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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/02/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6361/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 18/02/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MATARANTE Parte_1 C.F._1 ll'avv. iciliato in Via Tiberio Solis, 41 71016 San Severo Italiapresso il difensore avv. MATARANTE ALFREDO CIRO
ricorrente e
, in persona del L.R. pro tempore rappresentat_ e difes_ dall'Avv. LORUSSO CP_1
resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 18/07/2023 , dipendente della resistente con la Parte_1 decorrenza e la mansioni indica questa A.G. chiedendo accertarsi la legittimità della propria assenza dal lavoro, in data 2-3-2023- essendo stato citato come testimone in un giudizio- e, pertanto, la illegittimità della trattenuta di € 70,25, rigiustificamene operata dal datore di lavoro sulla ritenuta indebita assenza. CP_1
La trattenuta stipendiale era stata operata dal datore di lavoro nonostante il Controparte_2 ricorrente avesse comunicato- con mail in data 2-3-2023- di d stesso giorno, dinanzi al Tribunale di Foggia dome testimone;
dopo avere reso la testimonianza lo stesso ricorrente aveva comunicato allo stesso datore di lavoro la certificazione di presenza di cui all'allegato 4.
, con mail in data 8-3-2023, aveva disconosciuto la circostanza invocata dal ricorrente, CP_1 ttarsi di una assenza a carico dell'interessato…..non avendo l'Azienda disposto la comparizione del Sig. presso l'Autorità Giudiziaria….all'udienza del 2 marzo scorso; di Parte_1 conseguenza, ritenuta ngiustificata, aveva provveduto a decurtare dallo stipendio del ricorrente la quota di € 70,25, come indicato in busta paga (all. 6).
1 Si costituiva la parte resistente chiedendo il rigetto della domanda;
assumeva che la assenza del ricorrente non poteva dirsi dovuta alla necessità di rendere una testimonianza, tale essendo solo quella da rendersi a favore o per conto dell'Amministrazione (…..Se così non fosse, paradossalmente la Società si troverebbe nella condizione di dover retribuire dipendenti che si assentano, seppur per rendere testimonianza, per motivazioni del tutto personali ed estranee agli interessi aziendali……); ……non avendo il ricorrente comunicato all , anche a fronte Pt_2 dei solleciti provenienti dalle competenti Funzioni aziendali, alcun tito enza a proprio carico con cui giustificare la relativa assenza dal servizio (all.
2 -3 e 4),ed sussistendo la necessità di provvedere a sanare la squadratura persistente a Sistema, è stato imputato il codice di assenza “AA00” corrispondente alla causale "assenza senza giustificazione" con la conseguente trattenuta dell'importo di € 70,25 dalle competenze spettanti per il mese di marzo 2023…..Ed ancora, il ricorrente- pur non venendo in rilievo una esigenza sopravvenuta all'ultimo momento- aveva preannunciato l'assenza soltanto il giorno 2-3-2023, alle ore 7,51 (dovendo svolgere il turno di lavoro antimeridiano) in tal modo creando all'Azienda un disagio organizzativo, tanto più in giorno destinato al pagamento dei ratei pensionistici, per cui sono giornate lavorative caratterizzate da un considerevole afflusso di utenza di talché la mancanza di una unità di personale ha comportato disagi non solo per l'azienda ma principalmente per l'utenza…..
In data 17-1-2025, all'esito della udienza di comparizione, il Procuratore del ricorrente depositava note scritte sulle quali quello di dichiarava non accettare il CP_1 contraddittorio.
Il Magistrato già titolare del procedimento ammetteva la prova per testi articolata in data odierna in quanto sorta dalle contestazioni introdotte da in sede di costituzione, CP_1 relativamente al capo 1.
All'udienza 16-5-2924 si dava pertanto corso alla prova con i testi di parte ricorrente e . Parte_3 Testimone_1
Il fascicolo veniva di seguito riassegnato allo scrivente.
Matura per la decisione la causa è trattenuta in decisione all'esito della discussione delle parti.
Osserva
Va premesso che nessuna delle parti ha invocato e/o dimostrato una qualche specifica disciplina di fonte collettiva che preveda la concessione di permessi per rendere testimonianza, pur sempre tuttavia da conciliare con le esigenze organizzative e produttive del datore di lavoro, senza che il dipendente patisca alcuna decurtazione dello stipendio, neppure in percentuale oraria.
Va allora adottato, condividendolo, l'orientamento richiamato dalla parte resistente, a mente del quale la retribuzione è fatta salva solo se la testimonianza è pertinente all'interesse del datore di lavoro;
diversamente l'assenza sarà imputata a ferie, permesso a recupero o permesso per particolari motivi personali
Nel caso di specie il ricorrente ha ricevuto la citazione a rendere testimonianza - per rendere la quale si assentava dal lavoro- in data 17-2-2023.
Con mail in data 2-3-2023 lo stesso ricorrente comunicava che stamane 02-03-2023 sarò assente dal servizio in quanto destinatario dell'atto di citazione presso il Tribunale di Foggia, come da notifica che si allega. Pertanto, richiedo di usufruire del relativo permesso. Seguirà relativa attestazione di presenza…..
2 All'udienza del 17-1-2024 il Procuratore di parte ricorrente (v. verbale) si riportava al proprio ricorso e alle controdeduzioni avverso la memoria di costituzione di Controparte_3
Le controdeduzioni di cui si tratta sono quelle depositate alle ore 9.08 del 17-1-2024.
ha dichiarato di non accettare sul punto il contraddittorio (fermo restando che, CP_1
termini perentori, gli stessi sono in ogni caso sottratti alla disponibilità delle parti).
Solo nelle note redatte dal ricorrente il 17-1-2024 veniva affermato che la convocazione a teste del sig. era inerente ad un giudizio di licenziamento promosso dalla stessa Parte_1 società resist , nei confronti di un altro lavoratore;
di guisa che era CP_1 strettamente correlato alle mansioni del sig. ed all'Azienda…. Parte_1
Si dirà nel seguito della presente sentenza se tale attività sia stata tempestiva o, invece, dovesse essere oggetto già del contenuto del ricorso introduttivo.
Va osservato che la domanda concerne solo ed esclusivamente la legittimità della assenza dal lavoro del ricorrente nella giornata del 2-3-2023 o- meglio- la legittimità della decurtazione stipendiale operata da , la quale sostiene che, non trattandosi di testimonianza CP_1 resa su propria richie re avrebbe dovuto chiedere una giornata di ferie o un permesso.
Non venendo in rilievo profili di rilevanza disciplinare, la tempestività della comunicazione rileva solo come elemento della struttura della fattispecie che- a certe condizioni- giustifica l'assenza del lavoratore e fa salva l'erogazione della retribuzione.
Il lavoratore regolarmente citato quale teste in un giudizio, sia civile che penale, ha l'obbligo legale di presentarsi.
A fronte di tale obbligo sussiste il diritto di assentarsi dal lavoro purché informi tempestivamente il proprio datore – al fine di permettergli di organizzare al meglio la propria attività in funzione dell'assenza del prestatore - e fornisca, successivamente, idonea documentazione eventualmente prevista dalla contrattazione collettiva applicabile.
La tempestività della informazione è allora già essa elemento di struttura della fattispecie che legittima l'assenza dal posto di lavoro;
a ciò segue che il ricorrente, rivendicando la legittimità del proprio agire, avrebbe dovuto inserire le circostanze e le richieste di prova già nell'atto introduttivo, ivi evidenziando tanto la pertinenza della testimonianza all'interesse di
[...]
tanto le modalità di presentazione della comunicazione di assenza (circostanze sulle CP_1
è ammessa la prova per testi, a sommesso avviso dello scrivente in modo non condivisibile).
Tanto premesso, non può dirsi che la comunicazione, alle ore 7,51 del 2-3-2023, nella quale si annunciava l'assenza dal servizio (da rendersi nel turno antimeridiano) sia stata tempestiva.
Inoltre, essendo anche la pertinenza della testimonianza un elemento di struttura della fattispecie legittimante, anche sotto tale aspetto le allegazioni contenute nella memoria del 17-1-2024 sono tardive, in quanto non è possibile affermare che la loro rilevanza sia il portato delle difese della parte convenuta;
né tale elemento si evince dall'atto di citazione (all. 2) o dalla certificazione di Cancelleria (all. 4); né sul punto la prova per testi ha fornito un qualche ragguaglio (ferme le riserve di cui sopra a proposito della tempestività della tardiva introduzione della prova per testi).
Peraltro, nel già rilevato difetto di tempestività della comunicazione (inutilizzabili le dichiarazioni testimoniali tardivamente richiesta la prova) rimane assorbita ogni altra questione di pertinenza della testimonianza.
3 La domanda va pertanto respinta.
Le spese di lite compensate.
PQM
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda come in intestazione proposta così dispone:
- rigetta la domanda e compensa le spese.
Foggia, 18 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 18/02/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MATARANTE Parte_1 C.F._1 ll'avv. iciliato in Via Tiberio Solis, 41 71016 San Severo Italiapresso il difensore avv. MATARANTE ALFREDO CIRO
ricorrente e
, in persona del L.R. pro tempore rappresentat_ e difes_ dall'Avv. LORUSSO CP_1
resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 18/07/2023 , dipendente della resistente con la Parte_1 decorrenza e la mansioni indica questa A.G. chiedendo accertarsi la legittimità della propria assenza dal lavoro, in data 2-3-2023- essendo stato citato come testimone in un giudizio- e, pertanto, la illegittimità della trattenuta di € 70,25, rigiustificamene operata dal datore di lavoro sulla ritenuta indebita assenza. CP_1
La trattenuta stipendiale era stata operata dal datore di lavoro nonostante il Controparte_2 ricorrente avesse comunicato- con mail in data 2-3-2023- di d stesso giorno, dinanzi al Tribunale di Foggia dome testimone;
dopo avere reso la testimonianza lo stesso ricorrente aveva comunicato allo stesso datore di lavoro la certificazione di presenza di cui all'allegato 4.
, con mail in data 8-3-2023, aveva disconosciuto la circostanza invocata dal ricorrente, CP_1 ttarsi di una assenza a carico dell'interessato…..non avendo l'Azienda disposto la comparizione del Sig. presso l'Autorità Giudiziaria….all'udienza del 2 marzo scorso; di Parte_1 conseguenza, ritenuta ngiustificata, aveva provveduto a decurtare dallo stipendio del ricorrente la quota di € 70,25, come indicato in busta paga (all. 6).
1 Si costituiva la parte resistente chiedendo il rigetto della domanda;
assumeva che la assenza del ricorrente non poteva dirsi dovuta alla necessità di rendere una testimonianza, tale essendo solo quella da rendersi a favore o per conto dell'Amministrazione (…..Se così non fosse, paradossalmente la Società si troverebbe nella condizione di dover retribuire dipendenti che si assentano, seppur per rendere testimonianza, per motivazioni del tutto personali ed estranee agli interessi aziendali……); ……non avendo il ricorrente comunicato all , anche a fronte Pt_2 dei solleciti provenienti dalle competenti Funzioni aziendali, alcun tito enza a proprio carico con cui giustificare la relativa assenza dal servizio (all.
2 -3 e 4),ed sussistendo la necessità di provvedere a sanare la squadratura persistente a Sistema, è stato imputato il codice di assenza “AA00” corrispondente alla causale "assenza senza giustificazione" con la conseguente trattenuta dell'importo di € 70,25 dalle competenze spettanti per il mese di marzo 2023…..Ed ancora, il ricorrente- pur non venendo in rilievo una esigenza sopravvenuta all'ultimo momento- aveva preannunciato l'assenza soltanto il giorno 2-3-2023, alle ore 7,51 (dovendo svolgere il turno di lavoro antimeridiano) in tal modo creando all'Azienda un disagio organizzativo, tanto più in giorno destinato al pagamento dei ratei pensionistici, per cui sono giornate lavorative caratterizzate da un considerevole afflusso di utenza di talché la mancanza di una unità di personale ha comportato disagi non solo per l'azienda ma principalmente per l'utenza…..
In data 17-1-2025, all'esito della udienza di comparizione, il Procuratore del ricorrente depositava note scritte sulle quali quello di dichiarava non accettare il CP_1 contraddittorio.
Il Magistrato già titolare del procedimento ammetteva la prova per testi articolata in data odierna in quanto sorta dalle contestazioni introdotte da in sede di costituzione, CP_1 relativamente al capo 1.
All'udienza 16-5-2924 si dava pertanto corso alla prova con i testi di parte ricorrente e . Parte_3 Testimone_1
Il fascicolo veniva di seguito riassegnato allo scrivente.
Matura per la decisione la causa è trattenuta in decisione all'esito della discussione delle parti.
Osserva
Va premesso che nessuna delle parti ha invocato e/o dimostrato una qualche specifica disciplina di fonte collettiva che preveda la concessione di permessi per rendere testimonianza, pur sempre tuttavia da conciliare con le esigenze organizzative e produttive del datore di lavoro, senza che il dipendente patisca alcuna decurtazione dello stipendio, neppure in percentuale oraria.
Va allora adottato, condividendolo, l'orientamento richiamato dalla parte resistente, a mente del quale la retribuzione è fatta salva solo se la testimonianza è pertinente all'interesse del datore di lavoro;
diversamente l'assenza sarà imputata a ferie, permesso a recupero o permesso per particolari motivi personali
Nel caso di specie il ricorrente ha ricevuto la citazione a rendere testimonianza - per rendere la quale si assentava dal lavoro- in data 17-2-2023.
Con mail in data 2-3-2023 lo stesso ricorrente comunicava che stamane 02-03-2023 sarò assente dal servizio in quanto destinatario dell'atto di citazione presso il Tribunale di Foggia, come da notifica che si allega. Pertanto, richiedo di usufruire del relativo permesso. Seguirà relativa attestazione di presenza…..
2 All'udienza del 17-1-2024 il Procuratore di parte ricorrente (v. verbale) si riportava al proprio ricorso e alle controdeduzioni avverso la memoria di costituzione di Controparte_3
Le controdeduzioni di cui si tratta sono quelle depositate alle ore 9.08 del 17-1-2024.
ha dichiarato di non accettare sul punto il contraddittorio (fermo restando che, CP_1
termini perentori, gli stessi sono in ogni caso sottratti alla disponibilità delle parti).
Solo nelle note redatte dal ricorrente il 17-1-2024 veniva affermato che la convocazione a teste del sig. era inerente ad un giudizio di licenziamento promosso dalla stessa Parte_1 società resist , nei confronti di un altro lavoratore;
di guisa che era CP_1 strettamente correlato alle mansioni del sig. ed all'Azienda…. Parte_1
Si dirà nel seguito della presente sentenza se tale attività sia stata tempestiva o, invece, dovesse essere oggetto già del contenuto del ricorso introduttivo.
Va osservato che la domanda concerne solo ed esclusivamente la legittimità della assenza dal lavoro del ricorrente nella giornata del 2-3-2023 o- meglio- la legittimità della decurtazione stipendiale operata da , la quale sostiene che, non trattandosi di testimonianza CP_1 resa su propria richie re avrebbe dovuto chiedere una giornata di ferie o un permesso.
Non venendo in rilievo profili di rilevanza disciplinare, la tempestività della comunicazione rileva solo come elemento della struttura della fattispecie che- a certe condizioni- giustifica l'assenza del lavoratore e fa salva l'erogazione della retribuzione.
Il lavoratore regolarmente citato quale teste in un giudizio, sia civile che penale, ha l'obbligo legale di presentarsi.
A fronte di tale obbligo sussiste il diritto di assentarsi dal lavoro purché informi tempestivamente il proprio datore – al fine di permettergli di organizzare al meglio la propria attività in funzione dell'assenza del prestatore - e fornisca, successivamente, idonea documentazione eventualmente prevista dalla contrattazione collettiva applicabile.
La tempestività della informazione è allora già essa elemento di struttura della fattispecie che legittima l'assenza dal posto di lavoro;
a ciò segue che il ricorrente, rivendicando la legittimità del proprio agire, avrebbe dovuto inserire le circostanze e le richieste di prova già nell'atto introduttivo, ivi evidenziando tanto la pertinenza della testimonianza all'interesse di
[...]
tanto le modalità di presentazione della comunicazione di assenza (circostanze sulle CP_1
è ammessa la prova per testi, a sommesso avviso dello scrivente in modo non condivisibile).
Tanto premesso, non può dirsi che la comunicazione, alle ore 7,51 del 2-3-2023, nella quale si annunciava l'assenza dal servizio (da rendersi nel turno antimeridiano) sia stata tempestiva.
Inoltre, essendo anche la pertinenza della testimonianza un elemento di struttura della fattispecie legittimante, anche sotto tale aspetto le allegazioni contenute nella memoria del 17-1-2024 sono tardive, in quanto non è possibile affermare che la loro rilevanza sia il portato delle difese della parte convenuta;
né tale elemento si evince dall'atto di citazione (all. 2) o dalla certificazione di Cancelleria (all. 4); né sul punto la prova per testi ha fornito un qualche ragguaglio (ferme le riserve di cui sopra a proposito della tempestività della tardiva introduzione della prova per testi).
Peraltro, nel già rilevato difetto di tempestività della comunicazione (inutilizzabili le dichiarazioni testimoniali tardivamente richiesta la prova) rimane assorbita ogni altra questione di pertinenza della testimonianza.
3 La domanda va pertanto respinta.
Le spese di lite compensate.
PQM
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda come in intestazione proposta così dispone:
- rigetta la domanda e compensa le spese.
Foggia, 18 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
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