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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 06/12/2024, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. V.G. 2772/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 2772/2024 promosso da:
, nata il [...] a [...], rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. BOCCARDO ROBERTA;
e
, nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
PATRIZIA NICCOLAINI e dall'avv. GORBI ISABELLA.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI:“1) PREMESSA
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con facoltà per ciascuno di fissare liberamente la propria residenza. I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente nel termine di giorni trenta, l'avvenuto cambiamento della residenza e-o domicilio.
2) ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE – RIPARTIZIONE RELATIVI ONERI PER SPESE
– TRIBUTI – CONSUMI – TASSE – DIVISIONE BENI
2a) La casa coniugale, sita in Ancona, Piazza Camillo Benso Conte di Cavour n.17, di proprietà della SI.ra (CF ) nata in [...] il Parte_3 CodiceFiscale_1
giorno 8 marzo 1950, assegnata ai SI.ri e in virtù di Parte_1 Parte_2 contratto di comodato d'uso gratuito a tempo indeterminato a partire dal 5 novembre 2018
- 1 - registrato all'agenzia delle Entrate di Ancona in data 5 novembre 2018, viene assegnata in uso e godimento esclusivo alla SI.ra che vi rimarrà a vivere insieme alla Parte_1
figlia fino alla sua autosufficienza economica. Persona_1
Al SInor resterà invece l'uso esclusivo della soffitta, peraltro non ricompresa nel Pt_2
contratto di comodato.
2b) Si dà atto che la casa coniugale è completamente ammobiliata e le parti hanno compilato e sottoscritto apposito elenco con indicazione dei beni di proprietà della comodante (che intende comprenderle nel comodato già in atto) e della restante mobilia con divisione della medesima tra le parti (Allegato A).
La SInora si impegna a restituire n.2 orologi marca Rolex al SI. Gli orologi Pt_1 Pt_2
in questione, così come concordato dalle parti, non verranno venduti, perché destinati alla loro figlia La sig.ra si impegna altresì a riconsegnare al SInor Persona_1 Pt_1
la fede nuziale del medesimo nonché parte delle foto comuni della famiglia. Pt_2
2c) Il SI. si impegna a trasferire la propria residenza presso una nuova Parte_2
abitazione ove andrà a vivere entro i tempi tecnici necessari. Attualmente il dimora Pt_2 presso l'abitazione di sua proprietà sita a Falconara M.ma Via Del Tesoro 29/a con i suoi genitori e il di lui fratello. Lo stesso si impegnerà a rendere confortevole e adatta ai bisogni e alle esigenze della figlia l'abitazione attualmente condivisa con la sua famiglia.
2d) Le spese condominiali relative all'immobile sito in Ancona alla Piazza Camillo Benso
Conte di Cavour n.17, rimarranno a carico della SI , in qualità di Parte_1
comodataria.
2e) Le spese per utenze e godimento dell'immobile sito in Ancona Piazza Camillo Benso
Conte di Cavour n.17 oggetto di comodato saranno ad esclusivo carico della SI
. Parte_1
2f) La SI.ra , se non già effettuato, provvederà alla voltura di tutte le utenze Pt_1
domestiche intestandole a proprio nome, ed il pagamento di qualsivoglia onere connesso alla medesima unità immobiliare (ad esempio tasse, tributi, comunque denominati, TARI, passi carrabili, oneri condominiali di qualsiasi genere) sarà ad esclusivo capo della medesima occupante. Per quanto concerne le utenze relative al gas, queste verranno divise da entrambi i ricorrenti nella misura del 50% ciascuno sino al mese di settembre, con l'impegno da parte del a ottemperare ai lavori di divisione dell'impianto entro CP_1
il suddetto mese.
- 2 - Resta inteso che se tale divisione avverrà prima di settembre, ognuno provvederà da quel momento a pagare le spese di sua competenza.
3) ASSEGNI FAMILIARI
3a) I signori e concordano in ossequio alle disposizioni introdotte con il Dlgs Pt_2 Pt_1
230/2021 e successive modificazioni disciplinanti il nuovo istituto “dell'assegno unico universale”, in sostituzione delle attuali forme di sostegno economico ovvero anche degli assegni familiari, che tale importo verrà percepito dalla SI Parte_1 nell'interesse della minore Il sig. qualora dovuto, provvederà a Persona_1 Pt_2
garantire ogni collaborazione alla SI.ra per consentire il corretto disbrigo di ogni Pt_1 adempimento necessario per la presentazione della domanda di liquidazione dell'assegno unico. Qualora venga meno tale forma di sussidio e venga posta in essere un'altra mirata ad interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, questa verrà percepita dalla SI.
, nella qualità di genitore collocatario. Parte_1
3b) I ricorrenti avranno diritto alle detrazioni e deduzioni fiscali nella misura del 50% ciascuno per tutte le spese straordinarie affrontate da entrambi i genitori relativamente al figlio.
4) AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO DELLA FIGLIA
4a) La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e Persona_1 rimarrà a vivere con la madre presso l'abitazione sita ad Ancona, Piazza Camillo Benso
Conte di Cavour n.17, in cui sarà domiciliata con facoltà per il padre di poterla vedere quando vorrà sempre nel pieno rispetto delle esigenze della minore.
4b) Entrambe le parti si impegnano reciprocamente a tenere alto il valore e il rispetto dell'altro genitore nei rapporti con la figlia minore, nell'ottica di una costruttiva collaborazione per la salvaguardia dell'ambiente di crescita e sviluppo della medesima e, in considerazione dell'affidamento condiviso, entrambi i genitori avranno il dovere di seguire e curare le attività scolastiche e ludiche della figlia, impegnandosi attivamente in tutte le necessità di , seguendo prioritariamente le esigenze e i desideri di quest'ultima, Per_1
naturalmente, compatibilmente ed in proporzione alle risorse disponibili per entrambi i coniugi;
4c) Quanto sotto verrà riportato costituisce il “coefficiente minimo” di garanzia visite e che, parimenti, i punti di seguito riportati rappresentano uno schema “tipico” ma non rigido, posto che laddove vi siano particolari esigenze nel primario e superiore interesse della
- 3 - minore, nonché il pacifico accordo dei medesimi coniugi, i genitori potranno accordarsi per una temporanea, differente modalità di visita.
4d) Il padre potrà comunque tenere con se la figlia due pomeriggi alla settimana, indicativamente il mercoledì ed il venerdì dall'uscita della scuola fino alle ore 21.00 e a settimane alterne dal sabato all'uscita della scuola (o dalle ore 9.00 qualora non ci sia scuola) sino alle ore 21.00 della domenica, anche qualora lo stesso, in accordo con la SI.ra
, decida di permanere presso l'immobile sito ad Ancona, Piazza Camillo Benso Conte Pt_1
di Cavour n.17, il tutto sempre nel pieno delle necessità della figlia, della SI.ra Parte_1
e compatibilmente con le esigenze lavorative del SI. La SI.ra
[...] Parte_2
si rende comunque disponibile affinchè il SI. qualora lo Parte_1 Parte_2 desideri, possa pernottare presso l'abitazione sita ad Ancona, Piazza Camillo Benso Conte di Cavour n.17, nei fine settimana in cui spetta a Lui occuparsi della minore. Il pernotto del
SI. dovrà sempre essere concordato preventivamente con la SI. , Pt_2 Parte_1
tenendo conto di volta in volta delle esigenze della minore e della SI.ra Parte_1
stessa-. I ricorrenti concordano che tale possibilità sia legata alla tenera età della minore e non costituisce alcun vincolo, ma una mera possibilità che andrà di volta in volta concertata.
La minore dovrà comunque essere telefonicamente reperibile da entrambi i genitori e la
SInora non potrà trasferire la residenza della minore fuori del Comune di Ancona Pt_1
senza il previo consenso del padre. Lo stesso valga per il padre.
4e) Per le festività di lunga durata (Natale - Capodanno - Pasqua) il padre potrà tenere con sè la figlia ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre o per la settimana di capodanno dal 31 dicembre al 6 gennaio e il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo, salvo le necessità di lavoro del SI. Durante le vacanze estive, il padre avrà diritto di Parte_2
trascorrere con la figlia due settimane alternate e/o continuative, così come la madre, la cadenza delle quali dovrà essere scelta ad anni alterni da ciascun genitore e comunicata all'altro entro il mese di giugno, compatibilmente con l'obbligo scolastico della figlia.
5) COMUNICAZIONI
I coniugi hanno l'obbligo di comunicarsi ogni variazione della residenza o del domicilio, nonché ogni variazione delle utenze telefoniche fisse o mobili in modo da essere reperibili per le esigenze della figlia. I coniugi hanno altresì l'obbligo reciproco di comunicarsi immediatamente ogni vicenda che dovesse interessare la salute, l'educazione e-o l'attività scolastica della figlia.
6) MANTENIMENTO DELLA FIGLIA
- 4 - 6a) Il sig. in relazione alla propria situazione economica ed agli impegni Parte_2
finanziari che si è assunto (si veda nel dettaglio l'art. 8 punto b) quale contributo al mantenimento della figlia provvederà a corrispondere entro il giorno 15 di Persona_1
ogni mese la somma mensile di euro 100,00 (leggasi euro cento,00). Tale somma sarà rivalutata annualmente in base agli indici Istat.
La somma verrà corrisposta alternativamente con le seguenti modalità:
- con bonifico su conto corrente num. IT 96 F 0306902722100000003091 intestato alla
SI.ra . Parte_4
- e/o pagamento brevi manu in favore della SI.ra che provvederà a al Parte_1
rilascio di ricevuta di avvenuto saldo e altresì provvederà ad impiegare la suddetta somma per garantire l'educazione alla formazione scolastica della figlia secondo le primarie esigenze di quest'ultima.
6b) I SI.ri e concorreranno al mantenimento Parte_1 Parte_2
straordinario della figlia nella misura del 50% ciascuno di tutte le spese straordinarie come indicate nel modulo che segue, dal Protocollo in materia di procedimenti di famiglia adottato dal Tribunale di Ancona in vigore dal 16 settembre 2013, che i coniugi dichiarano di conoscere ed accettare, purché necessarie e dietro esibizione della relativa documentazione fiscale intestata ai minori (ove possibile) e rimborsando la quota di propria spettanza al coniuge che abbia anticipato per intero tali spese entro la fine del mese successivo a quello in cui si è avuto l'esborso.
Per la disciplina delle spese straordinarie si rimanda all'art. 10 del predetto protocollo così qui come integrato che, comunque, a titolo esemplificativo e non esaustivo si trascrive nel dettaglio:
A. Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
1. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2. cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3. accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
4. tickets sanitari.
B. Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
2. cure termali e fisioterapiche;
3. accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
4. farmaci particolari.
- 5 - c. Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
1. tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
2. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3. gite scolastiche senza pernottamento;
4. trasporto pubblico;
5. servizio mensa.
d. Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1. tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
2. corsi di specializzazione;
3. gite scolastiche con pernottamento;
4. corsi di recupero e lezioni private;
5. alloggio presso la sede universitaria.
e. Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono preventivo accordo:
1. tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola pubblico;
2. centro ricreativo estivo e gruppo estivo pubblico (enti territoriali pubblici).
f. Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono preventivo accordo:
1. corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
2. centro ricreativo estivo e gruppo estivo privato (associazioni/enti società private).
3. spese di custodia (baby-sitter);
4. viaggi e vacanze
6c) I ricorrenti avranno diritto alle detrazioni e deduzioni fiscali nella misura del 50% ciascuno per tutte le spese straordinarie affrontate da entrambi i genitori relativamente alla figlia;
I ricorrenti infine si danno atto che nulla hanno più a pretendere reciprocamente relativamente alle spese riguardanti il mantenimento ordinario e straordinario relativo alla figlia fino ad oggi maturate.
6d) I SI.ri e di comune accordo dichiarano ai fini di Parte_1 Parte_2
preservare la tutela e il benessere della figlia il graduale inserimento di Persona_1
futuri nuovi compagni nella vita della minore, avendo sempre cura di far comprendere alla figlia che le nuove figure non sostituiscono quelle genitoriali.
7) OBBLIGO MANTENIMENTO RAPPORTI FIGLIA – FAMIGLIE DEI RICORRENTI
I genitori sono consapevoli che la figlia ha il diritto di mantenere un Persona_1
rapporto equilibrato e continuativo, sia con il padre sia con la madre, di ricevere cura ed educazione da parte di entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e
- 6 - con i parenti naturali di ciascun ramo genitoriale, in particolare, con i nonni. Gli stessi ricorrenti, danno atto che la figlia ha un ottimo rapporto con entrambi i genitori, nonché con le rispettive famiglie naturali di appartenenza e intendono garantire la piena attuazione del diritto alla bigenitorialità, nonché di godere dell'apporto affettivo e della vicinanza delle famiglie naturali d'origine di entrambi. In particolare la sig.ra e il SI. Parte_1
si impegnano a far trascorrere settimanalmente del tempo con i nonni Parte_2
materni e paterni. Le giornate andranno concordate preventivamente, tenendo anche conto delle esigenze sportive e scolastiche della minore.
8) RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI
A completamento del ricorso ut supra afferente l'esclusiva tutela della minore e la disciplina dei rapporti genitori-figlia, le parti intendono altresì disciplinare anche i rapporti patrimoniali diretti, come segue:
8a) i ricorrenti riconoscono la propria autosufficienza economica risultando entrambi occupati sotto il profilo lavorativo e disponendo per tale ragione di redditi autonomi.
8b) Il SI. si impegna al pagamento entro il 15 di ogni mese, della somma Parte_2
di euro 350,00 (leggasi trecentocinquantaeuro,00) a titolo di refusione del prestito contratto in data 20 maggio 2022 dalla SI.ra con il Gruppo Mediobanca Compass Parte_1 nell'interesse del SI. che come da prospetto delle condizioni finanziarie Parte_2
allegato è così ad oggi indicato:
- finanziato 20.300,00 euro
- interessi 9.167,20 euro
- montante 29.476,20 euro
- debito residuo al 30 maggio 2024 euro 21.048,00.
La somma di euro 350,00 (leggasi euro trecentocinquanta,00) verrà corrisposta alternativamente con le seguenti modalità fino all'estinzione:
- con bonifico su conto corrente num. IT 81 T0306902722100000002720 intestato alla
SI.ra , Parte_1 Pt_4 Parte_4
- e/o pagamento brevi manu in favore della SI.ra che provvederà al Parte_1
rilascio di ricevuta di avvenuto saldo.
8c) Il SI. risultava titolare di due conti correnti rispettivamente tratti su Parte_2
IT 44 W 0306902722100000002632 e IT 02 S Parte_4
0306902722100000002615, sui quali la SI.ra deteneva deleghe bancarie Parte_1
- 7 - ad oggi revocate giusta documentazione offerta. I ridetti conti correnti risultano chiusi, all'uopo si allega giacenza media degli anni 2021-2022-2023.
Ad oggi il SI. è titolare del conto corrente bancario acceso presso Parte_2 [...]
[...]. Parte_4
8d) Il SI. è proprietario dell'autovettura Fiat Doblò targato DB 221 MB, Parte_2 nonché dell'autovettura Seay Ibiza targata CH 935 ZR, di cui si allegano i rispettivi libretti di circolazione.
8e) La sig.ra come da Atto di rinegoziazione stipulato con la Parte_1 [...]
risulta essere con il Controparte_2 Parte_5
SI. (fratello del SI. , parte garante. La revisione della Persona_2 Parte_2
durata del contratto di finanziamento di originari euro 150.000,00 (leggasi euro centocinquantamila,00) è stata stipulata in data 30/06/2008 con prolungamento sino al
31/05/2039. Il SI. pertanto si obbliga in via solidale ed indivisibile fra Parte_2
tutti, al puntuale versamento delle rate mensili da accreditarsi su conto corrente num. IT
24K 0538502600000000001899.
8f) La sig.ra risulta contraente della Polizza Vita D'oro di n. Parte_1 CP_3
22255321 contratta il 30 giugno 2011 con scadenza il 30 giugno 2033 con un importo di rateizzazione mensile pari a euro 119,00, addebitato sul conto corrente intestato alla medesima. I ricorrenti si impegnano alla scadenza della ridetta Polizza ad aprire un conto corrente e/o libretto postale intestato alla figlia al fine di far confluire il Persona_1
capitale così come rivalutato.
8g) I ricorrenti dichiarano di aver separatamente regolato ogni ulteriore e reciproca obbligazione dichiarandosi reciprocamente soddisfatti e riconoscendo di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra salvo quanto stabilito nelle condizioni che si propongono all'Ill.mo Tribunale nell'interesse della figlia e nelle condizioni che Persona_1
precedono ai punti 9b-c-d-e.
9) CLAUSOLA FINALE
I ricorrenti con la sottoscrizione del presente dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro, salvo il puntuale adempimento degli obblighi assunti con il ricorso. Le spese di procedura devono intendersi compensate tra le parti”
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
- 8 - 1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono Parte_1 Parte_2
sposati a Monsano (AN) il 19/06/2004, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51
c.p.c., che ha espresso parere contrario per “l'esiguità dell'assegno di mantenimento per la figlia”.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia minore.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto della minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore.
Per quanto riguarda l'aspetto economico va dato atto che le parti hanno previsto che il signor verserà alla SI per il mantenimento della figlia la somma mensile di euro Pt_2 Pt_1
100,00.
Tale importo, se considerato in maniera isolata, non può ritenersi adeguato alle esigenze della minore.
Occorre tuttavia dare atto che la SI percepirà l'intera somma dell'assegno unico Pt_1
e che il padre, come risulta dalla condizione di cui alla lettera 8 b), provvederà mensilmente al pagamento della somma di euro 350,00 a titolo di refusione del prestito contratto dalla SI il 20.5.2022, il cui debito residuo al 30 maggio 2024 ammontava ad euro 21.048,00.
Trattasi, dunque, di una complessiva regolamentazione dei rapporti economici che giustifica la previsione di un contributo diretto per il mantenimento di tale importo.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
- 9 - 6. Le spese di lite, come concordato, sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_1 Parte_2
contatto matrimonio a Monsano (AN) il 19/06/2004, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Monsano (AN) al n. 4, parte 2, serie A dell'anno 2004; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monsano (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 4.12.2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 10 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 2772/2024 promosso da:
, nata il [...] a [...], rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. BOCCARDO ROBERTA;
e
, nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
PATRIZIA NICCOLAINI e dall'avv. GORBI ISABELLA.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI:“1) PREMESSA
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con facoltà per ciascuno di fissare liberamente la propria residenza. I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente nel termine di giorni trenta, l'avvenuto cambiamento della residenza e-o domicilio.
2) ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE – RIPARTIZIONE RELATIVI ONERI PER SPESE
– TRIBUTI – CONSUMI – TASSE – DIVISIONE BENI
2a) La casa coniugale, sita in Ancona, Piazza Camillo Benso Conte di Cavour n.17, di proprietà della SI.ra (CF ) nata in [...] il Parte_3 CodiceFiscale_1
giorno 8 marzo 1950, assegnata ai SI.ri e in virtù di Parte_1 Parte_2 contratto di comodato d'uso gratuito a tempo indeterminato a partire dal 5 novembre 2018
- 1 - registrato all'agenzia delle Entrate di Ancona in data 5 novembre 2018, viene assegnata in uso e godimento esclusivo alla SI.ra che vi rimarrà a vivere insieme alla Parte_1
figlia fino alla sua autosufficienza economica. Persona_1
Al SInor resterà invece l'uso esclusivo della soffitta, peraltro non ricompresa nel Pt_2
contratto di comodato.
2b) Si dà atto che la casa coniugale è completamente ammobiliata e le parti hanno compilato e sottoscritto apposito elenco con indicazione dei beni di proprietà della comodante (che intende comprenderle nel comodato già in atto) e della restante mobilia con divisione della medesima tra le parti (Allegato A).
La SInora si impegna a restituire n.2 orologi marca Rolex al SI. Gli orologi Pt_1 Pt_2
in questione, così come concordato dalle parti, non verranno venduti, perché destinati alla loro figlia La sig.ra si impegna altresì a riconsegnare al SInor Persona_1 Pt_1
la fede nuziale del medesimo nonché parte delle foto comuni della famiglia. Pt_2
2c) Il SI. si impegna a trasferire la propria residenza presso una nuova Parte_2
abitazione ove andrà a vivere entro i tempi tecnici necessari. Attualmente il dimora Pt_2 presso l'abitazione di sua proprietà sita a Falconara M.ma Via Del Tesoro 29/a con i suoi genitori e il di lui fratello. Lo stesso si impegnerà a rendere confortevole e adatta ai bisogni e alle esigenze della figlia l'abitazione attualmente condivisa con la sua famiglia.
2d) Le spese condominiali relative all'immobile sito in Ancona alla Piazza Camillo Benso
Conte di Cavour n.17, rimarranno a carico della SI , in qualità di Parte_1
comodataria.
2e) Le spese per utenze e godimento dell'immobile sito in Ancona Piazza Camillo Benso
Conte di Cavour n.17 oggetto di comodato saranno ad esclusivo carico della SI
. Parte_1
2f) La SI.ra , se non già effettuato, provvederà alla voltura di tutte le utenze Pt_1
domestiche intestandole a proprio nome, ed il pagamento di qualsivoglia onere connesso alla medesima unità immobiliare (ad esempio tasse, tributi, comunque denominati, TARI, passi carrabili, oneri condominiali di qualsiasi genere) sarà ad esclusivo capo della medesima occupante. Per quanto concerne le utenze relative al gas, queste verranno divise da entrambi i ricorrenti nella misura del 50% ciascuno sino al mese di settembre, con l'impegno da parte del a ottemperare ai lavori di divisione dell'impianto entro CP_1
il suddetto mese.
- 2 - Resta inteso che se tale divisione avverrà prima di settembre, ognuno provvederà da quel momento a pagare le spese di sua competenza.
3) ASSEGNI FAMILIARI
3a) I signori e concordano in ossequio alle disposizioni introdotte con il Dlgs Pt_2 Pt_1
230/2021 e successive modificazioni disciplinanti il nuovo istituto “dell'assegno unico universale”, in sostituzione delle attuali forme di sostegno economico ovvero anche degli assegni familiari, che tale importo verrà percepito dalla SI Parte_1 nell'interesse della minore Il sig. qualora dovuto, provvederà a Persona_1 Pt_2
garantire ogni collaborazione alla SI.ra per consentire il corretto disbrigo di ogni Pt_1 adempimento necessario per la presentazione della domanda di liquidazione dell'assegno unico. Qualora venga meno tale forma di sussidio e venga posta in essere un'altra mirata ad interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, questa verrà percepita dalla SI.
, nella qualità di genitore collocatario. Parte_1
3b) I ricorrenti avranno diritto alle detrazioni e deduzioni fiscali nella misura del 50% ciascuno per tutte le spese straordinarie affrontate da entrambi i genitori relativamente al figlio.
4) AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO DELLA FIGLIA
4a) La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e Persona_1 rimarrà a vivere con la madre presso l'abitazione sita ad Ancona, Piazza Camillo Benso
Conte di Cavour n.17, in cui sarà domiciliata con facoltà per il padre di poterla vedere quando vorrà sempre nel pieno rispetto delle esigenze della minore.
4b) Entrambe le parti si impegnano reciprocamente a tenere alto il valore e il rispetto dell'altro genitore nei rapporti con la figlia minore, nell'ottica di una costruttiva collaborazione per la salvaguardia dell'ambiente di crescita e sviluppo della medesima e, in considerazione dell'affidamento condiviso, entrambi i genitori avranno il dovere di seguire e curare le attività scolastiche e ludiche della figlia, impegnandosi attivamente in tutte le necessità di , seguendo prioritariamente le esigenze e i desideri di quest'ultima, Per_1
naturalmente, compatibilmente ed in proporzione alle risorse disponibili per entrambi i coniugi;
4c) Quanto sotto verrà riportato costituisce il “coefficiente minimo” di garanzia visite e che, parimenti, i punti di seguito riportati rappresentano uno schema “tipico” ma non rigido, posto che laddove vi siano particolari esigenze nel primario e superiore interesse della
- 3 - minore, nonché il pacifico accordo dei medesimi coniugi, i genitori potranno accordarsi per una temporanea, differente modalità di visita.
4d) Il padre potrà comunque tenere con se la figlia due pomeriggi alla settimana, indicativamente il mercoledì ed il venerdì dall'uscita della scuola fino alle ore 21.00 e a settimane alterne dal sabato all'uscita della scuola (o dalle ore 9.00 qualora non ci sia scuola) sino alle ore 21.00 della domenica, anche qualora lo stesso, in accordo con la SI.ra
, decida di permanere presso l'immobile sito ad Ancona, Piazza Camillo Benso Conte Pt_1
di Cavour n.17, il tutto sempre nel pieno delle necessità della figlia, della SI.ra Parte_1
e compatibilmente con le esigenze lavorative del SI. La SI.ra
[...] Parte_2
si rende comunque disponibile affinchè il SI. qualora lo Parte_1 Parte_2 desideri, possa pernottare presso l'abitazione sita ad Ancona, Piazza Camillo Benso Conte di Cavour n.17, nei fine settimana in cui spetta a Lui occuparsi della minore. Il pernotto del
SI. dovrà sempre essere concordato preventivamente con la SI. , Pt_2 Parte_1
tenendo conto di volta in volta delle esigenze della minore e della SI.ra Parte_1
stessa-. I ricorrenti concordano che tale possibilità sia legata alla tenera età della minore e non costituisce alcun vincolo, ma una mera possibilità che andrà di volta in volta concertata.
La minore dovrà comunque essere telefonicamente reperibile da entrambi i genitori e la
SInora non potrà trasferire la residenza della minore fuori del Comune di Ancona Pt_1
senza il previo consenso del padre. Lo stesso valga per il padre.
4e) Per le festività di lunga durata (Natale - Capodanno - Pasqua) il padre potrà tenere con sè la figlia ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre o per la settimana di capodanno dal 31 dicembre al 6 gennaio e il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo, salvo le necessità di lavoro del SI. Durante le vacanze estive, il padre avrà diritto di Parte_2
trascorrere con la figlia due settimane alternate e/o continuative, così come la madre, la cadenza delle quali dovrà essere scelta ad anni alterni da ciascun genitore e comunicata all'altro entro il mese di giugno, compatibilmente con l'obbligo scolastico della figlia.
5) COMUNICAZIONI
I coniugi hanno l'obbligo di comunicarsi ogni variazione della residenza o del domicilio, nonché ogni variazione delle utenze telefoniche fisse o mobili in modo da essere reperibili per le esigenze della figlia. I coniugi hanno altresì l'obbligo reciproco di comunicarsi immediatamente ogni vicenda che dovesse interessare la salute, l'educazione e-o l'attività scolastica della figlia.
6) MANTENIMENTO DELLA FIGLIA
- 4 - 6a) Il sig. in relazione alla propria situazione economica ed agli impegni Parte_2
finanziari che si è assunto (si veda nel dettaglio l'art. 8 punto b) quale contributo al mantenimento della figlia provvederà a corrispondere entro il giorno 15 di Persona_1
ogni mese la somma mensile di euro 100,00 (leggasi euro cento,00). Tale somma sarà rivalutata annualmente in base agli indici Istat.
La somma verrà corrisposta alternativamente con le seguenti modalità:
- con bonifico su conto corrente num. IT 96 F 0306902722100000003091 intestato alla
SI.ra . Parte_4
- e/o pagamento brevi manu in favore della SI.ra che provvederà a al Parte_1
rilascio di ricevuta di avvenuto saldo e altresì provvederà ad impiegare la suddetta somma per garantire l'educazione alla formazione scolastica della figlia secondo le primarie esigenze di quest'ultima.
6b) I SI.ri e concorreranno al mantenimento Parte_1 Parte_2
straordinario della figlia nella misura del 50% ciascuno di tutte le spese straordinarie come indicate nel modulo che segue, dal Protocollo in materia di procedimenti di famiglia adottato dal Tribunale di Ancona in vigore dal 16 settembre 2013, che i coniugi dichiarano di conoscere ed accettare, purché necessarie e dietro esibizione della relativa documentazione fiscale intestata ai minori (ove possibile) e rimborsando la quota di propria spettanza al coniuge che abbia anticipato per intero tali spese entro la fine del mese successivo a quello in cui si è avuto l'esborso.
Per la disciplina delle spese straordinarie si rimanda all'art. 10 del predetto protocollo così qui come integrato che, comunque, a titolo esemplificativo e non esaustivo si trascrive nel dettaglio:
A. Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
1. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2. cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3. accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
4. tickets sanitari.
B. Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
2. cure termali e fisioterapiche;
3. accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
4. farmaci particolari.
- 5 - c. Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
1. tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
2. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3. gite scolastiche senza pernottamento;
4. trasporto pubblico;
5. servizio mensa.
d. Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1. tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
2. corsi di specializzazione;
3. gite scolastiche con pernottamento;
4. corsi di recupero e lezioni private;
5. alloggio presso la sede universitaria.
e. Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono preventivo accordo:
1. tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola pubblico;
2. centro ricreativo estivo e gruppo estivo pubblico (enti territoriali pubblici).
f. Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono preventivo accordo:
1. corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
2. centro ricreativo estivo e gruppo estivo privato (associazioni/enti società private).
3. spese di custodia (baby-sitter);
4. viaggi e vacanze
6c) I ricorrenti avranno diritto alle detrazioni e deduzioni fiscali nella misura del 50% ciascuno per tutte le spese straordinarie affrontate da entrambi i genitori relativamente alla figlia;
I ricorrenti infine si danno atto che nulla hanno più a pretendere reciprocamente relativamente alle spese riguardanti il mantenimento ordinario e straordinario relativo alla figlia fino ad oggi maturate.
6d) I SI.ri e di comune accordo dichiarano ai fini di Parte_1 Parte_2
preservare la tutela e il benessere della figlia il graduale inserimento di Persona_1
futuri nuovi compagni nella vita della minore, avendo sempre cura di far comprendere alla figlia che le nuove figure non sostituiscono quelle genitoriali.
7) OBBLIGO MANTENIMENTO RAPPORTI FIGLIA – FAMIGLIE DEI RICORRENTI
I genitori sono consapevoli che la figlia ha il diritto di mantenere un Persona_1
rapporto equilibrato e continuativo, sia con il padre sia con la madre, di ricevere cura ed educazione da parte di entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e
- 6 - con i parenti naturali di ciascun ramo genitoriale, in particolare, con i nonni. Gli stessi ricorrenti, danno atto che la figlia ha un ottimo rapporto con entrambi i genitori, nonché con le rispettive famiglie naturali di appartenenza e intendono garantire la piena attuazione del diritto alla bigenitorialità, nonché di godere dell'apporto affettivo e della vicinanza delle famiglie naturali d'origine di entrambi. In particolare la sig.ra e il SI. Parte_1
si impegnano a far trascorrere settimanalmente del tempo con i nonni Parte_2
materni e paterni. Le giornate andranno concordate preventivamente, tenendo anche conto delle esigenze sportive e scolastiche della minore.
8) RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI
A completamento del ricorso ut supra afferente l'esclusiva tutela della minore e la disciplina dei rapporti genitori-figlia, le parti intendono altresì disciplinare anche i rapporti patrimoniali diretti, come segue:
8a) i ricorrenti riconoscono la propria autosufficienza economica risultando entrambi occupati sotto il profilo lavorativo e disponendo per tale ragione di redditi autonomi.
8b) Il SI. si impegna al pagamento entro il 15 di ogni mese, della somma Parte_2
di euro 350,00 (leggasi trecentocinquantaeuro,00) a titolo di refusione del prestito contratto in data 20 maggio 2022 dalla SI.ra con il Gruppo Mediobanca Compass Parte_1 nell'interesse del SI. che come da prospetto delle condizioni finanziarie Parte_2
allegato è così ad oggi indicato:
- finanziato 20.300,00 euro
- interessi 9.167,20 euro
- montante 29.476,20 euro
- debito residuo al 30 maggio 2024 euro 21.048,00.
La somma di euro 350,00 (leggasi euro trecentocinquanta,00) verrà corrisposta alternativamente con le seguenti modalità fino all'estinzione:
- con bonifico su conto corrente num. IT 81 T0306902722100000002720 intestato alla
SI.ra , Parte_1 Pt_4 Parte_4
- e/o pagamento brevi manu in favore della SI.ra che provvederà al Parte_1
rilascio di ricevuta di avvenuto saldo.
8c) Il SI. risultava titolare di due conti correnti rispettivamente tratti su Parte_2
IT 44 W 0306902722100000002632 e IT 02 S Parte_4
0306902722100000002615, sui quali la SI.ra deteneva deleghe bancarie Parte_1
- 7 - ad oggi revocate giusta documentazione offerta. I ridetti conti correnti risultano chiusi, all'uopo si allega giacenza media degli anni 2021-2022-2023.
Ad oggi il SI. è titolare del conto corrente bancario acceso presso Parte_2 [...]
[...]. Parte_4
8d) Il SI. è proprietario dell'autovettura Fiat Doblò targato DB 221 MB, Parte_2 nonché dell'autovettura Seay Ibiza targata CH 935 ZR, di cui si allegano i rispettivi libretti di circolazione.
8e) La sig.ra come da Atto di rinegoziazione stipulato con la Parte_1 [...]
risulta essere con il Controparte_2 Parte_5
SI. (fratello del SI. , parte garante. La revisione della Persona_2 Parte_2
durata del contratto di finanziamento di originari euro 150.000,00 (leggasi euro centocinquantamila,00) è stata stipulata in data 30/06/2008 con prolungamento sino al
31/05/2039. Il SI. pertanto si obbliga in via solidale ed indivisibile fra Parte_2
tutti, al puntuale versamento delle rate mensili da accreditarsi su conto corrente num. IT
24K 0538502600000000001899.
8f) La sig.ra risulta contraente della Polizza Vita D'oro di n. Parte_1 CP_3
22255321 contratta il 30 giugno 2011 con scadenza il 30 giugno 2033 con un importo di rateizzazione mensile pari a euro 119,00, addebitato sul conto corrente intestato alla medesima. I ricorrenti si impegnano alla scadenza della ridetta Polizza ad aprire un conto corrente e/o libretto postale intestato alla figlia al fine di far confluire il Persona_1
capitale così come rivalutato.
8g) I ricorrenti dichiarano di aver separatamente regolato ogni ulteriore e reciproca obbligazione dichiarandosi reciprocamente soddisfatti e riconoscendo di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra salvo quanto stabilito nelle condizioni che si propongono all'Ill.mo Tribunale nell'interesse della figlia e nelle condizioni che Persona_1
precedono ai punti 9b-c-d-e.
9) CLAUSOLA FINALE
I ricorrenti con la sottoscrizione del presente dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro, salvo il puntuale adempimento degli obblighi assunti con il ricorso. Le spese di procedura devono intendersi compensate tra le parti”
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
- 8 - 1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono Parte_1 Parte_2
sposati a Monsano (AN) il 19/06/2004, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51
c.p.c., che ha espresso parere contrario per “l'esiguità dell'assegno di mantenimento per la figlia”.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia minore.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto della minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore.
Per quanto riguarda l'aspetto economico va dato atto che le parti hanno previsto che il signor verserà alla SI per il mantenimento della figlia la somma mensile di euro Pt_2 Pt_1
100,00.
Tale importo, se considerato in maniera isolata, non può ritenersi adeguato alle esigenze della minore.
Occorre tuttavia dare atto che la SI percepirà l'intera somma dell'assegno unico Pt_1
e che il padre, come risulta dalla condizione di cui alla lettera 8 b), provvederà mensilmente al pagamento della somma di euro 350,00 a titolo di refusione del prestito contratto dalla SI il 20.5.2022, il cui debito residuo al 30 maggio 2024 ammontava ad euro 21.048,00.
Trattasi, dunque, di una complessiva regolamentazione dei rapporti economici che giustifica la previsione di un contributo diretto per il mantenimento di tale importo.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
- 9 - 6. Le spese di lite, come concordato, sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_1 Parte_2
contatto matrimonio a Monsano (AN) il 19/06/2004, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Monsano (AN) al n. 4, parte 2, serie A dell'anno 2004; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monsano (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 4.12.2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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