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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 04/11/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
SEZIONE CIVILE in persona del dott. Daniele Dagna, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1358/2023 R.G. promossa da:
nato a Parte_1 Controparte_1
NE (To) il 25.12.1942 e , nata ad [...] il [...], rappresentati e Parte_2
difesi dall'avv. IGNAZIO BALLAI
- parte attrice opponente e contro
, rappresentata dalla mandataria i.p. procuratore Controparte_2 CP_3
, rappresentata e difesa dall'avv. ALBERTO ROSSI Controparte_4
- parte intervenuta
OGGETTO: CONTRATTI BANCARI(DEPOSITO BANCARIO, ETC)
Udienza di precisazione delle conclusioni: 15/04/2025
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE OPPONENTE
In via principale:
- revocare e dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto di ingiunzione telematico n. 347/2023 emanato nel procedimento R.G. n. 829/2023 in data 08.03.2023 dal Tribunale Civile di Asti, in persona del Giudice Dott.ssa Sara Pozzetti, notificato il 20.03.2023 perchè infondato, ingiusto e illegittimo per i motivi di cui in narrativa;
- accertare che il predetto decreto opposto è affetto da anatocismo illegittimo per un totale rivalutato di € 101.811,82;
- dichiarare nulle le clausole di cui alle fideiussioni omnibus sottoscritte dai Sigg.ri Controparte_1
e e per l'effetto condannare al risarcimento dei danni;
Parte_2 Controparte_5
1 - disporre la cancellazione dei nominativi degli odierni opponenti dalla Centrale Rischi;
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio.
CONCLUSIONI PER PARTE INTERVENUTA
Nel merito in via principale:
- per tutti i motivi di fatto e di diritto spiegati in atti rigettare ogni avversa domanda conferman-do integralmente il decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, in via subordinata:
- Nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui dovesse essere revocato il decreto ingiuntivo op-posto, condannare in solido tra di loro:
- codice fiscale in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore , con sede legale in 10034 Chivasso (TO) Via Dei Controparte_1
Bersaglieri 12, quest'ultima in qualità di parte correntista e datrice di ipoteca,
- , codice fiscale nato a [...] il 25 Controparte_1 C.F._1
dicembre 1942, residente in [...],
- , codice fiscale , nata ad [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2
in 10034 Chivasso (TO) Via Dei Bersaglieri 12, questi ultimi due in qualità di fidejussori omnibus fino al concorrere dell'importo di € 950.000,00 nei confronti della (già Controparte_2 [...]
, al pagamento della somma di € 566.400,18, oltre interessi al tasso del Controparte_5
13,60% dal 17 dicembre 2022 fino al giorno dell'effettivo pagamento sulla somma capitale, o altra somma accertanda in corso di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha chiesto e ottenuto nei confronti di Controparte_5 [...]
e dei garanti e il decreto Parte_1 Controparte_1 Parte_2
ingiuntivo n. 347/2023 del 08.03.2023, mediante il quale è stato ingiunto il pagamento della somma di
€ 566.400,18 oltre interessi e accessori quale debito complessivo derivante dal saldo debitore dell'apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria stipulata in data 9 luglio 2009 a ministero notaio a valere sul conto corrente n. 106/00021804. Persona_1
La domanda svolta nei confronti dei garanti si fonda sul rilascio delle fideiussioni omnibus del
7.1.2009 e del 9.7.2009.
2. La società e i garanti hanno proposto opposizione chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, la dichiarazione di nullità di clausole delle fideiussioni prestate dai garanti, la condanna della convenuta al risarcimento del danno e la cancellazione dei loro nominativi dalla centrale rischi.
2 A sostegno dell'opposizione hanno sostenuto l'illiceità dell'anatocismo praticato dalla banca sugli interessi maturati e la nullità delle clausole di cui ai numeri 2, 6 ed 8 delle fideiussioni perché contenenti clausole ricalcanti quelle inserite nello schema contrattuale uniforme predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI) nel 2003 e ritenute dalla Banca d'Italia,con provvedimento n. 55 del 02.05.2005, in contrasto con la normativa per la tutela della concorrenza.
3. si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma Controparte_5
del decreto ingiuntivo.
, quale rappresentante e mandataria di , a sua volta CP_3 Controparte_2
cessionaria del credito oggetto di causa, è successivamente intervenuta nel giudizio facendo proprie le conclusioni dell'opposta e chiedendone l'estromissione.
Stante il consenso prestato dalla parte opponente, la parte convenuta opposta è stata estromessa dal giudizio con ordinanza a verbale in data 2.7.2024.
4. In corso di causa è stata esperita consulenza tecnica d'ufficio avente ad oggetto il ricalcolo del saldo depurato di ogni effetto anatocistico successivo al 31.12.2013.
La causa è stata avviata decisione nelle forme della trattazione scritta.
Sono disponibili per la decisione i documenti versati in atti dalle parti.
5. In ordine alla contestazione relativa all'illegittimo addebito d'interessi anatocistici, si rileva che in relazione al periodo successivo al luglio 2000 ed anteriore al 1.1.2014 il dato normativo ha consentito la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, ma solo a condizione che detta periodicità fosse riconosciuta anche per gli interessi attivi.
Più in particolare, con l'art. 25 del d.lgs. 342/1999 il legislatore è intervenuto modificando l'art. 120
T.U.B. ribadendo la validità dell'anatocismo bancario alla condizione della medesima periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori ed infine demandando al CICR l'incombente della determinazione delle modalità e dei criteri per la produzione degli interessi sugli interessi nelle operazioni di finanziamento attuate nel settore bancario (art. 120, 2° comma, TUB, inserito dall' art. 25, comma 2, d.lgs. 4 agosto 1999 n. 342). Il CICR, con delibera 9.02.2000, ha stabilito che potesse trovare applicazione la periodizzazione trimestrale degli interessi, purché operante tanto per gli interessi debitori che per quelli creditori e a condizione che la stessa fosse prevista in contratto.
Nella fattispecie per cui è causa il contratto è stato stipulato in data successiva all'entrata in vigore della delibera CICR e prevede espressamente la capitalizzazione trimestrale sia per gli interessi creditori sia per quelli debitori. Nel contratto la clausola è specificamente approvata per iscritto, come emerge dalla lettura dell'ultima pagina (cfr. doc. 3 monitorio articolo 9). Tale modalità di calcolo degli interessi deve pertanto ritenersi legittima alla luce della normativa sopra richiamata.
3 In riferimento al periodo successivo al primo gennaio 2014 si deve tenere conto che a decorrere dal
1.1.2014 è entrata in vigore la novella legislativa dell'art. 120 TUB introdotta dall'art. 1, comma 629,
l. 27 dicembre 2013, n. 147. In particolare è stato modificato l'art. 120, 2° comma, TUB che nella versione risultante dalla suddetta novella così disponeva: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
Il testo della disposizione nella formulazione appena riportata è rimasto in vigore sino al 14.4.2016 stante la mancata conferma in sede di legge di conversione (L. 11 agosto 2014, n. 116) della modifica prevista dall'art. 31, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 91.
La formulazione introdotta dalla l. n. 147/13 ha sin dall'inizio suscitato un ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale in merito sia all'interpretazione della norma, sia alla sua immediata applicabilità. In riferimento all'interpretazione della disposizione ed in particolare all'infelice formulazione della lettera b) ove si adopera il termine “capitalizzati”, si osserva che, alla luce del seguito della disposizione e della prima parte del comma secondo (in precedenza riferito alla “produzione di interessi sugli interessi […] nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria” e dal gennaio 2014 invece riferito alla semplice “produzione di interessi…”) emerge come l'unica interpretazione idonea a superare la contraddizione derivante dall'impiego dei termini “capitalizzati” e
“capitalizzazione” (in sé già includenti il concetto d'imputazione a capitale di una somma maturata a titolo d'interessi) con l'indicazione di calcolo d'interessi esclusivamente sulla sorte capitale, sia quella d'intendere tale termine nel senso di “contabilizzati”. Una diversa interpretazione priverebbe, infatti, di efficacia la disposizione che da un lato autorizzerebbe e dall'altro vieterebbe l'anatocismo nelle operazioni bancarie. Si deve dunque ritenere che il lemma capitalizzare sia stato impiegato nel senso di contabilizzare e che dunque la norma in oggetto vieti l'anatocismo nelle operazioni bancarie.
In relazione all'immediata applicabilità della norma sono emersi due orientamenti giurisprudenziali: secondo un primo indirizzo l'entrata in vigore effettiva del nuovo divieto di anatocismo bancario sarebbe da intendersi posticipata alla futura delibera di attuazione del CICR sostitutiva di quella previgente del 9 febbraio 2000; secondo l'opposto orientamento la norma, nella parte in cui sancisce il divieto, sarebbe, invece, immediatamente applicabile.
Sul punto si osserva anzitutto che, salva diversa disposizione, le leggi si applicano a decorrere dalla loro entrata in vigore e che la formulazione letterale della disposizione non contiene riferimenti ad una
4 posticipazione della sua applicabilità, né la lega all'adozione di ulteriori provvedimenti di natura regolamentare. Le leggi, inoltre, trovano applicazione solo fino alla loro abrogazione e, stante il generale divieto di anatocismo (preventivo) previsto dal codice civile, l'art. 120 T.U.B., nella sua formulazione precedente alla modifica dovuta alla l. 27 dicembre 2013, n. 147, costituiva la norma che consentiva (alle condizioni previste dalla disposizione stessa) il ricorso all'anatocismo nelle operazioni bancarie. Venuta meno la disposizione secondo la quale: “il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori” (comma 2 art. 120 TUB in vigore sino al 12.12.2013), non vi è più stata nell'ordinamento una norma derogante al generale disposto dell'art. 1283 c.c. e dunque idonea ad autorizzare nelle operazioni bancarie il preventivo ricorso all'anatocismo.
Sotto altro profilo, non pare possibile invocare il disposto dell'art. 161 quinto comma TUB (“Le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo”) per ritenere ultrattivo il provvedimento del CICR del 9.2.2000 nonostante la modifica dell'art. 120 TUB.
Il quinto comma dell'art. 161 non può essere letto disgiuntamente dal resto dell'articolo di cui fa parte ed è evidente che tale comma si riferisce ai provvedimenti adottati sulla scorta delle disposizioni di legge abrogate o sostituite dai commi che lo precedono. L'inserimento del comma oggetto di disamina nell'articolo 161, rubricato “norme abrogate” anziché in un articolo a parte e l'impiego del tempo presente (continuano) sono ulteriori elementi che confortano la tesi per cui l'ultrattività si riferisce ai provvedimenti emanati sulla scorta delle norme oggetto delle modifiche e abrogazioni operate con l'articolo 161 e comunque già in essere prima dell'entrata in vigore del TUB e non anche a quelli successivi. In ogni caso, anche ove si ritenesse applicabile l'articolo 161 del TUB, il meccanismo previsto da tale disposizione non si vede come potrebbe escludere l'immediata precettività della lettera b) del comma secondo dell'art. 120 secondo cui: “gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. La diversa opzione interpretativa che esclude l'immediata precettività della norma, subordinandone l'applicabilità ad un intervento di normazione secondaria ad opera del CICR, non pare pertanto condivisibile alla luce di quanto osservato e tenuto conto che, in assenza di una precisa disposizione di legge in tal senso, nessuna specificazione di carattere secondario può limitare la portata o disciplinare diversamente la decorrenza del divieto previsto dalla legge, atteso
5 che diversamente opinando, si ammetterebbe che una norma primaria possa in tutto o in parte o anche solo temporaneamente essere derogata da una disposizione secondaria ad essa subordinata.
L'interpretazione appena esposta è stata per altro recentemente accolta da Cass. civ., Sez. I, Sentenza,
30/07/2024, n. 21344 secondo la quale: “In materia di contratti bancari, la normativa prevista dall'art. 120, comma 2, del Testo Unico Bancario (T.U.B.), come sostituito dall'art. 1, comma 628, della Legge n. 147 del 2013, impone il divieto di applicazione dell'anatocismo a partire dal 1 gennaio
2014. Tale prescrizione è immediatamente operativa e non è condizionata dall'adozione di una delibera attuativa da parte del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR).”
Ritenuto pertanto che il divieto di anatocismo bancario a decorrere dal 1.1.2014 sia immediatamente applicabile ai rapporti in corso, ne consegue la necessità di espungere dal saldo passivo del conto corrente oggetto di causa gli interessi anatocistici che la banca ha continuato ad applicare in violazione del divieto stesso, anche perché, come emerso in sede di consulenza tecnica d'ufficio, “Non si rinviene nella documentazione depositata nel fascicolo l'adeguamento del contratto di conto corrente ai sensi della delibera CICR 3 agosto 2016, con il consenso esplicito del cliente all'addebito degli interessi in conto.”
In riferimento alle specifiche operazioni di ricalcolo non vi è poi motivo di non recepire le conclusioni del CTU che si fondano sull'attenta e approfondita analisi dei documenti versati in atti, paiono prive di contraddizioni intrinseche, coerenti con le premesse e i quesiti posti, nonché esaustivamente argomentate. Sul punto, per altro, il CT di parte intervenuta non ha formulato osservazioni tecniche, mentre le osservazioni formulate dal consulente della parte opponente in parte esulano obiettivamente dai quesiti posti oltre ad interessare questioni irrilevanti nella presente controversia e, per altra parte, per poter essere recepite, necessiterebbero di pervenire a conclusioni in diritto diverse da quelle raggiunte ai paragrafi che precedono.
Il debito complessivo va quindi rideterminato nella somma di € 533.232,46 oltre interessi dal
17.12.2022 in poi al tasso contrattuale senza capitalizzazione degli stessi.
6. Con riferimento alla posizione dei fideiussori si rileva che l'eccezione di nullità delle clausole delle fideiussioni si fonda sul rilievo per il quale le fideiussioni omnibus del 2018 riproducono gli articoli 2,
6 e 8 del modello di fideiussione diffuso dall'ABI che la Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, ha ritenuto contenere disposizioni che, nella misura in cui vengono applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a) della l. 287/1990.
Le clausole oggetto del provvedimento sono in particolare quelle riportate:
- al n. “2 dello schema (nota anche come “clausola di reviviscenza”)” che dichiara il fideiussore tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento
6 di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”,
- al n. “6 dello schema” che prevede che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”.
- al n. “8 dello schema” che sancisce l'insensibilità della garanzia prestata agli eventuali vizi del titolo in virtù del quale il debitore principale è tenuto nei confronti della banca con riferimento al capitale erogato, disponendo che “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
In proposito si osserva che, anche ad ammettere l'applicabilità della sanzione di nullità al negozio redatto in conformità allo schema frutto d'intesa anticoncorrenziale, costituisce ormai giurisprudenza costante della Corte di Cassazione quella per la quale tale nullità è riferibile solo alle clausole specificamente ritenute in contrasto con i principi della concorrenza (cfr. Cass. civ. Sez. Unite Sent.,
30/12/2021, n. 41994 e Cass. civ. Sez. III Ord., 20/09/2023, n. 26957).
Non vi è, sotto altro profilo, alcun elemento emergente dal testo dei negozi o dalle circostanze che consenta di ritenere che la banca non avrebbe comunque preferito conseguire una garanzia pur deprivata delle clausole ritenute invalide piuttosto che non ricevere alcuna garanzia, ciò che impedisce di ritenere in ogni caso nulli nel loro complesso i contratti oggetto di causa.
Alla luce degli approdi giurisprudenziali richiamati, occorre quindi anzitutto valutare se l'eventuale invalidità delle clausole contrattuali abbia un qualche rilievo in ordine alla pretesa oggetto d'ingiunzione.
In quest'ottica si rileva che i fideiussori opponenti non hanno sollevato alcuna eccezione in conseguenza della rilevata nullità delle clausole ed hanno correlato al rilievo delle nullità esclusivamente una pretesa risarcitoria e la richiesta di cancellazione dalla centrale rischi.
In proposito si osserva però che:
- la domanda risarcitoria risulta sfornita di qualsiasi presupposto in termini di allegazione e prova circa il danno patito;
- il diritto a conseguire la cancellazione richiesta potrebbe al più conseguire ad un venir meno dell'obbligo e non certo all'invalidità di solo alcune clausole contrattuali;
- nessuna delle invalidità eccepite dagli opponenti risulta funzionale a conseguire un qualche risultato utile agli opponenti, come per esempio la liberazione dal debito o una qualsivoglia altra utilità, non essendo appunto stata sollevata alcuna ulteriore eccezione e tenuto per altro conto che il rapporto di
7 conto corrente è stato pacificamente risolto e non è più in essere da tempo.
Quanto fino ad ora considerato consente quindi di ritenere superfluo lo scrutinio del rilievo di nullità delle clausole contenute nelle fideiussioni, atteso che la loro eventuale invalidità non influirebbe comunque sull'obbligo degli opponenti, i quali sono quindi privi d'interesse rispetto alla domanda in questione. Non è del resto neppure allegato che esistano ulteriori posizioni debitorie della società garantite dagli opponenti per il tramite delle fideiussioni oggetto di causa.
7. In conseguenza di quanto osservato in ordine all'anatocismo praticato nel rapporto oggetto di causa, si deve quindi rideterminare il debito nei termini già osservati e condannare gli opponenti al pagamento dello stesso con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di relative al patrocinio dei difensori seguono la soccombenza prevalente e sono liquidate in dispositivo in misura intermedia tra i valori minimi e medi previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore corrispondente, tenuto conto dell'attività defensionale esplicata ed effettivamente necessaria e con considerazione della fase monitoria.
Le spese di CTU, invece, considerato l'ambito e l'esito dell'accertamento demandato al consulente, meritano invece di essere ripartite in misura eguale tra le parti ferma la solidarietà delle stesse nei confronti dell'ausiliario.
L'estromissione dal processo per successione nel diritto a titolo particolare consente di liquidare le spese in favore del successore e intervenuto, presumendo il trasferimento avvenuto anche in relazione agli accessori derivanti dalla presente controversia.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
DICHIARA illegittima l'applicazione di anatocismo al rapporto oggetto di causa dal 1.1.2014 in poi;
DICHIARA inammissibili le domande degli opponenti relative alla nullità delle clausole fideiussorie;
RIGETTA ogni altra domanda degli opponenti;
REVOCA il decreto ingiuntivo opposto;
CONDANNA gli opponenti in solido a pagare all'intervenuta la somma di € 533.232,46 oltre interessi dal 17.12.2022 in poi al tasso contrattuale senza capitalizzazione degli stessi.
Condanna gli opponenti in solido a rimborsare all'intervenuta le spese di lite, che liquida in € 870,00 per esborsi ed € 27.000,00 per onorari oltre 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge.
Pone le spese di CTU in misura paritaria nel rapporto interno tra le parti opponente e intervenuta.
8 Così deciso il 3 novembre 2025
Il giudice
(dott. Daniele Dagna)
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
SEZIONE CIVILE in persona del dott. Daniele Dagna, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1358/2023 R.G. promossa da:
nato a Parte_1 Controparte_1
NE (To) il 25.12.1942 e , nata ad [...] il [...], rappresentati e Parte_2
difesi dall'avv. IGNAZIO BALLAI
- parte attrice opponente e contro
, rappresentata dalla mandataria i.p. procuratore Controparte_2 CP_3
, rappresentata e difesa dall'avv. ALBERTO ROSSI Controparte_4
- parte intervenuta
OGGETTO: CONTRATTI BANCARI(DEPOSITO BANCARIO, ETC)
Udienza di precisazione delle conclusioni: 15/04/2025
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE OPPONENTE
In via principale:
- revocare e dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto di ingiunzione telematico n. 347/2023 emanato nel procedimento R.G. n. 829/2023 in data 08.03.2023 dal Tribunale Civile di Asti, in persona del Giudice Dott.ssa Sara Pozzetti, notificato il 20.03.2023 perchè infondato, ingiusto e illegittimo per i motivi di cui in narrativa;
- accertare che il predetto decreto opposto è affetto da anatocismo illegittimo per un totale rivalutato di € 101.811,82;
- dichiarare nulle le clausole di cui alle fideiussioni omnibus sottoscritte dai Sigg.ri Controparte_1
e e per l'effetto condannare al risarcimento dei danni;
Parte_2 Controparte_5
1 - disporre la cancellazione dei nominativi degli odierni opponenti dalla Centrale Rischi;
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio.
CONCLUSIONI PER PARTE INTERVENUTA
Nel merito in via principale:
- per tutti i motivi di fatto e di diritto spiegati in atti rigettare ogni avversa domanda conferman-do integralmente il decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, in via subordinata:
- Nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui dovesse essere revocato il decreto ingiuntivo op-posto, condannare in solido tra di loro:
- codice fiscale in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore , con sede legale in 10034 Chivasso (TO) Via Dei Controparte_1
Bersaglieri 12, quest'ultima in qualità di parte correntista e datrice di ipoteca,
- , codice fiscale nato a [...] il 25 Controparte_1 C.F._1
dicembre 1942, residente in [...],
- , codice fiscale , nata ad [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2
in 10034 Chivasso (TO) Via Dei Bersaglieri 12, questi ultimi due in qualità di fidejussori omnibus fino al concorrere dell'importo di € 950.000,00 nei confronti della (già Controparte_2 [...]
, al pagamento della somma di € 566.400,18, oltre interessi al tasso del Controparte_5
13,60% dal 17 dicembre 2022 fino al giorno dell'effettivo pagamento sulla somma capitale, o altra somma accertanda in corso di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha chiesto e ottenuto nei confronti di Controparte_5 [...]
e dei garanti e il decreto Parte_1 Controparte_1 Parte_2
ingiuntivo n. 347/2023 del 08.03.2023, mediante il quale è stato ingiunto il pagamento della somma di
€ 566.400,18 oltre interessi e accessori quale debito complessivo derivante dal saldo debitore dell'apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria stipulata in data 9 luglio 2009 a ministero notaio a valere sul conto corrente n. 106/00021804. Persona_1
La domanda svolta nei confronti dei garanti si fonda sul rilascio delle fideiussioni omnibus del
7.1.2009 e del 9.7.2009.
2. La società e i garanti hanno proposto opposizione chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, la dichiarazione di nullità di clausole delle fideiussioni prestate dai garanti, la condanna della convenuta al risarcimento del danno e la cancellazione dei loro nominativi dalla centrale rischi.
2 A sostegno dell'opposizione hanno sostenuto l'illiceità dell'anatocismo praticato dalla banca sugli interessi maturati e la nullità delle clausole di cui ai numeri 2, 6 ed 8 delle fideiussioni perché contenenti clausole ricalcanti quelle inserite nello schema contrattuale uniforme predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI) nel 2003 e ritenute dalla Banca d'Italia,con provvedimento n. 55 del 02.05.2005, in contrasto con la normativa per la tutela della concorrenza.
3. si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma Controparte_5
del decreto ingiuntivo.
, quale rappresentante e mandataria di , a sua volta CP_3 Controparte_2
cessionaria del credito oggetto di causa, è successivamente intervenuta nel giudizio facendo proprie le conclusioni dell'opposta e chiedendone l'estromissione.
Stante il consenso prestato dalla parte opponente, la parte convenuta opposta è stata estromessa dal giudizio con ordinanza a verbale in data 2.7.2024.
4. In corso di causa è stata esperita consulenza tecnica d'ufficio avente ad oggetto il ricalcolo del saldo depurato di ogni effetto anatocistico successivo al 31.12.2013.
La causa è stata avviata decisione nelle forme della trattazione scritta.
Sono disponibili per la decisione i documenti versati in atti dalle parti.
5. In ordine alla contestazione relativa all'illegittimo addebito d'interessi anatocistici, si rileva che in relazione al periodo successivo al luglio 2000 ed anteriore al 1.1.2014 il dato normativo ha consentito la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, ma solo a condizione che detta periodicità fosse riconosciuta anche per gli interessi attivi.
Più in particolare, con l'art. 25 del d.lgs. 342/1999 il legislatore è intervenuto modificando l'art. 120
T.U.B. ribadendo la validità dell'anatocismo bancario alla condizione della medesima periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori ed infine demandando al CICR l'incombente della determinazione delle modalità e dei criteri per la produzione degli interessi sugli interessi nelle operazioni di finanziamento attuate nel settore bancario (art. 120, 2° comma, TUB, inserito dall' art. 25, comma 2, d.lgs. 4 agosto 1999 n. 342). Il CICR, con delibera 9.02.2000, ha stabilito che potesse trovare applicazione la periodizzazione trimestrale degli interessi, purché operante tanto per gli interessi debitori che per quelli creditori e a condizione che la stessa fosse prevista in contratto.
Nella fattispecie per cui è causa il contratto è stato stipulato in data successiva all'entrata in vigore della delibera CICR e prevede espressamente la capitalizzazione trimestrale sia per gli interessi creditori sia per quelli debitori. Nel contratto la clausola è specificamente approvata per iscritto, come emerge dalla lettura dell'ultima pagina (cfr. doc. 3 monitorio articolo 9). Tale modalità di calcolo degli interessi deve pertanto ritenersi legittima alla luce della normativa sopra richiamata.
3 In riferimento al periodo successivo al primo gennaio 2014 si deve tenere conto che a decorrere dal
1.1.2014 è entrata in vigore la novella legislativa dell'art. 120 TUB introdotta dall'art. 1, comma 629,
l. 27 dicembre 2013, n. 147. In particolare è stato modificato l'art. 120, 2° comma, TUB che nella versione risultante dalla suddetta novella così disponeva: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
Il testo della disposizione nella formulazione appena riportata è rimasto in vigore sino al 14.4.2016 stante la mancata conferma in sede di legge di conversione (L. 11 agosto 2014, n. 116) della modifica prevista dall'art. 31, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 91.
La formulazione introdotta dalla l. n. 147/13 ha sin dall'inizio suscitato un ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale in merito sia all'interpretazione della norma, sia alla sua immediata applicabilità. In riferimento all'interpretazione della disposizione ed in particolare all'infelice formulazione della lettera b) ove si adopera il termine “capitalizzati”, si osserva che, alla luce del seguito della disposizione e della prima parte del comma secondo (in precedenza riferito alla “produzione di interessi sugli interessi […] nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria” e dal gennaio 2014 invece riferito alla semplice “produzione di interessi…”) emerge come l'unica interpretazione idonea a superare la contraddizione derivante dall'impiego dei termini “capitalizzati” e
“capitalizzazione” (in sé già includenti il concetto d'imputazione a capitale di una somma maturata a titolo d'interessi) con l'indicazione di calcolo d'interessi esclusivamente sulla sorte capitale, sia quella d'intendere tale termine nel senso di “contabilizzati”. Una diversa interpretazione priverebbe, infatti, di efficacia la disposizione che da un lato autorizzerebbe e dall'altro vieterebbe l'anatocismo nelle operazioni bancarie. Si deve dunque ritenere che il lemma capitalizzare sia stato impiegato nel senso di contabilizzare e che dunque la norma in oggetto vieti l'anatocismo nelle operazioni bancarie.
In relazione all'immediata applicabilità della norma sono emersi due orientamenti giurisprudenziali: secondo un primo indirizzo l'entrata in vigore effettiva del nuovo divieto di anatocismo bancario sarebbe da intendersi posticipata alla futura delibera di attuazione del CICR sostitutiva di quella previgente del 9 febbraio 2000; secondo l'opposto orientamento la norma, nella parte in cui sancisce il divieto, sarebbe, invece, immediatamente applicabile.
Sul punto si osserva anzitutto che, salva diversa disposizione, le leggi si applicano a decorrere dalla loro entrata in vigore e che la formulazione letterale della disposizione non contiene riferimenti ad una
4 posticipazione della sua applicabilità, né la lega all'adozione di ulteriori provvedimenti di natura regolamentare. Le leggi, inoltre, trovano applicazione solo fino alla loro abrogazione e, stante il generale divieto di anatocismo (preventivo) previsto dal codice civile, l'art. 120 T.U.B., nella sua formulazione precedente alla modifica dovuta alla l. 27 dicembre 2013, n. 147, costituiva la norma che consentiva (alle condizioni previste dalla disposizione stessa) il ricorso all'anatocismo nelle operazioni bancarie. Venuta meno la disposizione secondo la quale: “il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori” (comma 2 art. 120 TUB in vigore sino al 12.12.2013), non vi è più stata nell'ordinamento una norma derogante al generale disposto dell'art. 1283 c.c. e dunque idonea ad autorizzare nelle operazioni bancarie il preventivo ricorso all'anatocismo.
Sotto altro profilo, non pare possibile invocare il disposto dell'art. 161 quinto comma TUB (“Le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo”) per ritenere ultrattivo il provvedimento del CICR del 9.2.2000 nonostante la modifica dell'art. 120 TUB.
Il quinto comma dell'art. 161 non può essere letto disgiuntamente dal resto dell'articolo di cui fa parte ed è evidente che tale comma si riferisce ai provvedimenti adottati sulla scorta delle disposizioni di legge abrogate o sostituite dai commi che lo precedono. L'inserimento del comma oggetto di disamina nell'articolo 161, rubricato “norme abrogate” anziché in un articolo a parte e l'impiego del tempo presente (continuano) sono ulteriori elementi che confortano la tesi per cui l'ultrattività si riferisce ai provvedimenti emanati sulla scorta delle norme oggetto delle modifiche e abrogazioni operate con l'articolo 161 e comunque già in essere prima dell'entrata in vigore del TUB e non anche a quelli successivi. In ogni caso, anche ove si ritenesse applicabile l'articolo 161 del TUB, il meccanismo previsto da tale disposizione non si vede come potrebbe escludere l'immediata precettività della lettera b) del comma secondo dell'art. 120 secondo cui: “gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. La diversa opzione interpretativa che esclude l'immediata precettività della norma, subordinandone l'applicabilità ad un intervento di normazione secondaria ad opera del CICR, non pare pertanto condivisibile alla luce di quanto osservato e tenuto conto che, in assenza di una precisa disposizione di legge in tal senso, nessuna specificazione di carattere secondario può limitare la portata o disciplinare diversamente la decorrenza del divieto previsto dalla legge, atteso
5 che diversamente opinando, si ammetterebbe che una norma primaria possa in tutto o in parte o anche solo temporaneamente essere derogata da una disposizione secondaria ad essa subordinata.
L'interpretazione appena esposta è stata per altro recentemente accolta da Cass. civ., Sez. I, Sentenza,
30/07/2024, n. 21344 secondo la quale: “In materia di contratti bancari, la normativa prevista dall'art. 120, comma 2, del Testo Unico Bancario (T.U.B.), come sostituito dall'art. 1, comma 628, della Legge n. 147 del 2013, impone il divieto di applicazione dell'anatocismo a partire dal 1 gennaio
2014. Tale prescrizione è immediatamente operativa e non è condizionata dall'adozione di una delibera attuativa da parte del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR).”
Ritenuto pertanto che il divieto di anatocismo bancario a decorrere dal 1.1.2014 sia immediatamente applicabile ai rapporti in corso, ne consegue la necessità di espungere dal saldo passivo del conto corrente oggetto di causa gli interessi anatocistici che la banca ha continuato ad applicare in violazione del divieto stesso, anche perché, come emerso in sede di consulenza tecnica d'ufficio, “Non si rinviene nella documentazione depositata nel fascicolo l'adeguamento del contratto di conto corrente ai sensi della delibera CICR 3 agosto 2016, con il consenso esplicito del cliente all'addebito degli interessi in conto.”
In riferimento alle specifiche operazioni di ricalcolo non vi è poi motivo di non recepire le conclusioni del CTU che si fondano sull'attenta e approfondita analisi dei documenti versati in atti, paiono prive di contraddizioni intrinseche, coerenti con le premesse e i quesiti posti, nonché esaustivamente argomentate. Sul punto, per altro, il CT di parte intervenuta non ha formulato osservazioni tecniche, mentre le osservazioni formulate dal consulente della parte opponente in parte esulano obiettivamente dai quesiti posti oltre ad interessare questioni irrilevanti nella presente controversia e, per altra parte, per poter essere recepite, necessiterebbero di pervenire a conclusioni in diritto diverse da quelle raggiunte ai paragrafi che precedono.
Il debito complessivo va quindi rideterminato nella somma di € 533.232,46 oltre interessi dal
17.12.2022 in poi al tasso contrattuale senza capitalizzazione degli stessi.
6. Con riferimento alla posizione dei fideiussori si rileva che l'eccezione di nullità delle clausole delle fideiussioni si fonda sul rilievo per il quale le fideiussioni omnibus del 2018 riproducono gli articoli 2,
6 e 8 del modello di fideiussione diffuso dall'ABI che la Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, ha ritenuto contenere disposizioni che, nella misura in cui vengono applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a) della l. 287/1990.
Le clausole oggetto del provvedimento sono in particolare quelle riportate:
- al n. “2 dello schema (nota anche come “clausola di reviviscenza”)” che dichiara il fideiussore tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento
6 di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”,
- al n. “6 dello schema” che prevede che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”.
- al n. “8 dello schema” che sancisce l'insensibilità della garanzia prestata agli eventuali vizi del titolo in virtù del quale il debitore principale è tenuto nei confronti della banca con riferimento al capitale erogato, disponendo che “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
In proposito si osserva che, anche ad ammettere l'applicabilità della sanzione di nullità al negozio redatto in conformità allo schema frutto d'intesa anticoncorrenziale, costituisce ormai giurisprudenza costante della Corte di Cassazione quella per la quale tale nullità è riferibile solo alle clausole specificamente ritenute in contrasto con i principi della concorrenza (cfr. Cass. civ. Sez. Unite Sent.,
30/12/2021, n. 41994 e Cass. civ. Sez. III Ord., 20/09/2023, n. 26957).
Non vi è, sotto altro profilo, alcun elemento emergente dal testo dei negozi o dalle circostanze che consenta di ritenere che la banca non avrebbe comunque preferito conseguire una garanzia pur deprivata delle clausole ritenute invalide piuttosto che non ricevere alcuna garanzia, ciò che impedisce di ritenere in ogni caso nulli nel loro complesso i contratti oggetto di causa.
Alla luce degli approdi giurisprudenziali richiamati, occorre quindi anzitutto valutare se l'eventuale invalidità delle clausole contrattuali abbia un qualche rilievo in ordine alla pretesa oggetto d'ingiunzione.
In quest'ottica si rileva che i fideiussori opponenti non hanno sollevato alcuna eccezione in conseguenza della rilevata nullità delle clausole ed hanno correlato al rilievo delle nullità esclusivamente una pretesa risarcitoria e la richiesta di cancellazione dalla centrale rischi.
In proposito si osserva però che:
- la domanda risarcitoria risulta sfornita di qualsiasi presupposto in termini di allegazione e prova circa il danno patito;
- il diritto a conseguire la cancellazione richiesta potrebbe al più conseguire ad un venir meno dell'obbligo e non certo all'invalidità di solo alcune clausole contrattuali;
- nessuna delle invalidità eccepite dagli opponenti risulta funzionale a conseguire un qualche risultato utile agli opponenti, come per esempio la liberazione dal debito o una qualsivoglia altra utilità, non essendo appunto stata sollevata alcuna ulteriore eccezione e tenuto per altro conto che il rapporto di
7 conto corrente è stato pacificamente risolto e non è più in essere da tempo.
Quanto fino ad ora considerato consente quindi di ritenere superfluo lo scrutinio del rilievo di nullità delle clausole contenute nelle fideiussioni, atteso che la loro eventuale invalidità non influirebbe comunque sull'obbligo degli opponenti, i quali sono quindi privi d'interesse rispetto alla domanda in questione. Non è del resto neppure allegato che esistano ulteriori posizioni debitorie della società garantite dagli opponenti per il tramite delle fideiussioni oggetto di causa.
7. In conseguenza di quanto osservato in ordine all'anatocismo praticato nel rapporto oggetto di causa, si deve quindi rideterminare il debito nei termini già osservati e condannare gli opponenti al pagamento dello stesso con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di relative al patrocinio dei difensori seguono la soccombenza prevalente e sono liquidate in dispositivo in misura intermedia tra i valori minimi e medi previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore corrispondente, tenuto conto dell'attività defensionale esplicata ed effettivamente necessaria e con considerazione della fase monitoria.
Le spese di CTU, invece, considerato l'ambito e l'esito dell'accertamento demandato al consulente, meritano invece di essere ripartite in misura eguale tra le parti ferma la solidarietà delle stesse nei confronti dell'ausiliario.
L'estromissione dal processo per successione nel diritto a titolo particolare consente di liquidare le spese in favore del successore e intervenuto, presumendo il trasferimento avvenuto anche in relazione agli accessori derivanti dalla presente controversia.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
DICHIARA illegittima l'applicazione di anatocismo al rapporto oggetto di causa dal 1.1.2014 in poi;
DICHIARA inammissibili le domande degli opponenti relative alla nullità delle clausole fideiussorie;
RIGETTA ogni altra domanda degli opponenti;
REVOCA il decreto ingiuntivo opposto;
CONDANNA gli opponenti in solido a pagare all'intervenuta la somma di € 533.232,46 oltre interessi dal 17.12.2022 in poi al tasso contrattuale senza capitalizzazione degli stessi.
Condanna gli opponenti in solido a rimborsare all'intervenuta le spese di lite, che liquida in € 870,00 per esborsi ed € 27.000,00 per onorari oltre 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge.
Pone le spese di CTU in misura paritaria nel rapporto interno tra le parti opponente e intervenuta.
8 Così deciso il 3 novembre 2025
Il giudice
(dott. Daniele Dagna)
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