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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/09/2025, n. 4901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4901 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4724/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Maria Delle Donne Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4724 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, assunta in decisione all'udienza del 17.6.2025, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Pellegrino Cavuoto.
APPELLANTE
pagina 1 di 6 E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Amedeo Pomponio.
APPELLATA
CONCLUSIONI
L'appellante ha così concluso:
“- in accoglimento del proposto appello di depurare dal ricalcolo dei conti tutte le competenze addebitate dalla banca, come interessi trimestrali, in cui il tasso effettivo applicato sia stato accertato superiore a quello soglia. L'attrice chiede, pertanto, a differenza di quanto ritenuto dal ctu, l'applicazione di quanto previsto dall'art. 1815 c.c., avendo la banca addebitato interessi usurari, con la decurtazione degli stessi integralmente;
- in via subordinata, si chiede che al rapporto de quo siano eliminati gli interessi usurari, così come calcolati dal ctu in entrambi i conti, per l'importo complessivo di euro 4.990,03;
- sempre in riforma della impugnata sentenza, dichiarare che la CMS è indeterminata e indeterminabile
e, per l'effetto, condannare la convenuta a ripetere le somme addebitate al correntista a tale titolo, così come indicate dal ctp si parte attrice oppure, in via gradata, rimettere la causa in istruttoria per il ricalcolo dei conti depurati dalla CMS oppure, in via del tutto subordinata, così come determinati dal
CTU nella misura di euro 9.559,94, oltre interessi legali a decorrere quantomeno dalla domanda;
- rivalsa delle spese processuali del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatorio”.
L'appellata ha così concluso:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza,
1) Rigettare l'appello perché inammissibile e comunque infondato e non provato;
2) Con vittoria di spese;
”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. La società Eureka Servizi Integrati per l'E- Business s.r.l. (di seguito anche solo Pt_1
agiva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, contro la Controparte_1
pagina 2 di 6 chiedendo la condanna della convenuta alla restituzione di Controparte_2
tutte le somme indebitamente corrisposte alla banca, a titolo sia di interessi capitalizzati e usurari, sia di spese e commissioni che assumeva non dovute, il tutto con riferimento al conto corrente di corrispondenza n. 4726, assistito da apertura di credito.
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 11829/2019, all'esito di C.T.U. contabile, rigettava tutte le domande attoree.
Per quanto di specifico interesse in appello, con particolare riferimento all'usura rilevava che al momento della conclusione dei contratti i tassi applicati non superavano la soglia usura e che l'eventuale usura c.d. sopravvenuta non era rilevante, tenuto conto peraltro che in alcuni trimestri il C.T.U. aveva riscontrato il superamento della soglia considerando però
tutte le spese e anche la commissione di massimo scoperto.
Riteneva inoltre che la commissione di massimo scoperto fosse stata validamente pattuita rispetto alla normativa all'epoca vigente.
3. La società ha proposto appello per i seguenti motivi. Pt_1
Con il primo motivo ha lamentato che il richiamo in sentenza ai principi sull'onere della prova, in quanto agli atti risultavano depositati tutti gli estratti conto e i relativi riassunti scalari nonché i contratti.
Con il secondo motivo ha censurato la sentenza nella parte in cui veniva ritenuta irrilevante la c.d. usura sopravvenuta perché, con l'esercizio dello ius variandi era stato modificato unilateralmente sia il tasso debitore che il tasso del massimo scoperto, violando il dettato della legge n. 108/1996.
Deduceva in particolare che la CMS doveva essere calcolata ai fini della verifica del tasso soglia e che il C.T.U. aveva correttamente aggiunto la CMS al TEGM, e aumentato la CMS
media del 50%.
pagina 3 di 6 Con il terzo motivo ha lamentato che il Tribunale non aveva rilevato l'illegittimità della applicazione della CMS a causa della sua indeterminatezza.
4. Il primo motivo non è accoglibile in quanto irrilevante comunque è la censura ai fini della decisione.
5. Il secondo motivo è infondato in quanto parte appellante si è limitata a richiamare genericamente la C.T.U., senza allegare in maniera specifica in quali occasioni, a causa dell'esercizio dello ius variandi la variazione della pattuizione del tasso d'interesse ha comportato il superamento del tasso soglia.
A ciò si aggiunga che i calcoli del C.T.U. che evidenziano superamenti dei tassi soglia sono dichiaratamente legati all'inclusione della commissione di massimo scoperto nel calcolo del
TEG.
A differenza di quanto afferma l'appellante le Sezioni Unite della Corte di Cassazione non ha espresso il principio secondo cui il TEGM deve comprendere la CMS ma hanno affermato che “In tema di contratti bancari, l'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione
n. 2 del 2009, in forza del quale, a partire dal 1 gennaio 2010, la commissione di massimo scoperto
(CMS) entra nel calcolo del tasso effettivo globale medio (TEGM) rilevato dai decreti ministeriali
emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ai fini della verifica del superamento del
tasso soglia dell'usura presunta, non è norma di interpretazione autentica dell'art. 644, comma 4, c.p.,
ma disposizione con portata innovativa dell'ordinamento, intervenuta a modificare - per il futuro - la
complessa normativa, anche regolamentare, tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono
presuntivamente sempre usurari, come si evince sia dall'espressa previsione, al comma 2 del detto art.
contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono pagina 4 di 6 adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data".
(Cass. Sez. Un. n. 16303/2018, Rv. 649294 - 02)
E ancora nella medesima sentenza si afferma che “In tema di contratti bancari, con riferimento
ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010)
delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del
2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in
base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso
effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto
(CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo
globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della
predetta l. n. 108 del 1996 - e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando della metà la percentuale
della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo
dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale
"margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella
soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.” (Cass. Sez. Un. n. 16303/2018,
Rv. 649294 – 01).
6. Il terzo motivo infine è infondato perché condivisibilmente il Tribunale, dopo avere richiamato la sentenza della Corte di Cassazione n. 12965/2016 secondo cui è lecita la CMS
calcolata in misura percentuale dell'esposizione debitoria massima raggiunta, e quindi sulle somme effettivamente utilizzate, nel periodo considerato, che solitamente è trimestrale, ha rilevato che dalla C.T.U. risulta confermato che la commissione è applicata in una percentuale fissa sulla massima esposizione debitoria trimestrale.
La Corte di Cassazione, con riferimento ai profili di determinatezza della CMS, ha affermato che “In tema di conto corrente bancario, non è nulla la clausola contrattuale che individui
la commissione di massimo scoperto mediante la sola specificazione del tasso percentuale, senza alcun
riferimento alla periodicità di calcolo, qualora detta periodicità sia comunque determinabile facendo
pagina 5 di 6 corretto uso delle regole di interpretazione del contratto, avuto riguardo, in particolare, alla necessità di
tener conto delle altre previsioni negoziali e di una interpretazione del testo compiuta secondo buona
fede e in modo da valorizzare la comune volontà delle parti.” (Cass. n. 1373/2024, Rv. 670232 - 01).
7. L'appello deve quindi essere integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
DM n. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminato e della semplicità della controversia.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante in solido al pagamento in favore di parte appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte dell' appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 2.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 bis, di una disciplina transitoria da emanarsi in sede amministrativa (in attesa della quale i criteri di
determinazione del tasso soglia restano regolati dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore
della ridetta disposizione), sia dalla norma contenuta nel comma 3 del ridetto art. 2 bis (poi abrogato
dall'art. 27 del d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2012), a tenore della quale "i