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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 17/07/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. 8551/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. nato a [...]Ù), il 29.5.1977, entrambi Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Alessandra Vignoli;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 26.6.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 25.1.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che i ricorrenti indicati in epigrafe, con l'atto introduttivo del presente giudizio, hanno congiuntamente richiesto che venissero recepiti gli accordi fra loro raggiunti in ordine al regime di affidamento, collocazione abitativa, frequentazione e mantenimento della figlia minore , nata a [...] il [...] dalla relazione sentimentale fra loro Persona_1
1 intercorsa e ormai cessata;
rilevato che con successive note scritte i ricorrenti hanno precisato le condizioni concordate, alla luce della richiesta di chiarimenti formulata dal giudice delegato;
visti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta;
ritenuto che le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi della minore
, e non ponendosi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico;
Persona_1
visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51 c.p.c.,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra le parti, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali concernenti la minore, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“A - la figlia minore resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1
collocazione prevalente presso la madre ed ivi relativa residenza anagrafica;
B - il SI. potrà vedere e tenere con sé la figlia minore a week end alternati dal Sabato Pt_2
mattina prelevandola presso l'abitazione materna e/o in diverso luogo concordato tra le parti sino alla Domenica sera o sino al Lunedì mattina con riaccompagnamento direttamente a scuola;
nella settimana in cui il week end è di competenza materna, il SI. terrà con sé Pt_2
la figlia minore il Venerdì sera con eventuale pernottamento;
il SI. potrà tenere Per_1 Pt_2
con sé la figlia minore almeno un pomeriggio infrasettimanalmente con relativo pernottamento da concordare entro la Domenica sera della settimana precedente;
ulteriori giornate di frequentazione padre-figlia potranno essere previste previo accordo tra i genitori nonché compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia minore medesima;
C -il SI. potrà, altresì, tenere con sé la figlia minore due settimane consecutive e/o non Pt_2
consecutive, nel periodo intercorrente tra Giugno e Settembre (compresi) di ciascun anno, con l'onere per i genitori di comunicarsi reciprocamente entro il 30 Maggio di ciascuno anno, i periodi di vacanza che intenderanno trascorrere con la figlia minore;
durante le vacanze
2 natalizie, la figlia minore resterà collocata presso l'abitazione materna e con il criterio dell'alternanza trascorrerà con un genitore la serata del 24 Dicembre con Persona_1
relativo pernottamento e la giornata del 26 Dicembre e con l'altro genitore l'intera giornata del 25 Dicembre con pernottamento;
il genitore che trascorrerà con la figlia minore la giornata del 25 Dicembre trascorrerà con quest'ultima anche il 31 Dicembre;
nel corrente anno, la figlia minore trascorrerà il 25 Dicembre e la giornata del 31 Dicembre (compresi i relativi pernottamenti) con il padre. Durante le festività pasquali, la figlia minore resterà presso l'abitazione materna fatta salva la possibilità per il SI. di tenerla con sé o il giorno della Pt_2
Santa Pasqua o di Pasquetta, previo accordo con la SI.ra ; Pt_1
D - per la c.d. settimana bianca, il compleanno della figlia minore che sarà sempre alternato, nonché le altre festività civili e religiose i genitori seguiranno quanto indicato nel piano genitoriale congiunto allegato al presente ricorso (v.ns.prod.n.8);
E - il SI. provvederà a corrispondere, entro il giorno 15 di ogni mese, alla SI.ra Pt_2 Pt_1
con decorrenza dal deposito del presente ricorso conigunto l'importo mensile di € 200,00 a titolo di concorso al mantenimento della figlia minore, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie sportive, mediche e scolastiche, relative ai figli, da concordarsi preventivamente in conformità a quanto indicato nel verbale del Tribunale di Genova del 15/09/2016 e sempre documentate. Quando i genitori debbano concordare le spese per cui è previsto il preventivo accordo, quello dei due che ritenga necessaria, o utile, la spesa dovrà comunicare la propria proposta all'altro, a mezzo posta elettronica o via messaggio;
questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse della figlia minore, la spesa andrà divisa secondo quanto deciderà il Giudice;
il pagamento delle spese straordinarie avverrà, ove possibile e se conoscibile preventivamente nell'importo, in via anticipata e/o contestualmente. Qualora non fosse possibile, il rimborso della quota di competenza in favore del genitore anticipatario dovrà avvenire entro 10 giorni dalla richiesta, sorretta da idonea documentazione comprovante l'esborso sostenuto;
F - ciascun genitore continuerà a percepire il 50% dell'assegno unico familiare;
3 G - le parti si riconoscono reciprocamente, previa comunicazione e consenso di volta in volta,
l'autorizzazione all'espatrio con la figlia minore;
l'eventuale diniego dovrà tuttavia essere motivato”.
Nulla sulle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 11.7.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. nato a [...]Ù), il 29.5.1977, entrambi Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Alessandra Vignoli;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 26.6.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 25.1.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che i ricorrenti indicati in epigrafe, con l'atto introduttivo del presente giudizio, hanno congiuntamente richiesto che venissero recepiti gli accordi fra loro raggiunti in ordine al regime di affidamento, collocazione abitativa, frequentazione e mantenimento della figlia minore , nata a [...] il [...] dalla relazione sentimentale fra loro Persona_1
1 intercorsa e ormai cessata;
rilevato che con successive note scritte i ricorrenti hanno precisato le condizioni concordate, alla luce della richiesta di chiarimenti formulata dal giudice delegato;
visti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta;
ritenuto che le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi della minore
, e non ponendosi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico;
Persona_1
visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51 c.p.c.,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra le parti, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali concernenti la minore, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“A - la figlia minore resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1
collocazione prevalente presso la madre ed ivi relativa residenza anagrafica;
B - il SI. potrà vedere e tenere con sé la figlia minore a week end alternati dal Sabato Pt_2
mattina prelevandola presso l'abitazione materna e/o in diverso luogo concordato tra le parti sino alla Domenica sera o sino al Lunedì mattina con riaccompagnamento direttamente a scuola;
nella settimana in cui il week end è di competenza materna, il SI. terrà con sé Pt_2
la figlia minore il Venerdì sera con eventuale pernottamento;
il SI. potrà tenere Per_1 Pt_2
con sé la figlia minore almeno un pomeriggio infrasettimanalmente con relativo pernottamento da concordare entro la Domenica sera della settimana precedente;
ulteriori giornate di frequentazione padre-figlia potranno essere previste previo accordo tra i genitori nonché compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia minore medesima;
C -il SI. potrà, altresì, tenere con sé la figlia minore due settimane consecutive e/o non Pt_2
consecutive, nel periodo intercorrente tra Giugno e Settembre (compresi) di ciascun anno, con l'onere per i genitori di comunicarsi reciprocamente entro il 30 Maggio di ciascuno anno, i periodi di vacanza che intenderanno trascorrere con la figlia minore;
durante le vacanze
2 natalizie, la figlia minore resterà collocata presso l'abitazione materna e con il criterio dell'alternanza trascorrerà con un genitore la serata del 24 Dicembre con Persona_1
relativo pernottamento e la giornata del 26 Dicembre e con l'altro genitore l'intera giornata del 25 Dicembre con pernottamento;
il genitore che trascorrerà con la figlia minore la giornata del 25 Dicembre trascorrerà con quest'ultima anche il 31 Dicembre;
nel corrente anno, la figlia minore trascorrerà il 25 Dicembre e la giornata del 31 Dicembre (compresi i relativi pernottamenti) con il padre. Durante le festività pasquali, la figlia minore resterà presso l'abitazione materna fatta salva la possibilità per il SI. di tenerla con sé o il giorno della Pt_2
Santa Pasqua o di Pasquetta, previo accordo con la SI.ra ; Pt_1
D - per la c.d. settimana bianca, il compleanno della figlia minore che sarà sempre alternato, nonché le altre festività civili e religiose i genitori seguiranno quanto indicato nel piano genitoriale congiunto allegato al presente ricorso (v.ns.prod.n.8);
E - il SI. provvederà a corrispondere, entro il giorno 15 di ogni mese, alla SI.ra Pt_2 Pt_1
con decorrenza dal deposito del presente ricorso conigunto l'importo mensile di € 200,00 a titolo di concorso al mantenimento della figlia minore, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie sportive, mediche e scolastiche, relative ai figli, da concordarsi preventivamente in conformità a quanto indicato nel verbale del Tribunale di Genova del 15/09/2016 e sempre documentate. Quando i genitori debbano concordare le spese per cui è previsto il preventivo accordo, quello dei due che ritenga necessaria, o utile, la spesa dovrà comunicare la propria proposta all'altro, a mezzo posta elettronica o via messaggio;
questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse della figlia minore, la spesa andrà divisa secondo quanto deciderà il Giudice;
il pagamento delle spese straordinarie avverrà, ove possibile e se conoscibile preventivamente nell'importo, in via anticipata e/o contestualmente. Qualora non fosse possibile, il rimborso della quota di competenza in favore del genitore anticipatario dovrà avvenire entro 10 giorni dalla richiesta, sorretta da idonea documentazione comprovante l'esborso sostenuto;
F - ciascun genitore continuerà a percepire il 50% dell'assegno unico familiare;
3 G - le parti si riconoscono reciprocamente, previa comunicazione e consenso di volta in volta,
l'autorizzazione all'espatrio con la figlia minore;
l'eventuale diniego dovrà tuttavia essere motivato”.
Nulla sulle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 11.7.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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