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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/03/2025, n. 1044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1044 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
1
Reg. gen. Sez. Lav. N. 1258/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente Dott.ssa Alessandra Trementozzi Consigliere rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 14/03/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 1258 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Leonardo Brasca Parte_1 ed Elvira Squillace giusta procura in atti
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_1
l' e la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 10131/2023, pubblicata in data 13/11/2023 2
___________________
Con ricorso depositato in data 13.5.2024 ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata accolta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1646/2023 con cui aveva intimato alla società il pagamento del complessivo Controparte_1 importo di € 4.985,77 a titolo di spettanze di fine rapporto (corrispettivo dovuto sino alla data del 12.12.2022, ferie, permessi e TFR maturato), oltre accessori e spese. Il Tribunale ha revocato l'opposto decreto osservando che il aveva sottoscritto con la finanziaria I.FI.VE.R. SPA un contratto di Pt_1 finanziamento col quale aveva ceduto un quinto dello stipendio, l'intero TFR
e tutte le somme a qualsiasi titolo dovute alla data di cessazione del rapporto di lavoro e la società finanziaria con nota del 26.1.2023 aveva richiesto alla società opponente il pagamento di tutte le spettanze di cui all'ultima busta paga del dicembre 2022. Rilevava il Tribunale che la cessione del TFR e di quanto spettante a seguito della cessazione del rapporto di lavoro era stata effettuata integralmente e non nei limiti di un quinto.
Sostiene l'appellante che erroneamente il Tribunale non ha considerato che la busta paga del dicembre 2022 conteneva anche la retribuzione ordinaria ed i ratei di 13^ per il complessivo importo di € 1.051,87 netti su cui la società aveva effettuato la trattenuta di € 201,00 mensili. Secondo l'appellante il
Tribunale, revocato il decreto ingiuntivo, avrebbe dovuto condannare la società opponente al pagamento della minor somma di € 1.051,87 netti a titolo di residua retribuzione del mese e rateo 13^. Ha concluso chiedendo, in riforma della gravata sentenza, di condannare la al pagamento CP_1 del suddetto importo netto, oltre accessori e spese, da distrarsi.
Si è costituita la società appellata eccependo l'inammissibilità del gravame e la sua infondatezza nel merito.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'eccezione pregiudiziale di inammissibilità del gravame per difetto di specificità dei motivi di appello è infondata. L'appellante, infatti, non si è 3
limitato a richiamare il contenuto degli scritti difensivi di primo grado, ma ha individuato con precisione i capi della sentenza oggetto di censura e li ha confutati, sia pure richiamando gli argomenti illustrati nelle difese articolate in corso di causa, a suo dire erroneamente disattese dal Tribunale.
Nel merito l'appello non può trovare accoglimento.
L'art. 6 del contratto di finanziamento (vd. all. 1 del fascicolo di primo grado di parte appellata) prevedeva espressamente in caso di cessazione del rapporto di lavoro l'estensione della cessione non solo sul TFR, ma anche “… sulle somme dovutegli a qualunque titolo e sotto qualsiasi denominazione” prevedendo che “Il cedente, al fine di estinguere il finanziamento,: a) vincola irrevocabilmente, a favore del cessionario, il TFR e ogni altro emolumento dovutogli per la cessazione del rapporto di lavoro, così come l'indennità di fine servizio accantonata presso l'INPS e le somme accantonate presso i fondi pensione;
(…)”. Trattasi di clausola specificamente sottoscritta dal lavoratore in base alla quale, come emerge dalla “sezione informazioni europee di base sul credito ai consumatori” del contratto “Il contratto di cessione estenderà i suoi effetti sull'assegno di quiescenza qualora, una volta cessato il servizio, esista il diritto al trattamento pensionistico e l'Ente previdenziale risulti obbligato per legge ad operare le necessarie trattenute. Nel caso in cui tale obbligo non sussista, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, la cessione si estenderà sul TFR, sulla liquidazione o sulle somme dovute al
Consumatore a qualunque titolo e sotto qualunque denominazione”.
L'appellante non ha mai censurato la validità di tale clausola che ha determinato l'estensione della cessione su qualsivoglia somma dovuta dal datore di lavoro per effetto della cessazione del rapporto di lavoro.
Ne consegue che l'appello deve trovare rigetto, nulla essendo dovuto al lavoratore che aveva ceduto alla società finanziaria intero ammontare della retribuzione e dei ratei di 13^ maturati al momento della cessazione del rapporto, senza prevedere alcuna limitazione al quinto.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., con l'esclusione della sola voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione che non ha avuto luogo in questo grado di appello (cfr. Cass. 10206/2021). 4
Non si ravvisano i presupposti per la condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c., non risultando che lo stesso abbia agito in giudizio con dolo o colpa grave.
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in € 300,00, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Roma, 14/03/2025
IL CONSIGLIERE EST. LA PRESIDENTE
DOTT.SSA ALESSANDRA TREMENTOZZI DOTT.SSA MARIA ANTONIA GARZIA
( F.to dig.te) ( F.to dig.te)
Reg. gen. Sez. Lav. N. 1258/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente Dott.ssa Alessandra Trementozzi Consigliere rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 14/03/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 1258 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Leonardo Brasca Parte_1 ed Elvira Squillace giusta procura in atti
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_1
l' e la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 10131/2023, pubblicata in data 13/11/2023 2
___________________
Con ricorso depositato in data 13.5.2024 ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata accolta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1646/2023 con cui aveva intimato alla società il pagamento del complessivo Controparte_1 importo di € 4.985,77 a titolo di spettanze di fine rapporto (corrispettivo dovuto sino alla data del 12.12.2022, ferie, permessi e TFR maturato), oltre accessori e spese. Il Tribunale ha revocato l'opposto decreto osservando che il aveva sottoscritto con la finanziaria I.FI.VE.R. SPA un contratto di Pt_1 finanziamento col quale aveva ceduto un quinto dello stipendio, l'intero TFR
e tutte le somme a qualsiasi titolo dovute alla data di cessazione del rapporto di lavoro e la società finanziaria con nota del 26.1.2023 aveva richiesto alla società opponente il pagamento di tutte le spettanze di cui all'ultima busta paga del dicembre 2022. Rilevava il Tribunale che la cessione del TFR e di quanto spettante a seguito della cessazione del rapporto di lavoro era stata effettuata integralmente e non nei limiti di un quinto.
Sostiene l'appellante che erroneamente il Tribunale non ha considerato che la busta paga del dicembre 2022 conteneva anche la retribuzione ordinaria ed i ratei di 13^ per il complessivo importo di € 1.051,87 netti su cui la società aveva effettuato la trattenuta di € 201,00 mensili. Secondo l'appellante il
Tribunale, revocato il decreto ingiuntivo, avrebbe dovuto condannare la società opponente al pagamento della minor somma di € 1.051,87 netti a titolo di residua retribuzione del mese e rateo 13^. Ha concluso chiedendo, in riforma della gravata sentenza, di condannare la al pagamento CP_1 del suddetto importo netto, oltre accessori e spese, da distrarsi.
Si è costituita la società appellata eccependo l'inammissibilità del gravame e la sua infondatezza nel merito.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'eccezione pregiudiziale di inammissibilità del gravame per difetto di specificità dei motivi di appello è infondata. L'appellante, infatti, non si è 3
limitato a richiamare il contenuto degli scritti difensivi di primo grado, ma ha individuato con precisione i capi della sentenza oggetto di censura e li ha confutati, sia pure richiamando gli argomenti illustrati nelle difese articolate in corso di causa, a suo dire erroneamente disattese dal Tribunale.
Nel merito l'appello non può trovare accoglimento.
L'art. 6 del contratto di finanziamento (vd. all. 1 del fascicolo di primo grado di parte appellata) prevedeva espressamente in caso di cessazione del rapporto di lavoro l'estensione della cessione non solo sul TFR, ma anche “… sulle somme dovutegli a qualunque titolo e sotto qualsiasi denominazione” prevedendo che “Il cedente, al fine di estinguere il finanziamento,: a) vincola irrevocabilmente, a favore del cessionario, il TFR e ogni altro emolumento dovutogli per la cessazione del rapporto di lavoro, così come l'indennità di fine servizio accantonata presso l'INPS e le somme accantonate presso i fondi pensione;
(…)”. Trattasi di clausola specificamente sottoscritta dal lavoratore in base alla quale, come emerge dalla “sezione informazioni europee di base sul credito ai consumatori” del contratto “Il contratto di cessione estenderà i suoi effetti sull'assegno di quiescenza qualora, una volta cessato il servizio, esista il diritto al trattamento pensionistico e l'Ente previdenziale risulti obbligato per legge ad operare le necessarie trattenute. Nel caso in cui tale obbligo non sussista, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, la cessione si estenderà sul TFR, sulla liquidazione o sulle somme dovute al
Consumatore a qualunque titolo e sotto qualunque denominazione”.
L'appellante non ha mai censurato la validità di tale clausola che ha determinato l'estensione della cessione su qualsivoglia somma dovuta dal datore di lavoro per effetto della cessazione del rapporto di lavoro.
Ne consegue che l'appello deve trovare rigetto, nulla essendo dovuto al lavoratore che aveva ceduto alla società finanziaria intero ammontare della retribuzione e dei ratei di 13^ maturati al momento della cessazione del rapporto, senza prevedere alcuna limitazione al quinto.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., con l'esclusione della sola voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione che non ha avuto luogo in questo grado di appello (cfr. Cass. 10206/2021). 4
Non si ravvisano i presupposti per la condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c., non risultando che lo stesso abbia agito in giudizio con dolo o colpa grave.
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in € 300,00, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Roma, 14/03/2025
IL CONSIGLIERE EST. LA PRESIDENTE
DOTT.SSA ALESSANDRA TREMENTOZZI DOTT.SSA MARIA ANTONIA GARZIA
( F.to dig.te) ( F.to dig.te)