Ordinanza cautelare 29 gennaio 2015
Ordinanza cautelare 11 marzo 2015
Sentenza 31 gennaio 2017
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 31/01/2017, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2017 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/01/2017
N. 00130/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00084/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di CI (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 84 del 2015, proposto da:
RE BI, rappresentato e difeso dall'avvocato Enzo Bosio, con domicilio eletto in CI presso il suo studio, via Aldo Moro, 54;
contro
Questura di CI, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliata in CI, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del decreto del Questore di CI prot. n. 301/188/2014/Cat. 6 del 15 settembre 2014, notificato il 5 novembre 2014, di rigetto del rinnovo del porto d’armi per uso caccia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di CI;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2017 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame il sig. BI RE lamenta l’illegittimità del provvedimento con cui la Questura di CI, “riservandosi ogni ulteriore determinazione a definizione del procedimento penale”, ha negato allo stesso il rinnovo del porto d’armi per uso caccia, a causa della pendenza, nei suoi confronti, di un giudizio penale per violazione dell’art. 20 bis della legge sulle armi 110/1975, incardinato a seguito di segnalazione dei Carabinieri di GO (competenti sul territorio di LL LO).
Il provvedimento con cui è stato negato il porto d’armi all’odierno ricorrente è scaturito dal fatto che ignoti sono penetrati nell’abitazione del figlio del ricorrente, impossessandosi di un’arma di proprietà di quest’ultimo. In occasione dei rilievi effettuati a seguito della denuncia di tale reato, i Carabinieri hanno riscontrato che, nel locale lavanderia, erano presenti armi registrate a nome del padre.
Ciò ha determinato la segnalazione dei Carabinieri alla Questura di CI per l’adozione di opportune misure cautelari nelle more dell’accertamento, in sede penale, delle responsabilità dell’odierno ricorrente e del figlio. Conseguentemente, è stato adottato il provvedimento censurato, il quale sarebbe illegittimo, secondo quanto dedotto in ricorso, per violazione dell’art. 20 bis della legge 110/75.
Il secondo comma di tale articolo, rubricato “Omessa custodia di armi”, così recita: “ Chiunque trascura di adoperare, nella custodia delle armi, munizioni ed esplosivi di cui al comma 1 le cautele necessarie per impedire che alcuna delle persone indicate nel medesimo comma 1 giunga ad impossessarsene agevolmente, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a euro 1.032. ”.
Il ricorrente, però, non sarebbe incorso in tale violazione (né tantomeno in quella, più grave, prevista dal comma 1, avente ad oggetto la consegna di armi a persona minore o incapace) e la mera iscrizione di un procedimento penale non sarebbe, di per sé, prova di inaffidabilità del richiedente il porto d’armi. Tant’è che, secondo quanto sostenuto in ricorso, proprio in tale ottica dovrebbe essere considerato il fatto che i Carabinieri di GO non hanno ritenuto di segnalare alcunché alla Questura di CI, affinché valutasse la sussistenza dei presupposti per la revoca della licenza.
Inoltre, si ricorda ancora, che il T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, con sentenza 14/1/2014 n. 140, ha accolto il ricorso proposto dal figlio del ricorrente (destinatario del provvedimento che vietava allo stesso la detenzione di armi), ritenendo che allo stesso non fosse imputabile la mancata adozione delle dovute cautele sull’unica arma asportata, la quale risultava chiusa a chiave in un armadio (e i ladri avevano forzato la serratura d’ingresso dell’appartamento e quella del vano armadio).
Tutto ciò premesso in fatto, precisata l’irrilevanza della pronuncia ora richiamata, che ha ad oggetto tutt’altra fattispecie (e cioè la regolarità della conservazione, da parte del figlio del ricorrente, dell’unica arma asportata, che è risultato essere custodita in apposito cassetto chiuso a chiave), va chiarito come il ricorso e la successiva memoria difensiva si incentrano sul fatto che al ricorrente non sarebbe imputabile alcuna violazione degli obblighi di diligenza connessi alla conservazione delle armi detenute.
Ciò, nonostante la memoria prodotta nel corso del procedimento si incentrasse, invece, sulla irregolarità della denuncia delle armi rinvenute nell’abitazione del figlio del ricorrente: secondo quanto dedotto nella memoria difensiva, la denuncia penale sarebbe scaturita da un “vizio procedurale attribuibile ai Carabinieri della Stazione di Marone”. Nel 1998, infatti, il sig. BI, aveva provveduto a denunciare le armi detenute, indicando due domicili (quello di Marone e quello di LL LO), ma senza distinguere il luogo di conservazione delle diverse armi possedute.
A parere del ricorrente, sarebbe stato onere dei Carabinieri di Marone trasmettere copia della denuncia anche ai colleghi competenti su LL LO, ma ciò non è mai avvenuto e le armi ivi detenute, presso l’abitazione del figlio del ricorrente, sono risultate, a seguito del sopralluogo conseguente al furto dallo stesso subito, non denunciate.
La valutazione della correttezza dell’operato dei Carabinieri in relazione alla denuncia del possesso delle armi operata dall’odierno ricorrente nel 1998, che non consentiva di individuare il luogo di conservazione delle diverse armi possedute dal ricorrente e delle eventuali responsabilità di quest’ultimo in ordine a tale profilo, esula dalla res controversa nella fattispecie in esame.
Come si desume dall’esame sia del preavviso di rigetto dell’istanza, che dal successivo provvedimento che ha negato il rinnovo del porto d’armi richiesto dal ricorrente, quest’ultimo atto è stato fondato su di una riscontrata non corretta conservazione delle armi collocate presso la casa del figlio.
La tesi sostenuta dal ricorrente, secondo cui la corretta conservazione sarebbe stata asserita, ma non dimostrata, non può essere condivisa: le armi in questione, infatti, erano collocate su un porta-fucili appoggiato al muro del locale lavanderia, e dunque accessibili da chiunque si fosse trovato all’interno dell’abitazione (cfr. verbale di annotazione dei Carabinieri di GO acquisito con l’ordinanza istruttoria 147/2015). Ciò si pone in violazione, dunque, del fondamentale principio per cui le armi debbono essere sempre conservate in luogo chiuso a chiave e non essere liberamente accessibili all’interno dell’abitazione.
È pur vero che, in vista della pubblica udienza, parte ricorrente ha rappresentato che, data l’inerzia seguita all’iscrizione nel registro degli indagati, la totale assenza di imput al procedimento penale instaurato nei suoi confronti non avrebbe potuto che determinare la declaratoria della prescrizione.
Si può prescindere, però, anche da tale particolare, in quanto, come ben chiarito dalla Questura e facilmente desumibile dall’inciso riportato nella parte dispositiva, il provvedimento in questione non aveva natura sanzionatoria, ma di prevenzione.
Esso risulta ben giustificato dal fatto che – in disparte la mancata denuncia di quali, tra le armi possedute, fossero depositate presso l’abitazione di LL LO -, secondo quanto affermato dai Carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso, le armi lasciate presso l’abitazione del figlio dopo il trasferimento in altro luogo del ricorrente sarebbero state conservate in modo non adeguato a sottrarne l’accessibilità a chiunque fosse entrato in casa.
Tale leggerezza ben giustifica l’adozione di un provvedimento di natura temporanea e precauzionale, in attesa della verifica di eventuali responsabilità penali, ma per fatti che non sono censurati dal ricorrente (che non ha contestato in alcun modo i rilievi relativi alle modalità di conservazione delle armi) e che, quindi, ben possono rappresentare il presupposto dell’adozione di un provvedimento come quello impugnato, fondato su di un giudizio di non piena affidabilità di colui che non adotti misure di sicurezza idonee ad evitare che le armi siano liberamente accessibili a chiunque abbia accesso all’abitazione presso cui si trovano.
Invero, data l’assenza di una specifica normativa che disciplini puntualmente le modalità di conservazione, il proprietario delle armi deve adottare tutte le misure idonee, secondo l’id quod plerumque accidit , a preservare le stesse dall’impossessamento da parte di soggetti privi di porto d’armi e in particolare minori.
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha fornito alcun principio di prova del rispetto di tale prescrizione, atteso che lo stesso figlio del ricorrente ha dichiarato che il padre non abita più in quella casa e dunque non vi accede con la regolarità necessaria a garantire che nessuno possa improvvidamente impossessarsene e non è dato sapere (o comunque il proprietario non sarebbe in grado di controllare, non abitandovi) se l’abitazione sia frequentata anche da minori o da altre persone prive di porto d’armi.
Pertanto, il provvedimento deve ritenersi adottato nel pieno rispetto dei principi affermati dalla giurisprudenza, che ha chiarito come, nel valutare la affidabilità del soggetto circa l’uso corretto delle armi, i poteri dell’Autorità di P.S. siano ampiamente discrezionali e finalizzati alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblici, sicché i relativi provvedimenti negativi sono sufficientemente motivati mediante il riferimento a fatti idonei a far dubitare, anche solo per indizi, della sussistenza dei requisiti di affidabilità richiesti dalla normativa, fermo restando che rientra nella discrezionalità amministrativa la valutazione, ai fini del giudizio di affidabilità rispetto al non abuso dell’arma, di singoli episodi anche privi di rilevanza penale (cfr. in argomento T.A.R. Liguria, sez. II, 28 febbraio 2008, n. 341; T.A.R. Piemonte, sez. II, 17 marzo 2007, n. 1317).
Per questa ragione la motivazione dei provvedimenti in materia di armi è censurabile solo se del tutto mancante o manifestamente illogica, in quanto spetta all’Amministrazione valutare se il soggetto dia o meno affidamento in ordine al non abuso dell’arma e risultando, perciò, legittimo il provvedimento inibitorio in base al motivato convincimento dell’Amministrazione circa la prevedibilità dell'abuso dell'autorizzazione (cfr. Cons. St., sez. IV, 19 dicembre 1997, n. 1440; Tar Veneto, 1 giugno 2001, n. 1383; Tar Piemonte, sez. II, 14 aprile 2004, n. 849).
Facendo applicazione alla fattispecie in esame dei principi ora esposti, non si può dubitare che gli elementi obiettivi a supporto della misura disposta sussistano, avendo il ricorrente omesso elementari misure di custodia, e che, dunque, il provvedimento impugnato sia sorretto da una motivazione adeguata.
Il ricorso deve, dunque, essere respinto, fermo restando che, ad oggi, nulla preclude al ricorrente di rinnovare l’istanza di rilascio del porto d’armi, in concreto solo temporaneamente sospesa in attesa degli sviluppi della vicenda sul piano penale.
Le spese del giudizio seguono l’ordinaria regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di CI (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida, a favore dell’Amministrazione, nella somma di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre ad accessori, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in CI nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore
Alessio Falferi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Bertagnolli | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO