Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/06/2025, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1665/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta n. 1665/2025 R.G. promosso da
( ) (avv. VEZZOLI SAMANTA) Parte_1 C.F._1
e
AL PO ( (avv. VEZZOLI SAMANTA) C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
***
«oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (ricorso congiunto)»
***
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. Tali conclusioni sono di seguito integralmente trascritte:
“1) La figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_1 presso la madre e residenza anagrafica della stessa unitamente alla medesima presso la casa familiare di comproprietà, al 50% ciascuno, dei ricorrenti sita a Cazzago San Martino (BS) – Fraz. Bornato (BS) alla via Dei
Mille n. 78.
2) I genitori eserciteranno in modo paritetico e di comune accordo la responsabilità genitoriale sulla figlia minore.
3) Tutte le decisioni di maggior interesse per la figlia, riguardanti l'educazione, l'istruzione, la salute verranno prese concordemente dai genitori.
4) In ogni caso, i genitori si impegnano a rispettare sempre le esigenze scolastiche, sportive e di altra natura della figlia, facendo sempre prevalere il suo interesse.
1
6) Il padre potrà tenere con sé la figlia minore secondo il seguente calendario:
- la settimana in cui il padre osserverà il turno di lavoro dalle ore 8,30 alle ore 17,00, a fine settimana alterni, con pernotto, dal venerdì alle ore 18,00 allorquando andrà a prendere presso la propria abitazione fino al Per_1 lunedì allorquando la accompagnerà a scuola;
- in aggiunta, un giorno a settimana, il mercoledì, dalle ore 18,00 allorquando andrà a prendere presso la Per_1 propria abitazione fino al giorno successivo allorquando la accompagnerà a scuola;
- la settimana in cui il padre osserverà il turno di lavoro dalle ore 9,30 alle ore 18,00, a fine settimana alterni, con pernotto, dal venerdì alle ore 19,00 allorquando andrà a prendere presso la propria abitazione fino al Per_1 lunedì allorquando la accompagnerà a scuola;
- in aggiunta, un giorno a settimana, il mercoledì, dalle ore 19,00 allorquando andrà a prendere presso la Per_1 propria abitazione e fino al giorno successivo allorquando la accompagnerà a scuola;
- in aggiunta, due mattine infrasettimanali (indicativamente il martedì e il venerdì) alle ore 7,30 il padre andrà a prendere presso la casa familiare al fine di accompagnarla a scuola. Per_1
Ulteriori e/o diversi periodi di visita potranno essere concordati tra i genitori nel rispetto delle esigenze scolastiche e ludiche della minore nonché delle esigenze dei medesimi.
7) Per quanto concerne le festività natalizie, la figlia trascorrerà le vacanze scolastiche con il padre e con la Per_1 madre suddividendo i giorni vacanzieri in egual misura tra i genitori. Solo a titolo esemplificativo e quale indicazione di massima, potrà trascorrere un'intera settimana con il padre e una con la madre durante il Per_1 periodo natalizio (dal 23 al 31 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, alternando, di anno in anno, la settimana con il Natale con quella di Capodanno); detto periodo dovrà essere concordato con la madre, entro il 01 dicembre di ogni anno, nel rispetto delle esigenze della minore e di entrambi i genitori.
8) Per ciò che riguarda le festività pasquali, la figlia trascorrerà le vacanze scolastiche con il padre e con Per_1 la madre suddividendo i giorni vacanzieri in egual misura tra i genitori, alternando di anno in anno il primo periodo vacanziero con il secondo.
9) Relativamente alle vacanze estive, il padre avrà il diritto di trascorrere con la figlia quindici giorni, anche non consecutivi;
detto periodo dovrà essere concordato con la madre, entro il 30 aprile di ogni anno, nel rispetto degli impegni scolastici e ludici della minore e tenuto conto delle esigenze di entrambi i genitori. Entrambi i ricorrenti dovranno fornire reciprocamente l'eventuale indirizzo di località di vacanza presso cui verrà portata la figlia.
10) Ad anni alterni, la figlia trascorrerà le altre festività da calendario (1 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno) con la madre o il padre. I genitori concordano inoltre che trascorrerà la festa della Per_1 mamma e il compleanno della mamma con la madre nonché la festa del papà e il compleanno del papà con il padre. I ricorrenti concordano altresì che ad anni alterni la figlia trascorrerà il giorno del proprio compleanno con la madre e il padre.
2 11) Con riferimento al contributo al mantenimento ordinario della figlia minore fino a che la stessa non avrà raggiunto l'indipendenza economica, il padre verserà alla madre, entro il 30 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, la somma mensile di € 600,00= annualmente rivalutabile sulla base degli indici Istat, a far data dal deposito del presente ricorso.
12) A titolo di concorso al mantenimento straordinario della figlia minore fino a che la stessa non avrà raggiunto l'indipendenza economica, i genitori si impegnano al pagamento delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per secondo il Protocollo in uso avanti il Tribunale Ordinario di Brescia che qui si intende Per_1 integralmente richiamato, nella misura del 50% ciascuno, oltre al 50% della mensa scolastica della minore e, ad eccezione delle spese di baby sitter che saranno ad esclusivo carico della GNa PO;
con l'avvertenza che il concorso alle spese verrà effettuato in via preventiva, diversamente, il rimborso verrà effettuato mensilmente entro il giorno 30 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, previa esibizione della documentazione fiscale da parte del genitore che ha anticipato i costi. I ricorrenti concorderanno le spese con le seguenti modalità: invio di una comunicazione scritta (e-mail o sms) che, in assenza di riscontro entro 48 ore, si intenderà per accettata.
13) I ricorrenti concordano che l'assegno unico universale previsto ex lege venga erogato in via esclusiva al GN . Parte_1
14) Relativamente alle spese della casa familiare, il GN si impegna a provvedere integralmente Parte_1 al pagamento della rata di mutuo acceso presso la Banca BPER – Filiale di Bornato nonché delle utenze di luce, gas, internet e acqua ad esso intestati. La GNa PO AL, invece, si impegna a provvedere al pagamento delle spese condominiali nonché della tari. I ricorrenti concordano già che dal mese successivo in cui la GNa PO inizierà a percepire la somma mensile di € 1.200,00, a titolo di stipendio, quest'ultima si impegnerà a provvedere al pagamento delle utenze di luce, gas, internet e acqua oltre al 50% della rata di mutuo della casa familiare e, nel contempo, il GN si impegnerà a restituire mensilmente il 50% dell'importo di GSE percepito per la Pt_1 medesima casa alla GNa PO nonché a sostenere il 50% delle spese di baby sitter in favore della minore Per_1 oltre a suddividere al 50% tra i genitori l'assegno unico universale.
15) I ricorrenti concordano per il nulla osta per il rilascio del passaporto e della carta d'identità utili per recarsi all'estero, per sé stessi e per la figlia minore e che le relative spese verranno ripartite nella misura del 50% di ciascun genitore.
16) I ricorrenti si impegnano a rispettare le condizioni sopraindicate fin dalla sottoscrizione del presente atto.
17) I ricorrenti concordano per la compensazione delle spese legali.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, non coniugati, sono genitori di (nata a [...] il [...]) e, con ricorso presentato in Persona_2 forma congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., hanno domandato al Tribunale di dettare una regolamentazione ex artt. 337-bis e ss. c.c. in relazione alla prole.
Le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi all'interesse della prole.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 337-bis e ss.
c.c. e 473-bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo delle parti;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
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