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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 22/01/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Messina, dott. Massimo Morgia, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA
Nella causa per opposizione ad intimazione di pagamento iscritta al n.
4095/2023 R.G.
TRA
nata a [...] [...] ed ivi residente in [...] Pt_1
Consolare Pompea n. 85 c.f , elettivamente domiciliata C.F._1
in via Consolare Pompea n.85, presso lo studio dell'Avv. Domenico Pt_1
Bonavita, C.f. che la rappresenta e difende. CodiceFiscale_2
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. e P.I. ), con sede legale TE P.IVA_1 in 00142 Roma, via G. Grezar, n. 14, in persona del Responsabile atti introduttivi del IO , giusta procura speciale Controparte_2
autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 180134 Persona_1 raccolta nr.12348 del 22/06/2023 rilasciata da TE
, elettivamente domiciliata in alla Via S. Giovanni Bosco
[...] Pt_1
n. 23 presso lo studio dell'Avv. Nicola Nastasi (cod. fisc.: C.F._3
) che lo rappresenta e difende
[...]
1
RESISTENTE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 615 c.p.c., proponeva opposizione Parte_1
avverso l'intimazione di pagamento n. 29520239008568920/000, notificatale dalla in data 20.10.2023, avente ad TE oggetto la cartella di pagamento n. 2952000001368959000, riguardante debiti verso la per l'importo complessivo di Controparte_3
€. 17.932,31.
Parte ricorrente, dopo avere eccepito la mancanza di prova dell'avvenuta notifica degli atti presupposti, nonché la mancanza di motivazione del provvedimento impositivo, chiedeva all'adito Tribunale di accertare e dichiarare la illegittimità dell'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
n.29520239008568920/000” emessa dall' e TE notificata in data 20-10-2023.
Costituitasi in giudizio, l' , in persona del TE
legale rappresentante p.t., preliminarmente eccepiva l'incompetenza del
Tribunale adito, posto che la cartella di pagamento impugnata ha ad oggetto contributi previdenziali, quindi contestava l'eccezione di mancata notifica dell'atto presupposto e di mancanza di motivazione. Quindi, parte resistente rassegnava le seguenti conclusioni: 1) Ritenere e dichiarare l'incompetenza del
Giudice ordinario adito in favore del Giudice del lavoro;
2) Ritenere e dichiarare improcedibile, inammissibile e/o tardiva l'opposizione avverso l'avviso di intimazione proposta dalla sig. ra per i motivi sopra spiegati;
3) Successivamente, nel Pt_1 merito, ritenere e dichiarare legittima la procedura di riscossione posta in essere dalla
4) Per l'effetto, confermare l'atto opposto;
5) Per TE
i superiori motivi, condannare parte ricorrente alla refusione delle spese giudiziali in favore della 6) In subordine, nella denegata e non TE temuta ipotesi di rigetto delle superiori richieste, condannare l'Ente impositore
(nell'ipotesi in cui venisse accertata l'inesistenza dei presupposti per procedere alla riscossione a mezzo ruoli) a corrispondere alla le TE somme di cui la stessa potrebbe essere gravata a seguito del presente giudizio. 2 Susseguitesi le fasi processuali, all'udienza del 16.01.2025, la causa veniva assunta in decisione.
La giurisprudenza è concorde nell'affermare che, qualora l'intimazione di pagamento riguardi crediti previdenziali, a prescindere dall'importo,
l'opposizione dovrà essere proposta nella forma del ricorso dinanzi al
Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro. Ne consegue l'incompetenza del Giudice adito, posto che la cartella sottesa all'intimazione di pagamento impugnata ha ad oggetto il mancato pagamento di contributi previdenziali alla . Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa per opposizione ad intimazione di pagamento iscritta al n.
4095/2023 R.G., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, dichiara l'incompetenza.
Spese compensate.
Messina, 21.01.2025
IL Giudice
Dott. Massimo Morgia
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