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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 21/11/2025, n. 1539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1539 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. NN DIPIETRO Presidente
2) Dott. Maria Stella ARENA Consigliere rel. ed est.
3) Dott. Massimo LO TRUGLIO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1236/2024 R.G., avente per oggetto: prestazione d'opera intellettuale;
TRA
avv. NN, nato a [...] il [...], c.f. , Pt_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Papa, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
(CF , IN persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 amministratore pro-tempore Dott. , CP_2
rappresentato e difeso dall'avv. Enza Lo Faro, giusta procura in atti;
RESISTENTE
All'esito della udienza di discussione del 21 ottobre 2025, la causa è stata posta in decisione.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato dinanzi al Tribunale di Catania, l'avv.
NN VI ha chiesto la liquidazione ex art. 14 D.Lgs. 150/2011, a carico del resistente indicato in epigrafe, dei compensi relativi alle prestazioni CP_1
professionali svolte in suo favore, nella misura pattuita, e segnatamente:
1) per il giudizio dinanzi al Tribunale di Catania, n. 3575/2019 r.g., la somma complessiva di € 6.935,65, oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta, di cui € 6.031,00 per compensi cui deve essere sommato il rimborso forfettario delle spese generali, in misura pari al 15% dei compensi, pari ad € 904,65;
2) per il giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Catania, n. 754/2022 r.g., la somma complessiva di € 7.607,25, oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta, di cui € 6.615,00 per compensi cui deve essere sommato il rimborso forfettario delle spese generali, in misura pari al 15% dei compensi, pari ad € 992,25.
Ha chiesto quindi, ritenuto il versamento in acconto della somma di € 3.193,13 (€
1.442,31 + € 1.750,82) da parte del resistente, condannare il Controparte_3
in , a pagare la residua somma di € 11.349,77, oltre c.p.a. e i.v.a. se
[...] CP_1
dovuta, ovvero la maggiore o minore somma ritenuta dovuta.
La parte resistente si è costituita in giudizio e ha contestato l'esistenza di una pattuizione sui compensi;
ha chiesto determinarsi l'onorario spettante al legale per i giudizi svolti in favore del condominio secondo le tariffe vigenti per le cause di valore indeterminabile a complessità bassa, detratti gli acconti.
Con ordinanza del 19 settembre 2024, il Tribunale si è dichiarato funzionalmente incompetente e ha assegnato al ricorrente il termine di mesi tre per la riassunzione del procedimento dinanzi alla Corte d'appello di Catania.
Con ricorso del 25.9.2024 l'avv. ha ritualmente riassunto la causa innanzi a questa Pt_1
Corte insistendo in domanda.
Instauratosi il contraddittorio il resistente si è costituito in giudizio, insistendo CP_1 nelle eccezioni e difese.
***
2 Il ricorrente ha documentato, e non è del resto contestata, l'attività professionale svolta come procuratore alle liti in favore del , sia nel giudizio di Controparte_3 primo grado suindicato, sia in quello innanzi alla Corte di appello, aventi ad oggetto la revisione, ex art. 69 disp. att. c.c., delle tabelle millesimali in uso al chiesta da CP_1 alcune condomine, e rigettata sia in primo che in secondo grado.
In ordine al quantum dovuto per le prestazioni documentate, si osserva quanto segue.
Il compenso è determinato in base ai parametri ministeriali, in base al comma 6 dell'art. 13 della l.n. 247/2012, solo nel caso che l'avvocato non abbia predisposto un preventivo
(preventivo reso obbligatorio dalla L. n. 124 del 2017, art. 1, comma 141, sub 6, lettera d), che ha modificato l'art. 13, comma 5, della legge 13.12.2012 n. 247, legge professionale).
Nel caso di specie, risulta invece che l'avv. ha comunicato all'amministratore del Pt_1
con mail del 31.5.2019, il preventivo di pari data da lui redatto relativo al CP_1
giudizio dinanzi al Tribunale, unitamente a fattura pro-forma (v. docc. 7 e 8 all. appello), per un complessivo importo di €6.031,00.
Non risulta che il abbia contestato detto preventivo che deve ritenersi, al CP_1
contrario, accettato dal momento che sono stati pagati degli acconti, potendosi ritenere concluso l'accordo per effetto dell'inizio dell'esecuzione (art. 1327 c.c.).
Va anche precisato (con ciò disattendosi un'eccezione di parte resistente) che la Corte di
Cassazione ha chiarito che spetta un compenso anche per la fase di istruttoria e/o di trattazione, anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa (v. da ultimo, Cass. 12.11.2025 n. 29925; v., anche, Cass. 27.10.2023
n. 29857; Cass. Civ., Sez. II, 27.3.2023, n. 8561).
In ogni caso, va rilevato che le somme richieste dal ricorrente a tale titolo risultano inferiori a quelle che risulterebbero dovute applicando i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, integrato dal D.M. Giustizia 13.08.2022 n. 147 (scaglione di valore indeterminabile a complessità bassa), anche applicando il valore minimo per la fase di istruttoria/trattazione, pari a € 6713,00.
Risulta altresì che il ricorrente ha redatto un preventivo anche per il giudizio di appello, pari
3 a complessivi €6.615,00, che risulta sottoscritto per accettazione dall'amministratore del condominio (doc. 53), non rilevando in senso contrario che la firma risulti illeggibile (come eccepito dal ), anche in mancanza di specifica contestazione. CP_1
Del resto, anche in questo caso, i compensi pattuiti e richiesti risultano inferiori a quelli cui si perverrebbe applicando le vigenti tariffe ministeriali (€6946,00 per tre fasi, come richiesto), oltrechè inferiori a quelli liquidati in sentenza dalla Corte a titolo di rimborso in favore del (6.946,00, oltre accessori). CP_1
Alla luce di quanto sopra, i compensi spettanti all'avv. vanno determinati come segue. Pt_1
Giudizio dinanzi al Tribunale, Terza Sezione civile, n. 3575/2019 RG:
€1.231,00 fase di studio
€837,00 fase introduttiva
€1307,00 fase istruttoria e trattazione
€2656,00 fase decisionale,
per un totale di € 6.031,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
giudizio innanzi alla Corte di appello n. 754/2022 R.G.:
€ 1960,00 per fase studio;
€ 1350,00 fase introduttiva;
€ 3305,00 fase decisionale, per un totale di € 6.615,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie in misura del 15%.
La domanda proposta da parte ricorrente merita, pertanto, accoglimento e vanno liquidate a carico della resistente e in favore del ricorrente la complessiva somma di € 12.646,00 per compensi professionali, da cui va detratto l'importo già pagato in acconto, come dichiarato dal ricorrente pari a € 3.193,13, al netto delle ritenute di legge.
La parte resistente va, in definitiva, condannata al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 9.452,87 (€ 12.646,00 – 3.193,13), oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie in misura del 15%.
4 SPESE PROCESSUALI
Avuto riguardo all'accoglimento del ricorso, le spese processuali seguono la soccombenza e vanno calcolate in applicazione delle tabelle allegate al regolamento di cui al D.M.
Giustizia 55/2014, come modificato dal D.M. Giustizia n. 147/2022, facendo riferimento ai valori minimi in quanto congrui alla natura del procedimento e tenuto conto dell'attività difensiva espletata.
Non ricorrono invece, ad avviso della Corte, i presupposti per farsi luogo all'invocato esercizio del potere sanzionatorio di cui all'art. 96 cpc, attesa la non manifesta infondatezza della comparsa di costituzione in appello e la conseguente insussistenza di colpa grave sotto il profilo del mancato impiego della doverosa diligenza.
P.Q.M.
La Corte,
condanna il al pagamento in favore dell'avv. Controparte_4
NN VI della somma complessiva di € 9.452,87 a titolo di compensi professionali, oltre a spese generali in misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
condanna altresì la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 2.906,00 per compensi (€567,00 per fase di studio, €
461,00 per fase introduttiva, € 922,00 per fase istruttoria e/o trattazione ed € 956,00 per fase decisoria), oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di appello di
Catania in data 18.11.2025.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Stella Arena DOTT. GIOVANNI DIPIETRO
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. NN DIPIETRO Presidente
2) Dott. Maria Stella ARENA Consigliere rel. ed est.
3) Dott. Massimo LO TRUGLIO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1236/2024 R.G., avente per oggetto: prestazione d'opera intellettuale;
TRA
avv. NN, nato a [...] il [...], c.f. , Pt_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Papa, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
(CF , IN persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 amministratore pro-tempore Dott. , CP_2
rappresentato e difeso dall'avv. Enza Lo Faro, giusta procura in atti;
RESISTENTE
All'esito della udienza di discussione del 21 ottobre 2025, la causa è stata posta in decisione.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato dinanzi al Tribunale di Catania, l'avv.
NN VI ha chiesto la liquidazione ex art. 14 D.Lgs. 150/2011, a carico del resistente indicato in epigrafe, dei compensi relativi alle prestazioni CP_1
professionali svolte in suo favore, nella misura pattuita, e segnatamente:
1) per il giudizio dinanzi al Tribunale di Catania, n. 3575/2019 r.g., la somma complessiva di € 6.935,65, oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta, di cui € 6.031,00 per compensi cui deve essere sommato il rimborso forfettario delle spese generali, in misura pari al 15% dei compensi, pari ad € 904,65;
2) per il giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Catania, n. 754/2022 r.g., la somma complessiva di € 7.607,25, oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta, di cui € 6.615,00 per compensi cui deve essere sommato il rimborso forfettario delle spese generali, in misura pari al 15% dei compensi, pari ad € 992,25.
Ha chiesto quindi, ritenuto il versamento in acconto della somma di € 3.193,13 (€
1.442,31 + € 1.750,82) da parte del resistente, condannare il Controparte_3
in , a pagare la residua somma di € 11.349,77, oltre c.p.a. e i.v.a. se
[...] CP_1
dovuta, ovvero la maggiore o minore somma ritenuta dovuta.
La parte resistente si è costituita in giudizio e ha contestato l'esistenza di una pattuizione sui compensi;
ha chiesto determinarsi l'onorario spettante al legale per i giudizi svolti in favore del condominio secondo le tariffe vigenti per le cause di valore indeterminabile a complessità bassa, detratti gli acconti.
Con ordinanza del 19 settembre 2024, il Tribunale si è dichiarato funzionalmente incompetente e ha assegnato al ricorrente il termine di mesi tre per la riassunzione del procedimento dinanzi alla Corte d'appello di Catania.
Con ricorso del 25.9.2024 l'avv. ha ritualmente riassunto la causa innanzi a questa Pt_1
Corte insistendo in domanda.
Instauratosi il contraddittorio il resistente si è costituito in giudizio, insistendo CP_1 nelle eccezioni e difese.
***
2 Il ricorrente ha documentato, e non è del resto contestata, l'attività professionale svolta come procuratore alle liti in favore del , sia nel giudizio di Controparte_3 primo grado suindicato, sia in quello innanzi alla Corte di appello, aventi ad oggetto la revisione, ex art. 69 disp. att. c.c., delle tabelle millesimali in uso al chiesta da CP_1 alcune condomine, e rigettata sia in primo che in secondo grado.
In ordine al quantum dovuto per le prestazioni documentate, si osserva quanto segue.
Il compenso è determinato in base ai parametri ministeriali, in base al comma 6 dell'art. 13 della l.n. 247/2012, solo nel caso che l'avvocato non abbia predisposto un preventivo
(preventivo reso obbligatorio dalla L. n. 124 del 2017, art. 1, comma 141, sub 6, lettera d), che ha modificato l'art. 13, comma 5, della legge 13.12.2012 n. 247, legge professionale).
Nel caso di specie, risulta invece che l'avv. ha comunicato all'amministratore del Pt_1
con mail del 31.5.2019, il preventivo di pari data da lui redatto relativo al CP_1
giudizio dinanzi al Tribunale, unitamente a fattura pro-forma (v. docc. 7 e 8 all. appello), per un complessivo importo di €6.031,00.
Non risulta che il abbia contestato detto preventivo che deve ritenersi, al CP_1
contrario, accettato dal momento che sono stati pagati degli acconti, potendosi ritenere concluso l'accordo per effetto dell'inizio dell'esecuzione (art. 1327 c.c.).
Va anche precisato (con ciò disattendosi un'eccezione di parte resistente) che la Corte di
Cassazione ha chiarito che spetta un compenso anche per la fase di istruttoria e/o di trattazione, anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa (v. da ultimo, Cass. 12.11.2025 n. 29925; v., anche, Cass. 27.10.2023
n. 29857; Cass. Civ., Sez. II, 27.3.2023, n. 8561).
In ogni caso, va rilevato che le somme richieste dal ricorrente a tale titolo risultano inferiori a quelle che risulterebbero dovute applicando i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, integrato dal D.M. Giustizia 13.08.2022 n. 147 (scaglione di valore indeterminabile a complessità bassa), anche applicando il valore minimo per la fase di istruttoria/trattazione, pari a € 6713,00.
Risulta altresì che il ricorrente ha redatto un preventivo anche per il giudizio di appello, pari
3 a complessivi €6.615,00, che risulta sottoscritto per accettazione dall'amministratore del condominio (doc. 53), non rilevando in senso contrario che la firma risulti illeggibile (come eccepito dal ), anche in mancanza di specifica contestazione. CP_1
Del resto, anche in questo caso, i compensi pattuiti e richiesti risultano inferiori a quelli cui si perverrebbe applicando le vigenti tariffe ministeriali (€6946,00 per tre fasi, come richiesto), oltrechè inferiori a quelli liquidati in sentenza dalla Corte a titolo di rimborso in favore del (6.946,00, oltre accessori). CP_1
Alla luce di quanto sopra, i compensi spettanti all'avv. vanno determinati come segue. Pt_1
Giudizio dinanzi al Tribunale, Terza Sezione civile, n. 3575/2019 RG:
€1.231,00 fase di studio
€837,00 fase introduttiva
€1307,00 fase istruttoria e trattazione
€2656,00 fase decisionale,
per un totale di € 6.031,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
giudizio innanzi alla Corte di appello n. 754/2022 R.G.:
€ 1960,00 per fase studio;
€ 1350,00 fase introduttiva;
€ 3305,00 fase decisionale, per un totale di € 6.615,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie in misura del 15%.
La domanda proposta da parte ricorrente merita, pertanto, accoglimento e vanno liquidate a carico della resistente e in favore del ricorrente la complessiva somma di € 12.646,00 per compensi professionali, da cui va detratto l'importo già pagato in acconto, come dichiarato dal ricorrente pari a € 3.193,13, al netto delle ritenute di legge.
La parte resistente va, in definitiva, condannata al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 9.452,87 (€ 12.646,00 – 3.193,13), oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie in misura del 15%.
4 SPESE PROCESSUALI
Avuto riguardo all'accoglimento del ricorso, le spese processuali seguono la soccombenza e vanno calcolate in applicazione delle tabelle allegate al regolamento di cui al D.M.
Giustizia 55/2014, come modificato dal D.M. Giustizia n. 147/2022, facendo riferimento ai valori minimi in quanto congrui alla natura del procedimento e tenuto conto dell'attività difensiva espletata.
Non ricorrono invece, ad avviso della Corte, i presupposti per farsi luogo all'invocato esercizio del potere sanzionatorio di cui all'art. 96 cpc, attesa la non manifesta infondatezza della comparsa di costituzione in appello e la conseguente insussistenza di colpa grave sotto il profilo del mancato impiego della doverosa diligenza.
P.Q.M.
La Corte,
condanna il al pagamento in favore dell'avv. Controparte_4
NN VI della somma complessiva di € 9.452,87 a titolo di compensi professionali, oltre a spese generali in misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
condanna altresì la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 2.906,00 per compensi (€567,00 per fase di studio, €
461,00 per fase introduttiva, € 922,00 per fase istruttoria e/o trattazione ed € 956,00 per fase decisoria), oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di appello di
Catania in data 18.11.2025.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Stella Arena DOTT. GIOVANNI DIPIETRO
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