Decreto cautelare 17 luglio 2015
Ordinanza cautelare 31 luglio 2015
Sentenza 8 ottobre 2020
Decreto presidenziale 16 novembre 2020
Decreto cautelare 12 gennaio 2021
Ordinanza cautelare 5 febbraio 2021
Parere definitivo 16 aprile 2021
Rigetto
Sentenza 23 agosto 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, decreto presidenziale 16/11/2020, n. 3434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3434 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2020 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/11/2020
N. 03434/2020 REG.PROV.PRES.
N. 08703/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 8703 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AR AG, PE EL, CA LE, NA LO, NT AR, NA RA, SS TE, TE RO, DA RA, IA CA, EN EA RA, AU AT, MA RE, IN OC, ON OC, CH CO, AR NN PO, IN Di OR, HE Di AR, IN UR, AB FA, LE RL, AU FR, IA AR, LA RD, IA OL, MO OR, MO AN, IA CU, EN UL, ARntonietta VO, ON IO, NN AT, NE TT, ARgrazia LL, OL IE, OL ER, NR NG, FR AN, VR AT, AU SI, AR ZA, TE ZA, DA OS, CI RA, NN NO, IA AN, NNlisa IN, EL TO, LA TR, DA PI, UC SS, IR NT, NA SI, VI SO, NC AT, ON TA, RO NE, AR RR, EL ST, LA MA, SA GI, MO CA, CA NO, CA AN, NA BO, rappresentati e difesi dagli avvocati EL Pastore, SC Americo, EN Piraino, con domicilio eletto presso lo studio SC Americo in Roma, via Cosseria, 2;
CA AR IG, GI RA, GI ME, rappresentati e difesi dall'avvocato DA Carbone, con domicilio eletto presso lo studio SC Americo in Roma, via Cosseria, 2;
CA VI, EL AR, MI ZZ, DA AN, OR AT, AT LI PA, AR OS RE, SC ZO, EL NA SA, IN ID NO, AR EG, IN SO, rappresentati e difesi dagli avvocati SC Americo, EN Piraino, Filippo EL, con domicilio eletto presso lo studio SC Americo in Roma, via Cosseria, 2;
EL HI, rappresentato e difeso dagli avvocati SC Americo, EN Piraino, con domicilio eletto presso lo studio SC Americo in Roma, via Cosseria, 2;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
VI NT, VI RT, LL IA, UR DA, SIero IA, AN ELbetta, IT VI, TE AR DA, LA AB, ER NZ, NC NE, OL AR, TI VI, ZA ED, TO EL, AV IK, AT SA, CA IC, OT EL, AN AU, ZA VI, AL NN, CA AU, De TO NC, TA NA, AN NR, PR IA, TO FR, VIni SA, OL GI, OL AT, RI NI, DI NU, De MA RA, DI AM, LO NC, RI CA, LI EL, AG IC, EL IA, GA OS AR, AM LE, EL ER, EO ER, LI ARnna, AS IA, ER MA, IM AU, IC OS NN, LL GI, NO OR, SA TE non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
per l'annullamento
a) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del DM n. 325 del 3.06.2015 adottato dal Miur avente ad oggetto le operazioni di aggiornamento delle graduatorie permanenti ad esaurimento (GAE) 2014-2017 nella parte in cui non si prevede l'inclusione per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nelle scuole primarie, dei diplomati magistrali che abbiano conseguito un valido diploma presso la scuola magistrale o gli istituti magistrali entro l'anno 2001/02;
- della nota ministeriale del 20.05.2015 n. 15457 indirizzata ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali;
- del Miur con la quale il Dirigente del Dipartimento per il personale scolastico ha dato istruzioni di includere nelle GAE 2014-2017 unicamente i diplomati magistrali ricorrenti della sentenza del Consiglio di Stato n. 1973 del 2015;
- della Circolare Prot. n. 2198 del 30.06.2015 emessa dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca — Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica Ufficio nella parte in cui dovesse risultare lesiva degli interessi legittimi dei! ricorrenti ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento;
- della nota ministeriale Prot. N. 0019621 del 06.07.2015, indirizzata agili uffici scolastici regionali del Dirigente del Dipartimento;
- del DM 235 dei 09 aprile 2014, avente ad oggetto integrazione e aggiornamento delle graduatorie al esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2014/2017;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;
- del silenzio formatosi sulla richiesta dei ricorrenti di essere inseriti in specifiche graduatorie, formulata con qualsivoglia atto sottoscritto dall'interessato;
nonché, per la condanna
al risarcimento in forma specifica e/o in forma equivalente di tutti i danni patiti e patendi dai ricorrenti per effetto dell'esclusione dalle suddette GAE;
b) Per quanto riguarda i successivi motivi aggiunti:
per l’annullamento
- dei decreti di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento ove non consento ai ricorrenti di iscriversi pur in possesso del diploma magistrale conseguito antecedentemente all’a.s. 2000/2001;
- di ogni altro atto presupposto e/o conseguente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista l’istanza di accesso al fascicolo informatico presentata in data 13,11,2020 dall’avv. Iamonte Giovanni difensore munito di procura di una ricorrente (GI RA);
Visto l’art,17, comma 3, del DPCM n.40/2016, che consente l’accesso al fascicolo informatico, fra gli altri, ai difensori muniti di procura;
P.Q.M.
Accoglie l’istanza de qua e per l’effetto autorizza l’accesso al fascicolo informatico del ricorso di cui in epigrafe nei modi e nei termini di legge.
Il presente Decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 16 novembre 2020.
| Il Presidente |
| PE Sapone |
IL SEGRETARIO