TRIB
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 27/05/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 474 2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 27/05/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv ROSSI FRANCESCA ANGELA e per l'avv. GIAMMARCO CP_1
MARINO in sostituzione dell'avv. BARONE CARMINE . L'avv. ROSSI si riporta al ricorso chiedendone l'accoglimento tenuto delle risultanze della CTU. L'avv. MARINO si riporta alla memoria ed insiste per i rigetto del ricorso
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 474 2024 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico con l'avv. ROSSI FRANCESCA ANGELA ( ), dal C.F._2
quale è rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
( ), elettivamente domiciliato in con l'avv. BARONE CARMINE CP_1 P.IVA_1
( ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._3
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento pensione di reveribilità.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza, riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.4.2024 adiva l'intestato Tribunale, in Parte_1
funzione di Giudice del Lavoro, assumendo che aveva inoltrato all' domanda CP_1
per il riconoscimento della pensione di reversiblità in quanto figlio inabile di Per_1
, deceduto in data 23.06.2021 e lamentando che la domanda e i successivi
[...]
ricorsi amministrativi relativi alla costituzione della suddetta quota di rendita di reversibilità erano stati respinti, chiedeva il riconoscimento del suo diritto a godere della quota a lui spettante della pensione ai superstiti, essendo stato riconosciuto dal
Tribunale di Avezzano, Sezione Lavoro, con sentenza n. 288/2018, invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 100%, dal mese di marzo 2017, nonché, la condanna dell' convenuto al pagamento, in suo favore, dell'importo CP_2
dei ratei maturati e maturandi, a far data dalla istanza amministrativa con gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese (anticipate dal difensore).
Radicato il giudizio l' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso CP_1
per mancanza dei requisiti di legge. (vivenza del ricorrente a carico del de cuius alla data della morte di quest'ultimo, mancanza di reddito e inabilità alla data della morte del familiare.
Acquisita una CTU all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come segue.
Preliminarmente va chiarito che perché possa essere riconosciuto il diritto alla pensione di reversibilità, deve essere provata la sussistenza del requisito, in capo al beneficiario, della vivenza a carico del genitore titolare della pensione al momento del decesso di quest'ultimo.
La Corte di Cassazione, in particolare, ha affermato che “…in caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore nel momento del decesso di questi, laddove il requisito della “vivenza a carico”, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa ed in modo quantomeno prevalente al mantenimento del figlio inabile (Cass. 15041/2024, Cass.
11190/2025).
Gli stessi Giudici di legittimità hanno anche precisato che “in sostanza si tratta di requisito che sebbene non richieda la dimostrazione della convivenza desumibile dalla comune residenza al momento del decesso né della soggezione finanziaria del figlio maggiorenne al genitore pensionato tuttavia pretende che si accerti in fatto un mantenimento continuativo e prevalente”( Cass. 11190/2025) ed ancora che L'onere della prova della c.d. vivenza a carico “incombe su chi tale diritto ha fatto valere in giudizio, a norma dell'art. 2697 cod. civ., mentre il giudice non può sopperire alle carenze probatorie imputabili alle parti, in quanto il suo potere di ammettere
d'ufficio mezzi di prova a norma dell'art. 421 cod. proc. civ. è solo finalizzato ad integrare un quadro probatorio già tempestivamente delineato dalle parti. (Cass.
6753/2012).
Nel caso in esame risulta accertato che il ricorrente conviveva con il proprio padre ed era inabile al lavoro ma non vi è alcuna prova che al sostentamento economico del figlio inabile al lavoro abbia effettivamente provveduto in modo continuativo e prevalente il padre dello stesso.
Né in tal senso appare sufficiente la documentazione prodotta,
La domanda, pertanto, deve essere rigettata.
Le spese processuali devono dichiararsi irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo il ricorrente documentato il mancato superamento del limite reddituale previsto dalla norma.
Le spese di C.T.U. sono a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, nella persona del dott. Giuseppe Giordano, quale Giudice del
Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso perché infondato;
- nulla per le spese;
- pone le spese di C.T.U. a carico dell' CP_1
Avezzano, 27 maggio 2025
Il Giudice Onorario dott. Massimo Valenza Avezzano 27/05/2025