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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/09/2025, n. 12589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12589 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 59983/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SECONDA SEZIONE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Faraglia, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 59983/2020 promossa da:
, n. a Amatrice (RI) in data 08/08/1978, in proprio e Parte_1 quale titolare della Ditta Biologica D'OS Antonio, con sede in Amatrice (RI), Frazione San Giorgio - 02012, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avvocati Sara Di Cunzolo, Pier Paolo Polese e Giorgia Partenope ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Via Aureliana n. 63; ATTORE contro
, in persona del Presidente pro–tempore, rappresentata e CP_1 difesa dall'Avv. Rita Santo, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso la medesima nella sede dell'Avvocatura dell'Ente in Roma - Via Marcantonio Colonna, n. 27; CONVENUTA
, in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro – tempore;
CONVENUTA CONTUMACE
Ragioni di fatto e diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato , in proprio e Parte_1 quale titolare della Ditta Biologica D'OS Antonio, ha convenuto in giudizio e chiedendo, in CP_1 Controparte_3 via principale, che venga accertato e dichiarato il diritto di parte attrice al pagamento dei benefici previsti dalla Parte_2 per le annualità 2017, 2018 e 2019 e, per l'effetto, condannare le convenute a corrispondere le relative somme;
in via subordinata che venga accertato e dichiarato il diritto dell'attore all'accoglimento della 'richiesta correttiva' della domanda di pagamento per le annualità interessate ed il conseguente riconoscimento dei benefici previsti dalla Sottomisura 14.1 nella diversa somma rideterminata in ragione delle modifiche apportate all'ordinamento aziendale per le medesime annualità. A sostegno della domanda ha evidenziato che è titolare e legale rappresentante della omonima Ditta Biologica, azienda agricola avente ad oggetto l'allevamento di bovini per la produzione di latte;
che nel luglio del 2016 aveva perso la moglie ed era rimasto da solo ad occuparsi dei tre figli minori non riuscendo più a seguire adeguatamente l'azienda; che inoltre, a seguito del terremoto del 24 agosto dello stesso anno che aveva colpito la zona di Amatrice, la sala mungitura e la stalla della propria azienda erano state gravemente danneggiate;
che con Ordinanza n. prot. 16487 del 30.11.2018 il Comune di Amatrice aveva disposto la demolizione totale e la rimozione delle macerie dei due fabbricati rurali e, dopo circa un anno, l'attore, grazie ai lavori eseguiti a proprie spese e con il contributo della CP_1 aveva potuto ricostruire la stalla, ma solo nella parte destinata al ricovero ed alla mangiatoia e non, invece, per la sala mungitura;
che prima del terremoto, in data 11.06.2016, aveva presentato domanda di sostegno per l'accesso alla Misura 14 – Sottomisura 14.1, di cui al Bando per il Programma di Sviluppo Rurale – Benessere degli animali, pubblicato in attuazione del Reg. UE n. 1305 del 2013, assumendo degli impegni di durata quinquennale relativi alle condizioni di vita degli animali allevati;
che gli impegni così assunti e il mantenimento dei requisiti di ammissibilità dovevano essere confermati annualmente con la presentazione delle c.d. domande di pagamento;
che, pertanto, aveva presentato domanda di pagamento anche per le annualità 2017, 2018 e 2019; che la domanda 2016 aveva ad oggetto 19,8 Unità Bovino Adulto (UBA) ed era stata ammessa per 5.022 euro;
che con nota del 08.01.2020 la comunicava al IG. D'OS il CP_1 preavviso di cui all'art. 10 bis della l. 241/1990, rilevando che, all'esito dell'istruttoria per l'annualità 2019, il premio erogabile per le domande di pagamento 2018 e 2019 risultava pari a 0 (zero) euro a causa della violazione dell'impegno a mantenere, per tutto il periodo richiesto di 5 anni, il numero di UBA dichiarate in sede di domanda di sostegno;
che in risposta il IG. D'OS trasmetteva, con PEC 24.06.2020, una 'richiesta correttiva' spiegando che a causa del terremoto e dei conseguenti danni alla sua azienda e per motivi familiari (decesso della moglie) era stato costretto a modificare l'ordinamento zootecnico indicato nella domanda del 2016 da Bufale da latte a Bovini da Carne ed, in minima parte, la quantità e qualità del bestiame allevato;
che in data 20.07.2020, trasmetteva via PEC, all' Area Decentrata Agricoltura (ADA) di Rieti, un'autocertificazione sui motivi che avevano determinato la commutazione dell'attività aziendale ed il giorno successivo, su suo incarico, l'agronomo IG. aveva trasmesso all'ADA, a riprova di quanto dichiarato Parte_3 nell'autocertificazione, la Scheda AEDES (Agibilità e Danno nell'Emergenza Sismica) e l'ordinanza del Sindaco di Amatrice con cui veniva ordinata la demolizione della stalla aziendale riservandosi di trasmettere anche il certificato di morte della moglie del IG. D'OS, già richiesto al Comune;
che in risposta alla 'richiesta correttiva' la , con nota prot. n. GR/23/22 CP_1 comunicava che la ditta aveva diritto al pagamento della domanda di sostegno 2016, rientrando la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali a causa di un evento sismico nelle cause di forza maggiore, anche se avrebbe dovuto restituire la somma di € 313,20 a causa di uno scostamento, rilevato dal sistema informativo, fra il numero di 25 capi richiesti a premio in domanda ed il numero di 24 capi accertati, mentre non poteva essere soddisfatta la richiesta di correttiva
“trattandosi, quella attuale, di differente tipologia di allevamento che implica differenti impegni rispetto a quelli sottoscritti nella domanda di sostegno e che, in preistruttoria, avrebbe realizzato un punteggio inferiore rispetto a quello che ha concorso all'esito positivo in graduatoria”; che l'attore contestava quanto asserito dalla in quanto l'art.
7.4 del bando pubblico per l'attuazione della CP_1 Misura 14 “Benessere degli animali” - Sottomisura 14.1 in oggetto e la normativa europea da esso richiamata (art. 47 del Reg. (UE) n. 1305/13) nonché l'art. 4 del Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014, prevedono che qualora il mancato rispetto degli impegni assunti sia dipeso da cause di forza maggiore, come nel caso di evento sismico, al beneficiario è garantito il pagamento degli aiuti anche per le annualità successive al verificarsi della causa eccezionale;
che pertanto il IG. D'OS aveva conservato il diritto al pagamento di tutti i benefici sulla base delle UBA riconosciute ammissibili al momento in cui è subentrata la causa di forza maggiore;
che in ogni caso andava accolta in subordine la richiesta di correttiva presentata dall'attore in quanto la copertura economica del bando era sufficiente ad erogare aiuti a tutti gli operatori dichiarati idonei e pertanto la realizzazione di un punteggio inferiore da parte dell'attore, per la differente tipologia di allevamento di bovini da carne anziché da latte, non avrebbe comunque escluso il risultato utile rappresentato dall'accesso al pagamento dei premi;
che l'attore, con la dichiarazione sostitutiva di certificazione trasmessa in data 20 luglio 2020, aveva comunicato all'Area Decentrata Agricoltura di Rieti le variazioni intervenute rispetto a quanto dichiarato nella domanda di pagamento iniziale, secondo quanto previsto dall'art. 6 del bando;
che la richiesta correttiva dell'attore del 24.06.2020 presenta i tratti di entrambe le domande ex artt. 15 e 3 Reg (UE) 809/2014, riportando sia i nuovi codici di allevamento (art.15) che la variazione della consistenza zootecnica rispetto alla domanda del 2016 (art.3); che l'art. 7 del bando non prescrive dei termini per la presentazione delle domande di modifica, e pertanto non c'erano ragioni per il diniego della domanda;
che pertanto l'attore avrebbe avuto diritto al pagamento degli aiuti quantomeno per come rideterminati in ragione delle modifiche resesi necessarie a seguito del terremoto. La si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande CP_1 dell'attore. Osservava che, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, in ipotesi di ricorrenza di una causa di forza maggiore l'Amministrazione non può chiedere il rimborso e/o la restituzione di quanto già versato ma non è tenuta al pagamento delle altre annualità; che il sig. D'OS aveva comunicato la ricorrenza della causa di forza maggiore di cui all'evento sismico del 2016 solo in data 24.06.2020 e solo successivamente alla comunicazione ex art. 10 bis L. n. 241/1990 inviata dalla Regione il 20.1.2020; che la causa di forza maggiore è stata accolta CP_1 dalla tant'è che, pur non avendo il sig. D'OS mantenuto gli CP_1 impegni nelle annualità successive al 2016, non è stata disposta la revoca degli aiuti, né la restituzione totale del premio percepito con la domanda di sostegno annualità 2016, ma soltanto della minor somma di € 313,20 derivante dallo scostamento rilevato dal sistema informativo fra quanto chiesto e quanto accertato al momento della presentazione della domanda di sostegno;
con riferimento alla richiesta subordinata di parte attrice la ha osservato che la Ditta CP_1 D'OS ha modificato l'assetto aziendale rispetto agli impegni assunti all'atto della domanda di sostegno, ciò comportando violazione dell'art. l'art.
7.2 del Bando che, in caso di impegni pluriennali, obbliga i beneficiari a non variare le superfici e i capi inizialmente indicati;
che il richiamo operato da parte attrice all'art. 6 del Bando non è conferente poiché fa riferimento a variazioni correlate agli impegni assunti e non ad una modifica sostanziale dell'orientamento aziendale come nel caso di specie;
che in ogni caso, il medesimo articolo obbliga il soggetto beneficiario ad aggiornare il fascicolo aziendale e a comunicarlo entro due mesi all'Area decentrata dell'Agricoltura della Regione Lazio, mentre nel caso di specie l'attore ha omesso ogni comunicazione al riguardo fino alla data del 24.06.2020 e persino dopo avere presentato le domande di pagamento per le rispettive annualità interessate. L non si è costituita rimanendo Controparte_2 contumace. Esaminati i documenti prodotti, la causa, di natura documentale è stata trattenuta in decisione all'udienza del 9 maggio 2025. Le domande proposte da parte attrice sono infondate e per l'effetto devono essere respinte. In ordine alla domanda principale il IG. D'OS assume di non aver perso il diritto ai benefici previsti dalla Sottomisura 14.1 per le annualità oggetto di contestazione poiché, ai sensi della normativa vigente, qualora il mancato rispetto degli impegni assunti sia dipeso da cause di forza maggiore, come nel caso di evento sismico, viene garantito il pagamento degli aiuti anche per le annualità successive al verificarsi della causa eccezionale. Al riguardo occorre premettere che l'attore ha presentato domanda di sostegno ai sensi dell'art 33 del Regolamento (UE) N. 1305/2013 - Misura 14 “Benessere degli animali” – Sottomisura 14.1- Pagamento per il benessere degli animali. La misura in oggetto prevede la corresponsione di un premio sulla base del carico di bestiame oggetto di impegno espresso in Unità Bovino Adulto (UBA). Secondo l'art.5 del Bando: “Con la tipologia di operazione 14.1.1 “Pagamenti per il benessere animale” gli impegni a cui si intende assoggettare l'allevamento dovranno essere dichiarati al momento della presentazione della domanda iniziale sulla base del numero medio annuale di UBA aziendali e ne dovrà essere assicurato il rispetto per l'intero periodo di impegno pari a 5 anni”. Nel caso di specie, il IG. D'OS con la prima domanda nell'anno 2016, dichiarata ammissibile per l'ammontare di Euro 5.022,00, richiedeva il pagamento dei premi per un numero di 19,8 UBA, mentre con le successive annualità 2017, 2018 e 2019, presentava la richiesta di pagamento dei premi per un numero di UBA pari, rispettivamente, a 19,4, 20,4 e 17,4 e con una diversa tipologia di ordinamento zootecnico, mediante conversione dell'allevamento da Bufale da latte a da Carne. CP_4 Risulta pertanto pacifico, e d'altronde non contestato da parte attrice, che il IG. D'OS non ha rispettato la disposizione soprarichiamata modificando le condizioni della struttura a discapito degli impegni assunti. Tanto premesso, parte attrice assume di aver diritto al pagamento degli aiuti anche per le annualità successive al verificarsi dell'evento eccezionale, rappresentato dal terremoto che nel 2016 ha colpito la zona di Amatrice, in virtù dell'art.
7.4 del bando pubblico in oggetto e della normativa europea da esso richiamata (art. 47 del Reg. (UE) n. 1305/13, nonché art. 4 del Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014). Ebbene l'articolo 7.4 del bando recita “In conformità con l'art 47 del Reg. (UE) n.
1305/13 il rimborso dell'aiuto ricevuto non è richiesto in caso di forza maggiore e nelle circostanze eccezionali di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n.
1306/2013. Omissis”. Pertanto, il riconoscimento della causa di forza maggiore determina esclusivamente la rinuncia al recupero dei contributi già erogati da parte della e non già la prosecuzione delle erogazioni a titolo di aiuto. CP_1 Inoltre, l'art.4 del Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 disciplina anch'esso i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali distinguendo le seguenti tre fattispecie:
“Per quanto riguarda i pagamenti diretti, qualora non abbia potuto adempiere ai criteri di ammissibilità o ad altri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il beneficiario continua a godere del diritto all'aiuto per la superficie o gli animali che risultavano ammissibili nel momento in cui è sopravvenuta la forza maggiore o la circostanza eccezionale. Per quanto riguarda le misure di sostegno allo sviluppo rurale ai sensi degli articoli 28, 29, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013, se un beneficiario è stato incapace di adempiere ai criteri di ammissibilità o ad altri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il pagamento rispettivo è proporzionalmente revocato per gli anni durante i quali si sono verificate la forza maggiore o le circostanze eccezionali. La revoca interessa soltanto le parti dell'impegno che non hanno determinato costi aggiuntivi o mancato guadagno prima del verificarsi della forza maggiore o delle circostanze eccezionali. Non si applicano revoche in relazione ai criteri di ammissibilità e agli altri obblighi, né si applicano sanzioni amministrative. Per quanto riguarda le altre misure di sostegno allo sviluppo rurale, in caso di forza maggiore o circostanze eccezionali gli Stati membri non richiedono il rimborso, né parziale né integrale. Nel caso di impegni o pagamenti pluriennali, non è richiesto il rimborso del sostegno ricevuto negli anni precedenti e l'impegno o il pagamento prosegue negli anni successivi, in conformità con la sua durata iniziale”. Orbene, non sembra potersi revocare in dubbio che nel caso in esame si sia in presenza di misure di sostegno ai sensi dell'art.33 “Benessere degli animali “del Reg.UE n.1305/2013, come peraltro dimostra la stessa domanda di sostegno che richiama espressamente gli artt. 28, 29 e 33 del regolamento, e non già di
“pagamenti diretti”, né delle “altre misure di sostegno allo sviluppo rurale”. Deve pertanto trovare applicazione la specifica disciplina dettata per tale fattispecie dal secondo comma dell'art.4, il quale, come esposto, non prevede l'impegno ed il pagamento anche per gli anni successivi al verificarsi della circostanza eccezionale, come invece stabilito per i casi di cui al primo e terzo comma, ma al contrario la revoca, proporzionale, per gli anni durante i quali si sono verificate la forza maggiore o le circostanze eccezionali, fatta salva la rinuncia al recupero dei contributi già erogati (art.
7.4 del bando). Non può pertanto condividersi l'assunto attoreo secondo cui “una lettura sistematicamente orientata delle richiamate disposizioni non consente di giungere a differenti conclusioni” (dalla prosecuzione del pagamento), risultando al contrario evidente la volontà del legislatore di distinguere le fattispecie esaminate nell'art.4 nella comune ipotesi di mancato mantenimento degli impegni per causa di forza maggiore. Aggiungasi che, come correttamente evidenziato da parte convenuta, il IG. D'OS, in violazione dell'art.4 comma 2 del regolamento n.640/2014 che detta il termine di 15 giorni per la comunicazione all'autorità competente dei casi di forza maggiore e delle circostanze eccezionali, ha comunicato la causa di forza maggiore solo in data 24.06.2020, ed ovvero successivamente alla comunicazione, ex art. 10 bis L. n. 241/1990, da parte della dell'esito negativo CP_1 dell'istruttoria in ordine alla domanda di pagamento per le annualità 2018 e 2019. Correttamente, pertanto, la , in applicazione della normativa surrichiamata, CP_1 riconoscendo la causa di forza maggiore, non ha richiesto il rimborso di quanto erogato per l'anno 2016, eccezion fatta per la somma di Euro 313,30 derivante dallo scostamento rilevato dal sistema informativo fra il numero di 25 capi richiesti a premio in domanda ed il numero di 24 capi accertati, ma ha disconosciuto il diritto agli aiuti per le annualità successive. Anche la domanda subordinata, volta all'accoglimento della 'richiesta correttiva' della domanda di pagamento per le annualità interessate nella diversa somma rideterminata in ragione delle modifiche apportate all'ordinamento aziendale, non risulta fondata. Diversamente da quanto affermato nella citazione, (pag. 13), l'art.
7.2.1 del bando pubblico 2016 in forza del quale è stata presentata dall'attore domanda di sostegno per l'accesso alla Misura 14, così come lo stesso articolo dei bandi 2017, 2018 e 2019 che definiscono le modalità per la presentazione delle domande di pagamento (conferma impegno), prevedono quale termine ultimo di presentazione delle domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014, la data del 31 Maggio con possibilità di superare tale termine sino al 9,10 o 11 giugno, a seconda dell'anno di riferimento. Le domande di modifica pervenute successivamente sono irricevibili. Per l'effetto, considerato che, nel caso di specie, solo in data 24.06.2020 parte attrice ha formulato istanza di modifica dell'ordinamento zootecnico da Bufale da latte a Bovini da Carne, peraltro successivamente alla comunicazione ex art. 10 bis L. n. 241/1990 da parte della dell'esito negativo dell'istruttoria CP_1 svolta in ordine alla domanda di pagamento per le annualità 2018 e 2019, anche la domanda subordinata dev'essere respinta. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla Parte_1
, che liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre al CP_1 rimborso delle spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, in data 15/09/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Lucia Faraglia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SECONDA SEZIONE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Faraglia, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 59983/2020 promossa da:
, n. a Amatrice (RI) in data 08/08/1978, in proprio e Parte_1 quale titolare della Ditta Biologica D'OS Antonio, con sede in Amatrice (RI), Frazione San Giorgio - 02012, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avvocati Sara Di Cunzolo, Pier Paolo Polese e Giorgia Partenope ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Via Aureliana n. 63; ATTORE contro
, in persona del Presidente pro–tempore, rappresentata e CP_1 difesa dall'Avv. Rita Santo, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso la medesima nella sede dell'Avvocatura dell'Ente in Roma - Via Marcantonio Colonna, n. 27; CONVENUTA
, in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro – tempore;
CONVENUTA CONTUMACE
Ragioni di fatto e diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato , in proprio e Parte_1 quale titolare della Ditta Biologica D'OS Antonio, ha convenuto in giudizio e chiedendo, in CP_1 Controparte_3 via principale, che venga accertato e dichiarato il diritto di parte attrice al pagamento dei benefici previsti dalla Parte_2 per le annualità 2017, 2018 e 2019 e, per l'effetto, condannare le convenute a corrispondere le relative somme;
in via subordinata che venga accertato e dichiarato il diritto dell'attore all'accoglimento della 'richiesta correttiva' della domanda di pagamento per le annualità interessate ed il conseguente riconoscimento dei benefici previsti dalla Sottomisura 14.1 nella diversa somma rideterminata in ragione delle modifiche apportate all'ordinamento aziendale per le medesime annualità. A sostegno della domanda ha evidenziato che è titolare e legale rappresentante della omonima Ditta Biologica, azienda agricola avente ad oggetto l'allevamento di bovini per la produzione di latte;
che nel luglio del 2016 aveva perso la moglie ed era rimasto da solo ad occuparsi dei tre figli minori non riuscendo più a seguire adeguatamente l'azienda; che inoltre, a seguito del terremoto del 24 agosto dello stesso anno che aveva colpito la zona di Amatrice, la sala mungitura e la stalla della propria azienda erano state gravemente danneggiate;
che con Ordinanza n. prot. 16487 del 30.11.2018 il Comune di Amatrice aveva disposto la demolizione totale e la rimozione delle macerie dei due fabbricati rurali e, dopo circa un anno, l'attore, grazie ai lavori eseguiti a proprie spese e con il contributo della CP_1 aveva potuto ricostruire la stalla, ma solo nella parte destinata al ricovero ed alla mangiatoia e non, invece, per la sala mungitura;
che prima del terremoto, in data 11.06.2016, aveva presentato domanda di sostegno per l'accesso alla Misura 14 – Sottomisura 14.1, di cui al Bando per il Programma di Sviluppo Rurale – Benessere degli animali, pubblicato in attuazione del Reg. UE n. 1305 del 2013, assumendo degli impegni di durata quinquennale relativi alle condizioni di vita degli animali allevati;
che gli impegni così assunti e il mantenimento dei requisiti di ammissibilità dovevano essere confermati annualmente con la presentazione delle c.d. domande di pagamento;
che, pertanto, aveva presentato domanda di pagamento anche per le annualità 2017, 2018 e 2019; che la domanda 2016 aveva ad oggetto 19,8 Unità Bovino Adulto (UBA) ed era stata ammessa per 5.022 euro;
che con nota del 08.01.2020 la comunicava al IG. D'OS il CP_1 preavviso di cui all'art. 10 bis della l. 241/1990, rilevando che, all'esito dell'istruttoria per l'annualità 2019, il premio erogabile per le domande di pagamento 2018 e 2019 risultava pari a 0 (zero) euro a causa della violazione dell'impegno a mantenere, per tutto il periodo richiesto di 5 anni, il numero di UBA dichiarate in sede di domanda di sostegno;
che in risposta il IG. D'OS trasmetteva, con PEC 24.06.2020, una 'richiesta correttiva' spiegando che a causa del terremoto e dei conseguenti danni alla sua azienda e per motivi familiari (decesso della moglie) era stato costretto a modificare l'ordinamento zootecnico indicato nella domanda del 2016 da Bufale da latte a Bovini da Carne ed, in minima parte, la quantità e qualità del bestiame allevato;
che in data 20.07.2020, trasmetteva via PEC, all' Area Decentrata Agricoltura (ADA) di Rieti, un'autocertificazione sui motivi che avevano determinato la commutazione dell'attività aziendale ed il giorno successivo, su suo incarico, l'agronomo IG. aveva trasmesso all'ADA, a riprova di quanto dichiarato Parte_3 nell'autocertificazione, la Scheda AEDES (Agibilità e Danno nell'Emergenza Sismica) e l'ordinanza del Sindaco di Amatrice con cui veniva ordinata la demolizione della stalla aziendale riservandosi di trasmettere anche il certificato di morte della moglie del IG. D'OS, già richiesto al Comune;
che in risposta alla 'richiesta correttiva' la , con nota prot. n. GR/23/22 CP_1 comunicava che la ditta aveva diritto al pagamento della domanda di sostegno 2016, rientrando la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali a causa di un evento sismico nelle cause di forza maggiore, anche se avrebbe dovuto restituire la somma di € 313,20 a causa di uno scostamento, rilevato dal sistema informativo, fra il numero di 25 capi richiesti a premio in domanda ed il numero di 24 capi accertati, mentre non poteva essere soddisfatta la richiesta di correttiva
“trattandosi, quella attuale, di differente tipologia di allevamento che implica differenti impegni rispetto a quelli sottoscritti nella domanda di sostegno e che, in preistruttoria, avrebbe realizzato un punteggio inferiore rispetto a quello che ha concorso all'esito positivo in graduatoria”; che l'attore contestava quanto asserito dalla in quanto l'art.
7.4 del bando pubblico per l'attuazione della CP_1 Misura 14 “Benessere degli animali” - Sottomisura 14.1 in oggetto e la normativa europea da esso richiamata (art. 47 del Reg. (UE) n. 1305/13) nonché l'art. 4 del Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014, prevedono che qualora il mancato rispetto degli impegni assunti sia dipeso da cause di forza maggiore, come nel caso di evento sismico, al beneficiario è garantito il pagamento degli aiuti anche per le annualità successive al verificarsi della causa eccezionale;
che pertanto il IG. D'OS aveva conservato il diritto al pagamento di tutti i benefici sulla base delle UBA riconosciute ammissibili al momento in cui è subentrata la causa di forza maggiore;
che in ogni caso andava accolta in subordine la richiesta di correttiva presentata dall'attore in quanto la copertura economica del bando era sufficiente ad erogare aiuti a tutti gli operatori dichiarati idonei e pertanto la realizzazione di un punteggio inferiore da parte dell'attore, per la differente tipologia di allevamento di bovini da carne anziché da latte, non avrebbe comunque escluso il risultato utile rappresentato dall'accesso al pagamento dei premi;
che l'attore, con la dichiarazione sostitutiva di certificazione trasmessa in data 20 luglio 2020, aveva comunicato all'Area Decentrata Agricoltura di Rieti le variazioni intervenute rispetto a quanto dichiarato nella domanda di pagamento iniziale, secondo quanto previsto dall'art. 6 del bando;
che la richiesta correttiva dell'attore del 24.06.2020 presenta i tratti di entrambe le domande ex artt. 15 e 3 Reg (UE) 809/2014, riportando sia i nuovi codici di allevamento (art.15) che la variazione della consistenza zootecnica rispetto alla domanda del 2016 (art.3); che l'art. 7 del bando non prescrive dei termini per la presentazione delle domande di modifica, e pertanto non c'erano ragioni per il diniego della domanda;
che pertanto l'attore avrebbe avuto diritto al pagamento degli aiuti quantomeno per come rideterminati in ragione delle modifiche resesi necessarie a seguito del terremoto. La si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande CP_1 dell'attore. Osservava che, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, in ipotesi di ricorrenza di una causa di forza maggiore l'Amministrazione non può chiedere il rimborso e/o la restituzione di quanto già versato ma non è tenuta al pagamento delle altre annualità; che il sig. D'OS aveva comunicato la ricorrenza della causa di forza maggiore di cui all'evento sismico del 2016 solo in data 24.06.2020 e solo successivamente alla comunicazione ex art. 10 bis L. n. 241/1990 inviata dalla Regione il 20.1.2020; che la causa di forza maggiore è stata accolta CP_1 dalla tant'è che, pur non avendo il sig. D'OS mantenuto gli CP_1 impegni nelle annualità successive al 2016, non è stata disposta la revoca degli aiuti, né la restituzione totale del premio percepito con la domanda di sostegno annualità 2016, ma soltanto della minor somma di € 313,20 derivante dallo scostamento rilevato dal sistema informativo fra quanto chiesto e quanto accertato al momento della presentazione della domanda di sostegno;
con riferimento alla richiesta subordinata di parte attrice la ha osservato che la Ditta CP_1 D'OS ha modificato l'assetto aziendale rispetto agli impegni assunti all'atto della domanda di sostegno, ciò comportando violazione dell'art. l'art.
7.2 del Bando che, in caso di impegni pluriennali, obbliga i beneficiari a non variare le superfici e i capi inizialmente indicati;
che il richiamo operato da parte attrice all'art. 6 del Bando non è conferente poiché fa riferimento a variazioni correlate agli impegni assunti e non ad una modifica sostanziale dell'orientamento aziendale come nel caso di specie;
che in ogni caso, il medesimo articolo obbliga il soggetto beneficiario ad aggiornare il fascicolo aziendale e a comunicarlo entro due mesi all'Area decentrata dell'Agricoltura della Regione Lazio, mentre nel caso di specie l'attore ha omesso ogni comunicazione al riguardo fino alla data del 24.06.2020 e persino dopo avere presentato le domande di pagamento per le rispettive annualità interessate. L non si è costituita rimanendo Controparte_2 contumace. Esaminati i documenti prodotti, la causa, di natura documentale è stata trattenuta in decisione all'udienza del 9 maggio 2025. Le domande proposte da parte attrice sono infondate e per l'effetto devono essere respinte. In ordine alla domanda principale il IG. D'OS assume di non aver perso il diritto ai benefici previsti dalla Sottomisura 14.1 per le annualità oggetto di contestazione poiché, ai sensi della normativa vigente, qualora il mancato rispetto degli impegni assunti sia dipeso da cause di forza maggiore, come nel caso di evento sismico, viene garantito il pagamento degli aiuti anche per le annualità successive al verificarsi della causa eccezionale. Al riguardo occorre premettere che l'attore ha presentato domanda di sostegno ai sensi dell'art 33 del Regolamento (UE) N. 1305/2013 - Misura 14 “Benessere degli animali” – Sottomisura 14.1- Pagamento per il benessere degli animali. La misura in oggetto prevede la corresponsione di un premio sulla base del carico di bestiame oggetto di impegno espresso in Unità Bovino Adulto (UBA). Secondo l'art.5 del Bando: “Con la tipologia di operazione 14.1.1 “Pagamenti per il benessere animale” gli impegni a cui si intende assoggettare l'allevamento dovranno essere dichiarati al momento della presentazione della domanda iniziale sulla base del numero medio annuale di UBA aziendali e ne dovrà essere assicurato il rispetto per l'intero periodo di impegno pari a 5 anni”. Nel caso di specie, il IG. D'OS con la prima domanda nell'anno 2016, dichiarata ammissibile per l'ammontare di Euro 5.022,00, richiedeva il pagamento dei premi per un numero di 19,8 UBA, mentre con le successive annualità 2017, 2018 e 2019, presentava la richiesta di pagamento dei premi per un numero di UBA pari, rispettivamente, a 19,4, 20,4 e 17,4 e con una diversa tipologia di ordinamento zootecnico, mediante conversione dell'allevamento da Bufale da latte a da Carne. CP_4 Risulta pertanto pacifico, e d'altronde non contestato da parte attrice, che il IG. D'OS non ha rispettato la disposizione soprarichiamata modificando le condizioni della struttura a discapito degli impegni assunti. Tanto premesso, parte attrice assume di aver diritto al pagamento degli aiuti anche per le annualità successive al verificarsi dell'evento eccezionale, rappresentato dal terremoto che nel 2016 ha colpito la zona di Amatrice, in virtù dell'art.
7.4 del bando pubblico in oggetto e della normativa europea da esso richiamata (art. 47 del Reg. (UE) n. 1305/13, nonché art. 4 del Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014). Ebbene l'articolo 7.4 del bando recita “In conformità con l'art 47 del Reg. (UE) n.
1305/13 il rimborso dell'aiuto ricevuto non è richiesto in caso di forza maggiore e nelle circostanze eccezionali di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n.
1306/2013. Omissis”. Pertanto, il riconoscimento della causa di forza maggiore determina esclusivamente la rinuncia al recupero dei contributi già erogati da parte della e non già la prosecuzione delle erogazioni a titolo di aiuto. CP_1 Inoltre, l'art.4 del Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 disciplina anch'esso i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali distinguendo le seguenti tre fattispecie:
“Per quanto riguarda i pagamenti diretti, qualora non abbia potuto adempiere ai criteri di ammissibilità o ad altri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il beneficiario continua a godere del diritto all'aiuto per la superficie o gli animali che risultavano ammissibili nel momento in cui è sopravvenuta la forza maggiore o la circostanza eccezionale. Per quanto riguarda le misure di sostegno allo sviluppo rurale ai sensi degli articoli 28, 29, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013, se un beneficiario è stato incapace di adempiere ai criteri di ammissibilità o ad altri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il pagamento rispettivo è proporzionalmente revocato per gli anni durante i quali si sono verificate la forza maggiore o le circostanze eccezionali. La revoca interessa soltanto le parti dell'impegno che non hanno determinato costi aggiuntivi o mancato guadagno prima del verificarsi della forza maggiore o delle circostanze eccezionali. Non si applicano revoche in relazione ai criteri di ammissibilità e agli altri obblighi, né si applicano sanzioni amministrative. Per quanto riguarda le altre misure di sostegno allo sviluppo rurale, in caso di forza maggiore o circostanze eccezionali gli Stati membri non richiedono il rimborso, né parziale né integrale. Nel caso di impegni o pagamenti pluriennali, non è richiesto il rimborso del sostegno ricevuto negli anni precedenti e l'impegno o il pagamento prosegue negli anni successivi, in conformità con la sua durata iniziale”. Orbene, non sembra potersi revocare in dubbio che nel caso in esame si sia in presenza di misure di sostegno ai sensi dell'art.33 “Benessere degli animali “del Reg.UE n.1305/2013, come peraltro dimostra la stessa domanda di sostegno che richiama espressamente gli artt. 28, 29 e 33 del regolamento, e non già di
“pagamenti diretti”, né delle “altre misure di sostegno allo sviluppo rurale”. Deve pertanto trovare applicazione la specifica disciplina dettata per tale fattispecie dal secondo comma dell'art.4, il quale, come esposto, non prevede l'impegno ed il pagamento anche per gli anni successivi al verificarsi della circostanza eccezionale, come invece stabilito per i casi di cui al primo e terzo comma, ma al contrario la revoca, proporzionale, per gli anni durante i quali si sono verificate la forza maggiore o le circostanze eccezionali, fatta salva la rinuncia al recupero dei contributi già erogati (art.
7.4 del bando). Non può pertanto condividersi l'assunto attoreo secondo cui “una lettura sistematicamente orientata delle richiamate disposizioni non consente di giungere a differenti conclusioni” (dalla prosecuzione del pagamento), risultando al contrario evidente la volontà del legislatore di distinguere le fattispecie esaminate nell'art.4 nella comune ipotesi di mancato mantenimento degli impegni per causa di forza maggiore. Aggiungasi che, come correttamente evidenziato da parte convenuta, il IG. D'OS, in violazione dell'art.4 comma 2 del regolamento n.640/2014 che detta il termine di 15 giorni per la comunicazione all'autorità competente dei casi di forza maggiore e delle circostanze eccezionali, ha comunicato la causa di forza maggiore solo in data 24.06.2020, ed ovvero successivamente alla comunicazione, ex art. 10 bis L. n. 241/1990, da parte della dell'esito negativo CP_1 dell'istruttoria in ordine alla domanda di pagamento per le annualità 2018 e 2019. Correttamente, pertanto, la , in applicazione della normativa surrichiamata, CP_1 riconoscendo la causa di forza maggiore, non ha richiesto il rimborso di quanto erogato per l'anno 2016, eccezion fatta per la somma di Euro 313,30 derivante dallo scostamento rilevato dal sistema informativo fra il numero di 25 capi richiesti a premio in domanda ed il numero di 24 capi accertati, ma ha disconosciuto il diritto agli aiuti per le annualità successive. Anche la domanda subordinata, volta all'accoglimento della 'richiesta correttiva' della domanda di pagamento per le annualità interessate nella diversa somma rideterminata in ragione delle modifiche apportate all'ordinamento aziendale, non risulta fondata. Diversamente da quanto affermato nella citazione, (pag. 13), l'art.
7.2.1 del bando pubblico 2016 in forza del quale è stata presentata dall'attore domanda di sostegno per l'accesso alla Misura 14, così come lo stesso articolo dei bandi 2017, 2018 e 2019 che definiscono le modalità per la presentazione delle domande di pagamento (conferma impegno), prevedono quale termine ultimo di presentazione delle domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014, la data del 31 Maggio con possibilità di superare tale termine sino al 9,10 o 11 giugno, a seconda dell'anno di riferimento. Le domande di modifica pervenute successivamente sono irricevibili. Per l'effetto, considerato che, nel caso di specie, solo in data 24.06.2020 parte attrice ha formulato istanza di modifica dell'ordinamento zootecnico da Bufale da latte a Bovini da Carne, peraltro successivamente alla comunicazione ex art. 10 bis L. n. 241/1990 da parte della dell'esito negativo dell'istruttoria CP_1 svolta in ordine alla domanda di pagamento per le annualità 2018 e 2019, anche la domanda subordinata dev'essere respinta. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla Parte_1
, che liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre al CP_1 rimborso delle spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, in data 15/09/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Lucia Faraglia