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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/05/2025, n. 3292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3292 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
così composta:
dr.ssa Marianna D'Avino Presidente
dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera rel.
dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 3485/19, posta in deliberazione all'udienza del 16 gennaio 2025 e vertente
TRA
Parte_1
(Avv. Franco Muratori)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(Avv. Marco Catelli) PARTE APPELLATA
E
CP_2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 21832/18 emessa dal Tribunale di
Roma
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 21832/18 il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento della domanda risarcitoria proposta da ha attribuito la responsabilità del Parte_1
sinistro avvenuto in data 18 agosto 2009 in Via Casilina nella misura del 50% ciascuno all'attore e a e ha condannato il convenuto e la quale CP_3 Controparte_1
impresa designata per la gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 51.765,65 oltre interessi, e alla rifusione delle spese di lite.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello e ha chiesto, Parte_1
in riforma della pronuncia, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma
Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accogliere il presente appello e riformare l'impugnata sentenza civile n.21832/2018
6.11.2018, depositata il 13.11.2018, non notificata, emessa dal Tribunale Civile di
Roma Sezione XII° Civile, nel processo civile iscritto al NRG 39116/2012, non notificata e per l'effetto, in accoglimento della domanda di primo grado: - in via principale, accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità dell'appellato per il verificarsi del sinistro o, in subordine, la diversa percentuale che sarà ritenuta provata, riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, condannare i convenuti - appellati, in solido tra loro, al risarcimento in favore del sig. , al risarcimento Parte_1 dei danni subiti a seguito del verificarsi del sinistro, per un totale di € 260.000,00 oltre spese mediche di CTP, CTU o alla diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta provata o apparirà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione a decorrere dalla data del sinistro al saldo. Condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese ed onorari del grado di appello oltre quelle del primo grado dedotte le somme già corrisposte per effetto della sentenza impugnata da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la che ha Controparte_1
rassegnato le conclusioni che seguono: “Piaccia all'Ecc. ma Corte adita, contrariis reiectis, rigettare l'appello così come proposto dal sig. in Parte_1
quanto improponibile, inammissibile ed infondato, sia in fatto che in diritto. Si chiede, comunque, che vengano respinte le richieste formulate da parte avversa, in quanto infondate, inammissibili, pretestuose ed irrilevanti. Conseguentemente, si chiede la conferma dell'impugnata sentenza emessa dal Tribunale Civile di Roma e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio, il tutto secondo la normativa vigente”.
è rimasto, invece, contumace. CP_2
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 16 gennaio 2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa risarcitoria avanzata da
[...]
in relazione al sinistro stradale accaduto in data 18 agosto 2009. Parte_1
Secondo la prospettazione contenuta nell'atto di citazione, l'attore stava percorrendo insieme ad altri ciclisti la Via Casilina, in direzione Roma, a bordo della propria bicicletta, allorché all'altezza del Km 37 (Comune di Labico) era stato investito dal veicolo Fiat Panda tg. 89450Z, condotto da a seguito dell'urto era CP_2
stato sbalzato sul parabrezza anteriore dell'auto e scaraventato sul bordo destro della strada;
il conducente della vettura, incurante delle condizioni dell'attore che era rimasto a terra sul bordo della carreggiata, aveva proseguito la marcia per alcuni metri, per poi abbandonare il mezzo e darsi alla fuga senza prestare soccorso;
il ra stato fermato CP_2
poco più avanti e, a seguito del controllo operato dai Carabinieri intervenuti sul posto, era risultato autore del furto del veicolo Fiat Panda e sotto l'effetto di droghe;
l'incidente aveva causato al gravi lesioni e danni materiali. Parte_1
L'appello non è fondato e non può trovare accoglimento.
La prima censura, con la quale l'appellante lamenta la pari attribuzione della responsabilità del sinistro nella misura del 50% in applicazione del secondo comma dell'art. 2054 c.c., va disattesa.
Invero, dall'istruttoria espletata è emerso che nessuno ha assistito all'incidente;
i testi e , che procedevano in bicicletta davanti all'attore, Testimone_1 Tes_2
hanno affermato, infatti, di essere stati avvertiti dell'investimento da un motocilista di passaggio e di essere tornati indietro per soccorrere l'amico.
Il verbale redatto dai Carabinieri, intervenuti successivamente al sinistro, non ha fornito riscontri utili ai fini della ricostruzione della dinamica.
L'unico dato certo è rappresentato dallo scontro intervenuto sul lato destro della
Via Casilina tra la Fiat Panda condotta dal e la bicicletta a bordo della quale si CP_2
trovava il Parte_1
Nel premettere che il comma 2 dell'art. 2054 c.c. opera anche nel caso di collisione tra una vettura e una bicicletta (Cass. 31702/18), il Tribunale ha fatto corretta applicazione della presunzione di pari responsabilità prevista dalla norma citata che opera “qualora non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro“ (Cass. 7061/20) e ricorre “non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, anche se solo uno di essi abbia riportato danni
“(Cass. 15736/22).
Nel caso in esame, non risulta che la condotta - pur fortemente censurabile - tenuta dal che viaggiava sotto l'effetto di sostanze stupefacenti su un'auto rubata CP_2
e che non si è fermato a soccorrere il ciclista, abbia inciso in concreto sullo svolgimento dei fatti, non potendosi escludere che il sinistro si sia verificato per eventuale colpa del il quale - nel percorrere una strada altamente trafficata e non provvista di Parte_1
pista ciclabile - potrebbe avere, in ipotesi, sbandato.
La circostanza che la bicicletta sia stata colpita con la parte anteriore destra dell'auto e che l'attore sia stato sbalzato in avanti, non consente di ricostruire la dinamica del sinistro nei termini ritenuti dall'attore, posto che - anche laddove il si fosse spostato verso il lato sinistro della strada - la porzione della vettura Parte_1
interessata dall'urto sarebbe stata la medesima.
La mancata risposta del all'interrogatorio formale deferito in primo grado CP_2
non consente, poi, di ritenere come ammessi i fatti dedotti, occorrendo a tal fine che gli effetti del meccanismo di cui all'art. 232 c.p.c. si inseriscano in un complessivo quadro probatorio che, nella fattispecie oggetto di causa, non è stato raccolto (Cass. 41463/21).
Il caso in esame può trovare soluzione solo ricorrendo al criterio residuale dettato dall'art. 2054 comma 2 c.c., in quanto i riscontri acquisiti non consentono di ricostruire in modo puntuale la dinamica del sinistro, alla cui verificazione deve presumersi che abbiano contribuito entrambi i conducenti. La seconda censura avanzata con riguardo all'erronea “utilizzazione dei criteri di quantificazione del danno” va respinta.
Va premesso che è passato in giudicato il passo della sentenza che, all'esito dell'espletata c.t.u. medico-legale, ha stimato in 40 giorni l'inabilità temporanea assoluta, in 60 giorni l'inabilità temporanea parziale al 50%, in 60 giorni l'inabilità temporanea parziale al 25% e, infine, nel 24% l'invalidità permanente.
Ora, ai fini della quantificazione del danno il giudice di primo grado ha fatto ricorso alle Tabelle in uso presso il Tribunale di Roma, dando conto delle ragioni sottese alla scelta.
Sul punto, il ha formulato rilievi del tutto generici, senza chiarire le Parte_1
ragioni per cui - in concreto - le Tabelle utilizzate dal Tribunale sarebbero state
“altamente penalizzanti”; al contrario, i conteggi effettuati dal giudice di primo grado appaiono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che sarebbero conseguiti utilizzando i criteri delle Tabelle milanesi, nella versione vigente all'epoca della pronuncia, cosicché non ricorrono i presupposti per riformare la sentenza.
La maggiorazione invocata dal potrebbe, piuttosto, discendere Parte_1
dall'applicazione della massima personalizzazione, di cui tuttavia non ricorrono i presupposti in difetto di alcuna allegazione in merito alla particolarità del caso specifico (Cass. 19922/23).
Il riconoscimento della voce relativa alla sofferenza morale, accordato dal
Tribunale in aggiunta al danno dinamico-relazionale, esaurisce le poste risarcitorie spettanti al va, quindi, disattesa la censura tesa al riconoscimento del Parte_1
danno esistenziale, che comporterebbe un'inammissibile duplicazione delle voci, già comprensive dell'incidenza dell'accaduto sulla vita quotidiana del danneggiato (Cass.
901/18).
L'appello va, quindi, respinto. Le spese, che seguono la soccombenza nei confronti della parte appellata costituita, si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo ai minimi tariffari in ragione del corrispondente livello di complessità della controversia, con esclusione per il presente grado della fase trattazione/istruttoria, atteso che la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto.
Nessun provvedimento deve essere adottato al riguardo in relazione alla parte rimasta contumace.
Sussistono i requisiti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la parte appellante alla rifusione in favore della parte appellata costituita delle spese del grado, che liquida in € 4.997,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%;
3) Nulla per le spese in relazione alla parte contumace;
4) dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico dell'appellante principale.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 22 maggio 2025
La Consigliera est. La Presidente Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
così composta:
dr.ssa Marianna D'Avino Presidente
dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera rel.
dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 3485/19, posta in deliberazione all'udienza del 16 gennaio 2025 e vertente
TRA
Parte_1
(Avv. Franco Muratori)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(Avv. Marco Catelli) PARTE APPELLATA
E
CP_2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 21832/18 emessa dal Tribunale di
Roma
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 21832/18 il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento della domanda risarcitoria proposta da ha attribuito la responsabilità del Parte_1
sinistro avvenuto in data 18 agosto 2009 in Via Casilina nella misura del 50% ciascuno all'attore e a e ha condannato il convenuto e la quale CP_3 Controparte_1
impresa designata per la gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 51.765,65 oltre interessi, e alla rifusione delle spese di lite.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello e ha chiesto, Parte_1
in riforma della pronuncia, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma
Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accogliere il presente appello e riformare l'impugnata sentenza civile n.21832/2018
6.11.2018, depositata il 13.11.2018, non notificata, emessa dal Tribunale Civile di
Roma Sezione XII° Civile, nel processo civile iscritto al NRG 39116/2012, non notificata e per l'effetto, in accoglimento della domanda di primo grado: - in via principale, accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità dell'appellato per il verificarsi del sinistro o, in subordine, la diversa percentuale che sarà ritenuta provata, riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, condannare i convenuti - appellati, in solido tra loro, al risarcimento in favore del sig. , al risarcimento Parte_1 dei danni subiti a seguito del verificarsi del sinistro, per un totale di € 260.000,00 oltre spese mediche di CTP, CTU o alla diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta provata o apparirà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione a decorrere dalla data del sinistro al saldo. Condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese ed onorari del grado di appello oltre quelle del primo grado dedotte le somme già corrisposte per effetto della sentenza impugnata da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la che ha Controparte_1
rassegnato le conclusioni che seguono: “Piaccia all'Ecc. ma Corte adita, contrariis reiectis, rigettare l'appello così come proposto dal sig. in Parte_1
quanto improponibile, inammissibile ed infondato, sia in fatto che in diritto. Si chiede, comunque, che vengano respinte le richieste formulate da parte avversa, in quanto infondate, inammissibili, pretestuose ed irrilevanti. Conseguentemente, si chiede la conferma dell'impugnata sentenza emessa dal Tribunale Civile di Roma e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio, il tutto secondo la normativa vigente”.
è rimasto, invece, contumace. CP_2
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 16 gennaio 2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa risarcitoria avanzata da
[...]
in relazione al sinistro stradale accaduto in data 18 agosto 2009. Parte_1
Secondo la prospettazione contenuta nell'atto di citazione, l'attore stava percorrendo insieme ad altri ciclisti la Via Casilina, in direzione Roma, a bordo della propria bicicletta, allorché all'altezza del Km 37 (Comune di Labico) era stato investito dal veicolo Fiat Panda tg. 89450Z, condotto da a seguito dell'urto era CP_2
stato sbalzato sul parabrezza anteriore dell'auto e scaraventato sul bordo destro della strada;
il conducente della vettura, incurante delle condizioni dell'attore che era rimasto a terra sul bordo della carreggiata, aveva proseguito la marcia per alcuni metri, per poi abbandonare il mezzo e darsi alla fuga senza prestare soccorso;
il ra stato fermato CP_2
poco più avanti e, a seguito del controllo operato dai Carabinieri intervenuti sul posto, era risultato autore del furto del veicolo Fiat Panda e sotto l'effetto di droghe;
l'incidente aveva causato al gravi lesioni e danni materiali. Parte_1
L'appello non è fondato e non può trovare accoglimento.
La prima censura, con la quale l'appellante lamenta la pari attribuzione della responsabilità del sinistro nella misura del 50% in applicazione del secondo comma dell'art. 2054 c.c., va disattesa.
Invero, dall'istruttoria espletata è emerso che nessuno ha assistito all'incidente;
i testi e , che procedevano in bicicletta davanti all'attore, Testimone_1 Tes_2
hanno affermato, infatti, di essere stati avvertiti dell'investimento da un motocilista di passaggio e di essere tornati indietro per soccorrere l'amico.
Il verbale redatto dai Carabinieri, intervenuti successivamente al sinistro, non ha fornito riscontri utili ai fini della ricostruzione della dinamica.
L'unico dato certo è rappresentato dallo scontro intervenuto sul lato destro della
Via Casilina tra la Fiat Panda condotta dal e la bicicletta a bordo della quale si CP_2
trovava il Parte_1
Nel premettere che il comma 2 dell'art. 2054 c.c. opera anche nel caso di collisione tra una vettura e una bicicletta (Cass. 31702/18), il Tribunale ha fatto corretta applicazione della presunzione di pari responsabilità prevista dalla norma citata che opera “qualora non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro“ (Cass. 7061/20) e ricorre “non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, anche se solo uno di essi abbia riportato danni
“(Cass. 15736/22).
Nel caso in esame, non risulta che la condotta - pur fortemente censurabile - tenuta dal che viaggiava sotto l'effetto di sostanze stupefacenti su un'auto rubata CP_2
e che non si è fermato a soccorrere il ciclista, abbia inciso in concreto sullo svolgimento dei fatti, non potendosi escludere che il sinistro si sia verificato per eventuale colpa del il quale - nel percorrere una strada altamente trafficata e non provvista di Parte_1
pista ciclabile - potrebbe avere, in ipotesi, sbandato.
La circostanza che la bicicletta sia stata colpita con la parte anteriore destra dell'auto e che l'attore sia stato sbalzato in avanti, non consente di ricostruire la dinamica del sinistro nei termini ritenuti dall'attore, posto che - anche laddove il si fosse spostato verso il lato sinistro della strada - la porzione della vettura Parte_1
interessata dall'urto sarebbe stata la medesima.
La mancata risposta del all'interrogatorio formale deferito in primo grado CP_2
non consente, poi, di ritenere come ammessi i fatti dedotti, occorrendo a tal fine che gli effetti del meccanismo di cui all'art. 232 c.p.c. si inseriscano in un complessivo quadro probatorio che, nella fattispecie oggetto di causa, non è stato raccolto (Cass. 41463/21).
Il caso in esame può trovare soluzione solo ricorrendo al criterio residuale dettato dall'art. 2054 comma 2 c.c., in quanto i riscontri acquisiti non consentono di ricostruire in modo puntuale la dinamica del sinistro, alla cui verificazione deve presumersi che abbiano contribuito entrambi i conducenti. La seconda censura avanzata con riguardo all'erronea “utilizzazione dei criteri di quantificazione del danno” va respinta.
Va premesso che è passato in giudicato il passo della sentenza che, all'esito dell'espletata c.t.u. medico-legale, ha stimato in 40 giorni l'inabilità temporanea assoluta, in 60 giorni l'inabilità temporanea parziale al 50%, in 60 giorni l'inabilità temporanea parziale al 25% e, infine, nel 24% l'invalidità permanente.
Ora, ai fini della quantificazione del danno il giudice di primo grado ha fatto ricorso alle Tabelle in uso presso il Tribunale di Roma, dando conto delle ragioni sottese alla scelta.
Sul punto, il ha formulato rilievi del tutto generici, senza chiarire le Parte_1
ragioni per cui - in concreto - le Tabelle utilizzate dal Tribunale sarebbero state
“altamente penalizzanti”; al contrario, i conteggi effettuati dal giudice di primo grado appaiono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che sarebbero conseguiti utilizzando i criteri delle Tabelle milanesi, nella versione vigente all'epoca della pronuncia, cosicché non ricorrono i presupposti per riformare la sentenza.
La maggiorazione invocata dal potrebbe, piuttosto, discendere Parte_1
dall'applicazione della massima personalizzazione, di cui tuttavia non ricorrono i presupposti in difetto di alcuna allegazione in merito alla particolarità del caso specifico (Cass. 19922/23).
Il riconoscimento della voce relativa alla sofferenza morale, accordato dal
Tribunale in aggiunta al danno dinamico-relazionale, esaurisce le poste risarcitorie spettanti al va, quindi, disattesa la censura tesa al riconoscimento del Parte_1
danno esistenziale, che comporterebbe un'inammissibile duplicazione delle voci, già comprensive dell'incidenza dell'accaduto sulla vita quotidiana del danneggiato (Cass.
901/18).
L'appello va, quindi, respinto. Le spese, che seguono la soccombenza nei confronti della parte appellata costituita, si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo ai minimi tariffari in ragione del corrispondente livello di complessità della controversia, con esclusione per il presente grado della fase trattazione/istruttoria, atteso che la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto.
Nessun provvedimento deve essere adottato al riguardo in relazione alla parte rimasta contumace.
Sussistono i requisiti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la parte appellante alla rifusione in favore della parte appellata costituita delle spese del grado, che liquida in € 4.997,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%;
3) Nulla per le spese in relazione alla parte contumace;
4) dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico dell'appellante principale.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 22 maggio 2025
La Consigliera est. La Presidente Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino