Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 01/04/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N° R.G. 481 - 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente Rel.- est.
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice-
Dott. ssa Nadia Zampogna -Giudice- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 481 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto separazione consensuale e divorzio congiunto
TRA
(C.F.: , rappresentata e difesa dall' avv. Silvestro Parte_1 CodiceFiscale_1
Mercone (C.F: , in virtù di procura in calce al ricorso, presso il cui studio C.F._2
elett.te domicilia in Santa Maria Capua Vetere alla Piazza Salvo D'Acquisto n. 1;
E
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Parte_2 C.F._3
Ciaramella (C.F: , giusta procura in calce all'atto introduttivo, presso il cui C.F._4
studio elett.te domicilia in Afragola, alla via Giovanni Amendola n. 185;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 28 gennaio 2025 le parti insistevano affinché il Tribunale adito pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni già indicate in atti, nonché recepite nella sentenza non definitiva di pronuncia della separazione personale tra coniugi, precisando che
la figlia era divenuta nelle more maggiorenne, indi non andavano confermate le condizioni Per_1
sull'affidamento e diritto di visita.
Il P.M. apponeva il visto in data 31 gennaio 2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso cumulativo ex art. 473 bis 49 -51 c.p.c. depositato in data 8 febbraio 2024 i ricorrenti epigrafati premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Afragola (NA) il 16 settembre
2003 (Atto n. 70, parte II, Serie A, anno 2003) dalla cui unione erano nate due figlie, il Per_1
25.09.2006, e il 31.08.2013; che venuto meno l'affectio coniugalis, con sent. n. 160/2024 Per_2
emessa in data 19/6/2024 del Tribunale di Napoli Nord veniva omologata la separazione consensuale;
tanto premesso, stante l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, chiedevano pronunciarsi la separazione personale dei coniugi nonché, cumulativamente, ai sensi e per gli effetti della disposizione normativa di cui all'art. 473-bis. 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio, al verificarsi dei presupposti.
- Fissato termine perentorio ex art 127 ter c.p.c. per l'8/5/2024, pervenute le note scritte, con sentenza non definitiva emessa in data 9 maggio 2024 il Tribunale pronunciava la separazione tra le parti e, con separata ordinanza, disponeva, previa rimessione della causa sul ruolo, il prosieguo del giudizio per la domanda di divorzio fissando l'udienza del 28 gennaio 2025.
A detta udienza, le parti rappresentavano la volontà di divorziare alle condizioni già indicate in atti;
indi il Presidente relatore si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
- Con ordinanza del 24 febbraio 2025, il Giudice rimetteva la causa sul ruolo e fissava termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. al 27 marzo 2025 per il deposito della sentenza di intervenuta separazione con attestazione del passaggio in giudicato e di note scritte di udienza.
Con note scritte le parti rispettivamente in data 6 marzo e 27 marzo 2025 depositavano il certificato di passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di separazione e chiedevano pertanto assegnarsi la causa in decisione.
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- In via preliminare, la domanda è procedibile essendo decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett.
b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni ed avendo le parti depositato la sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
- La domanda di divorzio è fondata e, pertanto, va accolta.
- Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi”
(cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente relatore nel N° R.G. 481 - 2024
giudizio di separazione conclusosi con sentenza non definitiva n. 160/2024 emessa in data
19/06/2024 dal Tribunale di Napoli Nord -passata in giudicato-; inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
- In ordine alle statuizioni accessorie, i rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni concordate in sede di ricorso introduttivo, che, per brevità, si intendono quivi riportate e trascritte.
- In considerazione della natura della controversia sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese processuali.
-Vanno disposte le formalità di legge in base al disposto dell'art. 10 l.div. riformato dalla legge
147/22.
PMQ
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile riportata in epigrafe, in accoglimento della domanda, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 16 settembre 2003, da
, nata a [...] il [...], e , nato a [...] il [...] Parte_1 Parte_2
trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di AFRAGOLA (Atto n. 70, parte II, Serie A, anno
2003);
- compensate le spese processuali.
Così deciso in Aversa, Camera di Consiglio del 27 marzo 2025
Il Presidente rel./ est.
Dott.ssa Alessandra Tabarro