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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 07/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide De Giorgio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 7760/2023 Registro Generale affari contenziosi civili vertente TRA
sito in Nova Milanese, via Giuseppe Mazzini n. 48 Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Guido Alberto Bagalà, presso cui P.IVA_1
è stato eletto domicilio in Desio, via Garibaldi n. 6, giusta procura in atti
ATTORE IN RIASSUNZIONE E
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. CP_1 C.F._1
Roberto Lissoni e Giacomo Lissoni, presso cui è stato eletto domicilio in Desio, via XXIV Maggio n. 1, giusta procura in atti
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
E
(P.I. Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. Giovanni Nicita, presso cui è stato P.IVA_2 eletto domicilio in Milano, via Freguglia n. 2, giusta procura in atti
TERZA CHIAMATA
E (C.F. , (C.F. Controparte_3 C.F._2 CP_4
), (C.F. C.F._3 Controparte_5
), (C.F. ), C.F._4 CP_6 C.F._5
(C.F. ), (C.F. Controparte_7 C.F._6 Controparte_8
) e (C.F. C.F._7 Controparte_9
, con il patrocinio dell'avv. Guido Alberto Bagalà, C.F._8 presso cui è stato eletto domicilio in Desio, via Garibaldi n. 6, giusta procura in atti
TERZI INTERVENUTI
OGGETTO del giudizio: 142002 - responsabilità professionale
CONCLUSIONI delle parti:
1 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio Per il (dal foglio di precisazione delle conclusioni Parte_1 depositato in data 17.09.2024): Voglia l'Ill.mo Tribunale rigettare la domanda della parte attrice.
In via riconvenzionale condannare al pagamento in favore del condominio dell'importo CP_10 di € 1105060,08 o a quello maggiore o minore risultante all'esito del giudizio con interessi ex art. 1284 IV° comma dalla data del deposito della domanda giudiziale.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
In via istruttoria si reiterano le richieste formulate con la memorie ex art. 171 ter nn. 2 e 3 cod. proc. civ.
Per (dal foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data CP_1
19.09.2024):
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza rigettata, così giudicare:
- nel merito, in via preliminare: dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'attore per carenza di interesse ad agire e, conseguentemente, dichiarare l'inammissibilità delle domande attoree;
- nel merito, in via principale: rigettare le domande attoree siccome infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto, previo accertamento della mancanza di giusta causa nella revoca di incarico professionale esercitata dal Parte_1
nei confronti della Sig.ra e comunicata con missiva
[...] CP_1 del 07.03.2022, condannare per tutti i motivi esposti in narrativa il Parte_1
(Cod. Fisc. ), sito in Nova Milanese (MB) – 20834 –
[...] P.IVA_1
Via Mazzini n. 48, in persona dell'amministratore pro tempore, al pagamento in favore della Sig.ra della somma di € 513,55 per l'attività dalla medesima CP_1 svolta in favore di parte attrice e meglio specificata in narrativa, nonché al pagamento in suo favore della ulteriore somma di € 596,65 a titolo di risarcimento del danno da mancato guadagno per le causali così come indicate e specificate in atti, ovvero di quella somma minore o maggiore che verrà determinata in corso di causa ovvero ritenuta di giustizia, eventualmente anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 07.03.2022, data della revoca di incarico professionale al saldo;
- nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, accertare e dichiarare l'operatività della copertura assicurativa n. Z080809/W59755/62ED001 in essere con la compagnia assicurativa (presso cui è stato Controparte_2 aperto il sinistro n. P-0925-23-01490 con denuncia del 15.05.2023) nel periodo di verificazione del sinistro di cui è causa, con riferimento alla responsabilità civile verso terzi, e, conseguentemente, condannare quest'ultima a garantire e/o manlevare e/o rimborsare e/o tenere indenne la Sig.ra dal CP_1 risarcimento e da tutti i pregiudizi economici che dovessero eventualmente derivarle in conseguenza dell'accoglimento delle domande attoree;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre CPA ed IVA, oltre rimborso forfettario come per legge del presente procedimento, oltre al rimborso delle spese esenti;
- in via istruttoria: (omissis)
Per (dal Controparte_2 foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 20.09.2024): Piaccia al Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, così giudicare: dichiarare improcedibile e/o rigettare la domanda del Controparte_11 nei confronti della sig.ra in difetto di
[...] CP_1 legittimazione ad agire e comunque gravemente infondata in fatto e in diritto per una o più delle ragioni esposte;
rigettare ogni e qualsiasi domanda proposta dalla sig.ra nel CP_1 presente giudizio nei confronti di (già Controparte_2 [...]
, ) perché parimenti infondata per una o più delle CP_12 Controparte_13 ragioni esposte. Con vittoria di spese legali da quantificarsi rigorosamente a carico del
. Parte_1
Per , Controparte_3 CP_4 Controparte_5 CP_6
, e (dall'atto Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 di intervento volontario depositato in data 17.10.2024): Voglia l'Ill.mo Tribunale accogliere le domande formulate dal . Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa
quale amministratrice del sito in Nova CP_1 Parte_1
Milanese, via Giuseppe Mazzini n. 48, per il periodo tra il 15 febbraio 2021 ed il 7 marzo 2022, assumendo di essere stata revocata anticipatamente senza giusta causa dall'assemblea dei condomini e di non aver percepito le sue spettanze, ha citato in giudizio il predetto Condominio dinanzi al Giudice di Pace di Monza, domandando condannarsi il convenuto al pagamento in suo favore della somma di euro 1.110,20 a titolo di compenso e di risarcimento dei danni.
Il sito in Nova Milanese, via Giuseppe Mazzini n. 48, si Parte_1
è costituito, opponendosi all'accoglimento della domanda avversaria, allegando la sussistenza di una giusta causa di revoca e domandando, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni provocati dal suo grave inadempimento, danni quantificati in euro 1.105.060,08.
All'udienza dell'11 ottobre 2023, il Giudice di Pace, alla luce del valore della domanda riconvenzionale, esorbitante dalla sua competenza, ha rimesso le parti dinanzi a questo Tribunale. Con atto di citazione in riassunzione, il sito in Nova Parte_1
Milanese, via Giuseppe Mazzini n. 48, ha riassunto la causa dinanzi a questo Tribunale, riproponendo le medesime conclusioni già rassegnate nella precedente fase. si è costituita in giudizio, eccependo l'improcedibilità della CP_1 domanda avversaria per la mancata effettuazione della mediazione e la carenza di legittimazione attiva in capo al Condominio con riferimento alla riconvenzionale dallo stesso proposta, nonché sostenendo l'infondatezza della domanda in questione nel merito.
La stessa ha dunque reiterato le conclusioni già formulate nella precedente fase ed ha chiamato in causa la compagnia assicuratrice
[...]
, per essere dalla stessa garantita in caso di Controparte_2 soccombenza.
ha domandato Controparte_2 il rigetto delle domande avversarie, associandosi alle difese svolte dall'assicurata nei confronti del , eccependo l'inoperatività della polizza ed Parte_1 opponendo comunque i limiti convenzionali della garanzia. Sono infine intervenuti in causa i condomini Controparte_3 CP_4
, , e Controparte_5 CP_6 Controparte_7 Controparte_8
richiedendo l'accoglimento della domanda Controparte_9 proposta dal . Parte_1
La causa è stata ritenuta per la decisione sulla scorta delle risultanze documentali in atti, senza effettuazione di ulteriore attività istruttoria.
Questioni preliminari di rito
I. L'eccezione di improcedibilità della domanda riconvenzionale del
Condominio, sollevata da va disattesa, siccome infondata. CP_1
Risulta, infatti, documentato che in data 2 maggio 2024, e dunque prima dell'udienza del 19 giugno 2024, la parte ha instaurato il procedimento di mediazione (cfr.: doc. 10 del Condominio), procedimento conclusosi con esito negativo (cfr.: documentazione prodotta con la nota di deposito del 18 ottobre
2024).
La condizione di procedibilità risulta, dunque, soddisfatta.
Va peraltro osservato che, come affermato dalla Corte di Cassazione (cfr.: Cass.,
Sez. Un., sentenza n. 3452 del 07.02.2024), “la mediazione obbligatoria ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità finalizzata al raggiungimento di una soluzione conciliativa che scongiuri l'introduzione della causa, è applicabile al solo atto introduttivo del giudizio e non anche alle domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di mediazione, ove possibile, per l'intero corso del processo”.
II. L'intervento dei condomini Controparte_3 CP_4
, , e Controparte_5 CP_6 Controparte_7 Controparte_8
risulta inammissibile, siccome tardivo. Controparte_9
4 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio Sotto il profilo giuridico, invero, l'art. 268 c.p.c. dispone che “l'intervento può aver luogo sino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione”. In concreto, l'intervento è avvenuto in data 17 ottobre 2024, e dunque non solo oltre l'udienza del 19 giugno 2024, con cui era stata fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione, ma anche oltre la scadenza del termine intermedio assegnato alle parti per la precisazione delle conclusioni. Con riguardo al termine di cui all'art. 268 c.p.c., la legge non distingue tra le varie tipologie di intervento, con la conseguenza che il fatto che quello in questione sia stato qualificato dalla parte come “adesivo dipendente” non rende lo stesso ammissibile.
D'altronde, non si vede quale effetto potrebbe essere attribuito ad una costituzione in giudizio avvenuta dopo la precisazione delle conclusioni, allorché non erano più consentite attività difensive diverse da quelle concernenti il deposito degli scritti conclusivi.
L'inammissibilità di cui innanzi ha carattere assorbente, sicché in questa sede non
è necessario affrontare le ulteriori tematiche concernenti, da un lato, la procura alle liti conferita, quanto alle posizioni dei condomini Controparte_3 CP_4
e da un soggetto, ,
[...] Controparte_5 CP_6 CP_14 privo di procura sostanziale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, nonché, dall'altro lato, quanto a tutti i terzi intervenuti, l'eccezione di nullità dell'atto sollevata dalle difese di e di CP_1 [...]
. Controparte_2
Domanda riconvenzionale del Parte_1
Passando all'esame del merito, per comodità di trattazione viene esaminata per prima la domanda di risarcimento dei danni proposta dal Condominio in via riconvenzionale (si ricorda, in proposito, che la causa era stata instaurata dinanzi al Giudice di Pace da parte di . CP_1
I. Per quanto concerne la responsabilità contrattuale dell deve CP_1 rilevarsi che il conferimento alla medesima dell'incarico di amministrare il e la durata del rapporto per il periodo tra il 15 febbraio Parte_1
2021 ed il 7 marzo 2022 sono circostanze pacifiche, oltre ad emergere dalla documentazione in atti, e che dalla delibera assunta dall'assemblea dei condomini in data 15 febbraio 2021 (cfr.: doc. 2 del Condominio) emerge anche l'obbligazione a cui l'amministratrice avrebbe dovuto dare esecuzione, quella, cioè, “di procedere comunque con l'affidamento dell'incarico per la verifica delle idoneità urbanistiche sulle parti comuni e, nel caso in cui l'esito fosse positivo, per la redazione di diagnosi energetica dell'edificio a tecnico/ditta di fiducia dell'Amministratore consapevole che nel caso in cui il Condominio non dovesse in seguito avere i requisiti per accedere al superbonus del 110% i costi rimarrebbero in capo al e verranno valutate altre forme di interventi Parte_1 di manutenzione straordinarie soggetti a recupero fiscale diverso dal superbonus in considerazione del fatto che il necessita ormai, a causa della Parte_1
5 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio vetustà, di indispensabili e necessari interventi di manutenzione e riqualificazione edilizia”. È pacifico, al riguardo, che non abbia conferito alcuno degli CP_1 incarichi sopra indicati per tutto il corso del suo mandato, durato quasi tredici mesi.
Al contrario, per quanto disposto dall'art. 1130, comma primo, numero 1, c.c.,
l'amministratore ha il dovere di eseguire le deliberazioni dell'assemblea. A giustificazione della sua inerzia, l'amministratrice ha evidenziato “che la delibera in questione venne assunta in piena emergenza Covid con le ben note (e forse da taluni dimenticate) restrizioni che hanno impedito di espletare in maniera ordinaria una serie di attività, anche professionali;
in quel periodo risultava estremamente difficile fare accessi agli atti e interloquire addirittura con i professionisti che avevano necessità di visionare i luoghi e fare accessi, tanto che era impedito accedere agli uffici comunali per la visione delle pratiche” (cfr.: comparsa di costituzione, a pagina 13).
Sempre a dire della parte in questione, “la normativa originaria prevedeva che la verifica dello stato legittimo sotto il profilo urbanistico fosse necessaria per la richiesta di accesso alla procedura del superbonus 110%, mentre, dall'entrata in vigore del d.l. n. 77/2021, non è stato più necessario attestare lo stato legittimo dell'immobile, ben potendosi presentare CILAS Superbonus 110% su edifici eventualmente in tutto o in parte abusivi” (cfr.: comparsa di costituzione, a pagina 15). Ebbene, quanto alla prima circostanza sopra indicata, occorre osservare che nel
2021 erano ormai venute meno le restrizioni più rilevanti adottate l'anno precedente, e ciò senza contare che all'amministratrice era stato assegnato l'incarico non già di effettuare ella stessa l'accesso agli atti del Comune, ma semplicemente di nominare all'uopo un professionista. Ciò sarebbe stato possibile, a tutto voler concedere, anche con una contrattazione a distanza con mezzi telematici.
Accedere alla tesi della parte in questione equivarrebbe ad ammettere che l'intero sistema nazionale degli scambi commerciali si sia fermato nel periodo in esame, mentre costituisce fatto notorio che ciò non sia affatto avvenuto. Quanto alla seconda circostanza di cui innanzi, deve osservarsi che il D.L. n.
77/2021 è entrato in vigore il 1° giugno 2021, a soli quattro mesi dall'assunzione dell'incarico amministrativo, con la conseguenza che la relativa disciplina, ove ritenuta applicabile alla fattispecie oggetto di causa, sarebbe opponibile all'amministratrice oltre che al , con conseguente sua inidoneità ad Parte_1 attenuare la responsabilità della professionista in questione per la condotta omissiva di cui trattasi.
Sussiste, pertanto, l'inadempimento colpevole.
II. Per quanto concerne il pregiudizio derivato dalla condotta omissiva di il ha dedotto, in primo luogo, che “il CP_1 Parte_1 ritardo di oltre un anno e precisamente di ben tredici mesi e mezzo da parte dell'ex amministratore nel portare ad esecuzione la delibera del giorno 12
6 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio febbraio 2021 ha determinato la perdita per il condominio della possibilità di ottenere il bonus 110 % rectius della possibilità di effettuare i lavori pagando gli stessi a mezzo di cessione del credito. Il condominio avrebbe dovuto anticipare l'intero costo dell'appalto (superiore al milione di euro) per poi recuperare fiscalmente il 90 % e non più l'intera somma nell'arco di dieci anni” (cfr.: atto di citazione in riassunzione, a pagina 12).
È stato dunque richiesto in causa il ristoro dell'intera spesa preventivata per le opere non eseguite, pari ad euro 1.100.000,00.
Un'ulteriore richiesta di risarcimento riguarda, poi, le spese sostenute dal per gli interventi prodromici rispetto alle opere in questione, e, in Parte_1 particolare:
“€ 2400,00 oltre accessori per l'importo complessivo di € 2498,08 come da fattura n. 23/A del 28 luglio 2022 dell'Architetto per l'accesso agli atti per Tes_1 la verifica urbanistica presso il condominio;
€ 2500,00 oltre accessori per l'importo complessivo di € 2602,08 come da fattura n. 30/A del 19 dicembre 2022 dell'Architetto quale acconto per la Tes_1 presentazione della pratica SCIA in sanatoria rilasciata dal fornitore CRM;
€ 2000,00 oltre accessori per l'importo complessivo di € 2562,00 della Parte_2 per l'elaborazione della diagnosi energetica riguardante l'intervento” (cfr.: atto di citazione in riassunzione, a pagina 11). ha contestato, in proposito, la sussistenza della legittimazione CP_1 attiva del Parte_1
In particolare, la stessa ha dedotto quanto segue: “Il Parte_1 assume di aver subito un danno per “perdita di chance” non avendo potuto usufruire della possibilità di cessione del credito mediante sconto in fattura a causa della mancata esecuzione della delibera assembleare del 15/2/2021. In realtà tale beneficio incide nella sfera dei singoli condomini e non già in quella del , in quanto la cessione del credito avviene ad opera del singolo Parte_1 condomino e non del inteso come ente giuridico composto dalla Parte_1 comunione di più proprietà esclusive” (cfr.: comparsa di costituzione, a pagina 12).
Per come posta, la questione attiene non già alla legittimazione attiva, bensì alla titolarità attiva del diritto al risarcimento del danno.
Trattasi, dunque, di questione non già processuale, bensì sostanziale di merito.
Il beneficio fiscale in esame è previsto dagli artt. 119 e 121 D.L. 19 maggio 2020,
n. 34 (Decreto Rilancio) convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n.
77. Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 24/E in data 8 agosto
2020, in tema di interventi eseguiti su parti comuni degli edifici condominiali ed ammessi al beneficio, ha avuto modo di specificare che “il singolo condòmino usufruisce della detrazione per i lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici, in ragione dei millesimi di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli articoli 1123 e seguenti del codice civile” e che, quanto alla scelta delle modalità di fruizione dell'agevolazione “per interventi sulle parti comuni degli edifici, non
è necessario che il condominio nel suo insieme opti per lo sconto in fattura o per
7 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Infatti, alcuni condomini potranno scegliere di sostenere le spese relative agli interventi e beneficiare così della detrazione, mentre altri potranno optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito”. Ebbene, la circostanza che sia il singolo condomino ad usufruire della detrazione ed a dover effettuare la scelta tra l'uso diretto della detrazione stessa in dichiarazione, ovvero la cessione del credito o lo sconto in fattura rendono alquanto evidente che, nel caso in cui lo sconto in fattura sia divenuto inutilizzabile per il ritardo colpevole dell'amministratore del condominio nell'eseguire le delibere assembleari, il danno da perdita di tale opzione si produce non già in capo al condominio complessivamente considerato, bensì in capo a ciascun singolo comproprietario. Ne deriva che il diritto al risarcimento del danno spetta a quest'ultimo, né è possibile cumulare in capo all'amministratore le posizioni di tutti i comproprietari danneggiati, in quanto ciascun condomino ha la possibilità di scegliere tra le opzioni previste dalla normativa in questione in base alla sua situazione personale ed alla sua convenienza. Corollario ulteriore di quanto precede è che, con specifico riferimento alla voce di danno costituita dall'impossibilità di optare per la fruizione della detrazione fiscale mediante lo sconto in fattura, l'eccezione in esame deve essere accolta.
Appare al riguardo irrilevante, per le ragioni innanzi citate, la delibera condominiale in data 25 giugno 2024, con cui l'assemblea ed i singoli comproprietari hanno conferito all'amministratore mandato “per costituirsi in giudizio tanto rispetto alla domanda di pagamento formulata dall'ex amministratrice nei confronti del condominio quanto per CP_1 richiedere alla stessa il risarcimento dei danni da inadempimento a seguito della mancata esecuzione della delibera del 15/febbraio 2021”, ratificando, altresì l'attività svolta dal nuovo amministratore nell'ambito del presente giudizio.
Va peraltro osservato che la delibera in esame risulta prodotta dai condomini intervenuti, sicché dall'inammissibilità dell'intervento non può che derivare l'inefficacia anche della produzione documentale con esso effettuata, quanto meno per la parte che non riguarda la mera dimostrazione della pretesa sussistenza del potere di rappresentanza dei singoli condomini in capo all'amministratore che ha sottoscritto la procura alle liti per quattro di loro.
Peraltro, con riferimento alla voce di danno in questione, deve anche osservarsi che l'assicurazione terza chiamata ha lamentato fin dalla comparsa di risposta la mancata prova della stessa e che, sebbene il per la relativa Parte_1 liquidazione, abbia fatto riferimento al doc. 15 (studio di fattibilità redatto dalla in data 20 luglio 2022), il documento in questione non contiene alcun Parte_2 computo metrico estimativo dei costi delle opere, né alcuna quantificazione degli stessi, con la conseguenza che l'indicazione della parte risulta priva di supporto probatorio. Le considerazioni di cui innanzi non valgono per quanto concerne le altre spese che il assume di aver sostenuto inutilmente, stanti la perdita della Parte_1 possibilità di optare per lo sconto in fattura e la conseguente asserita rinuncia all'esecuzione dei lavori. Al riguardo, peraltro, deve osservarsi che le spese concernenti la prestazione professionale dell'arch. e quelle relative alle opere eseguite dalla CRM Edil Tes_1
hanno permesso di sanare degli abusi relativi al fabbricato Controparte_15 condominiale, il che costituisce un risultato utile che impedisce di considerare detti costi alla stregua di un danno. Considerazioni analoghe valgono anche in ordine alle spese sostenute per lo studio di fattibilità sopra indicato, pari ad euro 2.562,00 e pagate in data 16 giugno 2023 (cfr.: doc. 16 del ), ciò ove si consideri che il Parte_1
si era comunque riservato fin dall'inizio di valutare “altre forme di Parte_1 interventi di manutenzione straordinarie soggetti a recupero fiscale diverso dal superbonus in considerazione del fatto che il necessita ormai, a causa Parte_1 della vetustà, di indispensabili e necessari interventi di manutenzione e riqualificazione edilizia”, sicché dette verifiche avrebbero conservato la loro utilità anche nella prospettiva di un intervento di riqualificazione diverso da quello originariamente previsto.
III. La difesa di ha contestato anche la sussistenza del nesso di CP_1 causalità tra la sua condotta omissiva ed il danno lamentato dal Parte_1
Al riguardo, deve in primo luogo osservarsi che se, da un lato, l'amministratrice è rimasta colpevolmente inerte nell'esecuzione della delibera del 15 febbraio 2021 per circa tredici mesi, da un altro lato, anche i condomini non risultano aver indirizzato alla medesima alcun sollecito né alcuna richiesta di informazioni o di chiarimenti durante il medesimo periodo.
Anche la stessa revoca dell che si assume intervenuta proprio in quanto CP_1
“nonostante il mandato assembleare del giorno 12 febbraio 2021, la precedente amministratrice non ha mai prodotto o raccolto la documentazione necessaria per l'avvio della pratica Superbonus 110 %” (cfr.: atto di citazione in riassunzione, a pagina 7), è stata deliberata soltanto dopo oltre un anno dalla precedente delibera rimasta ineseguita.
Quanto agli eventi successivi alla revoca, la sequenza temporale degli stessi risulta essere la seguente.
5 aprile 2022 mandato al nuovo amministratore per l'avvio delle pratiche
12 maggio 2022 presentazione istanza di accesso agli atti del Comune
20 luglio 2022 studio di fattibilità della Parte_2
26 luglio 2022 assemblea meramente interlocutoria
12 settembre 2022 approvazione preventivo arch. per la sanatoria Tes_1
24 novembre 2022 approvazione parziale demolizione dell'ingresso condominiale La documentazione concernente la sanatoria nonché quella concernente l'appalto delle opere di rifacimento dell'ingresso condominiale non sono presenti agli atti, sicché non risulta possibile in questa sede il controllo delle relative tempistiche.
Sta di fatto che tra la presentazione dell'istanza di accesso agli atti presso il
Comune e l'approvazione da parte dell'assemblea delle opere di parziale demolizione dell'ingresso condominiale sono decorsi circa sei mesi, sicché anche tale fase non pare essere stata particolarmente sollecita. L'art. 119, comma 13 ter, D.L. n. 34/2020, nel testo modificato dall'art. 33 D.L. n.
77/2021, dispone quanto segue:
“Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata ( ). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che Pt_3 ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della
non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all'articolo 9-bis, Pt_3 comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del
2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della;
Pt_3
b) interventi realizzati in difformità dalla;
Pt_3
c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento”. In proposito, la difesa di ha richiamato tale modifica normativa al CP_1 fine di escludere la sussistenza del nesso di causalità tra la sua omissione ed il danno lamentato dal Parte_1
Non vertendosi in tema di intervento di demolizione e ricostruzione dell'edificio
(da intendersi come totale), deve ritenersi che la norma in esame consentisse una maggiore celerità delle pratiche amministrative e dei lavori rispetto a quanto in concreto verificatosi.
Avuto riguardo a quanto precede, tenuto conto altresì del fatto che la delibera rimasta ineseguita riguardava le sole verifiche preliminari per l'ottenimento del beneficio fiscale in questione, che l'inerzia dell'amministratrice si è protratta per uno solo dei due anni intercorsi tra la delibera del febbraio 2021 e l'entrata in vigore del D.L. n. 11/2023 (che aveva disposto la cessazione dei benefici della cessione del credito e dello sconto in fattura, salvo che per gli interventi per cui la era già stata presentata) e che nulla di preciso è dato conoscere in concreto Pt_3 circa le ragioni della scelta da parte dei condomini di non eseguire più alcuno dei lavori (si ribadisce, in proposito, che, fin dalla delibera del 15 febbraio 2021, il si era comunque riservato di valutare “altre forme di interventi di Parte_1 manutenzione straordinarie soggetti a recupero fiscale diverso dal superbonus in
10 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio considerazione del fatto che il necessita ormai, a causa della vetustà, Parte_1 di indispensabili e necessari interventi di manutenzione e riqualificazione edilizia”), deve ritenersi non dimostrata la sussistenza di un preciso nesso di causalità tra l'omissione dell ed i danni lamentati dal . CP_1 Parte_1
Domanda principale di CP_1
Il credito fatto valere in giudizio dalla parte in questione ammonta in totale ad euro 1.110,20, di cui euro 513,55 per l'attività svolta ed euro 596,65 a titolo di risarcimento del danno per la revoca anticipata dell'incarico rispetto alla scadenza. Per quanto concerne la possibilità o meno di qualificare la revoca dell'amministratrice in questione come avvenuta per giusta causa, deve rilevarsi che l'art. 1130, comma primo, numero 1, c.c. prevede, fra gli obblighi dell'amministratore del condominio, quello di “eseguire le deliberazioni dell'assemblea”. A sua volta, l'art. 1129 c.c., dopo aver previsto che “l'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata”, dispone anche che “la revoca dell'amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall'assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio. Può altresì essere disposta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità”. Tra le gravi irregolarità previste espressamente dall'articolo in questione vi è anche la mancata esecuzione “di deliberazioni dell'assemblea”. Pertanto, non vi è dubbio che tale ipotesi di revoca vada qualificata come revoca per giusta causa.
In concreto, non è contestato il fatto che l'assemblea dei condomini abbia deliberato la revoca di dall'incarico di amministratrice nel marzo CP_1
2022 proprio a causa della mancata esecuzione, da parte della stessa, della delibera assembleare dell'anno precedente. Ora, premesso che l'incarico di amministratore del condominio configura un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza ed è dunque disciplinato dalle norme sul mandato, in quanto applicabili, deve rilevarsi che, per quanto disposto dall'art. 1725, comma primo, c.c., “la revoca del mandato oneroso, conferito per un tempo determinato o per un determinato affare, obbliga il mandante a risarcire i danni, se è fatta prima della scadenza del termine o del compimento dell'affare, salvo che ricorra una giusta causa”. Ebbene, in considerazione della sussistenza della giusta causa nonché del carattere sinallagmatico del rapporto, la domanda di va rigettata. CP_1
Domanda di garanzia assicurativa
A seguito della proposizione della domanda riconvenzionale del Condominio, ha chiamato in causa la sua compagnia assicuratrice CP_1 CP_2 per essere dalla
[...] Controparte_2 stessa garantita in caso di soccombenza. Dal rigetto della domanda riconvenzionale deriva che non deve provvedersi sulla domanda proposta nei confronti della terza chiamata.
In ogni caso, deve rilevarsi che:
- con la produzione dei doc. 19 e 20, ha dato prova di essere CP_1 iscritta all infatti, la polizza in questione non era individuale, ma era Pt_4 stata stipulata dall er i suoi iscritti); Pt_4
- il fatto dedotto dal quale titolo della responsabilità rientra nella Parte_1 copertura assicurativa, come emerge dal fatto che la “attività assicurata” di cui alla clausola n. 3 comprende espressamente “l'espletamento delle funzioni di amministratore di proprietà immobiliari comuni” e che la clausola n. 4 prevede espressamente un massimale specifico per alcuni sinistri riguardanti proprio la fattispecie di cui all'art. 121 D.L. n. 34/2020.
Ne deriva che l'eccezione di inoperatività della polizza deve essere considerata infondata.
Conseguenze delle considerazioni che precedono
Da quanto innanzi osservato deriva, come conseguenza, che vanno disattese tanto la domanda riconvenzionale del Condominio quanto la domanda principale dell CP_1
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese processuali tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa instaurata da Parte_1
sito in Nova Milanese, via Giuseppe Mazzini n. 48 nei confronti di
[...]
e con la chiamata in causa di CP_1 [...]
, nonché con l'intervento di Controparte_2 CP_3
, ,
[...] CP_4 Controparte_5 CP_6 Controparte_7
e rigettata ogni ulteriore Controparte_8 Controparte_9 domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1. rigetta la domanda proposta da nei confronti del CP_1 Parte_1
sito in Nova Milanese, via Giuseppe Mazzini n. 48;
[...]
2. rigetta la domanda riconvenzionale del sito in Nova Parte_1
Milanese, via Giuseppe Mazzini n. 48; 3. dichiara non luogo a provvedere sulla domanda in garanzia proposta da CP_1 nei confronti di
[...] Controparte_2
;
[...]
4. dichiara l'inammissibilità dell'intervento di Controparte_3 CP_4
, , e Controparte_5 CP_6 Controparte_7 Controparte_8
; Controparte_9
5. compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Monza, in data 7 gennaio 2025. Il Giudice
Davide De Giorgio 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
3 Tribunale di Monza
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8 Tribunale di Monza
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9 Tribunale di Monza
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11 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Controparte_16
12 Tribunale di Monza
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13 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide De Giorgio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 7760/2023 Registro Generale affari contenziosi civili vertente TRA
sito in Nova Milanese, via Giuseppe Mazzini n. 48 Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Guido Alberto Bagalà, presso cui P.IVA_1
è stato eletto domicilio in Desio, via Garibaldi n. 6, giusta procura in atti
ATTORE IN RIASSUNZIONE E
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. CP_1 C.F._1
Roberto Lissoni e Giacomo Lissoni, presso cui è stato eletto domicilio in Desio, via XXIV Maggio n. 1, giusta procura in atti
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
E
(P.I. Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. Giovanni Nicita, presso cui è stato P.IVA_2 eletto domicilio in Milano, via Freguglia n. 2, giusta procura in atti
TERZA CHIAMATA
E (C.F. , (C.F. Controparte_3 C.F._2 CP_4
), (C.F. C.F._3 Controparte_5
), (C.F. ), C.F._4 CP_6 C.F._5
(C.F. ), (C.F. Controparte_7 C.F._6 Controparte_8
) e (C.F. C.F._7 Controparte_9
, con il patrocinio dell'avv. Guido Alberto Bagalà, C.F._8 presso cui è stato eletto domicilio in Desio, via Garibaldi n. 6, giusta procura in atti
TERZI INTERVENUTI
OGGETTO del giudizio: 142002 - responsabilità professionale
CONCLUSIONI delle parti:
1 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio Per il (dal foglio di precisazione delle conclusioni Parte_1 depositato in data 17.09.2024): Voglia l'Ill.mo Tribunale rigettare la domanda della parte attrice.
In via riconvenzionale condannare al pagamento in favore del condominio dell'importo CP_10 di € 1105060,08 o a quello maggiore o minore risultante all'esito del giudizio con interessi ex art. 1284 IV° comma dalla data del deposito della domanda giudiziale.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
In via istruttoria si reiterano le richieste formulate con la memorie ex art. 171 ter nn. 2 e 3 cod. proc. civ.
Per (dal foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data CP_1
19.09.2024):
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza rigettata, così giudicare:
- nel merito, in via preliminare: dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'attore per carenza di interesse ad agire e, conseguentemente, dichiarare l'inammissibilità delle domande attoree;
- nel merito, in via principale: rigettare le domande attoree siccome infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto, previo accertamento della mancanza di giusta causa nella revoca di incarico professionale esercitata dal Parte_1
nei confronti della Sig.ra e comunicata con missiva
[...] CP_1 del 07.03.2022, condannare per tutti i motivi esposti in narrativa il Parte_1
(Cod. Fisc. ), sito in Nova Milanese (MB) – 20834 –
[...] P.IVA_1
Via Mazzini n. 48, in persona dell'amministratore pro tempore, al pagamento in favore della Sig.ra della somma di € 513,55 per l'attività dalla medesima CP_1 svolta in favore di parte attrice e meglio specificata in narrativa, nonché al pagamento in suo favore della ulteriore somma di € 596,65 a titolo di risarcimento del danno da mancato guadagno per le causali così come indicate e specificate in atti, ovvero di quella somma minore o maggiore che verrà determinata in corso di causa ovvero ritenuta di giustizia, eventualmente anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 07.03.2022, data della revoca di incarico professionale al saldo;
- nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, accertare e dichiarare l'operatività della copertura assicurativa n. Z080809/W59755/62ED001 in essere con la compagnia assicurativa (presso cui è stato Controparte_2 aperto il sinistro n. P-0925-23-01490 con denuncia del 15.05.2023) nel periodo di verificazione del sinistro di cui è causa, con riferimento alla responsabilità civile verso terzi, e, conseguentemente, condannare quest'ultima a garantire e/o manlevare e/o rimborsare e/o tenere indenne la Sig.ra dal CP_1 risarcimento e da tutti i pregiudizi economici che dovessero eventualmente derivarle in conseguenza dell'accoglimento delle domande attoree;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre CPA ed IVA, oltre rimborso forfettario come per legge del presente procedimento, oltre al rimborso delle spese esenti;
- in via istruttoria: (omissis)
Per (dal Controparte_2 foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 20.09.2024): Piaccia al Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, così giudicare: dichiarare improcedibile e/o rigettare la domanda del Controparte_11 nei confronti della sig.ra in difetto di
[...] CP_1 legittimazione ad agire e comunque gravemente infondata in fatto e in diritto per una o più delle ragioni esposte;
rigettare ogni e qualsiasi domanda proposta dalla sig.ra nel CP_1 presente giudizio nei confronti di (già Controparte_2 [...]
, ) perché parimenti infondata per una o più delle CP_12 Controparte_13 ragioni esposte. Con vittoria di spese legali da quantificarsi rigorosamente a carico del
. Parte_1
Per , Controparte_3 CP_4 Controparte_5 CP_6
, e (dall'atto Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 di intervento volontario depositato in data 17.10.2024): Voglia l'Ill.mo Tribunale accogliere le domande formulate dal . Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa
quale amministratrice del sito in Nova CP_1 Parte_1
Milanese, via Giuseppe Mazzini n. 48, per il periodo tra il 15 febbraio 2021 ed il 7 marzo 2022, assumendo di essere stata revocata anticipatamente senza giusta causa dall'assemblea dei condomini e di non aver percepito le sue spettanze, ha citato in giudizio il predetto Condominio dinanzi al Giudice di Pace di Monza, domandando condannarsi il convenuto al pagamento in suo favore della somma di euro 1.110,20 a titolo di compenso e di risarcimento dei danni.
Il sito in Nova Milanese, via Giuseppe Mazzini n. 48, si Parte_1
è costituito, opponendosi all'accoglimento della domanda avversaria, allegando la sussistenza di una giusta causa di revoca e domandando, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni provocati dal suo grave inadempimento, danni quantificati in euro 1.105.060,08.
All'udienza dell'11 ottobre 2023, il Giudice di Pace, alla luce del valore della domanda riconvenzionale, esorbitante dalla sua competenza, ha rimesso le parti dinanzi a questo Tribunale. Con atto di citazione in riassunzione, il sito in Nova Parte_1
Milanese, via Giuseppe Mazzini n. 48, ha riassunto la causa dinanzi a questo Tribunale, riproponendo le medesime conclusioni già rassegnate nella precedente fase. si è costituita in giudizio, eccependo l'improcedibilità della CP_1 domanda avversaria per la mancata effettuazione della mediazione e la carenza di legittimazione attiva in capo al Condominio con riferimento alla riconvenzionale dallo stesso proposta, nonché sostenendo l'infondatezza della domanda in questione nel merito.
La stessa ha dunque reiterato le conclusioni già formulate nella precedente fase ed ha chiamato in causa la compagnia assicuratrice
[...]
, per essere dalla stessa garantita in caso di Controparte_2 soccombenza.
ha domandato Controparte_2 il rigetto delle domande avversarie, associandosi alle difese svolte dall'assicurata nei confronti del , eccependo l'inoperatività della polizza ed Parte_1 opponendo comunque i limiti convenzionali della garanzia. Sono infine intervenuti in causa i condomini Controparte_3 CP_4
, , e Controparte_5 CP_6 Controparte_7 Controparte_8
richiedendo l'accoglimento della domanda Controparte_9 proposta dal . Parte_1
La causa è stata ritenuta per la decisione sulla scorta delle risultanze documentali in atti, senza effettuazione di ulteriore attività istruttoria.
Questioni preliminari di rito
I. L'eccezione di improcedibilità della domanda riconvenzionale del
Condominio, sollevata da va disattesa, siccome infondata. CP_1
Risulta, infatti, documentato che in data 2 maggio 2024, e dunque prima dell'udienza del 19 giugno 2024, la parte ha instaurato il procedimento di mediazione (cfr.: doc. 10 del Condominio), procedimento conclusosi con esito negativo (cfr.: documentazione prodotta con la nota di deposito del 18 ottobre
2024).
La condizione di procedibilità risulta, dunque, soddisfatta.
Va peraltro osservato che, come affermato dalla Corte di Cassazione (cfr.: Cass.,
Sez. Un., sentenza n. 3452 del 07.02.2024), “la mediazione obbligatoria ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità finalizzata al raggiungimento di una soluzione conciliativa che scongiuri l'introduzione della causa, è applicabile al solo atto introduttivo del giudizio e non anche alle domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di mediazione, ove possibile, per l'intero corso del processo”.
II. L'intervento dei condomini Controparte_3 CP_4
, , e Controparte_5 CP_6 Controparte_7 Controparte_8
risulta inammissibile, siccome tardivo. Controparte_9
4 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio Sotto il profilo giuridico, invero, l'art. 268 c.p.c. dispone che “l'intervento può aver luogo sino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione”. In concreto, l'intervento è avvenuto in data 17 ottobre 2024, e dunque non solo oltre l'udienza del 19 giugno 2024, con cui era stata fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione, ma anche oltre la scadenza del termine intermedio assegnato alle parti per la precisazione delle conclusioni. Con riguardo al termine di cui all'art. 268 c.p.c., la legge non distingue tra le varie tipologie di intervento, con la conseguenza che il fatto che quello in questione sia stato qualificato dalla parte come “adesivo dipendente” non rende lo stesso ammissibile.
D'altronde, non si vede quale effetto potrebbe essere attribuito ad una costituzione in giudizio avvenuta dopo la precisazione delle conclusioni, allorché non erano più consentite attività difensive diverse da quelle concernenti il deposito degli scritti conclusivi.
L'inammissibilità di cui innanzi ha carattere assorbente, sicché in questa sede non
è necessario affrontare le ulteriori tematiche concernenti, da un lato, la procura alle liti conferita, quanto alle posizioni dei condomini Controparte_3 CP_4
e da un soggetto, ,
[...] Controparte_5 CP_6 CP_14 privo di procura sostanziale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, nonché, dall'altro lato, quanto a tutti i terzi intervenuti, l'eccezione di nullità dell'atto sollevata dalle difese di e di CP_1 [...]
. Controparte_2
Domanda riconvenzionale del Parte_1
Passando all'esame del merito, per comodità di trattazione viene esaminata per prima la domanda di risarcimento dei danni proposta dal Condominio in via riconvenzionale (si ricorda, in proposito, che la causa era stata instaurata dinanzi al Giudice di Pace da parte di . CP_1
I. Per quanto concerne la responsabilità contrattuale dell deve CP_1 rilevarsi che il conferimento alla medesima dell'incarico di amministrare il e la durata del rapporto per il periodo tra il 15 febbraio Parte_1
2021 ed il 7 marzo 2022 sono circostanze pacifiche, oltre ad emergere dalla documentazione in atti, e che dalla delibera assunta dall'assemblea dei condomini in data 15 febbraio 2021 (cfr.: doc. 2 del Condominio) emerge anche l'obbligazione a cui l'amministratrice avrebbe dovuto dare esecuzione, quella, cioè, “di procedere comunque con l'affidamento dell'incarico per la verifica delle idoneità urbanistiche sulle parti comuni e, nel caso in cui l'esito fosse positivo, per la redazione di diagnosi energetica dell'edificio a tecnico/ditta di fiducia dell'Amministratore consapevole che nel caso in cui il Condominio non dovesse in seguito avere i requisiti per accedere al superbonus del 110% i costi rimarrebbero in capo al e verranno valutate altre forme di interventi Parte_1 di manutenzione straordinarie soggetti a recupero fiscale diverso dal superbonus in considerazione del fatto che il necessita ormai, a causa della Parte_1
5 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio vetustà, di indispensabili e necessari interventi di manutenzione e riqualificazione edilizia”. È pacifico, al riguardo, che non abbia conferito alcuno degli CP_1 incarichi sopra indicati per tutto il corso del suo mandato, durato quasi tredici mesi.
Al contrario, per quanto disposto dall'art. 1130, comma primo, numero 1, c.c.,
l'amministratore ha il dovere di eseguire le deliberazioni dell'assemblea. A giustificazione della sua inerzia, l'amministratrice ha evidenziato “che la delibera in questione venne assunta in piena emergenza Covid con le ben note (e forse da taluni dimenticate) restrizioni che hanno impedito di espletare in maniera ordinaria una serie di attività, anche professionali;
in quel periodo risultava estremamente difficile fare accessi agli atti e interloquire addirittura con i professionisti che avevano necessità di visionare i luoghi e fare accessi, tanto che era impedito accedere agli uffici comunali per la visione delle pratiche” (cfr.: comparsa di costituzione, a pagina 13).
Sempre a dire della parte in questione, “la normativa originaria prevedeva che la verifica dello stato legittimo sotto il profilo urbanistico fosse necessaria per la richiesta di accesso alla procedura del superbonus 110%, mentre, dall'entrata in vigore del d.l. n. 77/2021, non è stato più necessario attestare lo stato legittimo dell'immobile, ben potendosi presentare CILAS Superbonus 110% su edifici eventualmente in tutto o in parte abusivi” (cfr.: comparsa di costituzione, a pagina 15). Ebbene, quanto alla prima circostanza sopra indicata, occorre osservare che nel
2021 erano ormai venute meno le restrizioni più rilevanti adottate l'anno precedente, e ciò senza contare che all'amministratrice era stato assegnato l'incarico non già di effettuare ella stessa l'accesso agli atti del Comune, ma semplicemente di nominare all'uopo un professionista. Ciò sarebbe stato possibile, a tutto voler concedere, anche con una contrattazione a distanza con mezzi telematici.
Accedere alla tesi della parte in questione equivarrebbe ad ammettere che l'intero sistema nazionale degli scambi commerciali si sia fermato nel periodo in esame, mentre costituisce fatto notorio che ciò non sia affatto avvenuto. Quanto alla seconda circostanza di cui innanzi, deve osservarsi che il D.L. n.
77/2021 è entrato in vigore il 1° giugno 2021, a soli quattro mesi dall'assunzione dell'incarico amministrativo, con la conseguenza che la relativa disciplina, ove ritenuta applicabile alla fattispecie oggetto di causa, sarebbe opponibile all'amministratrice oltre che al , con conseguente sua inidoneità ad Parte_1 attenuare la responsabilità della professionista in questione per la condotta omissiva di cui trattasi.
Sussiste, pertanto, l'inadempimento colpevole.
II. Per quanto concerne il pregiudizio derivato dalla condotta omissiva di il ha dedotto, in primo luogo, che “il CP_1 Parte_1 ritardo di oltre un anno e precisamente di ben tredici mesi e mezzo da parte dell'ex amministratore nel portare ad esecuzione la delibera del giorno 12
6 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio febbraio 2021 ha determinato la perdita per il condominio della possibilità di ottenere il bonus 110 % rectius della possibilità di effettuare i lavori pagando gli stessi a mezzo di cessione del credito. Il condominio avrebbe dovuto anticipare l'intero costo dell'appalto (superiore al milione di euro) per poi recuperare fiscalmente il 90 % e non più l'intera somma nell'arco di dieci anni” (cfr.: atto di citazione in riassunzione, a pagina 12).
È stato dunque richiesto in causa il ristoro dell'intera spesa preventivata per le opere non eseguite, pari ad euro 1.100.000,00.
Un'ulteriore richiesta di risarcimento riguarda, poi, le spese sostenute dal per gli interventi prodromici rispetto alle opere in questione, e, in Parte_1 particolare:
“€ 2400,00 oltre accessori per l'importo complessivo di € 2498,08 come da fattura n. 23/A del 28 luglio 2022 dell'Architetto per l'accesso agli atti per Tes_1 la verifica urbanistica presso il condominio;
€ 2500,00 oltre accessori per l'importo complessivo di € 2602,08 come da fattura n. 30/A del 19 dicembre 2022 dell'Architetto quale acconto per la Tes_1 presentazione della pratica SCIA in sanatoria rilasciata dal fornitore CRM;
€ 2000,00 oltre accessori per l'importo complessivo di € 2562,00 della Parte_2 per l'elaborazione della diagnosi energetica riguardante l'intervento” (cfr.: atto di citazione in riassunzione, a pagina 11). ha contestato, in proposito, la sussistenza della legittimazione CP_1 attiva del Parte_1
In particolare, la stessa ha dedotto quanto segue: “Il Parte_1 assume di aver subito un danno per “perdita di chance” non avendo potuto usufruire della possibilità di cessione del credito mediante sconto in fattura a causa della mancata esecuzione della delibera assembleare del 15/2/2021. In realtà tale beneficio incide nella sfera dei singoli condomini e non già in quella del , in quanto la cessione del credito avviene ad opera del singolo Parte_1 condomino e non del inteso come ente giuridico composto dalla Parte_1 comunione di più proprietà esclusive” (cfr.: comparsa di costituzione, a pagina 12).
Per come posta, la questione attiene non già alla legittimazione attiva, bensì alla titolarità attiva del diritto al risarcimento del danno.
Trattasi, dunque, di questione non già processuale, bensì sostanziale di merito.
Il beneficio fiscale in esame è previsto dagli artt. 119 e 121 D.L. 19 maggio 2020,
n. 34 (Decreto Rilancio) convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n.
77. Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 24/E in data 8 agosto
2020, in tema di interventi eseguiti su parti comuni degli edifici condominiali ed ammessi al beneficio, ha avuto modo di specificare che “il singolo condòmino usufruisce della detrazione per i lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici, in ragione dei millesimi di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli articoli 1123 e seguenti del codice civile” e che, quanto alla scelta delle modalità di fruizione dell'agevolazione “per interventi sulle parti comuni degli edifici, non
è necessario che il condominio nel suo insieme opti per lo sconto in fattura o per
7 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Infatti, alcuni condomini potranno scegliere di sostenere le spese relative agli interventi e beneficiare così della detrazione, mentre altri potranno optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito”. Ebbene, la circostanza che sia il singolo condomino ad usufruire della detrazione ed a dover effettuare la scelta tra l'uso diretto della detrazione stessa in dichiarazione, ovvero la cessione del credito o lo sconto in fattura rendono alquanto evidente che, nel caso in cui lo sconto in fattura sia divenuto inutilizzabile per il ritardo colpevole dell'amministratore del condominio nell'eseguire le delibere assembleari, il danno da perdita di tale opzione si produce non già in capo al condominio complessivamente considerato, bensì in capo a ciascun singolo comproprietario. Ne deriva che il diritto al risarcimento del danno spetta a quest'ultimo, né è possibile cumulare in capo all'amministratore le posizioni di tutti i comproprietari danneggiati, in quanto ciascun condomino ha la possibilità di scegliere tra le opzioni previste dalla normativa in questione in base alla sua situazione personale ed alla sua convenienza. Corollario ulteriore di quanto precede è che, con specifico riferimento alla voce di danno costituita dall'impossibilità di optare per la fruizione della detrazione fiscale mediante lo sconto in fattura, l'eccezione in esame deve essere accolta.
Appare al riguardo irrilevante, per le ragioni innanzi citate, la delibera condominiale in data 25 giugno 2024, con cui l'assemblea ed i singoli comproprietari hanno conferito all'amministratore mandato “per costituirsi in giudizio tanto rispetto alla domanda di pagamento formulata dall'ex amministratrice nei confronti del condominio quanto per CP_1 richiedere alla stessa il risarcimento dei danni da inadempimento a seguito della mancata esecuzione della delibera del 15/febbraio 2021”, ratificando, altresì l'attività svolta dal nuovo amministratore nell'ambito del presente giudizio.
Va peraltro osservato che la delibera in esame risulta prodotta dai condomini intervenuti, sicché dall'inammissibilità dell'intervento non può che derivare l'inefficacia anche della produzione documentale con esso effettuata, quanto meno per la parte che non riguarda la mera dimostrazione della pretesa sussistenza del potere di rappresentanza dei singoli condomini in capo all'amministratore che ha sottoscritto la procura alle liti per quattro di loro.
Peraltro, con riferimento alla voce di danno in questione, deve anche osservarsi che l'assicurazione terza chiamata ha lamentato fin dalla comparsa di risposta la mancata prova della stessa e che, sebbene il per la relativa Parte_1 liquidazione, abbia fatto riferimento al doc. 15 (studio di fattibilità redatto dalla in data 20 luglio 2022), il documento in questione non contiene alcun Parte_2 computo metrico estimativo dei costi delle opere, né alcuna quantificazione degli stessi, con la conseguenza che l'indicazione della parte risulta priva di supporto probatorio. Le considerazioni di cui innanzi non valgono per quanto concerne le altre spese che il assume di aver sostenuto inutilmente, stanti la perdita della Parte_1 possibilità di optare per lo sconto in fattura e la conseguente asserita rinuncia all'esecuzione dei lavori. Al riguardo, peraltro, deve osservarsi che le spese concernenti la prestazione professionale dell'arch. e quelle relative alle opere eseguite dalla CRM Edil Tes_1
hanno permesso di sanare degli abusi relativi al fabbricato Controparte_15 condominiale, il che costituisce un risultato utile che impedisce di considerare detti costi alla stregua di un danno. Considerazioni analoghe valgono anche in ordine alle spese sostenute per lo studio di fattibilità sopra indicato, pari ad euro 2.562,00 e pagate in data 16 giugno 2023 (cfr.: doc. 16 del ), ciò ove si consideri che il Parte_1
si era comunque riservato fin dall'inizio di valutare “altre forme di Parte_1 interventi di manutenzione straordinarie soggetti a recupero fiscale diverso dal superbonus in considerazione del fatto che il necessita ormai, a causa Parte_1 della vetustà, di indispensabili e necessari interventi di manutenzione e riqualificazione edilizia”, sicché dette verifiche avrebbero conservato la loro utilità anche nella prospettiva di un intervento di riqualificazione diverso da quello originariamente previsto.
III. La difesa di ha contestato anche la sussistenza del nesso di CP_1 causalità tra la sua condotta omissiva ed il danno lamentato dal Parte_1
Al riguardo, deve in primo luogo osservarsi che se, da un lato, l'amministratrice è rimasta colpevolmente inerte nell'esecuzione della delibera del 15 febbraio 2021 per circa tredici mesi, da un altro lato, anche i condomini non risultano aver indirizzato alla medesima alcun sollecito né alcuna richiesta di informazioni o di chiarimenti durante il medesimo periodo.
Anche la stessa revoca dell che si assume intervenuta proprio in quanto CP_1
“nonostante il mandato assembleare del giorno 12 febbraio 2021, la precedente amministratrice non ha mai prodotto o raccolto la documentazione necessaria per l'avvio della pratica Superbonus 110 %” (cfr.: atto di citazione in riassunzione, a pagina 7), è stata deliberata soltanto dopo oltre un anno dalla precedente delibera rimasta ineseguita.
Quanto agli eventi successivi alla revoca, la sequenza temporale degli stessi risulta essere la seguente.
5 aprile 2022 mandato al nuovo amministratore per l'avvio delle pratiche
12 maggio 2022 presentazione istanza di accesso agli atti del Comune
20 luglio 2022 studio di fattibilità della Parte_2
26 luglio 2022 assemblea meramente interlocutoria
12 settembre 2022 approvazione preventivo arch. per la sanatoria Tes_1
24 novembre 2022 approvazione parziale demolizione dell'ingresso condominiale La documentazione concernente la sanatoria nonché quella concernente l'appalto delle opere di rifacimento dell'ingresso condominiale non sono presenti agli atti, sicché non risulta possibile in questa sede il controllo delle relative tempistiche.
Sta di fatto che tra la presentazione dell'istanza di accesso agli atti presso il
Comune e l'approvazione da parte dell'assemblea delle opere di parziale demolizione dell'ingresso condominiale sono decorsi circa sei mesi, sicché anche tale fase non pare essere stata particolarmente sollecita. L'art. 119, comma 13 ter, D.L. n. 34/2020, nel testo modificato dall'art. 33 D.L. n.
77/2021, dispone quanto segue:
“Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata ( ). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che Pt_3 ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della
non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all'articolo 9-bis, Pt_3 comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del
2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della;
Pt_3
b) interventi realizzati in difformità dalla;
Pt_3
c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento”. In proposito, la difesa di ha richiamato tale modifica normativa al CP_1 fine di escludere la sussistenza del nesso di causalità tra la sua omissione ed il danno lamentato dal Parte_1
Non vertendosi in tema di intervento di demolizione e ricostruzione dell'edificio
(da intendersi come totale), deve ritenersi che la norma in esame consentisse una maggiore celerità delle pratiche amministrative e dei lavori rispetto a quanto in concreto verificatosi.
Avuto riguardo a quanto precede, tenuto conto altresì del fatto che la delibera rimasta ineseguita riguardava le sole verifiche preliminari per l'ottenimento del beneficio fiscale in questione, che l'inerzia dell'amministratrice si è protratta per uno solo dei due anni intercorsi tra la delibera del febbraio 2021 e l'entrata in vigore del D.L. n. 11/2023 (che aveva disposto la cessazione dei benefici della cessione del credito e dello sconto in fattura, salvo che per gli interventi per cui la era già stata presentata) e che nulla di preciso è dato conoscere in concreto Pt_3 circa le ragioni della scelta da parte dei condomini di non eseguire più alcuno dei lavori (si ribadisce, in proposito, che, fin dalla delibera del 15 febbraio 2021, il si era comunque riservato di valutare “altre forme di interventi di Parte_1 manutenzione straordinarie soggetti a recupero fiscale diverso dal superbonus in
10 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio considerazione del fatto che il necessita ormai, a causa della vetustà, Parte_1 di indispensabili e necessari interventi di manutenzione e riqualificazione edilizia”), deve ritenersi non dimostrata la sussistenza di un preciso nesso di causalità tra l'omissione dell ed i danni lamentati dal . CP_1 Parte_1
Domanda principale di CP_1
Il credito fatto valere in giudizio dalla parte in questione ammonta in totale ad euro 1.110,20, di cui euro 513,55 per l'attività svolta ed euro 596,65 a titolo di risarcimento del danno per la revoca anticipata dell'incarico rispetto alla scadenza. Per quanto concerne la possibilità o meno di qualificare la revoca dell'amministratrice in questione come avvenuta per giusta causa, deve rilevarsi che l'art. 1130, comma primo, numero 1, c.c. prevede, fra gli obblighi dell'amministratore del condominio, quello di “eseguire le deliberazioni dell'assemblea”. A sua volta, l'art. 1129 c.c., dopo aver previsto che “l'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata”, dispone anche che “la revoca dell'amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall'assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio. Può altresì essere disposta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità”. Tra le gravi irregolarità previste espressamente dall'articolo in questione vi è anche la mancata esecuzione “di deliberazioni dell'assemblea”. Pertanto, non vi è dubbio che tale ipotesi di revoca vada qualificata come revoca per giusta causa.
In concreto, non è contestato il fatto che l'assemblea dei condomini abbia deliberato la revoca di dall'incarico di amministratrice nel marzo CP_1
2022 proprio a causa della mancata esecuzione, da parte della stessa, della delibera assembleare dell'anno precedente. Ora, premesso che l'incarico di amministratore del condominio configura un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza ed è dunque disciplinato dalle norme sul mandato, in quanto applicabili, deve rilevarsi che, per quanto disposto dall'art. 1725, comma primo, c.c., “la revoca del mandato oneroso, conferito per un tempo determinato o per un determinato affare, obbliga il mandante a risarcire i danni, se è fatta prima della scadenza del termine o del compimento dell'affare, salvo che ricorra una giusta causa”. Ebbene, in considerazione della sussistenza della giusta causa nonché del carattere sinallagmatico del rapporto, la domanda di va rigettata. CP_1
Domanda di garanzia assicurativa
A seguito della proposizione della domanda riconvenzionale del Condominio, ha chiamato in causa la sua compagnia assicuratrice CP_1 CP_2 per essere dalla
[...] Controparte_2 stessa garantita in caso di soccombenza. Dal rigetto della domanda riconvenzionale deriva che non deve provvedersi sulla domanda proposta nei confronti della terza chiamata.
In ogni caso, deve rilevarsi che:
- con la produzione dei doc. 19 e 20, ha dato prova di essere CP_1 iscritta all infatti, la polizza in questione non era individuale, ma era Pt_4 stata stipulata dall er i suoi iscritti); Pt_4
- il fatto dedotto dal quale titolo della responsabilità rientra nella Parte_1 copertura assicurativa, come emerge dal fatto che la “attività assicurata” di cui alla clausola n. 3 comprende espressamente “l'espletamento delle funzioni di amministratore di proprietà immobiliari comuni” e che la clausola n. 4 prevede espressamente un massimale specifico per alcuni sinistri riguardanti proprio la fattispecie di cui all'art. 121 D.L. n. 34/2020.
Ne deriva che l'eccezione di inoperatività della polizza deve essere considerata infondata.
Conseguenze delle considerazioni che precedono
Da quanto innanzi osservato deriva, come conseguenza, che vanno disattese tanto la domanda riconvenzionale del Condominio quanto la domanda principale dell CP_1
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese processuali tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa instaurata da Parte_1
sito in Nova Milanese, via Giuseppe Mazzini n. 48 nei confronti di
[...]
e con la chiamata in causa di CP_1 [...]
, nonché con l'intervento di Controparte_2 CP_3
, ,
[...] CP_4 Controparte_5 CP_6 Controparte_7
e rigettata ogni ulteriore Controparte_8 Controparte_9 domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1. rigetta la domanda proposta da nei confronti del CP_1 Parte_1
sito in Nova Milanese, via Giuseppe Mazzini n. 48;
[...]
2. rigetta la domanda riconvenzionale del sito in Nova Parte_1
Milanese, via Giuseppe Mazzini n. 48; 3. dichiara non luogo a provvedere sulla domanda in garanzia proposta da CP_1 nei confronti di
[...] Controparte_2
;
[...]
4. dichiara l'inammissibilità dell'intervento di Controparte_3 CP_4
, , e Controparte_5 CP_6 Controparte_7 Controparte_8
; Controparte_9
5. compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Monza, in data 7 gennaio 2025. Il Giudice
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