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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/08/2025, n. 11773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11773 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
N.R.G. 30062/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa IL BA ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 30062 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 vertente: TRA
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1 14.10.1978, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Caterina Zuardi ON (C.F.
), Francesco A. ON (C.F. ), C.F._2 C.F._3
(C.F. ) e RI ON (C.F. Parte_2 C.F._4
); C.F._5
- attore – E
(C.F. nella persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 procuratore pro tempore, (C.F. Controparte_2 Controparte_3
), nato a [...], l'11 gennaio1959; C.F._6 [...] (C.F. ) nata a [...], il 17 Parte_3 C.F._7 agosto 1963, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Caterina Malavenda (C.F.:
e (C.F.: ) C.F._8 Controparte_4 C.F._9
- convenuti –
OGGETTO: risarcimento danni per diffamazione a mezzo stampa
Ragioni di fatto e diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore conveniva in giudizio gli odierni convenuti per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Accertare la responsabilità della Sig.ra Dott. e Parte_3 Controparte_3 [...]
, nella causazione dei fatti di cui in premessa Controparte_5 e per l'effetto condannarli in solido tra loro, o comunque in base alle rispettive responsabilità loro ascrivibili, al pagamento a titolo di risarcimento del danno della somma pari ad € 50.000,00 o in quella maggiore o minore da valutarsi anche secondo equità; Condannare i convenuti alla pubblicazione della sentenza ex art. 120 c.p.c. sul Corriere della Sera edizione di Roma con le stesse modalità dell'articolo oggetto di causa (trafiletto in prima pagina e articolo a pagina 3, rispettandone anche i caratteri di stampa) nonché a rettificare l'articolo pubblicato sul sito www.roma.corriere.it rimuovendolo o comunque pure ordinando la rimozione del nominativo “ ”. Parte_1
L'attore lamentava la portata diffamatoria dell'articolo pubblicato in data 12 dicembre 2020 su “Il Corriere della Sera” – Roma a pagina 3, con trafiletto in prima pagina, dal titolo “Falsi certificati, autisti a casa La Corte dei Conti chiede i danni”, a firma della giornalista Parte_3 Evidenziava che il pezzo, relativo alle indagini che avevano coinvolto otto autisti dell'azienda di mobilità di Roma Capitale per presunti certificati medici falsificati, CP_ menzionava espressamente il suo nome affermando che: “Nell' sottoposta a regime di concordato con i creditori, dunque più intollerante verso i fenomeni di assenteismo, quegli otto autisti sono stati denunciati due volte, sia alla Procura che alla Corte dei Conti. Era l'inverno del 2018. Ora, per decisione dei pm contabili,
, , CP_7 CP_8 Controparte_9 CP_10 Parte_1
, e potrebbero essere chiamati a CP_11 CP_12 CP_13 risarcire la somma di 23.254 euro, ciascuno per la propria quota parte, in quanto dipendenti pubblici inadempienti. Interpretando a proprio favore la normativa sui congedi familiari, muniti di certificato pediatrico fasullo, sono riusciti ad assentarsi dal lavoro per diversi periodi nel corso degli anni. In qualche caso comodamente a ridosso delle festività (vedi un certificato del 18 agosto che prolungava di fatto il ponte ferragostano). Dopo un'indagine interna l'ex presidente ra rivolto alle forze dell'ordine con la convinzione che Controparte_14 l'azienda venisse danneggiata sotto il profilo dell'efficienza, calcolata attraverso i chilometri persi. L'inchiesta penale gli ha dato ragione ravvisando una serie di falsi nei certificati prodotti dagli otto dipendenti in questione.”; che sotto il profilo penale era stato in realtà prosciolto dalle accuse sin dalla data del 14.05.2019 con sentenza del GUP di Roma “perché il fatto non sussiste”; che ad ulteriore riprova della sua innocenza, era stato altresì disposto il reintegro nel posto di lavoro da parte del Tribunale di Roma – sezione Lavoro, che aveva riconosciuto l'illegittimità del provvedimento di licenziamento dell'azienda di trasporti e disposto anche il risarcimento dei danni;
che quanto riportato nell'articolo ledeva la sua immagine e onorabilità, essendo state prospettate circostanze non vere ed anzi già al momento della pubblicazione accertate come false;
che, inoltre, la pubblicazione dell'articolo era avvenuta anche nella testata online sul sito https://roma.corriere.it, determinando l'indicizzazione dell'attore nei motori di ricerca in relazione alla vicenda in questione, portando un grave ed ulteriore danno di immagine;
che in data 04/01/2021, avuta notizia dell'articolo, aveva inviato tramite PEC dei difensori una richiesta di rettifica, che però non era stata effettuata osservando la condizione paritaria prescritta dall'art.42 della L.5 agosto 1981 n. 416. Si costituivano in giudizio i convenuti chiedendo il rigetto delle domande attoree. Evidenziavano che in data 19.11.2020, a firma del vice procuratore generale della Procura regionale presso la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, era stato emesso l'invito a fornire deduzioni ex art. 67 del Codice della Giustizia contabile, indirizzato a otto diversi destinatari, fra i quali l'attore; che in forza del principio di autonomia fra il giudizio penale e quello contabile, la Procura contabile aveva avviato un'attività d'indagine nei confronti del sig. nonostante il Pt_1 proscioglimento in sede penale, essendo emerse anche a suo carico “gravi irregolarità nella compilazione dei certificati esibiti, tali da far dubitare della loro autenticità”; pertanto in capo all'attore era stata prospettata una responsabilità per danno erariale nei confronti di quantificata in € 1.761,65, in relazione a CP_15 sei giorni di assenze ingiustificate per l'utilizzo di certificati sanitari non autentici. Aggiungevano i convenuti che il focus dell'articolo riguardava il procedimento contabile, come evincibile dal titolo – “Assenteismo- Denunciati da . Falsi CP_6 certificati, autisti a casa. La Corte dei Conti chiede i danni”- e dal sommario, –
“Risarcimento- Gli otto sotto accusa potrebbero essere chiamati a risarcire in tutto 23.254 euro”-, e che era stato specificato che l'iniziativa della magistratura contabile di cui si dava conto costituiva “una sorta di avviso di garanzia contabile”, non certo una condanna;
che parte attrice aveva enfatizzato nell'atto di citazione l'esito del procedimento penale, omettendo che al momento della pubblicazione del pezzo la procedura contabile era ancora in essere e vedeva anche l'attore tra i destinatari dell'indagine; pertanto l'articolo in nessun modo era lesivo della reputazione del sig. , anche in considerazione del fatto che il giornale aveva Pt_1 dato seguito alla sua richiesta di rettifica pubblicando il testo inviato dai difensori dell'attore in data 7 gennaio 2021 con il titolo “L'autista innocente”.
* * * La domanda è infondata e deve essere rigettata in quanto l'articolo in contestazione costituisce legittima espressione del diritto di cronaca, essendo veritiero il nucleo essenziale della notizia e non essendovi prova del danno lamentato, in particolare del nesso causale tra il danno, comunque non provato, e l'inesattezza contenuta nell'articolo. Il fatto che l'articolo contenga una informazione inesatta non è stato oggetto di contestazione da parte degli stessi convenuti, che già prima dell'avvio del presente giudizio avevano provveduto alla pubblicazione della richiesta di rettifica inviata dai legali dell'attore, il quale, pacificamente, era stato assolto nel procedimento penale per false certificazioni avviato a suo carico. Ciò detto, sebbene tale elemento sia centrale nell'atto di citazione e nelle argomentazioni di parte attrice, dalla lettura dell'articolo può constatarsi come il richiamo alla vicenda penale sia limitato a pochissime righe del pezzo, al contrario incentrato sulle indagini svolte dalla Corte dei Conti. È necessario evidenziare che al momento della pubblicazione, l'autrice del pezzo poteva disporre unicamente dell'invito a fornire informazioni ex art.67 del Codice della giustizia contabile, emesso dal PM anche nei confronti dell'attore in data 19/11/2020. Nell'atto si legge che “dall'attività d'indagine svolta nei confronti di […] di
e (P.P. n. 236969/18), sono emerse gravi Parte_1 CP_11 irregolarità nella compilazione dei certificati esibiti, tali da far dubitare della loro autenticità. Più precisamente, il Dott. ha dichiarato “tutti i certificati […] Per_1 recano una firma che non è la mia né sono compilati da me, come faccio solitamente”, la Dott.ssa ha dichiarato “i certificati… sono da me Persona_2 compilati come faccio solitamente, mentre quelli al numero d'ordine […] pur recanti la mia firma e timbro ufficiale regionale corretto, sono stati compilati con una calligrafia diversa dalla mia” e la Dott.ssa che sinteticamente riferito Tes_1 di riconoscere la sua firma, ma non la grafia di compilazione dei dati, nonché di esser solita apporre anche il suo timbro a fianco di quello del pediatra sostituto. Tale circostanza conferma la manomissione di uno e la cancellazione negli altri due certificati” nonché la richiesta di risarcimento per danno erariale “pari ad € 1.761,65, di cui euro 606,00 a titolo di permessi retribuiti, euro 753,95 a titolo di
“km persi”, ed euro 401,70 a titolo di danno da disservizio, calcolato, come detto, moltiplicando le ore giornaliere retribuite (6,5) per la retribuzione oraria (euro 10,3) in relazione a n. 6 giorni di assenze ingiustificate per l'utilizzo di certificati sanitari non autentici (c.d. danno da disservizio)”. È dunque evidente che il nucleo sostanziale della notizia in questione sia vero, poiché effettivamente in sede contabile la posizione dell'attore era ancora oggetto di accertamento per certificazioni false. Nell'ambito della cronaca giudiziaria non può ricorrere il limite della verità oggettiva della notizia;
il limite della verità nella cronaca giudiziaria deve atteggiarsi come fedele corrispondenza della narrazione al contenuto degli atti e degli accertamenti processuali compiuti dalla magistratura nel momento in cui la notizia viene diffusa e non già a quanto in seguito verrà accertato (cfr. Cass 23/1/99, 23/2/98); non rileva dunque che anche il procedimento contabile si sia poi concluso con una archiviazione (v. all. 16 alle memorie depositate in data 11/04/2023), in quanto al momento della pubblicazione dell'articolo era effettivamente in corso una indagine della Corte dei Conti, circostanza peraltro specificata nel pezzo stesso, che si concludeva affermando “L'invito a dedurre (sorta di avviso di garanzia contabile) è già stato notificato e a questo punto gli otto autisti chiamati in causa hanno quarantacinque giorni di tempo per farsi ascoltare o depositare documentazione difensiva”. Il mancato riferimento all'assoluzione dell'attore in sede penale costituisce indubbiamente una inesattezza che però, in considerazione dello spazio marginale all'interno dell'articolo oggetto di contestazione, non può ritenersi munita di autonoma capacità lesiva;
va inoltre evidenziato l'atteggiamento collaborativo di parte convenuta che aveva pubblicato una rettifica su richiesta dell'attore stesso a pochi giorni di distanza dall'articolo oggetto di contestazione. La notizia inoltre non è stata oggetto di alcun commento gratuitamente offensivo nei confronti della persona dell'attore, per cui deve ritenersi rispettato il limite della continenza, ed era senz'altro di rilevante interesse pubblico in considerazione dell'argomento trattato, vertente su una indagine per danno erariale che coinvolgeva i dipendenti di una società a partecipazione pubblica. La circostanza riportata in modo inesatto dall'articolo non può ritenersi, quindi, abbia autonoma valenza diffamatoria rispetto al nucleo essenziale della notizia (v. Sez. 3, Sentenza n. 23468 del 2010) costituito dalla circostanza che l'attore ed altri sette colleghi erano al tempo sottoposti ad indagini della magistratura contabile per la produzione di certificazioni mediche false. Non vi è prova, poi, della sussistenza del nesso causale tra il danno lamentato (comunque non provato, non potendosi ritenere in re ipsa - v. SSUU Cass Civ. n. 26972/2008) e l'inesattezza contenuta nell'articolo: se esso derivi dal coinvolgimento dell'attore in una vicenda che, sebbene conclusasi favorevolmente, aveva avuto rilievo penale, contabile e aveva anche determinato la momentanea perdita del posto di lavoro, oppure dall'inesattezza contenuta nell'articolo contestato, peraltro successivamente oggetto di rettifica. L'attore non ha nemmeno allegato i fatti da cui desumere l'esistenza del danno determinato da tale inesattezza.
“Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza (Cass. n. 8827 e n. 8828/2003; n. 16004/2003), che deve essere allegato e provato. Va disattesa, infatti, la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, parlando di "danno evento". La tesi, enunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 184/1986, è stata infatti superata dalla successiva sentenza n. 372/1994, seguita dalla Corte di cassazione con le sentenze gemelle n. 8827 e n. 8828 del 2003. E del pari da respingere è la variante, sostenuta anche da parte attrice nell'atto di citazione, costituita dall'affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo.” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 26972 del 2008). Attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (v., tra le tante, sent. n. 9834/2002). Il danneggiato deve tuttavia allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto, allegazione che nel caso di specie è completamente mancata. Infatti, per quanto attiene alla prova del danno, le SS.UU. (v. Cass SSUU n.26972 del 2008 cit. e SSUU n. 3677 del 2009) hanno ammesso che essa possa fornirsi anche per presunzioni semplici, fermo restando però l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto da cui desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio, anche in caso si chieda il risarcimento del danno morale.
Considerato che
il presente giudizio ha ad oggetto la pubblicazione di un articolo contenente una effettiva inesattezza, sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: rigetta le domande proposte dall'attore; dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, il 09/08/2025
La GIUDICE
IL BA
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa IL BA ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 30062 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 vertente: TRA
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1 14.10.1978, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Caterina Zuardi ON (C.F.
), Francesco A. ON (C.F. ), C.F._2 C.F._3
(C.F. ) e RI ON (C.F. Parte_2 C.F._4
); C.F._5
- attore – E
(C.F. nella persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 procuratore pro tempore, (C.F. Controparte_2 Controparte_3
), nato a [...], l'11 gennaio1959; C.F._6 [...] (C.F. ) nata a [...], il 17 Parte_3 C.F._7 agosto 1963, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Caterina Malavenda (C.F.:
e (C.F.: ) C.F._8 Controparte_4 C.F._9
- convenuti –
OGGETTO: risarcimento danni per diffamazione a mezzo stampa
Ragioni di fatto e diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore conveniva in giudizio gli odierni convenuti per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Accertare la responsabilità della Sig.ra Dott. e Parte_3 Controparte_3 [...]
, nella causazione dei fatti di cui in premessa Controparte_5 e per l'effetto condannarli in solido tra loro, o comunque in base alle rispettive responsabilità loro ascrivibili, al pagamento a titolo di risarcimento del danno della somma pari ad € 50.000,00 o in quella maggiore o minore da valutarsi anche secondo equità; Condannare i convenuti alla pubblicazione della sentenza ex art. 120 c.p.c. sul Corriere della Sera edizione di Roma con le stesse modalità dell'articolo oggetto di causa (trafiletto in prima pagina e articolo a pagina 3, rispettandone anche i caratteri di stampa) nonché a rettificare l'articolo pubblicato sul sito www.roma.corriere.it rimuovendolo o comunque pure ordinando la rimozione del nominativo “ ”. Parte_1
L'attore lamentava la portata diffamatoria dell'articolo pubblicato in data 12 dicembre 2020 su “Il Corriere della Sera” – Roma a pagina 3, con trafiletto in prima pagina, dal titolo “Falsi certificati, autisti a casa La Corte dei Conti chiede i danni”, a firma della giornalista Parte_3 Evidenziava che il pezzo, relativo alle indagini che avevano coinvolto otto autisti dell'azienda di mobilità di Roma Capitale per presunti certificati medici falsificati, CP_ menzionava espressamente il suo nome affermando che: “Nell' sottoposta a regime di concordato con i creditori, dunque più intollerante verso i fenomeni di assenteismo, quegli otto autisti sono stati denunciati due volte, sia alla Procura che alla Corte dei Conti. Era l'inverno del 2018. Ora, per decisione dei pm contabili,
, , CP_7 CP_8 Controparte_9 CP_10 Parte_1
, e potrebbero essere chiamati a CP_11 CP_12 CP_13 risarcire la somma di 23.254 euro, ciascuno per la propria quota parte, in quanto dipendenti pubblici inadempienti. Interpretando a proprio favore la normativa sui congedi familiari, muniti di certificato pediatrico fasullo, sono riusciti ad assentarsi dal lavoro per diversi periodi nel corso degli anni. In qualche caso comodamente a ridosso delle festività (vedi un certificato del 18 agosto che prolungava di fatto il ponte ferragostano). Dopo un'indagine interna l'ex presidente ra rivolto alle forze dell'ordine con la convinzione che Controparte_14 l'azienda venisse danneggiata sotto il profilo dell'efficienza, calcolata attraverso i chilometri persi. L'inchiesta penale gli ha dato ragione ravvisando una serie di falsi nei certificati prodotti dagli otto dipendenti in questione.”; che sotto il profilo penale era stato in realtà prosciolto dalle accuse sin dalla data del 14.05.2019 con sentenza del GUP di Roma “perché il fatto non sussiste”; che ad ulteriore riprova della sua innocenza, era stato altresì disposto il reintegro nel posto di lavoro da parte del Tribunale di Roma – sezione Lavoro, che aveva riconosciuto l'illegittimità del provvedimento di licenziamento dell'azienda di trasporti e disposto anche il risarcimento dei danni;
che quanto riportato nell'articolo ledeva la sua immagine e onorabilità, essendo state prospettate circostanze non vere ed anzi già al momento della pubblicazione accertate come false;
che, inoltre, la pubblicazione dell'articolo era avvenuta anche nella testata online sul sito https://roma.corriere.it, determinando l'indicizzazione dell'attore nei motori di ricerca in relazione alla vicenda in questione, portando un grave ed ulteriore danno di immagine;
che in data 04/01/2021, avuta notizia dell'articolo, aveva inviato tramite PEC dei difensori una richiesta di rettifica, che però non era stata effettuata osservando la condizione paritaria prescritta dall'art.42 della L.5 agosto 1981 n. 416. Si costituivano in giudizio i convenuti chiedendo il rigetto delle domande attoree. Evidenziavano che in data 19.11.2020, a firma del vice procuratore generale della Procura regionale presso la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, era stato emesso l'invito a fornire deduzioni ex art. 67 del Codice della Giustizia contabile, indirizzato a otto diversi destinatari, fra i quali l'attore; che in forza del principio di autonomia fra il giudizio penale e quello contabile, la Procura contabile aveva avviato un'attività d'indagine nei confronti del sig. nonostante il Pt_1 proscioglimento in sede penale, essendo emerse anche a suo carico “gravi irregolarità nella compilazione dei certificati esibiti, tali da far dubitare della loro autenticità”; pertanto in capo all'attore era stata prospettata una responsabilità per danno erariale nei confronti di quantificata in € 1.761,65, in relazione a CP_15 sei giorni di assenze ingiustificate per l'utilizzo di certificati sanitari non autentici. Aggiungevano i convenuti che il focus dell'articolo riguardava il procedimento contabile, come evincibile dal titolo – “Assenteismo- Denunciati da . Falsi CP_6 certificati, autisti a casa. La Corte dei Conti chiede i danni”- e dal sommario, –
“Risarcimento- Gli otto sotto accusa potrebbero essere chiamati a risarcire in tutto 23.254 euro”-, e che era stato specificato che l'iniziativa della magistratura contabile di cui si dava conto costituiva “una sorta di avviso di garanzia contabile”, non certo una condanna;
che parte attrice aveva enfatizzato nell'atto di citazione l'esito del procedimento penale, omettendo che al momento della pubblicazione del pezzo la procedura contabile era ancora in essere e vedeva anche l'attore tra i destinatari dell'indagine; pertanto l'articolo in nessun modo era lesivo della reputazione del sig. , anche in considerazione del fatto che il giornale aveva Pt_1 dato seguito alla sua richiesta di rettifica pubblicando il testo inviato dai difensori dell'attore in data 7 gennaio 2021 con il titolo “L'autista innocente”.
* * * La domanda è infondata e deve essere rigettata in quanto l'articolo in contestazione costituisce legittima espressione del diritto di cronaca, essendo veritiero il nucleo essenziale della notizia e non essendovi prova del danno lamentato, in particolare del nesso causale tra il danno, comunque non provato, e l'inesattezza contenuta nell'articolo. Il fatto che l'articolo contenga una informazione inesatta non è stato oggetto di contestazione da parte degli stessi convenuti, che già prima dell'avvio del presente giudizio avevano provveduto alla pubblicazione della richiesta di rettifica inviata dai legali dell'attore, il quale, pacificamente, era stato assolto nel procedimento penale per false certificazioni avviato a suo carico. Ciò detto, sebbene tale elemento sia centrale nell'atto di citazione e nelle argomentazioni di parte attrice, dalla lettura dell'articolo può constatarsi come il richiamo alla vicenda penale sia limitato a pochissime righe del pezzo, al contrario incentrato sulle indagini svolte dalla Corte dei Conti. È necessario evidenziare che al momento della pubblicazione, l'autrice del pezzo poteva disporre unicamente dell'invito a fornire informazioni ex art.67 del Codice della giustizia contabile, emesso dal PM anche nei confronti dell'attore in data 19/11/2020. Nell'atto si legge che “dall'attività d'indagine svolta nei confronti di […] di
e (P.P. n. 236969/18), sono emerse gravi Parte_1 CP_11 irregolarità nella compilazione dei certificati esibiti, tali da far dubitare della loro autenticità. Più precisamente, il Dott. ha dichiarato “tutti i certificati […] Per_1 recano una firma che non è la mia né sono compilati da me, come faccio solitamente”, la Dott.ssa ha dichiarato “i certificati… sono da me Persona_2 compilati come faccio solitamente, mentre quelli al numero d'ordine […] pur recanti la mia firma e timbro ufficiale regionale corretto, sono stati compilati con una calligrafia diversa dalla mia” e la Dott.ssa che sinteticamente riferito Tes_1 di riconoscere la sua firma, ma non la grafia di compilazione dei dati, nonché di esser solita apporre anche il suo timbro a fianco di quello del pediatra sostituto. Tale circostanza conferma la manomissione di uno e la cancellazione negli altri due certificati” nonché la richiesta di risarcimento per danno erariale “pari ad € 1.761,65, di cui euro 606,00 a titolo di permessi retribuiti, euro 753,95 a titolo di
“km persi”, ed euro 401,70 a titolo di danno da disservizio, calcolato, come detto, moltiplicando le ore giornaliere retribuite (6,5) per la retribuzione oraria (euro 10,3) in relazione a n. 6 giorni di assenze ingiustificate per l'utilizzo di certificati sanitari non autentici (c.d. danno da disservizio)”. È dunque evidente che il nucleo sostanziale della notizia in questione sia vero, poiché effettivamente in sede contabile la posizione dell'attore era ancora oggetto di accertamento per certificazioni false. Nell'ambito della cronaca giudiziaria non può ricorrere il limite della verità oggettiva della notizia;
il limite della verità nella cronaca giudiziaria deve atteggiarsi come fedele corrispondenza della narrazione al contenuto degli atti e degli accertamenti processuali compiuti dalla magistratura nel momento in cui la notizia viene diffusa e non già a quanto in seguito verrà accertato (cfr. Cass 23/1/99, 23/2/98); non rileva dunque che anche il procedimento contabile si sia poi concluso con una archiviazione (v. all. 16 alle memorie depositate in data 11/04/2023), in quanto al momento della pubblicazione dell'articolo era effettivamente in corso una indagine della Corte dei Conti, circostanza peraltro specificata nel pezzo stesso, che si concludeva affermando “L'invito a dedurre (sorta di avviso di garanzia contabile) è già stato notificato e a questo punto gli otto autisti chiamati in causa hanno quarantacinque giorni di tempo per farsi ascoltare o depositare documentazione difensiva”. Il mancato riferimento all'assoluzione dell'attore in sede penale costituisce indubbiamente una inesattezza che però, in considerazione dello spazio marginale all'interno dell'articolo oggetto di contestazione, non può ritenersi munita di autonoma capacità lesiva;
va inoltre evidenziato l'atteggiamento collaborativo di parte convenuta che aveva pubblicato una rettifica su richiesta dell'attore stesso a pochi giorni di distanza dall'articolo oggetto di contestazione. La notizia inoltre non è stata oggetto di alcun commento gratuitamente offensivo nei confronti della persona dell'attore, per cui deve ritenersi rispettato il limite della continenza, ed era senz'altro di rilevante interesse pubblico in considerazione dell'argomento trattato, vertente su una indagine per danno erariale che coinvolgeva i dipendenti di una società a partecipazione pubblica. La circostanza riportata in modo inesatto dall'articolo non può ritenersi, quindi, abbia autonoma valenza diffamatoria rispetto al nucleo essenziale della notizia (v. Sez. 3, Sentenza n. 23468 del 2010) costituito dalla circostanza che l'attore ed altri sette colleghi erano al tempo sottoposti ad indagini della magistratura contabile per la produzione di certificazioni mediche false. Non vi è prova, poi, della sussistenza del nesso causale tra il danno lamentato (comunque non provato, non potendosi ritenere in re ipsa - v. SSUU Cass Civ. n. 26972/2008) e l'inesattezza contenuta nell'articolo: se esso derivi dal coinvolgimento dell'attore in una vicenda che, sebbene conclusasi favorevolmente, aveva avuto rilievo penale, contabile e aveva anche determinato la momentanea perdita del posto di lavoro, oppure dall'inesattezza contenuta nell'articolo contestato, peraltro successivamente oggetto di rettifica. L'attore non ha nemmeno allegato i fatti da cui desumere l'esistenza del danno determinato da tale inesattezza.
“Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza (Cass. n. 8827 e n. 8828/2003; n. 16004/2003), che deve essere allegato e provato. Va disattesa, infatti, la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, parlando di "danno evento". La tesi, enunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 184/1986, è stata infatti superata dalla successiva sentenza n. 372/1994, seguita dalla Corte di cassazione con le sentenze gemelle n. 8827 e n. 8828 del 2003. E del pari da respingere è la variante, sostenuta anche da parte attrice nell'atto di citazione, costituita dall'affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo.” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 26972 del 2008). Attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (v., tra le tante, sent. n. 9834/2002). Il danneggiato deve tuttavia allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto, allegazione che nel caso di specie è completamente mancata. Infatti, per quanto attiene alla prova del danno, le SS.UU. (v. Cass SSUU n.26972 del 2008 cit. e SSUU n. 3677 del 2009) hanno ammesso che essa possa fornirsi anche per presunzioni semplici, fermo restando però l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto da cui desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio, anche in caso si chieda il risarcimento del danno morale.
Considerato che
il presente giudizio ha ad oggetto la pubblicazione di un articolo contenente una effettiva inesattezza, sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: rigetta le domande proposte dall'attore; dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, il 09/08/2025
La GIUDICE
IL BA