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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/03/2025, n. 4028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4028 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA CIVILE
in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 45606 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, riservata in decisione con provvedimento del 20.12.2024, vertente tra:
la Parte_1
elettivamente domiciliata in in via E. Faà Di Bruno n. 43, presso lo studio dell'avv. Marco Pt_1
Paolelli e dell'avv. Simona Teodori che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
- appellante -
E la Controparte_1
; Controparte_2
- appellati contumaci-
-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 4359/2020 – domanda di Pt_1
risarcimento dei danni derivanti da sinistro stradale.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 19 dicembre 2024
pagina 1 di 6 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. Parte_1
4359/2020, con la quale è stata rigettata la domanda di risarcimento del danno da fermo tecnico proposta, nella qualità di cessionaria del credito di nei confronti della Parte_2 Controparte_1
e di .
[...] Controparte_3
A fondamento delle domande proposte la aveva dedotto che in data 12.03.2018, Parte_1
alle ore 14,50, circa il veicolo NC Y targato FA404TD, condotto dal proprietario Parte_2
mentre percorreva via della Pietrara a veniva tamponato dal veicolo WW Colt targato Pt_1
CX422AP, di proprietà di e condotto da Controparte_3 Persona_1
A causa del sinistro il veicolo NC Y veniva sottoposto ad alcuni interventi di riparazione, nel corso dell'esecuzione dei quali si rendeva necessario il noleggio di un veicolo sostitutivo, per il quale Pt_2
sosteneva la spesa complessiva di euro 1.342,00.
[...]
La quale assicuratore del veicolo NC Y targato FA404TD, corrispondeva Controparte_1
tuttavia la sola somma di euro 300,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre ad euro 100,00 a titolo di rimborso delle spese stragiudiziali sostenute.
La aveva quindi chiesto la condanna della e di Parte_1 Controparte_1 Pt_2
al pagamento della somma residua di euro 1.042,00 a titolo di rimborso delle spese di noleggio
[...]
sostenute, di euro 50,00 per compensi dello studio tecnico Allservices 2008 s.r.l. e di euro 122,00 a titolo di compenso per l'attività svolta dalla società Parte_3
La aveva chiesto il rigetto delle domande proposte in quanto infondate, mentre Controparte_1
era rimasta contumace nel giudizio di primo grado. Controparte_3
Il Giudice di Pace ha rigettato le domande proposte dalla ritenendo non provata Parte_1
la corrispondenza tra il periodo di noleggio del veicolo sostitutivo e quello di indisponibilità del mezzo danneggiato, nonché l'effettiva necessità della danneggia di avvalersi di un mezzo sostitutivo.
Avverso tale statuizione ha proposto appello la rilevando l'erroneità della Parte_1
sentenza, in ragione della arbitraria interpretazione del diritto e della difformità della decisione rispetto all'interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione in ordine al danno da fermo tecnico, in quanto tale pregiudizio sarebbe in ogni caso risarcibile laddove venga fornita prova della perdita patrimoniale subita per effetto della indisponibilità del mezzo.
Nella specie, la società avrebbe fornito prova adeguata del pregiudizio subito dal cedente, mendiate produzione del contratto di noleggio e della fattura commerciale attestante i costi sostenuti.
L'appellante ha poi evidenziato che il risarcimento del danno da fermo tecnico spetterebbe in ogni caso pagina 2 di 6 a tutti coloro che sono stati privati della disponibilità del veicolo, a prescindere dall'utilizzo o meno dell'auto per l'esercizio di una attività economica e sono rimasti contumaci nel giudizio di appello Controparte_4 Controparte_3
2. La domanda di rimborso delle spese di noleggio è infondata e deve pertanto essere rigettata.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che: “Il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato non è "in re ipsa" ma dev'essere provato, essendo sufficiente, a tal fine, la dimostrazione della spesa sostenuta per il noleggio di un mezzo sostitutivo, la cui derivazione causale dall'illecito è possibile indurre alla stregua del ragionamento presuntivo” (Cass. n. 27389/2022); si è altresì affermato che: “Il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo” (Cass. n. 5447/2020).
Inquadrato in tali termini il danno da fermo tecnico e ritenuto che il risarcimento del relativo pregiudizio sia sottoposto agli ordinari criteri in materia di allegazione e prova del danno, va premesso che nella specie l'attrice ha pacificamente ammesso di aver ricevuto dall'assicurazione, a titolo di risarcimento del danno da fermo tecnico, la somma complessiva di euro 300,00.
La ha tuttavia dedotto che avrebbe sostenuto la maggior spesa di Parte_1 Parte_2
euro 935,00 oltre IVA per il noleggio di una vettura sostitutiva dal 13.03.2018 sino al 23.03.2018.
A sostegno del proprio assunto difensivo l'appellante ha prodotto, sin dal primo grado di giudizio, fattura commerciale n. 1800116 del 4.04.2018, dell'importo complessivo di euro 1.342,00, comprensivo del costo del noleggio, pari ad euro 935,00 oltre iva, e di ulteriori oneri e accessori, pari ad euro 165,00 oltre iva.
Va innanzitutto al riguardo rilevato che non può ritenersi rimborsabile la somma di euro 165,00 oltre iva, in difetto di specifica indicazione della prestazione resa dalla in favore di Parte_1
a tale titolo, non desumibile dalla generica indicazione “oneri ed accessori Citroen C1 Parte_2
FK294FR”.
Non v'è prova, in particolare, che di tali generici “accessori” (ulteriori rispetto a quelli compresi nel noleggio base della vettura Citroen C1 targata FK294FR) fosse dotata anche l'autovettura resa indisponibile per effetto del sinistro.
Al riguardo nessuna specifica allegazione della risulta articolata, neppure nel Parte_1
corso del primo grado di giudizio, sicché non è possibile desumere a fronte di quale specifica prestazione sia stata corrisposta da la somma di euro 165,00 Parte_2
Tanto premesso, a prescindere dalla valutazione della effettiva necessità del noleggio della vettura per pagina 3 di 6 un lasso temporale considerevole (ben 10 giorni dal 13.03.2018 sino al 23.03.2018) a fronte di interventi di riparazione del veicolo della durata di sole 36,37 ore (cfr. il preventivo degli interventi eseguiti prodotto dalla stessa , pari a circa 5 giorni di lavoro, va osservato che Parte_1
l'assicurazione ha prodotto nel primo grado di giudizio preventivi relativi al noleggio per la durata di dieci giorni di veicoli di piccole dimensioni o economici (il veicolo sottoposto a riparazione è una
NC Y, rientrante in una di queste categorie).
Confrontando i prezzi praticati da sette diversi operatori del settore, nell'anno 2019, emerge un costo complessivo compreso tra i 123,00 euro e i 305,00 euro.
Anche per i veicoli di medie dimensioni i costi di noleggio variano da euro 183,00 ad euro 311,00.
L'attrice non ha sollevato alcuna specifica contestazione in ordine alla documentazione prodotta dall'assicurazione, né ha dedotto per quali ragioni la danneggiata abbia sostenuto un costo così elevato pari, per il solo noleggio, ad euro 935,00 oltre IVA, circa tre volte il prezzo di mercato del noleggio di una vettura di piccole o medie dimensioni per un periodo di dieci giorni.
In difetto di specifica allegazione dell'attrice in ordine alle ragioni di una spesa tanto elevata, ben al di sopra del costo di mercato sostenibile per il noleggio di un veicolo avente le medesime caratteristiche di quello danneggiato, e della effettiva riconducibilità degli esborsi sostenuti all'indisponibilità della
NC Y di proprietà di (ad esempio, in quanto dotata di accessori specifici, che la Parte_2
società di noleggio ha dovuto reperire e per i quali è stato sopportato uno specifico onere), la somma liquidata dall'assicurazione deve ritenersi satisfattiva del danno subito per effetto del fermo del veicolo nel periodo necessario alla sua riparazione, in quanto pari alla spesa da sostenere per un veicolo sostitutivo, in base ai prezzi di mercato.
Così emendata la motivazione del primo giudice, deve trovare conferma la statuizione di rigetto della domanda risarcimento del danno da fermo tecnico formulata dall'attrice.
3. La ha chiesto il rimborso della somma di euro 50,00, pari al costo dei servizi Parte_1
resi nella fase stragiudiziale dallo studio tecnico Allservices 2008 s.r.l. e della somma di euro 122,00 pari ai compensi dovuti per la società Parte_3
Tale domanda deve trovare parziale accoglimento.
La Allservices 2008 s.r.l. risulta aver inviato a mezzo PEC del 17.04.2018, per conto della
[...]
una richiesta di pagamento dell'indennizzo alla Parte_1 Controparte_1
Per le prestazioni professionali rese la società ha emesso un fattura di complessivi euro 150,00 in data
31.05.2018.
La somma pretesa appare congrua tenuto conto della natura e della complessità dell'attività professionale resa dalla Allservices 2008 s.r.l.
pagina 4 di 6 La ha corrisposto a titolo di spese stragiudiziali la somma di euro 100,00. Controparte_1
Residua pertanto la debenza in favore della della somma di euro 50,00. Parte_1
La risulta aver inviato alla una seconda richiesta stragiudiziale Parte_3 Controparte_1
di pagamento il 31.05.2018. Per tale prestazione la società ha richiesto il pagamento della somma di euro 122,00 a titolo di onorari.
Tanto premesso, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che: “In tema di responsabilità civile da circolazione stradale, le spese sostenute dal danneggiato per l'attività stragiudiziale svolta in suo favore da una società di infortunistica (diretta sia a prevenire il processo, sia ad assicurarne un esito favorevole) costituiscono un danno emergente, ancorché detta attività possa essere svolta personalmente, e tale pregiudizio, se allegato e provato, deve essere risarcito ai sensi dell'art. 1223 c.c.;
l'utilità di dette spese, in funzione della possibilità di porle a carico del danneggiante, anche in caso di danno da micropermanente, dev'essere valutata "ex ante", con specifico riferimento alle circostanze del singolo caso concreto (compreso il grado di esperienza e di conoscenza tecnico legale dell'interessato), avuto riguardo a quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito del futuro giudizio”
(Cass. n. 37477/2022).
Nella specie, effettuata un valutazione ex ante delle prestazioni rese, deve ritenersi che difetti il requisito dell'utilità, con riferimento all'attività affidata dalla alla Parte_1 Parte_3
[...]
Va infatti osservato che, in un circoscritto lasso temporale, di circa un mese e mezzo, l'appellante ha affidato a due diverse società il compito di eseguire la medesima attività (per quanto documentato in corso di causa, l'invio di una mera diffida stragiudiziale volta ad ottenere il rimborso delle spese di noleggio già sostenute dal cliente).
Non risulta alcuna evidente utilità nello svolgimento della stessa attività professionale da parte di due diverse società, in un contesto temporale contenuto, considerato che il noleggio del veicolo è stato effettuato nel mese di marzo del 2018, le diffide sono state inviate rispettivamente nel mese di aprile e nel mese di maggio del 2018 e l'assicurazione ha provveduto al pagamento delle somme dovute nel mese di luglio del 2018.
In difetto di specifiche allegazioni dell'appellante al riguardo, in base ad una valutazione ex ante e tenuto conto delle medesime prestazioni già rese dalla Allservices 2008 s.r.l. poco tempo prima, deve escludersi l'utilità dell'attività professionale resa dalla e deve quindi essere escluso Parte_3
il rimborso delle somme pretese dalla società a titolo di compenso.
In conclusione, la e in solido tra loro devono essere condannati al Controparte_1 Controparte_3
pagamento in favore della della somma di euro 50,00 oltre interessi al tasso Parte_1
pagina 5 di 6 legale con decorrenza dal 31.05.2018, data della richiesta di pagamento dell'indennizzo dovuto, comprensivo degli oneri di assistenza stragiudiziale nelle more maturati.
4. Atteso l'esito complessivo del giudizio e l'accoglimento solo parziale delle pretese dell'attrice (per l'importo minimo di euro 50,00 a fronte di una pretesa complessiva di euro 1.214,00) le spese del primo grado di giudizio devono essere compensate.
Le spese processuali sostenute dalla per il giudizio di appello devono invece Parte_1
essere dichiarate irripetibili, attesa la contumacia delle parti appellate e considerato, come sopra evidenziato, l'esito del giudizio
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 4359/2020, ogni diversa istanza eccezione, Pt_1
deduzione, disattesa così provvede: accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, condanna la e in Controparte_1 Controparte_3
solido tra loro al pagamento in favore della della somma di euro 50,00 oltre Pt_1 Parte_1
interessi al tasso legale con decorrenza dal 31.05.2018; compensa integralmente tra tutte le parti le spese del primo grado di giudizio;
dichiara irripetibili le spese processuali sostenute dalla per il giudizio di appello. Parte_1
Roma, 16.03.2025 Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
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