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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 20/01/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
- Seconda Sezione Civile-
Il GIUDICE UNICO, GOP, dott.ssa Claudia Giannotte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 3144 iscritta al Ruolo Generale Contenzioso Civile dell'anno 2024
TRA
, rappresento e difeso dall' Avv. B. Sonia D'Onofrio, giusta mandato in Parte_1
atti
OPPONENTE -
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. Cristiano Rizzi Controparte_1
OPPOSTA-
OGGETTO: Opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: Come da verbale d'udienza del 20 Gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a precetto, notificato in data 17.06.2023, Parte_1
chiedeva di accertare e dichiarare la nullità dell'opposto precetto, essendo stato azionato su somme non dovute per l'assegno di mantenimento per la figlia , per il periodo Persona_1
che va dal mese di ottobre 2022 al mese di agosto 2023, nonché dichiarare non dovute le somme precettate per il periodo che va dal mese di giugno 2022 al mese di febbraio 2023, in favore del primogenito , stante l'intervenuta rinuncia di questo ultimo, all'epoca Persona_2
disoccupato, al mantenimento corrisposto direttamente nei confronti del figlio maggiorenne, con condanna al pagamento delle spese del giudizio.
Si costituiva con comparsa di risposta l'opposta, la quale contestava quanto domandato dal e chiedeva il rigetto delle suddette richieste. Pt_1
La causa, istruita mediante produzione documentale, veniva rinviata all'udienza del 20 gennaio
2025, ove le parti chiedevano congiuntamente che venisse dichiarata cessata la materia del contendere avendo definito bonariamente la questione, nulla disponendo in merito alle spese del giudizio.
La chiesta dichiarazione può essere resa in ogni caso in cui risulti acquisito in causa che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto.(Cass. civ., Sez.I,
19/03/1990, n.2267)
La pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario , una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. (Cass. civ., Sez.un., 28/09/2000, n.1048)
In via di prima approssimazione, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere segue al sopravvenire, lite pendente, di eventi che eliminano oggettivamente la necessità e l'utilità di stabilire la concreta volontà di legge circa la controversia dedotta in giudizio.
Condizione necessaria perché si abbia cessazione della materia del contendere è che le relative cause siano sopravvenute, ovvero siano intervenute in un momento successivo rispetto a quello della pendenza della lite ed inoltre che non residuino interessi insoddisfatti delle parti rispetto alla controversia. Al fatto causa di cessazione dovrebbe infatti seguire una perfetta rimozione di ogni ragione di contrasto perché possa dirsi oggettivamente venuta meno la necessità di una pronuncia giudiziale sull'oggetto della controversia.
La pronuncia di cessazione, pur mettendo capo ad una sentenza che chiude il processo non esime il giudicante da una pronuncia sulle spese processuali, la quale sembra tuttavia seguire una disciplina processuale differenziata rispetto a quella generale prevista dall'art. 91 c.p.c. .
La prassi dominante adotta per la distribuzione finale dei costi il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale, che comporta una delibazione sulla fondatezza della domanda, cui segue l'individuazione del soccombente in base ad un giudizio ipotetico.
Malgrado il principio sopra enunciato, nulla si dispone in merito alle spese del giudizio, stante la richiesta congiunta formalizzata dalle parti.
P.Q.M.
Il GIUDICE, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nei Parte_1
confronti di così provvede: Controparte_1
1) Dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere;
2) Nulla dispone in merito alle spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, 20-01-2025.
Il GIUDICE
Dott.ssa Claudia Giannotte