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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 121/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 1, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO, Presidente
GIORGI GIOVANNI, Relatore
PEDERZOLI ANTONIO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 237/2025 depositato il 12/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - Societa' Cooperativa - P.IVA_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 02080202500002747000 IRES-IVA E VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020220030501288000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020220030501288000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020220030501288000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020230007265124000 IRES-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020230010885551000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020230014642246000 IRES-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020230014642246000 IRAP 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020230014642246000 REC.CREDITO.IMP 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020230014642347000 RITENUTE IRPEF 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020230014642347000 IVA-ALTRO 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
CONCLUSIONI RICORRENTE
In via principale in diritto e nel merito:
accertare l'illegittimità dell'atto ivi opposto per i motivi sopra esposti e conseguentemente pronunciare l'annullamento - la nullità – l'illegittimità del Documento n. 02080202500002747000.
In via istruttoria:
di voler ordinare l'esibizione in originale degli atti impositivi con le relative relate di notifica che hanno dato origine al presunto credito da parte dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione;
di voler ordinare l'esibizione in originale degli atti e delle relative prove riferite al presunto beneficio di cui si chiede illegittimamente il pagamento;
di acquisire la documentazione allegata, probante la natura strumentale del bene oggetto di comunicazione preventiva di fermo amministrativo.
Vinte le spese.
CONCLUSIONI RESISTENTE AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE
in via pregiudiziale di rito:
- dichiarare l'inammissibilità del ricorso per genericità ed indeterminatezza dell'oggetto e dei motivi di ricorso in violazione dell'art. 18, commi 2, lett. d) ed e), nonché comma 4, del D.Lgs. n. 546/1992;
in via pregiudiziale:
- dichiarare l'inammissibilità del ricorso avverso le cartelle di pagamento nn. 02020220030501288000 e
02020230007265124000, sottese al preavviso di iscrizione opposto per violazione del termine perentorio per la proposizione dello stesso ex art. 19, comma 3, del D.Lgs 546/92;
- dichiarare l'inammissibilità del ricorso avverso tutte le cartelle di pagamento sottese alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 02080202500002747000 opposta per violazione del termine perentorio per la proposizione dello stesso ex art. 21, del D.Lgs 546/92;
nel merito:
- dichiarare la legittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo intimazioni opposta e posta in essere dall'agente della Riscossione e respingere le domande della ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto;
Con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato in data 14 febbraio 2025 e iscritto a ruolo in data 12 marzo 2025 la parte ricorrente proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione del fermo amministrativo ai sensi del D.P.R. 602/73 art. 86, n. 02080202500002747000, notificata in data 24/01/2025, emessa per n. 5 cartelle esattoriali, in ragione delle seguenti censure: 1) asserita violazione dello statuto del contribuente;
2) asserita violazione del contenuto minimo cartella di pagamento;
3) asserita omessa notifica degli atti presupposti;
4) asserita nullità dell'atto opposto per mancata indicazione del calcolo degli interessi;
5) intervenuta prescrizione;
6) inammissibilità del fermo amministrativo.
La causa assumeva il n. 237/2025 di R.G.R..
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo, in via pregiudiziale, l'inammissibilità ex art. 18, commi 2, lett. d) ed e), in relazione al comma 4, del D.Lgs. n. 546/1992, in quanto risultava del tutto incerto l'oggetto dell'impugnativa.
Eccepiva altresì l'inammissibilità del ricorso ex art. 19, del D.Lgs. n. 546/92, in quanto la ricorrente avrebbe eccepito anche l'omessa notifica delle cartelle di pagamento sottese alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata e, per l'effetto, l'intervenuta prescrizione delle tasse automobilistiche iscritte a ruolo in esse portate. Tale eccezione era inammissibile in quanto la ricorrente non aveva impugnato, nei termini di legge, gli atti interruttivi successivamente notificati alla ricorrente.
Contestava infine la strumentalità dell'autovecolo sottoposto a fermo.
Trattata la causa nella Camera di Consiglio del 3 febbraio 2026, la medesima era decisa con la motivazione di cui appresso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato.
Il ricorso è rivolto avverso il preavviso di fermo amministrativo, n. 02080202500002747000, notificata in data
24/01/2025, come si desume dalle conclusioni riportate nel ricorso introduttivo e, solo incidentalmente coinvolge la preventiva notifica delle cartelle poste a fondamento del medesimo. Non sussiste quindi il denunciato vizio di inammissibilità per incertezza e genericità del ricorso introduttivo.
Sul punto relativo alle cartelle di pagamento, però, il ricorso appare inammissibile ex art. 19, del D.Lgs. n.
546/92, in quanto, così come sostenuto e documentato dalla resistente Agenzia delle Entrate Riscossione, dopo la notifica delle cartelle erano stati notificati alla parte ricorrente una serie di atti interruttivi non impugnati dalla ricorrente.
Circa invece i dedotti vizi di merito del preavviso impugnato, i medesimi non risultano sussistere sicchè il ricorso appare infondato sul punto.
Per la precisione il ricorso deve essere così dichiarato infondato per quanto riguarda la dedotta strumentalità del mezzo sottoposto a fermo amministrativo, non avendo la ricorrente fornito ogni valida prova al riguardo.
Infondato altresì per quanto riguarda il dedotto vizio di carenza di motivazione, in relazione alla tipologia dell'atto impugnato e alle finalità del medesimo.
Infondata altresì la doglianza, peraltro genericamente introdotta, relativa agli interessi, ritenendosi del tutto condivisibili le difese svolte sul punto dalla resistente alle pagg. 15 e 16 della propria comparsa.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e in parte infondato, mentre le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Bologna, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in quanto in parte inammissibile e in parte infondato.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 3.922,88.
Così deciso in Bologna, in data 3 febbraio 2026, nella Camera di Consiglio della Sezione I dell'intestata
Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Bologna.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 1, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO, Presidente
GIORGI GIOVANNI, Relatore
PEDERZOLI ANTONIO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 237/2025 depositato il 12/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - Societa' Cooperativa - P.IVA_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 02080202500002747000 IRES-IVA E VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020220030501288000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020220030501288000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020220030501288000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020230007265124000 IRES-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020230010885551000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020230014642246000 IRES-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020230014642246000 IRAP 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020230014642246000 REC.CREDITO.IMP 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020230014642347000 RITENUTE IRPEF 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020230014642347000 IVA-ALTRO 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
CONCLUSIONI RICORRENTE
In via principale in diritto e nel merito:
accertare l'illegittimità dell'atto ivi opposto per i motivi sopra esposti e conseguentemente pronunciare l'annullamento - la nullità – l'illegittimità del Documento n. 02080202500002747000.
In via istruttoria:
di voler ordinare l'esibizione in originale degli atti impositivi con le relative relate di notifica che hanno dato origine al presunto credito da parte dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione;
di voler ordinare l'esibizione in originale degli atti e delle relative prove riferite al presunto beneficio di cui si chiede illegittimamente il pagamento;
di acquisire la documentazione allegata, probante la natura strumentale del bene oggetto di comunicazione preventiva di fermo amministrativo.
Vinte le spese.
CONCLUSIONI RESISTENTE AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE
in via pregiudiziale di rito:
- dichiarare l'inammissibilità del ricorso per genericità ed indeterminatezza dell'oggetto e dei motivi di ricorso in violazione dell'art. 18, commi 2, lett. d) ed e), nonché comma 4, del D.Lgs. n. 546/1992;
in via pregiudiziale:
- dichiarare l'inammissibilità del ricorso avverso le cartelle di pagamento nn. 02020220030501288000 e
02020230007265124000, sottese al preavviso di iscrizione opposto per violazione del termine perentorio per la proposizione dello stesso ex art. 19, comma 3, del D.Lgs 546/92;
- dichiarare l'inammissibilità del ricorso avverso tutte le cartelle di pagamento sottese alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 02080202500002747000 opposta per violazione del termine perentorio per la proposizione dello stesso ex art. 21, del D.Lgs 546/92;
nel merito:
- dichiarare la legittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo intimazioni opposta e posta in essere dall'agente della Riscossione e respingere le domande della ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto;
Con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato in data 14 febbraio 2025 e iscritto a ruolo in data 12 marzo 2025 la parte ricorrente proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione del fermo amministrativo ai sensi del D.P.R. 602/73 art. 86, n. 02080202500002747000, notificata in data 24/01/2025, emessa per n. 5 cartelle esattoriali, in ragione delle seguenti censure: 1) asserita violazione dello statuto del contribuente;
2) asserita violazione del contenuto minimo cartella di pagamento;
3) asserita omessa notifica degli atti presupposti;
4) asserita nullità dell'atto opposto per mancata indicazione del calcolo degli interessi;
5) intervenuta prescrizione;
6) inammissibilità del fermo amministrativo.
La causa assumeva il n. 237/2025 di R.G.R..
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo, in via pregiudiziale, l'inammissibilità ex art. 18, commi 2, lett. d) ed e), in relazione al comma 4, del D.Lgs. n. 546/1992, in quanto risultava del tutto incerto l'oggetto dell'impugnativa.
Eccepiva altresì l'inammissibilità del ricorso ex art. 19, del D.Lgs. n. 546/92, in quanto la ricorrente avrebbe eccepito anche l'omessa notifica delle cartelle di pagamento sottese alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata e, per l'effetto, l'intervenuta prescrizione delle tasse automobilistiche iscritte a ruolo in esse portate. Tale eccezione era inammissibile in quanto la ricorrente non aveva impugnato, nei termini di legge, gli atti interruttivi successivamente notificati alla ricorrente.
Contestava infine la strumentalità dell'autovecolo sottoposto a fermo.
Trattata la causa nella Camera di Consiglio del 3 febbraio 2026, la medesima era decisa con la motivazione di cui appresso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato.
Il ricorso è rivolto avverso il preavviso di fermo amministrativo, n. 02080202500002747000, notificata in data
24/01/2025, come si desume dalle conclusioni riportate nel ricorso introduttivo e, solo incidentalmente coinvolge la preventiva notifica delle cartelle poste a fondamento del medesimo. Non sussiste quindi il denunciato vizio di inammissibilità per incertezza e genericità del ricorso introduttivo.
Sul punto relativo alle cartelle di pagamento, però, il ricorso appare inammissibile ex art. 19, del D.Lgs. n.
546/92, in quanto, così come sostenuto e documentato dalla resistente Agenzia delle Entrate Riscossione, dopo la notifica delle cartelle erano stati notificati alla parte ricorrente una serie di atti interruttivi non impugnati dalla ricorrente.
Circa invece i dedotti vizi di merito del preavviso impugnato, i medesimi non risultano sussistere sicchè il ricorso appare infondato sul punto.
Per la precisione il ricorso deve essere così dichiarato infondato per quanto riguarda la dedotta strumentalità del mezzo sottoposto a fermo amministrativo, non avendo la ricorrente fornito ogni valida prova al riguardo.
Infondato altresì per quanto riguarda il dedotto vizio di carenza di motivazione, in relazione alla tipologia dell'atto impugnato e alle finalità del medesimo.
Infondata altresì la doglianza, peraltro genericamente introdotta, relativa agli interessi, ritenendosi del tutto condivisibili le difese svolte sul punto dalla resistente alle pagg. 15 e 16 della propria comparsa.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e in parte infondato, mentre le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Bologna, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in quanto in parte inammissibile e in parte infondato.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 3.922,88.
Così deciso in Bologna, in data 3 febbraio 2026, nella Camera di Consiglio della Sezione I dell'intestata
Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Bologna.