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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/11/2025, n. 2946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2946 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 647/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Grazia Federici Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Isabella Ciriaco Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 24/02/2025 avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 2161/2024, pubblicata il 23/08/2024, non notificata,
TRA
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. PAGANO FABIO Parte_1 C.F._1
(C.F. ), presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via C.F._2
Andrea D'Isernia n. 8, giusta procura alle liti allegata all'atto di appello;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. DINETTA SIMONA (C.F.
e dell'Avv. VERTICALE CARLO ( , elettivamente C.F._3 C.F._4 domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in , Via Durini n. 4, giusta procura generale CP_1 alle liti per atto notarile, allegata al fascicolo dell'opposizione e riallegata nel presente appello;
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 2161/2024 pubblicata il
23/08/2024 in materia di “Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)”.
CONCLUSIONI:
1 Per : Parte_1
“Voglia l'On. Le Corte adita, per i motivi dedotti in premessa riformare, in parte, la sentenza impugnata e, per l'effetto:
A) accertare e dichiarare, per tutto quanto dedotto in narrativa - in relazione al mutuo di credito fondiario, recante numero di repertorio 141644 e numero di raccolta 57047, avente ad oggetto la concessione, da parte della banca, di un mutuo fondiario dell'importo di euro 1.100.000,00 assistito da garanzia ipotecaria e, in particolare, alla quota dello stesso oggetto di accollo, nella misura di euro 245.114,60 da parte della Sig.ra con atto notarile del 19.05.2016 - la nullità Parte_1 per indeterminabilità dell'oggetto, della clausola relativa al tasso d'interesse applicato, in violazione dell'art. 1346, dell'art 1418 c.c. nonché per difetto di forma scritta ex art. 117 Tub IV comma;
B) Accertare, in ogni caso, la nullità per difetto di forma scritta ex art. 1284 c.c. e art. 117 TUB IV comma della clausola relativa al tasso di interesse applicato al predetto rapporto a partire dal
01.07.2018, nullità da rilevarsi anche d'ufficio ex art. 127 TUB II comma;
C) In accoglimento di quanto predetto – anche a mezzo integrazione Ctu - rideterminare il piano di ammortamento relativo al mutuo de quo, con l'applicazione dell'interesse sostitutivo ex art. 117 TUB
(per tutto il periodo o, in via gradata, dal 01.07.2018), con conseguente accertamento del residuale rapporto di dare-avere tra le parti alla data del 18.01.2021 o alla diversa data della notifica del precetto, secondo i medesimi criteri di giustizia e con l'elaborazione di un nuovo piano di ammortamento da cui si evinca l'importo della rata mensile da versare sino alla conclusione del mutuo, accertando altresì l'inesistenza dei presupposti, per la convenuta, per procedere in via esecutiva non essendo maturate le condizioni per dichiarare, a danno dell'opponente, la risoluzione del contratto e la perdita del beneficio del termine.
D) condannare, altresì, la banca convenuta alle spese (comprese quelle di Ctu, che andranno restituite alla attrice) ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese generali, Iva e
Cpa, da attribuirsi al sottoscritto procuratore per dichiarazione di fattone anticipo.”
Per Controparte_1
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta, giudicare: in via preliminare: previ gli opportuni accertamenti e le declaratorie del caso, dichiarare
l'inammissibilità ex artt. 342 c.p.c. e 348bis c.p.c. dell'appello proposto dalla sig.ra nel Pt_1 merito: respingere l'appello proposto dalla Sig.ra avverso la sentenza n. 2161/2024 del Pt_1
Tribunale di Monza, Dott.ssa Giulia Caliari, emessa in data 22.8.2024, pubblicata in data 23.8.2024 nell'ambito del giudizio n. 8119/2021 R.G., non notificata, e questa confermare in ogni sua parte per
i motivi di cui in narrativa. Con le spese e gli onorari di entrambi i gradi di giudizio, anche di CTU.”
2 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Questa la ricostruzione dei fatti come operata dal primo giudice, sulla scorta delle allegazioni delle parti e della documentazione in atti, e non contestata dalle parti.
Con atto a rogito Dott. Notaio in Monza datato 28.3.2013 – Rep. 141644 – Racc. Persona_1
57047, (ora concedeva a a somma Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 di € 1.100.000,00 a titolo di mutuo fondiario a stato avanzamento lavori. Tale contratto prevedeva un rimborso rateale del mutuo entro il termine massimo di 25 anni, con una certa misura di interessi di preammortamento. a garanzia dell'esatto adempimento concedeva ipoteca Controparte_4 di 1° grado su beni immobili siti nel comune di Usmate Velate, Via Stazione 9 e meglio identificati catastalmente negli atti.
Con successivo atto a rogito della Dott.ssa , Notaio in , Rep. 1763- Racc. Persona_2 CP_1
1492, datato 26.3.2015, le parti sottoscrivevano un atto di modifica del mutuo che prevedeva (i) di estendere la durata massima del periodo di preammortamento sino al 28.9.2015 nonché la durata complessiva del mutuo sino al 28.9.2040, (ii) la rideterminazione del TAEG in 6,504 %.
Successivamente, in data 29.07.2015, con atto a rogito Dott. Rep. 75 Racc. 66, le Persona_3 parti stipulavano “l'atto di erogazione e quietanza con frazionamento e svincolo dei beni”, con il quale la ilasciava quietanza della minor somma di € 950.500,00 e otteneva Controparte_4 la riduzione e il frazionamento dell'ipoteca e la pattuizione che, in caso di accollo del mutuo da parte di una persona fisica nei dodici mesi successivi alla stipulazione dell'atto, sarebbero state utilizzate le condizioni economiche riportate nell'allegato C “Regolamento di Tipo 1”, mentre in caso contrario sarebbero state applicate le condizioni indicate nel medesimo allegato, foglio “Regolamento di Tipo
2”. In effetti, entro dodici mesi da tale accordo, in data 19.05.2016, la endeva Controparte_4
a a piena proprietà su taluni dei beni immobili oggetto di frazionamento: con Parte_1 la vendita l'acquirente corrispondeva alla venditrice la somma di € 79.775,40 e si accollava, per l'importo di € 245.114,60, la quota di mutuo corrispondente al lotto 4 del mutuo concesso a Contr a parte di in data 28.03.2013. Controparte_4 CP_2
In ragione della pandemia da Covid-19, non versava il dovuto e la Parte_1 CP_1 comunicava la risoluzione del contratto di mutuo, chiedendo il pagamento delle debenze. in data 01.02.2021, otteneva dalla Banca la rimodulazione dei pagamenti Parte_1
Contr ancora dovuti: avrebbe dovuto versare tutto l'arretrato entro sei mesi. Tuttavia, il 15.04.2021 la comunicava la segnalazione della posizione a sofferenza alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, stante il mancato rispetto del piano di rientro.
3 Contr A questo punto, il legale di diffidava la , chiedendo ex art. 119 Parte_1 Pt_2
l'invio di taluna documentazione, da cui ha potuto apprendere – a suo dire – l'avvenuto saldo di tutte le rate sino al 2020, nonché l'applicazione da parte della di interessi maggiori di quelli pattuiti. CP_1
La in difetto di successivi versamenti, provvedeva a notificare atto di precetto a CP_1 Pt_1
a , impugnato dagli stessi innanzi al Tribunale
[...] Controparte_5 di Monza, la cui decisione è oggetto del presente appello. Contr In particolare, gli opponenti lamentavano che
1. avrebbe illegittimamente adottato un piano di ammortamento alla francese, in regime di capitalizzazione composta degli interessi, senza averlo pattuito, il che avrebbe costituito l'addebito di un costo occulto e conseguente violazione (i) delle norme sulla trasparenza, (ii) dell'art. 1283 c.c., in quanto produttiva di effetti anatocistici, (iii) degli artt. 1284 (perché non sottoscritta) (iv) 1346 c.c. (in quanto non sarebbe stato consegnato il piano di ammortamento).
2. avrebbe applicato un tasso e una periodicità di restituzione non conforme a quanto previsto dal Regolamento 1, all. c, applicabile vista la data di accollo del mutuo da parte di Pt_1
n parte qua.
[...]
3. avrebbe applicato, poi, un tasso di mora usurario in quanto superiore sia al tasso soglia fissato al momento della pattuizione dell'atto di frazionamento e svincolo, sia al momento dell'accollo del mutuo: ciò anche qualora il tasso di mora venisse ricavato su quello indicato da contratto maggiorato del 2,1%.
Secondo gli opponenti, dunque, aveva ottemperato correttamente alle Parte_1 proprie obbligazioni sino alla data del precetto, se si considerano stralciate le maggiorazioni lamentate come indebitamente applicate dalla , secondo il CTP degli Controparte_6 opponenti, dott. ove si ricostruisse correttamente l'operazione con Persona_4 capitalizzazione semplice e tasso sostitutivo di cui all'art. 117 T.U.B., questi avrebbero versato una somma maggiore rispetto al dovuto.
Si costituiva innanzi al Tribunale di Monza chiedendo il rigetto della Controparte_3 domanda attorea.
In particolare, la rilevava un errore di fondo nella tesi di parte attrice: l'adozione del regime CP_1 di ammortamento alla francese non comporterebbe la capitalizzazione degli interessi con Contr conseguente produzione di effetti anatocistici;
contestava, perciò, sia che fosse stata adottata alcuna forma di capitalizzazione composta o “costi occulti” nel calcolo del tasso effettivo globale annuo (TEG), sia che fosse occorsa la violazione dell'art. 117 T.U.B. in materia di trasparenza bancaria, sia l'addebito di interessi usurari.
4 Contr In secondo luogo, la deduceva che il regolamento da applicarsi al rapporto controverso non fosse il Regolamento 1, all.c, dell'atto pubblico del 29.07.2015 bensì il Regolamento 2 per le seguenti ragioni: “le unità immobiliari a cui l'atto fa riferimento sono quelle del mappale 311 subalterni 5, 14 e 16 (Lotto 4)”, “l'applicazione del tasso del 6,25%, è stato pattuito nel
Regolamento di tipo 2” e nella “richiesta modifica condizioni economiche mutuo” del 29/06/2018 aveva chiesto alla la variazione dello spread annuale (dal 6,25% al Parte_1 CP_1
2,50%) e la variazione del tasso minimo (da 6,25% a 2,60%).
La convenuta reputava altresì infondata l'eccezione di usurarietà del tasso di mora applicato in quanto, in conformità alle Sezioni Unite del 2020, i prospetti di calcolo allegati dalla Banca dimostrerebbero che il tasso impiegato era inferiore al tasso soglia sia per il mutuo fondiario del
2013 (per cui è peraltro prevista una clausola di salvaguardia che impedisce l'applicazione di tassi sopra soglia), sia per il contratto di modifica di atto di mutuo fondiario, sia con riguardo all'atto di erogazione e quietanza con frazionamento e svincolo del 29/07/2015: questo a prescindere che si ritenga applicabile il Regolamento 1 o il Regolamento 2.
Infine, la sottolineava che, in base all'estratto conto dei pagamenti effettuati da CP_1 Pt_1 ei mesi di febbraio e marzo 2021 (cioè prima del passaggio a sofferenza del credito)
[...] risulterebbe versata una somma inferiore a quella dichiarata dall'opponente nel proprio atto di citazione.
Il Giudice di Monza disponeva una CTU contabile (richiesta dagli opponenti), assegnando il seguente quesito: “dica il CTU, esaminati gli atti e i documenti, sentite le parti e i loro consulenti ed esperito il tentativo di conciliazione: - quale regime di capitalizzazione è stato adottato dalla
Banca; - se il tasso d'interesse applicato sia usurario;
- se il tasso d'interesse applicato e il regime di capitalizzazione risultino determinabili sulla base delle informazioni ricavabili dalle scritture in atti sottoscritte al momento della pattuizione;
- se le condizioni di tasso e di restituzione applicate corrispondano a quelle pattuite;
- in presenza di un'eventuale capitalizzazione illecita e in contrasto con le condizioni contrattuali, riconduca il piano di ammortamento nel rispetto delle previsioni ex lege e contrattuali, evidenziando il risultato del rapporto dare-avere al momento della risoluzione operata dalla riservando all'esito ogni CP_1 altra decisione istruttoria”.
2. La sentenza di primo grado ha riassunto nei termini che seguono la fase istruttoria e gli esiti della
CTU svolta, di cui si riportano per comodità i punti salienti:
1. “la dott.ssa ha rilevato che il Regolamento invocato da parte attrice (segnatamente Per_5 il numero 1) non è applicabile in quanto riferibile esclusivamente al Lotto 1, lotto non relativo
5 a quelli per i quali l'odierna opponente si è accollata il mutuo: risulta, pertanto, corretta
l'applicazione delle condizioni contrattuali dettate dal Regolamento n.2 adottato dalla Banca
(“Tutto ciò premesso, la sottoscritta conferma l'applicazione al Lotto 4 del “Regolamento 2”
e non del “Regolamento 1” come indicato da parte attrice/opponente.” pag. 5).
2. Ha aggiunto, poi, che il piano di Ammortamento allegato in sede contrattuale al
“Regolamento 2” non trova piena corrispondenza alla previsione di cui all'art. 5 del medesimo (“Mentre coincidono il tasso di interesse applicato, la cadenza semestrale delle rate e la simulazione su una quota capitale di € 1.000,00, differiscono la durata del mutuo
(25 anni anziché 20) e conseguentemente il numero delle rate (50 anziché 40)” pag. 6).
Quindi, in risposta ai quesiti sottopostigli ha chiarito, in primis, che il Piano di
Ammortamento allegato al contratto è stato redatto secondo il metodo “alla francese”, ove gli interessi non vengono capitalizzati: non si verifica pertanto alcun effetto anatocistico, posto che gli stessi vengono calcolati su un importo a titolo di capitale che diminuisce progressivamente dopo il rimborso di ciascuna rata. Ha precisato che, nella costruzione del piano di ammortamento, l'utilizzo di una formula matematica basata sull'interesse composto per determinare la rata costante del mutuo ha esclusivamente la finalità di soddisfare
l'equivalenza, secondo i principi della matematica finanziaria, della somma concessa a mutuo con il valore attuale dei flussi finanziari legati alle rate di rimborso dello stesso e consente di individuare il tasso effettivo globale (TEG). Ciò non ha alcuna rilevanza in termini di anatocismo, che è invece la pratica con la quale gli interessi maturati concorrono
a formare il capitale su cui vengono calcolati i successivi interessi, situazione che non ricorre nel caso in esame (“Tutto ciò premesso, la scrivente ritiene che il Piano di Ammortamento previsto contrattualmente non comportava alcun tipo di capitalizzazione in quanto la quota interessi discendeva dall'applicazione del tasso indicato nel contratto (6,35%) sul solo capitale residuo in ragione dei giorni intercorsi tra una rata e l'altra.” pag. 8).
3. Quanto alla richiesta di verifica in ordine all'applicazione di un tasso di interesse usurario, per quanto riguarda gli interessi corrispettivi, applicando la formula fornita da Banca d'Italia
e rielaborando il piano di ammortamento sulla base delle risultanze emerse dal rendiconto prodotto in atti (dal quale sono date evincersi alcune discrasie rispetto ai documenti contrattuali depositati agli atti di causa), il C.T.U. ha concluso che “il tasso effettivamente applicato fino al 29/06/2018 risulta pienamente in linea con il 6,25 % contrattuale e non è quindi usurario atteso che non supera il tasso soglia”, come largamente inferiore ai tassi soglia appare il successivo tasso del 2,60% (pacificamente accettato dall'istituto di credito, ancorché non risultante pattuito in alcuno dei documenti in atti). Alla stessa conclusione
6 perviene, poi, in punto di verifica dell'usurarietà quanto agli interessi di mora: applicando la relativa differente formula di calcolo e tenuto conto delle risultanze tratte dal rendiconto prodotto agli atti è dato evincersi che “anche gli interessi di mora applicati dalla banca, così come quelli corrispettivi, non possono essere considerati usurari” (pag. 18).
4. In relazione al quesito n.3 ha precisato, quindi, che il tasso di interesse applicato era determinabile e che non è stata effettuata alcuna capitalizzazione degli interessi.
5. Circa le condizioni di restituzione (quesito n.4) ha chiarito che le stesse “non corrispondono
a quelle evidenziate nella documentazione contrattuale prodotta in atti posto che, dal rendiconto all. 16, si evince l'applicazione di rate di rimborso mensili in luogo di quelle semestrali risultanti dal “Regolamento 2” e dal relativo Piano di Ammortamento. Da tale circostanza discende che le rate sono state considerate scadute dalla banca in data antecedente rispetto a quanto contrattualmente previsto.” (pag. 18).
6. Ha quindi proceduto ricalcolando gli interessi di mora allineando la scadenza delle singole rate mensili a quella della prima rata semestrale successiva (o coincidente) come da originario Piano di Ammortamento. Alla luce di tale ricalcolo, quindi, in risposta al quesito
n. 5, ha apportato le seguenti rettifiche: decurtazione di € 892,84 per interessi di mora addebitati e non dovuti da parte attrice/opponente, decurtazione di € 330,12 per interessi di mora addebitati di cui non è stato possibile verificare le modalità di calcolo (tasso, base di calcolo, decorrenza), per un debito di parte attrice/opponente alla data del 18/1/2021 ammontante, in definitiva, ad € 215.498,69.
7. Infine, alla luce delle osservazioni proposte dal legale di parte attrice, ha riconfermato le proprie conclusioni”.
Parte attrice ha contestato le risultanze di tale perizia, chiedendo la riconvocazione del CTU per la rideterminazione del mutuo al tasso ex 117 T.U.B. e in capitalizzazione semplice;
il Giudice ha disatteso la richiesta ed ha pronunciato la sentenza con cui ha rigettato l'opposizione “anche alla luce delle risultanze della C.T.U. contabile disposta, ritenuta logica, congrua, nonché idonea a determinare il convincimento del giudice”. Contr 3. Avverso tale sentenza ha proposto appello la sola e si è regolarmente Parte_1 costituita.
Alla prima udienza di trattazione del 01/07/2025, il procuratore di parte appellante, riportandosi ai propri atti, reiterava la richiesta di integrazione di CTU e, in subordine, chiedeva che la causa venisse Contr rimessa in decisione;
si opponeva all'istanza istruttoria e chiedeva il rigetto dell'appello.
La causa veniva rimessa al collegio per la decisione, anche sulle istanze istruttorie, ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 21/10/2025 ed è stata discussa nella camera di consiglio del 24/10/2025.
7 4. Preliminarmente, rileva la Corte che la mancata notifica dell'atto d'appello alla società
[...]
, attrice in primo grado unitamente a , non preclude la definizione Controparte_5 Parte_1 del giudizio, attesa la natura scindibile della posizione e l'assenza di domande nei confronti della parte non citata, con la conseguenza che la notifica dell'appello avrebbe avuto il solo fine della litis denuntiatio, cioè di avvertire coloro che hanno partecipato al giudizio della necessità di proporre le impugnazioni che non siano già precluse o escluse nel processo instaurato con l'impugnazione principale. Posto che al momento dell'assunzione in decisione erano ampiamente decorsi i termini stabiliti dagli artt. 325 e 327 c.p.c., l'inosservanza dell'art. 332 c.p.c. non produce alcun effetto (Cass.
Ord. n. 7031/2020) e la sentenza d'appello può essere utilmente pronunciata.
5. I motivi di appello.
Con il primo motivo, l'appellante invoca “la violazione ed errata interpretazione degli artt. 1346 e
1418 c.c. e art. 117 Tub IV comma – errata valutazione della documentazione probatoria in atti ex art. 115 c.p.c.”, censurando la decisione del giudice di primo grado nella misura in cui ha ritenuto che il mutuo fondiario in esame avesse oggetto determinato, fosse rispettoso della disciplina in materia bancaria e non implicasse costi occulti. si duole che il Tribunale abbia corroborato le proprie argomentazioni Parte_1 richiamando la decisione della Cassazione a Sezioni Unite n. 15130/2024 sui c.d. mutui alla francese, ritenendo che la normativa vigente non richieda l'esplicitazione del regime di ammortamento adottato, purchè il mutuatario sia messo nelle condizioni di comprendere il costo del denaro preso a prestito. Tuttavia, osserva l'appellante, il Tribunale non avrebbe considerato che nel caso affrontato dalle Sezioni unite si verteva su un mutuo a tasso fisso con un piano di ammortamento allegato, lasciando fuori dall'esame le ipotesi di mutuo a tasso variabile. Il richiamo operato non sarebbe, pertanto, aderente al caso concreto nel quale l'indicazione del tipo di ammortamento “a rata costante
e interessi decrescenti”, non quantifica gli interessi e il piano di ammortamento allegato, “sviluppato al tasso fisso al 6,35% con l'indicazione dell'importo finanziato di euro 1.000,00 senza alcuna indicazione del tasso effettivo (ovvero con l'effetto della capitalizzazione)” non avrebbe corrispondenza con le condizioni economiche pattuite. In particolare, lamenta che:
1. il mutuo era caratterizzato da una capitalizzazione complessa e da un ammortamento alla francese non espressamente pattuito tra l'istituto di credito e la mutuataria che comportava un costo occulto non concordato con Parte_1
2. il giudice non avrebbe valutato il fatto che in assenza di un piano di ammortamento effettivamente rappresentativo (perché basato sul tasso variabile, sul reale importo mutuato,
8 sul reale numero di rate e sulla reale periodicità utilizzata, che è quella mensile e non semestrale) il prospetto esemplicativo allegato dalla circa l'andamento dei pagamenti CP_1
(che riproduceva condizioni diverse da quelle da quelle pattuite, quali un diverso numero di rate, un diverso importo, una diversa durata nonché una differente scadenza dei pagamenti) non rendeva trasparente né determinabile il costo dell'operazione.
L'appellante lamenta che, se anche non si volesse ritenere il contratto parzialmente nullo per indeterminatezza della clausola relativa agli interessi, in ogni caso, il giudice avrebbe errato a non ritenere violato l'art. 117 comma IV TUB, attesa la maggiore onerosità insita nell'adozione dell'interesse a capitalizzazione composta per il mutuatario, che si traduce in un maggior costo per il quale sarebbe necessaria un'espressa pattuizione, nel caso di specie mancante.
Con il secondo motivo, l'appellante pone l'attenzione sulle condizioni economiche applicate dalla a decorrere dal luglio 2018 allorquando il tasso è stato ridotto al 2,60%, assuntivamente su CP_1 richiesta della mutuataria, senza che tale riduzione risulti in alcun modo pattuita in atti. Secondo la prospettazione dell'appellante, il tasso applicato al contratto per il periodo successivo al luglio 2018 sarebbe nullo per difetto di forma scritta ex art. 1284 c.c. e art. 117 IV co. TUB, né potrebbe immaginarsi che riviva la precedente pattuizione, poiché sul punto le parti hanno raggiunto un accordo. Ritenendo che sarebbe comunque una nullità rilevabile d'ufficio, l'appellante censura la decisione del giudice che ha ritenuto “generica” la doglianza, nonostante questa fosse chiara sin dall'atto introduttivo e regolarmente sottoposta al vaglio del CTU da parte dello stesso Tribunale.
6. Si è costituita eccependo preliminarmente l'inammissibilità e manifesta infondatezza CP_3 dell'appello proposto ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c..
L'appellata ha, in particolare, evidenziato che:
1. l'appellante ha impugnato la sentenza solo parzialmente, con la conseguenza che alcuni profili, quali la legittima adozione del piano di ammortamento alla francese, l'assenza di anatocismo, la non usurarietà del mutuo e l'applicazione del Regolamento 2, sono tutte questioni definite e coperte da giudicato;
2. il gravame dovrebbe considerarsi inammissibile in ragione del mancato rispetto dei dettami normativi introdotti dalla c.d. “Riforma Cartabia”, in quanto l'atto di appello “non indica in maniera chiara, né il capo della sentenza che intende appellare, né quali siano le violazioni di legge commesse dal Giudice di prime cure né, tantomeno, la rilevanza delle suddette circostanze ai fini della decisione impugnata;”
9 3. alcune argomentazioni dell'appellante sarebbero del tutto nuove rispetto al giudizio di primo grado e pertanto inammissibili: ad esempio, rileva che l'appellante censura in questa sede la mancata corretta applicazione del Regolamento 2, quando in primo grado aveva sostenuto che avrebbe dovuto applicarsi il Regolamento 1.
Per il resto riafferma il proprio corretto operato e chiede la conferma delle statuizioni del Tribunale cui aderisce totalmente.
7. Rilievi in diritto.
7.1. Preliminarmente, si osserva che l'eccezione ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. può ritenersi superata, in quanto le deduzioni dall'appellante – sia pure senza la specifica individuazione del capo impugnato
– consentono di individuare le censure mosse alla sentenza appellata, senza che siano necessarie l'adozione di formule sacramentali o la formulazione di un progetto alternativo di sentenza (Cass. SU
n. 27189/17).
7.2. Passando al merito della vertenza, come correttamente osservato dalla parte appellata, l'atto di appello non censura la pronuncia di primo grado quanto alla decisione assunta in merito alla non usurarietà dei tassi applicati, al fatto che il piano ad ammortamento c.d. alla francese non determina in sé un fenomeno anatocistico e alla circostanza che il piano di ammortamento contrattualmente previsto non comportava alcun tipo di capitalizzazione degli interessi;
deve ritenersi ormai pacifico e non contestato che al rapporto dedotto dovesse essere applicato il Regolamento 2 allegato al contratto in luogo del Regolamento 1, come originariamente sostenuto dalla pertanto, su tali profili, Pt_1 la decisione di primo grado è coperta da giudicato.
7. 3. In merito alle doglianze mosse, l'appello non merita accoglimento.
7. 3.1. Con riferimento al primo motivo – sostanzialmente ripropositivo degli argomenti di primo grado – i rilievi dell'appellante non scalfiscono il solido impianto logico-argomentativo del Tribunale, il quale fonda la propria valutazione sugli esiti della CTU contabile (valutata come “logica, congrua, nonché idonea a determinare il convincimento del giudice” in quanto, in effetti, in grado di chiarire gli aspetti dell'operazione di mutuo censurati da , e sui principi ormai consolidati Parte_1 elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia.
Con riferimento alla CTU, il giudice di primo grado chiarisce, con un argomentazione non specificamente impugnata né confutata dall'appellante, che “Approfondendo poi la tematica dell'asserita applicazione di un regime di capitalizzazione composto, si ritiene di condividere nuovamente il convincimento del CTU in ordine ad un presunto fraintendimento, e una conseguente erronea commistione logica, operati da parte opponente in ordine ai concetti finanziari di interesse
10 composto e capitalizzazione degli interessi (da intendersi quale trasformazione degli interessi in capitale, con confusione della sorte capitale e degli interessi). Il CTU ha chiarito che “l'utilizzo di una formula matematica basata sull'interesse composto per determinare la rata costante del mutuo ha esclusivamente la finalità di soddisfare l'equivalenza secondo i principi della matematica finanziaria, della somma concessa a mutuo con il valore attuale dei flussi finanziari legati alle rate di rimborso dello stesso. […] Il principio sopra espresso non attiene pertanto alla tematica della capitalizzazione degli interessi, bensì a quella dell'attualizzazione dei flussi finanziari.” (pagg. 23 e
24): detto in altri termini, indiscussa l'applicazione della formula dell'interesse composto, finalizzata
a garantire l'attualizzazione dei flussi e quindi la legittima remunerazione della banca che riceve il rimborso delle somme in tempistiche posticipate e rateizzate rispetto all'erogazione, la disamina in ordine alla presenza di eventuale capitalizzazione degli interessi si pone su un piano differente, che deve essere verificato sulla base di considerazioni e regole matematiche distinte.” Contr Ciò sgombra ogni dubbio in merito alla dedotta condotta scorretta da parte di .
Alla luce del puntuale chiarimento del CTU che, si ripete, è incontestato sul punto, emerge l'erroneità del riferimento – ed insistente richiamo – operato dall'appellante al regime di “capitalizzazione composta”, atteso che, nel caso di specie, escluso dal CTU che si cia stata una capitalizzazione degli interessi, l'utilizzo della formula matematica basata sull'interesse composto per determinare la rata costante del mutuo (come sottolineato dal CTU) risponde alla esigenza di determinare l'equivalenza tra importi di capitale esigibili in tempi diversi, in attuazione del principio di equità finanziaria che postula la necessità di rendere omogenee grandezze o valori disomogenei perché riferiti a momenti temporali diversi, rendendo indifferente il tempo.
L'applicazione di detta formula consente di individuare il tasso effettivo globale (TEG) che caratterizza lo sviluppo del piano di ammortamento. Il principio sopra espresso non attiene pertanto alla tematica della capitalizzazione degli interessi, bensì a quella, diversa, dell'attualizzazione dei flussi finanziari (cfr. pag. 8 perizia).
Così ricostruita la struttura dell'operazione negoziale oggetto di causa, si palesa l'infondatezza della doglianza dell'appellante, non solo perché non è dimostrato (ed anzi è escluso dal perito) che la banca abbia applicato un piano di ammortamento in regime di “capitalizzazione composta” ma, nel caso, è erroneo l'assunto che detto regime abbia generato un costo occulto per il mutuatario tale da essere necessaria la specificazione del regime composto nel contratto e l'espressa pattuizione tra le parti, a pena d'invalidità del mutuo.
A ciò si aggiunga che, la giurisprudenza di legittimità più recente è costante nell'affermare che né la capitalizzazione composta, né l'ammortamento alla francese generino costi occulti o maggiorati per il mutuatario (sia che si tratti di mutui a tasso fisso, sia che si tratti di quelli a tasso variabile), che
11 impongano l'obbligo di espressa pattuizione, con conseguente insussistenza della denunciata nullità del mutuo per violazione della disciplina in tema di trasparenza bancaria.
In tal senso si richiama la Cassazione civile sez. I, 10/07/2025, n.18835: “Nel sistema alla francese, il regime di capitalizzazione composta del rimborso non comporta l'effetto anatocistico. La capitalizzazione composta è considerata un modo per calcolare la somma dovuta in base al contratto,
e non genera interessi sul periodo precedente o successivo. Inoltre, la mancanza di indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composta degli interessi in un contratto di mutuo bancario non comporta la nullità parziale del contratto.”
Dello stesso tenore Cassazione civile sez. I, 08/01/2025, n.391.
Ancora, Cassazione civile sez. I, 25/06/2025, n.17173 ribadisce che: “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito
e i clienti.”
Infine, si richiama la sentenza a Sezioni Unite, già richiamata dal Tribunale: “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento
"alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.” (Cassazione civile sez. un., 29/05/2024, n.15130)
Il principio affermato dalle Sezioni Unite vale anche per i mutui a tasso variabile, come confermato dalla successiva giurisprudenza: “Nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile: a) non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
b) se il piano di ammortamento riporta la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto. Né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di
12 ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera. Salvo a non voler percorrere l'unica alternativa astrattamente praticabile, ma che si menziona evidentemente solo ad absurdum, consistente in un intervento del legislatore volto a negare in se stessa la liceità tout court dei mutui a tasso variabile.” (Cassazione civile sez. I,
19/03/2025, n.7382).
Inoltre le Sezioni Unite precisano che “… l'art. 117 T.u.b. non richiedeva e non richiede tuttora (a fortiori a pena di nullità) l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto e analogamente,
a livello sistematico, non la richiede la normativa più recente: in tema di "credito immobiliare ai consumatori" (art. 120-quinquies ss. e, in particolare, 120-novies T.u.b., in attuazione, con D.Lgs. n.
72 del 2016, della Direttiva 2014/17/UE) e di "credito ai consumatori" (art. 121 ss. T.u.b., in attuazione, con D.Lgs. n. 141 del 2010, della Direttiva 2008/48/CE), la quale ultima prevede (sulla falsariga dell'art. 117, comma 4) l'indicazione nel contratto, a pena di nullità, degli "interessi e (di) tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili..."
(art. 125-bis, comma 6, in relazione all'art. 121, comma 1, lett. e, T.u.b.), voci tra le quali non potrebbe farsi rientrare il regime di ammortamento (sulla stessa linea è la Direttiva 2023/2225/UE in tema di "credito ai consumatori" che, all'art. 21, comma 2, prevede che "il creditore mette a disposizione del consumatore, senza spese e in qualsiasi momento dell'intera durata del contratto di credito, un estratto sotto forma di tabella di ammortamento (che) indica gli importi dovuti nonché i periodi e le condizioni di pagamento di tali importi (e) contiene inoltre la ripartizione di ciascun rimborso periodico specificando l'ammortamento del capitale, gli interessi calcolati sulla base del tasso debitore e, se del caso, gli eventuali costi aggiuntivi").”
Applicando i suesposti principi al caso di specie, si rileva che dagli atti del giudizio risulta che il contratto stipulato dall'appellante (con il “Regolamento 2”) e il 'Documento di Sintesi' (completo del relativo 'Piano di Ammortamento') in esso richiamato fornivano la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato. Il CTU ha osservato, inoltre, con argomentazione non contestata, che i piani di ammortamento associati ai Regolamenti 1 e 2 non hanno valore puramente illustrativo, come sostenuto da parte attrice, in quanto rappresentano la suddivisione tra quota capitale ed interessi di ciascuna rata per ogni 1.000 euro di capitale.
13 “E' quindi sufficiente moltiplicare i singoli importi per il coefficiente 247,5 (pari all'importo concesso a mutuo diviso per 1.000) per ottenere l'effettivo piano di ammortamento originario. Come già detto la quota interessi incorporata in ciascuna rata è ricavabile applicando il tasso contrattuale al capitale residuo dopo il pagamento della rata precedente in ragione del numero dei giorni intercorrenti tra le due rate” (cfr. pag. 25 rel. CTU). Gli elementi forniti dalla garantivano, CP_1 quindi, la possibilità per il mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso, consentendo a di comprendere la portata dell'impegno assunto. Parte_1
Pertanto, anche le doglianze circa l'incongruità del prospetto esemplicativo allegato al contratto, non colgono nel segno.
Da ultimo, la già citata pronuncia a Sezioni Unite precisa che: “la disciplina di settore intende contemperare gli obblighi di condotta degli istituti di credito con l'esigenza di lasciare al cliente la libertà di scegliere l'istituto che gli offre un piano di rimborso più confacente alle proprie esigenze e condizioni, ma non si spinge ad esigere che gli istituti si sostituiscano a lui nella valutazione, in definitiva, della adeguatezza e convenienza dell'operazione, a differenza di quanto accade, solo in parte, in altri settori nei quali gli obblighi informativi sono configurati in termini più stringenti, anche in considerazione dei profili di rischio che ivi si manifestano. Eventuali dubbi sulla comprensione del meccanismo di funzionamento del piano allegato al contratto e dei suoi effetti potrebbero essere espressi al momento della stipulazione del contratto che è la sede in cui il cliente potrebbe esigere dall'istituto bancario ogni eventuale chiarimento al riguardo.” (Cassazione civile sez. un.,
29/05/2024)
La sentenza del Tribunale, dunque, è ben motivata, in quanto poggia solidamente sulla CTU contabile per quanto riguarda gli aspetti tecnico-attuariali e sulla consolidata giurisprudenza – sia delle Sezioni
Unite n. 15130/2024 sia successiva – per quel che attiene ai profili giuridici, e va, pertanto, confermata.
7.3.2. Con riguardo al secondo motivo di appello, ossia la sostenuta nullità del tasso di interesse applicato nel periodo successivo al luglio 2018 per difetto di forma scritta, il gravame non può essere accolto.
Infatti, dall'esame degli atti, risulta che il Tribunale non abbia disatteso la domanda di Pt_1 olamente in quanto generica, ma ha dato atto delle ragioni per cui ha ritenuto superflua
[...] ed ingiustificata una ricostruzione dei tassi, osservando che
- il CTU aveva rilevato l'avvenuta modifica delle condizioni contrattuali, a decorrere dal
30.6.2018, con la riduzione del tasso applicato dal 6,25% al 2,60%;
14 - che mancava in atti la documentazione che potesse fondare la richiesta di verificare la determinatezza del tasso anche per il secondo periodo;
- fino a quel momento on aveva censurato quello specifico periodo del Parte_1 rapporto contrattuale né aveva rilevato profili di criticità – né del resto avrebbe potuto farlo a quel punto, viste le preclusioni deduttive del primo grado;
- che, in ogni caso – e ciò risulta dirimente – le condizioni applicate a partire dal luglio 2018 risultavano evidentemente più favorevoli alla mutuataria, dunque, era infondata qualsiasi doglianza.
Così si esprime il Tribunale: “A titolo di completezza, alla luce del rilievo svolto dal C.T.U. in ordine all'avvenuta modifica delle condizioni contrattuale intervenuta (come dichiarato dalla e CP_1 plausibilmente riscontrabile dalla disamina della rendicontazione prodotta) a far data dall'inizio del luglio 2018, è dato evincersi che non risulta prodotta documentazione idonea a consentire la verifica di determinatezza anche per il secondo periodo: tuttavia, tenuto conto della genericità dell'allegazione formulata da parte opponente (principalmente concentratasi sul primo periodo del rapporto negoziale e non stigmatizzante profili di criticità relativi al secondo), nonché dell'evidente regime di favore verso l'opponente, lo scrivente è indotto a ritenere infondata qualsiasi eventuale generica doglianza sul punto.”
Dunque, la motivazione non risulta fallace né da riformare, avendo il giudice valutato nel complesso la domanda e ritenuto di non poterla accogliere in assenza di elementi. L'appellante non può tentare di addurre specifiche censure in sede di appello su profili non dedotti in primo grado solo in forza di una argomentazione impiegata dal giudicante per dar conto delle risultanze istruttorie. Ad ogni modo l'appellante non ha interesse a far valere una modifica contrattuale del tutto a lei favorevole rispetto alle condizioni originariamente pattuite.
8. In conclusione, l'appello di va rigettato con integrale conferma della sentenza Parte_1 impugnata. Alla decisione consegue, in applicazione del principio della soccombenza, la condanna dell'appellate a rifondere alla parte appellata le spese del presente giudizio che si liquidano, come in dispositivo, avuto riguardo ai criteri indicati dal DM 147/22, applicati i valori medi per tutte le fasi ad eccezione di quella della trattazione, liquidata ai minimi in assenza di attività istruttoria, applicando lo scaglione da € 52.000 a € 260.000,00.
Deve darsi atto, infine, che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 20/5/2002
n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
P.Q.M.
15 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza del Tribunale sentenza n. 2161/2024 pubblicata il 23/08/2024 RG n.
[...]
8119/2021 del Tribunale di Monza, non notificata, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna parte appellante a rifondere le spese del presente giudizio in favore dell'appellata che si liquidano in complessivi € 12.154,00, di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione e € 5.103,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater.
Così deciso, in Milano il 24/10/2025
Il Consigliere estensore La Presidente Dott. Isabella Ciriaco Dott. Maria Grazia Federici
Provvedimento redatto con la collaborazione del Mot
Dott.ssa Irene Milone
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Grazia Federici Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Isabella Ciriaco Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 24/02/2025 avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 2161/2024, pubblicata il 23/08/2024, non notificata,
TRA
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. PAGANO FABIO Parte_1 C.F._1
(C.F. ), presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via C.F._2
Andrea D'Isernia n. 8, giusta procura alle liti allegata all'atto di appello;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. DINETTA SIMONA (C.F.
e dell'Avv. VERTICALE CARLO ( , elettivamente C.F._3 C.F._4 domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in , Via Durini n. 4, giusta procura generale CP_1 alle liti per atto notarile, allegata al fascicolo dell'opposizione e riallegata nel presente appello;
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 2161/2024 pubblicata il
23/08/2024 in materia di “Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)”.
CONCLUSIONI:
1 Per : Parte_1
“Voglia l'On. Le Corte adita, per i motivi dedotti in premessa riformare, in parte, la sentenza impugnata e, per l'effetto:
A) accertare e dichiarare, per tutto quanto dedotto in narrativa - in relazione al mutuo di credito fondiario, recante numero di repertorio 141644 e numero di raccolta 57047, avente ad oggetto la concessione, da parte della banca, di un mutuo fondiario dell'importo di euro 1.100.000,00 assistito da garanzia ipotecaria e, in particolare, alla quota dello stesso oggetto di accollo, nella misura di euro 245.114,60 da parte della Sig.ra con atto notarile del 19.05.2016 - la nullità Parte_1 per indeterminabilità dell'oggetto, della clausola relativa al tasso d'interesse applicato, in violazione dell'art. 1346, dell'art 1418 c.c. nonché per difetto di forma scritta ex art. 117 Tub IV comma;
B) Accertare, in ogni caso, la nullità per difetto di forma scritta ex art. 1284 c.c. e art. 117 TUB IV comma della clausola relativa al tasso di interesse applicato al predetto rapporto a partire dal
01.07.2018, nullità da rilevarsi anche d'ufficio ex art. 127 TUB II comma;
C) In accoglimento di quanto predetto – anche a mezzo integrazione Ctu - rideterminare il piano di ammortamento relativo al mutuo de quo, con l'applicazione dell'interesse sostitutivo ex art. 117 TUB
(per tutto il periodo o, in via gradata, dal 01.07.2018), con conseguente accertamento del residuale rapporto di dare-avere tra le parti alla data del 18.01.2021 o alla diversa data della notifica del precetto, secondo i medesimi criteri di giustizia e con l'elaborazione di un nuovo piano di ammortamento da cui si evinca l'importo della rata mensile da versare sino alla conclusione del mutuo, accertando altresì l'inesistenza dei presupposti, per la convenuta, per procedere in via esecutiva non essendo maturate le condizioni per dichiarare, a danno dell'opponente, la risoluzione del contratto e la perdita del beneficio del termine.
D) condannare, altresì, la banca convenuta alle spese (comprese quelle di Ctu, che andranno restituite alla attrice) ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese generali, Iva e
Cpa, da attribuirsi al sottoscritto procuratore per dichiarazione di fattone anticipo.”
Per Controparte_1
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta, giudicare: in via preliminare: previ gli opportuni accertamenti e le declaratorie del caso, dichiarare
l'inammissibilità ex artt. 342 c.p.c. e 348bis c.p.c. dell'appello proposto dalla sig.ra nel Pt_1 merito: respingere l'appello proposto dalla Sig.ra avverso la sentenza n. 2161/2024 del Pt_1
Tribunale di Monza, Dott.ssa Giulia Caliari, emessa in data 22.8.2024, pubblicata in data 23.8.2024 nell'ambito del giudizio n. 8119/2021 R.G., non notificata, e questa confermare in ogni sua parte per
i motivi di cui in narrativa. Con le spese e gli onorari di entrambi i gradi di giudizio, anche di CTU.”
2 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Questa la ricostruzione dei fatti come operata dal primo giudice, sulla scorta delle allegazioni delle parti e della documentazione in atti, e non contestata dalle parti.
Con atto a rogito Dott. Notaio in Monza datato 28.3.2013 – Rep. 141644 – Racc. Persona_1
57047, (ora concedeva a a somma Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 di € 1.100.000,00 a titolo di mutuo fondiario a stato avanzamento lavori. Tale contratto prevedeva un rimborso rateale del mutuo entro il termine massimo di 25 anni, con una certa misura di interessi di preammortamento. a garanzia dell'esatto adempimento concedeva ipoteca Controparte_4 di 1° grado su beni immobili siti nel comune di Usmate Velate, Via Stazione 9 e meglio identificati catastalmente negli atti.
Con successivo atto a rogito della Dott.ssa , Notaio in , Rep. 1763- Racc. Persona_2 CP_1
1492, datato 26.3.2015, le parti sottoscrivevano un atto di modifica del mutuo che prevedeva (i) di estendere la durata massima del periodo di preammortamento sino al 28.9.2015 nonché la durata complessiva del mutuo sino al 28.9.2040, (ii) la rideterminazione del TAEG in 6,504 %.
Successivamente, in data 29.07.2015, con atto a rogito Dott. Rep. 75 Racc. 66, le Persona_3 parti stipulavano “l'atto di erogazione e quietanza con frazionamento e svincolo dei beni”, con il quale la ilasciava quietanza della minor somma di € 950.500,00 e otteneva Controparte_4 la riduzione e il frazionamento dell'ipoteca e la pattuizione che, in caso di accollo del mutuo da parte di una persona fisica nei dodici mesi successivi alla stipulazione dell'atto, sarebbero state utilizzate le condizioni economiche riportate nell'allegato C “Regolamento di Tipo 1”, mentre in caso contrario sarebbero state applicate le condizioni indicate nel medesimo allegato, foglio “Regolamento di Tipo
2”. In effetti, entro dodici mesi da tale accordo, in data 19.05.2016, la endeva Controparte_4
a a piena proprietà su taluni dei beni immobili oggetto di frazionamento: con Parte_1 la vendita l'acquirente corrispondeva alla venditrice la somma di € 79.775,40 e si accollava, per l'importo di € 245.114,60, la quota di mutuo corrispondente al lotto 4 del mutuo concesso a Contr a parte di in data 28.03.2013. Controparte_4 CP_2
In ragione della pandemia da Covid-19, non versava il dovuto e la Parte_1 CP_1 comunicava la risoluzione del contratto di mutuo, chiedendo il pagamento delle debenze. in data 01.02.2021, otteneva dalla Banca la rimodulazione dei pagamenti Parte_1
Contr ancora dovuti: avrebbe dovuto versare tutto l'arretrato entro sei mesi. Tuttavia, il 15.04.2021 la comunicava la segnalazione della posizione a sofferenza alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, stante il mancato rispetto del piano di rientro.
3 Contr A questo punto, il legale di diffidava la , chiedendo ex art. 119 Parte_1 Pt_2
l'invio di taluna documentazione, da cui ha potuto apprendere – a suo dire – l'avvenuto saldo di tutte le rate sino al 2020, nonché l'applicazione da parte della di interessi maggiori di quelli pattuiti. CP_1
La in difetto di successivi versamenti, provvedeva a notificare atto di precetto a CP_1 Pt_1
a , impugnato dagli stessi innanzi al Tribunale
[...] Controparte_5 di Monza, la cui decisione è oggetto del presente appello. Contr In particolare, gli opponenti lamentavano che
1. avrebbe illegittimamente adottato un piano di ammortamento alla francese, in regime di capitalizzazione composta degli interessi, senza averlo pattuito, il che avrebbe costituito l'addebito di un costo occulto e conseguente violazione (i) delle norme sulla trasparenza, (ii) dell'art. 1283 c.c., in quanto produttiva di effetti anatocistici, (iii) degli artt. 1284 (perché non sottoscritta) (iv) 1346 c.c. (in quanto non sarebbe stato consegnato il piano di ammortamento).
2. avrebbe applicato un tasso e una periodicità di restituzione non conforme a quanto previsto dal Regolamento 1, all. c, applicabile vista la data di accollo del mutuo da parte di Pt_1
n parte qua.
[...]
3. avrebbe applicato, poi, un tasso di mora usurario in quanto superiore sia al tasso soglia fissato al momento della pattuizione dell'atto di frazionamento e svincolo, sia al momento dell'accollo del mutuo: ciò anche qualora il tasso di mora venisse ricavato su quello indicato da contratto maggiorato del 2,1%.
Secondo gli opponenti, dunque, aveva ottemperato correttamente alle Parte_1 proprie obbligazioni sino alla data del precetto, se si considerano stralciate le maggiorazioni lamentate come indebitamente applicate dalla , secondo il CTP degli Controparte_6 opponenti, dott. ove si ricostruisse correttamente l'operazione con Persona_4 capitalizzazione semplice e tasso sostitutivo di cui all'art. 117 T.U.B., questi avrebbero versato una somma maggiore rispetto al dovuto.
Si costituiva innanzi al Tribunale di Monza chiedendo il rigetto della Controparte_3 domanda attorea.
In particolare, la rilevava un errore di fondo nella tesi di parte attrice: l'adozione del regime CP_1 di ammortamento alla francese non comporterebbe la capitalizzazione degli interessi con Contr conseguente produzione di effetti anatocistici;
contestava, perciò, sia che fosse stata adottata alcuna forma di capitalizzazione composta o “costi occulti” nel calcolo del tasso effettivo globale annuo (TEG), sia che fosse occorsa la violazione dell'art. 117 T.U.B. in materia di trasparenza bancaria, sia l'addebito di interessi usurari.
4 Contr In secondo luogo, la deduceva che il regolamento da applicarsi al rapporto controverso non fosse il Regolamento 1, all.c, dell'atto pubblico del 29.07.2015 bensì il Regolamento 2 per le seguenti ragioni: “le unità immobiliari a cui l'atto fa riferimento sono quelle del mappale 311 subalterni 5, 14 e 16 (Lotto 4)”, “l'applicazione del tasso del 6,25%, è stato pattuito nel
Regolamento di tipo 2” e nella “richiesta modifica condizioni economiche mutuo” del 29/06/2018 aveva chiesto alla la variazione dello spread annuale (dal 6,25% al Parte_1 CP_1
2,50%) e la variazione del tasso minimo (da 6,25% a 2,60%).
La convenuta reputava altresì infondata l'eccezione di usurarietà del tasso di mora applicato in quanto, in conformità alle Sezioni Unite del 2020, i prospetti di calcolo allegati dalla Banca dimostrerebbero che il tasso impiegato era inferiore al tasso soglia sia per il mutuo fondiario del
2013 (per cui è peraltro prevista una clausola di salvaguardia che impedisce l'applicazione di tassi sopra soglia), sia per il contratto di modifica di atto di mutuo fondiario, sia con riguardo all'atto di erogazione e quietanza con frazionamento e svincolo del 29/07/2015: questo a prescindere che si ritenga applicabile il Regolamento 1 o il Regolamento 2.
Infine, la sottolineava che, in base all'estratto conto dei pagamenti effettuati da CP_1 Pt_1 ei mesi di febbraio e marzo 2021 (cioè prima del passaggio a sofferenza del credito)
[...] risulterebbe versata una somma inferiore a quella dichiarata dall'opponente nel proprio atto di citazione.
Il Giudice di Monza disponeva una CTU contabile (richiesta dagli opponenti), assegnando il seguente quesito: “dica il CTU, esaminati gli atti e i documenti, sentite le parti e i loro consulenti ed esperito il tentativo di conciliazione: - quale regime di capitalizzazione è stato adottato dalla
Banca; - se il tasso d'interesse applicato sia usurario;
- se il tasso d'interesse applicato e il regime di capitalizzazione risultino determinabili sulla base delle informazioni ricavabili dalle scritture in atti sottoscritte al momento della pattuizione;
- se le condizioni di tasso e di restituzione applicate corrispondano a quelle pattuite;
- in presenza di un'eventuale capitalizzazione illecita e in contrasto con le condizioni contrattuali, riconduca il piano di ammortamento nel rispetto delle previsioni ex lege e contrattuali, evidenziando il risultato del rapporto dare-avere al momento della risoluzione operata dalla riservando all'esito ogni CP_1 altra decisione istruttoria”.
2. La sentenza di primo grado ha riassunto nei termini che seguono la fase istruttoria e gli esiti della
CTU svolta, di cui si riportano per comodità i punti salienti:
1. “la dott.ssa ha rilevato che il Regolamento invocato da parte attrice (segnatamente Per_5 il numero 1) non è applicabile in quanto riferibile esclusivamente al Lotto 1, lotto non relativo
5 a quelli per i quali l'odierna opponente si è accollata il mutuo: risulta, pertanto, corretta
l'applicazione delle condizioni contrattuali dettate dal Regolamento n.2 adottato dalla Banca
(“Tutto ciò premesso, la sottoscritta conferma l'applicazione al Lotto 4 del “Regolamento 2”
e non del “Regolamento 1” come indicato da parte attrice/opponente.” pag. 5).
2. Ha aggiunto, poi, che il piano di Ammortamento allegato in sede contrattuale al
“Regolamento 2” non trova piena corrispondenza alla previsione di cui all'art. 5 del medesimo (“Mentre coincidono il tasso di interesse applicato, la cadenza semestrale delle rate e la simulazione su una quota capitale di € 1.000,00, differiscono la durata del mutuo
(25 anni anziché 20) e conseguentemente il numero delle rate (50 anziché 40)” pag. 6).
Quindi, in risposta ai quesiti sottopostigli ha chiarito, in primis, che il Piano di
Ammortamento allegato al contratto è stato redatto secondo il metodo “alla francese”, ove gli interessi non vengono capitalizzati: non si verifica pertanto alcun effetto anatocistico, posto che gli stessi vengono calcolati su un importo a titolo di capitale che diminuisce progressivamente dopo il rimborso di ciascuna rata. Ha precisato che, nella costruzione del piano di ammortamento, l'utilizzo di una formula matematica basata sull'interesse composto per determinare la rata costante del mutuo ha esclusivamente la finalità di soddisfare
l'equivalenza, secondo i principi della matematica finanziaria, della somma concessa a mutuo con il valore attuale dei flussi finanziari legati alle rate di rimborso dello stesso e consente di individuare il tasso effettivo globale (TEG). Ciò non ha alcuna rilevanza in termini di anatocismo, che è invece la pratica con la quale gli interessi maturati concorrono
a formare il capitale su cui vengono calcolati i successivi interessi, situazione che non ricorre nel caso in esame (“Tutto ciò premesso, la scrivente ritiene che il Piano di Ammortamento previsto contrattualmente non comportava alcun tipo di capitalizzazione in quanto la quota interessi discendeva dall'applicazione del tasso indicato nel contratto (6,35%) sul solo capitale residuo in ragione dei giorni intercorsi tra una rata e l'altra.” pag. 8).
3. Quanto alla richiesta di verifica in ordine all'applicazione di un tasso di interesse usurario, per quanto riguarda gli interessi corrispettivi, applicando la formula fornita da Banca d'Italia
e rielaborando il piano di ammortamento sulla base delle risultanze emerse dal rendiconto prodotto in atti (dal quale sono date evincersi alcune discrasie rispetto ai documenti contrattuali depositati agli atti di causa), il C.T.U. ha concluso che “il tasso effettivamente applicato fino al 29/06/2018 risulta pienamente in linea con il 6,25 % contrattuale e non è quindi usurario atteso che non supera il tasso soglia”, come largamente inferiore ai tassi soglia appare il successivo tasso del 2,60% (pacificamente accettato dall'istituto di credito, ancorché non risultante pattuito in alcuno dei documenti in atti). Alla stessa conclusione
6 perviene, poi, in punto di verifica dell'usurarietà quanto agli interessi di mora: applicando la relativa differente formula di calcolo e tenuto conto delle risultanze tratte dal rendiconto prodotto agli atti è dato evincersi che “anche gli interessi di mora applicati dalla banca, così come quelli corrispettivi, non possono essere considerati usurari” (pag. 18).
4. In relazione al quesito n.3 ha precisato, quindi, che il tasso di interesse applicato era determinabile e che non è stata effettuata alcuna capitalizzazione degli interessi.
5. Circa le condizioni di restituzione (quesito n.4) ha chiarito che le stesse “non corrispondono
a quelle evidenziate nella documentazione contrattuale prodotta in atti posto che, dal rendiconto all. 16, si evince l'applicazione di rate di rimborso mensili in luogo di quelle semestrali risultanti dal “Regolamento 2” e dal relativo Piano di Ammortamento. Da tale circostanza discende che le rate sono state considerate scadute dalla banca in data antecedente rispetto a quanto contrattualmente previsto.” (pag. 18).
6. Ha quindi proceduto ricalcolando gli interessi di mora allineando la scadenza delle singole rate mensili a quella della prima rata semestrale successiva (o coincidente) come da originario Piano di Ammortamento. Alla luce di tale ricalcolo, quindi, in risposta al quesito
n. 5, ha apportato le seguenti rettifiche: decurtazione di € 892,84 per interessi di mora addebitati e non dovuti da parte attrice/opponente, decurtazione di € 330,12 per interessi di mora addebitati di cui non è stato possibile verificare le modalità di calcolo (tasso, base di calcolo, decorrenza), per un debito di parte attrice/opponente alla data del 18/1/2021 ammontante, in definitiva, ad € 215.498,69.
7. Infine, alla luce delle osservazioni proposte dal legale di parte attrice, ha riconfermato le proprie conclusioni”.
Parte attrice ha contestato le risultanze di tale perizia, chiedendo la riconvocazione del CTU per la rideterminazione del mutuo al tasso ex 117 T.U.B. e in capitalizzazione semplice;
il Giudice ha disatteso la richiesta ed ha pronunciato la sentenza con cui ha rigettato l'opposizione “anche alla luce delle risultanze della C.T.U. contabile disposta, ritenuta logica, congrua, nonché idonea a determinare il convincimento del giudice”. Contr 3. Avverso tale sentenza ha proposto appello la sola e si è regolarmente Parte_1 costituita.
Alla prima udienza di trattazione del 01/07/2025, il procuratore di parte appellante, riportandosi ai propri atti, reiterava la richiesta di integrazione di CTU e, in subordine, chiedeva che la causa venisse Contr rimessa in decisione;
si opponeva all'istanza istruttoria e chiedeva il rigetto dell'appello.
La causa veniva rimessa al collegio per la decisione, anche sulle istanze istruttorie, ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 21/10/2025 ed è stata discussa nella camera di consiglio del 24/10/2025.
7 4. Preliminarmente, rileva la Corte che la mancata notifica dell'atto d'appello alla società
[...]
, attrice in primo grado unitamente a , non preclude la definizione Controparte_5 Parte_1 del giudizio, attesa la natura scindibile della posizione e l'assenza di domande nei confronti della parte non citata, con la conseguenza che la notifica dell'appello avrebbe avuto il solo fine della litis denuntiatio, cioè di avvertire coloro che hanno partecipato al giudizio della necessità di proporre le impugnazioni che non siano già precluse o escluse nel processo instaurato con l'impugnazione principale. Posto che al momento dell'assunzione in decisione erano ampiamente decorsi i termini stabiliti dagli artt. 325 e 327 c.p.c., l'inosservanza dell'art. 332 c.p.c. non produce alcun effetto (Cass.
Ord. n. 7031/2020) e la sentenza d'appello può essere utilmente pronunciata.
5. I motivi di appello.
Con il primo motivo, l'appellante invoca “la violazione ed errata interpretazione degli artt. 1346 e
1418 c.c. e art. 117 Tub IV comma – errata valutazione della documentazione probatoria in atti ex art. 115 c.p.c.”, censurando la decisione del giudice di primo grado nella misura in cui ha ritenuto che il mutuo fondiario in esame avesse oggetto determinato, fosse rispettoso della disciplina in materia bancaria e non implicasse costi occulti. si duole che il Tribunale abbia corroborato le proprie argomentazioni Parte_1 richiamando la decisione della Cassazione a Sezioni Unite n. 15130/2024 sui c.d. mutui alla francese, ritenendo che la normativa vigente non richieda l'esplicitazione del regime di ammortamento adottato, purchè il mutuatario sia messo nelle condizioni di comprendere il costo del denaro preso a prestito. Tuttavia, osserva l'appellante, il Tribunale non avrebbe considerato che nel caso affrontato dalle Sezioni unite si verteva su un mutuo a tasso fisso con un piano di ammortamento allegato, lasciando fuori dall'esame le ipotesi di mutuo a tasso variabile. Il richiamo operato non sarebbe, pertanto, aderente al caso concreto nel quale l'indicazione del tipo di ammortamento “a rata costante
e interessi decrescenti”, non quantifica gli interessi e il piano di ammortamento allegato, “sviluppato al tasso fisso al 6,35% con l'indicazione dell'importo finanziato di euro 1.000,00 senza alcuna indicazione del tasso effettivo (ovvero con l'effetto della capitalizzazione)” non avrebbe corrispondenza con le condizioni economiche pattuite. In particolare, lamenta che:
1. il mutuo era caratterizzato da una capitalizzazione complessa e da un ammortamento alla francese non espressamente pattuito tra l'istituto di credito e la mutuataria che comportava un costo occulto non concordato con Parte_1
2. il giudice non avrebbe valutato il fatto che in assenza di un piano di ammortamento effettivamente rappresentativo (perché basato sul tasso variabile, sul reale importo mutuato,
8 sul reale numero di rate e sulla reale periodicità utilizzata, che è quella mensile e non semestrale) il prospetto esemplicativo allegato dalla circa l'andamento dei pagamenti CP_1
(che riproduceva condizioni diverse da quelle da quelle pattuite, quali un diverso numero di rate, un diverso importo, una diversa durata nonché una differente scadenza dei pagamenti) non rendeva trasparente né determinabile il costo dell'operazione.
L'appellante lamenta che, se anche non si volesse ritenere il contratto parzialmente nullo per indeterminatezza della clausola relativa agli interessi, in ogni caso, il giudice avrebbe errato a non ritenere violato l'art. 117 comma IV TUB, attesa la maggiore onerosità insita nell'adozione dell'interesse a capitalizzazione composta per il mutuatario, che si traduce in un maggior costo per il quale sarebbe necessaria un'espressa pattuizione, nel caso di specie mancante.
Con il secondo motivo, l'appellante pone l'attenzione sulle condizioni economiche applicate dalla a decorrere dal luglio 2018 allorquando il tasso è stato ridotto al 2,60%, assuntivamente su CP_1 richiesta della mutuataria, senza che tale riduzione risulti in alcun modo pattuita in atti. Secondo la prospettazione dell'appellante, il tasso applicato al contratto per il periodo successivo al luglio 2018 sarebbe nullo per difetto di forma scritta ex art. 1284 c.c. e art. 117 IV co. TUB, né potrebbe immaginarsi che riviva la precedente pattuizione, poiché sul punto le parti hanno raggiunto un accordo. Ritenendo che sarebbe comunque una nullità rilevabile d'ufficio, l'appellante censura la decisione del giudice che ha ritenuto “generica” la doglianza, nonostante questa fosse chiara sin dall'atto introduttivo e regolarmente sottoposta al vaglio del CTU da parte dello stesso Tribunale.
6. Si è costituita eccependo preliminarmente l'inammissibilità e manifesta infondatezza CP_3 dell'appello proposto ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c..
L'appellata ha, in particolare, evidenziato che:
1. l'appellante ha impugnato la sentenza solo parzialmente, con la conseguenza che alcuni profili, quali la legittima adozione del piano di ammortamento alla francese, l'assenza di anatocismo, la non usurarietà del mutuo e l'applicazione del Regolamento 2, sono tutte questioni definite e coperte da giudicato;
2. il gravame dovrebbe considerarsi inammissibile in ragione del mancato rispetto dei dettami normativi introdotti dalla c.d. “Riforma Cartabia”, in quanto l'atto di appello “non indica in maniera chiara, né il capo della sentenza che intende appellare, né quali siano le violazioni di legge commesse dal Giudice di prime cure né, tantomeno, la rilevanza delle suddette circostanze ai fini della decisione impugnata;”
9 3. alcune argomentazioni dell'appellante sarebbero del tutto nuove rispetto al giudizio di primo grado e pertanto inammissibili: ad esempio, rileva che l'appellante censura in questa sede la mancata corretta applicazione del Regolamento 2, quando in primo grado aveva sostenuto che avrebbe dovuto applicarsi il Regolamento 1.
Per il resto riafferma il proprio corretto operato e chiede la conferma delle statuizioni del Tribunale cui aderisce totalmente.
7. Rilievi in diritto.
7.1. Preliminarmente, si osserva che l'eccezione ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. può ritenersi superata, in quanto le deduzioni dall'appellante – sia pure senza la specifica individuazione del capo impugnato
– consentono di individuare le censure mosse alla sentenza appellata, senza che siano necessarie l'adozione di formule sacramentali o la formulazione di un progetto alternativo di sentenza (Cass. SU
n. 27189/17).
7.2. Passando al merito della vertenza, come correttamente osservato dalla parte appellata, l'atto di appello non censura la pronuncia di primo grado quanto alla decisione assunta in merito alla non usurarietà dei tassi applicati, al fatto che il piano ad ammortamento c.d. alla francese non determina in sé un fenomeno anatocistico e alla circostanza che il piano di ammortamento contrattualmente previsto non comportava alcun tipo di capitalizzazione degli interessi;
deve ritenersi ormai pacifico e non contestato che al rapporto dedotto dovesse essere applicato il Regolamento 2 allegato al contratto in luogo del Regolamento 1, come originariamente sostenuto dalla pertanto, su tali profili, Pt_1 la decisione di primo grado è coperta da giudicato.
7. 3. In merito alle doglianze mosse, l'appello non merita accoglimento.
7. 3.1. Con riferimento al primo motivo – sostanzialmente ripropositivo degli argomenti di primo grado – i rilievi dell'appellante non scalfiscono il solido impianto logico-argomentativo del Tribunale, il quale fonda la propria valutazione sugli esiti della CTU contabile (valutata come “logica, congrua, nonché idonea a determinare il convincimento del giudice” in quanto, in effetti, in grado di chiarire gli aspetti dell'operazione di mutuo censurati da , e sui principi ormai consolidati Parte_1 elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia.
Con riferimento alla CTU, il giudice di primo grado chiarisce, con un argomentazione non specificamente impugnata né confutata dall'appellante, che “Approfondendo poi la tematica dell'asserita applicazione di un regime di capitalizzazione composto, si ritiene di condividere nuovamente il convincimento del CTU in ordine ad un presunto fraintendimento, e una conseguente erronea commistione logica, operati da parte opponente in ordine ai concetti finanziari di interesse
10 composto e capitalizzazione degli interessi (da intendersi quale trasformazione degli interessi in capitale, con confusione della sorte capitale e degli interessi). Il CTU ha chiarito che “l'utilizzo di una formula matematica basata sull'interesse composto per determinare la rata costante del mutuo ha esclusivamente la finalità di soddisfare l'equivalenza secondo i principi della matematica finanziaria, della somma concessa a mutuo con il valore attuale dei flussi finanziari legati alle rate di rimborso dello stesso. […] Il principio sopra espresso non attiene pertanto alla tematica della capitalizzazione degli interessi, bensì a quella dell'attualizzazione dei flussi finanziari.” (pagg. 23 e
24): detto in altri termini, indiscussa l'applicazione della formula dell'interesse composto, finalizzata
a garantire l'attualizzazione dei flussi e quindi la legittima remunerazione della banca che riceve il rimborso delle somme in tempistiche posticipate e rateizzate rispetto all'erogazione, la disamina in ordine alla presenza di eventuale capitalizzazione degli interessi si pone su un piano differente, che deve essere verificato sulla base di considerazioni e regole matematiche distinte.” Contr Ciò sgombra ogni dubbio in merito alla dedotta condotta scorretta da parte di .
Alla luce del puntuale chiarimento del CTU che, si ripete, è incontestato sul punto, emerge l'erroneità del riferimento – ed insistente richiamo – operato dall'appellante al regime di “capitalizzazione composta”, atteso che, nel caso di specie, escluso dal CTU che si cia stata una capitalizzazione degli interessi, l'utilizzo della formula matematica basata sull'interesse composto per determinare la rata costante del mutuo (come sottolineato dal CTU) risponde alla esigenza di determinare l'equivalenza tra importi di capitale esigibili in tempi diversi, in attuazione del principio di equità finanziaria che postula la necessità di rendere omogenee grandezze o valori disomogenei perché riferiti a momenti temporali diversi, rendendo indifferente il tempo.
L'applicazione di detta formula consente di individuare il tasso effettivo globale (TEG) che caratterizza lo sviluppo del piano di ammortamento. Il principio sopra espresso non attiene pertanto alla tematica della capitalizzazione degli interessi, bensì a quella, diversa, dell'attualizzazione dei flussi finanziari (cfr. pag. 8 perizia).
Così ricostruita la struttura dell'operazione negoziale oggetto di causa, si palesa l'infondatezza della doglianza dell'appellante, non solo perché non è dimostrato (ed anzi è escluso dal perito) che la banca abbia applicato un piano di ammortamento in regime di “capitalizzazione composta” ma, nel caso, è erroneo l'assunto che detto regime abbia generato un costo occulto per il mutuatario tale da essere necessaria la specificazione del regime composto nel contratto e l'espressa pattuizione tra le parti, a pena d'invalidità del mutuo.
A ciò si aggiunga che, la giurisprudenza di legittimità più recente è costante nell'affermare che né la capitalizzazione composta, né l'ammortamento alla francese generino costi occulti o maggiorati per il mutuatario (sia che si tratti di mutui a tasso fisso, sia che si tratti di quelli a tasso variabile), che
11 impongano l'obbligo di espressa pattuizione, con conseguente insussistenza della denunciata nullità del mutuo per violazione della disciplina in tema di trasparenza bancaria.
In tal senso si richiama la Cassazione civile sez. I, 10/07/2025, n.18835: “Nel sistema alla francese, il regime di capitalizzazione composta del rimborso non comporta l'effetto anatocistico. La capitalizzazione composta è considerata un modo per calcolare la somma dovuta in base al contratto,
e non genera interessi sul periodo precedente o successivo. Inoltre, la mancanza di indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composta degli interessi in un contratto di mutuo bancario non comporta la nullità parziale del contratto.”
Dello stesso tenore Cassazione civile sez. I, 08/01/2025, n.391.
Ancora, Cassazione civile sez. I, 25/06/2025, n.17173 ribadisce che: “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito
e i clienti.”
Infine, si richiama la sentenza a Sezioni Unite, già richiamata dal Tribunale: “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento
"alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.” (Cassazione civile sez. un., 29/05/2024, n.15130)
Il principio affermato dalle Sezioni Unite vale anche per i mutui a tasso variabile, come confermato dalla successiva giurisprudenza: “Nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile: a) non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
b) se il piano di ammortamento riporta la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto. Né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di
12 ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera. Salvo a non voler percorrere l'unica alternativa astrattamente praticabile, ma che si menziona evidentemente solo ad absurdum, consistente in un intervento del legislatore volto a negare in se stessa la liceità tout court dei mutui a tasso variabile.” (Cassazione civile sez. I,
19/03/2025, n.7382).
Inoltre le Sezioni Unite precisano che “… l'art. 117 T.u.b. non richiedeva e non richiede tuttora (a fortiori a pena di nullità) l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto e analogamente,
a livello sistematico, non la richiede la normativa più recente: in tema di "credito immobiliare ai consumatori" (art. 120-quinquies ss. e, in particolare, 120-novies T.u.b., in attuazione, con D.Lgs. n.
72 del 2016, della Direttiva 2014/17/UE) e di "credito ai consumatori" (art. 121 ss. T.u.b., in attuazione, con D.Lgs. n. 141 del 2010, della Direttiva 2008/48/CE), la quale ultima prevede (sulla falsariga dell'art. 117, comma 4) l'indicazione nel contratto, a pena di nullità, degli "interessi e (di) tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili..."
(art. 125-bis, comma 6, in relazione all'art. 121, comma 1, lett. e, T.u.b.), voci tra le quali non potrebbe farsi rientrare il regime di ammortamento (sulla stessa linea è la Direttiva 2023/2225/UE in tema di "credito ai consumatori" che, all'art. 21, comma 2, prevede che "il creditore mette a disposizione del consumatore, senza spese e in qualsiasi momento dell'intera durata del contratto di credito, un estratto sotto forma di tabella di ammortamento (che) indica gli importi dovuti nonché i periodi e le condizioni di pagamento di tali importi (e) contiene inoltre la ripartizione di ciascun rimborso periodico specificando l'ammortamento del capitale, gli interessi calcolati sulla base del tasso debitore e, se del caso, gli eventuali costi aggiuntivi").”
Applicando i suesposti principi al caso di specie, si rileva che dagli atti del giudizio risulta che il contratto stipulato dall'appellante (con il “Regolamento 2”) e il 'Documento di Sintesi' (completo del relativo 'Piano di Ammortamento') in esso richiamato fornivano la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato. Il CTU ha osservato, inoltre, con argomentazione non contestata, che i piani di ammortamento associati ai Regolamenti 1 e 2 non hanno valore puramente illustrativo, come sostenuto da parte attrice, in quanto rappresentano la suddivisione tra quota capitale ed interessi di ciascuna rata per ogni 1.000 euro di capitale.
13 “E' quindi sufficiente moltiplicare i singoli importi per il coefficiente 247,5 (pari all'importo concesso a mutuo diviso per 1.000) per ottenere l'effettivo piano di ammortamento originario. Come già detto la quota interessi incorporata in ciascuna rata è ricavabile applicando il tasso contrattuale al capitale residuo dopo il pagamento della rata precedente in ragione del numero dei giorni intercorrenti tra le due rate” (cfr. pag. 25 rel. CTU). Gli elementi forniti dalla garantivano, CP_1 quindi, la possibilità per il mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso, consentendo a di comprendere la portata dell'impegno assunto. Parte_1
Pertanto, anche le doglianze circa l'incongruità del prospetto esemplicativo allegato al contratto, non colgono nel segno.
Da ultimo, la già citata pronuncia a Sezioni Unite precisa che: “la disciplina di settore intende contemperare gli obblighi di condotta degli istituti di credito con l'esigenza di lasciare al cliente la libertà di scegliere l'istituto che gli offre un piano di rimborso più confacente alle proprie esigenze e condizioni, ma non si spinge ad esigere che gli istituti si sostituiscano a lui nella valutazione, in definitiva, della adeguatezza e convenienza dell'operazione, a differenza di quanto accade, solo in parte, in altri settori nei quali gli obblighi informativi sono configurati in termini più stringenti, anche in considerazione dei profili di rischio che ivi si manifestano. Eventuali dubbi sulla comprensione del meccanismo di funzionamento del piano allegato al contratto e dei suoi effetti potrebbero essere espressi al momento della stipulazione del contratto che è la sede in cui il cliente potrebbe esigere dall'istituto bancario ogni eventuale chiarimento al riguardo.” (Cassazione civile sez. un.,
29/05/2024)
La sentenza del Tribunale, dunque, è ben motivata, in quanto poggia solidamente sulla CTU contabile per quanto riguarda gli aspetti tecnico-attuariali e sulla consolidata giurisprudenza – sia delle Sezioni
Unite n. 15130/2024 sia successiva – per quel che attiene ai profili giuridici, e va, pertanto, confermata.
7.3.2. Con riguardo al secondo motivo di appello, ossia la sostenuta nullità del tasso di interesse applicato nel periodo successivo al luglio 2018 per difetto di forma scritta, il gravame non può essere accolto.
Infatti, dall'esame degli atti, risulta che il Tribunale non abbia disatteso la domanda di Pt_1 olamente in quanto generica, ma ha dato atto delle ragioni per cui ha ritenuto superflua
[...] ed ingiustificata una ricostruzione dei tassi, osservando che
- il CTU aveva rilevato l'avvenuta modifica delle condizioni contrattuali, a decorrere dal
30.6.2018, con la riduzione del tasso applicato dal 6,25% al 2,60%;
14 - che mancava in atti la documentazione che potesse fondare la richiesta di verificare la determinatezza del tasso anche per il secondo periodo;
- fino a quel momento on aveva censurato quello specifico periodo del Parte_1 rapporto contrattuale né aveva rilevato profili di criticità – né del resto avrebbe potuto farlo a quel punto, viste le preclusioni deduttive del primo grado;
- che, in ogni caso – e ciò risulta dirimente – le condizioni applicate a partire dal luglio 2018 risultavano evidentemente più favorevoli alla mutuataria, dunque, era infondata qualsiasi doglianza.
Così si esprime il Tribunale: “A titolo di completezza, alla luce del rilievo svolto dal C.T.U. in ordine all'avvenuta modifica delle condizioni contrattuale intervenuta (come dichiarato dalla e CP_1 plausibilmente riscontrabile dalla disamina della rendicontazione prodotta) a far data dall'inizio del luglio 2018, è dato evincersi che non risulta prodotta documentazione idonea a consentire la verifica di determinatezza anche per il secondo periodo: tuttavia, tenuto conto della genericità dell'allegazione formulata da parte opponente (principalmente concentratasi sul primo periodo del rapporto negoziale e non stigmatizzante profili di criticità relativi al secondo), nonché dell'evidente regime di favore verso l'opponente, lo scrivente è indotto a ritenere infondata qualsiasi eventuale generica doglianza sul punto.”
Dunque, la motivazione non risulta fallace né da riformare, avendo il giudice valutato nel complesso la domanda e ritenuto di non poterla accogliere in assenza di elementi. L'appellante non può tentare di addurre specifiche censure in sede di appello su profili non dedotti in primo grado solo in forza di una argomentazione impiegata dal giudicante per dar conto delle risultanze istruttorie. Ad ogni modo l'appellante non ha interesse a far valere una modifica contrattuale del tutto a lei favorevole rispetto alle condizioni originariamente pattuite.
8. In conclusione, l'appello di va rigettato con integrale conferma della sentenza Parte_1 impugnata. Alla decisione consegue, in applicazione del principio della soccombenza, la condanna dell'appellate a rifondere alla parte appellata le spese del presente giudizio che si liquidano, come in dispositivo, avuto riguardo ai criteri indicati dal DM 147/22, applicati i valori medi per tutte le fasi ad eccezione di quella della trattazione, liquidata ai minimi in assenza di attività istruttoria, applicando lo scaglione da € 52.000 a € 260.000,00.
Deve darsi atto, infine, che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 20/5/2002
n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
P.Q.M.
15 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza del Tribunale sentenza n. 2161/2024 pubblicata il 23/08/2024 RG n.
[...]
8119/2021 del Tribunale di Monza, non notificata, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna parte appellante a rifondere le spese del presente giudizio in favore dell'appellata che si liquidano in complessivi € 12.154,00, di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione e € 5.103,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater.
Così deciso, in Milano il 24/10/2025
Il Consigliere estensore La Presidente Dott. Isabella Ciriaco Dott. Maria Grazia Federici
Provvedimento redatto con la collaborazione del Mot
Dott.ssa Irene Milone
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