Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 12/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
in composiIOne collegiale, nella persona dei magistrati:
dott.ssa Concetta Serino - Presidente
dott. Luca Venditto - Giudice rel./est.
dott.ssa Giulia Paolini - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4369 R.G. cont. 2020
TRA
- C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in via A. Diaz n. 25 - Nettuno (RM) presso lo studio dell'avv. Elena
MUZZOLON, dalla quale, unitamente e disgiuntamente all'avv. Alessandra
LODOVISI, è rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce all'atto di citaIOne;
PARTE ATTRICE
E
- C.F. , Controparte_1 C.F._2 CP_2
- C.F. , - C.F.
[...] C.F._3 Controparte_3
, - C.F. C.F._4 Controparte_4
e - C.F. C.F._5 Controparte_5
, in proprio e nella qualità di eredi di , C.F._6 Persona_1
Gaetano MARCIANO, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituIOne e risposta;
PARTE CONVENUTA
E CON L'INTERVENTO DI
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di
LATINA
PARTE NECESSARIA
OGGETTO: querela di falso in via principale.
CONCLUSIONI: per parte attrice, all'udienza di precisaIOne delle conclusioni (sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c.):
“precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei propri scritti difensivi qui da intendersi riportati e trascritti [Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis: Accertare e dichiarare la falsità del documento MOD.F. N. 2342
“Verbale di Rilascio di Immobile, Tribunale Civile e Penale di NA – Ufficiali
Giudiziari - documento redatto in data 28 giugno 2019 a firma dell'Ufficale
Giudiziario ( , atto depositato in cancelleria il Controparte_6 CP_7
02.07.2019, allegato al ricorso per la reintegra nel possesso ex art 703 c.p.c. Rg n.
6035/2029 Tribunale di NA Dott.ssa SERINO Concetta, e per l'effetto escludere il documento stesso dalle fonti probatorie introdotte nel giudiIO di cui sopra (Rg n.
6035/2029 Tribunale di NA Dott.ssa SERINO Concetta) adottando ogni conseguente provvedimento ritenuto opportuno;
Il tutto con vittoria di spese, compensi ed onorari] e dei quali si chiede l'integrale accoglimento con vittoria di spese competenze ed onorari di lite”; per parte convenuta, all'udienza di precisaIOne delle conclusioni (sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c.): “Si insiste per il rigetto della domanda con il favore delle spese, competenze e onorari di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citaIOne ritualmente notificato in data 23/09/2020, PT
ha convenuto in giudiIO , ,
[...] Controparte_1 Controparte_4
, e , al fine di sentir Controparte_2 Controparte_3 Controparte_5
accertare e dichiarare, in accoglimento della querela di falso proposta, la falsità ideologica del verbale mod. f. n. 2342 di rilascio dell'immobile redatto in data
28/06/2019 dall'ufficiale giudiziario allegato al ricorso per la Controparte_6
reintegra nel possesso ex art. 703 c.p.c. (iscritto al n. 6035/2019 R.G.), introdotto dai convenuti e conclusosi con ordinanza di accoglimento del 15/05/2020.
A sostegno della propria pretesa, ha lamentato la falsità Parte_1 dell'atto in quanto contenente dichiaraIOni non veritiere in riferimento all'avvenuto rilascio dell'immobile da parte della stessa e del di lei fratello, , _8
soggetto invalido al 100 % per malattia psichiatrica conclamata, peraltro, allettato e cateterizzato (al momento delle attività verbalizzate con l'atto impugnato). Il rilascio dell'immobile era stato attivato in esecuIOne di sentenza emessa dal tribunale di
NA n. 2984/2018 passata in giudicato e dalla quale veniva ordinato il rilascio del bene.
Diversamente da quanto riportato nel verbale dell'ufficiale giudiziario oggetto di impugnaIOne per falso, il rilascio dell'immobile non sarebbe mai avvenuto.
Nel verbale di rilascio si dà atto della circostanza per cui viva _8
con la sorella, senza, tuttavia, fare alcuna menIOne della presenza dello stesso al momento della redaIOne del verbale, sebbene soggetto allettato e, dunque, impossibilitato a muoversi.
Tale contingenza, nella prospettaIOne attorea, avrebbe richiesto il necessario ausilio di personale medico specializzato, non presente all'accesso.
Da ciò sarebbe derivata l'impossibilità della stessa attrice di rilasciare l'immobile in assenza del fratello, di cui era legalmente responsabile, con conseguente falsità delle dichiaraIOni contenute nel verbale circa l'avvenuto rilascio dell'immobile con consegna delle chiavi.
Ulteriore prova del falso ideologico lamentato si rinverrebbe nella tentata aggressione asseritamente perpetrata in data 13/09/2019 dal convenuto, _1
e dal di lui genero a danno dell'attrice, nell'immobile per cui è causa.
[...] Tale circostanza dimostrerebbe la permanenza della stessa nell'immobile, anche dopo la redaIOne del verbale di rilascio oggetto del presente giudiIO.
Sulla base delle richiamate circostanze, contestata, dunque, l'inesattezza e la non veridicità della ricostruIOne degli accadimenti come attestata nel verbale di rilascio dell'immobile redatto dall'ufficiale giudiziario parte attrice Testimone_1
ne ha prospettato la falsità ideologica, concludendo come in epigrafe.
1.1 Con atto del 30/12/2020 si sono costituiti in giudiIO _1
, e , i quali
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_5
hanno contestato quanto dedotto da parte attrice.
I convenuti hanno precisato che, dopo la firma del verbale alla presenza di n. 2 agenti della Questura di NA ( e , quali Persona_2 Persona_3 ausiliari dei proprietari addetti all'apertura e alla sostituIOne delle serrature dell'immobile, del difensore dei proprietari (avv. Gaetano Marciano) e di PT
(avv. Simone Di Leginio), dell'assistente sociale del Comune di NA
[...]
(Dott.ssa per e di due agenti di polizia, Persona_4 _8 PT
, dopo aver consegnato le chiavi, è uscita dalla finestra della cucina e,
[...]
passando dal balcone, privo di muretto divisorio (prima esistente e poi eliminato dalla ditta che ha eseguito lavori di ristrutturaIOne dell'immobile), ha fatto ritorno nella sua abitaIOne, confinante con l'immobile rilasciato;
che, dopo la sostituIOne delle serrature, tutti i presenti hanno rilasciato l'immobile.
I convenuti hanno altresì dedotto che, diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, , alle 8:30 di quella mattina si trovava presso il Bar _8 [...]
, ove quotidianamente si intratteneva, con la conseguenza che costui non veniva Pt_2 indicato tra i soggetti presenti al momento dell'accesso.
Da ultimo, i convenuti hanno precisato che l'ufficiale giudiziario, che ha eseguito l'immissione in possesso, ha effettuato un rapido sopralluogo dell'immobile, dando atto della presenza dei soli soggetti intervenuti sul luogo, tra cui non compare
, assente in quel momento. _8
Dedotta l'omessa indicaIOne da parte di di elementi utili in Parte_1 ordine all'interdiIOne o nomina di amministratore di sostegno per , _8 nonché l'avvenuta occupaIOne sine titulo dell'immobile da parte dell'attrice a seguito del verbale di rilascio, avendo la stessa dichiarato al personale di polizia intervenuto in data 09/11/2019 di aver volontariamente occupato di nuovo l'immobile precedentemente rilasciato, parte convenuta, dedotta la pretestuosità del procedimento, ha chiesto il rigetto della domanda, con condanna di parte attrice per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
1.2 All'esito dell'udienza del 19/01/2021, tenutasi nelle forme previste dall'art. 221, comma quarto, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge
17 luglio 2020, n. 77, ritenuto che, nonostante la dichiaraIOne effettuata dal difensore dei convenuti nelle note depositate il 18/1/2021, non potesse ritenersi
[...] ritualmente costituita, stante l'omesso deposito della comparsa di CP_4
costituIOne a nome della stessa, pur risultando sottoscritta procura in favore del difensore, è stato assegnando a parte attrice termine di legge per la rinnovaIOne della notificaIOne a nonché disposta la trasmissione degli atti al Controparte_4
Pubblico Ministero in sede, trattandosi di procedimento per querela di falso.
Rilevata la necessità di verificare la rituale costituIOne in giudiIO della parte citata ( ), è stato onerato il difensore dei convenuti di Controparte_4
formalizzare la costituIOne in favore di Controparte_4
Assegnati su istanza delle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma,
c.p.c., con ordinanza del 14/09/2022, il g.i. ha ammesso la prova per testi articolata da parte attrice nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2), c.p.c., limitatamente al capitolo 4, ritenuti superflui i restanti capitoli;
ha ammesso la prova per testi articolata da parte convenuta nella comparsa di costituIOne limitatamente ai capitoli 4 e 5, adeguatamente riformulati in relaIOne ai fatti verbalizzati dall'ufficiale giudiziario nel verbale oggetto di querela, rilevando altresì l'insussistenza di ostacoli alla testimonianza dell'avv. Simone Di Legino, chiamato a riferire degli accadimenti avvenuti in sua presenza in un contesto oggetto di verbalizzaIOne da parte di pubblico ufficiale e non attinenti ai rapporti difensore-cliente.
Istruita la causa mediante l'espletamento della prova per testi ammessa e dichiarata decaduta parte convenuta dalla prova per non aver citato il teste (udienza del 04/07/2023), rilevata la possibilità di decidere senza la necessità di ulteriore attività istruttoria, con ordinanza del 19/02/2025 la causa è stata trattenuta in decisione, assegnando alle parti termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c..
1.3 Premesso che la partecipaIOne del P.M. al giudiIO di falso è richiesta solo in relaIOne alla fase relativa all'accertamento della falsificaIOne del documento, siccome involgente 'interesse generale all'intangibilità della pubblica fede dell'atto (che 'organo requirente è chiamato a tutelare), con la conseguenza che non è necessario comunicargli l'avvenuta proposiIOne della querela ove il suddetto giudiIO si sia concluso con la declaratoria di inammissibilità all'esito della fase preliminare, preordinata alla delibaIOne dell'ammissibilità dell'aIOne e della rilevanza del documento (Cass. civ., sez. III, 19/07/2023, ord. n 21232), il Tribunale di NA (ordinanza del 19/01/2021) ha provveduto, tramite la cancelleria, ad effettuare le rituali comunicaIOni alla Procura della Repubblica.
Pare utile rilevare che, ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel procedimento di querela di falso, non è necessaria, ai fini della validità del procedimento, la presenza alle udienze né la formulaIOne di conclusioni da parte di un rappresentante di tale ufficio, essendo sufficiente che il P.M., mediante l'invio degli atti, sia informato del giudiIO e posto in condiIOne di sviluppare l'attività ritenuta opportuna (Cass. civ., sez. II,
29/10/2018, n. 27402).
2. Va preliminarmente delibata l'ecceIOne di difetto di legittimaIOne passiva sollevata da parte convenuta, secondo la quale unico legittimato passivo è l'ufficiale giudiziario che ha redatto il verbale di rilascio dell'immobile per cui è causa.
È opportuno premettere che la legittimaIOne ad agire attiene al diritto di aIOne e spetta a chiunque faccia valere in giudiIO un diritto assumendo di esserne titolare, a differenza della titolarità della posiIOne soggettiva vantata in giudiIO, che, al contrario, attiene al merito della causa (così Cass. civ., Sez. Un., 16/02/2016, n.
2951).
La legittimatio ad causam, essendo una condiIOne dell'aIOne, può essere rilevata d'ufficio in ogni stato grado del processo.
Ciò chiarito sul piano generale, va osservato come legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile sia solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudiIO per fondarvi una domanda o un'ecceIOne e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudiIO (Cass. civ., sez. VI-II, 17/07/2019, ord. n. 19281).
La querela di falso, volta a privare un atto pubblico o una scrittura privata riconosciuta dell'idoneità a far fede e servire come prova di fatti o rapporti, può essere proposta solo nei confronti di chi si avvale di tale documento, a fondamento di una pretesa giuridica, sia o meno l'autore della falsificaIOne (Cass. civ., sez. I,
30/08/2007, n. 18323).
In applicaIOne del principio di diritto richiamato, può osservarsi come i convenuti possano identificarsi nei soggetti che si sono avvalsi del verbale di rilascio dell'immobile di cui è stata allegata la falsità ideologica.
Alla luce delle consideraIOni svolte, l'ecceIOne sollevata va disattesa.
2.1 Sussiste altresì la legittimaIOne attiva di parte attrice.
A tal proposito, va osservato, con la giurisprudenza di legittimità, come sia legittimato a proporre querela di falso chiunque abbia interesse a contrastare l'efficacia probatoria di un documento munito di fede privilegiata in relaIOne ad una pretesa che su di esso si fondi, non esclusa la stessa parte che l'abbia prodotto in giudiIO, e dunque, chiunque intenda conseguire una certezza, quanto alla falsità o genuinità di un documento, nei confronti di chi abbia inteso concretamente avvalersi di esso, senza potersi distinguere tra querela proposta in via principale o incidentale
(Cass. civ., sez. II, 12/01/2024, n. 1317; Cass. civ., sez. II, 27/03/2019, n. 8575).
3. È necessario valutare la sussistenza di un interesse ad agire in capo a parte attrice quale ulteriore condiIOne dell'aIOne proposta.
Il giudiIO di querela di falso, tanto in via principale che incidentale, si connota quale processo a contenuto oggettivo con prevalente funIOne di proteIOne dell'interesse pubblico all'eliminaIOne di documenti falsi dalla circolaIOne giuridica.
È volto, dunque, a privare un atto pubblico (od una scrittura privata riconosciuta) della sua intrinseca idoneità a “far fede”, a servire, cioè, come prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimoIOne del valore del documento, eliminandone, oltre l'efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, e del tutto a prescindere dalla concreta individuaIOne dell'autore della falsificaIOne, sicché la relativa sentenza, eliminando ogni incertezza sulla veridicità
o meno del documento, riveste efficacia “erga omnes”, e non solo nei riguardi della controparte presente in giudiIO (Cass. civ., sez. II, 12/01/2024, n. 1317, in motivaIOne).
L'interesse a proporre querela di falso in via principale, che tende a rimuovere erga omnes l'efficacia probatoria del documento che ne forma oggetto, sussiste in capo a tutti coloro nei cui confronti il medesimo documento è o può essere fatto valere (Cass. civ., sez. I, 06/04/2018, n. 8483).
Tuttavia, la querela di falso non può essere esperita per soddisfare esigenze teoriche di correttezza formale, ma deve essere funIOnale alla rimoIOne di un danno effettivo.
Invero, la valutaIOne in ordine alla sussistenza di un interesse a promuovere il relativo giudiIO non può avvenire in via astratta, dovendosi sempre considerare il risultato concreto cui la proposiIOne della querela di falso mira, che è quello di sottrarre al documento la particolare efficacia che l'ordinamento gli attribuisce, vale a dire di eliminare una situaIOne di incertezza oggettiva, tale da determinare un pregiudiIO concreto ed attuale, in assenza di un accertamento giudiziale sulla res in iudicium deducta.
Difetta, dunque, l'interesse ad agire, con riferimento al tema della certezza dell'autenticità dello scritto, quando essa è già esistente, in quanto consacrata in un provvedimento giurisdiIOnale divenuto cosa giudicata, oppure quando sopravvenga l'irrilevanza del documento rispetto alla definiIOne del processo (Cass. civ., sez. II,
12/01/2024, n. 1317).
3.1 Nel caso di specie, parte attrice agisce al fine di far valere e dichiarare la falsità del verbale di rilascio dell'immobile (ordinato con sentenza passata in giudicato), documento che è stato successivamente allegato da , Controparte_1
unitamente agli eredi di , al ricorso per la reintegra nel possesso Persona_1
del medesimo immobile proposto ex art. 703 c.p.c. successivamente alle operaIOni di rilascio verbalizzate e per rimuovere lo spoglio ulteriormente perpetrato dall'odierna attrice. La declaratoria di falsità determinerebbe l'assenza dello spoglio violento e clandestino, con relativo animus spoliandi, considerato, al contrario, sussistente nell'interdetto possessorio;
dalla falsità deriverebbe l'insussistenza di un possesso del bene da parte di e degli eredi di , i quali, Controparte_1 Persona_1 non essendo mai stato rilasciato l'immobile da parte dell'attrice, non possiedono e non hanno mai posseduto materialmente l'immobile, a differenza di quanto, invece, accertato, sulla base del verbale di rilascio per cui è causa, nella fase interdittale del procedimento possessorio incardinato.
3.2 Posto quanto sopra, ai fini della valutaIOne qui richiesta, si pone la questione relativa alla stabilità dell'ordinanza interdittale laddove venisse accertata e dichiarata la falsità del verbale di rilascio dell'immobile allegato al ricorso ex art. 703
c.p.c..
Abbandonando la tradiIOnale articolaIOne a doppia fase necessaria, l'art. 703, quarto comma, c.p.c. prevede una fase di merito solo eventuale, rimessa all'istanza della parte (“Se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicaIOne del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo comma, il giudice fissa dinanzi a sé l'udienza per la prosecuIOne del giudiIO di merito. Si applica l'articolo
669-novies, terzo comma” art. 703, quarto comma, c.p.c.).
Il richiamo all'art. 669-novies, terzo comma, e non anche all'art. 669-novies, primo comma, se coerentemente prevede che il provvedimento possessorio perde efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso (in tale ipotesi, l'ordinanza viene assorbita nella sentenza emessa all'esito dell'eventuale fase di cogniIOne piena instaurata con la richiesta di prosecuIOne del giudiIO, che costituisce l'unico provvedimento decisorio sulla domanda), non chiarisce, tuttavia, se l'ordinanza interdittale, laddove non via sia la prosecuIOne nel merito, sia coperta del velo del giudicato, si ammanta della preclusione pro iudicato o gode di altra efficacia.
Quanto alla possibilità di provvedere alla modifica dell'interdetto possessorio, va osservato quanto appresso. I dati normativi rilevanti sono costituiti dall'art. 703, terzo comma, c.p.c. e dagli artt. 669-bis e ss. c.p.c., che, per effetto della prima norma, si applicano al procedimento possessorio in quanto compatibili.
Tra le questioni di maggior rilievo, che qui vengono implicitamente in consideraIOne, vi è, dunque, quella relativa all'efficacia dell'ordinanza possessoria
(specie in ipotesi di mancata prosecuIOne del giudiIO di merito o di istanza tardiva, ma i principi valgono anche in caso di prosecuIOne nel merito del processo).
Si dubita in primo luogo dell'applicabilità dell'art. 669-octies, nono comma,
c.p.c., che, nel rito cautelare uniforme, stabilisce che l'autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso processo.
Occorre muovere dal fondamentale rilievo per cui l'ordinanza possessoria non ha carattere cautelare. Si veda in motivaIOne, su una tematica non coincidente, ma pertinente, Cass. civ., sez. VI, 16/07/2015, n. 14979, che sinteticamente chiarisce: la proteIOne del possesso avviene attraverso un'aIOne di condanna a cogniIOne piena, dotata di una fase preliminare a cogniIOne sommaria, che mette capo ad un provvedimento suscettibile di giudicato sostanziale (e dunque non assimilabile a quello cautelare) indipendentemente dall'esistenza o non del diritto cui il possesso corrisponde.
La struttura del processo regolato per la tutela del possesso determina che l'ordinanza possessoria produca un accertamento sullo jus possessionis idonea a stabilizzarsi, ciò che accade se la parte interessata non insta per la prosecuIOne nel merito dell'accertamento.
Si sostiene coerentemente che, una volta estinto il giudiIO di merito, la riproponibilità del giudiIO possessorio sarebbe preclusa e ciò accade, se non per effetto di un vero e proprio passaggio in giudicato dell'ordinanza interdittale (come pure ritiene la Suprema Corte citata), per effetto di una preclusione che rende durevole e intangibile l'accertamento che offre l'ordinanza possessoria.
A tal proposito, si osserva che l'ipotesi da ritenersi senz'altro preferibile per ragioni di carattere sistematico e, dunque, da affermarsi, è che l'estinIOne del giudiIO possessorio per la mancata sua prosecuIOne ai sensi del 4° comma dell'art.
703 c.p.c., determini una preclusione pro iudicato (al pari di altre situaIOni simili, come quella della seconda ipotesi del primo comma dell'art. 653 c.p.c., operante non solo per il decreto ingiuntivo, ma anche per l'ordinanza ingiuntiva incidentale ex art.
l 86-ter c.p.c.). In tal caso, esclusa per incompatibilità l'applicaIOne dell'art. 669- octies, ultimo comma c.p.c., la parte che non abbia raccolto la provocatio ad prose quendum contenuta nel 4° comma dell'art. 703 c.p.c., e, con essa, la possibilità di ottenere una sentenza sul c.d. merito possessorio, pone in essere una condotta acquiescente che rende irretrattabile l'ordinanza possessoria, munendola di una stabilità (non meramente endoprocessuale, ma) esterna, parificabile a quella della sentenza passata in giudicato. (Va aggiunto, che tale ultima soluIOne interpretativa non si pone per nulla in contrasto con il principio costituIOnale per cui il giudicato in materia di diritti e di status richiede la garanzia della cogniIOne piena, ove si consideri che a tal fine ciò che è inalienabile non è l'effettivo svolgimento di un giudiIO presidiato dalle forme della cogniIOne piena, ma la sua possibilità, nel senso che ciascuna parte deve avere il potere di coltivare o di lasciar cadere la relativa opIOne. Si pensi, oltre al già citato esempio del decreto e dell'ordinanza ingiuntiva, al procedimento sommario di cogniIOne, ex artt. 702-bis e 702-ter c.p.c., la cui ordinanza finale, se non appellata, passa in cosa giudicata sostanziale: art.
702-quater, 1° comma c.p.c.; e ai molteplici casi in cui il medesimo procedimento è stato obbligatoriamente esteso dal D.P.R. n. 150/11) (...) (Cass. civ., sez. VI - II,
22/01/2018, ord. n. 1501).
Del tutto connessa alla questione relativa all'efficacia dell'ordinanza possessoria è quella relativa alla compatibilità al giudiIO possessorio del dettato preclusivo dell'art. 669-septies, primo comma, secondo periodo, c.p.c. per il quale
l'ordinanza di rigetto non preclude la riproposiIOne dell'istanza per il provvedimento cautelare quando si verifichino mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.
Se si afferma la non riproponibilità del giudiIO di merito e la tendenziale suscettibilità al giudicato sostanziale della statuiIOne dell'ordinanza interdittale, va conseguentemente negata l'applicabilità della norma suindicata per l'aIOne possessoria, come tale strutturalmente suscettibile di generare un provvedimento idoneo a coprire dedotto e deducibile.
Il quadro va completato con l'affermaIOne non discussa per cui il giudiIO possessorio si instaura con la proposiIOne del ricorso di cui all'art. 703, primo comma, c.p.c., cosicché risultano improponibili nel corso del giudiIO possessorio le nuove ragioni di fatto già esistenti ma non dedotte al momento della proposiIOne del ricorso.
3.3 Posto quanto sopra, va quindi affrontata la questione relativa all'applicaIOne all'interdetto possessorio dell'art. 669-decies c.p.c..
Nella sua attuale versione (post riforma 2005) la norma abilita l'interessato alla revoca o modifica della misura cautelare al verificarsi di due diversi presupposti:
i mutamenti delle circostanze successivamente al provvedimento cautelare e l'allegaIOne di fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare.
La ritenuta tendenziale suscettibilità al giudicato sostanziale della statuiIOne dell'ordinanza interdittale, quale provvedimento idoneo a coprire dedotto e deducibile, e la improponibilità, nel corso del giudiIO possessorio (di merito), di nuove ragioni di fatto già esistenti ma non dedotte al momento della proposiIOne del ricorso, rendono assai dubbia l'applicaIOne della norma invocata per essere la stessa incompatibile con i caratteri sopra sinteticamente richiamati.
D'altra parte, i mutamenti delle circostanze cui si riferisce l'art. 669-decies
c.p.c. attengono, secondo una preferibile impostaIOne, esclusivamente ai fatti storici sopravvenuti, ovvero a fatti anteriori, per i quali, chi li allega, deve dimostrare di averne avuto conoscenza solo successivamente al provvedimento cautelare.
3.4 Esclusa, dunque, l'applicabilità dell'art. 669-decies c.p.c., l'ordinanza interdittale, emesso all'esito del giudiIO in cui è stato prodotto il verbale di rilascio dell'immobile per cui è causa, non è soggetta a revoca o modifica, pertanto, non si rinviene, nel caso in esame, un interesse ad agire in capo a parte attrice.
A ciò si aggiunga che, in disparte la questione esaminata, laddove venisse accertata e dichiarata la falsità del verbale di rilascio dell'immobile, sussiste pur sempre un titolo giudiziale a favore dei convenuti (posto a fondamento dell'esecuIOne nel cui ambito è stato redatto il verbale per cui è causa), che può essere posto in esecuIOne.
Dunque, l'eventuale accertamento della falsità delle attestaIOni contenute nel verbale di rilascio dell'immobile redatto dall'ufficiale giudiziario Controparte_6 non farebbe venir meno il titolo giudiziale, posto a fondamento della procedura di esecuIOne espletata.
Difetta, pertanto, un concreto interesse ad agire di parte attrice.
4. Anche laddove si fosse ritenuto sussistente la condiIOne dell'aIOne ora esaminata, la querela di falso proposta va comunque rigettata nel merito.
Ai sensi dell'art. 2700 c.c., l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, oltre che della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, anche delle dichiaraIOni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
L'art. 2700 cc, dunque, considera provati fino a querela di falso i fatti (e quindi le situaIOni di fatto) che il pubblico ufficiale personalmente verifica (“L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, […] delle dichiaraIOni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”).
Non rientra, pertanto, nell'ambito applicativo della norma e nella previsione dell'art. 2700 cc. ciò che, pur presente nell'atto, non risulta direttamente frutto di un accertamento compiuto dal medesimo pubblico ufficiale.
Va osservato con la giurisprudenza di legittimità come l'efficacia probatoria dell'atto pubblico, nella parte in cui fa fede fino a querela di falso, è limitata agli elementi estrinseci dell'atto, indicati all'art. 2700 c.c., e non si estende al contenuto intrinseco del medesimo, che può anche non essere veritiero. È pertanto ammessa qualsiasi prova contraria, nei limiti consentiti dalla legge, in ordine alla veridicità e all'esattezza delle dichiaraIOni rese nel menIOnato atto dalle parti. (Cass. Civ., sez.
VI, 25 luglio 2019, n. 20214). Secondo la Suprema Corte l'efficacia probatoria fino querela di falso del contenuto di un verbale (atto pubblico) non può estendersi alle valutaIOni espresse dal pubblico ufficiale, a seguito di perceIOni sensoriali (Cass
Civ sez. un. 24 luglio 2009 n. 17355) (Cass. civ., sez. I, 26/08/2024, ord. n. 23079).
Non è dubbio che il verbale di rilascio dell'immobile redatto dall'ufficiale giudiziario debba essere qualificato come atto pubblico, atteso che quest'ultimo esercita pubbliche funIOni, con la conseguenza che i suoi atti soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 2700 c.c., in quanto attestanti le operaIOni da lui compiute. L'oggetto della querela di falso proposta è circoscritto alla verifica della falsità di quanto attestato dall'ufficiale giudiziario, in ordine alle attività dallo stesso compiute (in particolare, con riferimento all'attestaIOne dell'avvenuto rilascio dell'immobile da parte di e all'omessa indicaIOne tra i soggetti Parte_1
presenti del di lei fratello, ). _8
Secondo la prospettaIOne attorea, il rilascio dell'immobile, attestato dall'ufficiale giudiziario, non sarebbe mai avvenuto in quanto , fratello _8 di , presente al momento dell'accesso, sebbene l'ufficiale giudiziario Parte_1
non ne abbia dato atto, era affetto da una patologia psichiatrica, che lo costringeva a giacere immobile nel letto;
tale circostanza, ai fini del rilascio, avrebbe richiesto l'intervento del personale sanitario, non presente al momento dell'accesso.
Il mancato intervento del personale sanitario avrebbe reso impossibile il rilascio dell'immobile, che, dunque, non sarebbe mai avvenuto con conseguente falsità dell'attestaIOne in merito dell'ufficiale giudiziario.
Va precisato che lo stato di salute di cui sarebbe stato affetto _8
non risulta in alcun modo documentato nel caso di specie, risultando solo dichiaraIOni sul punto da parte dei testi escussi nel corso del giudiIO (“ aveva _8 una patologia di natura psichiatrica;
noi lo curavamo per tenerlo calmo” cfr. dichiaraIOne resa da , escusso all'udienza del 04/07/2023; “io ero Tes_2 presente nell'abitaIOne abitata e posseduta da e dal fratello Parte_1 _8
, che era inabile al lavoro per schizofrenia paranoide dal 1987 e residente
[...] nell'appartamento” - cfr. dichiaraIOne resa da , escusso all'udienza del Testimone_3
09/07/2024).
Non risulta soprattutto provato che fosse allettato e, dunque, _8
impossibilitato a muoversi al punto tale da richiedere, ai fini dello spostamento,
l'intervento di personale sanitario.
L'istruttoria svolta nel corso del giudiIO ha, al contrario, consentito di accertare che fosse adeguatamente in grado di muoversi. _8
Vanno a tal proposito richiamate le dichiaraIOni rese dai testi escussi, in particolare, ha riferito: “[ ] Camminava un po' non era del Tes_2 _8 tutto impossibilitato a farlo”; “Posso dire su quanto mi si chiede, che difficilmente
poteva uscire da casa da solo;
semmai ciò è accaduto, avveniva per pochi _8 minuti, il tempo necessario a prendere un caffè e tornare” (cfr. verbale udienza del
04/07/2023).
Tale circostanza è stata confermata anche da , il quale, escusso Testimone_3 all'udienza del 09/07/2024, ha dichiarato: “poi sopraggiunse e andò a casa anche mio IO , che di solito al mattino si recava al Bar e poi tornava a casa”. _8
Risulta, dunque, contraddetta la circostanza dedotta da parte attrice al fine di provare, in via presuntiva, il mancato rilascio dell'immobile a causa della presenza del fratello , le cui condiIOni di salute avrebbero reso impossibile il _8
rilascio.
A ciò si aggiunga che parte attrice non ha in alcun modo provato di non aver rilasciato l'immobile.
A tal proposito si osserva che la mera dichiaraIOne di “dopo la Tes_2 redaIOne del verbale l'immobile non è stato abbandonato;
ricordo che pranzammo nell'appartamento” (cfr. verbale udienza del 09/07/2024) è inidonea a comprovare che l'immobile non sia stato effettivamente rilasciato, così come accertato dall'ufficiale giudiziario nel verbale di rilascio per cui è causa.
Nulla esclude che parte attrice, una volta rilasciato l'immobile, adiacente alla propria abitaIOne, sia nuovamente rientrata nello stesso, senza alcun titolo, come peraltro sostenuto da parte convenuta.
Né rileva la denuncia in atti circa il tentativo di aggressione perpetrato nell'immobile sito in NA, Piazza della Libertà n. 21, scala B, interno 2, oggetto del procedimento di rilascio, a danno di . Parte_1
Tale circostanza non è in alcun modo idonea a dimostrare che la stessa non abbia rilasciato l'immobile, atteso che la presenza di nell'immobile Parte_1
potrebbe essere frutto, come già osservato, di una nuova occupaIOne sine titulo, come d'altra parte supposto nell'ordinanza interdittale in atti.
A ciò si aggiunga che non vi è prova in ordine alla mancata consegna della chiavi da parte di , quale specifica modalità di rilascio di un bene Parte_1
immobile.
Non risulta, dunque, provato che non abbia effettivamente Parte_1 rilasciato l'immobile sito in NA, Piazza della Libertà n. 21, scala B, interno 2, come attestato dall'ufficiale giudiziario nel verbale di rilascio dell'immobile. Non sussiste, pertanto, il lamentato profilo di falsità dell'atto pubblico oggetto di causa.
Quanto alla mancata attestaIOne circa la presenza di al _8 momento del sopralluogo, va rilevato che l'istruttoria svolta nel corso del giudiIO ha consentito di accertare che lo stesso non era presente.
Dalle risultanze istruttorie è emerso che il giorno previsto per l'accesso dell'ufficiale giudiziario, all'ingresso del condominio, in particolare, sotto il porticato, erano presenti, , , l'avv. Di Liginio, l'avv. Testimone_3 Tes_2
Marciano, e Ambrosio Giuseppe e che è giunto Controparte_2 _8 successivamente, di ritorno dal bar (“Sul capitolo di prova posso riferire che, alle
9:00 di mattina, in casa vi era mia madre;
io, mio padre, l'avvocato Di Liginio, l'avv.
Marciano qui presente, Giuseppe Ambrosio eravamo di fronte Controparte_2 all'ingresso del condominio ed in particolare sotto il porticato;
poi sopraggiunse e andò a casa anche mio IO , che di solito al mattino si recava al Bar e poi _8 tornava a casa” - cfr. verbale udienza del 09/07/2024).
Una volta saliti nell'appartamento, ha accompagnato Persona_5 _8
nell'immobile adiacente (“Quando noi siamo entrati nell'appartamento
[...]
posseduto da mia madre, mio fratello , per una forma di proteIOne, Persona_5
passando dal balcone comunicante, ha preso mio IO e lo ha portato _8 nell'appartamento di sua proprietà (dello stesso mio fratello ). Quello di mia PE madre è l'appartamento denominato B2 (dalla scala e dall'interno); quello di mio fratello l'appartamento denominato A1; intendo dire quindi che mio fratello PE ha accompagnato mio IO dall'appartamento B2 all'appartamento A1” cfr _8
verbale udienza del 09/07/2024).
Al momento della redaIOne del verbale di rilascio dell'immobile _8
non era, dunque, presente, pertanto, l'ufficiale giudiziario, che prima di
[...] redigere il verbale, ha effettuato un sopralluogo (“Ricordo che l'ufficiale giudiziario fece un giro per la casa, ma non ricordo chi fece questa perlustraIOne dell'appartamento con lui. ADR. avv. Muzzolon: Posso riferire che mio figlio
faceva da guida all'ufficiale giudiziario per visitare la casa, che peraltro Tes_3 era molto piccola” cfr. verbale udienza del 04/07/2023) non ha, correttamente, dato atto della sua presenza. Non risulta, pertanto, che fosse presente nel momento in cui _8
l'ufficiale giudiziario ha redatto il verbale di rilascio per cui è causa, con conseguente insussistenza anche del secondo profilo di falsità allegato.
Non può, dunque, ritenersi raggiunta la prova in ordine alla falsità delle attestaIOni dell'ufficiale giudiziario, relative alla mancata indicaIOne di _8
e all'intervenuto rilascio dell'immobile da parte di .
[...] Parte_1
Alla luce delle consideraIOni che precedono, la domanda di parte attrice è infondata e va, pertanto, rigettata.
5. Le spese del presente giudiIO, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 2022 (tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta;
valore indeterminabile, scaglione ricompreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, applicati i parametri minimi relativi a tutte le fasi in ragione della non rilevante complessità della controversia e del tenore delle difese svolte) seguono la soccombenza.
Quanto al valore della causa ai fini della liquidaIOne, va richiamato il principio per cui ai fini della liquidaIOne delle spese giudiziali, il valore della causa
… di querela di falso deve ritenersi indeterminabile atteso che lo stesso è connaturato sia al significato del risultato finale che la controversia di falso è diretta
a raggiungere, che alle possibili implicaIOni al di fuori del processo dell'accertamento della falsità (Cass. civ., sez. III, 23/06/2017, n. 15642).
5.1. Non sussistono i presupposti per disporre la richiesta condanna dell'attrice proposta da parte convenuta per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non ravvisandosi malafede o colpa grave nella condotta di parte attrice.
La responsabilità aggravata richiesta da parte convenuta ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violaIOne del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (da ultimo Cass. civ., sez. II, 03/05/2022, n. 13859).
Una tale evenienza non ricorre nel caso di specie avuto riguardo alle questioni trattate e alle attività processuali svolte finalizzate ad acclarare la fondatezza delle domande proposte. A ciò si aggiunga che non vi è alcuna prova in ordine alla sussistenza ed all'entità del danno oggetto della richiesta di risarcimento.
6. La sentenza contiene le statuiIOni previste dall'art. 226, primo comma,
c.p.c. per il caso, come quello in decisione, di rigetto della querela di falso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta la querela di falso proposta da;
Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
, , , Controparte_1 Controparte_4 Controparte_2 CP_3
e , che liquida in € 3.808,00 per compenso al difensore,
[...] Controparte_5
oltre rimborso delle spese generali nella percentuale del 15%, IVA e CPA nella misura di legge;
- dispone che, a cura del cancelliere, sia fatta menIOne della sentenza sull'originale dei documenti querelati di falso o sulla copia che ne tiene luogo;
- condanna la parte querelante, , alla pena pecuniaria di € Parte_1
20,00.
NA, lì 11/06/2025
Il presidente dott.ssa Concetta Serino il giudice estensore dott. Luca Venditto