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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/11/2025, n. 10239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10239 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI
Sezione Distaccata di Ischia in persona del Gop Dott.ssa Maria Pia De Riso
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n 95589 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2019
OGGETTO: Proprietà/Danni
TRA
nato a [...] il [...] (C. F: Parte_1
) e residente ivi alla via G. Capaldo n. 7 e C.F._1
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
) residente in [...]
Prato n. 21 A elettivamente dom. ti in Forio alla Via Casa Patalano
n. 5, presso lo studio dell'Avv. Elena Maria Nonno dalla quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti
Pec: Email_1
Attori
contro
nato a [...] il [...] (C.F: CP_1
erede della Sig.ra deceduta in C.F._3 Persona_1
Forio in data 15.2.2023, elettivamente dom.to in Ischia alla Via
Rgn° 95589/2010 1 TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
Osservatorio, n. 40, presso lo studio dell'Avv. Biagio Di Meglio dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti
Pec: Email_2
Convenuto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa.
Decisa all'udienza del 18.06.205 con i termini ex 190 cpc.
Le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., in combinato disposto con l'articolo
429, c.1, c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69
(pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo.
Si precisa che il presente giudizio è giunto per la prima volta Contr all'attenzione della sottoscritta estensore all'udienza del
23.10.23, ad istruttoria già conclusa in seguito alla riassunzione del giudizio ad istanza della difesa attorea in seguito alla comunicazione del decesso dell'originaria convenuta Persona_1
Nel corso del giudizio è stata eseguita consulenza tecnica con richiesta di chiarimenti e formulata proposta conciliativa non accolta dalle parti, nonché tentata più volte attraverso la disposizione della comparizione personale delle parti la soluzione bonaria.
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Con atto di citazione notificato in data 26.11.20, con invito a comparire all'udienza del 23.3.2011 i signori (padre Parte_3
degli attuali attori), e , citavano in giudizio Parte_4 Parte_5
la Signora al fine di vederla condannare al ripristino Persona_1
dello stato dei luoghi in seguito a opere da essa effettuata che avevano creato gravi danni statici al muro di contenimento della loro proprietà.
Esponevano gli attori di essere proprietari, (in virtù di titoli tutti allegati in atti) di un immobile (terreno e fabbricato), in Forio (NA) alla via Gaetano Morgera n. 16, confinante con la proprietà di parte convenuta.
Precisava la difesa attorea che la proprietà di questi ultimi era composta da un fabbricato a due piani fuori terra con un cortile antistante posto a livello stradale e prospiciente via Gaetano Morgera, da cui ha accesso, e di un'area esterna destinata a giardino posta a livello del primo piano del fabbricato ubicata ad est ed alle spalle della proprietà Al primo piano del fabbricato ed al Persona_1
giardino si accede attraverso una scala costituita da due rampe intervallate da un piccolo pianerottolo posta lungo il confine della proprietà in adiacenza al muro di proprietà che allo stato è di Pt_1
contenimento della proprietà il tutto regolarmente Per_1
accatastato come da certificazione allegata.
La proprietà di parte convenuta, sempre in Forio alla via Gaetano
Morgera, è costituita da un manufatto di modeste dimensioni e da un'area di terreno incolto antistante, piccolo suolo riportato al Catasto
Terreni alla partita 7786 foglio 17 part.lla 128 di consistenza mq 91, confinante con la via Morgera da cui si accede con scala e con la
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proprietà e risulta ubicata ad una quota superiore rispetto al Pt_1
livello stradale ed ad oltre 4 mt al di sopra del piano di campagna della proprietà attorea.
Esponevano ancora gli attori che la loro dante causa con concessione edilizia, nel periodo 1971-72 aveva realizzato nel terreno di sua proprietà, il fabbricato su due livelli attualmente esistente, sbancando parte di tale terreno per portare il piano di campagna della sua proprietà a livello stradale. In occasione di tali lavori aveva realizzato l'attuale muro di confine totalmente all'interno della sua proprietà.
Tale circostanza, precisava la difesa attorea, era stata già accertata con rilievo topografico nel corso di un giudizio svoltosi dinanzi al
Tribunale di Napoli III sezione civile tra la Signora Persona_2
(dante causa degli attori) e (convenuta in
[...] Persona_1
questo giudizio), dal CTU Ing. . Per_3
Tale muro legato a malta e tufo verde lungo mt. 14,85 ed alto mt.
4.30, fu costruito a distanza dal muro a secco (“parracina”) di proprietà che all'epoca conteneva il terrapieno di Persona_1
proprietà della stessa. Tra i due muri, pertanto, si era venuta a creare una “cunetta”, colmata con il tempo dalla in modo Persona_1
che il terreno antistante la sua proprietà ha una quota uniforme e, sconfinando la proprietà attorea, si estende fino al muro Canta appoggiandosi ad esso.
Inoltre, precisavano gli attori, la aveva costruito Persona_1
sul suo terreno abusivamente un piccolo manufatto al posto di un pollaio senza il rispetto della normativa antisismica ed in dispregio al
D.M. 24.01.1986 emanato in forza della L. 64/1974 utilizzando,
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peraltro, come appoggio di sue parti strutturali il muro di confine e di contenimento di proprietà con aggravio dello stesso di Pt_1
carichi strutturali non previsti nella originaria progettazione, tra l'altro in una zona sismica.
Pertanto, contestavano gli attori, in seguito al riempimento della cunetta ad opera della convenuta e del suo sconfinamento nella loro proprietà il loro muro, costruito non per la funzione di contenimento, è stato sottoposto a spinte del terreno prima non esistenti.
Tale situazione, precisava la difesa attorea era già emersa dallo ATP redatto dall'arch. relativo al procedimento civile n. rg Per_4
291/s/09 svoltosi innanzi al Tribunale di Napoli sezione distaccata di
Ischia. Pertanto, secondo gli attori, poiché le opere realizzate dalla oltre ad essere abusive e non supportate, da alcun Persona_1
tipo di documentazione progettuale in zona sismica, avevano arrecato danni alla loro proprietà appoggiandosi ed utilizzando il loro muro di confine per funzioni non previste, esponendolo a gravissimo pericolo di crollo con conseguenti danni non solo alla loro proprietà ma anche alla sede stradale (via comunale Gaetano Morgera) con pericolo per il transito pedonale e veicolare, la convenuta andava condannata al ripristino dello stato dei luoghi e, in ogni caso , alla esecuzione di tutte quelle opere strutturali determinate dal c.t.u. a nominarsi per eliminare definitivamente gli aggravi strutturali ai muri di proprietà
posti a monte con la esecuzione di tutte le opere necessarie Pt_1
allo adeguamento alla normativa antisismica secondo le vigenti normative. Inoltre poiché dette opere abusive realizzate e realizzando dalla (manufatto e volume interrato non ancora Persona_1
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completato) in dispregio a tutte le normative urbanistiche ed ambientali arrecano e stanno arrecando ulteriori danni alla proprietà in termini di perdita di luce e riservatezza, la convenuta andava Pt_1
condannata al risarcimento del danno per il deprezzamento del valore della propria proprietà.
La difesa attorea pertanto così concludeva : << a) Previo accertamento e dichiarazione che i danni subiti dal muro in tufo e malta di proprietà attorea ……..), condannare la medesima alla esecuzione, a sua cura e spese, di tutte quelle opere necessarie al ripristino dello stato del muro medesimo e della situazione originaria dei luoghi (con ripristino della cunetta) con eliminazione dello stato di pericolo e di crollo…o, comunque, condannare la Persona_1
alla esecuzione, a sua cura e spese, di tutte quelle opere necessarie ed utili che verranno individuate dal Tribunale adito a mezzo di c.t.u. tecnica che fin da ora si chiede;
il tutto previa acquisizione della necessaria documentazione tecnica (progettazione esecutiva, relazione geologica etc.) all'uopo normativamente prevista;
b) Previo accertamento e dichiarazione che la D'Ambra Teresa, nel realizzare i manufatti e le opere abusive ………. (volume interrato e manufatto) ha causato e sta causando danni alla confinante proprietà attorea ed in particolare al muro di confine posto a monte sottoposto ad aggravio di carico con pericolo di crollo e conseguente danno e alla proprietà attorea e alla sede stradale comunale, condannare la convenuta medesima alla esecuzione, a sua cura e spese, di tutte quelle opere utili e necessarie per l'eliminazione dei danni ed il ripristino della situazione preesistente, ……. o, comunque, alla esecuzione, a sua cura e spese, di tutte quelle opere necessarie ed utili
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alla eliminazione definitiva degli inconvenienti lamentati ed al ripristino della situazione dei luoghi che saranno determinate dal
Tribunale a mezzo c.t.u. tecnica a nominarsi;
c) Condannare comunque la convenuta al risarcimento dei danni subiti dalla proprietà attorea a causa del deprezzamento del valore dell'immobile degli attori a seguito delle illecite ed abusive opere realizzate dalla in dispregio alle norme urbanistiche, edilizie e Persona_1
sismiche, oltre che paesaggistiche, anche in termini di diminuzione della amenità, riservatezza e luminosità e sicurezza dello immobile;
danni quantificabili in euro 50.000,00 o in quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa anche a mezzo c.t.u. che fin da ora si chiede;
il tutto con il favore degli interessi legali e della rivalutazione monetaria. d) Condannare la convenuta al pagamento di tutte le spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione ai difensori antistatari.>>
Con comparsa di costituzione depositata in data 23.11.2011 si costituiva la signora che impugnava la domanda Persona_1
attorea perché inammissibile e infondata in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto
In via preliminare e di merito la difesa di parte convenuta eccepiva l'inammissibilità della domanda attorea per il principio del “ne bis in idem.”
La convenuta eccepiva, l'esistenza di un altro giudizio avente il medesimo oggetto, definito con sentenza di Corte d'Appello passata in giudicato, proposto dalla Sig.ra (dante causa degli odierni Per_2
attori), con la quale quest'ultima nella domanda lamentava anche che “il terrapieno di proprietà della sig.ra Persona_1
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incombente sull'abitazione della sig.ra è stato rimaneggiato Per_2
con grossi riporti di terreno. Per effetto di tali modifiche apportate ai luoghi originari, il coronamento del muro di sostegno del terrapieno stesso, in conci di tufo, risulta sconnesso ed in numerosi punti i vari elementi disgregati della muratura minacciano di crollare sulla sottostante scala esterna di accesso alla abitazione della sig.ra
. Inoltre in corrispondenza dello spigolo del predetto muro Per_2
si notano delle lesioni che denotano una sofferenza strutturale”.
La decisione della Corte di Appello, relativa a tale giudizio essendo ormai cosa giudicata doveva far ritenere l'azione per cui è causa inammissibile per violazione del principio ne bis in idem.
La difesa di parte convenuta eccepiva, poi, che in origine il fondo inedificato di proprietà della sig.ra era di poco sottoposto a Per_2
quello posto a confine e di proprietà della convenuta confinante con la pubblica via e, come confermato dagli stessi attori, il terreno ed il dislivello tra i due fondi era contenuto da una parracina. La sig.ra nel realizzare il proprio fabbricato destinato a casa di Per_2
vacanza aveva effettuato un ingente sbancamento portando la quota del suo fondo a quella attuale. Per contenere il terrapieno che si era venuto a creare per effetto dello sbancamento e del notevole abbassamento di quota, era stata costretta ad edificare un muro di contenimento che, contrariamente a quanto assunto da controparte, era stato costruito in perfetta aderenza al terrapieno ed alla sovrastante parracina. Quel muro, secondo la difesa di parte convenuta era stato edificato senza il rispetto della normativa sismica vigente nel territorio comunale ed era stato costruito, come assume controparte stessa e come risulta dall'atto di citazione del 1992 utilizzando delle pietre di
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tufo giallo. Dunque, gli oneri del consolidamento del muro della convenuta dovevano esclusivamente agli attori. La difesa della convenuta eccepiva, inoltre, l'inesistenza di alcuna vanella fra i due muri ed evidenziava che il manufatto oggetto di ristrutturazione consisteva di un casotto e di un wc, come da relazione del tecnico comunale, e che pertanto mai poteva essere un pollaio, contestando la pretesa risarcitoria., per altro prescritta per decorso del tempo. La difesa della convenuta concludeva pertanto per il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese ed onorario con attribuzione
Con ordinanza del 6.7.2011 fu disposta CTU nominando quale consulente tecnico L'Ing. con deposito della Persona_5
relazione in data 15.04.19 e deposito di relazione a chiarimenti in data 23.9.2013.
Con ordinanza del 31.12.18 il giudice titolare in quel momento del fascicolo, alla luce della CTU e dei chiarimenti resi dall'ausiliario ritenne di non disporre la prova testi, resa superflua dalla verifica di cui agli elaborati tecnici e dispose la comparizione parti per l'udienza de 22.4.19 finalizzata alla proposizione di una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis. Alla data del 16.01.2023 il procuratore e difensore della parte convenuta avv. Biagio Di Meglio depositava nota nel fascicolo telematico con la quale informava del decesso della signora e nel contempo notiziava ufficialmente a Persona_1
mezzo pec tale evento interruttivo ai procuratori degli attori. Il giudizio veniva riassunto dagli attori e Parte_1 Parte_2
nei confronti degli aventi diritto/eredi della parte deceduta Per_1
riproponendo nei loro confronti tutte le domande richieste ed
[...]
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istanze ed eccezioni già formulate nella precedente fase processuale nessuna esclusa.
Si costituiva il Signor quale erede di CP_1 Persona_1
Alla ripresa del giudizio le parti dichiararono, ognuna per le proprie ragioni di non poter aderire alla proposta conciliativa così come formulata dal giudice.
Al momento in cui il giudizio passò all'attenzione della sottoscritta
Gop estensore più volte fu tentato, anche in autonomia delle parti, il raggiungimento della soluzione bonaria della vertenza, ed infine alla luce del fallimento di tali trattative la causa fu trattenuta in decisione all'udienza del 18.06.2025 svoltasi con le modalità di cui all'art
127 ter cpc con i termini ex art. 127 ter cpc. Le parti depositavano comparse di costituzione e di replica
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea va parzialmente accolta per quanto di ragione
In via preliminare sulle eccezioni di rito formulate dal convenuto.
- Sull'eccezione di inammissibilità della domanda per il principio del ne bis in idem.
L'eccezione non può essere accolta, a prescindere dalla circostanza che dalla lettura degli atti depositati non risulta che i precedenti giudizi si siano pronunziati specificamente sulla staticità del muro per cui è causa (oggetto del presente giudizio) la stessa in ogni caso deve essere rigettata per difetto di prova, non avendo parte convenuta depositato in atti l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza che si indica come “cosa giudicata”.
- Sull'eccezione di prescrizione e sulla richiesta di prova testi
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Va in ogni caso precisato che la tardività del deposito della comparsa di costituzione e risposta ha precluso a parte convenuta ogni eccezione non rilevabile d'ufficio, ivi compresa quella sulla prescrizione.
Infine, per completezza di esposizione, anche in relazione alla circostanza che il convenuto ancora nelle comparse conclusionali e di replica insisteva affinché la causa venga rimessa sul ruolo per la ripresa dell'istruttoria con l'ammissione della prove testimoniali, va detto che la non ammissione di tale prova è stata, con motivazione che la sottoscritta pienamente condivide, ritenuta superflua alla luce della eseguita ctu e dei resi chiarimenti che in dettaglio hanno già esaminato e chiarito la vicende per cui è causa
Nel merito
La domanda attore va parzialmente accolta per quanto di ragione
Oggetto del presente giudizio (preceduto da ATP Arch. è la Per_4
domanda di esecuzione di opere di messa in sicurezza di un muro in pericolo di crollo. Essa ha trovato pieno riscontro nelle risultanze di cui alla CTU eseguita.
Il G.I. Dott. conferì all'Ing, i seguenti Per_6 Persona_5
quesiti:
<< 1) Descriva lo stato dei luoghi e verifichi quanto affermato in citazione in riferimento anche all'espletata CTU dell'Arch. Per_4
2) Accerti le cause dei danni subiti dal muro di proprietà , Pt_1
accerti e descriva i danni stessi , specifichi e descrivi le opere necessarie alla eliminazione dei danni medesimi ed al ripristino dello stato dei luoghi con l'eliminazione del pericolo di crollo;
il
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tutto previa acquisizione della documentazione tecnica necessaria
( progettazione esecutiva relazione geologica ecc); 3) Accerti e descriva i danni causati alla proprietà attorea dalla realizzazione da parte della del volume interrato e del manufatto Persona_1
descritto in citazione;
4) Accerti e quantifichi i danni subiti dalla proprietà attorea a causa del deprezzamento del valore dell'immobile a seguito delle opere abusive ed illecite compiute dalla , anche in termini di diminuzione Persona_1
dell'amenità della riservatezza della luminosità e sicurezza dell'immobile; 5) Descriva i luoghi per la verifica dell'esistenza della vanella tra il muro di contenimento ed il muro a secco della Pt_3
proprietà che l'attore assume di esistere.>> Per_1
A pagina 9 e ss dell'elaborato peritale è così riportato: <Prima di descrivere nel dettaglio i danni indicati e le relative cause, occorre riepilogare la storia del muro stesso attraverso il grafico allegato alla
CTP dell'Arch. , che aiuta a comprendere la nascita de Persona_7
muro in argomento e la sua evoluzione. Le due proprietà prima dell'anno 1971 (inizio dei lavori de fabbricato da parte della Signora
) erano divise da un semplice muro a secco denominato Per_2
parricina con funzione esclusiva di muro di confine, in quanto il dislivello tra le due proprietà era nell'ordine di un metro. Con l'inizio dei lavori e quindi con le opere di sbancamento compiute dalla
Signora si è dovuto realizzare un muro alto 4,60m mt;
il Per_2
muro è stato realizzato integralmente all'interno della particella
127, ovvero nella proprietà ( oggi ), ad opportuna Per_2 Pt_1
distanza dalla linea di confine, con una cunetta retrostante e soprattutto con la funzione di sostegno del terrapieno alto solo
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3,20 mt …Pertanto detto muro di confine nasce come muro di sostegno solo che a seguito dei lavori di sistemazione eseguiti dalla
Signora si ritrova ad essere un muro di sostegno privo Per_1
di cunetta retrostante e leggermente più basso degli originari 4,60 mt visto che è stato asportato un intero filare di pietre di tufo;
non solo nella parte in prossimità dell'abitazione dei Signori è Pt_1
sovraccaricato anche da un piccolo manufatto che utilizza come struttura di fondazione proprio la testa del muro stesso…….Il muro nato originariamente come muro di sostegno per un terrapieno alto 3,2 mt in muratura di tufo e malta cementizia, nel suo punto più alto detto coronamento è stato oggetto di rimaneggiamenti da parte della Signora che nel realizzare la recinsione di Per_1
fortuna riscontrata dallo scrivente sui luoghi ha determinato
l'indebolimento dei mattoni di tufo nel punto più alto per cui… detti mattoni sono in evidente stato di equilibrio precario determinando così un costante pericolo di caduta verso la proprietà
. Le lavorazioni a farsi per l'eliminazione del pericolo Pt_1
imminente sopra descritto dovrebbero essere le seguenti: - realizzazione di ponteggi;
-demolizione della recinsione di fortuna;
-demolizione con recupero delle pietre di tufo ancora buone dell'ultimo filare di mattoni;
posa in opera di n. 2 filari di mattoni in tufo per ripristinare il filare danneggiato e quello precedentemente asportato;
- realizzazione di una recinzione id paletti in ferro e rete metallica plastificata posta sopra al coronamento stesso. ….. In merito alla lesione indicata nell'atto di citazione, collocata nello spigolo nel muro in proprietà alta Pt_1
circa 2,50 mt la stessa è presente fin dalla prima CTU dell'Ing.
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VA (1994). Questo significa che nel corso degli anni, come normalmente avviene per questa tipologia di opere di sostegno il muro è soggetto a piccoli movimenti differenziali che determinano, proprio nello spigolo, l'allontanamento o meglio il distacco dei conci di pietra. Sicuramente l'aver riportato l'ulteriore terreno a colmare
l'originaria cunetta, ha incrementato le sollecitazioni sul muro stesso determinando ulteriormente l'apertura di detta lesione, ma questo e da intendersi come concausa di un fenomeno tipico di questa tipologia di muri di sostegno. L'intervento previsto per la risoluzione della problematica sopra descritta consiste nell'effettuare degli interventi di cuci e scuci analoghi a quelli effettuati nei fabbricati di muratura per lesioni di tipo sub verticale per tutta l'altezza della lesione descritta. ….. Lo scrivente ha dovuto escludere dalla quantificazione dei danni legati alla verifica delle condizioni di stabilità e resistenza del muro di sostegno in seguito alle modifiche effettuate dalla Signora con particolare riferimento anche Per_1
alla realizzazione del manufatto…. Per definire con certezza il livello di sicurezza del muro e successivamente indicare la quantificazione del danno arrecato allo stesso in termini di opere di consolidamento il CTU necessita di una serie di indagini molto costose…in definitiva solo dopo la verifica statica del muro all'attualità è possibile indicare correttamente se lo stesso può ancora reggere ai carichi ….
L'unica cosa che è possibile indicare al Magistrato, con la documentazione finora acquisita dallo scrivente e dai precedenti
Consulenti di Ufficio è quantificare tutte le opere necessarie al ripristino dello stato dei luoghi preesistenti ai lavori eseguiti dalla
; ebbene in questo specifica caso le lavorazioni a farsi Per_1
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sono essenzialmente di demolizione del manufatto e di recinzione e successivamente di ripristino dei danni ….In considerazione che la struttura realizzata non presenta vedute verso la proprietà Cante lo scrivente CTU ritiene che non vi siano motivi di riduzione di riservatezza, analogamente, non essendoci viste ostruite dalla presenza del manufatto in argomento….non si ritiene che vi siano da quantificare danni in merito alla diminuzione di amenità, luminosità e riservatezza. …Non si è riscontrato nella proprietà
alcuna , ovvero alcun vuoto al di sotto del Per_1 Per_8
terrapieno a tergo del muro di sostegno dei Signori >>. Pt_3
Dalla CTU, pertanto è emerso chiaramente che il muro di cui parte attrice lamenta lo stato di pericolo sicuramente è stato edificato in origine nel terreno attoreo ed a distanza dalla parracina indicante il confino tra i fondi delle parti in causa, con esclusiva funzione di terrapieno e non certo quale muro di confino tra i fondi.
Nel corso di causa pur essendo stata proposto dal CTU un accertamento tecnico specifico finalizzato a verificare la staticità del muro in seguito alla realizzazione delle opere di parte convenuta la stessa non è stata eseguita, ne, nel corso di causa, la stessa è stata dimostrata da parte convenuta, per cui dovendosi in tale giudizio decidere sulla domanda attorea, che può riassumersi nella richiesta di messa in sicurezza e quindi di staticità del muro di sua proprietà è su questo che bisogna dare risposte.
Nella relazione a chiarimenti del CTU alla risposta a chiarimenti del quesito di parte attorea se si ritiene necessaria e indispensabile la verifica statica è così riportato <Nel caso in cui le opere di modificazione realizzate dalla Signora vengano rimosse Per_1
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e/o demolite e venga ripristinato lo stato dei luoghi iniziale, quello per il quale il muro è stato progettato e costruito all'epoca dello sbancamento eseguito per la realizzazione del fabbricato del Sig. non vi è necessità di alcuna verifica statica visto che il Pt_1
muro in oggetto di causa ha esercitato correttamente la propria funzione di sostegno, fino all'inizio della controversia tra le parti>> Alla risposta a chiarimenti di parte convenuta il ctu così precisa: < I muri di sostegno in pietra ( muri a gravità) svolgono la propria funzione di sostegno di un terrapieno proprio grazie al proprio peso , pertanto sia il parametro che la fondazione di detto muro, attraverso il loro peso specifico ed il volume si oppongono alla spinta attiva del terreno facendo sempre in modo che la risultante di dette spinte determini sempre sollecitazioni di compressioni tra la superficie di contatto della base di fondazione con il terreno. Pertanto più è pesante il muro, maggiore è la sua capacità di sostegno del terrapieno e dei carichi e sovraccarichi posti
a monte del muro (proprietà . Non è difficile quindi Per_1
comprendere che l'eliminazione di un filare di mattoni in testa a detto muro è sicuramente più pericoloso di una traccia scavata sul paramento esterno del muro, vista la diversità dei pesi in gioco, così come, realizzare nuovi volumi a tergo del muri possa determinare la riduzione delle condizioni di stabilità del sistema muro-terrapieno>>
Alla luce delle risultanze della ctu va accolta la domanda attorea relativamente alla messa in sicurezza del muro con il ripristino dello stato dei luoghi, secondo i lavori a farsi indicati dal CTU, non indicando però i costi degli stessi così come calcolati dall'ausiliario
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potendo gli stessi non essere più rispondenti, per il lungo decorso del tempo tra il deposito della perizia e la presente decisione.
La domanda di risarcimento del danno per deprezzamento dell'immobile per la perdita di aria, amenità e riservatezza, non può essere accolta, in quanto dalla CTU è emerso che alcun danno da perdita di aria, riservatezza e amenità poteva derivare dalle opere eseguite da parte convenuta agli attori
Le spese di lite seguono la soccombenza, ridotte di 1/3 per il parziale accoglimento e si liquidano in assenza di nota spese di parte, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n°55 (come modificato dal DM 147/22 sul valore dichiarato della causa calcolate al valore medio, in relazione all'attività concretamente esercitata dai difensori)
Le spese di ctu seguono la soccombenza con il rimborso a parte vincitrice dei costi anticipati ridotto di 1/3 per le motivazioni sopra esposte sul parziale accoglimento della domanda
PQM
Il Tribunale di Napoli, sezione Distaccata di Ischia nella persona del Gop, Maria Pia De Riso, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa
1) in via preliminare vanno rigettate le eccezioni di inammissibilità e improponibilità della domanda così come formulate da parte convenuta per le motivazioni di cui in parte motiva
2) Nel merito in parziale accoglimento della domanda attorea, accertati i danni lamentati
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a) condanna erede di CP_1 Per_1
alla esecuzione a sua cura e spese delle
[...]
opere descritte nella ctu ing. tese alla Per_5
eliminazione del pericolo di crollo del muro e delle lesioni del muro di proprietà attorea con il ripristino dello stato dei luoghi preesistente ai lavori eseguiti dalla secondo i lavori Per_1
indicati dall'ausiliario del giudice a pag. 15- della perizia depositata e dettagliatamente:
o posa in opera di ponteggi metallici;
o demolizione del manufatto esistente o asportazione della recinzione di fortuna;
o asportazione del terreno di riempimento della preesistente cunetta,
o riconfigurazione della cunetta;
o demolizione con recupero delle pietre di tufo ancora buone dell'ultimo filare di mattoni;
o posa in opera di n. 2 filari di mattoni in tufo per ripristinare il filare danneggiato e quello precedentemente asportato.;
b) rigetta la domanda di risarcimento del danno per deprezzamento della proprietà così come formulata dagli attori per le ragioni di cui in parte motiva c) condanna al pagamento delle CP_1
spese di giudizio, calcolate come in parte motiva, già decurtate di 1/3 per i soli onorari in € 5.076,00 e €
500.00 per spese, con distrazione al costituito
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procuratore dichiaratosi antistatario, oltre spese generali, IVA e CPA se dovute d) condanna al rimborso in favore degli CP_1
attori delle spese di ctu decurtati di 1/3 per le ragioni di cui in parte motiva
Così deciso in Napoli 6.11.2025
Il Gop
Dott. Maria Pia De Riso
Rgn° 95589/2010 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI
Sezione Distaccata di Ischia in persona del Gop Dott.ssa Maria Pia De Riso
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n 95589 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2019
OGGETTO: Proprietà/Danni
TRA
nato a [...] il [...] (C. F: Parte_1
) e residente ivi alla via G. Capaldo n. 7 e C.F._1
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
) residente in [...]
Prato n. 21 A elettivamente dom. ti in Forio alla Via Casa Patalano
n. 5, presso lo studio dell'Avv. Elena Maria Nonno dalla quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti
Pec: Email_1
Attori
contro
nato a [...] il [...] (C.F: CP_1
erede della Sig.ra deceduta in C.F._3 Persona_1
Forio in data 15.2.2023, elettivamente dom.to in Ischia alla Via
Rgn° 95589/2010 1 TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
Osservatorio, n. 40, presso lo studio dell'Avv. Biagio Di Meglio dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti
Pec: Email_2
Convenuto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa.
Decisa all'udienza del 18.06.205 con i termini ex 190 cpc.
Le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., in combinato disposto con l'articolo
429, c.1, c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69
(pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo.
Si precisa che il presente giudizio è giunto per la prima volta Contr all'attenzione della sottoscritta estensore all'udienza del
23.10.23, ad istruttoria già conclusa in seguito alla riassunzione del giudizio ad istanza della difesa attorea in seguito alla comunicazione del decesso dell'originaria convenuta Persona_1
Nel corso del giudizio è stata eseguita consulenza tecnica con richiesta di chiarimenti e formulata proposta conciliativa non accolta dalle parti, nonché tentata più volte attraverso la disposizione della comparizione personale delle parti la soluzione bonaria.
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Con atto di citazione notificato in data 26.11.20, con invito a comparire all'udienza del 23.3.2011 i signori (padre Parte_3
degli attuali attori), e , citavano in giudizio Parte_4 Parte_5
la Signora al fine di vederla condannare al ripristino Persona_1
dello stato dei luoghi in seguito a opere da essa effettuata che avevano creato gravi danni statici al muro di contenimento della loro proprietà.
Esponevano gli attori di essere proprietari, (in virtù di titoli tutti allegati in atti) di un immobile (terreno e fabbricato), in Forio (NA) alla via Gaetano Morgera n. 16, confinante con la proprietà di parte convenuta.
Precisava la difesa attorea che la proprietà di questi ultimi era composta da un fabbricato a due piani fuori terra con un cortile antistante posto a livello stradale e prospiciente via Gaetano Morgera, da cui ha accesso, e di un'area esterna destinata a giardino posta a livello del primo piano del fabbricato ubicata ad est ed alle spalle della proprietà Al primo piano del fabbricato ed al Persona_1
giardino si accede attraverso una scala costituita da due rampe intervallate da un piccolo pianerottolo posta lungo il confine della proprietà in adiacenza al muro di proprietà che allo stato è di Pt_1
contenimento della proprietà il tutto regolarmente Per_1
accatastato come da certificazione allegata.
La proprietà di parte convenuta, sempre in Forio alla via Gaetano
Morgera, è costituita da un manufatto di modeste dimensioni e da un'area di terreno incolto antistante, piccolo suolo riportato al Catasto
Terreni alla partita 7786 foglio 17 part.lla 128 di consistenza mq 91, confinante con la via Morgera da cui si accede con scala e con la
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proprietà e risulta ubicata ad una quota superiore rispetto al Pt_1
livello stradale ed ad oltre 4 mt al di sopra del piano di campagna della proprietà attorea.
Esponevano ancora gli attori che la loro dante causa con concessione edilizia, nel periodo 1971-72 aveva realizzato nel terreno di sua proprietà, il fabbricato su due livelli attualmente esistente, sbancando parte di tale terreno per portare il piano di campagna della sua proprietà a livello stradale. In occasione di tali lavori aveva realizzato l'attuale muro di confine totalmente all'interno della sua proprietà.
Tale circostanza, precisava la difesa attorea, era stata già accertata con rilievo topografico nel corso di un giudizio svoltosi dinanzi al
Tribunale di Napoli III sezione civile tra la Signora Persona_2
(dante causa degli attori) e (convenuta in
[...] Persona_1
questo giudizio), dal CTU Ing. . Per_3
Tale muro legato a malta e tufo verde lungo mt. 14,85 ed alto mt.
4.30, fu costruito a distanza dal muro a secco (“parracina”) di proprietà che all'epoca conteneva il terrapieno di Persona_1
proprietà della stessa. Tra i due muri, pertanto, si era venuta a creare una “cunetta”, colmata con il tempo dalla in modo Persona_1
che il terreno antistante la sua proprietà ha una quota uniforme e, sconfinando la proprietà attorea, si estende fino al muro Canta appoggiandosi ad esso.
Inoltre, precisavano gli attori, la aveva costruito Persona_1
sul suo terreno abusivamente un piccolo manufatto al posto di un pollaio senza il rispetto della normativa antisismica ed in dispregio al
D.M. 24.01.1986 emanato in forza della L. 64/1974 utilizzando,
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peraltro, come appoggio di sue parti strutturali il muro di confine e di contenimento di proprietà con aggravio dello stesso di Pt_1
carichi strutturali non previsti nella originaria progettazione, tra l'altro in una zona sismica.
Pertanto, contestavano gli attori, in seguito al riempimento della cunetta ad opera della convenuta e del suo sconfinamento nella loro proprietà il loro muro, costruito non per la funzione di contenimento, è stato sottoposto a spinte del terreno prima non esistenti.
Tale situazione, precisava la difesa attorea era già emersa dallo ATP redatto dall'arch. relativo al procedimento civile n. rg Per_4
291/s/09 svoltosi innanzi al Tribunale di Napoli sezione distaccata di
Ischia. Pertanto, secondo gli attori, poiché le opere realizzate dalla oltre ad essere abusive e non supportate, da alcun Persona_1
tipo di documentazione progettuale in zona sismica, avevano arrecato danni alla loro proprietà appoggiandosi ed utilizzando il loro muro di confine per funzioni non previste, esponendolo a gravissimo pericolo di crollo con conseguenti danni non solo alla loro proprietà ma anche alla sede stradale (via comunale Gaetano Morgera) con pericolo per il transito pedonale e veicolare, la convenuta andava condannata al ripristino dello stato dei luoghi e, in ogni caso , alla esecuzione di tutte quelle opere strutturali determinate dal c.t.u. a nominarsi per eliminare definitivamente gli aggravi strutturali ai muri di proprietà
posti a monte con la esecuzione di tutte le opere necessarie Pt_1
allo adeguamento alla normativa antisismica secondo le vigenti normative. Inoltre poiché dette opere abusive realizzate e realizzando dalla (manufatto e volume interrato non ancora Persona_1
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completato) in dispregio a tutte le normative urbanistiche ed ambientali arrecano e stanno arrecando ulteriori danni alla proprietà in termini di perdita di luce e riservatezza, la convenuta andava Pt_1
condannata al risarcimento del danno per il deprezzamento del valore della propria proprietà.
La difesa attorea pertanto così concludeva : << a) Previo accertamento e dichiarazione che i danni subiti dal muro in tufo e malta di proprietà attorea ……..), condannare la medesima alla esecuzione, a sua cura e spese, di tutte quelle opere necessarie al ripristino dello stato del muro medesimo e della situazione originaria dei luoghi (con ripristino della cunetta) con eliminazione dello stato di pericolo e di crollo…o, comunque, condannare la Persona_1
alla esecuzione, a sua cura e spese, di tutte quelle opere necessarie ed utili che verranno individuate dal Tribunale adito a mezzo di c.t.u. tecnica che fin da ora si chiede;
il tutto previa acquisizione della necessaria documentazione tecnica (progettazione esecutiva, relazione geologica etc.) all'uopo normativamente prevista;
b) Previo accertamento e dichiarazione che la D'Ambra Teresa, nel realizzare i manufatti e le opere abusive ………. (volume interrato e manufatto) ha causato e sta causando danni alla confinante proprietà attorea ed in particolare al muro di confine posto a monte sottoposto ad aggravio di carico con pericolo di crollo e conseguente danno e alla proprietà attorea e alla sede stradale comunale, condannare la convenuta medesima alla esecuzione, a sua cura e spese, di tutte quelle opere utili e necessarie per l'eliminazione dei danni ed il ripristino della situazione preesistente, ……. o, comunque, alla esecuzione, a sua cura e spese, di tutte quelle opere necessarie ed utili
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alla eliminazione definitiva degli inconvenienti lamentati ed al ripristino della situazione dei luoghi che saranno determinate dal
Tribunale a mezzo c.t.u. tecnica a nominarsi;
c) Condannare comunque la convenuta al risarcimento dei danni subiti dalla proprietà attorea a causa del deprezzamento del valore dell'immobile degli attori a seguito delle illecite ed abusive opere realizzate dalla in dispregio alle norme urbanistiche, edilizie e Persona_1
sismiche, oltre che paesaggistiche, anche in termini di diminuzione della amenità, riservatezza e luminosità e sicurezza dello immobile;
danni quantificabili in euro 50.000,00 o in quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa anche a mezzo c.t.u. che fin da ora si chiede;
il tutto con il favore degli interessi legali e della rivalutazione monetaria. d) Condannare la convenuta al pagamento di tutte le spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione ai difensori antistatari.>>
Con comparsa di costituzione depositata in data 23.11.2011 si costituiva la signora che impugnava la domanda Persona_1
attorea perché inammissibile e infondata in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto
In via preliminare e di merito la difesa di parte convenuta eccepiva l'inammissibilità della domanda attorea per il principio del “ne bis in idem.”
La convenuta eccepiva, l'esistenza di un altro giudizio avente il medesimo oggetto, definito con sentenza di Corte d'Appello passata in giudicato, proposto dalla Sig.ra (dante causa degli odierni Per_2
attori), con la quale quest'ultima nella domanda lamentava anche che “il terrapieno di proprietà della sig.ra Persona_1
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incombente sull'abitazione della sig.ra è stato rimaneggiato Per_2
con grossi riporti di terreno. Per effetto di tali modifiche apportate ai luoghi originari, il coronamento del muro di sostegno del terrapieno stesso, in conci di tufo, risulta sconnesso ed in numerosi punti i vari elementi disgregati della muratura minacciano di crollare sulla sottostante scala esterna di accesso alla abitazione della sig.ra
. Inoltre in corrispondenza dello spigolo del predetto muro Per_2
si notano delle lesioni che denotano una sofferenza strutturale”.
La decisione della Corte di Appello, relativa a tale giudizio essendo ormai cosa giudicata doveva far ritenere l'azione per cui è causa inammissibile per violazione del principio ne bis in idem.
La difesa di parte convenuta eccepiva, poi, che in origine il fondo inedificato di proprietà della sig.ra era di poco sottoposto a Per_2
quello posto a confine e di proprietà della convenuta confinante con la pubblica via e, come confermato dagli stessi attori, il terreno ed il dislivello tra i due fondi era contenuto da una parracina. La sig.ra nel realizzare il proprio fabbricato destinato a casa di Per_2
vacanza aveva effettuato un ingente sbancamento portando la quota del suo fondo a quella attuale. Per contenere il terrapieno che si era venuto a creare per effetto dello sbancamento e del notevole abbassamento di quota, era stata costretta ad edificare un muro di contenimento che, contrariamente a quanto assunto da controparte, era stato costruito in perfetta aderenza al terrapieno ed alla sovrastante parracina. Quel muro, secondo la difesa di parte convenuta era stato edificato senza il rispetto della normativa sismica vigente nel territorio comunale ed era stato costruito, come assume controparte stessa e come risulta dall'atto di citazione del 1992 utilizzando delle pietre di
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tufo giallo. Dunque, gli oneri del consolidamento del muro della convenuta dovevano esclusivamente agli attori. La difesa della convenuta eccepiva, inoltre, l'inesistenza di alcuna vanella fra i due muri ed evidenziava che il manufatto oggetto di ristrutturazione consisteva di un casotto e di un wc, come da relazione del tecnico comunale, e che pertanto mai poteva essere un pollaio, contestando la pretesa risarcitoria., per altro prescritta per decorso del tempo. La difesa della convenuta concludeva pertanto per il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese ed onorario con attribuzione
Con ordinanza del 6.7.2011 fu disposta CTU nominando quale consulente tecnico L'Ing. con deposito della Persona_5
relazione in data 15.04.19 e deposito di relazione a chiarimenti in data 23.9.2013.
Con ordinanza del 31.12.18 il giudice titolare in quel momento del fascicolo, alla luce della CTU e dei chiarimenti resi dall'ausiliario ritenne di non disporre la prova testi, resa superflua dalla verifica di cui agli elaborati tecnici e dispose la comparizione parti per l'udienza de 22.4.19 finalizzata alla proposizione di una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis. Alla data del 16.01.2023 il procuratore e difensore della parte convenuta avv. Biagio Di Meglio depositava nota nel fascicolo telematico con la quale informava del decesso della signora e nel contempo notiziava ufficialmente a Persona_1
mezzo pec tale evento interruttivo ai procuratori degli attori. Il giudizio veniva riassunto dagli attori e Parte_1 Parte_2
nei confronti degli aventi diritto/eredi della parte deceduta Per_1
riproponendo nei loro confronti tutte le domande richieste ed
[...]
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istanze ed eccezioni già formulate nella precedente fase processuale nessuna esclusa.
Si costituiva il Signor quale erede di CP_1 Persona_1
Alla ripresa del giudizio le parti dichiararono, ognuna per le proprie ragioni di non poter aderire alla proposta conciliativa così come formulata dal giudice.
Al momento in cui il giudizio passò all'attenzione della sottoscritta
Gop estensore più volte fu tentato, anche in autonomia delle parti, il raggiungimento della soluzione bonaria della vertenza, ed infine alla luce del fallimento di tali trattative la causa fu trattenuta in decisione all'udienza del 18.06.2025 svoltasi con le modalità di cui all'art
127 ter cpc con i termini ex art. 127 ter cpc. Le parti depositavano comparse di costituzione e di replica
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea va parzialmente accolta per quanto di ragione
In via preliminare sulle eccezioni di rito formulate dal convenuto.
- Sull'eccezione di inammissibilità della domanda per il principio del ne bis in idem.
L'eccezione non può essere accolta, a prescindere dalla circostanza che dalla lettura degli atti depositati non risulta che i precedenti giudizi si siano pronunziati specificamente sulla staticità del muro per cui è causa (oggetto del presente giudizio) la stessa in ogni caso deve essere rigettata per difetto di prova, non avendo parte convenuta depositato in atti l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza che si indica come “cosa giudicata”.
- Sull'eccezione di prescrizione e sulla richiesta di prova testi
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Va in ogni caso precisato che la tardività del deposito della comparsa di costituzione e risposta ha precluso a parte convenuta ogni eccezione non rilevabile d'ufficio, ivi compresa quella sulla prescrizione.
Infine, per completezza di esposizione, anche in relazione alla circostanza che il convenuto ancora nelle comparse conclusionali e di replica insisteva affinché la causa venga rimessa sul ruolo per la ripresa dell'istruttoria con l'ammissione della prove testimoniali, va detto che la non ammissione di tale prova è stata, con motivazione che la sottoscritta pienamente condivide, ritenuta superflua alla luce della eseguita ctu e dei resi chiarimenti che in dettaglio hanno già esaminato e chiarito la vicende per cui è causa
Nel merito
La domanda attore va parzialmente accolta per quanto di ragione
Oggetto del presente giudizio (preceduto da ATP Arch. è la Per_4
domanda di esecuzione di opere di messa in sicurezza di un muro in pericolo di crollo. Essa ha trovato pieno riscontro nelle risultanze di cui alla CTU eseguita.
Il G.I. Dott. conferì all'Ing, i seguenti Per_6 Persona_5
quesiti:
<< 1) Descriva lo stato dei luoghi e verifichi quanto affermato in citazione in riferimento anche all'espletata CTU dell'Arch. Per_4
2) Accerti le cause dei danni subiti dal muro di proprietà , Pt_1
accerti e descriva i danni stessi , specifichi e descrivi le opere necessarie alla eliminazione dei danni medesimi ed al ripristino dello stato dei luoghi con l'eliminazione del pericolo di crollo;
il
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tutto previa acquisizione della documentazione tecnica necessaria
( progettazione esecutiva relazione geologica ecc); 3) Accerti e descriva i danni causati alla proprietà attorea dalla realizzazione da parte della del volume interrato e del manufatto Persona_1
descritto in citazione;
4) Accerti e quantifichi i danni subiti dalla proprietà attorea a causa del deprezzamento del valore dell'immobile a seguito delle opere abusive ed illecite compiute dalla , anche in termini di diminuzione Persona_1
dell'amenità della riservatezza della luminosità e sicurezza dell'immobile; 5) Descriva i luoghi per la verifica dell'esistenza della vanella tra il muro di contenimento ed il muro a secco della Pt_3
proprietà che l'attore assume di esistere.>> Per_1
A pagina 9 e ss dell'elaborato peritale è così riportato: <Prima di descrivere nel dettaglio i danni indicati e le relative cause, occorre riepilogare la storia del muro stesso attraverso il grafico allegato alla
CTP dell'Arch. , che aiuta a comprendere la nascita de Persona_7
muro in argomento e la sua evoluzione. Le due proprietà prima dell'anno 1971 (inizio dei lavori de fabbricato da parte della Signora
) erano divise da un semplice muro a secco denominato Per_2
parricina con funzione esclusiva di muro di confine, in quanto il dislivello tra le due proprietà era nell'ordine di un metro. Con l'inizio dei lavori e quindi con le opere di sbancamento compiute dalla
Signora si è dovuto realizzare un muro alto 4,60m mt;
il Per_2
muro è stato realizzato integralmente all'interno della particella
127, ovvero nella proprietà ( oggi ), ad opportuna Per_2 Pt_1
distanza dalla linea di confine, con una cunetta retrostante e soprattutto con la funzione di sostegno del terrapieno alto solo
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3,20 mt …Pertanto detto muro di confine nasce come muro di sostegno solo che a seguito dei lavori di sistemazione eseguiti dalla
Signora si ritrova ad essere un muro di sostegno privo Per_1
di cunetta retrostante e leggermente più basso degli originari 4,60 mt visto che è stato asportato un intero filare di pietre di tufo;
non solo nella parte in prossimità dell'abitazione dei Signori è Pt_1
sovraccaricato anche da un piccolo manufatto che utilizza come struttura di fondazione proprio la testa del muro stesso…….Il muro nato originariamente come muro di sostegno per un terrapieno alto 3,2 mt in muratura di tufo e malta cementizia, nel suo punto più alto detto coronamento è stato oggetto di rimaneggiamenti da parte della Signora che nel realizzare la recinsione di Per_1
fortuna riscontrata dallo scrivente sui luoghi ha determinato
l'indebolimento dei mattoni di tufo nel punto più alto per cui… detti mattoni sono in evidente stato di equilibrio precario determinando così un costante pericolo di caduta verso la proprietà
. Le lavorazioni a farsi per l'eliminazione del pericolo Pt_1
imminente sopra descritto dovrebbero essere le seguenti: - realizzazione di ponteggi;
-demolizione della recinsione di fortuna;
-demolizione con recupero delle pietre di tufo ancora buone dell'ultimo filare di mattoni;
posa in opera di n. 2 filari di mattoni in tufo per ripristinare il filare danneggiato e quello precedentemente asportato;
- realizzazione di una recinzione id paletti in ferro e rete metallica plastificata posta sopra al coronamento stesso. ….. In merito alla lesione indicata nell'atto di citazione, collocata nello spigolo nel muro in proprietà alta Pt_1
circa 2,50 mt la stessa è presente fin dalla prima CTU dell'Ing.
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VA (1994). Questo significa che nel corso degli anni, come normalmente avviene per questa tipologia di opere di sostegno il muro è soggetto a piccoli movimenti differenziali che determinano, proprio nello spigolo, l'allontanamento o meglio il distacco dei conci di pietra. Sicuramente l'aver riportato l'ulteriore terreno a colmare
l'originaria cunetta, ha incrementato le sollecitazioni sul muro stesso determinando ulteriormente l'apertura di detta lesione, ma questo e da intendersi come concausa di un fenomeno tipico di questa tipologia di muri di sostegno. L'intervento previsto per la risoluzione della problematica sopra descritta consiste nell'effettuare degli interventi di cuci e scuci analoghi a quelli effettuati nei fabbricati di muratura per lesioni di tipo sub verticale per tutta l'altezza della lesione descritta. ….. Lo scrivente ha dovuto escludere dalla quantificazione dei danni legati alla verifica delle condizioni di stabilità e resistenza del muro di sostegno in seguito alle modifiche effettuate dalla Signora con particolare riferimento anche Per_1
alla realizzazione del manufatto…. Per definire con certezza il livello di sicurezza del muro e successivamente indicare la quantificazione del danno arrecato allo stesso in termini di opere di consolidamento il CTU necessita di una serie di indagini molto costose…in definitiva solo dopo la verifica statica del muro all'attualità è possibile indicare correttamente se lo stesso può ancora reggere ai carichi ….
L'unica cosa che è possibile indicare al Magistrato, con la documentazione finora acquisita dallo scrivente e dai precedenti
Consulenti di Ufficio è quantificare tutte le opere necessarie al ripristino dello stato dei luoghi preesistenti ai lavori eseguiti dalla
; ebbene in questo specifica caso le lavorazioni a farsi Per_1
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sono essenzialmente di demolizione del manufatto e di recinzione e successivamente di ripristino dei danni ….In considerazione che la struttura realizzata non presenta vedute verso la proprietà Cante lo scrivente CTU ritiene che non vi siano motivi di riduzione di riservatezza, analogamente, non essendoci viste ostruite dalla presenza del manufatto in argomento….non si ritiene che vi siano da quantificare danni in merito alla diminuzione di amenità, luminosità e riservatezza. …Non si è riscontrato nella proprietà
alcuna , ovvero alcun vuoto al di sotto del Per_1 Per_8
terrapieno a tergo del muro di sostegno dei Signori >>. Pt_3
Dalla CTU, pertanto è emerso chiaramente che il muro di cui parte attrice lamenta lo stato di pericolo sicuramente è stato edificato in origine nel terreno attoreo ed a distanza dalla parracina indicante il confino tra i fondi delle parti in causa, con esclusiva funzione di terrapieno e non certo quale muro di confino tra i fondi.
Nel corso di causa pur essendo stata proposto dal CTU un accertamento tecnico specifico finalizzato a verificare la staticità del muro in seguito alla realizzazione delle opere di parte convenuta la stessa non è stata eseguita, ne, nel corso di causa, la stessa è stata dimostrata da parte convenuta, per cui dovendosi in tale giudizio decidere sulla domanda attorea, che può riassumersi nella richiesta di messa in sicurezza e quindi di staticità del muro di sua proprietà è su questo che bisogna dare risposte.
Nella relazione a chiarimenti del CTU alla risposta a chiarimenti del quesito di parte attorea se si ritiene necessaria e indispensabile la verifica statica è così riportato <Nel caso in cui le opere di modificazione realizzate dalla Signora vengano rimosse Per_1
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e/o demolite e venga ripristinato lo stato dei luoghi iniziale, quello per il quale il muro è stato progettato e costruito all'epoca dello sbancamento eseguito per la realizzazione del fabbricato del Sig. non vi è necessità di alcuna verifica statica visto che il Pt_1
muro in oggetto di causa ha esercitato correttamente la propria funzione di sostegno, fino all'inizio della controversia tra le parti>> Alla risposta a chiarimenti di parte convenuta il ctu così precisa: < I muri di sostegno in pietra ( muri a gravità) svolgono la propria funzione di sostegno di un terrapieno proprio grazie al proprio peso , pertanto sia il parametro che la fondazione di detto muro, attraverso il loro peso specifico ed il volume si oppongono alla spinta attiva del terreno facendo sempre in modo che la risultante di dette spinte determini sempre sollecitazioni di compressioni tra la superficie di contatto della base di fondazione con il terreno. Pertanto più è pesante il muro, maggiore è la sua capacità di sostegno del terrapieno e dei carichi e sovraccarichi posti
a monte del muro (proprietà . Non è difficile quindi Per_1
comprendere che l'eliminazione di un filare di mattoni in testa a detto muro è sicuramente più pericoloso di una traccia scavata sul paramento esterno del muro, vista la diversità dei pesi in gioco, così come, realizzare nuovi volumi a tergo del muri possa determinare la riduzione delle condizioni di stabilità del sistema muro-terrapieno>>
Alla luce delle risultanze della ctu va accolta la domanda attorea relativamente alla messa in sicurezza del muro con il ripristino dello stato dei luoghi, secondo i lavori a farsi indicati dal CTU, non indicando però i costi degli stessi così come calcolati dall'ausiliario
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potendo gli stessi non essere più rispondenti, per il lungo decorso del tempo tra il deposito della perizia e la presente decisione.
La domanda di risarcimento del danno per deprezzamento dell'immobile per la perdita di aria, amenità e riservatezza, non può essere accolta, in quanto dalla CTU è emerso che alcun danno da perdita di aria, riservatezza e amenità poteva derivare dalle opere eseguite da parte convenuta agli attori
Le spese di lite seguono la soccombenza, ridotte di 1/3 per il parziale accoglimento e si liquidano in assenza di nota spese di parte, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n°55 (come modificato dal DM 147/22 sul valore dichiarato della causa calcolate al valore medio, in relazione all'attività concretamente esercitata dai difensori)
Le spese di ctu seguono la soccombenza con il rimborso a parte vincitrice dei costi anticipati ridotto di 1/3 per le motivazioni sopra esposte sul parziale accoglimento della domanda
PQM
Il Tribunale di Napoli, sezione Distaccata di Ischia nella persona del Gop, Maria Pia De Riso, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa
1) in via preliminare vanno rigettate le eccezioni di inammissibilità e improponibilità della domanda così come formulate da parte convenuta per le motivazioni di cui in parte motiva
2) Nel merito in parziale accoglimento della domanda attorea, accertati i danni lamentati
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a) condanna erede di CP_1 Per_1
alla esecuzione a sua cura e spese delle
[...]
opere descritte nella ctu ing. tese alla Per_5
eliminazione del pericolo di crollo del muro e delle lesioni del muro di proprietà attorea con il ripristino dello stato dei luoghi preesistente ai lavori eseguiti dalla secondo i lavori Per_1
indicati dall'ausiliario del giudice a pag. 15- della perizia depositata e dettagliatamente:
o posa in opera di ponteggi metallici;
o demolizione del manufatto esistente o asportazione della recinzione di fortuna;
o asportazione del terreno di riempimento della preesistente cunetta,
o riconfigurazione della cunetta;
o demolizione con recupero delle pietre di tufo ancora buone dell'ultimo filare di mattoni;
o posa in opera di n. 2 filari di mattoni in tufo per ripristinare il filare danneggiato e quello precedentemente asportato.;
b) rigetta la domanda di risarcimento del danno per deprezzamento della proprietà così come formulata dagli attori per le ragioni di cui in parte motiva c) condanna al pagamento delle CP_1
spese di giudizio, calcolate come in parte motiva, già decurtate di 1/3 per i soli onorari in € 5.076,00 e €
500.00 per spese, con distrazione al costituito
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procuratore dichiaratosi antistatario, oltre spese generali, IVA e CPA se dovute d) condanna al rimborso in favore degli CP_1
attori delle spese di ctu decurtati di 1/3 per le ragioni di cui in parte motiva
Così deciso in Napoli 6.11.2025
Il Gop
Dott. Maria Pia De Riso
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