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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/05/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 24/04/2025 al n. 1086/2025 avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promosso da
, nata a [...] il [...] CF Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. MARIGLIANO VERONICA
e da nato ad [...] il [...] CF Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. MARIGLIANO VERONICA
-RICORRENTI -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- INTERVENIENTE NECESSARIO-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE I coniugi con ricorso congiunto iscritto a Parte_3 ruolo in data 24/04/2025, hanno proposto domanda di separazione e, decorsi i termini di legge, la rimessione sul ruolo per la domanda di divorzio, a seguito del matrimonio concordatario contratto ad
Ottaviano il 5.5.2003, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Ottaviano (al
N. 9, Parte II , serie A , anno 2003).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nati due figli, nato in [...] Persona_1
Vesuviano il 30.9.2003, maggiorenne ed autonomo economicamente, e nata in [...] Controparte_1
Gennaro Vesuviano il 19.6.2008, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Preliminarmente va rilevata la incompetenza funzionale del Tribunale adito. Invero si osserva che secondo il tenore dell'art. 473 bis.11 c.p.c., per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore, è competente il Tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. La giurisprudenza di legittimità, infatti, definisce il luogo di residenza abituale del minore come il luogo in cui il minore consolida affetti e relazioni (Cfr. Cass. Sez. VI-I Ord. n. 27741 del 31.10.2018), in virtù di una durevole e stabile permanenza, dove il minore ha il centro dei propri legami affettivi non solo parentali, derivanti dallo svolgimento in tale località della quotidiana vita di relazione. L'abitualità della dimora del minore, quale criterio di determinazione della competenza per territorio del giudice chiamato all'adozione dei provvedimenti in materia di esercizio della responsabilità genitoriale, comporta l'accertamento di una questione di fatto, alla quale concorrono una pluralità di indicatori da valutarsi, nella finalità di individuare, insieme al luogo idoneo a costituire uno stabile centro di vita ed interessi del minore di cui assicurare un sereno sviluppo psico fisico, il Giudice che possa dare migliore risposta alle correlate esigenze del primo (Cass. Sez. VI-I
Ord. n. 15835 del 07.06.2021).
Nel caso di specie, dalla certificazione anagrafica in atti emerge che la sig.ra Parte_1 unitamente ai figli e , risiedono a Cologno Monzese (MI), Persona_1 Controparte_1 per cui è territorialmente competente il Tribunale di Monza.
Non emergono altre risultanze che contrastano in punto di fatto dette circostanze.
Sussiste pertanto l'incompetenza per territorio del Tribunale di Nola, dovendo essere adottati provvedimenti che riguardano il minore, in quanto il criterio generale assorbente è quello del luogo ove il minore ha residenza abituale. Si dà atto che il PM, interventore ex lege, attraverso le comunicazioni di Cancelleria è stato posto in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr. Cass. n.13062 del 2000; Cass. n.12456 del 1999; Cass. n.11915 del 1998).
Sussistono equi motivi per compensare le spese di lite
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
- Dichiara la incompetenza funzionale ex art. 473 bis 11 c.p.c. del Giudice adito, essendo territorialmente competente il Tribunale di Monza a cui deve essere riassunta la procedura;
- Spese compensate.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 20/05/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 24/04/2025 al n. 1086/2025 avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promosso da
, nata a [...] il [...] CF Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. MARIGLIANO VERONICA
e da nato ad [...] il [...] CF Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. MARIGLIANO VERONICA
-RICORRENTI -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- INTERVENIENTE NECESSARIO-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE I coniugi con ricorso congiunto iscritto a Parte_3 ruolo in data 24/04/2025, hanno proposto domanda di separazione e, decorsi i termini di legge, la rimessione sul ruolo per la domanda di divorzio, a seguito del matrimonio concordatario contratto ad
Ottaviano il 5.5.2003, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Ottaviano (al
N. 9, Parte II , serie A , anno 2003).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nati due figli, nato in [...] Persona_1
Vesuviano il 30.9.2003, maggiorenne ed autonomo economicamente, e nata in [...] Controparte_1
Gennaro Vesuviano il 19.6.2008, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Preliminarmente va rilevata la incompetenza funzionale del Tribunale adito. Invero si osserva che secondo il tenore dell'art. 473 bis.11 c.p.c., per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore, è competente il Tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. La giurisprudenza di legittimità, infatti, definisce il luogo di residenza abituale del minore come il luogo in cui il minore consolida affetti e relazioni (Cfr. Cass. Sez. VI-I Ord. n. 27741 del 31.10.2018), in virtù di una durevole e stabile permanenza, dove il minore ha il centro dei propri legami affettivi non solo parentali, derivanti dallo svolgimento in tale località della quotidiana vita di relazione. L'abitualità della dimora del minore, quale criterio di determinazione della competenza per territorio del giudice chiamato all'adozione dei provvedimenti in materia di esercizio della responsabilità genitoriale, comporta l'accertamento di una questione di fatto, alla quale concorrono una pluralità di indicatori da valutarsi, nella finalità di individuare, insieme al luogo idoneo a costituire uno stabile centro di vita ed interessi del minore di cui assicurare un sereno sviluppo psico fisico, il Giudice che possa dare migliore risposta alle correlate esigenze del primo (Cass. Sez. VI-I
Ord. n. 15835 del 07.06.2021).
Nel caso di specie, dalla certificazione anagrafica in atti emerge che la sig.ra Parte_1 unitamente ai figli e , risiedono a Cologno Monzese (MI), Persona_1 Controparte_1 per cui è territorialmente competente il Tribunale di Monza.
Non emergono altre risultanze che contrastano in punto di fatto dette circostanze.
Sussiste pertanto l'incompetenza per territorio del Tribunale di Nola, dovendo essere adottati provvedimenti che riguardano il minore, in quanto il criterio generale assorbente è quello del luogo ove il minore ha residenza abituale. Si dà atto che il PM, interventore ex lege, attraverso le comunicazioni di Cancelleria è stato posto in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr. Cass. n.13062 del 2000; Cass. n.12456 del 1999; Cass. n.11915 del 1998).
Sussistono equi motivi per compensare le spese di lite
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
- Dichiara la incompetenza funzionale ex art. 473 bis 11 c.p.c. del Giudice adito, essendo territorialmente competente il Tribunale di Monza a cui deve essere riassunta la procedura;
- Spese compensate.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 20/05/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca