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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 01/07/2025, n. 1353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1353 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1560/2018 Reg. Gen.
Tribunale ordinario di Vibo Valentia
Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Vibo Valentia, nella persona del Giudice del Lavoro e della
Previdenza designato Susanna, ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 1560 del Reg. Gen. dell'anno 2018, riservato in decisione
– previa trattazione scritta – nella data del 3 dicembre 2024, e vertente tra Pt_1
(C.F.: – rappresentata e difesa, per procura rilasciata
[...] CodiceFiscale_1 in calce al ricorso introduttivo, dall'avvocato Antonio Furchì), e
[...]
in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 tempore (C.F.: – rappresentato e difeso, anche disgiuntamente e per P.IVA_1 procura generale alle liti in atti, dagli avvocati Valeria Grandizio ed Ettore Triolo).
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1 1. Con ricorso depositato in data 24 luglio 2018, la ricorrente proponeva opposizione avverso la comunicazione dell' datata 13 marzo 2015 e notificata il 9 aprile 2015, CP_1 con la quale veniva richiesto il rimborso dell'importo di euro 8.331,14, ritenuto indebitamente percepito a titolo di integrazione al minimo della pensione per il periodo
1° gennaio 2013 – 30 aprile 2015, relativamente alla pensione cat INVCIV n.
07019277.
2. Secondo l' , le suddette somme sarebbero state percepite in assenza dei CP_1 requisiti reddituali previsti dalla legge, in quanto la ricorrente, dipendente pubblica a tempo indeterminato, possedeva redditi personali eccedenti i limiti per l'erogazione del beneficio.
3. La ricorrente proponeva ricorso amministrativo, rigettato con delibera del Comitato
Provinciale del 5 luglio 2017, e quindi agiva in giudizio deducendo l'illegittimità del provvedimento impugnato per mancanza di specifica motivazione e difetto di prova dei presupposti dell'indebito, invocando altresì la buona fede e l'affidamento nella legittimità della prestazione ricevuta.
4. Si costituiva l' , contestando la fondatezza del ricorso. L' osservava che CP_1 CP_1 la ricorrente aveva continuato a percepire l'integrazione al minimo nonostante il superamento dei limiti reddituali, come desumibile dall'estratto contributivo da essa stessa allegato, da cui risultavano redditi da lavoro dipendente continuativi. L CP_1 affermava che non poteva parlarsi di errore scusabile, né di buona fede oggettiva, in quanto l'interessata ben conosceva o poteva conoscere la propria situazione reddituale.
Sottolineava inoltre che la prestazione in oggetto era di natura assistenziale e non previdenziale, e quindi non subordinata a requisiti contributivi, e che il recupero dell'indebito si fondava sull'art. 2033 c.c.
5. All'udienza fissata ai sensi dell'art. 127 c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato e va rigettato.
7. Oggetto della controversia è la legittimità della richiesta dell' di restituzione CP_1 della somma di euro 8.331,14, erogata a titolo di integrazione al minimo sulla pensione,
e ritenuta indebita in quanto percepita dalla ricorrente in assenza dei requisiti reddituali richiesti dalla normativa vigente.
2 8. Va innanzitutto ricordato che l'integrazione al trattamento minimo ha natura assistenziale e presuppone, oltre alla titolarità di una pensione, il possesso di redditi inferiori ai limiti stabiliti annualmente dalla legge. Il superamento di tali soglie comporta l'automatica decadenza dal beneficio, anche in assenza di dolo o colpa del percettore.
9. Secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, in caso di indebito percettivo derivante da erogazione di prestazioni assistenziali in presenza di redditi eccedenti i limiti previsti, l'ente erogatore ha diritto alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte, ai sensi dell'art. 2033 c.c., indipendentemente dalla colpa del beneficiario (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 24833/2020; n. 11488/2018; n.
19886/2015).
10. Ai fini dell'applicazione dell'art. 2033 c.c., rileva il dato oggettivo dell'assenza del diritto alla prestazione, non essendo necessaria la prova del dolo, né l'esistenza di una formale contestazione preventiva da parte dell' . CP_1
11. Nel caso di specie, l' ha dimostrato che la ricorrente, dipendente statale a CP_1 tempo indeterminato, ha percepito nel periodo indicato redditi da lavoro dipendente superiori ai limiti di legge, e che tale circostanza era facilmente verificabile dalla stessa, tanto più in quanto soggetto titolare di redditi fissi e continuativi.
12. Ne consegue che l'erogazione della prestazione è avvenuta senza titolo, e la ricorrente non può invocare buona fede per escludere la ripetizione dell'indebito, trattandosi di situazione conosciuta o conoscibile con l'ordinaria diligenza da parte dell'interessata.
13. Non è fondata, infine, la censura relativa al difetto di motivazione della comunicazione di recupero: la missiva dell' del 13 marzo 2015 contiene CP_1
l'indicazione del periodo di riferimento, dell'importo contestato, della tipologia della prestazione e della causale dell'indebito, risultando dunque sufficiente a soddisfare gli oneri motivazionali richiesti per tale tipo di provvedimento.
14. L'opposizione deve pertanto essere rigettata.
15. Stante la natura della causa si ritiene di dover compensare le spese del giudizio.
3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
Rigetta il ricorso;
Compensa le spese di lite
Così deciso, 10.7.2025
Il Giudice del Lavoro e della Previdenza
Il g.o.p. Susanna Cirianni
4
Tribunale ordinario di Vibo Valentia
Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Vibo Valentia, nella persona del Giudice del Lavoro e della
Previdenza designato Susanna, ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 1560 del Reg. Gen. dell'anno 2018, riservato in decisione
– previa trattazione scritta – nella data del 3 dicembre 2024, e vertente tra Pt_1
(C.F.: – rappresentata e difesa, per procura rilasciata
[...] CodiceFiscale_1 in calce al ricorso introduttivo, dall'avvocato Antonio Furchì), e
[...]
in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 tempore (C.F.: – rappresentato e difeso, anche disgiuntamente e per P.IVA_1 procura generale alle liti in atti, dagli avvocati Valeria Grandizio ed Ettore Triolo).
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1 1. Con ricorso depositato in data 24 luglio 2018, la ricorrente proponeva opposizione avverso la comunicazione dell' datata 13 marzo 2015 e notificata il 9 aprile 2015, CP_1 con la quale veniva richiesto il rimborso dell'importo di euro 8.331,14, ritenuto indebitamente percepito a titolo di integrazione al minimo della pensione per il periodo
1° gennaio 2013 – 30 aprile 2015, relativamente alla pensione cat INVCIV n.
07019277.
2. Secondo l' , le suddette somme sarebbero state percepite in assenza dei CP_1 requisiti reddituali previsti dalla legge, in quanto la ricorrente, dipendente pubblica a tempo indeterminato, possedeva redditi personali eccedenti i limiti per l'erogazione del beneficio.
3. La ricorrente proponeva ricorso amministrativo, rigettato con delibera del Comitato
Provinciale del 5 luglio 2017, e quindi agiva in giudizio deducendo l'illegittimità del provvedimento impugnato per mancanza di specifica motivazione e difetto di prova dei presupposti dell'indebito, invocando altresì la buona fede e l'affidamento nella legittimità della prestazione ricevuta.
4. Si costituiva l' , contestando la fondatezza del ricorso. L' osservava che CP_1 CP_1 la ricorrente aveva continuato a percepire l'integrazione al minimo nonostante il superamento dei limiti reddituali, come desumibile dall'estratto contributivo da essa stessa allegato, da cui risultavano redditi da lavoro dipendente continuativi. L CP_1 affermava che non poteva parlarsi di errore scusabile, né di buona fede oggettiva, in quanto l'interessata ben conosceva o poteva conoscere la propria situazione reddituale.
Sottolineava inoltre che la prestazione in oggetto era di natura assistenziale e non previdenziale, e quindi non subordinata a requisiti contributivi, e che il recupero dell'indebito si fondava sull'art. 2033 c.c.
5. All'udienza fissata ai sensi dell'art. 127 c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato e va rigettato.
7. Oggetto della controversia è la legittimità della richiesta dell' di restituzione CP_1 della somma di euro 8.331,14, erogata a titolo di integrazione al minimo sulla pensione,
e ritenuta indebita in quanto percepita dalla ricorrente in assenza dei requisiti reddituali richiesti dalla normativa vigente.
2 8. Va innanzitutto ricordato che l'integrazione al trattamento minimo ha natura assistenziale e presuppone, oltre alla titolarità di una pensione, il possesso di redditi inferiori ai limiti stabiliti annualmente dalla legge. Il superamento di tali soglie comporta l'automatica decadenza dal beneficio, anche in assenza di dolo o colpa del percettore.
9. Secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, in caso di indebito percettivo derivante da erogazione di prestazioni assistenziali in presenza di redditi eccedenti i limiti previsti, l'ente erogatore ha diritto alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte, ai sensi dell'art. 2033 c.c., indipendentemente dalla colpa del beneficiario (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 24833/2020; n. 11488/2018; n.
19886/2015).
10. Ai fini dell'applicazione dell'art. 2033 c.c., rileva il dato oggettivo dell'assenza del diritto alla prestazione, non essendo necessaria la prova del dolo, né l'esistenza di una formale contestazione preventiva da parte dell' . CP_1
11. Nel caso di specie, l' ha dimostrato che la ricorrente, dipendente statale a CP_1 tempo indeterminato, ha percepito nel periodo indicato redditi da lavoro dipendente superiori ai limiti di legge, e che tale circostanza era facilmente verificabile dalla stessa, tanto più in quanto soggetto titolare di redditi fissi e continuativi.
12. Ne consegue che l'erogazione della prestazione è avvenuta senza titolo, e la ricorrente non può invocare buona fede per escludere la ripetizione dell'indebito, trattandosi di situazione conosciuta o conoscibile con l'ordinaria diligenza da parte dell'interessata.
13. Non è fondata, infine, la censura relativa al difetto di motivazione della comunicazione di recupero: la missiva dell' del 13 marzo 2015 contiene CP_1
l'indicazione del periodo di riferimento, dell'importo contestato, della tipologia della prestazione e della causale dell'indebito, risultando dunque sufficiente a soddisfare gli oneri motivazionali richiesti per tale tipo di provvedimento.
14. L'opposizione deve pertanto essere rigettata.
15. Stante la natura della causa si ritiene di dover compensare le spese del giudizio.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
Rigetta il ricorso;
Compensa le spese di lite
Così deciso, 10.7.2025
Il Giudice del Lavoro e della Previdenza
Il g.o.p. Susanna Cirianni
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