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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli
VIII sezione civile in composizione monocratica,
in persona della dott.ssa Claudia Colicchio
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al N.R.G. 16064/20
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Pier Giacinto Di Fiore presso il suo Parte_1
studio in Napoli al Centro Direzionale Is. F4 elett.te domiciliato giusta procura in atti;
ATTORE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Alfredo Massarelli , elett. te domiciliato in Napoli alla via Dei Fiorentini n. 21;
Dott. , rappresentato e difeso dall'avv. to Francesco Maglione Controparte_2
elett.te domiciliato presso il suo studio in Napoli alla piazza G.Bovio n. 14,giusta procura in atti
CONVENUTI , rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Greco elett.te dom.ta presso Controparte_3
il suo studio in Napoli al Centro Direzionale , Piazza esedra isola F 10 giusta procura in atti
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: responsabilità professionale per attività medico- chirurgica
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore sopra epigrafato esponeva principalmente quanto segue:
- che il 04/11/2007 l'istante veniva sottoposto a ricovero ordinario presso
U.O.C. a seguito di Controparte_4
una diagnosi di lussazione recidivante scapolo-omerale sinistra con ipotrofia del m. sovrascapolare di sinistra con limitazione della extra – ruotazione e dell'abduzione;
- che l'istante doveva essere sottoposto ad intervento chirurgico alla spalla sinistra;
- che il 06/11/2007 per errore veniva operato alla spalla destra e successivamente nella stessa seduta operatoria veniva operato alla spalla sinistra;
- che l'intervento chirurgico alla spalla destra e l'opera chirurgica veniva svolta in violazione dei principi dei protocolli e delle “leges artis”
- che il CI non aveva dato il consenso all'intervento che gli veniva Pt_1
effettivamente praticato (della durata di circa 7 ore e venti min.), soprattutto l'istante non aveva dato il consenso al doppio intervento del 06/11/2007;
- che in seguito ed in conseguenza dei fatti colposi, di cui sopra, per responsabilità dei convenuti, presenta due ampie cicatrici cheloidi all'altezza della spalla sinistra e di quella destra. Presenta dolore posteriore alla elevazione ed abduzione dei due arti superiori, rom passivo limitato in rotazione interna a circa 60°. Inoltre è affetto da una riduzione della forza muscolare e disturbi neurosensitivi;
- che presso l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna in data 06/07/2010 veniva rioperato per instabilità anteriore della spalla destra. Inoltre in data
6/11/2009 presso l'Ospedale Rizzoli di Bologna veniva rioperato alla spalla sinistra per fallimento capsuloplastica Putti-Plat effettuata all'ospedale i Napoli il 06/11/2007; CP_4
- che la grave negligenza professionale del chirurgo convenuto, CP_2
dell'ospedale di Napoli, aveva determinato un danno alla spalla CP_4
destra che nel 2007 non presentava alcuna patologia.
Sulla base di tali premesse, parte attrice chiedeva di accertare e dichiarare la responsabilità professionale dei convenuti, con condanna al risarcimento di tutti i danni biologici, morali, esistenziali e patrimoniali, patiti dall'attore in tutto quantificati in euro 200.000,00, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione dal giorno dell'evento al saldo, in favore di parte attrice.
Si costituiva il dott. il quale in via preliminare chiedeva CP_2
l'autorizzazione alla chiamata in causa della onde essere Controparte_3
manlevato per effetto dell'adesione in estensione dal medesimo prestata alla polizza n. 2028-N029-00100007680 contratta, con decorrenza dal
31.12.2005, dall' . Monaldi", sua datrice di lavoro, con l'allora CP_5
nel merito eccepiva l'intervenuta prescrizione Controparte_6
quinquennale.
Si costituiva l' la quale in via preliminare Controparte_1
eccepiva l'improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento del procedimento di mediazione e chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa della compagnia AS , oggi CP_6 [...]
, nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto CP_3
inammissibile. Spiegava domanda riconvenzionale trasversale nei confronti del dott. affinchè venisse condannato anche eventualmente Controparte_2
solo in regresso per il rimborso di quanto eventualmente fosse condannata a corrispondere all'attore.
Si costituiva l' la quale chiedeva il rigetto delle avverse Controparte_3
domande. Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda principale, chiedeva di dichiarare la tenuta a rivalere il Controparte_7
proprio Assicurato nei limiti convenzionalmente pattuiti, del massimale contrattualmente previsto.
Prodotta documentazione, esperita procedura di mediazione su invito del
Tribunale ed a seguito della relativa eccezione, disposta ctu medico-legale, la causa, sulle conclusioni delle parti costituite veniva riservata in decisione all'udienza del 10.10.24, con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Nel merito del giudizio si osserva quanto segue. Nell'ambito della responsabilità professionale ed in particolare in quella medica, diverse ed altalenanti risultano essere sia le posizioni, registrate nel tempo, al riguardo sostenute dalla giurisprudenza e dalla dottrina. In verità se da un lato, la posizione dell'ente ospedaliero è risultata di più facile inserimento all'interno di un sinallagma contrattuale le difficoltà si sono poste con maggiore intensità avuto riguardo alla posizione del medico curante, soprattutto qualora lo stesso sia inserito all'interno della struttura pubblica e perciò non
“scelto” dal paziente. Orbene, tanto osservato e doverosamente premesso, rileva il Tribunale come la Suprema Corte a Sezioni Unite, con sentenza 1° luglio 2002, n. 9556 ha confermato l'orientamento alla stregua del quale, in ipotesi di intervento chirurgico non correttamente eseguito, quella della CP_8
di (ovvero dell'ente ospedaliero) è ascrivibile al novero della CP_9
responsabilità contrattuale per inadempimento dell'obbligazione che la stessa
Casa di cura assume, direttamente con i pazienti, di prestare la propria organizzazione aziendale per l'esecuzione dell'intervento richiesto: ed infatti, all'adempimento dell'obbligazione predetta è collegata la rimunerazione della prestazione promessa, in essa incluso anche il costo inteso come rischio dell'esercizio dell'attività di impresa della . In particolare, si è in Parte_2
presenza di un contratto atipico a prestazioni corrispettive (cosiddetto contratto di spedalità), che si conclude all'atto dell'accettazione del paziente presso la struttura e da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del Servizio
Sanitario Nazionale) insorgono, a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo latu sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze (cfr., all'uopo, anche Cass. 14 giugno 2007, n.
13593, Cass. 26 gennaio 2006, n. 1698; Cass. 14 luglio 2004, n. 13066; Cass.
8 gennaio 1999, n. 103). Peraltro, così ricostruita la fattispecie, la struttura certamente risponde, in via contrattuale, non solo delle obbligazioni direttamente poste a proprio carico (servizio alberghiero, attrezzature, eccetera), ma anche dell'opera svolta dai propri dipendenti ovvero ausiliari
(personale medico e paramedico), secondo lo schema proprio dell'art. 1228 cod. civ. A tale proposito, peraltro, la Suprema Corte ha ulteriormente chiarito - così sgombrando il campo da qualsivoglia dubbio ed equivoco - che rispetto al detto inquadramento dogmatico non rileva la circostanza per cui il medico che eseguì l'intervento fosse o meno inquadrato nell'organizzazione aziendale della casa di cura (ovvero dell'ospedale), né che lo stesso fosse stato scelto dal paziente ovvero fosse di sua fiducia (cfr., in tal senso, Cass. 14 giugno 2007, n. 13593; Cass. 26 gennaio 2006, n. 1698), posto che la prestazione del medico è comunque indispensabile alla casa di cura (ovvero all'ospedale) per adempiere l'obbligazione assunta con il paziente e che, ai fini qualificatori predetti, è sufficiente la sussistenza di un nesso di causalità tra l'opera del suddetto ausiliario e l'obbligo del debitore.
Principale corollario di siffatta ricostruzione è quello secondo il quale il paziente attore non avrà l'onere di provare nè la colpa né, tanto meno, la gravità di essa, dovendo il difetto di colpa o la non qualificabilità della stessa in termini di gravità (nel caso di cui all'art. 2236 cod. civ.) essere allegata e provata dal medico. L'art. 2236 cc difatti prevede una limitazione di responsabilità a carico del professionista, che risponderà solo in caso di colpa grave o dolo, nel caso in cui la risoluzione del caso specifico era di particolare difficoltà o comportasse la risoluzione di particolari problemi. La nota sentenza della Cassazione SU n. 13533\01 ha pertanto sostanzialmente affermato che il paziente che agisce in giudizio, deducendo l'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare l'esistenza del contratto (o anche solo del contratto sociale) ed allegare l'inadempimento del sanitario consistente nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di nuove e diverse patologie come effetto dell'intervento stesso. Ciò premesso si osserva come l'attuale giudizio è volto ad accertare la responsabilità del dott. e della struttura sanitaria convenuta, a seguito di un errato CP_2
intervento chirurgico alla spalla destra piuttosto che alla spalla sinistra.
Orbene : a) il paziente deve provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica ovvero l'insorgenza di nuove malattie, senza dovere sobbarcarsi l'onere di provare specifici e peculiari aspetti di responsabilità professionale;
b) il medico (ovvero l'ente ospedaliero o la struttura sanitaria - cfr. l'art. 1228 cod. civ. -) deve dimostrare che la prestazione fu eseguita in maniera diligente e che gli esiti peggiorativi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (cfr. anche Cass.
18 aprile 2005, n. 7997).
Posta in termini di responsabilità contrattuale, in quanto fattispecie relativa ad attività compiuta prima dell'entrata in vigore della L. 24/17, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata in quanto vi è agli atti una lettere di messa in mora ricevuta dal in data 4.11.2017 idonea ad interrompere i CP_2
termini prescrizionali alla luce della notifica dell'atto di citazione avvenuta in data 15/07/2020.
L'accertamento del nesso causale deve essere compiuto con le regole del diritto: e dunque alla luce dei principi consacrati negli artt. 40 e 41 cod. pen. applicabile anche in tema di illecito civile od inadempimento contrattuale , un valido nesso causale tra una condotta ed un evento di danno può ritenersi sussistente allorché ricorrano due condizioni: che la condotta abbia costituito un antecedente necessario dell'evento e l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l'evento.
Nel caso di specie deve di certo essere posto l'accento sulla espletata ctu la quale evidenziava che “ l'intervento effettuato alla spalla sinistra, fu ben progettato ed eseguito, tant'è che non si sono ripetuti episodi di lussazione, come dichiarato dal paziente in sede di accesso peritale”,ma che “vi è stato sicuramente un errore nella effettuazione dell'intervento alla spalla destra
(condotta commissiva), che, in tale circostanza non era previsto e comunque non aveva indicazione” , pertanto” l'intervento chirurgico effettuato sulla spalla destra, non indicato all'epoca dei fatti, ha comportato nell'immediato un allungamento dei tempi di guarigione, in quanto ha costretto il paziente ad un prolungato riposo, considerata la immobilizzazione delle due spalle,
l'intervento stesso non può peraltro essere considerato causa della instabilità della spalla, in quanto le lussazioni ripetutesi alla spalla destra, sono state espressione della lassità costituzionale di cui prima, ed il fatto che tali lussazioni si siano verificate nonostante la “modica” capsuloplastica effettuata, peraltro senza danni alle strutture articolari e periarticolari, dimostra, sempre con il criterio del più probabile che non, che l'instabilità si sarebbe palesata nel tempo”.
I CCTTUU concludevano per l'attribuzione di un danno permanente iatrogeno del 6 % , per un pregiudizio estetico da lieve a moderato 6-15%, per “cicatrici lineari e/onastriformi estese (nell'ordine di 10-15 cm) ipertrofiche o discromiche, al tronco e agli arti” riconoscendo inoltre un periodo di 30 giorni di invalidità temporanea totale (periodo di immobilizzazione delle due braccia), di 30 giorni al 50%, e di 30% al 25%, relativo alla fase di riabilitazione della spalla destra, erroneamente operata.
In ordine alla quantificazione del danno va fatta applicazione della c.d. legge
DU ( n. 158/2012) trattandosi di lesioni micropermanenti e potendo utilizzare le tabelle predisposte secondo l'ultimo aggiornamento ministeriale alla luce delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 .
All'uopo occorre richiamare il noto orientamento della Corte di Cassazione
(cfr. 2926/67 delle S.U., 2433/00 e 14073/02), secondo il quale “il principio dell'irretroattività della legge comporta che la legge nuova non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future di esso;
lo stesso principio comporta, invece, che la legge nuova possa essere applicata ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorchè conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore” ( da ultimo in tal senso anche Cass. 16620/2013). Nel caso in esame l'applicazione della c.d. legge DU ( n. 158/2012) a fatti già verificatesi al momento della sua entrata in vigore non incide negativamente sul fatto generatore del diritto alla prestazione, ma si limita a fissare nuovi criteri di liquidazione del danno non patrimoniale. Pertanto, alla luce delle suindicate considerazioni essa trova applicazione alla presente procedura. Ebbene, la disciplina richiamata al comma 3 ter del rinnovato art. 32 del d.l. 1/12 ha modificato il comma 2 dell'art. 139 del Codice delle Assicurazioni (d. lgs.
7.9.2005 n.209), aggiungendovi il seguente periodo: “In ogni caso le lesioni di lieve entità che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”; ancora, il comma 3 quater stabilisce invece (senza modificare testualmente il Codice delle Assicurazioni): “Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all'articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2006
n. 209 è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione”. Ebbene i più recenti orientamenti in sede di merito hanno ritenuto che tale normativa e la ratio antispeculativa ad essa sottesa debba trovare applicazione anche ai giudizi già pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Pertanto applicando le tabelle di cui sopra, alla luce dei criteri dalla legge e aggiornati e l'età del danneggiato (22) può essere adeguatamente risarcito un danno biologico pari ad € 9.082,71, cui aggiungere l'invalidità temporanea totale per 30 giorni per complessivi € 1.657,20, invalidità temporanea parziale al 50% per 30 giorni per una somma di 828,60 ed invalidità temporanea parziale per ulteriori 30 giorni al 25% per una somma di 414,30.
L'importo totale da liquidare è € 11.983,00 ( arrotondato per eccesso decimale) Premesso che il danno liquidato attiene esclusivamente ad un danno biologico va precisato che l' attore, in atto introduttivo invoca, una voce di danno esistenziale e morale. Ebbene si osserva che il richiesto danno morale debba essere rispondente alle sofferenze patite dalla parte, sofferenze, che, come qualsiasi fatto costitutivo del diritto che si invoca va allegato e provato dalla parte. Il giudice deve essere posto nella condizione di conoscere come la sofferenza morale del soggetto abbia inciso sulle proprie abitudini di vita, sulle proprie aspettative ed aspirazioni.Parte attrice chiede la liquidazione del danno morale che ricordiamo va inteso come “ rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico -relazionali della vita del danneggiato” ( Cass 25164/20). Ebbene va detto che per poter liquidare tale danno è necessario provare le sofferenze interiori che tale condotta ha generato, poter comprendere quale sia stato il disagio sofferto dalla parte, connotazioni che nel caso di specie non sono state provate.
Occorre ora vagliare la domanda di risarcimento per violazione del consenso informato, formulata in citazione sotto il profilo del danno di per sé cagionato dalla mancata informazione, quale lesione del diritto all'autodeterminazione. Nel caso di specie la violazione dell'obbligo di informazione è stata invocata dalla difesa di parte attrice a sostegno della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto all'autodeterminazione. Il diritto all'autodeterminazione si configura quale vero e proprio diritto della persona che trova fondamento nei principi espressi negli artt. 2,13 e 32 della Costituzione (sent. n. 438/2008 della Corte Costituzionale), senza che assuma alcuna influenza, ai fini della sussistenza dell'illecito per violazione del consenso informato, se il trattamento sia stato eseguito correttamente o meno. Ciò perché, sotto questo profilo, ciò che rileva è che il paziente, a causa del deficit di informazione non sia stato messo in condizione di assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue implicazioni, consumandosi, nei suoi confronti, una lesione di quella dignità che connota l'esistenza nei momenti cruciali della sofferenza, fisica e psichica (Cass. n. 20894/2012; anche Cass. n. 16543/2011). Il danno richiesto quale lesione dell'autoderminazione può essere riconosciuto anche se non sussista lesione della salute sempre che siano configurabili conseguenze pregiudizievoli (di apprezzabile gravità, se integranti un danno non patrimoniale) che siano derivate dalla violazione del diritto fondamentale all'autodeterminazione in sé stesso considerato. Nessuna allegazione è stata offerta che potesse consentire al Tribunale di accertare quale ed in cosa sia consistita la sofferenza ed il turbamento derivato al paziente sottoposto ad un intervento chirurgico inconsapevole riferibile all'intervento del 04.11.2017.
In citazione, in via del tutto generica parte attrice lamentava un danno alla propria capacità lavorativa quantificato, nelle sole note conclusionali ex art. 190 cpc come “una riduzione di un terzo delle capacità lavorative al tabellare
”. Oltre a rilevare l'assoluta genericità della domanda va detto che la CP_10
stessa è del tutto sfornita di prova non avendo nemmeno provveduto ad indicare l'attività lavorativa dell'attore, né ad avere depositato in giudizio documentazione idonea ad attestare una eventuale contrazione di reddito o di stipendio in relazione ad una limitata funzionalità del braccio destro di cui
, peraltro, in questa sede si è riconosciuto un solo danno estetico.
Per ciò che concerne i rapporti con l'assicurazione le parti convenute hanno chiamato in garanzia la ( ex ), invocando Controparte_3 CP_11
l'applicazione della polizza n.00100007680 relativa al periodo 31.12.2005-
31.12.2008. Nel contratto di assicurazione azionato si prevede che la garanzia esplichi la propria operatività in caso di responsabilità dell'assicurato estesa anche alla responsabilità civile personale e professionale di tutti i dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi ruolo appartenenti medici compresi ,durante il periodo di efficacia dell'assicurazione in relazione ai fatti posti in essere durante il periodo di validità della stessa.
Pertanto la domanda deve essere accolta.
Azione di Regresso
Con riguardo alla domanda di regresso proposta dalla convenuta società nei riguardi del medico convenuto, non è chi non colga CP_12
l'ammissibilità della stessa, posto che, alla stregua di quanto chiarito dalla recente giurisprudenza di legittimità, “Non è vietata un'azione di regresso in via anticipata, proponibile cioè dal coobbligato solidale contro un altro coobbligato già nel corso dell'azione intrapresa dal creditore nei confronti di uno dei debitori. Quest'ultimo, pertanto, è abilitato a chiamare in causa il corresponsabile del danno, per l'eventualità che quella azione sfoci nella condanna del convenuto. Risponde, infatti, all'esigenza dell'economia dei giudizi che lo stesso giudice adito dal danneggiato - che ha convenuto in giudizio uno solo dei danneggianti - possa giudicare, presente in causa anche un altro dei danneggianti chiamato in causa dal convenuto principale - anche della domanda di regresso, valutandone la misura in funzione della rispettiva colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Conseguenza di questa anticipata forma di regresso è che il coobbligato solidale, condannato a pagare l'intero al creditore, potrà recuperare la quota riconosciutagli in sede di regresso contro l'altro coobbligato - peraltro - solo dopo il pagamento da parte sua, dell'intero debito.” (cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. I, 28 maggio
2010, n. 13087). Naturalmente, l'avvenuta proposizione di un'azione di regresso comporta la necessità di procedere all'accertamento della gravità della colpa suscettibile di essere ascritta a carico di ciascuno dei predetti convenuti, conformemente a quanto più volte evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In tema di fatto illecito imputabile a più persone, la questione della gravità delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate può essere oggetto di esame da parte del giudice del merito, adito dal danneggiato, solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso, abbia chiesto espressamente tale accertamento in funzione della ripartizione interna del peso del risarcimento con i corresponsabili, senza che tale domanda possa ricavarsi dalle eccezioni con cui il condebitore abbia escluso la sua responsabilità nel diverso rapporto con il danneggiato.” (cfr., in tal senso ed “ex permultis”, Cass. civ., sez. III, 25 agosto 2006, n. 18497).
Ora va detto che la responsabilità contrattuale della struttura nei confronti del paziente danneggiato, non solo potrà ricorrere per il fatto del personale medico dipendente o del personale ausiliario, ma altresì potrà essere affermata per l'eventuale insufficienza o inidoneità dell'organizzazione della struttura stessa, a prescindere dalla responsabilità o dall'eventuale mancanza di responsabilità del medico. La struttura sanitaria può esercitare l'azione di regresso, sia in tutto che in parte, nei confronti del medico, atteso che, come si è detto, quest'ultimo assume la veste di ausiliario di cui si è avvalso il debitore nell'adempimento della obbligazione, ex art. 1228 c.c. In questa ipotesi, infatti, è possibile la prova che il danno subito dal paziente sia esclusivamente imputabile al medico e tuttavia la struttura sarà chiamata a risponderne, nei confronti del paziente, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c.
Ebbene si deve dar seguito all'ultimo orientamento in tema di azione di regresso sulla scorta di una recente sentenza ( n. 29001/21) che ha confermato un filone giurisprudenziale che si va sempre più affermando a mente del quale “In tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art.2049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3,
c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati.” Pertanto, posta la corresponsabilità tra le parti ( ente ospedaliero e sanitario ) in ragione della necessità di valutare l'incidenza della quota assicurata di ciascuno si rende necessario affermare che, le quote di responsabilità sono del 50% a carico della e del 50 % Controparte_13
a carico del chirurgo.
Le spese di lite tra attore e convenuti/terzi chiamati seguono la soccombenza e si liquidano ex DM 55/14 in conformità allo scaglione del decisum al medio per tutte le voci.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
A) Accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna l'
[...]
in solido con il dott. al Controparte_13 Controparte_2
pagamento dell'importo di € 11.983,00 oltre interessi sulla somma come devalutata alla data del fatto ( novembre 2007) ed annualmente rivalutata sino al deposito del presente provvedimento oltre interessi di mora sulla somma di € 11.983,00 dal deposito al soddisfo;
B) condanna l' in Controparte_13
solido con il dott. al pagamento in favore di parte attrice Controparte_2
delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 5.077,00 per compensi oltre iva, cpa e rimb forf come per legge con clausola di attribuzione al procuratore dichiaratisi antistatario;
C) Pone le spese di ctu a carico definitivo dell' Controparte_13
in solido con il dott.
[...] Controparte_2
D) in accoglimento della domanda di regresso proposta dalla convenuta società dell' ” condanna il Controparte_13
dott. a tenere indenne la predetta società dal pagamento del Controparte_2
50% di tutte le somme che quest'ultima è tenuta a corrispondere, in favore dell'attore e dei ctu ed indicate al precedente capoverso sub a), b) e c) del presente dispositivo subordinatamente alla loro effettiva ed integrale corresponsione definitiva ad opera della stessa convenuta dell'
[...]
; Controparte_13
E) condanna a tenere indenne il dott. e Controparte_3 Controparte_2
di quanto siano Controparte_13
tenuti a corrispondere in dipendenza della presente pronuncia;
F) condanna la al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_3
dott. che liquida in € 5.077,00 oltre iva, cpa e rimb forf Controparte_2
come per legge;
G) condanna la al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_3
che liquida in € Controparte_13
5.077,00 oltre iva, cpa e rimb forf come per legge
Napoli, 02/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Colicchio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli
VIII sezione civile in composizione monocratica,
in persona della dott.ssa Claudia Colicchio
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al N.R.G. 16064/20
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Pier Giacinto Di Fiore presso il suo Parte_1
studio in Napoli al Centro Direzionale Is. F4 elett.te domiciliato giusta procura in atti;
ATTORE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Alfredo Massarelli , elett. te domiciliato in Napoli alla via Dei Fiorentini n. 21;
Dott. , rappresentato e difeso dall'avv. to Francesco Maglione Controparte_2
elett.te domiciliato presso il suo studio in Napoli alla piazza G.Bovio n. 14,giusta procura in atti
CONVENUTI , rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Greco elett.te dom.ta presso Controparte_3
il suo studio in Napoli al Centro Direzionale , Piazza esedra isola F 10 giusta procura in atti
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: responsabilità professionale per attività medico- chirurgica
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore sopra epigrafato esponeva principalmente quanto segue:
- che il 04/11/2007 l'istante veniva sottoposto a ricovero ordinario presso
U.O.C. a seguito di Controparte_4
una diagnosi di lussazione recidivante scapolo-omerale sinistra con ipotrofia del m. sovrascapolare di sinistra con limitazione della extra – ruotazione e dell'abduzione;
- che l'istante doveva essere sottoposto ad intervento chirurgico alla spalla sinistra;
- che il 06/11/2007 per errore veniva operato alla spalla destra e successivamente nella stessa seduta operatoria veniva operato alla spalla sinistra;
- che l'intervento chirurgico alla spalla destra e l'opera chirurgica veniva svolta in violazione dei principi dei protocolli e delle “leges artis”
- che il CI non aveva dato il consenso all'intervento che gli veniva Pt_1
effettivamente praticato (della durata di circa 7 ore e venti min.), soprattutto l'istante non aveva dato il consenso al doppio intervento del 06/11/2007;
- che in seguito ed in conseguenza dei fatti colposi, di cui sopra, per responsabilità dei convenuti, presenta due ampie cicatrici cheloidi all'altezza della spalla sinistra e di quella destra. Presenta dolore posteriore alla elevazione ed abduzione dei due arti superiori, rom passivo limitato in rotazione interna a circa 60°. Inoltre è affetto da una riduzione della forza muscolare e disturbi neurosensitivi;
- che presso l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna in data 06/07/2010 veniva rioperato per instabilità anteriore della spalla destra. Inoltre in data
6/11/2009 presso l'Ospedale Rizzoli di Bologna veniva rioperato alla spalla sinistra per fallimento capsuloplastica Putti-Plat effettuata all'ospedale i Napoli il 06/11/2007; CP_4
- che la grave negligenza professionale del chirurgo convenuto, CP_2
dell'ospedale di Napoli, aveva determinato un danno alla spalla CP_4
destra che nel 2007 non presentava alcuna patologia.
Sulla base di tali premesse, parte attrice chiedeva di accertare e dichiarare la responsabilità professionale dei convenuti, con condanna al risarcimento di tutti i danni biologici, morali, esistenziali e patrimoniali, patiti dall'attore in tutto quantificati in euro 200.000,00, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione dal giorno dell'evento al saldo, in favore di parte attrice.
Si costituiva il dott. il quale in via preliminare chiedeva CP_2
l'autorizzazione alla chiamata in causa della onde essere Controparte_3
manlevato per effetto dell'adesione in estensione dal medesimo prestata alla polizza n. 2028-N029-00100007680 contratta, con decorrenza dal
31.12.2005, dall' . Monaldi", sua datrice di lavoro, con l'allora CP_5
nel merito eccepiva l'intervenuta prescrizione Controparte_6
quinquennale.
Si costituiva l' la quale in via preliminare Controparte_1
eccepiva l'improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento del procedimento di mediazione e chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa della compagnia AS , oggi CP_6 [...]
, nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto CP_3
inammissibile. Spiegava domanda riconvenzionale trasversale nei confronti del dott. affinchè venisse condannato anche eventualmente Controparte_2
solo in regresso per il rimborso di quanto eventualmente fosse condannata a corrispondere all'attore.
Si costituiva l' la quale chiedeva il rigetto delle avverse Controparte_3
domande. Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda principale, chiedeva di dichiarare la tenuta a rivalere il Controparte_7
proprio Assicurato nei limiti convenzionalmente pattuiti, del massimale contrattualmente previsto.
Prodotta documentazione, esperita procedura di mediazione su invito del
Tribunale ed a seguito della relativa eccezione, disposta ctu medico-legale, la causa, sulle conclusioni delle parti costituite veniva riservata in decisione all'udienza del 10.10.24, con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Nel merito del giudizio si osserva quanto segue. Nell'ambito della responsabilità professionale ed in particolare in quella medica, diverse ed altalenanti risultano essere sia le posizioni, registrate nel tempo, al riguardo sostenute dalla giurisprudenza e dalla dottrina. In verità se da un lato, la posizione dell'ente ospedaliero è risultata di più facile inserimento all'interno di un sinallagma contrattuale le difficoltà si sono poste con maggiore intensità avuto riguardo alla posizione del medico curante, soprattutto qualora lo stesso sia inserito all'interno della struttura pubblica e perciò non
“scelto” dal paziente. Orbene, tanto osservato e doverosamente premesso, rileva il Tribunale come la Suprema Corte a Sezioni Unite, con sentenza 1° luglio 2002, n. 9556 ha confermato l'orientamento alla stregua del quale, in ipotesi di intervento chirurgico non correttamente eseguito, quella della CP_8
di (ovvero dell'ente ospedaliero) è ascrivibile al novero della CP_9
responsabilità contrattuale per inadempimento dell'obbligazione che la stessa
Casa di cura assume, direttamente con i pazienti, di prestare la propria organizzazione aziendale per l'esecuzione dell'intervento richiesto: ed infatti, all'adempimento dell'obbligazione predetta è collegata la rimunerazione della prestazione promessa, in essa incluso anche il costo inteso come rischio dell'esercizio dell'attività di impresa della . In particolare, si è in Parte_2
presenza di un contratto atipico a prestazioni corrispettive (cosiddetto contratto di spedalità), che si conclude all'atto dell'accettazione del paziente presso la struttura e da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del Servizio
Sanitario Nazionale) insorgono, a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo latu sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze (cfr., all'uopo, anche Cass. 14 giugno 2007, n.
13593, Cass. 26 gennaio 2006, n. 1698; Cass. 14 luglio 2004, n. 13066; Cass.
8 gennaio 1999, n. 103). Peraltro, così ricostruita la fattispecie, la struttura certamente risponde, in via contrattuale, non solo delle obbligazioni direttamente poste a proprio carico (servizio alberghiero, attrezzature, eccetera), ma anche dell'opera svolta dai propri dipendenti ovvero ausiliari
(personale medico e paramedico), secondo lo schema proprio dell'art. 1228 cod. civ. A tale proposito, peraltro, la Suprema Corte ha ulteriormente chiarito - così sgombrando il campo da qualsivoglia dubbio ed equivoco - che rispetto al detto inquadramento dogmatico non rileva la circostanza per cui il medico che eseguì l'intervento fosse o meno inquadrato nell'organizzazione aziendale della casa di cura (ovvero dell'ospedale), né che lo stesso fosse stato scelto dal paziente ovvero fosse di sua fiducia (cfr., in tal senso, Cass. 14 giugno 2007, n. 13593; Cass. 26 gennaio 2006, n. 1698), posto che la prestazione del medico è comunque indispensabile alla casa di cura (ovvero all'ospedale) per adempiere l'obbligazione assunta con il paziente e che, ai fini qualificatori predetti, è sufficiente la sussistenza di un nesso di causalità tra l'opera del suddetto ausiliario e l'obbligo del debitore.
Principale corollario di siffatta ricostruzione è quello secondo il quale il paziente attore non avrà l'onere di provare nè la colpa né, tanto meno, la gravità di essa, dovendo il difetto di colpa o la non qualificabilità della stessa in termini di gravità (nel caso di cui all'art. 2236 cod. civ.) essere allegata e provata dal medico. L'art. 2236 cc difatti prevede una limitazione di responsabilità a carico del professionista, che risponderà solo in caso di colpa grave o dolo, nel caso in cui la risoluzione del caso specifico era di particolare difficoltà o comportasse la risoluzione di particolari problemi. La nota sentenza della Cassazione SU n. 13533\01 ha pertanto sostanzialmente affermato che il paziente che agisce in giudizio, deducendo l'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare l'esistenza del contratto (o anche solo del contratto sociale) ed allegare l'inadempimento del sanitario consistente nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di nuove e diverse patologie come effetto dell'intervento stesso. Ciò premesso si osserva come l'attuale giudizio è volto ad accertare la responsabilità del dott. e della struttura sanitaria convenuta, a seguito di un errato CP_2
intervento chirurgico alla spalla destra piuttosto che alla spalla sinistra.
Orbene : a) il paziente deve provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica ovvero l'insorgenza di nuove malattie, senza dovere sobbarcarsi l'onere di provare specifici e peculiari aspetti di responsabilità professionale;
b) il medico (ovvero l'ente ospedaliero o la struttura sanitaria - cfr. l'art. 1228 cod. civ. -) deve dimostrare che la prestazione fu eseguita in maniera diligente e che gli esiti peggiorativi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (cfr. anche Cass.
18 aprile 2005, n. 7997).
Posta in termini di responsabilità contrattuale, in quanto fattispecie relativa ad attività compiuta prima dell'entrata in vigore della L. 24/17, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata in quanto vi è agli atti una lettere di messa in mora ricevuta dal in data 4.11.2017 idonea ad interrompere i CP_2
termini prescrizionali alla luce della notifica dell'atto di citazione avvenuta in data 15/07/2020.
L'accertamento del nesso causale deve essere compiuto con le regole del diritto: e dunque alla luce dei principi consacrati negli artt. 40 e 41 cod. pen. applicabile anche in tema di illecito civile od inadempimento contrattuale , un valido nesso causale tra una condotta ed un evento di danno può ritenersi sussistente allorché ricorrano due condizioni: che la condotta abbia costituito un antecedente necessario dell'evento e l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l'evento.
Nel caso di specie deve di certo essere posto l'accento sulla espletata ctu la quale evidenziava che “ l'intervento effettuato alla spalla sinistra, fu ben progettato ed eseguito, tant'è che non si sono ripetuti episodi di lussazione, come dichiarato dal paziente in sede di accesso peritale”,ma che “vi è stato sicuramente un errore nella effettuazione dell'intervento alla spalla destra
(condotta commissiva), che, in tale circostanza non era previsto e comunque non aveva indicazione” , pertanto” l'intervento chirurgico effettuato sulla spalla destra, non indicato all'epoca dei fatti, ha comportato nell'immediato un allungamento dei tempi di guarigione, in quanto ha costretto il paziente ad un prolungato riposo, considerata la immobilizzazione delle due spalle,
l'intervento stesso non può peraltro essere considerato causa della instabilità della spalla, in quanto le lussazioni ripetutesi alla spalla destra, sono state espressione della lassità costituzionale di cui prima, ed il fatto che tali lussazioni si siano verificate nonostante la “modica” capsuloplastica effettuata, peraltro senza danni alle strutture articolari e periarticolari, dimostra, sempre con il criterio del più probabile che non, che l'instabilità si sarebbe palesata nel tempo”.
I CCTTUU concludevano per l'attribuzione di un danno permanente iatrogeno del 6 % , per un pregiudizio estetico da lieve a moderato 6-15%, per “cicatrici lineari e/onastriformi estese (nell'ordine di 10-15 cm) ipertrofiche o discromiche, al tronco e agli arti” riconoscendo inoltre un periodo di 30 giorni di invalidità temporanea totale (periodo di immobilizzazione delle due braccia), di 30 giorni al 50%, e di 30% al 25%, relativo alla fase di riabilitazione della spalla destra, erroneamente operata.
In ordine alla quantificazione del danno va fatta applicazione della c.d. legge
DU ( n. 158/2012) trattandosi di lesioni micropermanenti e potendo utilizzare le tabelle predisposte secondo l'ultimo aggiornamento ministeriale alla luce delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 .
All'uopo occorre richiamare il noto orientamento della Corte di Cassazione
(cfr. 2926/67 delle S.U., 2433/00 e 14073/02), secondo il quale “il principio dell'irretroattività della legge comporta che la legge nuova non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future di esso;
lo stesso principio comporta, invece, che la legge nuova possa essere applicata ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorchè conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore” ( da ultimo in tal senso anche Cass. 16620/2013). Nel caso in esame l'applicazione della c.d. legge DU ( n. 158/2012) a fatti già verificatesi al momento della sua entrata in vigore non incide negativamente sul fatto generatore del diritto alla prestazione, ma si limita a fissare nuovi criteri di liquidazione del danno non patrimoniale. Pertanto, alla luce delle suindicate considerazioni essa trova applicazione alla presente procedura. Ebbene, la disciplina richiamata al comma 3 ter del rinnovato art. 32 del d.l. 1/12 ha modificato il comma 2 dell'art. 139 del Codice delle Assicurazioni (d. lgs.
7.9.2005 n.209), aggiungendovi il seguente periodo: “In ogni caso le lesioni di lieve entità che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”; ancora, il comma 3 quater stabilisce invece (senza modificare testualmente il Codice delle Assicurazioni): “Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all'articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2006
n. 209 è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione”. Ebbene i più recenti orientamenti in sede di merito hanno ritenuto che tale normativa e la ratio antispeculativa ad essa sottesa debba trovare applicazione anche ai giudizi già pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Pertanto applicando le tabelle di cui sopra, alla luce dei criteri dalla legge e aggiornati e l'età del danneggiato (22) può essere adeguatamente risarcito un danno biologico pari ad € 9.082,71, cui aggiungere l'invalidità temporanea totale per 30 giorni per complessivi € 1.657,20, invalidità temporanea parziale al 50% per 30 giorni per una somma di 828,60 ed invalidità temporanea parziale per ulteriori 30 giorni al 25% per una somma di 414,30.
L'importo totale da liquidare è € 11.983,00 ( arrotondato per eccesso decimale) Premesso che il danno liquidato attiene esclusivamente ad un danno biologico va precisato che l' attore, in atto introduttivo invoca, una voce di danno esistenziale e morale. Ebbene si osserva che il richiesto danno morale debba essere rispondente alle sofferenze patite dalla parte, sofferenze, che, come qualsiasi fatto costitutivo del diritto che si invoca va allegato e provato dalla parte. Il giudice deve essere posto nella condizione di conoscere come la sofferenza morale del soggetto abbia inciso sulle proprie abitudini di vita, sulle proprie aspettative ed aspirazioni.Parte attrice chiede la liquidazione del danno morale che ricordiamo va inteso come “ rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico -relazionali della vita del danneggiato” ( Cass 25164/20). Ebbene va detto che per poter liquidare tale danno è necessario provare le sofferenze interiori che tale condotta ha generato, poter comprendere quale sia stato il disagio sofferto dalla parte, connotazioni che nel caso di specie non sono state provate.
Occorre ora vagliare la domanda di risarcimento per violazione del consenso informato, formulata in citazione sotto il profilo del danno di per sé cagionato dalla mancata informazione, quale lesione del diritto all'autodeterminazione. Nel caso di specie la violazione dell'obbligo di informazione è stata invocata dalla difesa di parte attrice a sostegno della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto all'autodeterminazione. Il diritto all'autodeterminazione si configura quale vero e proprio diritto della persona che trova fondamento nei principi espressi negli artt. 2,13 e 32 della Costituzione (sent. n. 438/2008 della Corte Costituzionale), senza che assuma alcuna influenza, ai fini della sussistenza dell'illecito per violazione del consenso informato, se il trattamento sia stato eseguito correttamente o meno. Ciò perché, sotto questo profilo, ciò che rileva è che il paziente, a causa del deficit di informazione non sia stato messo in condizione di assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue implicazioni, consumandosi, nei suoi confronti, una lesione di quella dignità che connota l'esistenza nei momenti cruciali della sofferenza, fisica e psichica (Cass. n. 20894/2012; anche Cass. n. 16543/2011). Il danno richiesto quale lesione dell'autoderminazione può essere riconosciuto anche se non sussista lesione della salute sempre che siano configurabili conseguenze pregiudizievoli (di apprezzabile gravità, se integranti un danno non patrimoniale) che siano derivate dalla violazione del diritto fondamentale all'autodeterminazione in sé stesso considerato. Nessuna allegazione è stata offerta che potesse consentire al Tribunale di accertare quale ed in cosa sia consistita la sofferenza ed il turbamento derivato al paziente sottoposto ad un intervento chirurgico inconsapevole riferibile all'intervento del 04.11.2017.
In citazione, in via del tutto generica parte attrice lamentava un danno alla propria capacità lavorativa quantificato, nelle sole note conclusionali ex art. 190 cpc come “una riduzione di un terzo delle capacità lavorative al tabellare
”. Oltre a rilevare l'assoluta genericità della domanda va detto che la CP_10
stessa è del tutto sfornita di prova non avendo nemmeno provveduto ad indicare l'attività lavorativa dell'attore, né ad avere depositato in giudizio documentazione idonea ad attestare una eventuale contrazione di reddito o di stipendio in relazione ad una limitata funzionalità del braccio destro di cui
, peraltro, in questa sede si è riconosciuto un solo danno estetico.
Per ciò che concerne i rapporti con l'assicurazione le parti convenute hanno chiamato in garanzia la ( ex ), invocando Controparte_3 CP_11
l'applicazione della polizza n.00100007680 relativa al periodo 31.12.2005-
31.12.2008. Nel contratto di assicurazione azionato si prevede che la garanzia esplichi la propria operatività in caso di responsabilità dell'assicurato estesa anche alla responsabilità civile personale e professionale di tutti i dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi ruolo appartenenti medici compresi ,durante il periodo di efficacia dell'assicurazione in relazione ai fatti posti in essere durante il periodo di validità della stessa.
Pertanto la domanda deve essere accolta.
Azione di Regresso
Con riguardo alla domanda di regresso proposta dalla convenuta società nei riguardi del medico convenuto, non è chi non colga CP_12
l'ammissibilità della stessa, posto che, alla stregua di quanto chiarito dalla recente giurisprudenza di legittimità, “Non è vietata un'azione di regresso in via anticipata, proponibile cioè dal coobbligato solidale contro un altro coobbligato già nel corso dell'azione intrapresa dal creditore nei confronti di uno dei debitori. Quest'ultimo, pertanto, è abilitato a chiamare in causa il corresponsabile del danno, per l'eventualità che quella azione sfoci nella condanna del convenuto. Risponde, infatti, all'esigenza dell'economia dei giudizi che lo stesso giudice adito dal danneggiato - che ha convenuto in giudizio uno solo dei danneggianti - possa giudicare, presente in causa anche un altro dei danneggianti chiamato in causa dal convenuto principale - anche della domanda di regresso, valutandone la misura in funzione della rispettiva colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Conseguenza di questa anticipata forma di regresso è che il coobbligato solidale, condannato a pagare l'intero al creditore, potrà recuperare la quota riconosciutagli in sede di regresso contro l'altro coobbligato - peraltro - solo dopo il pagamento da parte sua, dell'intero debito.” (cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. I, 28 maggio
2010, n. 13087). Naturalmente, l'avvenuta proposizione di un'azione di regresso comporta la necessità di procedere all'accertamento della gravità della colpa suscettibile di essere ascritta a carico di ciascuno dei predetti convenuti, conformemente a quanto più volte evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In tema di fatto illecito imputabile a più persone, la questione della gravità delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate può essere oggetto di esame da parte del giudice del merito, adito dal danneggiato, solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso, abbia chiesto espressamente tale accertamento in funzione della ripartizione interna del peso del risarcimento con i corresponsabili, senza che tale domanda possa ricavarsi dalle eccezioni con cui il condebitore abbia escluso la sua responsabilità nel diverso rapporto con il danneggiato.” (cfr., in tal senso ed “ex permultis”, Cass. civ., sez. III, 25 agosto 2006, n. 18497).
Ora va detto che la responsabilità contrattuale della struttura nei confronti del paziente danneggiato, non solo potrà ricorrere per il fatto del personale medico dipendente o del personale ausiliario, ma altresì potrà essere affermata per l'eventuale insufficienza o inidoneità dell'organizzazione della struttura stessa, a prescindere dalla responsabilità o dall'eventuale mancanza di responsabilità del medico. La struttura sanitaria può esercitare l'azione di regresso, sia in tutto che in parte, nei confronti del medico, atteso che, come si è detto, quest'ultimo assume la veste di ausiliario di cui si è avvalso il debitore nell'adempimento della obbligazione, ex art. 1228 c.c. In questa ipotesi, infatti, è possibile la prova che il danno subito dal paziente sia esclusivamente imputabile al medico e tuttavia la struttura sarà chiamata a risponderne, nei confronti del paziente, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c.
Ebbene si deve dar seguito all'ultimo orientamento in tema di azione di regresso sulla scorta di una recente sentenza ( n. 29001/21) che ha confermato un filone giurisprudenziale che si va sempre più affermando a mente del quale “In tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art.2049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3,
c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati.” Pertanto, posta la corresponsabilità tra le parti ( ente ospedaliero e sanitario ) in ragione della necessità di valutare l'incidenza della quota assicurata di ciascuno si rende necessario affermare che, le quote di responsabilità sono del 50% a carico della e del 50 % Controparte_13
a carico del chirurgo.
Le spese di lite tra attore e convenuti/terzi chiamati seguono la soccombenza e si liquidano ex DM 55/14 in conformità allo scaglione del decisum al medio per tutte le voci.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
A) Accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna l'
[...]
in solido con il dott. al Controparte_13 Controparte_2
pagamento dell'importo di € 11.983,00 oltre interessi sulla somma come devalutata alla data del fatto ( novembre 2007) ed annualmente rivalutata sino al deposito del presente provvedimento oltre interessi di mora sulla somma di € 11.983,00 dal deposito al soddisfo;
B) condanna l' in Controparte_13
solido con il dott. al pagamento in favore di parte attrice Controparte_2
delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 5.077,00 per compensi oltre iva, cpa e rimb forf come per legge con clausola di attribuzione al procuratore dichiaratisi antistatario;
C) Pone le spese di ctu a carico definitivo dell' Controparte_13
in solido con il dott.
[...] Controparte_2
D) in accoglimento della domanda di regresso proposta dalla convenuta società dell' ” condanna il Controparte_13
dott. a tenere indenne la predetta società dal pagamento del Controparte_2
50% di tutte le somme che quest'ultima è tenuta a corrispondere, in favore dell'attore e dei ctu ed indicate al precedente capoverso sub a), b) e c) del presente dispositivo subordinatamente alla loro effettiva ed integrale corresponsione definitiva ad opera della stessa convenuta dell'
[...]
; Controparte_13
E) condanna a tenere indenne il dott. e Controparte_3 Controparte_2
di quanto siano Controparte_13
tenuti a corrispondere in dipendenza della presente pronuncia;
F) condanna la al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_3
dott. che liquida in € 5.077,00 oltre iva, cpa e rimb forf Controparte_2
come per legge;
G) condanna la al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_3
che liquida in € Controparte_13
5.077,00 oltre iva, cpa e rimb forf come per legge
Napoli, 02/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Colicchio