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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 13/11/2025, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1424/2025 SEP. CON FIGLI MINORI/ECONOM. DIP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Alessandro Petronzi Presidente rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
Dott. Alessandro D'Aniello G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 24.4.25 da
1) Parte_1
Nata a Kiev (Ucraina) il 9.9.89
cittadino/a: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Francesca Giallombardo
e
2) Parte_2
Nato a Como il 1.11.74
1 cittadino/a: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Benedetta Piro e con l'Avv. Mauro Navio
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile,
in Kiev (Ucraina), in data 12.4.11, trascritto presso il Comune di Como
(anno 2011, atto n. 3, parte 2, serie C);
con i seguenti figli Per_1
- , nato il [...] a [...], cittadino italiano Persona_2
- , nata il [...] a [...].popolare cinese), cittadina italiana Parte_3
FATTO
I coniugi, nelle more del giudizio di separazione, hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_2 Pt_3
collocamento paritetico presso ciascun genitore con le modalità che seguono: una settimana – dal lunedì alla domenica prima di cena – con la madre, la settimana successiva con il padre, e così a seguire in via alternata,
salvo diverso accordo delle parti purché rispettoso delle attività scolastiche ed extrascolastiche dei minori.
Ogni genitore potrà sentire (con telefono o videocall) i figli quotidianamente e potrà liberamente presenziare alle attività degli stessi anche nei periodi di collocamento presso l'altro genitore, fermo restando che l'organizzazione del tempo sarà ad esclusiva cura e decisione del genitore collocatario. I genitori che ne facessero richiesta potranno trascorrere un pomeriggio/cena con i figli nella settimana non di spettanza decidendo di volta in volta il giorno in accordo con l'altro genitore.
I periodi di vacanza scolastica ed i ponti dovranno essere suddivisi tra i genitori in egual misura su accordo degli stessi, che dovrà essere assunto tempestivamente;
le parti convengono di trascorrere entrambe insieme ai figli il giorno di Natale 2025 e possibilmente lo stesso per il futuro.
2 La residenza anagrafica dei figli sarà presso l'abitazione materna;
qualora i coniugi decidessero di trasferire la propria residenza fuori dalla provincia di Como, potranno farlo solo con il consenso espresso in forma scritta dall'altro genitore.
Durante i tempi di permanenza presso ciascun genitore le decisioni inerenti l'ordinaria amministrazione verranno assunte in maniera disgiunta dal genitore collocatario, mentre le decisioni più importanti nell'interesse delle minori relative all'educazione, alla formazione scolastica, alle attività extrascolastiche ed alla salute, ecc., saranno assunte di comune accordo tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi. Inoltre, i genitori si impegnano a collaborare tra loro nell'interesse prioritario dei figli garantendo agli stessi un equilibrato e continuativo rapporto con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Le parti convengono sin d'ora che, salvo diversi accordi, ed concluderanno i rispettivi cicli Per_2 Pt_3
scolastici presso l'Istituto Orsoline San Carlo di Como, frequentato attualmente.
Pt_ 3) Il IG. corrisponderà alla IG.ra a decorrere dal mese di gennaio 2026 (o dal rilascio Parte_1
dell'abitazione ex casa coniugale, se il rilascio dovesse avvenire prima del mese di gennaio 2026) quale contributo al mantenimento ordinario dei figli l'importo complessivo di € 2.500,00 (€ 1.250,00 per ciascun figlio) entro il giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico bancario alle coordinate di seguito indicate: IBAN
[...]. L'importo sarà rivalutato annualmente da gennaio 2027 ex indici ISTAT.
4) Le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, inclusa la mensa scolastica, saranno
Pt_ integralmente a carico del IG. , anche ai fini delle detrazioni fiscali. Ogni decisione in ordine alle spese extra assegno e le relative modalità di rimborso dovranno avvenire secondo quanto previsto dal noto protocollo in essere presso il Tribunale di Como datato 25.4.18 di seguito integralmente ritrascritto, pena la decadenza dal diritto al rimborso:
“a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche
prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari
prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e)
occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico
curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche, e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari
3 non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati
privatamente; d) farmaci omeopatici;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e
universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di
inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività
sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta
dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo
cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di
trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da
parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
d) spese scolastiche (da documentare) che chiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e
universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di
recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione / master e corsi
post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo
prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità di altri
familiari b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti
territoriali);
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b)
corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese
le spese per iscrizioni a gare e tornei;
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e)
baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri
familiari; f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per
conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e
assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà
manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il
silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
4 Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta
ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso
dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.”
5) L'assegno unico I.N.P.S. verrà percepito integralmente dalla madre;
i figli si intenderanno tuttavia interamente a carico del padre ad ogni fine fiscale.
Pt_ 6) Il IG. si farà carico delle spese di acquisto di giacche e scarpe dei figli allorquando si rendano necessari a causa del cambio di misura e/o di taglia, esclusivamente previa espressa approvazione del relativo costo e dietro esibizione del giustificativo di spesa da parte della madre. Il restante corredo di abbigliamento dei bambini sarà acquistato da ciascun genitore a proprie esclusive spese per i relativi tempi di permanenza.
Pt_ 7) Il IG. verserà alla IG.ra l'importo annuo di € 1.500,00 a titolo di contributo alle Parte_1
vacanze che la predetta trascorrerà con i figli, previo ricevimento della documentazione attestante la prenotazione e/o le spese quali pasti, gite, ecc. sostenute qualora dette vacanze con i bambini vengano trascorse presso le abitazioni di amici.
8) I genitori si autorizzano a vicenda a recarsi in vacanza all'estero con i bambini, previa tempestiva comunicazione. Al fine di garantire comunque adeguati contatti con i nonni materni, le parti convengono che qualora essi giungano in visita in Italia, il padre si impegni a lasciare che i figli trascorrano maggior tempo con la madre e i nonni, salvo recupero dei giorni da concordarsi successivamente.
9) Dato atto che la casa familiare attualmente condotta in locazione in Como, Via Prudenziana, 42, dovrà
essere rilasciata su richiesta del locatore per intervenuta cessazione del contratto entro e non oltre il 26.1.2026,
in ordine alle rispettive abitazioni i coniugi convengono quanto segue:
9.1) La IG.ra continuerà ad abitare presso la casa coniugale sino al 26.1.26, impegnandosi a Parte_1
reperire una nuova abitazione – in conformità a quanto previsto al punto 2) in ordine alla residenza dei bambini
- e ad ivi trasferirsi con i propri beni personali a propria esclusiva cura e spese, lasciando l'immobile libero da cose e/o persone entro e non oltre la suddetta data. Ogni onere relativo alla nuova abitazione sarà a carico esclusivo della IG.ra . Parte_1
Pt_ 9.2) Il IG. dichiara di aver già reperito una nuova abitazione sita in Como, Viale Masia, 37, ove si trasferirà entro e non oltre il 17.01.2026, portando con sé, oltre ai propri beni personali, i seguenti arredi: una
5 cameretta dei bambini, metà cabina armadio, la camera matrimoniale (letto, comodini e cassettiera), mobili e accessori di un bagno, lampada a terra e libreria del soggiorno, divano, tavolo e sedie del terrazzo.
I restanti arredi resteranno alla IG.ra , mentre i beni di utilizzo quotidiano quali, a mero titolo Parte_1
esemplificativo e non esaustivo, coperte, lenzuola, tovaglie, tessili, utensili per la cucina, ecc., verranno equamente suddivisi tra i coniugi.
Pt_ 9.3) In seguito al trasferimento del IG. presso l'appartamento di Viale Masia, le utenze ed ogni spesa di manutenzione contrattualmente a carico del conduttore relativa all'immobile di Via Prudenziana resteranno a carico integrale ed esclusivo della IG.ra . Parte_1
10) Il IG. , C.F. dichiara di trasferire, come trasferisce, a titolo gratuito Parte_2 C.F._2
alla IG.ra , C.F. l'intera proprietà dell'autoveicolo BMW Serie 3 Parte_1 C.F._1
Modello 320D targato DW543VR telaio WBAPN31040VH07640 classe autovettura ad uso privato trasporto persone. Gli oneri derivanti dalla formalizzazione del suddetto passaggio di proprietà avanti al P.R.A., che dovrà avvenire perentoriamente entro 60 gg. dalla sentenza di omologa, saranno a carico di ciascuna parte nella misura del 50% ciascuna. Nelle more del perfezionamento delle pratiche amministrative suddette, la
IG.ra si farà carico in via esclusiva delle eventuali sanzioni amministrative derivanti dall'utilizzo Parte_1
del veicolo;
in seguito al trasferimento di proprietà, ogni onere relativo all'autoveicolo quali tasse automobilistiche, spese di manutenzione (revisione, tagliando, pneumatici, ecc.), assicurazione rc, ecc., sarà a carico esclusivo della IG.ra . Parte_1
11) Le parti convengono di mantenere sino al 31.3.26 il contratto di lavoro domestico in essere tra la IG.ra e la IG.ra suddividendo equamente le ore di lavoro prestate dalla stessa Parte_1 Parte_4
presso l'abitazione dell'uno e dell'altro coniuge in base alle settimane di collocamento dei figli. Sino alla
Pt_ suddetta data ogni onere derivante dal contratto di lavoro resterà a carico esclusivo del IG. (contributi,
eventuali differenze retributive, eventuali straordinari, Tfr, ferie, permessi non goduti ecc.).
Dopo tale data, il suddetto contratto potrà essere modificato in termini di ore di lavoro e/o cessato su richiesta anche di una sola parte. In caso di prosecuzione del rapporto, i relativi oneri verranno suddivisi tra le parti a seconda della prestazione effettivamente resa presso ciascuno di loro.
12) La IG.ra dichiara di rinunziare a qualsivoglia contributo al proprio mantenimento in quanto Parte_1
economicamente autosufficiente e di non avere pertanto nulla a pretendere dal marito a tale titolo. Dalla data
6 di trasferimento del marito presso la nuova abitazione di Viale Masia, la carta di credito Visa Gold n.5127
**** **** 1834 intestata alla IG.ra ed addebitata sul conto corrente bancario Fineco Bank del IG. Parte_1
Pt_
verrà disattivata.
13) Fatte salve le obbligazioni qui pattuite ed il loro regolare adempimento, le parti dichiarano di rinunciare ad ogni e qualsivoglia ulteriore domanda e/o pretesa economica reciproca formulata nel presente giudizio di separazione e dichiarano di non avere null'altro a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo, causa o ragione connessi con il rapporto di coniugio, avendo regolato ogni ulteriore questione.
Le parti si obbligano conseguentemente ad abbandonare ogni eventuale ulteriore giudizio pendente tra le stesse ed a rimettere eventuali denunzie-querele sporte reciprocamente, e ad accettare la remissione.
14) I genitori si danno il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi anche per l'espatrio, sia personali che per i figli minori.
15) Spese legali interamente compensate.
*** ** ***
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di e hanno dichiarato di non CP_1
volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
7 il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_1
E
Parte_2
che hanno contratto matrimonio in data 12.4.11 in Kiev (Ucraina), atto trascritto nei registri dello
Stato civile del Comune di Como (anno 2011, atto n. 3, parte 2, serie C);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Como perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Como, il 13.11.2025
Il Presidente rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Alessandro Petronzi Presidente rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
Dott. Alessandro D'Aniello G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 24.4.25 da
1) Parte_1
Nata a Kiev (Ucraina) il 9.9.89
cittadino/a: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Francesca Giallombardo
e
2) Parte_2
Nato a Como il 1.11.74
1 cittadino/a: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Benedetta Piro e con l'Avv. Mauro Navio
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile,
in Kiev (Ucraina), in data 12.4.11, trascritto presso il Comune di Como
(anno 2011, atto n. 3, parte 2, serie C);
con i seguenti figli Per_1
- , nato il [...] a [...], cittadino italiano Persona_2
- , nata il [...] a [...].popolare cinese), cittadina italiana Parte_3
FATTO
I coniugi, nelle more del giudizio di separazione, hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_2 Pt_3
collocamento paritetico presso ciascun genitore con le modalità che seguono: una settimana – dal lunedì alla domenica prima di cena – con la madre, la settimana successiva con il padre, e così a seguire in via alternata,
salvo diverso accordo delle parti purché rispettoso delle attività scolastiche ed extrascolastiche dei minori.
Ogni genitore potrà sentire (con telefono o videocall) i figli quotidianamente e potrà liberamente presenziare alle attività degli stessi anche nei periodi di collocamento presso l'altro genitore, fermo restando che l'organizzazione del tempo sarà ad esclusiva cura e decisione del genitore collocatario. I genitori che ne facessero richiesta potranno trascorrere un pomeriggio/cena con i figli nella settimana non di spettanza decidendo di volta in volta il giorno in accordo con l'altro genitore.
I periodi di vacanza scolastica ed i ponti dovranno essere suddivisi tra i genitori in egual misura su accordo degli stessi, che dovrà essere assunto tempestivamente;
le parti convengono di trascorrere entrambe insieme ai figli il giorno di Natale 2025 e possibilmente lo stesso per il futuro.
2 La residenza anagrafica dei figli sarà presso l'abitazione materna;
qualora i coniugi decidessero di trasferire la propria residenza fuori dalla provincia di Como, potranno farlo solo con il consenso espresso in forma scritta dall'altro genitore.
Durante i tempi di permanenza presso ciascun genitore le decisioni inerenti l'ordinaria amministrazione verranno assunte in maniera disgiunta dal genitore collocatario, mentre le decisioni più importanti nell'interesse delle minori relative all'educazione, alla formazione scolastica, alle attività extrascolastiche ed alla salute, ecc., saranno assunte di comune accordo tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi. Inoltre, i genitori si impegnano a collaborare tra loro nell'interesse prioritario dei figli garantendo agli stessi un equilibrato e continuativo rapporto con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Le parti convengono sin d'ora che, salvo diversi accordi, ed concluderanno i rispettivi cicli Per_2 Pt_3
scolastici presso l'Istituto Orsoline San Carlo di Como, frequentato attualmente.
Pt_ 3) Il IG. corrisponderà alla IG.ra a decorrere dal mese di gennaio 2026 (o dal rilascio Parte_1
dell'abitazione ex casa coniugale, se il rilascio dovesse avvenire prima del mese di gennaio 2026) quale contributo al mantenimento ordinario dei figli l'importo complessivo di € 2.500,00 (€ 1.250,00 per ciascun figlio) entro il giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico bancario alle coordinate di seguito indicate: IBAN
[...]. L'importo sarà rivalutato annualmente da gennaio 2027 ex indici ISTAT.
4) Le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, inclusa la mensa scolastica, saranno
Pt_ integralmente a carico del IG. , anche ai fini delle detrazioni fiscali. Ogni decisione in ordine alle spese extra assegno e le relative modalità di rimborso dovranno avvenire secondo quanto previsto dal noto protocollo in essere presso il Tribunale di Como datato 25.4.18 di seguito integralmente ritrascritto, pena la decadenza dal diritto al rimborso:
“a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche
prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari
prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e)
occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico
curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche, e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari
3 non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati
privatamente; d) farmaci omeopatici;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e
universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di
inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività
sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta
dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo
cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di
trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da
parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
d) spese scolastiche (da documentare) che chiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e
universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di
recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione / master e corsi
post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo
prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità di altri
familiari b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti
territoriali);
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b)
corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese
le spese per iscrizioni a gare e tornei;
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e)
baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri
familiari; f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per
conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e
assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà
manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il
silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
4 Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta
ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso
dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.”
5) L'assegno unico I.N.P.S. verrà percepito integralmente dalla madre;
i figli si intenderanno tuttavia interamente a carico del padre ad ogni fine fiscale.
Pt_ 6) Il IG. si farà carico delle spese di acquisto di giacche e scarpe dei figli allorquando si rendano necessari a causa del cambio di misura e/o di taglia, esclusivamente previa espressa approvazione del relativo costo e dietro esibizione del giustificativo di spesa da parte della madre. Il restante corredo di abbigliamento dei bambini sarà acquistato da ciascun genitore a proprie esclusive spese per i relativi tempi di permanenza.
Pt_ 7) Il IG. verserà alla IG.ra l'importo annuo di € 1.500,00 a titolo di contributo alle Parte_1
vacanze che la predetta trascorrerà con i figli, previo ricevimento della documentazione attestante la prenotazione e/o le spese quali pasti, gite, ecc. sostenute qualora dette vacanze con i bambini vengano trascorse presso le abitazioni di amici.
8) I genitori si autorizzano a vicenda a recarsi in vacanza all'estero con i bambini, previa tempestiva comunicazione. Al fine di garantire comunque adeguati contatti con i nonni materni, le parti convengono che qualora essi giungano in visita in Italia, il padre si impegni a lasciare che i figli trascorrano maggior tempo con la madre e i nonni, salvo recupero dei giorni da concordarsi successivamente.
9) Dato atto che la casa familiare attualmente condotta in locazione in Como, Via Prudenziana, 42, dovrà
essere rilasciata su richiesta del locatore per intervenuta cessazione del contratto entro e non oltre il 26.1.2026,
in ordine alle rispettive abitazioni i coniugi convengono quanto segue:
9.1) La IG.ra continuerà ad abitare presso la casa coniugale sino al 26.1.26, impegnandosi a Parte_1
reperire una nuova abitazione – in conformità a quanto previsto al punto 2) in ordine alla residenza dei bambini
- e ad ivi trasferirsi con i propri beni personali a propria esclusiva cura e spese, lasciando l'immobile libero da cose e/o persone entro e non oltre la suddetta data. Ogni onere relativo alla nuova abitazione sarà a carico esclusivo della IG.ra . Parte_1
Pt_ 9.2) Il IG. dichiara di aver già reperito una nuova abitazione sita in Como, Viale Masia, 37, ove si trasferirà entro e non oltre il 17.01.2026, portando con sé, oltre ai propri beni personali, i seguenti arredi: una
5 cameretta dei bambini, metà cabina armadio, la camera matrimoniale (letto, comodini e cassettiera), mobili e accessori di un bagno, lampada a terra e libreria del soggiorno, divano, tavolo e sedie del terrazzo.
I restanti arredi resteranno alla IG.ra , mentre i beni di utilizzo quotidiano quali, a mero titolo Parte_1
esemplificativo e non esaustivo, coperte, lenzuola, tovaglie, tessili, utensili per la cucina, ecc., verranno equamente suddivisi tra i coniugi.
Pt_ 9.3) In seguito al trasferimento del IG. presso l'appartamento di Viale Masia, le utenze ed ogni spesa di manutenzione contrattualmente a carico del conduttore relativa all'immobile di Via Prudenziana resteranno a carico integrale ed esclusivo della IG.ra . Parte_1
10) Il IG. , C.F. dichiara di trasferire, come trasferisce, a titolo gratuito Parte_2 C.F._2
alla IG.ra , C.F. l'intera proprietà dell'autoveicolo BMW Serie 3 Parte_1 C.F._1
Modello 320D targato DW543VR telaio WBAPN31040VH07640 classe autovettura ad uso privato trasporto persone. Gli oneri derivanti dalla formalizzazione del suddetto passaggio di proprietà avanti al P.R.A., che dovrà avvenire perentoriamente entro 60 gg. dalla sentenza di omologa, saranno a carico di ciascuna parte nella misura del 50% ciascuna. Nelle more del perfezionamento delle pratiche amministrative suddette, la
IG.ra si farà carico in via esclusiva delle eventuali sanzioni amministrative derivanti dall'utilizzo Parte_1
del veicolo;
in seguito al trasferimento di proprietà, ogni onere relativo all'autoveicolo quali tasse automobilistiche, spese di manutenzione (revisione, tagliando, pneumatici, ecc.), assicurazione rc, ecc., sarà a carico esclusivo della IG.ra . Parte_1
11) Le parti convengono di mantenere sino al 31.3.26 il contratto di lavoro domestico in essere tra la IG.ra e la IG.ra suddividendo equamente le ore di lavoro prestate dalla stessa Parte_1 Parte_4
presso l'abitazione dell'uno e dell'altro coniuge in base alle settimane di collocamento dei figli. Sino alla
Pt_ suddetta data ogni onere derivante dal contratto di lavoro resterà a carico esclusivo del IG. (contributi,
eventuali differenze retributive, eventuali straordinari, Tfr, ferie, permessi non goduti ecc.).
Dopo tale data, il suddetto contratto potrà essere modificato in termini di ore di lavoro e/o cessato su richiesta anche di una sola parte. In caso di prosecuzione del rapporto, i relativi oneri verranno suddivisi tra le parti a seconda della prestazione effettivamente resa presso ciascuno di loro.
12) La IG.ra dichiara di rinunziare a qualsivoglia contributo al proprio mantenimento in quanto Parte_1
economicamente autosufficiente e di non avere pertanto nulla a pretendere dal marito a tale titolo. Dalla data
6 di trasferimento del marito presso la nuova abitazione di Viale Masia, la carta di credito Visa Gold n.5127
**** **** 1834 intestata alla IG.ra ed addebitata sul conto corrente bancario Fineco Bank del IG. Parte_1
Pt_
verrà disattivata.
13) Fatte salve le obbligazioni qui pattuite ed il loro regolare adempimento, le parti dichiarano di rinunciare ad ogni e qualsivoglia ulteriore domanda e/o pretesa economica reciproca formulata nel presente giudizio di separazione e dichiarano di non avere null'altro a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo, causa o ragione connessi con il rapporto di coniugio, avendo regolato ogni ulteriore questione.
Le parti si obbligano conseguentemente ad abbandonare ogni eventuale ulteriore giudizio pendente tra le stesse ed a rimettere eventuali denunzie-querele sporte reciprocamente, e ad accettare la remissione.
14) I genitori si danno il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi anche per l'espatrio, sia personali che per i figli minori.
15) Spese legali interamente compensate.
*** ** ***
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di e hanno dichiarato di non CP_1
volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
7 il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_1
E
Parte_2
che hanno contratto matrimonio in data 12.4.11 in Kiev (Ucraina), atto trascritto nei registri dello
Stato civile del Comune di Como (anno 2011, atto n. 3, parte 2, serie C);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Como perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Como, il 13.11.2025
Il Presidente rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
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