Sentenza 19 ottobre 1968
Massime • 3
Ove per la liquidazione del risarcimento del danno alla persona, di natura permanente, si stabilisca di attribuire al danneggiato una somma capitale corrispondente a quella necessaria per la Costituzione di una rendita vitalizia pari alla perdita del reddito lavorativo sofferta si deve scegliere un coefficiente che copra l'intera ulteriore vita del soggetto, ossia quello che e proprio dell'eta di lui al momento in cui il danno permanente ha avuto inizio (coincidente con il momento stesso del sinistro, o con quello della cessazione della invalidita temporanea) e questo e anche il momento al quale occorre riferirsi nello stabilire il reddito annuo del danneggiato, da moltiplicare per il coefficiente di capitalizzazione, relativo alla probabile ulteriore vita del soggetto. Tale regola, che e di facile applicazione quando si tratta di redditi che hanno carattere di continuita e di invariabilita, non esclude che in altri casi, pure assunto come momento indicativo del mancato guadagno del soggetto danneggiato quello nel quale la invalidita parziale permanente ha avuto inizio, debbasi pero, nel determinare l'entita del reddito, tenere conto di eventuali variazioni che, siccome collegate a normali vicende della vita del soggetto danneggiato e della sua attivita di lavoro, e giusto ritenere gia avvenute al momento della liquidazione, e delle quali si ha la ragionevole certezza (sia pure relativa) che in avvenire si sarebbero verificate se la persona non fosse stata danneggiata.*
In materia di danno da lucro cessante, l'Obbligo degli interessi non puo sussistere se non da quando le singole perdite debbono ritenersi verificate, al fine di evitare una indebita corresponsione di interessi su somme che il danneggiato non avrebbe ancora realizzate.*
Nel caso di responsabilita per fatto illecito che abbia arrecato danno alla persona, cagionando invalidita assoluta temporanea e inabilita parziale permanente, gli interessi sulla somma liquidata per il secondo titolo non possono decorrere dalla data del fatto illecito,ma devono decorrere dalla cessazione dell'invalidita assoluta temporanea il che si spiega con la necessita di evitare un indebito risarcimento,attesa la natura compensativa degli interessi in questione. ( Conf. 3091-63).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/10/1968, n. 3376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3376 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 1968 |
Testo completo
Ove per la liquidazione del risarcimento del danno alla persona, di natura permanente, si stabilisca di attribuire al danneggiato una somma capitale corrispondente a quella necessaria per la Costituzione di una rendita vitalizia pari alla perdita del reddito lavorativo sofferta si deve scegliere un coefficiente che copra l'intera ulteriore vita del soggetto, ossia quello che e proprio dell'eta di lui al momento in cui il danno permanente ha avuto inizio (coincidente con il momento stesso del sinistro, o con quello della cessazione della invalidita temporanea) e questo e anche il momento al quale occorre riferirsi nello stabilire il reddito annuo del danneggiato, da moltiplicare per il coefficiente di capitalizzazione, relativo alla probabile ulteriore vita del soggetto. Tale regola, che e di facile applicazione quando si tratta di redditi che hanno carattere di continuita e di invariabilita, non esclude che in altri casi, pure assunto come momento indicativo del mancato guadagno del soggetto danneggiato quello nel quale la invalidita parziale permanente ha avuto inizio, debbasi pero, nel determinare l'entita del reddito, tenere conto di eventuali variazioni che, siccome collegate a normali vicende della vita del soggetto danneggiato e della sua attivita di lavoro, e giusto ritenere gia avvenute al momento della liquidazione, e delle quali si ha la ragionevole certezza (sia pure relativa) che in avvenire si sarebbero verificate se la persona non fosse stata danneggiata.*