Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 3735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3735 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
1
n. 26936 2020 + n. 1386/21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Carla Hubler - Presidente rel-
2) Dott. Maria Ilaria Romano - Giudice.-
3) Dott. Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 26936 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2020 , avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti dall'avv. STEFANO D'AMBROSIO presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
- rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ALESSANDRO PASQUAZI poi sostituito a seguito di rinuncia dagli avv. ti MARA POMPEI ed in aggiunta dall'avv.
SIMONE PALLICCIA presso i quali elettivamente domicilia (vi è rinucia avv.
Mara Pompei dep il 27.9.24)
RESISTENTE
NONCHÉ
1
Avv. nella qualità di curatore speciale della minore Controparte_2 [...]
Persona_1
SPECIALE DELLA MINORE
[...]
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da note in sostituzione di udienza-
Per il ricorrente:” 1. – pronunciare la separazione dei coniugi con addebito alla moglie;
2. – disporre l'affido condiviso della figlia minore con le modalità di collocazione alternata e settimanale presso ciascun genitore, con gli incontri pomeridiani infrasettimanali e relativo esercizio della responsabilità già cristallizzato nella ordinanza del G.I. del 28 giu. 2023 tuttora vigente;
3. – disporre che ciascuno dei genitori provvederà direttamente al mantenimento della minore a motivo della paritaria collocazione settimanale con divisione delle sole spese straordinarie al 50%, in base al vigente protocollo;
4. – nessun assegno di mantenimento in favore della Arch. attesa la di lei CP_1 capacità lavorativa, la cospicua autonomia patrimoniale/immobiliare, e considerato anche il perdurante godimento dell'ex dimora coniugale di proprietà del marito, pur in assenza di pieno diritto alla assegnazione della stessa;
5. – dichiarare inammissibile la domanda di risarcimento danni formulata dalla resistente e tutte le altre non connotate da “connessione forte”;
6. – Vittoria di spese del grado e del reclamo in appello, attesa la statuizione “spese al definitivo” e la soccombenza della reclamante.”
Per la resistente fra l'altro “Chiede revocarsi l'ordinanza di modifica dei provvedimenti presidenziali emessa in data 28.06.2023 in esito al ricorso ex art. 709 ter c.p.c. depositato dal ricorrente poiché emessa sulla base di presupposti di fatto e di diritto insussistenti ovvero erronei e, conseguentemente, modificare il regime svolgimento dell'affidamento condiviso della minore stabilito con l'ordinanza presidenziale come richiesto nella memoria integrativa in atti, che per mera comodità espositiva qui si riporta: affidare la minore Persona_1 congiuntamente ai genitori con collocamento presso il domicilio materno. Stabilire che il padre potrà vederla e tenerla con sé con le seguenti modalità: I e III settimana del mese: dal martedi dall'uscita di scuola con riaccompagnamento a scuola il mercoledì mattina nonchè dalle ore 16 del venerdì con riaccompagnamento a scuola il lunedì mattina (ovvero al domicilio materno in periodi non scolastici entro le ore
13,00 o diverso orario eventualmente concordato tra i genitori). II e IV settimana del mese: dal lunedì pomeriggio all'uscita di scuola e con pernotto fino al mercoledì con riaccompagnamento a scuola (ovvero al domicilio materno entro le ore 13 in periodi
2 3
non scolastici). Vacanze estive: 20 giorni con ciascun genitore da concordare per iscritto entro il 30 maggio di ciascun anno;
Vacanze natalizie: i giorni del 24 e 25 dicembre alternati di anno in anno tra i genitori, nonché - sempre ad anni alterni tra i genitori – i periodi dalle ore 10,00 26 dicembre alle ore 10,00 del 1 gennaio e dal 1 gennaio ore 10,00 fino al 6 gennaio incluso. Tutte le altre festività ripartite ad anni alterni tra i genitori. Compleanno della minore preferibilmente insieme a entrambi i genitori e, in mancanza di accordo, ad anni alterni la mattina con un genitore dalle 10,00 fino alle 15 affidare la minore congiuntamente ai genitori Persona_1 con collocamento presso il domicilio materno.
E) Assegnare la casa coniugale alla sig.ra che già vi abita Controparte_1 insieme alla figlia;
Persona_1
F) Porre a carico del sig. un assegno di mantenimento mensile Parte_1 per la figlia di euro 1000,00 (mille/00) nonché di un assegno di euro 400,00 (quattrocento/00) a titolo di contributo al mantenimento della moglie alla luce della grave disparità delle condizioni economiche, somme da versarsi anticipatamente alla sig.ra presso il suo domicilio entro il giorno cinque di ciascun Controparte_1 mese con decorrenza dalla data della domanda di separazione, oltre al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate ed opportunamente documentate.
G) In netto subordine confermare l'affidamento alternato della minore
[...]
con domiciliazione prevalente presso la ricorrente stabilendo a carico Persona_1 del resistente, valutate le condizioni economiche delle parti sulla base della documentazione fiscale aggiornata, un assegno perequativo in favore della ricorrente della misura di euro 500 (cinquecento) mensili per il mantenimento della figlia minorenne nonché di euro 400 (quattrocento) mensili per il mantenimento della ricorrente stessa in ragione della grave disparità economica tra le parti nonché delle sue precarie condizioni di salute e lavorative documentate in atti.
H) Assegnare la casa familiare alla ricorrente che già vi abita con la figlia.
I) Con vittoria delle spese e degli onorari sia del giudizio principale che del procedimento ex art. 709 ter c.p.c. incardinato dal resistente sulla base di presupposti insussistenti in fatto ed in diritto ivi incluse le spese per l'assistenza professionale della curatrice speciale, la cui nomina è conseguita direttamente alla introduzione del subprocedimento ex art. 709 ter c.p.c.”.
Per la curatrice speciale della minore :” venga mantenuto il collocamento stabilito con provvedimento del 6.7.2023 ossia che la minore venga affidata ad Persona_1 entrambi i genitori con collocazione a settimane alterne presso l'uno o l'altro genitore con previsione di frequentazione dell'altro nelle giornate di martedi e giovedi, ferma la calendarizzazione già prevista per le vacanze estive e per le festività. Chiede altresì che venga mantenuta la assegnazione della casa familiare alla madre per consentire alla figlia di mantenere inalterato l'habitat domestico e il contesto relazionale e sociale all'interno del quale ha vissuto sia prima dell'inasprirsi del
3 4
conflitto familiare, sia prima della modifica del collocamento da parte del giudice. Tale scelta corrisponde maggiormente all'interesse della minore che, nei casi di affido paritario, deve essere comunque valutato in caso voglia procedersi alla revoca della assegnazione (Cass. Ordinanza n. 5738 del 24 febbraio 2023). Quanto al contributo al mantenimento della minore, in base ai dichiarazioni dei redditi depositati dalle parti (mancano al momento i redditi dell'anno 2023), non vi è una tale disparità economica tra i genitori tale da imporre un contributo a carico dell'uno o dell'altro, tenuto conto della la collocazione paritaria della figlia e il valore economico derivante dalla assegnazione della casa familiare laddove venisse confermata alla madre. Nel caso che il Tribunale decida, invece, di non assegnare la casa alla madre in virtù del collocamento paritario della figlia, dovrà essere disposto un contributo a carico del per il mantenimento della figlia, da determinarsi in non meno di €500,00 Per_1 mensili. Le spese accessorie come da Protocollo andranno ripartite al 50%.”
Il Pubblico Ministero ha chiesto:” il Tribunale voglia dichiarare la separazione personale dei coniugi e disciplinare i rapporti prevedendo l'affido condiviso della minore con collocazione paritaria settimanale alternata e diritto di visita prevedendo almeno due pomeriggi a settimana;
vacanze pasquali e natalizie ad anni alterni e 20 giorni alternati nel periodo estivo. spese straordinarie da dividersi al 50%. “
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.12.20 la parte ricorrente in epigrafe, premesso il matrimonio del 21.7.2007 con la resistente e che dall'unione era nata la figlia Per_1
il 6.12.2011 ha chiesto , pronunciarsi la separazione con addebito alla moglie
[...]
con i provvedimenti consequenziali come richiesti in atti.
Si costituiva il 20.5.21 la resistente a ministero di un primo difensore poi rinunciante, sostituito dall'avv. Mara Pompei costituita il 28.6.21deducendo e concludendo come in atti.
All'udienza esito dell'udienza presidenziale del 6.7.21- cui si perveniva a seguito di rinvio per bonario componimento e previa riunione alla presente procedura di quella recante il n. 1386/21 proposta -a parti contrapposte- dalla sig. CP_1
assistita dall'avv. Pasquazi poi rinunciante-, il Presidente dato atto
[...]
dell'infruttuosità del tentativo di conciliazione e della riunione delle procedure, sciogliendo la riserva così provvedeva:
4 5
5 6
6 7
figlia, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat oltre al 50% delle spese straordinarie come innanzi precisate”.
Quindi rimetteva le parti davanti al giudice istruttore.
Venivano depositate memorie integrative ed istruttorie.
Ammessa ed espletata la prova orale.
Adottati provvedimenti all'esito di istanza 709 ter cpc proposta dal Per_1
ed a fronte della quale era nominata curatrice speciale della minore, che veniva altresì ascoltata.
All'udienza fissata, sulle conclusioni di cui alle note in sostituzione di udienza, la procedura era rimessa al Collegio per la decisione con termini di cui all'art. 190 cpc con la decorrenza indicata.
Pendenti i termini 190 cpc l'avv. Pompei rinunciava al mandato.
Preliminarmente il collegio ritiene di condividere e fare propria le ordinanze rese in corso di causa, fra le quali quella resa sulle richieste istruttori, in ordine alla quale del resto non risultano specifiche e tempestive doglianze.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro
7 8
convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Per quanto concerne le reciproche domande di addebito , si evidenzia che la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: uno o più comportamenti, posti in essere da parte dell'uno o dell'altro coniuge, volontariamente e consapevolmente contrario e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il o i comportamenti posti in essere da parte di ciascun coniuge in violazione dei citati doveri “sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex plurimis Cass. Sez. I n. 18618 del 12.09.2011).
A giudizio del Collegio le reciproche domande di addebito non risultano fondate e non possono trovare accoglimento.
In particolare a base di tale domanda il ricorrente ha fra l'altro rappresentato:” che la crisi coniugale, sebbene in atto da anni, avesse raggiunto insanabile punto apicale allorquando la moglie si era legata sentimentalmente ad un altro uomo, residente in
Roma, ove infatti ella sistematicamente si portava nei fine settimana e con il quale intratteneva conversazioni e video conversazioni persino nella dimora coniugale ed alla presenza di figlia e marito… l'anno che precedette l'incardinazione del procedimento ora indicato, il ricorrente fu invitato a lasciare la casa coniugale dalla moglie e, per tutelare la figlia egli acconsentì, abbandonando ogni Persona_1
rivendicazione circa l'immobile di via Aniello Falcone, di sua esclusiva proprietà,”
a sostegno della propria domanda di addebito :”il Signor da anni è Parte_2 Per_1
venuto meno a tutti i doveri coniugali. Per la precisione il resistente ha violato gli
8 9
obblighi più essenziali e sostanziali nei quali si estrinseca il matrimonio come istituto fondante della società e normativamente previsti all'art. 143 c.c. causando la irreparabile rottura del legame coniugale;
j) nel tempo e più volte il ha abbandonato la casa coniugale e da ultimo Per_1
stabilmente; è solito inveire contro la ricorrente che, peraltro, ha certezza che il
abbia intrattenuto ed intrattiene tuttora relazioni con altre donne, causa Per_1
scatenante e determinante la crisi coniugale;
k) più precisamente, dopo una prima crisi nel 2014, il nel 2019 iniziava Per_1
improvvisamente ad allontanarsi per più giorni dalla casa familiare e, nel 2020, sempre più stabilmente;
l) i periodi di allontanamento coincidevano con le relazioni extraconiugali. Nel
2014 il si legava ad una conoscente sua collega presso la Regione Campania, Per_1
ben nota alla ricorrente. La ricorrente, scoperto il tradimento, “perdonava” il Per_1
e, soprattutto per il bene supremo della figlia, decideva di non separarsi. Tra il febbraio ed il maggio 2019 la ricorrente scopriva una nuova relazione del marito
con una conoscente di entrambi che si protrae a tutt'oggi e che determinava Per_1
la stessa a comunicare al resistente la propria intenzione di separarsi definitivamente;
9 10
m) in tale situazione la ricorrente, a settembre 2019, iniziava accertamenti medici per i quali, a dicembre dello stesso anno, subiva la diagnosi di un tumore maligno al seno per il quale dovette subire indagini mediche, esami specialistici e ben due interventi chirurgici presso l'Istituto Europeo di Oncologia di Milano;
n) durante tutta la malattia della ricorrente il se ne disinteressava totalmente Per_1
abbandonando la moglie a sé stessa e rifiutandosi di accompagnarla nelle visite specialistiche e financo all'operazione subita a Milano. Non solo, contestualmente, interrompeva la convivenza con la nonostante la malattia di quest'ultima ed il CP_1
periodo di lockdown allontanandosi dalla casa familiare per vivere più comodamente la propria relazione extraconiugale, rispetto quanto già fatto precedentemente;
o) a riprova di quanto asserito vi sono, anche in tal caso, conversazioni telefoniche, in allegato, provenienti dal il quale, lungi dall'essere lo sposo e padre esemplare Per_1
che vorrebbe far credere, si rivolgeva così alla moglie: “Venirti a prendere a
Milano? Con ? Ma che assurdità. Far fare a 10 ore di tre no o prendere Per_1 Per_1
due voli inutilmente. mah” (05.02.2020). Ovverosia inutile far stare la figlia con la madre dopo una operazione delicatissima. p) si aggiunga ancora come il resistente, soprattutto nel periodo in cui la ricorrente era convalescente dall'operazione chirurgica, si disinteressava totalmente della figlia minore e aggravava ancor di più il proprio comportamento irascibile e gestualmente e verbalmente violento ed intimidatorio. Infatti al rientro della Natale la stessa è dovuta andare qualche giorno dal proprio genitore per la convalescenza e perché non poteva stare a contatto con la figlia minore, all'epoca con la febbre. Il si rifiutava di stare con la figlia Per_1
asserendo di aver già preso impegni altrove e di non potersi occupare di lei. La quindi, nonostante le condizioni, ed in totale abbandono del marito padre CP_1
affidava la minore alla propria zia facendola venire appositamente dalla Toscana
(Cfr. conversazioni wa doc. 8 quater).
q) da tutto quanto sopra appare evidente come il violava l'obbligo di Per_1
fedeltà tradendo la fiducia della moglie, venendo meno al rapporto di dedizione fisica e spirituale che deve necessariamente durare tanto quanto dura il matrimonio.
10 11
Ed infatti la nozione di fedeltà si sostanzia in quella di lealtà la quale impone di sacrificare gli interessi e le scelte individuali a vantaggio della vita comune, a vantaggio del sodalizio che si fonda sul legame di coppia, nozione della quale evidentemente il resistente ha totalmente ignorato l'esistenza (Cass. Civ., 19.09.1997,
n. 9287);
r) il violava, altresì, l'obbligo di assistenza morale e quelli concernenti Per_1
il rispetto e l'appagamento delle esigenze economicamente valutabili dell'altro coniuge (aiuto nel lavoro, nello studio, nella malattia, etc.) e la corresponsione dei mezzi economici necessari per condurre il tenore di vita della famiglia;
obblighi che, pur attenuati, permangono anche in caso di separazione personale dei coniugi, prevedendo l'art. 146 c.c. (Cassazione pen., sez. VI, sentenza 14/11/2014 n° 47139);
s) a ciò si aggiunga la stabile relazione extra-coniugale scoperta nel 2019 ed ancora oggi perdurante, che si aggiungeva a quella del 2014 e che determinava la ricorrente alla separazione, attraverso la quale, ulteriormente, il violava Per_1
gravemente l'obbligo di fedeltà che, di per sé solo, può rendere intollerabile la convivenza, giustificando l'addebito al coniuge che ne è responsabile (Cassazione civ., Sezione I, sentenza 1 marzo 2005 n. 4290);
t) è evidente come tutto questo determini l'obbligo morale e giuridico per la
Signora di chiedere la separazione con addebito di colpa al marito;
“ CP_1
La resistente non nega la relazione con il ma deduce :” La relazione Per_2
della sig.ra con il sig. è iniziata nell'anno 2020. E contesta CP_1 Persona_3
aver impedito al resistente e la figlia di recarsi a Milano in occasione dell'intervento
Non corrisponde a verità la circostanza che la resistente abbia impedito a marito e figlia di recarsi a trovarla a Milano in occasione del primo intervento chirurgico tutt'altro, è in atti la conversazione con la quale la sig.ra chiedeva al marito CP_1
di condurre la figlia da lei ma questi si rifiutava di farlo.”.
11 12
Valorizza altresì la circostanza già riferita dal ricorrente che la crisi fosse in atto da anni.
Appare opportuno richiamare i seguenti condivisibili principi.
Quanto all'abbandono soccorre l'orientamento della Suprema Corte ( cfr. tra le altre.
I n. 17056 del 3.08.2007) secondo il quale:” In tema di separazione personale dei coniugi, l'abbandono della casa familiare, di per sè costituisce violazione di un obbligo matrimoniale, non essendo decisiva la prova della asserita esistenza di una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio. Ne consegue che il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sè sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi - e
l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono - che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto”.
Come precisato dalla Cassazione civile, nella sentenza n. 10823 del 25/05/2016,
“l'infedeltà- così come il diniego di assistenza, o il venir meno della coabitazione- viola uno degli obblighi direttamente imposti dalla legge a carico dei coniugi (art. 143 c.c., comma 2): così da infirmare, alla radice, l'affectio familiae in guisa tale da giustificare, secondo una relazione ordinaria causale, la separazione. E' quindi la premessa, secondo l'id quod plerunque accidit, dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, per causa non indipendente dalla volontà dei coniugi (art. 151 c.c., comma 1). Non per questo, tuttavia tale regolarità causale assurge a presunzione assoluta. L'evento dissolutivo può rivelarsi già "prima facie"- e cioè, sulla base della stessa prospettazione della parte- non riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla condotta antidoverosa di un coniuge: come ad esempio, nell'ipotesi di un isolato e remoto episodio d'infedeltà (ma anche di mancata assistenza, o allontanamento dalla casa coniugale), da ritenere presuntivamente superato, nel prosieguo, da un periodo di convivenza. Va da sé, infatti, che occorre l'elemento della prossimità ("post hoc, ergo
12 13
propter hoc"): la presunzione opera quando la richiesta di separazione personale segua, senza cesura temporale, all'accertata violazione del dovere coniugale.
Diversamente, nel caso- infrequente, ma non eccezionale- di accettazione reciproca di un allentamento degli obblighi previsti dalla norma (come nel regime- secondo la definizione invalsa nell'uso- dei "separati in casa"), si prospetta un fatto secondario, accidentale e atipico, che contrasta l'applicabilità della regola generale di causalità: onde, il relativo onere probatorio incumbit ei qui dicit. Spetterà, quindi, all'autore della violazione dell'obbligo la prova della mancanza del nesso eziologico tra infedeltà e crisi coniugale: sotto il profilo che il suo comportamento si sia inserito in una situazione matrimoniale già compromessa e connotata da un reciproco disinteresse. In una parola, in una crisi del rapporto matrimoniale già in atto (Cass., sez. 1, 14 febbraio 2012, n. 2059).
Tale riparto dell'onere probatorio oltre a palesarsi rispettoso del canone legale (art. 2697 c.c.) è altresì aderente al principio empirico della vicinanza della prova;
laddove, riversare la dimostrazione della rilevanza causale in ordine all'intollerabilità della prosecuzione della convivenza su chi abbia subito l'altrui infedeltà si risolverebbe nella probatio diabolica che in realtà il matrimonio era sempre stato felice fino alla vigilia dell'adulterio (o dell'omissione di assistenza, o dell'interruzione della coabitazione)”.
Il tenore delle deduzioni, l'incerta collocazione temporale, la risalente situazione di crisi coniugale riferita da entrambe le parti, non consente di ritenere la fondatezza delle contrapposte domande di addebito. Le lamentate violazioni dei doveri coniugali appaiono sovrapporsi a pregressa ammessa ed incontestata crisi, non risultando così provato il necessario nesso di causalità fra le lamentate condotte violatrici e l'improseguibilità della convivenza.
Pertanto vanno rigettate le reciproche, contrapposte, domande di addebito e la separazione pronunciata ai sensi dell'art. 151 comma 1 cc.
13 14
Sull'affido della figlia minore n. il 6.12.2011 Persona_1
In ordine alla scelta della modalità dell'affido più conforme agli interessi delle minori, va premesso che, entrambe le parti hanno concluso per l'affido condiviso.
Ai fini che occupano giova premettere che in alcune pronunce, i Supremi Giudici hanno statuito che: “In tema di separazione personale dei coniugi, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli, può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti
"pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che
l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (cfr. tra le altre Cass. Civ. Sez. I n. 16593 del 18.06.2008; Cass. Sez. I ord. n. 24526 del
2.12.2010).
Alla luce degli orientamenti consolidati della Suprema Corte, sulla base delle richieste delle parti e alla luce di tutte le risultanze istruttorie raccolte in corso di giudizio, il Collegio ritiene che, tutt'ora, l'applicazione dell'affido condiviso sia la migliore soluzione.
Per quanto riguarda, poi, il luogo di residenza privilegiata e frequentazione della minore con entrambe le figure genitoriali, va rilevato che in atti viene riportato come ad una iniziale fase in cui vi era disponibilità fra le parti, sia sopravvenuta una fase di maggiore conflittualità.
Tanto appare dal tenore delle successive relazioni circa l'iter del sostegno alla genitorialità, seguito dalle parti , al cui contenuto si rinvia (ASL Napoli 1 Centro Ds
27 UOS rel. Del 13.4.22 e 28.9.22), in cui viene riportato che i coniugi avevano
Con riferito che “anche prima del dispositivo dell avevano una flessibilità nell'accordarsi nella gestione della loro figlia . La vicinanza abitativa Persona_4
14 15
dei due genitori favorisce la possibilità per la ragazza di stare con l'uno o l'altro genitore anche durante la settimana a seconda delle esigenze di tutti” proseguendo:” da quando però sono presenti avvocati e Tribunale sono cominciati gli screzi fra adulti, provocando così malessere in , sfociato in agiti oppositivi a scuola”. Per_1
Già in sede di successive relazioni era riportato che la minore aveva proposto alternanza settimanale dei genitori nella casa da lei abitata, soluzione che secondo i professionisti dell'Asl presentava criticità, infine che le parti erano pervenute ad un accordo sulla calendarizzazione poi risultato non a buon fine dagli atti della procedura.
A fronte di istanza 709 ter cpc proposta dal ricorrente ed all'esito del contraddittorio e della nomina di curatrice speciale della minore, ascoltata in sede giudiziaria, veniva adottato il seguente provvedimento: ” Preliminarmente va rilevato che già alla luce della prospettazione del ricorrente non sussistevano i presupposti per provvedere inaudita altera parte, e che tanto risulta vieppiù confermato all'esito dell'istruttoria svolta;
del resto ove la situazione fosse stata connotata da gravità tale dei rapporti madre- figlia tanto da richiedere affido esclusivo, ma soprattutto incontri protetti, verosimilmente il padre non avrebbe consentito che la minore facesse ritorno presso la madre a seguito degli episodi descritti;
del resto in sede di udienza il ha manifestato disponibilità a definizione Per_1
bonaria in relazione a tempi paritetici della minore con i genitori, contraddittoriamente alla richiesta di incontri protetti con la madre;
così l'istanza come formulata non potrebbe trovare accoglimento, pur dovendosi dare atto che in sede di conclusioni sul punto la difesa del ha rappresentato di Per_1
non coltivare le domande di cui all'istanza, insistendo per il collocamento paritetico cui la si è opposta per i motivi di cui al verbale di udienza. CP_1
Così va dichiarata cessata la materia del contendere sull'istanza.
Ciò posto osserva la scrivente che all'esito dell'ascolto della minore non può non tenersi conto della chiara volontà espressa dalla minore :” Nella frequentazione
15 16
seguiamo il calendario ma è capitato che a richiesta siano stati fatti dei cambi. Se potessi decidere starei una settimana con ciascun genitore frequentando l'altro il martedi e giovedi. Mia madre lavora a casa e mio padre lavora quando io sono a scuola quindi non credo ci sarebbero problemi. Neppure in periodo scolastico perché ho l'armadietto ed i libri li lascio a scuola portando a casa solo quelli che mi servono per studiare. Esco da scuola alle 14,00. Di recente è successo un litigio con mia madre, nato per una cosa stupida ed io ho riferito a mio padre come mio sono sentita ed i comportamenti sia fisici che verbali di mia madre nei miei confronti.
E' iniziato che lei voleva prendere il telefonino per una punizione che io ritenevo non meritare per quello che avevo fatto. Ma lei si è infuriata, lo vedevo negli occhi e mi ha insultata dicendo che era migliore di me e non avevo il diritto di comportarmi così
e poi mi ha spinto e si è buttata addosso per prendere il telefono. Io mi sono fatta male quando mi ha spinto a terra e quando si è buttata addosso mi sono sentita schiacciata. Mi ha anche tirato i capelli per avvicinarsi per prendere il telefono. Poi una volta accompagnatami a scuola mi ha fatto restare in macchina sino al suono della campanella così da farmi salire quando gli altri erano già saliti.
ADR nel primo quadrimestre andavo a scuola da sola di meno e nel secondo quadrimestre di più. ADR della curatrice Questo litigio è stato molto più forte degli altri io le ho chiesto scusa ma mamma non ne vuole parlare. E' vero che in quell'occasione sono andata da mio padre e non volevo tornare a casa perché dispiaciuta.
Da tempo volevo fare l'alternanza fra i miei genitori come facevamo prima, non lo ho detto per quello che è successo. Sono ancora un po' dispiaciuta perché mia madre
è orgogliosa e non mi vuole chiedere scusa. Se mi chiedesse scusa comunque mi rimarrebbe un po' il pensiero di quello che è successo, ma per altre cose se imparasse a chiedere scusa sarebbe già un passo avanti.
ADR della curatrice . Papà prima non voleva che andassi a scuola da sola, ora è meno preoccupato perché sa che ci vanno la maggior parte dei miei coetanei. Per le vacanze credo di fare le prime due settimane di agosto con mamma e poi le altre con
16 17
papà. Ogni estate cambiamo. A seguito rilettura: Preciso quando ho detto che mamma lavora ha casa devo aggiungere che quando torno da scuola lei va all'ordine ed io vado dai nonni. All'ordine va due o tre volte a settimana. “.
Nè appare doversi posticipare l'adozione del provvedimento all'esito del percorso di psicoterapia per la minore, come richiesto dalla :” senza preclusioni per il CP_1
futuro a seguito di percorso psicoterapeutico per la minore in un'auspicata ottica conciliativa “ cui le parti si sono impegnate.
Così tenuto conto che anche la curatrice speciale ha richiesto collocamento come indicato dalla minore va disposto in conformità.
Del resto, atteso il periodo libero da impegni scolastici, non si prospetta allo stato nessuna controindicazione a che la minore permanga a settimane alterne con l'uno o
l'altro genitore frequentando l'altro il martedì e giovedi come dalla stessa richiesto.
Tanto salvo la calendarizzazione già prevista per le vacanze estive.
In conseguenza di ciò e dall'attuazione del presente provvedimento, salvo adozione di diversi provvedimenti all'esito del contraddittorio nel giudizio principale, va sospeso il contributo al mantenimento della figlia a carico del ed in favore Per_1
della posto che entrambi vi provvederanno in via diretta e che già in sede di CP_1
ordinanza presidenziale vi era stata una valutazione di “non conclamata disparità economica tra le parti” (cfr. Ordinanza presidenziale).
Così va dichiarata la cessazione della materia del contendere sull'istanza e disposta la collocazione della minore come in parte motiva con sospensione della contribuzione paterna per la figlia in favore della madre
Spese al definitivo
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere sull'istanza; dispone la collocazione della minore a settimane alterne presso l'uno o l'altro genitore con previsione di frequentazione dell'altro nelle giornate di martedi e giovedi ferma la calendarizzazione prevista per le vacanze estive.
17 18
Sospende il contributo al mantenimento della minore a carico del padre ed in favore della madre.
Spese al definitivo”.
Dagli atti il provvedimento risulta reclamato dalla resistente, con declaratoria di inammissibilità da parte della Corte d'appello con spese al definitivo.
Il Collegio, tenuto conto delle richieste e risultanze in atti, ritiene di confermare anche per la fase decisoria, gli assetti di collocazione e frequentazione della minore con l'altro genitore come da ordinanza soprariportata.
Va, infatti rilevato come tale modalità sia rispondente agli interessi della minore, che ha espresso una precisa e matura volontà in tal senso, del resto già adottata dalle parti in fase precedente l'introduzione del giudizio.
Inoltre tale modalità risulta condivisa dal P.M. nel formulare richieste nell'interesse della minore e dalla curatrice speciale di , che ne ha verificato altresì la Persona_1
tenuta nel tempo, riferendo in atti.
Gli assetti determinati, pur se con alcune ovvie difficoltà logistico organizzative, sicuramente superabili alla luce della vicinanza dei domicili e dell'età adolescenziale della minore, che del resto non le ha ritenute rilevanti, consentono un più effettivo esercizio della bigenitorialità e ampio accesso ad entrambe le figure genitoriali, peraltro modalità originariamente dalle stesse già adottata, come riferito in sede di percorsi per la fase precedente il giudizio, in cui non si era manifestata la conflittualità poi emersa nella fase giudiziale interessata da divergenze sugli assetti con la minore ed economici.
Sulla domanda di assegno di mantenimento della figlia minore.
In ordine ai provvedimenti di natura economica relativi alla prole, va riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento della minore.
Alla luce della collocazione paritetica della stessa entrambi i genitori vi provvederanno in via diretta per i periodi in cui starà presso ciascuno. Persona_1
18 19
Dalle risultanze della documentazione reddituale prodotta, ancorchè entrambe le parti non hanno provveduto compiutamente ad aggiornarla, non risultano discrasie fra le posizioni reddituali, ove si osservi che la gode di buona redditualità già CP_1
rilevata in sede di ordinanza presidenziale, ed inoltre beneficia indirettamente della disponibilità della casa familiare -di cui si dirà in seguito- pertanto non va disposto contributo al mantenimento per la minore a carico della padre ed in favore della resistente.
In particolare dalla documentazione reddituale prodotta- che notoriamente ha valore indiziario- risultano per il ricorrente redditi in relazione alle dichiarazioni fra il 2018 ed il 2023 oscillanti fra gli € 49665,00 ed € 63605,00 (in relazione al modello 2023).
La resistente, pur sollecitando il deposito di documentazione reddituale del ricorrente, risulta aver depositato solo modelli 2020-2022 che espongono il primo reddito pari ad €0 e quello 22 reddito € 52360,00.
Le spese straordinarie per la figlia andranno ripartite fra al 50% secondo il protocollo Contro siglato tra Tribunale di Napoli e nel Marzo 2018.
Sull'assegnazione della casa coniugale
Quanto alla domanda di assegnazione della ex casa coniugale formulata dalla resistente è noto che, per giurisprudenza del tutto pacifica della Suprema Corte, condivisa dal Collegio, l'assegnazione del godimento della casa familiare è finalizzata alla tutela del superiore interesse dei figli minori o di quelli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti a conservare l'ambiente domestico ( cfr. tra le più recenti si vedano: Cass.Sez. 1, n. 23591 del 22/11/2010; Sez. 1, n. 18440 del
01/08/2013; Cass. Sez.I n. 21334 del 18/09/2013).
Nel caso di specie, pur a fronte della collocazione paritetica della minore, certamente mantenere la disponibilità della casa coniugale da parte della resistente e di
19 20
conseguenza gli assetti logistici in atto, sia pur nell'alternanza della minore presso ciascun genitore, risponde ad interesse della figlia stessa alla conservazione dell'habitat e delle abitudini consolidate.
Del resto, lo stesso ricorrente in sede di note di conclusioni per l'udienza cartolare con dizione sibillina: ” Sebbene vi sarebbero motivi per domandare l'assegnazione della ex casa coniugale (in proprietà al 100% del ricorrente), il medesimo
[...]
non intende pregiudicare l'interesse della figlia minore a mantenere il suo Pt_1
habitat domestico e le sue relazioni, per cui non si oppone a che nella settimana di spettanza materna permanga nella ex dimora coniugale di via Aniello Persona_1
Falcone, che poco dista dalla residenza paterna. Tuttavia, posto che in detto immobile (e non è stato mai contestato) l'Arch. ha ricavato anche il suo studio CP_1
professionale, il Tribunale dovrà valutare il rilievo economico di tale situazione, disattendendo ogni richiesta di assegno della resistente”. Concludendo come soprariportato e valorizzando l'assenza in capo alla resistente – ed implicitamente a lui stesso “di pieno diritto alla assegnazione della stessa”, non formulando domanda di assegnazione dell'immobile di sua proprietà in suo favore.
Pertanto tenuto conto delle richieste va confermata l'assegnazione della casa familiare alla resistente per abitarla con la figlia
Sulla domanda di mantenimento proposta dalla resistente.
Sulla domanda di mantenimento proposta va premesso, in punto di diritto, che, per giurisprudenza del tutto prevalente della Suprema Corte, che questo Collegio ritiene di condividere (cfr. tra le molte altre: Cassazione civile sez. I, 15/01/2018, n.770;
Cass. 4 dicembre 2017, n. 28938; Cassazione Civile, Sez. I, 16 maggio 2017, n.
12196; Cass. n. 1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005: Cass. 14.12.2006 n. 26835), l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge – ove tra i due si accerti una disparità economica – un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi stessi erano idonee a garantirgli prima della
20 21
separazione. Il giudice nella determinazione dell'assegno di mantenimento deve avere quale indispensabile elemento di riferimento ai fini della valutazione di congruità dell'assegno, il tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato e, a tal fine, il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico (Cass.
Civ., Sez. 1, n. 9915 del 24 aprile 2007).
Va rimarcato come sia pacifico, nella giurisprudenza, la profonda differenza fra il dovere di assistenza materiale fra i coniugi nell'ambito della separazione personale e gli obblighi correlati alla c.d. “solidarietà post-coniugale” nel giudizio di divorzio: nel primo caso,il rapporto coniugale non viene meno, determinandosi soltanto una sospensione dei doveri di natura personale, quali la convivenza, la fedeltà e la collaborazione;
vieppiù, gli aspetti di natura patrimoniale - con particolare riferimento all'ipotesi, come quella in esame, di non addebitabilità della separazione stessa - non vengono meno, pur assumendo forme confacenti alla nuova situazione.
Premesso che, come già rilevato, la separazione personale dei coniugi, a differenza dello scioglimento del matrimonio o della cessazione dei suoi effetti civili non elide, anzi presuppone, la permanenza del vincolo coniugale, deve ribadirsi che il dovere di assistenza materiale, nel quale si attualizza l'assegno di mantenimento, conserva la sua efficacia e la sua pienezza in quanto costituisce uno dei cardini fondamentali del matrimonio e non presenta alcun aspetto di incompatibilità con la situazione, in ipotesi anche temporanea, di separazione. Altrettanto non può affermarsi in merito alla solidarietà post-coniugale alla base dell'assegno di divorzio: anche in seguito alla sentenza della Corte Suprema di cassazione, a Sezioni Unite, n. 18287 del
11/07/2018, a composizione del contrasto giurisprudenziale creatosi dopo la sentenza n. 11504 del 2017, ed i principi di diritto con essa enunciati.
L'obbligo di assistenza materiale trova di regola attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge che versa in una posizione economica
21 22
deteriore e non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi. Sotto tale profilo, secondo il consolidato orientamento della suprema Corte, con l'espressione “redditi adeguati” la norma ha inteso riferirsi al tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coniugi (Cass. 24 aprile 2007, n. 9915); tale dato, non ricorrendo la condizione ostativa dell'addebito della separazione, richiede un'ulteriore verifica per appurare se i mezzi economici di cui dispone il coniuge richiedente gli consentano o meno di conservare tale tenore di vita. L'esito negativo di detto accertamento impone, poi, di procedere a una valutazione comparativa dei mezzi di cui dispone ciascun coniuge, nonché di particolari circostanze (cfr. art. 156 c.c., comma 2), quali, ad esempio, la durata della convivenza.
Il concetto di tenore di vita goduto in costanza di matrimonio non deve essere inteso in senso letterale, poiché la separazione, determinando maggiori spese ed eliminando le economie che derivano dal vivere insieme, generalmente comporta una diminuzione delle possibilità economiche della coppia.
“In tema di effetti della separazione personale sui rapporti patrimoniali tra i coniugi, la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell'assegno e della prole costituisce un obiettivo solo tendenziale, poiché non sempre la separazione ne consente la piena realizzazione, notorio essendo che essa riduce anche le possibilità economiche del coniuge onerato e che soltanto dall'appartenenza al consorzio familiare derivano ai coniugi e alla prole vantaggi - in termini, soprattutto, di contenimento delle spese fisse - riconducibili a economie di scala e ad altri risparmi connessi a consuetudini di vita in comune. Detto obiettivo, pertanto, va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato e dalle altre circostanze richiamate dall'art. 156, secondo comma, cod. civ., con la precisazione che, in ogni caso, la determinazione di tali limiti è riservata al giudice di merito, cui spetta la valutazione comparativa delle risorse dei due coniugi al fine di stabilire in quale misura l'uno debba integrare i redditi insufficienti dell'altro”. (Cass. 28/04/2006, n. 9878)
22 23
L'attribuzione del mantenimento nella sede separativa deve pertanto ritenersi motivato da uno squilibrio sopraggiunto per effetto della separazione e deve tendere al riequilibrio delle due posizioni, affinché entrambi i coniugi, dovendo ridimensionare il proprio standard economico, lo facciano nella medesima misura.
In altre pronunce (cfr. tra le altre Cass. Sez. I n. 3502 del 13.02.2013) i Supremi
Giudici hanno ribadito l'orientamento consolidato secondo il quale “In tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità
o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche”.
Inoltre, in relazione all'onere probatorio a carico del richiedente l'assegno di mantenimento, i Giudici di legittimità hanno ritenuto che il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo tenuto a dimostrare l'impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda ( cfr. tra le altre Cass. sez. I n. 17134 del 27.08.2004).
Tra gli indici del tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale può essere valorizzata anche l'attuale disparità economica tra i coniugi (cfr. Cass. n. 2156 del
2010; Cass. Civ. Sez. VI del 13.02.2015 n. 2961).
Applicando i principi esposti al caso di specie il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda in oggetto.
23 24
Dall'analisi della situazione reddituale delle parti, tenuto conto del beneficio economico indiretto della disponibilità da parte della resistente della ex casa coniugale pacificamente utilizzata anche per motivi lavorativi, non può ritenersi la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di contributo al mantenimento in favore della resistente. Così la relativa domanda non può trovare accoglimento.
Sulle ulteriori domande.
Da ultimo, devono essere dichiarate inammissibili tutte le ulteriori domande proposte soggette a rito ordinario, atteso che l'art. 40 c.p.c. consente nell'ambito dello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c). Conseguentemente, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, deve escludersi la possibilità del “simultaneus processus” tra la domanda separazione giudiziale e le istanze risarcitorie o relative a diritti immobiliari o scioglimento di comunione, essendo queste ultime, soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (in tal senso, cfr. Cass. nn. 6660/01;
266/00; 11828/09).
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della concorde richiesta di separazione proveniente dai coniugi e della parziale soccombenza reciproca in ordine alle contrapposte domande di addebito, dell'esito della istanza 709 ter cpc proposta dal ricorrente, del complesso iter processuale che ha condotto al mutamento degli assetti in atto, degli esiti del reclamo proposto ricorrono gli eccezionali motivi previsti dalla norma per la integrale compensazione tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
Pronunzia la separazione personale dei coniugi;
24 25
Affida le figlia minore ad entrambi i genitori con residenza privilegiata, frequentazione e contribuzione come da motivazione;
dispone sulla casa familiare come da motivazione;
rigetta per il resto e dichiara l'inammissibilità delle altre domande come da motivazione
Compensa le spese di lite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Forio (Na) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (atto n. 33, parte II, S. A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno
2007).
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 25/10/2024
IL PRESIDENTE Est
dott. Carla Hubler
25