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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/09/2025, n. 2925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2925 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Vincenza Totaro Presidente
2. dr. Raffaella Genovese Consigliere
3. dr. Rosa Del Prete Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello l'11/09/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1012/2024 r.g. sez. lav., vertente tra
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti CONCHIGLIA Parte_1
ANGELA, MASTRANGELO SILVIA, MENNITTO ANTONIO elettivamente domiciliata in
VIA MASCELLARO 1 Parte_1
Appellante
e
rappresentata e difesa dall'Avv.to RETTINO VINCENZO Controparte_1 elettivamente domiciliata in V.LE MELLUSI, 40 Parte_1
Appellato nonchè
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.to GAROFALO SILVIO CP_2 elettivamente domiciliata in NAPOLI VIA MEDINA
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18/04/2024, l' proponeva appello avverso la Parte_2 sentenza n°105/24, pubblicata in data 06/2/24, con la quale il Tribunale di Benevento – sez.
Lavoro e Previdenza, così stabiliva:“1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna
e in solido, al pagamento in favore della Controparte_3 CP_2 ricorrente del tfs residuo dell'importo lordo €21.912,06 oltre interessi dalla maturazione al soddisfo;
1 2) condanna al pagamento in favore di Controparte_3
delle spese processuali che liquida in complessivi €5.388 oltre Parte_3 rimb.forf. 15%, rimb. C.U. €118,50, IVA e CPA, con distrazione;
3) dichiara interamente compensate le spese processuali nei confronti dell' ” CP_2
L'appellante affidava il gravame ai seguenti motivi:
1. errata valutazione dell'eccezione, già sollevata in primo grado, di carenza di legittimazione passiva;
2. erronea applicazione dell'art. 2112 Cod. Civ. ai fini della condanna al pagamento del TFR maturato dalla lavoratrice nel periodo alle dipendenze dell' ;
3. errata valutazione in ordine al termine di decorrenza della CP_4 eccepita prescrizione. Parte L' chiedeva, per tali motivi, la riforma della sentenza gravata. CP_ Si costituivano l' e l' e rispettivamente chiedevano, l'una, il rigetto dell'appello CP_1
e l'altro, la riforma della sentenza, mediante rigetto di ogni domanda proposta nei confronti di esso o, in via gradata, la condanna del datore di lavoro al pagamento in favore dell' CP_5 CP_2 dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori.
Trattata con modalità cartolare ex art. 127 ter cpc, la causa veniva decisa all'esito della camera di consiglio.
***
1. Il primo motivo di gravame va esaminato congiuntamente al secondo, vertendo essi su questioni strettamente connesse. Parte L' fonda la propria eccezione di difetto di legittimazione passiva sulla circostanza che la domanda dell' diretta alla riliquidazione del TFS come erogato dall' , attiene CP_1 CP_2 alla sola differenza reclamata per il periodo di lavoro svolto alle dipendenze di altro datore di lavoro, l' ; da ciò l'appellante fa conseguire che nulla potrebbe cadere a suo carico, in CP_4 quanto estranea al rapporto in questione.
Aggiunge, col secondo motivo di gravame, che neanche sulla base dell'art. 2112 cc. potrebbe essere chiamata a rispondere del debito per TFR gravante sull'originario datore di lavoro, non essendo la predetta norma – in difformità da quanto erroneamente ritenuto dal giudice di prime cure sulla base del giudicato n. 3972/2005 del Tribunale di Benevento - applicabile ai rapporti Parte di lavoro degli ex dipendenti dell' , poi transitati alle dipendenze dell' CP_4
A sostegno di tale conclusione, l'appellante invoca quanto statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 20554/2013, pronunziata in una controversia tra e taluni ex dipendenti CP_4 richiedenti il pagamento del TFR, secondo la quale “il trasferimento di personale dei centri trasfusionali alle Unità sanitarie locali ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della legge 4 maggio
2 1990 n. 107 non integra una ipotesi di successione del cessionario nel rapporto di lavoro ma realizza una nuova assunzione, la cui instaurazione resta subordinata all'esito (favorevole) di concorso riservato esterno, senza che sia applicabile la disciplina comunitaria (direttiva Cee del Consiglio n. 77/87 del 14 febbraio 1977 e successive modifiche) e nazionale (art. 2112 cod. civ.) diretta a garantire il "mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti" in quanto i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Unità sanitarie locali - all'atto di quel trasferimento di personale - erano soggetti ad uno statuto di diritto pubblico e non al diritto del lavoro”.
1.1. Ebbene, i predetti motivi di gravame non possono esser condivisi. Parte
1.2. Nonostante il chiaro tenore della pronunzia della Corte di Cassazione invocata dall' questa Corte deve tener conto dell'esistenza di un elemento preclusivo e dirimente: il giudicato esterno, di segno contrario all'orientamento espresso dalla Suprema Corte (sentenza n.
3972/2005 del Tribunale di Benevento), formatosi in un pregresso giudizio intercorso tra l' e l' . CP_1 Pt_4
Con la detta statuizione, la è stata condannata all'inquadramento giuridico ed Parte_1 economico della parte ricorrente con decorrenza dalla data di assunzione presso l'ente di provenienza;
a tale decisum il giudice è pervenuto sulla base dell'accertamento che quello intercorso tra la ricorrente e l' non era un nuovo e distinto rapporto di lavoro, CP_1 Pt_4 bensì un vero e proprio trasferimento, ex art. 2112 Cod. Civ., dell'originario rapporto intrattenuto con l . CP_4
Ebbene, per quanto il predetto accertamento non sia contenuto in un esplicito punto del dispositivo della citata sentenza n. 3972/2005, esso forma pur sempre oggetto di un giudicato interno, siccome cade su di un'unità minima di decisione, che si compone della sequenza fatto, norma ed effetto e risolve, nell'ambito della controversia, una questione dotata d'una propria autonomia e d'una propria individualità (Cass. n. 4478/2000; n. 27196/2006; n. 29832/2022). Parte
2. Pertanto, l' – qualificabile, alla luce del predetto giudicato, quale cessionario del rapporto originariamente intercorso con l' risponde, ex art. 2112 cc., anche della quota di CP_4
TFR imputabile al cedente, secondo il granitico orientamento della Suprema Corte secondo cui:
“in caso di cessione d'azienda assoggettata al regime di cui all'art. 2112 cod. civ., posto il carattere retributivo e sinallagmatico del trattamento di fine rapporto che costituisce istituto di retribuzione differita, il datore di lavoro cessionario è obbligato nei confronti del lavoratore, il cui rapporto sia con lui proseguito quanto alla quota maturata nel periodo anteriore alla cessione in ragione del vincolo di solidarietà e resta l'unico obbligato quanto alla quota maturata nel periodo successivo alla cessione, mentre il datore di lavoro cedente rimane
3 obbligato nei confronti del lavoratore suo dipendente per la quota di trattamento di fine rapporto maturata durante il periodo di lavoro svolto fino al trasferimento aziendale” (Cass.
n. 11479/2013).
3. L'esistenza inter partes del giudicato più volte citato esclude la fondatezza anche del terzo motivo di gravame con il quale l' lamenta l'errata valutazione dell'eccezione di Pt_4 prescrizione, essendosi estinto il rapporto dell con l'AVIS nell'anno 1997, CP_1 momento dal quale il diritto al TFR era divenuto esigibile con la conseguenza di doversi qualificare tale momento come dies a quo del termine quinquennale di prescrizione.
Ebbene, pur essendo astrattamente condivisibile in diritto il ragionamento, tuttavia nel caso concreto, il giudicato in essere tra le parti esclude che il rapporto alle dipendenze dell'AVIS possa ritenersi cessato nell'anno 1997, ritenendo la sentenza ormai definitiva verificatasi, all'opposto, un'ipotesi di prosecuzione del rapporto di lavoro mediante mutamento della titolarità soggettiva da parte datoriale.
Pertanto, l'appello va conclusivamente respinto. Parte
4. Il rigetto dell'appello induce a confermare anche la condanna dell' alle spese del primo grado, di cui pure l'appellante, in modo accennato, si duole.
5. Quanto alle conclusioni formulate nella memoria di costituzione dall' – che è stato CP_2
Parte condannato in primo grado in via solidale con l' – questa Corte non può che rilevare la formazione del giudicato interno sul punto, posto che l'istituto previdenziale, pur essendo integralmente soccombente, si è limitato a costituirsi nel presente grado, riproponendo le proprie difese ed eccezioni, senza invece depositare, a sua volta, appello.
6. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell'appellata come da dispositivo secondo i minimi di cui al DM 55/2014 e ss.mm., tenuto conto CP_1 della non eccessiva complessità delle questioni trattate, avuto riguardo al valore della causa ed alle fasi di giudizio effettivamente espletate. Si compensano nei rapporti con l' attesa la CP_2 difesa processuale spiegata dall'istituto, anch'essa tendente alla riforma della sentenza sia pure irritualmente richiesta.
PQM
La Corte così decide:
-rigetta l'appello;
4 - condanna l'appellante alla refusione in favore di delle spese del grado Controparte_1 che liquida in complessivi euro 2.900,00 oltre rimborso spese generali, Iva e cpa come per legge, con attribuzione. Le compensa nei rapporti con l' . CP_2
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n.
115/2002, se dovuto il contributo unificato.
Napoli 11/09/2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Rosa Del Prete dr.ssa Vincenza Totaro
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