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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/06/2025, n. 4518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4518 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 28.05.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 19431/2024 vertente
TRA
, nato il [...], rappresentato e difeso dall'avv.to ALFIERI GIOVANNI Parte_1
ricorrente
E
CP_
in persona del legale rapp. p.t., rapp.ta e difesa dall' avv.to INGALA ALESSANDRA MARIA
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.09.2024 l'istante in epigrafe ha convenuto in giudizio dinanzi a questo Giudice CP_ l' esponendo:
- di aver presentato in data 10.01.2024, domanda per l'erogazione dell'assegno sociale di cui all'art. 3 della L. 335/95 n. 9107000157838; CP_
- che tale istanza è stata respinta dall' con provvedimento del 16.01.2024, indicando quale motivo della reiezione l'insussistenza dello stato di bisogno, in quanto da un lato il richiedente è donatario di azienda con atto di liberalità del 14.03.23 e dall'altro il coniuge aveva alienato un immobile in data
17.10.22;
- che nonostante il 5.02.2024 avesse presentato istanza di riesame evidenziando di non disporre di CP_ alcuna fonte di reddito per il suo sostentamento e del coniuge, l' aveva confermato la reiezione;
- che avverso il suddetto provvedimento aveva presentato ricorso, rimasto privo di riscontro.
Tanto premesso, ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare il suo diritto ad ottenere l'erogazione dell'assegno sociale di cui alla L. 335/95 e succ. mod., con decorrenza dal 1.02.2024, ovvero dal primo giorno CP_ del mese successivo alla data di presentazione domanda;
per l'effetto condannare l' alla liquidazione del predetto assegno in suo favore, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle singole scadenze come per legge;
il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, con attribuzione al procuratore antistatario.
CP_ Instauratosi il contraddittorio l' si è costituito in giudizio asserendo la infondatezza della domanda, di cui chiedeva la reiezione. Richiamata la natura meramente sussidiaria dell'assegno sociale, spettante solo in CP_ mancanza di altre concrete fonti di reddito, l' eccepiva che lo stato di bisogno del ricorrente doveva considerarsi verosimilmente precostituito, atteso che dalle visure effettuate presso l' Agenzia delle Entrate era emerso che il predetto ricorrente in data 14/3/2023 aveva donato un'azienda ed in data 17.10..2022 il coniuge aveva alienato un immobile;
rilevando che solo a seguito di tali atti dispositivi effettuati negli anni
2022 e 2023 il ricorrente era rientrato entro i limiti reddituali utili per il riconoscimento dell' assegno sociale.
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 28.05.2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
La domanda è fondata e va pertanto accolta.
Nel merito, va osservato sul piano generale che l'assegno sociale ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio
1996, la pensione sociale, è previsto dall'art. 3 l. 335/1995 ed è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei cittadini che si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate con redditi non superiori alle soglie previste annualmente dalla legge;
esso prescinde dalla sussistenza di un'assicurazione sociale tra l'individuo e lo Stato e viene supportato integralmente dalla fiscalità generale, in virtù del principio di solidarietà sociale sancito nell'art. 2 della Costituzione.
Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al reddito cumulato con quello del coniuge, per i cittadini coniugati.
L'assegno sociale è concesso con carattere di provvisorietà e la verifica del possesso dei requisiti reddituali e di effettiva residenza, viene fatta annualmente. Non è reversibile ai familiari superstiti ed è inesportabile, pertanto non può essere erogato all'estero. Il pagamento della prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, se risultano soddisfatti tutti i requisiti, previsti dalla legge. Sono inoltre dovuti gli interessi dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, ex art.7 della legge 533/73 .
Per ottenere l'assegno è necessario avere i seguenti requisiti: 67 anni di età; stato di bisogno economico;
cittadinanza italiana;
per i cittadini stranieri comunitari occorrono l'iscrizione all'anagrafe del comune di residenza e la titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) nonché la residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale. Quanto allo stato di bisogno economico, in base all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il riconoscimento dell'assegno sociale è subordinato alla sussistenza di uno stato di bisogno economico che deve essere adeguatamente comprovato.
Hanno diritto all'assegno in misura intera: i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito;
i soggetti coniugati che abbiano un reddito familiare inferiore all'ammontare annuo dell'assegno. Hanno diritto all'assegno in misura ridotta: i soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore all'importo annuo dell'assegno; i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno.
All'art. 3 l. 335/1995 laddove il legislatore dispone che “il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento” e, laddove utilizza la locuzione "non si computano nel reddito…. il reddito della casa di abitazione”, intende che debba essere preso in considerazione, al fine della valutazione complessiva della condizione reddituale del richiedente l'assegno sociale, anche il valore degli immobili non costituenti “casa di abitazione”. Si rileva, inoltre, che la condizione reddituale legittimante il diritto all'assegno sociale deve sussistere al momento della presentazione della domanda, in base alla quale viene altresì stabilita la decorrenza della prestazione dal primo giorno del mese successivo a quello della detta presentazione.
Ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno sociale, l'onere della prova di versare nelle condizioni ex lege previste, ivi compresi lo stato di bisogno e la ricorrenza del requisito reddituale, è a carico di colui che chiede la prestazione (da ultimo, Cass. 26.11.2018, n.30580) e, per la valutazione dell'esistenza del requisito reddituale, deve guardarsi alla complessiva situazione patrimoniale del richiedente, attribuendosi rilievo anche alla situazione patrimoniale precedente alla richiesta di erogazione della prestazione, onde poter verificare la reale sussistenza dello stato di bisogno, cui la prestazione assistenziale mira a porre rimedio.
Nel caso in esame, tale onere doveva essere adempiuto dal ricorrente con il ricorso introduttivo del giudizio, CP_ essendogli stato comunicato dall' lo specifico motivo di rigetto della sua istanza.
CP_ In ordine al motivo del diniego della prestazione da parte dell' ossia l'assenza dello stato di bisogno, per sua presunta precostituzione, si osserva che la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con orientamento recente, ma ormai consolidato diffusamente richiamato nella sentenza 13 marzo 2023 n.
7235 , ha chiarito che “ che il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex l. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole (così Cass. n. 24954 del 2021).
A sostegno di tale conclusione, si è rilevato che non vi è, né nella lettera né nella ratio della l. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole, rilevando al contrario nella sua mera oggettività di impossidenza di redditi al di sotto della soglia prevista dalla legge (così già Cass. n. 14513 del 2020), e che, non consentendo il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione di ritenere in via generale che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi, il rapporto tra prestazioni pubbliche di assistenza e obbligazioni familiari a contenuto latamente alimentare va costruito sempre in relazione alla speciale disciplina che istituisce e regola la prestazione che si considera, alla quale sola bisogna riferirsi per comprendere in che modo sulla sua corresponsione possa incidere la sussistenza di eventuali obbligati al mantenimento e/o agli alimenti, salvo ovviamente l'eventuale accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza (così Cass. n. 24954 del 2021, cit., in motivazione).”
Applicando alla odierna fattispecie i principi appena richiamati, e dunque ritenendo che il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex l. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole”, e senza che sia possibile dare ingresso a valutazioni e presunzioni, va rilevato che non sussistendo elementi tali da indurre a ritenere che la parte ricorrente abbia artificiosamente precostituito lo stato di bisogno, risultando pertanto erroneo il ragionamento dell' onvenuto che in sede amministrativa, ha respinto la domanda di assegno sociale CP_2 ritenendo non comprovato lo stato di bisogno economico.
Pertanto, deve ritenersi provata da parte dell'istante la ricorrenza dei requisiti socio-economici richiesti dalla legge. La domanda va dunque accolta, dovendosi dichiarare il diritto del ricorrente all'assegno sociale con CP_ decorrenza dal 1.02. 2024. L' quale ente tenuto all'erogazione, va condannato al pagamento in favore del ricorrente della prestazione di assistenza suddetta nonché dei ratei maturati e non corrisposti a partire dal
1.02.2024.
In applicazione delle sentenze nn.156/1991 e 196/1993 della Corte Costituzionale e del 6° comma dell'art. 16 della legge 30/12/91 n. 412, spettano altresì la rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT e gli interessi legali sugli importi rivalutati, a decorrere dal 120° giorno successivo all'insorgenza del diritto e, per i ratei maturati dopo tale termine, dalla scadenza di ciascun rateo;
per i ratei di prestazione scaduti dopo il 31/12/91 competono invece i soli interessi legali, maggiorati della quota di svalutazione eventualmente eccedente gli interessi.
Le spese, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dell' soccombente con attribuzione. CP_1
P. Q. M.
dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire l'assegno sociale di cui all'art. 3 della L. 335/95 a far data dal CP_ 1.02.2024, con conseguente condanna dell' al pagamento in favore della stessa dei ratei maturati, oltre interessi legali come in motivazione;
CP_ condanna, inoltre, l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre Iva, cpa e rimborsi in misura di legge, con attribuzione all'avv.to ALFIERI GIOVANNI anticipatario.
Si comunichi.
Napoli, in esito alla udienza cartolare del 28/05/ 2025
IL GIUDICE
Dott. Annamaria Lazzara
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 28.05.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 19431/2024 vertente
TRA
, nato il [...], rappresentato e difeso dall'avv.to ALFIERI GIOVANNI Parte_1
ricorrente
E
CP_
in persona del legale rapp. p.t., rapp.ta e difesa dall' avv.to INGALA ALESSANDRA MARIA
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.09.2024 l'istante in epigrafe ha convenuto in giudizio dinanzi a questo Giudice CP_ l' esponendo:
- di aver presentato in data 10.01.2024, domanda per l'erogazione dell'assegno sociale di cui all'art. 3 della L. 335/95 n. 9107000157838; CP_
- che tale istanza è stata respinta dall' con provvedimento del 16.01.2024, indicando quale motivo della reiezione l'insussistenza dello stato di bisogno, in quanto da un lato il richiedente è donatario di azienda con atto di liberalità del 14.03.23 e dall'altro il coniuge aveva alienato un immobile in data
17.10.22;
- che nonostante il 5.02.2024 avesse presentato istanza di riesame evidenziando di non disporre di CP_ alcuna fonte di reddito per il suo sostentamento e del coniuge, l' aveva confermato la reiezione;
- che avverso il suddetto provvedimento aveva presentato ricorso, rimasto privo di riscontro.
Tanto premesso, ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare il suo diritto ad ottenere l'erogazione dell'assegno sociale di cui alla L. 335/95 e succ. mod., con decorrenza dal 1.02.2024, ovvero dal primo giorno CP_ del mese successivo alla data di presentazione domanda;
per l'effetto condannare l' alla liquidazione del predetto assegno in suo favore, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle singole scadenze come per legge;
il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, con attribuzione al procuratore antistatario.
CP_ Instauratosi il contraddittorio l' si è costituito in giudizio asserendo la infondatezza della domanda, di cui chiedeva la reiezione. Richiamata la natura meramente sussidiaria dell'assegno sociale, spettante solo in CP_ mancanza di altre concrete fonti di reddito, l' eccepiva che lo stato di bisogno del ricorrente doveva considerarsi verosimilmente precostituito, atteso che dalle visure effettuate presso l' Agenzia delle Entrate era emerso che il predetto ricorrente in data 14/3/2023 aveva donato un'azienda ed in data 17.10..2022 il coniuge aveva alienato un immobile;
rilevando che solo a seguito di tali atti dispositivi effettuati negli anni
2022 e 2023 il ricorrente era rientrato entro i limiti reddituali utili per il riconoscimento dell' assegno sociale.
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 28.05.2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
La domanda è fondata e va pertanto accolta.
Nel merito, va osservato sul piano generale che l'assegno sociale ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio
1996, la pensione sociale, è previsto dall'art. 3 l. 335/1995 ed è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei cittadini che si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate con redditi non superiori alle soglie previste annualmente dalla legge;
esso prescinde dalla sussistenza di un'assicurazione sociale tra l'individuo e lo Stato e viene supportato integralmente dalla fiscalità generale, in virtù del principio di solidarietà sociale sancito nell'art. 2 della Costituzione.
Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al reddito cumulato con quello del coniuge, per i cittadini coniugati.
L'assegno sociale è concesso con carattere di provvisorietà e la verifica del possesso dei requisiti reddituali e di effettiva residenza, viene fatta annualmente. Non è reversibile ai familiari superstiti ed è inesportabile, pertanto non può essere erogato all'estero. Il pagamento della prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, se risultano soddisfatti tutti i requisiti, previsti dalla legge. Sono inoltre dovuti gli interessi dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, ex art.7 della legge 533/73 .
Per ottenere l'assegno è necessario avere i seguenti requisiti: 67 anni di età; stato di bisogno economico;
cittadinanza italiana;
per i cittadini stranieri comunitari occorrono l'iscrizione all'anagrafe del comune di residenza e la titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) nonché la residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale. Quanto allo stato di bisogno economico, in base all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il riconoscimento dell'assegno sociale è subordinato alla sussistenza di uno stato di bisogno economico che deve essere adeguatamente comprovato.
Hanno diritto all'assegno in misura intera: i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito;
i soggetti coniugati che abbiano un reddito familiare inferiore all'ammontare annuo dell'assegno. Hanno diritto all'assegno in misura ridotta: i soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore all'importo annuo dell'assegno; i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno.
All'art. 3 l. 335/1995 laddove il legislatore dispone che “il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento” e, laddove utilizza la locuzione "non si computano nel reddito…. il reddito della casa di abitazione”, intende che debba essere preso in considerazione, al fine della valutazione complessiva della condizione reddituale del richiedente l'assegno sociale, anche il valore degli immobili non costituenti “casa di abitazione”. Si rileva, inoltre, che la condizione reddituale legittimante il diritto all'assegno sociale deve sussistere al momento della presentazione della domanda, in base alla quale viene altresì stabilita la decorrenza della prestazione dal primo giorno del mese successivo a quello della detta presentazione.
Ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno sociale, l'onere della prova di versare nelle condizioni ex lege previste, ivi compresi lo stato di bisogno e la ricorrenza del requisito reddituale, è a carico di colui che chiede la prestazione (da ultimo, Cass. 26.11.2018, n.30580) e, per la valutazione dell'esistenza del requisito reddituale, deve guardarsi alla complessiva situazione patrimoniale del richiedente, attribuendosi rilievo anche alla situazione patrimoniale precedente alla richiesta di erogazione della prestazione, onde poter verificare la reale sussistenza dello stato di bisogno, cui la prestazione assistenziale mira a porre rimedio.
Nel caso in esame, tale onere doveva essere adempiuto dal ricorrente con il ricorso introduttivo del giudizio, CP_ essendogli stato comunicato dall' lo specifico motivo di rigetto della sua istanza.
CP_ In ordine al motivo del diniego della prestazione da parte dell' ossia l'assenza dello stato di bisogno, per sua presunta precostituzione, si osserva che la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con orientamento recente, ma ormai consolidato diffusamente richiamato nella sentenza 13 marzo 2023 n.
7235 , ha chiarito che “ che il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex l. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole (così Cass. n. 24954 del 2021).
A sostegno di tale conclusione, si è rilevato che non vi è, né nella lettera né nella ratio della l. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole, rilevando al contrario nella sua mera oggettività di impossidenza di redditi al di sotto della soglia prevista dalla legge (così già Cass. n. 14513 del 2020), e che, non consentendo il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione di ritenere in via generale che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi, il rapporto tra prestazioni pubbliche di assistenza e obbligazioni familiari a contenuto latamente alimentare va costruito sempre in relazione alla speciale disciplina che istituisce e regola la prestazione che si considera, alla quale sola bisogna riferirsi per comprendere in che modo sulla sua corresponsione possa incidere la sussistenza di eventuali obbligati al mantenimento e/o agli alimenti, salvo ovviamente l'eventuale accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza (così Cass. n. 24954 del 2021, cit., in motivazione).”
Applicando alla odierna fattispecie i principi appena richiamati, e dunque ritenendo che il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex l. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole”, e senza che sia possibile dare ingresso a valutazioni e presunzioni, va rilevato che non sussistendo elementi tali da indurre a ritenere che la parte ricorrente abbia artificiosamente precostituito lo stato di bisogno, risultando pertanto erroneo il ragionamento dell' onvenuto che in sede amministrativa, ha respinto la domanda di assegno sociale CP_2 ritenendo non comprovato lo stato di bisogno economico.
Pertanto, deve ritenersi provata da parte dell'istante la ricorrenza dei requisiti socio-economici richiesti dalla legge. La domanda va dunque accolta, dovendosi dichiarare il diritto del ricorrente all'assegno sociale con CP_ decorrenza dal 1.02. 2024. L' quale ente tenuto all'erogazione, va condannato al pagamento in favore del ricorrente della prestazione di assistenza suddetta nonché dei ratei maturati e non corrisposti a partire dal
1.02.2024.
In applicazione delle sentenze nn.156/1991 e 196/1993 della Corte Costituzionale e del 6° comma dell'art. 16 della legge 30/12/91 n. 412, spettano altresì la rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT e gli interessi legali sugli importi rivalutati, a decorrere dal 120° giorno successivo all'insorgenza del diritto e, per i ratei maturati dopo tale termine, dalla scadenza di ciascun rateo;
per i ratei di prestazione scaduti dopo il 31/12/91 competono invece i soli interessi legali, maggiorati della quota di svalutazione eventualmente eccedente gli interessi.
Le spese, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dell' soccombente con attribuzione. CP_1
P. Q. M.
dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire l'assegno sociale di cui all'art. 3 della L. 335/95 a far data dal CP_ 1.02.2024, con conseguente condanna dell' al pagamento in favore della stessa dei ratei maturati, oltre interessi legali come in motivazione;
CP_ condanna, inoltre, l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre Iva, cpa e rimborsi in misura di legge, con attribuzione all'avv.to ALFIERI GIOVANNI anticipatario.
Si comunichi.
Napoli, in esito alla udienza cartolare del 28/05/ 2025
IL GIUDICE
Dott. Annamaria Lazzara