nuclei familiari si prevede un calendario di visite minime fra padre e figli che può essere ipotizzato come di seguito indicato, salva la possibilità per i genitori di integrarlo e modificarlo anche in conseguenza delle esigenze sopravvenute ed impreviste, che dovranno essere comunicate all'altro genitore con un preavviso di almeno un giorno;
a. e potranno trascorrere con il padre alternativamente Persona_1 Per_2 di settimana in settimana o la giornata del sabato o quella della domenica dalle ore 10,30 alle 16,00;
b. ogni lunedì il sig. si occuperà di accompagnare alla lezione di CP_1 Per_2 logopedia e successivamente al calcio, ritirandolo dalla scuola alle ore 13, avendo cura di riaccompagnarlo dopo cena per le 20,30. In caso di impossibilità al rispetto della giornata stabilita, per precedenti impegni improrogabili del padre o del suo nucleo familiare- previa comunicazione alla madre da fare entro la domenica - il sig. potrà CP_1 tenere con sé il figlio il mercoledì, ritirandolo dalla scuola alle ore 16, provvedendo ad accompagnarlo all'allenamento di calcio e riaccompagnarlo dopo cena per le 20,30;
c. il sig. si occuperà di ripristinare visite più frequenti anche con la figlia CP_1 Per_1 occupandosi di svolgere con la medesima attività di suo interesse oltre a trascorrere del tempo presso la casa del padre unitamente al fratello;
pag. 2/3 d. di volta in volta i genitori si accorderanno sulle giornate di festività all'interno dell'anno scolastico, avendo cura che i figli possano trascorrere le festività principali con ciascun genitore alternandole di anno in anno;
e. per quanto concerne le vacanze estive il sig. dovrà comunicare alla madre dei CP_1 minori la propria disponibilità a tenere i figli per due settimane anche non consecutive, entro il 31 maggio di ciascun anno;
L'organizzazione dei tempi di cura e accudimento dei figli dovrà avvenire esclusivamente con comunicazione fra i genitori.
4. Il sig. contribuirà al mantenimento dei figli versando entro il giorno 11 di ogni CP_1 mese la somma di euro 180,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, al seguente
Iban: [...], nonché rinuncerà alla sua quota di assegno unico.
Il padre contribuirà al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, secondo il protocollo in vigore presso il Tribunale di Cremona, allegato al presente,
Compensi professionali compensati.”.
Il Collegio
Rilevato che il PM è stato regolarmente notiziato del ricorso;
Rilevato che l'accordo intervenuto tra le parti non risulta in contrasto con gli interessi della prole quanto ad affido, collocazione, diritti di visita e mantenimento economico da parte del genitore non collocatario prevalente;
rilevato che le spese del procedimento vanno dichiarate non ripetibili, come da accordo fra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona prende atto e omologa l'accordo intervenuto tra le parti
Spese di lite non ripetibili;
Cremona, 25/03/2025 il Giudice Relatore il Presidente dott.ssa Federica Meloni dott. Giorgio Scarsato
pag. 3/3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE nella seguente composizione
Dott. Giorgio Scarsato Presidente
Dott.ssa Federica Meloni Giudice relatore
Dott.ssa Benedetta Fattori Giudice
nel procedimento promosso da
Parte_1 nato/nata a [...] il [...]
(c.f. ) C.F._1 con l'avv. TOMASETTI CHIARA ricorrente nei confronti di
, CP_1 nato/nata a [...] il [...]
(c.f. ) C.F._2 con l'avv. MARAZZI UGO resistente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
I signori e hanno convissuto more uxorio dal 2012 al 2022; Pt_1 CP_1
dall'unione sono nati i figli: a Crema il 19/03/2012 e a Persona_1 Persona_2
Crema il 04/04/2017;
da qualche tempo la relazione sentimentale si è gravemente compromessa e la convivenza si è resa difficoltosa e non più praticabile, tanto che il sig. ha lasciato la casa familiare CP_1 per recarsi in un nuovo appartamento, da circa due anni;
la sig.ra proponeva dunque ricorso per la regolamentazione dei rapporti gentoriali, Pt_1 si costituiva in giudizio il sig. CP_1
alla prima udienza, le parti trovavano un accordo nei seguenti termini:
“1.I minori e sono affidati congiuntamente a entrambi i Persona_1 Per_2 genitori e manterranno quale residenza principale l'abitazione già familiare , presso la madre in Crema via Molini
2. considerato il diritto dei minori a conservare con entrambi i genitori un rapporto continuativo e significativo, entrambi si occuperanno della loro crescita e formazione, condividendo le scelte importanti, relative alla salute e all'istruzione, mentre le scelte quotidiane verranno assunte di volta in volta dal genitore con il quale i figli condivideranno il loro tempo;
3. I minori potranno visitare e stare con il padre in modo ampio e frequente previo avviso di quest'ultimo alla madre di almeno un giorno;
ai fini di una più precisa organizzazione per i due nuovi nuclei familiari si prevede un calendario di visite minime fra padre e figli che può essere ipotizzato come di seguito indicato, salva la possibilità per i genitori di integrarlo e modificarlo anche in conseguenza delle esigenze sopravvenute ed impreviste, che dovranno essere comunicate all'altro genitore con un preavviso di almeno un giorno;
a. e potranno trascorrere con il padre alternativamente Persona_1 Per_2 di settimana in settimana o la giornata del sabato o quella della domenica dalle ore 10,30 alle 16,00;
b. ogni lunedì il sig. si occuperà di accompagnare alla lezione di CP_1 Per_2 logopedia e successivamente al calcio, ritirandolo dalla scuola alle ore 13, avendo cura di riaccompagnarlo dopo cena per le 20,30. In caso di impossibilità al rispetto della giornata stabilita, per precedenti impegni improrogabili del padre o del suo nucleo familiare- previa comunicazione alla madre da fare entro la domenica - il sig. potrà CP_1 tenere con sé il figlio il mercoledì, ritirandolo dalla scuola alle ore 16, provvedendo ad accompagnarlo all'allenamento di calcio e riaccompagnarlo dopo cena per le 20,30;
c. il sig. si occuperà di ripristinare visite più frequenti anche con la figlia CP_1 Per_1 occupandosi di svolgere con la medesima attività di suo interesse oltre a trascorrere del tempo presso la casa del padre unitamente al fratello;
pag. 2/3 d. di volta in volta i genitori si accorderanno sulle giornate di festività all'interno dell'anno scolastico, avendo cura che i figli possano trascorrere le festività principali con ciascun genitore alternandole di anno in anno;
e. per quanto concerne le vacanze estive il sig. dovrà comunicare alla madre dei CP_1 minori la propria disponibilità a tenere i figli per due settimane anche non consecutive, entro il 31 maggio di ciascun anno;
L'organizzazione dei tempi di cura e accudimento dei figli dovrà avvenire esclusivamente con comunicazione fra i genitori.
4. Il sig. contribuirà al mantenimento dei figli versando entro il giorno 11 di ogni CP_1 mese la somma di euro 180,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, al seguente
Iban: [...], nonché rinuncerà alla sua quota di assegno unico.
Il padre contribuirà al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, secondo il protocollo in vigore presso il Tribunale di Cremona, allegato al presente,
Compensi professionali compensati.”.
Il Collegio
Rilevato che il PM è stato regolarmente notiziato del ricorso;
Rilevato che l'accordo intervenuto tra le parti non risulta in contrasto con gli interessi della prole quanto ad affido, collocazione, diritti di visita e mantenimento economico da parte del genitore non collocatario prevalente;
rilevato che le spese del procedimento vanno dichiarate non ripetibili, come da accordo fra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona prende atto e omologa l'accordo intervenuto tra le parti
Spese di lite non ripetibili;
Cremona, 25/03/2025 il Giudice Relatore il Presidente dott.ssa Federica Meloni dott. Giorgio Scarsato
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