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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/11/2025, n. 3926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3926 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
RG 12262/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 12262 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale, vertente tra
, in persona dell'amministratore Parte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato in Giugliano in Campania (NA) alla Via Spazzilli n.
168, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Ilvetti, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
attore
e
, in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Giugliano in Campania (NA) alla via A. Palumbo n. 55/59, presso lo studio dell'Avv. Flora Pirozzi, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
convenuto nonché in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, elettivamente domiciliata in San Cipriano d'Aversa (CE) alla Via C. Vomero n. 4 presso lo studio dell'Avv. Antonia Schiavone, che la rappresenta e difende con l'Avv. Giuseppe
Piccolo in virtù di procura in atti;
terza chiamata in causa
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
Pag. 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_1 ha convenuto in giudizio il per sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “− Accertare e dichiarare la responsabilità del Controparte_1 per i danni materiali occorsi al muro di recinzione e contenimento di proprietà del
[...]
sito in Giugliano in Campania alla via Rione dei Gasperi Parte_2
n. 36 sito, a causa delle perdita idrica comunale argomentata in premessa. − Accertare e dichiarare che per l'effetto di quanto sopra il muro di recinzione e contenimento di proprietà del , ha subito danni materiali tali da impedire Parte_2 allo stesso di adempiere alle sue regolari funzioni tecniche per cui si necessita il suo abbattimento e nuova ricostruzione, per un costo complessivo di € 20.333,34. − Condannare per l'effetto il , in persona del signor Sindaco pro tempore, Controparte_1
a pagare in favore del la somma di € Parte_2
20.333,34 oltre interessi e rivalutazione moneteria. − In subordine, accertare e dichiarare che per l'effetto di quanto descritto in premessa, il muro di recinzione e contenimento di proprietà del , ha subito danni materiali per Parte_2 responsabilità del e per l'effetto condannarlo, in persona Controparte_1 del signor Sindaco pro tempore, al relativo risarcimento, determinandone l'ammontate anche per tramite di una CTU tecnica che fin da ora si richiede, e comunque entro e nei limiti di valore di € 26.000,00. − emettere tutti i provvedimenti di Legge e di Giustizia ritenuti necessari.
− con vittoria di spese, competenze, diritti ed onorari della fase del presente giudizio e della fase della a.t.p., con attribuzione al sottoscritto avvocato che si dichiara anticipatario.”.
A sostegno della propria domanda, l'attore ha allegato: - che all'inizio del mese di giugno 2018 si è verificata un'importante perdita idrica dalla condotta comunale sotto il piano stradale di
[...]
prospiciente il muro di proprietà del Condominio;
- che nonostante i Parte_2 numerosi solleciti, il è intervenuto solo in data 22.06.2018 Controparte_1 tramite la ditta - che a causa della fuoriuscita d'acqua protrattasi per diversi Controparte_2 giorni, il muro, realizzato in tufo con piccola fondazione in calcestruzzo, ha subito un dissesto strutturale che ne ha compromesso la staticità e la funzione di contenimento del terrapieno retrostante.
Si è costituito in giudizio il il quale ha contestato gli assunti Controparte_1 di controparte, ha eccepito la nullità della citazione per indeterminatezza del suo oggetto, ha escluso la ricorrenza di un nesso causale tra i danni lamentati dall'attore e la perdita idrica, per
Pag. 2 di 6 poi così concludere: “- In via preliminare, autorizzare il convenuto ai sensi dell'art. 269 c.p.c.
a chiamare in causa ditta C.F./P.IVA , con sede legale in Napoli Controparte_2 P.IVA_1 al Centro Direzionale IS A3 Viale della Costituzione cap 80143 e di conseguenza chiede che il
G.I. adito Voglia differire, sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c, la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis
c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
- nel merito, rigettare la domanda proposta dal
istante per essere la stessa assolutamente inammissibile, infondata, in fatto ed in Parte_2 diritto, per tutti i motivi esposti in premessa;
- condannare, in ogni caso, l'istante al pagamento delle spese di giudizio.”.
Autorizzata ed effettuata la chiamata in causa, si è costituita in giudizio la società CP_2
eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione passiva e concludendo per il rigetto
[...] della domanda attorea, con vittoria di spese.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., il Giudice ha dapprima ammesso le prove orali richieste dalle parti;
quindi, sciogliendo la riserva formulata all'udienza del
7.10.2022, il Giudice ha revocato l'ordinanza istruttoria del 5.3.2021 disponendo al contempo una Ctu, espletata la quale la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. La causa ha subito quindi alcuni rinvii per carico di ruolo e riassegnazione a nuovo giudice.
A seguito di avvicendamento nella gestione del ruolo di udienza, sulle conclusioni delle parti a seguito di trattazione scritta, la causa è stata rimessa in decisione con provvedimento del
12.07.2025, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti a 40 giorni per il deposito di comparsa conclusionale e 20 giorni per il deposito di memoria di replica.
2. L'eccezione di nullità dell'atto introduttivo, sollevata da parte convenuta per asserita indeterminatezza dell'oggetto della domanda, deve essere disattesa.
L'atto di citazione risulta adeguatamente motivato in ordine ai fatti costitutivi della pretesa. Tali elementi hanno permesso al convenuto di approntare compiutamente le proprie difese, come emerge dall'articolata comparsa di costituzione depositata in atti.
Invero, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, “la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre
Pag. 3 di 6 immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 11751 del 15/05/2013).
3. Nel merito, la domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.
Deve essere innanzitutto precisato che la fattispecie in esame, così come descritta dalla parte attrice, va correttamente inquadrata sotto l'ambito di operatività dell'art. 2051 cod. civ. Sul punto, giova premettere che, secondo la giurisprudenza della S.C., in tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa, che comporti il potere dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore. La disponibilità che della cosa ha l'utilizzatore non comporta, invece, necessariamente il trasferimento in capo a questi della custodia, da escludere in tutti i casi in cui, per specifico accordo delle parti, o per la natura del rapporto, ovvero per la situazione fattuale determinatasi, chi ha l'effettivo potere di ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa, nel conferire all'utilizzatore il potere di utilizzazione della stessa, ne abbia conservato la custodia (cfr. Cass. civ. n. 15096/13).
La controversia in esame va dunque ricondotta alla previsione di cui all'art. 2051 c.c., avendo l'attrice, nell'atto di citazione, allegato che la responsabilità del per i danni sofferti CP_1 discende dalla rottura di una tubazione comunale, pacificamente costituente un bene riferibile all'Ente e ascrivibile al rapporto di custodia.
Il fondamento della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendono dal fortuito (Cassazione n. 295/2015).
Ai fini della responsabilità il danneggiato dovrà provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno (Cassazione n. 3875/2016) mentre sul convenuto graverà l'onere di provare il caso fortuito ossia lo specifico fatto capace di determinare autonomamente il danno (si veda tra le altre Cass. Sez. U. - , Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022, secondo cui: «La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.»).
Nel caso di specie, parte attrice non ha assolto l'onere della prova sulla stessa gravante, non potendosi dirsi provata l'esistenza di una relazione causale tra la perdita idrica del giugno 2018
Pag. 4 di 6 e la condizione del muro oggetto di causa, come accertata dal Ctu soltanto nel gennaio 2023
(data di primo accesso sui luoghi: 13.1.2023).
In particolare, parte attrice non ha fornito la prova comparativa delle condizioni del muro prima e dopo la perdita idrica registrata e sulla quale il di è CP_1 CP_1 CP_1 intervenuto in data 22.6.2018 (cfr. il documento “scheda intervento allegato Parte_1 alla costituzione di parte convenuta), non rendendo pertanto possibile accertare se la condizione di dissesto emersa all'atto della Ctu, quattro anni e mezzo dopo il fatto, fosse presente o meno in epoca antecedente la perdita idrica.
Tanto rende condivisibile la mancata ammissione della prova orale articolata dall'attrice, atteso che la stessa, non vertendo su fatti utili a illuminare il profilo causale, risulta attinente a fatti irrilevanti ai fini del decidere, tenuto conto del riparto dell'onere della prova più sopra delineato.
Né soccorrono a questi fini le deduzioni svolte dal Ctu nella propria relazione di consulenza, che relativamente al profilo causale risultano del tutto ipotetiche e non fondate su un accertamento sufficientemente rigoroso, accertamento che in ogni caso avrebbe reso la consulenza esplorativa.
Invero, in mancanza di dati utili emergenti dagli atti, il Ctu ha cercato di ricostruire quali fossero le condizioni del muro negli anni precedenti la perdita idrica del giugno 2018, raccogliendo fotografie attraverso il noto applicativo Google Earth relative al settembre 2011 e al giugno
2014. Ciò posto, risulta evidente, da un lato, che le fotografie in questione non sono idonee a dare conto di quanto accaduto nei quattro anni ricompresi tra giugno 2014 e giugno 2018; dall'altro, che le stesse non sono utili a chiarire le condizioni del sottosuolo e rendere conto di fenomeni di smottamento che possano aver interessato il muro oggetto di causa nel corso degli anni, trattandosi peraltro di un muro dalla risalente costruzione.
Non può dunque condividersi la conclusione alla quale è giunta il Ctu sulla base di dati non determinanti ai fini che ci occupano e che era onere dell'attore fornire.
Ogni ulteriore questione risulta assorbita.
4. Le spese del giudizio devono essere regolate secondo la soccombenza e il principio di causalità (anche relativamente alla posizione del terzo chiamato: cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza
n. 2520 del 03/02/2025). Le stesse vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/2014 in base al valore della causa dichiarato all'atto dell'iscrizione a ruolo, ridotti del 50 % per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate e tenuto conto della concreta attività difensiva svolta.
Le spese di Ctu, come liquidate con separato decreto, nel rapporto tra le parti, restano definitivamente a carico di parte attrice.
Pag. 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda attorea;
2. condanna il al pagamento, in favore del Parte_1
e di delle spese di lite, che si Controparte_1 Controparte_2 liquidano per ciascuno in 2.538,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettario al 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Antonia Schiavone dichiaratosi antistatario,
3. pone definitivamente le spese di Ctu a carico di parte attrice.
Così deciso in Aversa, il giorno 10.11.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 12262 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale, vertente tra
, in persona dell'amministratore Parte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato in Giugliano in Campania (NA) alla Via Spazzilli n.
168, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Ilvetti, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
attore
e
, in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Giugliano in Campania (NA) alla via A. Palumbo n. 55/59, presso lo studio dell'Avv. Flora Pirozzi, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
convenuto nonché in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, elettivamente domiciliata in San Cipriano d'Aversa (CE) alla Via C. Vomero n. 4 presso lo studio dell'Avv. Antonia Schiavone, che la rappresenta e difende con l'Avv. Giuseppe
Piccolo in virtù di procura in atti;
terza chiamata in causa
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
Pag. 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_1 ha convenuto in giudizio il per sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “− Accertare e dichiarare la responsabilità del Controparte_1 per i danni materiali occorsi al muro di recinzione e contenimento di proprietà del
[...]
sito in Giugliano in Campania alla via Rione dei Gasperi Parte_2
n. 36 sito, a causa delle perdita idrica comunale argomentata in premessa. − Accertare e dichiarare che per l'effetto di quanto sopra il muro di recinzione e contenimento di proprietà del , ha subito danni materiali tali da impedire Parte_2 allo stesso di adempiere alle sue regolari funzioni tecniche per cui si necessita il suo abbattimento e nuova ricostruzione, per un costo complessivo di € 20.333,34. − Condannare per l'effetto il , in persona del signor Sindaco pro tempore, Controparte_1
a pagare in favore del la somma di € Parte_2
20.333,34 oltre interessi e rivalutazione moneteria. − In subordine, accertare e dichiarare che per l'effetto di quanto descritto in premessa, il muro di recinzione e contenimento di proprietà del , ha subito danni materiali per Parte_2 responsabilità del e per l'effetto condannarlo, in persona Controparte_1 del signor Sindaco pro tempore, al relativo risarcimento, determinandone l'ammontate anche per tramite di una CTU tecnica che fin da ora si richiede, e comunque entro e nei limiti di valore di € 26.000,00. − emettere tutti i provvedimenti di Legge e di Giustizia ritenuti necessari.
− con vittoria di spese, competenze, diritti ed onorari della fase del presente giudizio e della fase della a.t.p., con attribuzione al sottoscritto avvocato che si dichiara anticipatario.”.
A sostegno della propria domanda, l'attore ha allegato: - che all'inizio del mese di giugno 2018 si è verificata un'importante perdita idrica dalla condotta comunale sotto il piano stradale di
[...]
prospiciente il muro di proprietà del Condominio;
- che nonostante i Parte_2 numerosi solleciti, il è intervenuto solo in data 22.06.2018 Controparte_1 tramite la ditta - che a causa della fuoriuscita d'acqua protrattasi per diversi Controparte_2 giorni, il muro, realizzato in tufo con piccola fondazione in calcestruzzo, ha subito un dissesto strutturale che ne ha compromesso la staticità e la funzione di contenimento del terrapieno retrostante.
Si è costituito in giudizio il il quale ha contestato gli assunti Controparte_1 di controparte, ha eccepito la nullità della citazione per indeterminatezza del suo oggetto, ha escluso la ricorrenza di un nesso causale tra i danni lamentati dall'attore e la perdita idrica, per
Pag. 2 di 6 poi così concludere: “- In via preliminare, autorizzare il convenuto ai sensi dell'art. 269 c.p.c.
a chiamare in causa ditta C.F./P.IVA , con sede legale in Napoli Controparte_2 P.IVA_1 al Centro Direzionale IS A3 Viale della Costituzione cap 80143 e di conseguenza chiede che il
G.I. adito Voglia differire, sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c, la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis
c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
- nel merito, rigettare la domanda proposta dal
istante per essere la stessa assolutamente inammissibile, infondata, in fatto ed in Parte_2 diritto, per tutti i motivi esposti in premessa;
- condannare, in ogni caso, l'istante al pagamento delle spese di giudizio.”.
Autorizzata ed effettuata la chiamata in causa, si è costituita in giudizio la società CP_2
eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione passiva e concludendo per il rigetto
[...] della domanda attorea, con vittoria di spese.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., il Giudice ha dapprima ammesso le prove orali richieste dalle parti;
quindi, sciogliendo la riserva formulata all'udienza del
7.10.2022, il Giudice ha revocato l'ordinanza istruttoria del 5.3.2021 disponendo al contempo una Ctu, espletata la quale la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. La causa ha subito quindi alcuni rinvii per carico di ruolo e riassegnazione a nuovo giudice.
A seguito di avvicendamento nella gestione del ruolo di udienza, sulle conclusioni delle parti a seguito di trattazione scritta, la causa è stata rimessa in decisione con provvedimento del
12.07.2025, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti a 40 giorni per il deposito di comparsa conclusionale e 20 giorni per il deposito di memoria di replica.
2. L'eccezione di nullità dell'atto introduttivo, sollevata da parte convenuta per asserita indeterminatezza dell'oggetto della domanda, deve essere disattesa.
L'atto di citazione risulta adeguatamente motivato in ordine ai fatti costitutivi della pretesa. Tali elementi hanno permesso al convenuto di approntare compiutamente le proprie difese, come emerge dall'articolata comparsa di costituzione depositata in atti.
Invero, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, “la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre
Pag. 3 di 6 immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 11751 del 15/05/2013).
3. Nel merito, la domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.
Deve essere innanzitutto precisato che la fattispecie in esame, così come descritta dalla parte attrice, va correttamente inquadrata sotto l'ambito di operatività dell'art. 2051 cod. civ. Sul punto, giova premettere che, secondo la giurisprudenza della S.C., in tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa, che comporti il potere dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore. La disponibilità che della cosa ha l'utilizzatore non comporta, invece, necessariamente il trasferimento in capo a questi della custodia, da escludere in tutti i casi in cui, per specifico accordo delle parti, o per la natura del rapporto, ovvero per la situazione fattuale determinatasi, chi ha l'effettivo potere di ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa, nel conferire all'utilizzatore il potere di utilizzazione della stessa, ne abbia conservato la custodia (cfr. Cass. civ. n. 15096/13).
La controversia in esame va dunque ricondotta alla previsione di cui all'art. 2051 c.c., avendo l'attrice, nell'atto di citazione, allegato che la responsabilità del per i danni sofferti CP_1 discende dalla rottura di una tubazione comunale, pacificamente costituente un bene riferibile all'Ente e ascrivibile al rapporto di custodia.
Il fondamento della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendono dal fortuito (Cassazione n. 295/2015).
Ai fini della responsabilità il danneggiato dovrà provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno (Cassazione n. 3875/2016) mentre sul convenuto graverà l'onere di provare il caso fortuito ossia lo specifico fatto capace di determinare autonomamente il danno (si veda tra le altre Cass. Sez. U. - , Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022, secondo cui: «La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.»).
Nel caso di specie, parte attrice non ha assolto l'onere della prova sulla stessa gravante, non potendosi dirsi provata l'esistenza di una relazione causale tra la perdita idrica del giugno 2018
Pag. 4 di 6 e la condizione del muro oggetto di causa, come accertata dal Ctu soltanto nel gennaio 2023
(data di primo accesso sui luoghi: 13.1.2023).
In particolare, parte attrice non ha fornito la prova comparativa delle condizioni del muro prima e dopo la perdita idrica registrata e sulla quale il di è CP_1 CP_1 CP_1 intervenuto in data 22.6.2018 (cfr. il documento “scheda intervento allegato Parte_1 alla costituzione di parte convenuta), non rendendo pertanto possibile accertare se la condizione di dissesto emersa all'atto della Ctu, quattro anni e mezzo dopo il fatto, fosse presente o meno in epoca antecedente la perdita idrica.
Tanto rende condivisibile la mancata ammissione della prova orale articolata dall'attrice, atteso che la stessa, non vertendo su fatti utili a illuminare il profilo causale, risulta attinente a fatti irrilevanti ai fini del decidere, tenuto conto del riparto dell'onere della prova più sopra delineato.
Né soccorrono a questi fini le deduzioni svolte dal Ctu nella propria relazione di consulenza, che relativamente al profilo causale risultano del tutto ipotetiche e non fondate su un accertamento sufficientemente rigoroso, accertamento che in ogni caso avrebbe reso la consulenza esplorativa.
Invero, in mancanza di dati utili emergenti dagli atti, il Ctu ha cercato di ricostruire quali fossero le condizioni del muro negli anni precedenti la perdita idrica del giugno 2018, raccogliendo fotografie attraverso il noto applicativo Google Earth relative al settembre 2011 e al giugno
2014. Ciò posto, risulta evidente, da un lato, che le fotografie in questione non sono idonee a dare conto di quanto accaduto nei quattro anni ricompresi tra giugno 2014 e giugno 2018; dall'altro, che le stesse non sono utili a chiarire le condizioni del sottosuolo e rendere conto di fenomeni di smottamento che possano aver interessato il muro oggetto di causa nel corso degli anni, trattandosi peraltro di un muro dalla risalente costruzione.
Non può dunque condividersi la conclusione alla quale è giunta il Ctu sulla base di dati non determinanti ai fini che ci occupano e che era onere dell'attore fornire.
Ogni ulteriore questione risulta assorbita.
4. Le spese del giudizio devono essere regolate secondo la soccombenza e il principio di causalità (anche relativamente alla posizione del terzo chiamato: cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza
n. 2520 del 03/02/2025). Le stesse vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/2014 in base al valore della causa dichiarato all'atto dell'iscrizione a ruolo, ridotti del 50 % per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate e tenuto conto della concreta attività difensiva svolta.
Le spese di Ctu, come liquidate con separato decreto, nel rapporto tra le parti, restano definitivamente a carico di parte attrice.
Pag. 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda attorea;
2. condanna il al pagamento, in favore del Parte_1
e di delle spese di lite, che si Controparte_1 Controparte_2 liquidano per ciascuno in 2.538,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettario al 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Antonia Schiavone dichiaratosi antistatario,
3. pone definitivamente le spese di Ctu a carico di parte attrice.
Così deciso in Aversa, il giorno 10.11.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
Pag. 6 di 6