Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 11/03/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Rosella Silvestri Presidente rel.
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 221 / 2024 R.G. promossa da rapp. e difeso dall'Avv.to RUOCCO ANDREA presso il cui studio è Parte_1 elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLANTE nei confronti di app. e difesa dagli Avv.ti TOFFOLETTO Alberto, PESENTI Marco ROMEO, Controparte_1
Christian, CIPOLLA Luciana, LETTENMAYER Flora e DAMINELLI Simona presso il cui studio
è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI delle PARTI
PARTE APPELLANTE
Con note depositate per udienza del 13.11.2024. parte appellante così conclude:
“a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, condannare la Società appellata alla consegna in favore dell'appellante degli estratti conto relativi agli anni 2012, 2013 e 2014 del contratto di carta revolving n. ***80895.
b) Con condanna della Società appellata al pagamento delle spese e competenze di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario. “
PARTE APPELLATA
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal Sig. ai sensi Parte_1 dell'art. 345 c.p.c.;
In via principale, nel merito:
- respingere integralmente l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza Parte_1 resa dal Tribunale di Genova n. 259/2024, emessa il 30 gennaio 2024 all'esito del giudizio n.
9524/2023 R.G., nonché le domande ivi proposte in quanto infondate per tutti i motivi esposti in narrativa, confermando integralmente la sentenza impugnata;
In ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi, oltre IVA, CPA e oneri di legge”
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Con atto di citazione in opposizione regolarmente notificato proponeva Controparte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6579/2023 con cui il Tribunale di Genova ingiungeva alla banca di consegnare a copia del contratto di carta di credito revolving e Parte_1 dell'estratto conto storico relativi al rapporto n. 5256103577780895 al medesimo intestati.
Parte opposta aveva ottenuto il decreto ingiuntivo allegando e deducendo di aver avanzato alla banca istanza ex art. 119 TUB e che tale richiesta sarebbe stata riscontrata parzialmente.
Si costituiva in giudizio parte opposta contestando quanto dedotto dalla Banca e insistendo per il rigetto dell'opposizione poiché infondata.
Con Sentenza n. 259/2024 del 30.1.2024 il Tribunale di Genova così decideva:
“revoca il decreto ingiuntivo indicato nella motivazione;
condanna a rimborsare a le spese di lite,che liquida in Parte_1 Controparte_1
286,00 euro per esborsi e 4.217,00 euro per compensi, oltre accessori di legge;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da Controparte_1
Avverso tale provvedimento proponeva appello chiedendo la riforma della Parte_1 sentenza del Tribunale di Genova.
Parte appellante deduceva:
- che il Tribunale aveva rigettato la domanda attrice ritenendo erroneamente che la banca avesse comunicato lo smarrimento del contratto e che fosse onere dell'attuale appellante dimostrare l'avvenuto smarrimento della copia ricevuta al momento della sottoscrizione del contratto;
- che il Tribunale aveva rigettato la domanda attrice ritenendo erroneamente che la banca avesse consegnato l'estratto conto storico del rapporto. Si costituiva la parte appellata chiedendo il rigetto dell'impugnazione in quanto infondata in fatto e in diritto ed eccependo preliminarmente l'inammissibilità del secondo motivo ex art.345 c.p.c.
La Corte ritenuta la causa matura per la decisione fissava udienza ex art. 281 sexies c.p.c.; le parti depositavano tempestivamente le comparse conclusionali. All'esito della discussione la Corte tratteneva la causa in decisione.
1. sui motivi di appello principale
Con il ricorso per ingiunzione la parte ricorrente ha chiesto copia del contratto e dell'estratto conto storico del contratto revolving in corso;
Costituendosi in giudizio la parte ingiunta ha allegato:
- che l'istanza della produzione della documentazione era stata inoltrata alla banca in data 17.10.2022;
- che con pec del 20.03.2023 la banca aveva consegnato gli estratti conto ed allegato la denuncia di smarrimento del contratto effettuata in data 16.3.2023 ( doc. nr. 7 di primo grado);
- che il cliente non aveva ottemperato all'obbligo di pagamento gravante sul cliente ex art. 119 c.p.c.. Costituendosi l'ingiungente non ha compiutamente contestato tali circostanze ovvero: la consegna e lo smarrimento.
Pertanto l'appello risulta infondato.
Gli estratti risultano per ammissione stessa dell'appellante consegnati, mentre il contratto è smarrito, con conseguente impossibilità sopravvenuta di provvedere alla consegna, essendo estranei alla richiesta dell'ingiunzione l'accertamento di eventuali inadempimenti della banca.
Peraltro la denuncia di smarrimento fa piena prova fino a querela di falso. Inoltre si osserva che l'appellante chiede estratti conto risalenti agli anni 2012,2013 e 2014 quando il contratto risulta stipulato in data 23.04.2015.
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2. sulle spese di giudizio
Le spese seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico della parte appellante.
Esse sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e precisamente: valore causa indeterminato basso, inferiore ad € 26.000,00.
1.Studio controversia: € 1.134,00=
2. Fase introduttiva : € 921,00=
3. Fase trattazione: € 1.843,00=
3. Fase decisionale: € 1.911,00=totale per compensi avvocato:€ 3.966,00=
Si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello è respinto
P. Q. M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello;
2) dichiara tenuto e condanna alla rifusione delle spese di lite del presente Parte_1 grado di giudizio sostenute da che liquida in € 3.966,00= per compensi di Controparte_1 avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
3) si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello è respinto;
4) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in camera di consiglio alli 19.02.2025
Il Presidente
Dott. Rosella Silvestri
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