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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 17/03/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 206/2024
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. Fabrizio Riga Presidente dr. Anna Maria Tracanna Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza del 19 dicembre 2024 svolta in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello
TRA assistito e difeso dall'Avv. NUCCIARELLI ANDREA Parte_1
APPELLANTE E
, assistito e difeso Controparte_1 dall'Avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO L'AQUILA APPELLATO
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. 195/2023 in data 8 novembre 2023 del
Tribunale di L'Aquila in funzione di Giudice del lavoro
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di L'Aquila, in parziale accoglimento dell'opposizione all'ordinanza ingiunzione – con la quale veniva irrogata la sanzione amministrativa di € 14.684,00 a seguito di accertamento ispettivo riguardate la società Merlot
s.r.l.s., di cui è amministratrice, presso il pubblico esercizio denominato Parte_1
Bapacè Raise, sito in via Durini s.n.c., gestito dalla società predetta – ha escluso la CP_1 sussistenza della violazione di cui al punto 5) ed ha rideterminato la sanzione nel minor importo di € 8.634,00, condannando l'opponente alla rifusione delle spese di lite.
Avverso la suindicata sentenza pubblicata in data 8 novembre 2023 e non notificata, con ricorso depositato in data 1 maggio 2024, ha proposto appello , chiedendo Parte_1 la parziale riforma della pronuncia e l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare l'infondatezza degli addebiti assunti a presupposto delle sanzioni applicate nei confronti della sig.ra con conseguente dichiarazione di nullità/annullamento e/o Parte_1 revoca dell'ordinanza – ingiunzione di pagamento n. 44/2022 e per l'effetto dichiarare nulle e non dovute le sanzioni, anche così come riconosciute dal Tribunale di L'Aquila – sez. Lavoro nella somma rideterminata di € 8.634,00; 2) in via subordinata, modificare l'entità delle sanzioni irrogate con riferimento alle sole violazioni ritenute esistenti e con applicazione dell'importo minimo previsto.”. Con Si è costituito in giudizio l' contestando ogni motivo di gravame e chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza, in trattazione cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo.
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante ha lamentato la violazione dell'art. 3 della
L. 24 novembre 1981 n.689, essendo ascrivibili tutte le violazioni della normativa in tema di obblighi previdenziali e contributivi al consulente del lavoro, al quale la si era Parte_1 completamente affidata. Il giudice di primo grado avrebbe dovuto interpretare l'art. 7 della L. 12/79 unitamente al disposto dell'art. 3 Legge 689/1981, che prevede che “nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa”.
Il motivo non è fondato e va rigettato.
Le violazioni contestate con l'ordinanza ingiunzione trovano il loro fondamento nella sussistenza del rapporto di lavoro che fa capo, in via esclusiva, al datore di lavoro.
La legge 11 gennaio 1979 n. 12, in materia di ordinamento della professione di consulente del lavoro, all'art. 7 prevede che “ L'affidamento ai consulenti del lavoro delle attività di cui all'articolo 2 non esime i datori di lavoro, per conto dei quali le attività sono svolte, dagli obblighi ad essi imposti dalle leggi vigenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale”.
Pur volendo il ricorrente invocare la propria buona fede quale esimente delle contestate violazioni, dunque, la predetta disposizione normativa non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di effettuare il dovuto controllo sull'operato dei professionisti incaricati per la consulenza, da scegliere con la necessaria oculatezza.
Ai sensi dell'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689 per integrare l'elemento soggettivo dell'illecito è sufficiente la semplice colpa, per la quale la norma pone una presunzione "iuris tantum" a carico di chi abbia commesso l'atto vietato, lasciando al trasgressore l'onere di provare di aver agito senza colpa. L'errore sulla liceità della condotta, derivato da un errore sul fatto collegato alla buona fede dell'agente, può rilevare in termini di esclusione della responsabilità amministrativa, solo quando esso risulti inevitabile. A tal fine è necessario rintracciare un elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo ad ingenerare in pag. 2/6 lui la convinzione della suddetta liceità, oltre alla condizione che da parte dell'autore stesso sia stato fatto tutto il possibile per osservare la legge, per cui nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l'errore non è suscettibile di essere impedito dall'interessato con l'ordinaria diligenza (v. Cass., 19759/2015, 16320/10, 13610/07, 11012/06, 9862/06, 5426/06 e
11253/04).
L'onere della prova degli elementi positivi che riscontrano l'esistenza della buona fede è a carico dell'opponente e, nella fattispecie in oggetto, non si ravvisa alcun errore scusabile.
Nel caso in esame, non può sicuramente assumere efficacia esimente la sola circostanza relativa all'avere la affidato l'incarico ad un consulente, essendo la stessa inidonea Parte_1 ad ingenerare il convincimento della liceità della condotta. Al contrario, la qualifica professionale posseduta e l'attività esercitata imponevano alla ricorrente di esercitare il dovuto controllo.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha lamentato la errata e/o la mancata valutazione, da parte del primo giudice, della documentazione prodotta in giudizio, in particolare del ricorso amministrativo inoltrato dalla in cui veniva spiegato come le Parte_1 dichiarazioni dei dipendenti non fossero veritiere, atteso che “gli stessi sono stati regolarmente seguiti ed istruiti al giusto modo di operare, di comportarsi, nella preparazione degli alimenti e bevande somministrate in ordine alla composizione dei prodotti alla giusta quantità e alla loro collocazione merceologica;
così come descritto dal piano formativo sottoscritto dai su citati dipendenti.”
In disparte la considerazione per cui non può certo assurgere ad elemento di prova la mera valutazione espressa dal diretto interessato, in questo caso dalla in ordine alla Parte_1 veridicità delle dichiarazioni delle persone informate, sentite dagli ispettori, dichiarazioni invero risultate unanimi, concordi tra loro e prive di contraddizioni, dalle quali è emerso che i contratti di apprendistato dissimulavano prestazioni lavorative di natura subordinata.
Come noto, il datore di lavoro attraverso il contratto di apprendistato, avvalendosi della prestazione lavorativa, impartisce al lavoratore la formazione necessaria all'acquisizione delle competenze professionali o alla riqualificazione di una professionalità.
Orbene, nel caso di specie l'obbligo formativo è stato disatteso, in quanto i lavoratori, quasi tutti con precedenti esperienze lavorative di baristi o camerieri, hanno svolto la loro prestazione lavorativa in piena autonomia e senza alcun affiancamento da parte dei tutor designati o della titolare o di I tutor si sono limitati alla Parte_1 Persona_1 mera gestione amministrativa del rapporto, per cui la più presente nel bar, Parte_1 predisponeva o faceva predisporre i turni di lavoro e il autorizzava il prelievo di Per_1 acconti settimanali dalla cassa ai dipendenti attraverso fogli paga.
Dunque, nessuno dei predetti tutor aziendali ha erogato ai dipendenti la formazione cui erano tenuti.
pag. 3/6 Il riconoscimento delle agevolazioni di carattere economico e normativo previste per il datore di lavoro che occupa gli apprendisti è condizionato all'effettivo addestramento professionale dei lavoratori, che nel caso in oggetto, non è avvenuto.
La violazione dell'obbligo formativo costituisce un inadempimento contrattuale, pertanto, difettando tale requisito, il rapporto di lavoro così instaurato è considerato un normale rapporto di lavoro subordinato da cui discende l'obbligo di comunicare al Centro per l'impiego competente a consegnare al dipendente l'esatta tipologia contrattuale stipulata.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante ha lamentato la errata o mancata valutazione, da parte del primo giudice, della documentazione prodotta in giudizio, in particolare del contratto di affidamento di reparto di azienda in favore di che dunque Controparte_3 risultava operare in forma autonoma e non subordinata, precisando altresì che, dalla comunicazione inviata a mezzo mail dalla al consulente del lavoro, depositata in Parte_1 atti, poteva evincersi che per errore era stata indicata quella del 8 ottobre 2017 come data di sottoscrizione di detto contratto di affidamento di ramo di azienda, anziché quella effettiva del
8 aprile 2017.
Il motivo non è fondato.
La violazione contestata con l'ordinanza ingiunzione riguarda l'occupazione del lavoratore dal 25/4/2017 al 29/5/2017, per un totale di 29 giornate, in assenza della Controparte_3 preventiva comunicazione di assunzione o di altro adempimento amministrativo e contributivo.
Risulta dal verbale degli ispettori che il giorno dell'accesso, avvenuto in data 17 maggio
2017, il è stato trovato a lavorare in cucina. Per tale lavoratore la società ha esibito CP_3 copia di contratto di affidamento di reparto di azienda, recante la data del 8 ottobre 2017, senza tuttavia allegare alcuna documentazione fiscale a riscontro dell'asserito rapporto con
, il quale neppure è risultato iscritto presso la Gestione Commercianti INPS. Controparte_3
Non sussistono dunque elementi utili per considerare errata l'indicazione della data del 8 ottobre 2017 di sottoscrizione del contratto, anticipandola a quella del 8 aprile 2017.
Risulta invece che il medesimo lavoratore è stato poi assunto dal 30/5/2017. Le dichiarazioni testimoniali infine hanno confermato che il lavoratore, nel periodo indicato nell'ordinanza ingiunzione, al pari degli altri dipendenti, era sottoposto a turni di lavoro e allo stesso meccanismo del prelievo degli acconti settimanali dalla cassa, previa emissione dei fogli paga, entrambi predisposti da restando perciò confermata la natura Persona_1 subordinata del rapporto di lavoro.
Con il quarto motivo di gravame, l'appellante ha lamentato la violazione dell'art.11 L.n.
689/81, non avendo offerto il primo giudice alcuna motivazione in ordine alla mancata applicazione dei limiti minimi delle sanzioni amministrative, limitandosi a confermare l'ordinanza – ingiunzione, senza dar conto dei criteri valutativi di cui all'art. 11 citato.
pag. 4/6 La censura non è fondata.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte “Nel procedimento di opposizione avverso le sanzioni amministrative pecuniarie, il giudice, nel caso di contestazione della misure delle stesse, è autonomamente chiamato a controllarne la rispondenza alle previsioni di legge, senza essere soggetto a parametri fissi di proporzionalità correlati al numero ed alla consistenza degli addebiti, e può reputare congrua l'entità della sanzione inflitta in riferimento ad una molteplicità di incolpazioni anche qualora escluda l'esistenza di alcune di esse;
egli, inoltre, non è chiamato a controllare la motivazione dell'ordinanza-ingiunzione, ma a determinare la sanzione entro i limiti edittali previsti, allo scopo di commisurarla all'effettiva gravità del fatto concreto, desumendola globalmente dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, senza che sia tenuto a specificare i criteri seguiti, dovendosi escludere che la sua statuizione sia censurabile in sede di legittimità ove quei limiti siano stati rispettati e dalla motivazione emerga come, nella determinazione, si sia tenuto conto dei parametri previsti dall'art. 11 della I. n. 689 del 1981” (Cass.n. 11481/2020).
Nel caso in esame, il numero elevato dei lavoratori coinvolti (circa 14), anche in relazione alle dimensioni dell'attività economica interessata riguardante un esercizio commerciale di bar, il lungo periodo oggetto dell'accertamento da giugno 2015 a settembre 2017 e la pluralità delle violazioni hanno giustificato il mancato contenimento delle sanzioni nei limiti del minimo edittale, tenuto conto anche che già nel provvedimento di diffida, alla società era stata offerta la possibilità di pagare la sanzione in misura minima che, se effettuato unitamente alla avvenuta regolarizzazione, avrebbe consentito di estinguere la procedura sanzionatoria.
Con il quinto motivo di gravame l'appellante ha lamentato la erronea regolamentazione da parte del primo giudice delle spese di lite, in violazione dell'art.91 c.p.c e dell'art.92 c.p.c.
Il motivo è parzialmente fondato. In materia di spese processuali “l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.” (Cassazione
Sezioni Unite 31 ottobre 2022 n. 32061).
Pertanto, presso atto della rideterminazione della sanzione amministrativa in un importo minore rispetto a quello irrogato con l'ordinanza ingiunzione, la sentenza di primo grado dovrà essere parzialmente riformata e pertanto, tenuto conto dell'esito complessivo e finale del giudizio, le spese di lite sono compensate per 2/3 tra le parti per il doppio grado e, per il restante 1/3, poste a carico dell'opponente e liquidate come da dispositivo.
pag. 5/6
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto,
- Compensa tra le parti per 2/3 le spese del doppio grado di giudizio e condanna alla rifusione del restante 1/3 delle stesse, liquidate per la parte Parte_1 non compensata, per il primo grado in € 400 e per il secondo grado in € 700, oltre spese generali, come per legge.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
Anna Maria Tracanna Fabrizio Riga
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 206/2024
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. Fabrizio Riga Presidente dr. Anna Maria Tracanna Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza del 19 dicembre 2024 svolta in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello
TRA assistito e difeso dall'Avv. NUCCIARELLI ANDREA Parte_1
APPELLANTE E
, assistito e difeso Controparte_1 dall'Avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO L'AQUILA APPELLATO
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. 195/2023 in data 8 novembre 2023 del
Tribunale di L'Aquila in funzione di Giudice del lavoro
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di L'Aquila, in parziale accoglimento dell'opposizione all'ordinanza ingiunzione – con la quale veniva irrogata la sanzione amministrativa di € 14.684,00 a seguito di accertamento ispettivo riguardate la società Merlot
s.r.l.s., di cui è amministratrice, presso il pubblico esercizio denominato Parte_1
Bapacè Raise, sito in via Durini s.n.c., gestito dalla società predetta – ha escluso la CP_1 sussistenza della violazione di cui al punto 5) ed ha rideterminato la sanzione nel minor importo di € 8.634,00, condannando l'opponente alla rifusione delle spese di lite.
Avverso la suindicata sentenza pubblicata in data 8 novembre 2023 e non notificata, con ricorso depositato in data 1 maggio 2024, ha proposto appello , chiedendo Parte_1 la parziale riforma della pronuncia e l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare l'infondatezza degli addebiti assunti a presupposto delle sanzioni applicate nei confronti della sig.ra con conseguente dichiarazione di nullità/annullamento e/o Parte_1 revoca dell'ordinanza – ingiunzione di pagamento n. 44/2022 e per l'effetto dichiarare nulle e non dovute le sanzioni, anche così come riconosciute dal Tribunale di L'Aquila – sez. Lavoro nella somma rideterminata di € 8.634,00; 2) in via subordinata, modificare l'entità delle sanzioni irrogate con riferimento alle sole violazioni ritenute esistenti e con applicazione dell'importo minimo previsto.”. Con Si è costituito in giudizio l' contestando ogni motivo di gravame e chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza, in trattazione cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo.
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante ha lamentato la violazione dell'art. 3 della
L. 24 novembre 1981 n.689, essendo ascrivibili tutte le violazioni della normativa in tema di obblighi previdenziali e contributivi al consulente del lavoro, al quale la si era Parte_1 completamente affidata. Il giudice di primo grado avrebbe dovuto interpretare l'art. 7 della L. 12/79 unitamente al disposto dell'art. 3 Legge 689/1981, che prevede che “nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa”.
Il motivo non è fondato e va rigettato.
Le violazioni contestate con l'ordinanza ingiunzione trovano il loro fondamento nella sussistenza del rapporto di lavoro che fa capo, in via esclusiva, al datore di lavoro.
La legge 11 gennaio 1979 n. 12, in materia di ordinamento della professione di consulente del lavoro, all'art. 7 prevede che “ L'affidamento ai consulenti del lavoro delle attività di cui all'articolo 2 non esime i datori di lavoro, per conto dei quali le attività sono svolte, dagli obblighi ad essi imposti dalle leggi vigenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale”.
Pur volendo il ricorrente invocare la propria buona fede quale esimente delle contestate violazioni, dunque, la predetta disposizione normativa non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di effettuare il dovuto controllo sull'operato dei professionisti incaricati per la consulenza, da scegliere con la necessaria oculatezza.
Ai sensi dell'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689 per integrare l'elemento soggettivo dell'illecito è sufficiente la semplice colpa, per la quale la norma pone una presunzione "iuris tantum" a carico di chi abbia commesso l'atto vietato, lasciando al trasgressore l'onere di provare di aver agito senza colpa. L'errore sulla liceità della condotta, derivato da un errore sul fatto collegato alla buona fede dell'agente, può rilevare in termini di esclusione della responsabilità amministrativa, solo quando esso risulti inevitabile. A tal fine è necessario rintracciare un elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo ad ingenerare in pag. 2/6 lui la convinzione della suddetta liceità, oltre alla condizione che da parte dell'autore stesso sia stato fatto tutto il possibile per osservare la legge, per cui nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l'errore non è suscettibile di essere impedito dall'interessato con l'ordinaria diligenza (v. Cass., 19759/2015, 16320/10, 13610/07, 11012/06, 9862/06, 5426/06 e
11253/04).
L'onere della prova degli elementi positivi che riscontrano l'esistenza della buona fede è a carico dell'opponente e, nella fattispecie in oggetto, non si ravvisa alcun errore scusabile.
Nel caso in esame, non può sicuramente assumere efficacia esimente la sola circostanza relativa all'avere la affidato l'incarico ad un consulente, essendo la stessa inidonea Parte_1 ad ingenerare il convincimento della liceità della condotta. Al contrario, la qualifica professionale posseduta e l'attività esercitata imponevano alla ricorrente di esercitare il dovuto controllo.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha lamentato la errata e/o la mancata valutazione, da parte del primo giudice, della documentazione prodotta in giudizio, in particolare del ricorso amministrativo inoltrato dalla in cui veniva spiegato come le Parte_1 dichiarazioni dei dipendenti non fossero veritiere, atteso che “gli stessi sono stati regolarmente seguiti ed istruiti al giusto modo di operare, di comportarsi, nella preparazione degli alimenti e bevande somministrate in ordine alla composizione dei prodotti alla giusta quantità e alla loro collocazione merceologica;
così come descritto dal piano formativo sottoscritto dai su citati dipendenti.”
In disparte la considerazione per cui non può certo assurgere ad elemento di prova la mera valutazione espressa dal diretto interessato, in questo caso dalla in ordine alla Parte_1 veridicità delle dichiarazioni delle persone informate, sentite dagli ispettori, dichiarazioni invero risultate unanimi, concordi tra loro e prive di contraddizioni, dalle quali è emerso che i contratti di apprendistato dissimulavano prestazioni lavorative di natura subordinata.
Come noto, il datore di lavoro attraverso il contratto di apprendistato, avvalendosi della prestazione lavorativa, impartisce al lavoratore la formazione necessaria all'acquisizione delle competenze professionali o alla riqualificazione di una professionalità.
Orbene, nel caso di specie l'obbligo formativo è stato disatteso, in quanto i lavoratori, quasi tutti con precedenti esperienze lavorative di baristi o camerieri, hanno svolto la loro prestazione lavorativa in piena autonomia e senza alcun affiancamento da parte dei tutor designati o della titolare o di I tutor si sono limitati alla Parte_1 Persona_1 mera gestione amministrativa del rapporto, per cui la più presente nel bar, Parte_1 predisponeva o faceva predisporre i turni di lavoro e il autorizzava il prelievo di Per_1 acconti settimanali dalla cassa ai dipendenti attraverso fogli paga.
Dunque, nessuno dei predetti tutor aziendali ha erogato ai dipendenti la formazione cui erano tenuti.
pag. 3/6 Il riconoscimento delle agevolazioni di carattere economico e normativo previste per il datore di lavoro che occupa gli apprendisti è condizionato all'effettivo addestramento professionale dei lavoratori, che nel caso in oggetto, non è avvenuto.
La violazione dell'obbligo formativo costituisce un inadempimento contrattuale, pertanto, difettando tale requisito, il rapporto di lavoro così instaurato è considerato un normale rapporto di lavoro subordinato da cui discende l'obbligo di comunicare al Centro per l'impiego competente a consegnare al dipendente l'esatta tipologia contrattuale stipulata.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante ha lamentato la errata o mancata valutazione, da parte del primo giudice, della documentazione prodotta in giudizio, in particolare del contratto di affidamento di reparto di azienda in favore di che dunque Controparte_3 risultava operare in forma autonoma e non subordinata, precisando altresì che, dalla comunicazione inviata a mezzo mail dalla al consulente del lavoro, depositata in Parte_1 atti, poteva evincersi che per errore era stata indicata quella del 8 ottobre 2017 come data di sottoscrizione di detto contratto di affidamento di ramo di azienda, anziché quella effettiva del
8 aprile 2017.
Il motivo non è fondato.
La violazione contestata con l'ordinanza ingiunzione riguarda l'occupazione del lavoratore dal 25/4/2017 al 29/5/2017, per un totale di 29 giornate, in assenza della Controparte_3 preventiva comunicazione di assunzione o di altro adempimento amministrativo e contributivo.
Risulta dal verbale degli ispettori che il giorno dell'accesso, avvenuto in data 17 maggio
2017, il è stato trovato a lavorare in cucina. Per tale lavoratore la società ha esibito CP_3 copia di contratto di affidamento di reparto di azienda, recante la data del 8 ottobre 2017, senza tuttavia allegare alcuna documentazione fiscale a riscontro dell'asserito rapporto con
, il quale neppure è risultato iscritto presso la Gestione Commercianti INPS. Controparte_3
Non sussistono dunque elementi utili per considerare errata l'indicazione della data del 8 ottobre 2017 di sottoscrizione del contratto, anticipandola a quella del 8 aprile 2017.
Risulta invece che il medesimo lavoratore è stato poi assunto dal 30/5/2017. Le dichiarazioni testimoniali infine hanno confermato che il lavoratore, nel periodo indicato nell'ordinanza ingiunzione, al pari degli altri dipendenti, era sottoposto a turni di lavoro e allo stesso meccanismo del prelievo degli acconti settimanali dalla cassa, previa emissione dei fogli paga, entrambi predisposti da restando perciò confermata la natura Persona_1 subordinata del rapporto di lavoro.
Con il quarto motivo di gravame, l'appellante ha lamentato la violazione dell'art.11 L.n.
689/81, non avendo offerto il primo giudice alcuna motivazione in ordine alla mancata applicazione dei limiti minimi delle sanzioni amministrative, limitandosi a confermare l'ordinanza – ingiunzione, senza dar conto dei criteri valutativi di cui all'art. 11 citato.
pag. 4/6 La censura non è fondata.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte “Nel procedimento di opposizione avverso le sanzioni amministrative pecuniarie, il giudice, nel caso di contestazione della misure delle stesse, è autonomamente chiamato a controllarne la rispondenza alle previsioni di legge, senza essere soggetto a parametri fissi di proporzionalità correlati al numero ed alla consistenza degli addebiti, e può reputare congrua l'entità della sanzione inflitta in riferimento ad una molteplicità di incolpazioni anche qualora escluda l'esistenza di alcune di esse;
egli, inoltre, non è chiamato a controllare la motivazione dell'ordinanza-ingiunzione, ma a determinare la sanzione entro i limiti edittali previsti, allo scopo di commisurarla all'effettiva gravità del fatto concreto, desumendola globalmente dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, senza che sia tenuto a specificare i criteri seguiti, dovendosi escludere che la sua statuizione sia censurabile in sede di legittimità ove quei limiti siano stati rispettati e dalla motivazione emerga come, nella determinazione, si sia tenuto conto dei parametri previsti dall'art. 11 della I. n. 689 del 1981” (Cass.n. 11481/2020).
Nel caso in esame, il numero elevato dei lavoratori coinvolti (circa 14), anche in relazione alle dimensioni dell'attività economica interessata riguardante un esercizio commerciale di bar, il lungo periodo oggetto dell'accertamento da giugno 2015 a settembre 2017 e la pluralità delle violazioni hanno giustificato il mancato contenimento delle sanzioni nei limiti del minimo edittale, tenuto conto anche che già nel provvedimento di diffida, alla società era stata offerta la possibilità di pagare la sanzione in misura minima che, se effettuato unitamente alla avvenuta regolarizzazione, avrebbe consentito di estinguere la procedura sanzionatoria.
Con il quinto motivo di gravame l'appellante ha lamentato la erronea regolamentazione da parte del primo giudice delle spese di lite, in violazione dell'art.91 c.p.c e dell'art.92 c.p.c.
Il motivo è parzialmente fondato. In materia di spese processuali “l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.” (Cassazione
Sezioni Unite 31 ottobre 2022 n. 32061).
Pertanto, presso atto della rideterminazione della sanzione amministrativa in un importo minore rispetto a quello irrogato con l'ordinanza ingiunzione, la sentenza di primo grado dovrà essere parzialmente riformata e pertanto, tenuto conto dell'esito complessivo e finale del giudizio, le spese di lite sono compensate per 2/3 tra le parti per il doppio grado e, per il restante 1/3, poste a carico dell'opponente e liquidate come da dispositivo.
pag. 5/6
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto,
- Compensa tra le parti per 2/3 le spese del doppio grado di giudizio e condanna alla rifusione del restante 1/3 delle stesse, liquidate per la parte Parte_1 non compensata, per il primo grado in € 400 e per il secondo grado in € 700, oltre spese generali, come per legge.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
Anna Maria Tracanna Fabrizio Riga
pag. 6/6