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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/06/2025, n. 4562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4562 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11579/2021
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XV CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Angelo Mambriani Presidente relatore
Dott.ssa Daniela Marconi Giudice
Dott.ssa Maria Antonietta Ricci Giudice
ha pronunciato, in nome del Popolo Italiano, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale R.G.
11579/2021, promossa da:
rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di Parte_1 costituzione di nuovo difensore con contestuale revoca del precedente difensore, dall'Avv. Stefano Besani del Foro di Busto Arsizio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Gallarate (VA), Via sant'Antonio n. 2, ATTORE CONTRO
Controparte_1 Controparte_2 [...]
Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
rappresentati e difesi per procure allegate alle comparse di
[...] costituzione e risposta, dall'Avv. Enrico Franceschetti del Foro di Brescia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Brescia, Via Solferino n. 67
1 CONVENUTI
, Controparte_6 CP_7 Controparte_8 CP_9 tutti rappresentati e difesi, giusta procura allegata
[...] CP_10 alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Marco Rigoni del Foro di Brescia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Brescia, Via Creta, n. 8
CONVENUTI
e rappresentati e difesi, giusta procura CP_11 CP_12 allegata alla comparsa di costituzione e risposta, ed Controparte_13 [...] ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Brescia, Via Aldo Moro CP_14
n. 5
CONVENUTI
CONCLUSIONI
PER L'ATTORE
“In via Principale 1) Accertare e dichiarare l'apertura della successione di nato a [...]
NO (BS) in data 9.11.1959, codice fiscale italiano ultimo CodiceFiscale_1 residente in [...] e deceduto in FL in data 12.9.2017 e, ricostruire, ove necessario, l'asse ereditario del medesimo;
2) Accertare e dichiarare che i SI.ri nato a [...] il Controparte_6
29.1.1934 (c.f.: TI via Palazzo 90, e CodiceFiscale_2
n (c.f.: domiciliata in CP_7 CodiceFiscale_3
TI via Palazzo 90, e la sorella nata a [...] il [...] e Controparte_8 domiciliata in Borgosatollo via IV Nove ) e i CodiceFiscale_4 nipoti nata a [...]_9 [...]
) e domiciliata in Borgosatollo, via IV Novembre 250 e C.F._5 CP_10
) nato a [...] l'[...] CodiceFiscale_6
Borgosatollo, via IV Novembre 250 hanno rinunciato all'eredità con atto pubblico in data 7 dicembre 2017 a rogito notaio di NO e non vantano alcun diritto né Per_2 sui beni relitti né su quelli la cui tito roprietà verrà accertata in capo al de cuius e quindi in capo all'odierna attrice. 3) Accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'invalidità quale testamento del “documento” pubblicato dal convenuto con verbale di Controparte_1 pubblicazione a rogito notaio di Bre n. 114.404 rep. Persona_3
42.134 racc. per le motivazio atto;
4) Per l'effetto di quanto sopra, accertare e dichiarare che la SI.ra è Parte_1 unica erede del SI. con ogni conseguenza di leg Persona_1
5) Accertare e dich us, e conseguentemente l'odierna attrice, era direttamente titolare e proprietario delle partecipazioni nelle società Svizzere CH S.A. e come sopra identificate nella misura del 50%; Controparte_3
2 6) Accertare e dichiarare, previa ogni preliminare declaratoria di legge, per i motivi in atto e in conseguenza di quanto al precedente punto che:
- le quote sociali della con sede in Milano, via Ugo Controparte_15
Bassi 18 c.f.: amente e/o in via simulata P.IVA_1
e/o in via interposta alla con sede in 6900 Controparte_16
Paradiso, Riva Paradiso 2 va proprietà delle stesse è riconducibile per la quota del 50% al de cuius e quindi Persona_1 all'odierna attrice , codice fiscale: nata a [...]_7
IN (BG) il 2 e in RG (B izzera n. 1600;
-l'effettiva proprietà degli immobili attualmente di proprietà della Controparte_15 con sede in Milano, via Ugo Bassi 18 c.f.:
[...] P.IVA_1 riconducibile per la quota del 50% al de cuius e quindi all'odierna Persona_1 attrice , codice fiscale: nata a [...]_1 CodiceFiscale_7
(BG) il te in RG ( Bizzera n. 1600 a cui dovranno essere intestati e precisamente:
- le quote sociali della con sede Milano, via Controparte_17
Giacomo Leopardi 14 c.f.: sono state intestate fiduciariamente e/o in P.IVA_2 via simulata e/o in via interposta alla con sede in Controparte_3
6900 Lugano, via Trevano 2 e quindi prietà delle stesse è riconducibile per la quota del 50% al de cuius e quindi Persona_1 all'odierna attrice , codice fiscale: nata a [...]_7
IN (BG) il 26.6.1981 e residente in [...];
- l'effettiva proprietà degli immobili attualmente di proprietà della
[...] con sede Milano, via Giacomo Leopardi 14 c.f.: Controparte_17 onducibile per la quota del 50% al de cuius P.IVA_2 Per_1
e quindi all'odierna attrice , codice fiscale:
[...] Parte_1 [...]
nata a [...] il nte in RG ( C.F._7
Bizzera n. 1600 a cui dovranno essere intestati e precisamente:
3
4
7) Revocare, per i motivi esposti, i seguenti atti dispositivi:
- atto a rogito notaio di Brescia in data 30 giugno 2020 tra la Persona_3 [...] con sede in Milano, via Ugo Bassi 18 c.f.: ed il Controparte_15 P.IVA_1 to a Montichiari il 21.3.1977, resident rada CP_11
Bagnolo 1a trav. 1 c.f.: ed avente ad oggetto i beni immobili CodiceFiscale_8 così identificati: AT Fabbricati del Comune di TI (BS)
- Sezione NCT foglio 10 come segue:
- mapp. n.ro 294 sub. 1, Via Palazzo n. 97, piano T-1, cat. D/10, R.C. euro 10.279,90 (individuante fabbricato per allevamento bovini con deposito, fienile, portici, trincee, vasche interrate, paddock, silos, stalla, tettoia cuccette, sala mungitura, vano tecnico, locale serbatoi, con corte);
= nel AT Fabbricati del Comune di TI (BS)
- Sezione NCT foglio 10 come segue:
- mapp. n.ro 294 sub. 2, Via Palazzo n. 97, piano T-1-2, cat. A/4, cl. 2, vani 13,5, Sup. Cat. mq. 324, (Totale escluse aree scoperte 324), R.C. euro 362,55
= nel AT Fabbricati del Comune di TI (BS)
- Sezione NCT foglio 10 come segue:
- mapp. n.ro 294 sub. 3, Via Palazzo n. 97, piano T-1-2, cat. A/4, cl. 2, vani 8, Sup. Cat. mq. 244 (Totale escluse aree scoperte 234) R.C. euro 214,85
= nel AT Fabbricati del Comune di TI (BS)
5 - Sezione NCT foglio 10 come segue:
- mapp. n.ro 294 sub. 4, Via Palazzo n. 97, piano T-1-2, cat. A/4, cl. 2, vani 13, Sup. Cat. mq. 317 (Totale escluse aree scoperte 303) R.C. euro 349,12 (individuanti abitazioni di tipo rurale in pessime condizioni di manutenzione che necessitano di interventi di ristrutturazione) a seguito della denuncia di "costituzione" del 03/12/2019 protocollo n. BS0193664 (n.2210.1/2019) ed unito tipo mappale in data 7.11.2019 prot. BS 2019/174984, con il quale il già mapp. 16 di Ha 0.20.40 (F.R.) è stato frazionato originando i mapp. 288 di Ha 0.06.15 e mapp. 289 di Ha 0.14.25; il già mapp. 116 di Ha 12.95.60 è stato frazionato originando i mapp. 290 di Ha 0.26.80, mapp. 291 di Ha 0.04.75, mapp. 292 di Ha 12.64.05; il mapp. 17 di Ha 0.02.40 (F.R.) è stato sostituito dal mapp. 293 pari superficie;
il mapp. 15 di Ha 0.09.00 (F.R.) è stato sostituito dal mapp. 294 pari superficie;
i mapp. 293-289 sono stati fusi nel nuovo mapp. 293 di Ha 0.16.65 e passato all'urbano; i mapp. 294 di Ha 0.09.00, mapp. 111 di Ha 0.08.60 (F.R.), mapp. 288 di Ha 0.06.15, mapp. 110 di Ha 0.01.60 (F.R.), mapp. 115 di Ha 0. 56.00 (F.U. d. acc.), mapp. 290 di Ha 0. 26.80, mapp. 291 di Ha 0.04.75 sono stati fusi nel nuovo mapp. 294 di Ha 01.12.90 e passato all'urbano;
= nel AT Fabbricati del Comune di TI (BS)
- Sezione NCT foglio 10 come segue:
- mapp. n.ro 295 sub. 1, Via Palazzo n. SNC, piano T-1, cat. D/1, R.C. euro 100,40 (individuante pozzo di irrigazione con annesse apparecchiature e corte pertinenziale) a seguito della denuncia di "costituzione" del 23/12/2019 protocollo n. BS0240325 (n. 2402.1/2019) relativamente al già mapp 14 di Ha 0.00.73 (fu d. accert) del foglio 10 di AT TE (pozzo)
= nel AT TE del Comune di TI (BS)- foglio 10 come segue:
- mapp. n.ro 173, Ha 0.02.60, bosco ceduo, cl. U, R.D. euro 0,94, R.A. euro 0,08 per frazionamento del 18/12/1992 in atti dal 17/03/1993 (n. 10520.4/1992)
= nel AT TE del Comune di TI (BS) - foglio 10 come segue:
- mapp. n.ro 113, Ha 0.21.20, semin irrig, cl. 2, R.D. euro 18,07, R.A. euro 18,61
= nel AT TE del Comune di TI (BS)
- foglio 10 come segue:
- mapp. n.ro 213, Ha 4.86.80, semin irrig, cl. 2, R.D. euro 414,83, R.A. euro 427,40 = nel AT TE del Comune di TI (BS)
- foglio 10 come segue:
- mapp. n.ro 292, Ha 12.64.05, semin irrig, cl. 2, R.D. euro 1.077,17, R.A. euro 1.109,81 per frazionamento del 07/11/2019 protocollo n. BS0174984 del già mapp. 116 succitato
- l'atto in data 10 maggio 2018 a rogito notaio di Brescia n. 5684 rep. 3120 Per_4 racc. (doc. 29 atto citazione) con il quale la con sede in Controparte_5
Milano, via Leopardi 14, c.f.: nato a [...]_2 CP_12
Manerbio (Bs) il 19.10.1979 Cigole via Vittorio
[...]
ed avente ad oggetto i seguenti beni immobili così identificati: C.F._9 vone del Mella: Foglio 10 mapp. 68, semin irrig, cl. 2, di Ha 0.31.90, RD Euro 28,01, RA Euro 31,30;
6 mapp. 73, sem irr arb, cl. 3, di Ha 0.51.80, RD Euro 46,82, RA Euro 45,48;
mapp. 74, semin irrig, cl. 2, di Ha 0.03.50, RD Euro 3,07, RA Euro 3,43;
mapp. 75, costr no ab, di Ha 0.01.10;
mapp. 76, costr no ab, di Ha 0.03.10;
mapp. 77, fabb diruto, di Ha 0.05.40;
mapp. 78, fabb diruto, di Ha 0.02.00;
mapp. 79, fabb diruto, di Ha 0.05.60;
mapp. 80, seminativo, cl. 2, di Ha 0.12.60, RD Euro 10,74, RA Euro 9,44;
mapp. 114 AA, seminativo cl. 2, di Ha 0.01.00, RD Euro 0,85, RA Euro 0,75;
mapp. 114 AB bosco ceduo cl. 1, di Ha 0.00.60, RD Euro 0,22, RA Euro 0,02;
mapp. 115, semin irrig, cl. 1, di Ha 0.46.40, RD Euro 45,53, RA Euro 50,32;
mapp. 137, semin irrig, cl. 2, di Ha 0.98.00, RD Euro 86,04, RA Euro 96,16;
mapp. 138, seminativo, cl. 2, di Ha 0.26.80, RD Euro 22,84, RA Euro 20,07. 8) Condannare i convenuti, nella misura che risulterà dovuta in corso di causa e comunque in via tra loro solidale alla restituzione e/o reimmissione nel possesso dell'attrice quale unica erede di tutti i beni riconducibili pro quota al de cuius attualmente in possesso o gestiti dal altri soggetti privi di un titolo effettivo nonché condannare i medesimi alla resa del conto della loro gestione a far data dall'apertura della successione ed al risarcimento di ogni danno causato alla ricorrente dalla loro illegittima gestione e dagli atti compiuti sul patrimonio ereditario che ci si riserva di quantificare in corso di causa. Ordinare alla Competente Agenzia del Territorio – Servizi di pubblicità Immobiliare, nonché al competente Registro delle imprese, la trascrizione dell'emananda sentenza. IN VIA ISTRUTTORIA Richiamato tutto quanto argomentato, formulato, eccepito, dedotto e prodotto negli atti precedenti, chiede l'ammissione della prova per testi (come infra indicati) sui capitoli di prova qui di seguito formulati, preceduti dalle parole “vero che”: 1) Il Sig. ha omesso di lasciare, alla sua morte, disposizioni Persona_1 testamentarie note e la SI.ra venne chiamata alla successione per la quota di Pt_1
2/3 poiché erano ancora in vi ori ed una sorella?
2) La SI.ra si è attivata solo dopo la morte del marito per ricostruire la Pt_1 consistenza del patrimonio ereditario che le era, sino a quel momento, ignoto, accettando l'eredità con beneficio d'inventario?
3) Ad oggi la SI.ra è da considerarsi l'unica erede in quanto i genitori, la Pt_1 sorella e i nipoti ha ciato all'eredità con atto pubblico in 7.12.2017 a rogito del Notaio di NO? Per_2
4) A seguito di verifiche sulla consistenza dell'eredità di è emerso Persona_1 che lo stesso fosse titolare, unitamente al cugino azioni al Controparte_1 portatore, di due società di diritto svizzero ( e Controparte_3 [...]
)? Controparte_2
unitamente al cugino aveva Persona_1 Controparte_1 consegnato i titoli al portatore al notaio avvocato di Lugano? Persona_5
7 6) La SI.ra , alla fine del mese di luglio 2020, si è recata presso lo studio del Pt_1 notaio avvo per ritirare la documentazione contabile del marito, di cui le Per_5 venne consegnata solo una parte?
7) Nel mese di agosto 2020 la SI.ra , visionando con attenzione i documenti Pt_1 contabili ha appurato che il notaio ha consegnato, in data 21.09.2017 (dopo la Per_5 morte del marito) al Sig. “50 azioni al portatore nominali CHF Controparte_1
1.000,00 ciascuna su un t l portatore di nominali CHF 1.000,00 di sua pertinenza”? 8) Tale consegna sarebbe stata possibile in forza di autorizzazione rilasciata che il defunto avrebbe sottoscritto in data 21.09.2017? Persona_1
9) Il documento che consegnava a i titoli azionari del cugino era Controparte_1 evidentemente un falso posto che il o in data 12.09.2017?
10) Oltre alla data anche la firma del de cuius era falsa, come dimostrato dal confronto con una sottoscrizione effettivamente apposta da Persona_1
11) La SI.ra si è dichiarata proprietari nari al Controparte_8 portatore che aveva consegnato al notaio e che Persona_1 Per_5 successivament ortem dal cugino CP_1
12) Il documento “portante disposizioni testamentarie” pubblicato con verbale a rogito del Notaio di Brescia in data 7.12.2020 n. 114.404 rep. 42.134 racc. è un Persona_3 falso?
13) Il SI. pochi giorni dopo la morte di ha Controparte_1 Persona_1 ritirato i c portatore e li consegnati ai si e Controparte_6
che hanno, dapprima rinunciato all'eredità del fi o CP_7 esercitato i poteri di controllo sulle società possedute? 14) La si è spogliata del proprio patrimonio in favore del SI. Controparte_5
CP_12
, rappresentata dalla società , si è spogliata CP_2 CP_15 CP_2 del pro ore del SI. pe iguo? CP_11
16) Il prezzo di vendita dei terreni ricevuto dal SI. è servito per coprire CP_11
i debiti della ? Controparte_5
17) Questa o stificata dalle circostanze? Si indicano quali testimoni su tutti i capitoli di prova di cui sopra
- Sig. , residente in [...]
1600;
- Sig. , residente in [...]
1600;
- Sig.ra residente in [...]
1600; IN OGNI CASO Con vittoria di spese, competenze, compenso professionale e rimborso forfettario ed oneri di legge”
PER IL CONVENUTO Controparte_1
“In via pregiudiziale e/o preliminare:
8 • rigettarsi l'azione proposta per essere l'adito Tribunale di Milano – Sezione Specializzata Impresa incompetente funzionalmente a conoscere della dedotta causa ereditaria ricadente nel novero di quelle elencate dall'art. 22 c.p.c. e, quindi, di competenza del Tribunale di Brescia (Giudice ordinario) quale giudice del luogo dell'apertura della successione di Persona_1
In via pregiudiziale e/o preliminar dichiararsi improcedibile la domanda successoria proposta dalla SI.ra Parte_1
per la mancata adesione della medesima alla mediazione obbligatoria
[...]
a dal Giudice. In via principale di merito:
• rigettarsi l'azione di “petizione di eredità” e di restituzione di beni ereditari per carenza di interesse ad agire e legittimazione attiva in capo all'attrice SI.ra Parte_1
, attesa la qualità di erede spettante al convenuto
[...] Controparte_1 arsi l'azione di nullità del testamento pubblicato i dal notaio contenente le disposizioni di ultima volontà mediante le quali il Persona_6
“de cuius” ha attribuito il suo patrimonio a conseguentemente Controparte_1 rigettarsi le domande di accertamento dell'inte /o simulazione e/o interposizione delle quote delle società di diritto italiano partecipate dalle società di diritto svizzero per i motivi gradatamente esposti in premessa ed in ogni caso in quanto inammissibili, affetta da carenza di interesse ad agire ed infondate in fatto come in diritto;
• rigettarsi in ogni caso le proposte azioni revocatorie, siccome manifestamente infondate in fatto come in diritto. In ogni caso: con rifusione degli esborsi e del compenso professionale del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, Iva e c.p.a.”
PER I CONVENUTI , Controparte_6 CP_7 Controparte_8
Controparte_9 CP_10
“In via preliminare Con riferimento a tutte le domande attoree, dichiarare: a) l'incompetenza per territorio del Tribunale adito dovendosi ritenere competente il Tribunale di Brescia come Foro della successione;
b) l'incompetenza del Tribunale adito anche quale giudice delle imprese, trattandosi di controversia in materia di successione. Nel merito, in via principale Rigettare tutte le domande dell'attrice per incompetenza di Codesto Tribunale, sia per territorio sia quale giudice delle imprese, essendo competente per territorio e per materia il Tribunale di Brescia. In via subordinata Nel caso in cui il Tribunale adito dovesse ritenersi competente, seguendo l'ordine di proposizione delle domande in atto di citazione: Sulla domanda n. 1: nessuna opposizione alla dichiarazione di apertura della successione di peraltro non necessaria. Persona_1
9 Sulla domanda n. 2: i convenuti , Controparte_6 CP_7 Controparte_8
e conf r e CP_9 CP_10 Per_1
[...] anda n. 3: si condivide l'interpretazione secondo cui il preteso testamento di in favore di ne è privo dei requisiti di forma e di Persona_1 Controparte_1
A tale riguardo, le relative domande formulate dallo stesso Controparte_1 dovranno essere dichiarate inammissibili in questa sede, per incompetenza territoriale e per materia di Codesto Tribunale essendo competente il Tribunale di Brescia. Sulla domanda n. 4: non si contesta la qualità di unica erede di in Parte_1 conseguenza della rinuncia all'eredità da parte dei convenuti nel cui interesse è la presente comparsa. Sulla domanda n. 5: rigettare la domanda poiché infondata, atteso che il defunto non fu mai né proprietario né possessore del 50% delle Persona_1 società svizzere e CP_2 Controparte_3
Accertare e dichiarare, di conseguenza, che i SInori e ne Controparte_6 CP_7 sono i legittimi possessori-proprietari iure proprio . Sulla domanda n. 6: rigettare la domanda nella sua articolata interezza essendo direttamente dipendente dalla domanda n.
5. Infatti, non essendo il defunto Per_1
- di conseguenza neppure l'attuale erede - né proprietario né p
[...] delle partecipazioni nelle società svizzere non era titolare di alcun diritto connesso alle società di diritto italiano, né di alcun diritto di proprietà immobiliare così come specificati e pretesi. Dichiarare, pertanto, che i SInori e Controparte_6 CP_7 sono i legittimi possessori-proprietari della azioni delle società Controparte_3 e Soc. Agr. CH S.A., entrambe con sede in Svizzer
[...] che ne deriva con riferimento alle società italiane partecipate. Sulla domanda n. 7: tale domanda non riguarda i convenuti nel cui interesse è la presente memoria. Sulla domanda n. 8: la genericità della sua formulazione la rende nulla, comunque infondata nei confronti dei convenuti. Pertanto se ne chiede il rigetto. In conseguenza di quanto sopra riportato, condannare parte attrice al pagamento delle spese e competenze di causa, anche ai sensi dell'art. 96, ultimo comma, c.p.c.”.
PER I CONVENUTI e CP_11 CP_12
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per le ragioni esposte in atti ed a verbale: IN VIA PREGIUDIZIALE e/o PRELIMINARE: dichiarare improcedibili le domande principali spiegate dall'attrice, e, di conseguenza, di quelle alle prime strettamente correlate e da queste necessariamente discendenti, quali la domanda revocatoria proposta ex art. 2901 c.c. nei confronti dei convenuti SInori e CP_11 [...]
CP_12
IN VIA PRINCIPALE: nella non creduta ipotesi di mancato accoglimento della suddetta eccezione pregiudiziale e/o preliminare, respingere in toto le domande proposte
10 dall'attrice nei confronti dei medesimi convenuti in quanto infondate in fatto e in diritto. IN VIA DEL TUTTO SUBORDINATA E RICONVENZIONALE: per il denegato caso di accoglimento delle domande attoree, condannare la “ (P.IVA Controparte_4
), in persona del legale rappresentante pro tempore, e la “ P.IVA_1 [...]
(P.IVA ), in persona del legale rappresenta Controparte_5 P.IVA_2 ivament he, stanti le allegazioni attoree, saranno eventualmente ritenuti essere gli effettivi proprietari dei beni all'epoca delle vendite, a restituire, rispettivamente, al SI. ed al SI. le somme da CP_11 CP_12 questi ricevute a titolo di prezz avendita gricoli, come emergenti dai rogiti notarili in atti, maggiorate delle migliorie/costi che gli stessi saranno stati eventualmente costretti a apportare/sostenere medio tempore, nonché, naturalmente, degli interessi di legge maturati dal versamento del prezzo medesimo alla data dell'effettivo rimborso. IN VIA ISTRUTTORIA: occorrendo e senza assunzione di oneri che non competono, nominare un consulente tecnico d'ufficio, esperto in materia, al quale, previa autorizzazione all'acquisizione presso gli uffici competenti di tutta la documentazione tecnica della quale dovesse eventualmente necessitare, ed esame dei riferiti documenti già prodotti con la comparsa di costituzione e risposta, nonché, comunque, genericamente, degli atti e dei documenti del giudizio, affidare l'incarico di:
- descrivere lo stato di fatto esistente e le condizioni degli immobili per cui è causa all'epoca delle relative compravendite,
- accertarne il valore di mercato a quel momento;
- accertare di conseguenza se i corrispettivi versati dagli acquirenti, sì come risultanti dai rogiti notarili in atti (cfr. doc. 32 e 33 della citazione), fossero o meno congrui rispetto al valore di mercato dei beni compravenduti. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari e con condanna dell'attrice al risarcimento dei danni cagionati ai convenuti ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 comma I e/o III cpc, anche per non aver essa ritenuto di desistere dalle domande spiegate nei confronti dei convenuti stessi nonostante il provvedimento pronunciato da Codesto Ill.mo Tribunale in data 14.09.21 nel procedimento di accertamento tecnico preventivo n. 11579/2021-1 RG”.
PER LA CONVENUTA Controparte_2
“In via pregiudiziale e/o preliminare e/o principale: dichiararsi, per i motivi esposti in premessa e, comunque, per il miglior “nomen iuris”, la carenza di giurisdizione del Giudice italiano, competente essendo il Giudice svizzero a conoscere delle domande di accertamento dell'intestazione fiduciaria e/o per interposizione proposta dall'attrice in ordine alle partecipazioni sociali - quote della società a responsabilità limitata italiana Controparte_4
In via pregiudiziale e/o preliminare: dichiararsi improcedibili le domande formulate dalla SI.ra per la Parte_1 mancata adesione della medesima alla mediazione obbligatori udice. In via di espresso e stretto subordine, nel merito:
11 • rigettarsi le azioni proposte dall'attrice perché carenti di interesse ex art. 100 c.p.c. e pure palesemente infondate ed inammissibili nella parte in cui mirano a procurare all'attrice la formale titolarità di beni immobili divenuti e rimasti in piena e legittima proprietà della società di diritto italiano Controparte_4
• rigettarsi in ogni caso le proposte azioni revocatorie, siccome manifestamente infondate in fatto come in diritto;
• con rifusione degli esborsi e del compenso professionale del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, Iva e c.p.a.”.
PER LA CONVENUTA Controparte_3
“In via pregiudiziale e/o preliminare e/o principale: dichiararsi, per i motivi esposti in premessa e, comunque, per il miglior “nomen iuris”, la carenza di giurisdizione del Giudice italiano, competente essendo il Giudice svizzero a conoscere delle domande di accertamento dell'intestazione fiduciaria e/o per interposizione proposta dall'attrice in ordine alle partecipazioni sociali - quote della società a responsabilità limitata italiana Controparte_17
In via pregiudiziale e/o preliminare: dichiararsi improcedibili le domande formulate dalla SI.ra per la Parte_1 mancata adesione della medesima alla mediazione obbligatori udice. In via di espresso e stretto subordine, nel merito:
• rigettarsi le azioni proposte dall'attrice perché carenti di interesse ex art. 100 c.p.c. e pure palesemente infondate ed inammissibili nella parte in cui mirano a procurare all'attrice la formale titolarità di beni immobili divenuti e rimasti in piena e legittima proprietà della società di diritto italiano Controparte_5
• rigettarsi in ogni caso le proposte me manifestamente infondate in fatto come in diritto;
• con rifusione degli esborsi e del compenso professionale del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, Iva e c.p.a.”.
PER LA CONVENUTA Controparte_4
“In via pregiudiziale e/o preliminare e/o principale: dichiararsi l'incompetenza funzionale dell'adito Tribunale di Milano – Sezione Specializzata Imprese a conoscere della controversia dedotta sia della causa di nullità del testamento sia dell'azione revocatoria ordinaria proposta nei confronti della
la competenza spettando, per i motivi esposti in premessa, Controparte_4 le Giudice ordinario. In via pregiudiziale e/o preliminare: dichiararsi improcedibili le domande formulate dalla SI.ra per la Parte_1 mancata adesione della medesima alla mediazione obbligatoria disposta dal Giudice. In via di espresso e stretto subordine, nel merito: dichiarare la carenza di attiva dell'attrice in ordine alle proposte azioni revocatorie ex art. 2901 c.c. per totale difetto della qualità di creditore della medesima nei confronti della .. Controparte_4
In vi etto subordine, nel merito:
12 respingersi, comunque, le azioni revocatorie promosse dall'attrice, in quanto infondate in fatto come in diritto. In ogni caso: con rifusione degli esborsi e del compenso professionale del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, Iva e c.p.a.”
PER LA CONVENUTA Controparte_5
“In via pregiudiziale e/o preliminare e/o principale: dichiararsi l'incompetenza funzionale dell'adito Tribunale di Milano – Sezione Specializzata Imprese a conoscere della controversia dedotta sia della causa di nullità del testamento sia dell'azione revocatoria ordinaria proposta nei confronti della
la competenza spettando, per i motivi esposti in Controparte_5 premessa, al Tribunale di Brescia quale Giudice ordinario. In via pregiudiziale e/o preliminare: dichiararsi improcedibili le domande formulate dalla SI.ra per la Parte_1 mancata adesione della medesima alla mediazione obbligatoria disposta dal Giudice. In via di espresso e stretto subordine, nel merito: dichiarare la carenza di attiva dell'attrice in ordine alle proposte azioni revocatorie ex art. 2901 c.c. per totale difetto della qualità di creditore della medesima nei confronti della .. Controparte_5
In via di ulteriore espresso e stretto subordine, nel merito: respingersi, comunque, le azioni revocatorie promosse dall'attrice, in quanto infondate in fatto come in diritto. In ogni caso: con rifusione degli esborsi e del compenso professionale del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, Iva e c.p.a.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
Con atto di citazione del 23 febbraio 2021, la dott.ssa conveniva in Parte_1 giudizio i SIg.ri , Controparte_6 CP_7 Controparte_8 Controparte_9
e nonché le CP_10 Controparte_1 CP_11 CP_12 società , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e al fine di: Controparte_5 Controparte_18 TR
1) Accertare e dichiarare l'apertura della successione di (c.f.: Persona_1
) da ultimo residente in [...] e deceduto CodiceFiscale_1
13 in FL in data 12.9.2017 (di seguito, il “de cuius”) e, ricostruire, ove necessario,
l'asse ereditario del medesimo;
2) Accertare e dichiarare che i SI.ri e (genitori del de Controparte_6 CP_7 cuius), (sorella) e e (nipoti) hanno Controparte_8 Controparte_9 CP_10 rinunciato all'eredità con atto pubblico e non vantano alcun diritto né sui beni relitti né su quelli la cui titolarità o proprietà verrà accertata in capo al de cuius e quindi in capo all'odierna attrice.
3) Accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'invalidità quale testamento del “documento” pubblicato dal convenuto (con verbale di Controparte_1 pubblicazione a rogito notaio di Brescia in data7.12.2020 n. 114.404 Persona_3 rep. 42.134 racc.);
4) Per l'effetto di quanto sopra, accertare e dichiarare che la SI.ra è Parte_1 unica erede del SI. con ogni conseguenza di legge. Persona_1
5) Accertare e dichiarare che il de cuius, e conseguentemente l'odierna attrice, era direttamente titolare e proprietario delle partecipazioni nelle società Svizzere
CH S.A. e come sopra identificate nella misura del Controparte_3
50%;
6) Accertare e dichiarare, previa ogni preliminare declaratoria di legge, per i motivi in atto e in conseguenza di quanto al precedente punto che:
- le quote sociali della sono state intestate Controparte_15 fiduciariamente e/o in via simulata e/o in via interposta alla Controparte_16
e quindi per l'effetto ad oggi l'effettiva proprietà delle stesse è
[...] riconducibile per la quota del 50% al de cuius e quindi Persona_1 all'odierna attrice;
- l'effettiva proprietà degli immobili attualmente di proprietà della
[...]
siti nel Comune di TI (meglio ivi individuati) è ad Controparte_15 oggi riconducibile per la quota del 50% al de cuius e quindi all'odierna attrice;
14 - le quote sociali della sono state intestate Controparte_17 fiduciariamente e/o in via simulata e/o in via interposta alla
[...]
e quindi per l'effetto ad oggi l'effettiva proprietà delle stesse è Controparte_3 riconducibile per la quota del 50% al de cuius e quindi all'odierna attrice;
- l'effettiva proprietà degli immobili attualmente di proprietà della
[...]
(siti nel Comune di Cottolengo e Legno, meglio ivi Controparte_17 identificate) è ad oggi riconducibile per la quota del 50% al de cuius e quindi all'odierna attrice;
- le quote sociali della sono state intestate Parte_2 fiduciariamente e/o in via simulata e/o in via interposta alla TR
con sede negli Stati Uniti D'America, quindi per l'effetto ad oggi l'effettiva
[...] proprietà delle stesse è riconducibile per una quota non inferiore al 50% al de cuius
e quindi all'odierna attrice;
- l'effettiva proprietà degli immobili attualmente di proprietà della
[...]
(siti nel Comune di Cottolengo, ivi meglio identificati) è ad Parte_2 oggi riconducibile per una quota non inferiore al 50% al de cuius e quindi all'odierna attrice;
7) Revocare i seguenti atti dispositivi:
- atto a rogito notaio di Brescia in data 30 giugno 2020 tra la Persona_3 [...] ed il SI. ed avente ad oggetto i beni Controparte_15 CP_11 immobili situati nel Comune di TI (BS), ivi individuati;
- l'atto in data 10 maggio 2018 a rogito notaio di Brescia n. 5684 rep. 3120 Per_4 racc. (doc. 29 atto citazione) con il quale la ha venduto Controparte_5 al SI. i beni immobili siti nel Comune di Pavone del Mella, ivi meglio CP_12 identificati.
8) Condannare i convenuti, nella misura che risulterà dovuta in corso di causa e comunque in via tra loro solidale alla restituzione e/o reimmissione nel possesso
15 dell'attrice quale unica erede di tutti i beni riconducibili pro quota al de cuius attualmente in possesso o gestiti dal altri soggetti privi di un titolo effettivo nonché condannare i medesimi alla resa del conto della loro gestione a far data dall'apertura della successione ed al risarcimento di ogni danno causato alla ricorrente dalla loro illegittima gestione e dagli atti compiuti sul patrimonio ereditario che ci si riserva di quantificare in corso di causa.
Ordinare alla Competente Agenzia del Territorio – Servizi di pubblicità Immobiliare, nonché al competente Registro delle imprese, la trascrizione dell'emananda sentenza.
A fondamento delle proprie domande deduceva quanto segue:
- in data 1° giugno 2013 l'attrice sposava Persona_1
- la , nel corso del matrimonio, provenendo da una famiglia abbiente, Pt_1 non si era mai interessata del patrimonio del marito che svolgeva l'attività di medico veterinario ed era altresì imprenditore agricolo;
- appena quattro anni dopo e, segnatamente, il 12 settembre 2017 il SI. decedeva in FL (BS) a causa di un sinistro stradale;
Persona_1
- il de cuius non lasciava disposizioni testamentarie note e, pertanto, l'attrice, quale moglie ed in assenza di figli, veniva chiamata alla successione ex art. 582 c.c. per la quota di 2/3 poiché, al momento della morte, erano ancora in vita i genitori del defunto ed odierni convenuti SI.ri e ed una Controparte_6 CP_7 sorella, SI.ra Controparte_8
- a seguito del decesso del marito, la si era immediatamente attivata Pt_1 per ricostruire la consistenza del patrimonio ereditario che le era sostanzialmente ignoto e, per tale motivo, provvedeva ad accettare l'eredità con beneficio d'inventario;
- tuttavia, il termine ex art. 485 c.c. spirava senza che si fosse provveduto alla redazione dell'inventario, sicché la diveniva erede pura e semplice;
Pt_1
16 - con atto pubblico in data 7 dicembre 2017 a rogito notaio di NO Per_2
(BS), gli altri predetti chiamati all'eredità (ovvero i genitori, la sorella ed i nipoti del de cuius) rinunciavano all'eredità;
- come risultato anche dalla “dichiarazione di consistenze aziendali” redatta dal geom. in data 23.5.2019 il defunto era socio o amministratore di CP_20 Per_1 varie società proprietarie, a loro volta, di numerosi immobili;
- durante le predette operazioni di inventario era emerso un quadro patrimoniale del de cuius rilevantissimo ma assolutamente sconosciuto alla moglie e che si presentava articolato con un elevato livello di complessità societaria ed immobiliare tale per cui si rendevano necessarie ulteriori verifiche;
- poiché la era a conoscenza del fatto che il defunto marito possedeva Pt_1 anche beni in Svizzera, all'esito dell'improvvisa scomparsa di quest'ultimo procedeva ad effettuare indagini per verificare l'effettiva consistenza del patrimonio riconducibile al de cuius;
- a seguito di tali ricerche era emerso che il defunto era anche titolare, Per_1 unitamente al cugino SI. di 50 azioni al portatore, di due Controparte_1 società di diritto svizzero;
- la si era recata a Lugano presso l'ufficio del notaio avv. Pt_1 Persona_5
(presso cui erano depositati i titoli) e, in tale occasione, il predetto professionista consegnava a parte attrice, in copia, una serie di documenti evidenziandole, peraltro, che erano solo una parte di quelli in suo possesso e di quella presente in
Svizzera anche in mano ad altri depositari;
- l'attrice in quel momento non aveva fatto caso alle affermazioni del notaio né aveva preso visione dei documenti a lei consegnati;
- senonché, nei giorni successivi, precisamente all'inizio del mese di agosto
2020, la , dalla disamina dei predetti documenti, appurava che il suddetto Pt_1 notaio aveva consegnato in data 21 settembre 2017 (quindi dopo il decesso del
17 marito) al SI. “n. 50 (cinquanta) azioni al portatore di nominali Controparte_1
CHF 1.000,00 ciascuna su un totale di n. 100 (cento) azioni al portatore di nominali
CHF 1.000,00 ciascuna comprese nei certificati azionari dal n.1 (uno) al n. 5
(cinque) delle società (I) , Lugano e (ii) Controparte_3 Controparte_2
, Paradiso, di sua pertinenza”;
[...]
- tale consegna era stata effettuata in forza di una “autorizzazione” che il defunto avrebbe sottoscritto, appunto, in pari data chiaramente Persona_1 falsa, stante il precedente decesso del de cuius avvenuto esattamente nove giorni prima, ovvero il 12 settembre 2017 (la stessa firma ivi apposta non era infatti riferibile al marito);
- stante la gravità della situazione, in data 22 ottobre 2020 era stata presentata una denuncia al competente Pubblico Ministero di Lugano con la quale, oltre ad esporre la vicenda, era stato altresì richiesto il sequestro dei titoli al portatore ove reperiti in Svizzera;
- a seguito della predetta denuncia, il “Procuratore Pubblico” del Canton Ticino aveva avviato un procedimento per i reati di truffa (art. 146 cod. pen. svizzero) e falso in documenti (art. 251 cod. pen. svizzero) ed emesso un ordine di perquisizione domiciliare e di sequestro delle azioni al portatore presso tal avvocato Cugini di
Lugano dove, secondo le informazioni in possesso della Procura svizzera, erano stati reperiti i certificati azionari al portatore;
- dai predetti accertamenti e dalla corposa documentazione reperita dagli inquirenti svizzeri era emerso un quadro complessivo della vicenda assolutamente sconcertante;
- precisamente, pochi giorni dopo il decesso del cugino, Controparte_1 aveva ritirato i certificati azionari al portatore e li aveva consegnati ai parenti del de cuius SI.ri e (padre e sorella) e (madre), che, a CP_6 Controparte_8 CP_7 loro volta, avevano dapprima rinunciato all'eredità (in data 7.12.2017) e poi si erano dichiarati proprietari delle medesime azioni al portatore di spettanza del de cuius
18 esercitando in via esclusiva e con integrale esclusione dell'attrice (in realtà l'unica legittimata a farlo) i diritti di controllo in base alla legge elvetica sia sulle società direttamente “possedute” che su quelle partecipate, arrivando a porre in essere una serie di atti e di comportamenti dispositivi di tutti i patrimoni societari coinvolti come se ne fossero i titolari esclusivi;
- in sintesi, i suddetti familiari del de cuius avevano utilizzato, come escamotage, la particolarità del fatto che le azioni delle società svizzere erano al portatore e quindi sostanzialmente anonime per esercitare tutti i diritti amministrativi e patrimoniali ad esse connessi;
- peraltro, nel corso delle indagini elvetiche era emerso un “testamento” a favore dell'unico soggetto ancora spendibile dal punto di vista ereditario, e cioè il cugino
CP_1
- riconducibili al patrimonio del de cuius erano anche le due società controllate al 100% dalle società svizzere, segnatamente (di seguito, Controparte_4
“ ”) e (di seguito, “ ”), nonché CP_15 Controparte_5 CP_5
(di seguito, ”), amministrata da Parte_3 Parte_2 CP_3
e posseduta dalla società con sede negli Controparte_3 TR
Stati Uniti d'America;
- tra 2018 e del 2020 compivano atti Parte_4 Controparte_5 dispositivi degli immobili sociali;
- in particolare, con atto in data 10 maggio 2018 (quindi dopo il CP_5 decesso del de cuius) a rogito notaio di Brescia (n. 5684 rep. 3120 racc.) Per_4 vendeva a un certo SI. per un corrispettivo dichiarato di € CP_12
215.000,00 un compendio immobiliare costituito da terreni ed immobili tutti siti nel comune di Pavone Del Mella;
con atto a rogito notaio di Brescia (n. 113908 rep.) in CP_15 Persona_3 data 30 giugno 2018 vendeva a tal SI. un complesso immobiliare CP_11 denominato "CASCINA FENILETTO" per il corrispettivo di € 1.920.000,00;
19 - i corrispettivi di vendita erano assolutamente eSIui come confermato da due perizie redatte dal geom. , su incarico dello stesso rappresentante Persona_7 della società SI. che aveva accertato un valore CP_2 Persona_8 complessivo tra immobili e terreni agricoli di € 4.506.180,00;
- peraltro, nel medesimo atto di vendita risultano essere “intervenute”, tra le altre, anche la che conduceva terreni in locazione e Parte_5 versava quindi canoni di affitto e percepiva contributi PAC, in qualità di conduttrice dell'immobile compravenduto, guarda caso rappresentata dal SI. CP_1
cioè colui che aveva materialmente posto in essere l'operazione di
[...]
“trasferimento” illegittima delle azioni al portatore in Svizzera;
- contestualmente alla vendita di cui sopra, con scrittura privata del 30 giugno
2020 (quindi sempre dopo il decesso del de cuius) , rappresentata dalla CP_15 società (a sua volta rappresentata dal SI. , poneva in CP_2 Persona_8 essere una delegazione di pagamento nei confronti del SI. ed a CP_11 favore di per l'importo di € 1.800,000,00 giustificando tale operazione CP_5 sulle seguenti circostanze:
✓ la stessa sarebbe stata “debitrice” di in forza di un CP_15 CP_5 non meglio specificato “finanziamento” datato 21.10.2019 di importo non inferiore ad € 1.800.000,00;
✓ la era, a sua volta, debitrice nei confronti della Cassa Controparte_5
Padana BCC;
- in pratica, con due atti contestuali, - senza che ci fosse alcuna CP_15 giustificazione – aveva depauperato il proprio patrimonio immobiliare, non avendo incassato neppure (l'eSIuo) corrispettivo;
- i predetti atti dispositivi compiuti da e dovevano CP_15 CP_5 essere revocati nell'interesse dell'odierna attrice, quale soggetto creditore delle società alienanti in senso lato, tenuto conto che in entrambi i casi si era trattato di trasferimenti immobiliari effettuati ad un corrispettivo irrisorio rispetto all'effettivo
20 valore degli immobili e pertanto non era neppure necessaria la dimostrazione del requisito della malafede dell'acquirente ai sensi dell'art. 2901, comma 2° n. 2 c.c.;
- il de cuius, e quindi oggi l'attrice, quale unica erede, era direttamente titolare delle partecipazioni nelle società Svizzere che, a loro volta, altro non erano se non un mero schermo interposto per la gestione diretta dei beni immobili in Italia tramite un complesso sistema di società collegate e controllate in Italia anch'esse interposte;
- l'attribuzione della proprietà di tutti gli immobili in capo alle
[...]
aveva natura sostanzialmente fittizia nel senso che tali persone Parte_6 giuridiche altro non erano che meri contenitori del patrimonio immobiliare del de cuius e che veniva gestito dai suoi familiari pur a fronte della predetta rinuncia all'eredità;
- le società Svizzere controllanti erano gestibili tramite il mero possesso di titoli al portatore e dunque i diritti di controllo erano trasferibili ed esercitabili al di fuori di qualsivoglia formalità, come se si trattasse di persone fisiche;
- gli stessi ed si erano dichiarati proprietari sostanziali del CP_6 Controparte_8 patrimonio delle società italiane controllate;
- dall'accertamento della natura interposta, simulata e comunque di mero schermo giuridico delle società svizzere tramite i loro certificati al portatore e quindi della effettiva titolarità delle medesime quote al portatore in capo al de cuius discendeva la conseguente effettiva titolarità delle quote societarie delle società italiane da esse partecipate sempre in capo al de cuius (e quindi oggi all'odierna attrice) nonché l'ulteriore circostanza che tutti gli immobili erano stati collocati nelle medesime società in via simulata o interposta o comunque fiduciaria e che comunque le predette società altro non erano se non meri contenitori di un patrimonio creato, gestito, amministrato e valorizzato personalmente dal de cuius.
21 * Con comparsa del 20 ottobre 2021 si costituivano in giudizio Controparte_6
, eccependo CP_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10 anzitutto l'incompetenza del Tribunale adito, sia per territorio sia quale giudice delle imprese, essendo competente per territorio e per materia il Tribunale di
Brescia.
Nel merito non si opponevano all'accoglimento delle domande attoree di cui ai numeri 1, 2 , 3 e 4 delle conclusioni in epigrafe inerenti segnatamente: i) alla dichiarazione di apertura della successione di ii) Persona_1 all'accertamento della rinuncia all'eredità di da parte di essi Persona_1 convenuti;
iii) all'accertamento dell'invalidità del testamento in Persona_1 favore di essendo privo dei requisiti di forma e di sostanza;
iv) Controparte_1 all'accertamento della qualità di unica erede di non contestata dai Parte_1 convenuti.
Viceversa, chiedevano il rigetto delle domande di cui ai numeri 5 e 6 delle conclusioni attoree sostenendo che il defunto non era mai stato Persona_1 né proprietario né possessore del 50% delle partecipazioni nelle società svizzere
CH S.A. e essendone invece e Controparte_3 Controparte_6
i legittimi possessori-proprietari iure proprio; da ciò discendeva anche CP_7
l'infondatezza della domanda di cui al citato n. 6 relativa all'intestazione fittizia delle quote sociali di Parte_6
Rilevavano infine l'estraneità nei loro confronti della domanda revocatoria di cui al punto 7 delle conclusioni e la genericità di quella contenuta al punto 8.
* Con comparsa del 25 ottobre 2021 si costituiva in giudizio Controparte_1 istando per il rigetto delle domande attoree e chiedendo: in via pregiudiziale e/o preliminare, rigettarsi l'azione proposta per essere l'adito Tribunale di Milano -
Sezione Specializzata Impresa incompetente funzionalmente a conoscere della dedotta causa ereditaria ricadente nel novero di quelle elencate dall'art. 22 c.p.c. e,
22 quindi, di competenza del Tribunale di Brescia (Giudice ordinario) quale giudice del luogo dell'apertura della successione di in via pregiudiziale Persona_1
e/o preliminare, dichiararsi improcedibile la domanda successoria proposta dalla SI.ra per mancato esperimento della mediazione obbligatoria di cui Parte_1 all'art. 5, comma 1-bis del D.lgs. n. 28/2010; in via principale di merito, rigettarsi l'azione di “petizione di eredità” e di restituzione di beni ereditari per carenza di interesse ad agire e legittimazione attiva in capo all'attrice SI.ra , Parte_1 attesa la qualità di erede spettante al convenuto rigettarsi Controparte_1
l'azione di nullità del testamento pubblicato in data 07.12.2020 dal notaio
[...] contenente le disposizioni di ultima volontà mediante le quali il de cuius Persona_6 ha attribuito il suo patrimonio al cugino conseguentemente rigettarsi le CP_1 domande di accertamento dell'intestazione fiduciaria e/o simulazione e/o interposizione delle quote delle società di diritto italiano partecipate dalle società di diritto svizzero, stante la carenza di interesse in capo all'attrice; rigettarsi in ogni caso le proposte azioni revocatorie, siccome manifestamente infondate in fatto come in diritto.
* Con comparsa del 26 ottobre 2021 si costituiva in giudizio CP_5 chiedendo: in via pregiudiziale e/o preliminare, dichiararsi l'incompetenza funzionale dell'adito Tribunale di Milano - Sezione Specializzata Imprese a conoscere della controversia dedotta sia della causa di nullità del testamento sia dell'azione revocatoria ordinaria proposta nei suoi confronti, la competenza spettando, per i motivi esposti in premessa, al Tribunale di Brescia quale Giudice ordinario;
in via pregiudiziale e/o preliminare, dichiararsi improcedibile la domanda successoria proposta dalla SI.ra per mancato esperimento della Parte_1 mediazione obbligatoria di cui all'art. 5, comma 1-bis del D.lgs. n. 28/2010; in via di espresso e stretto subordine, nel merito dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'attrice in ordine alle proposte azioni revocatorie ex art. 2901 c.c. per totale difetto della qualità di creditore della medesima nei propri confronti;
in via di
23 ulteriore espresso e stretto subordine, respingersi, comunque, le azioni revocatorie promosse dall'attrice, in quanto infondate in fatto come in diritto.
* Con comparsa in pari data si costituiva in giudizio istando per il CP_15 rigetto delle domande attoree e formulando conclusioni identiche a quelle rassegnate dalla convenuta . CP_5
* Con comparsa sempre in data 26 ottobre 2021 si costituiva in giudizio
[...] chiedendo: in via pregiudiziale e/o preliminare, dichiararsi Controparte_2 la carenza di giurisdizione del Giudice italiano, competente essendo il Giudice svizzero a conoscere delle domande di accertamento dell'intestazione fiduciaria e/o per interposizione proposta dall'attrice in ordine alle partecipazioni sociali della società a responsabilità limitata italiana Agricola Sole;
in via pregiudiziale e/o preliminare, dichiararsi improcedibile la domanda successoria proposta dalla per mancato esperimento della mediazione obbligatoria di cui all'art. 5, Pt_1 comma 1-bis del D.lgs. n. 28/2010; in subordine, rigettarsi le azioni proposte dall'attrice perché carenti di interesse ex art. 100 c.p.c. e pure palesemente infondate ed inammissibili nella parte in cui mirano a procurare all'attrice la formale titolarità di beni immobili divenuti e rimasti in piena e legittima proprietà della società di diritto italiano . CP_15
* In pari data si costituiva in giudizio rassegnando le Controparte_3 stesse conclusioni formulate da sebbene riferite alla Controparte_2 propria controllata (in luogo di ). CP_5 CP_15
* All'udienza di comparizione del 23.11.2021 parte attrice chiedeva concedersi termine per rinotificare l'atto di citazione alle società e Controparte_18 [...] con sede in Delawareil e, stante l'eccezione sollevata da parti TR convenute, per instaurare la mediazione obbligatoria. Il Giudice, in accoglimento delle predette istanze, autorizzava la rinnovazione della citazione alle due società
24 sopraindicate, assegnando a parte attrice termine fino al 15.12.2021 e ulteriore termine sino al 15.12.2021 per introdurre la mediazione, rinviando il processo all'udienza del 20.09.2022.
A tale udienza la difesa di parte attrice dava atto che il procedimento di mediazione aveva avuto esito negativo e riferiva che la notifica alle società e Controparte_18 non era stata effettuata dal precedente procuratore della TR
. Chiedeva pertanto un breve rinvio per valutare la complessa situazione Pt_1 processuale ed assumere le relative decisioni, salvi i diritti di prima udienza. Il
Giudice, in accoglimento dell'istanza, rinviava il processo all'udienza dell'8 novembre
2022.
A tale udienza il Giudice autorizzava nuovamente parte attrice a rinnovare le notificazioni alle società e assegnando Controparte_18 TR termine a tale scopo sino al 28 novembre 2022 e rinviava il processo all'udienza del
20 giugno 2023, nella quale – preso atto che le suddette notificazioni non erano andate a buon fine (quanto alla prima) o comunque non vi era prova del perfezionamento (quanto alla seconda), ritenuto che la continuazione della riunione delle cause ritardava e rendeva più gravoso il processo, visto l'art. 103, comma 2,
c.p.c. disponeva la separazione dal presente processo dei rapporti processuali tra l'attrice e le società e Venivano inoltre Controparte_18 TR assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6° c.p.c. e la causa rinviata per l'ammissione delle prove all'udienza del 12 dicembre 2023.
A tale udienza il Giudice, ritenute le prove richieste da parte attrice generiche, superflue e comunque inammissibili, e superflua la CTU richiesta da parti convenute e non le ammetteva e, ritenuta la causa matura per la CP_11 CP_12 decisione, rinviava il processo per precisazione delle conclusioni all'udienza del 18 giugno 2024, alla quale, evaso il suddetto incombente, il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
25
2. L'eccezione di incompetenza territoriale ex art. 22 c.p.c. svolta dai convenuti , Controparte_1 Controparte_6 CP_7 Controparte_8
e Controparte_9 CP_10 Controparte_4 [...]
. Controparte_21
L'eccezione in esame è fondata.
Anzitutto, occorre muovere dalla qualificazione dell'azione svolta da parte attrice e dalla individuazione del petitum sostanziale, identificabile in relazione alla "causa petendi" ed alla natura della posizione dedotta in giudizio.
Segnatamente, parte attrice ha chiesto di:
1) accertare l'apertura della successione di Persona_1
2) accertare che i legittimari e (genitori del de cuius), Controparte_6 CP_7
(sorella) e e (nipoti) hanno Controparte_8 Controparte_9 CP_10 rinunciato all'eredità;
3) accertare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'invalidità quale testamento del
“documento” pubblicato dal convenuto Controparte_1
4) accertare che l'attrice è unica erede del defunto coniuge;
5) accertare che il de cuius e, conseguentemente l'odierna attrice, è direttamente titolare delle partecipazioni nelle società Svizzere CH S.A. e
[...] nella misura del 50% del rispettivo capitale sociale;
Controparte_3
6) accertare che i) le quote sociali della sono state intestate Controparte_15 fiduciariamente e/o in via simulata e/o in via interposta alla Controparte_16
e quindi, per l'effetto, che l'effettiva proprietà delle stesse è
[...] riconducibile per la quota del 50% al de cuius e quindi Persona_1 all'odierna attrice;
ii) l'effettiva proprietà degli immobili facenti parte del patrimonio della è ad oggi riconducibile per la quota del 50% al de cuius e Controparte_15 quindi all'odierna attrice;
iii) le quote sociali della sono state Controparte_17 intestate fiduciariamente e/o in via simulata e/o in via interposta alla
[...]
e quindi, per l'effetto, che l'effettiva proprietà delle stesse è Controparte_3
26 riconducibile per la quota del 50% al de cuius e dunque all'odierna attrice;
iv)
l'effettiva proprietà degli immobili facenti parte del patrimonio di Controparte_17
è riconducibile per la quota del 50% al de cuius e quindi all'odierna attrice;
[...]
7) revocare gli atti dispositivi compiuti da e Controparte_15 Controparte_5 nei confronti, rispettivamente, di ed
[...] CP_11 CP_12
8) condannare i convenuti alla restituzione in favore dell'attrice di tutti i beni riconducibili pro quota al de cuius.
Dalla disamina delle riportate domande attoree risulta evidente come esse, seppur rivolte a soggetti differenti ed aventi ad oggetto beni diversi, rientrano tutte nell'alveo dell'azione di petizione ereditaria ex art. 533 c.c. essendo sostanzialmente volte ad accertare la qualità di erede universale in capo all'attrice e alla ricostituzione del patrimonio del relitto de cuius.
Il titolo sul quale si fonda ciascuna di esse è senza dubbio costituito dalla qualità di erede – anch'esso contestualmente e preliminarmente rivendicato - la cui natura si inscrive senz'altro nell'ambito dei rapporti successori.
Ciò – già di per sé pacifico in relazione alle domande di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) aventi ad oggetto l'apertura della successione di la rinuncia Persona_1 all'eredità degli altri legittimari, la nullità del testamento fatto valere da CP_1 ed il riconoscimento di erede universale in capo alla - vale anche
[...] Pt_1 con riguardo alle domande di cui ai punti 5) e 6) ove il petitum sostanziale, ovvero l'accertamento in capo all'attrice della titolarità del 50% del capitale sociale delle due convenute svizzere e e la Controparte_2 Controparte_3 dedotta natura fiduciaria, simulata o fittizia alle medesime delle quote di
[...]
è sempre riconducibile alla predetta azione di Parte_6 cui all'art. 533 c.c. essendo tali domande funzionali ad ottenere, previo accertamento della qualità di erede, la restituzione dei beni ereditari in confronto di coloro i quali li posseggano, peraltro senza alcun evidente legame diretto della controversia con i rapporti societari e le partecipazioni sociali (v. postea).
27 Il titolo sul quale si fondano le domande è dunque la rivendicata qualità di erede di
Persona_1
Lo stesso dicasi con riferimento alle azioni revocatorie relative agli atti dispositivi compiuti da e di cui al punto 7) tenuto Controparte_4 Controparte_5 conto che la dedotta qualifica attorea di creditrice delle predette società anche in tal caso si fonda a sua volta sulla rivendicata qualità di erede universale del de cuius.
Del resto, emblematica risulta la domanda di condanna di cui al punto 8) delle conclusioni che esprime – in sintesi ed inequivocabilmente - la natura recuperatoria nell'asse ereditario di tutti i beni oggetto delle altre domande.
* Qualificata negli anzidetti termini l'azione esercitata da parte attrice e venendo alla competenza territoriale, è sufficiente osservare che l'art. 22 c.p.c. individua quale foro per le cause ereditarie il giudice del luogo dell'apertura della successione.
Con riguardo alle cause ereditarie, la disposizione in commento fissa un criterio di competenza territoriale speciale, individuando quale parametro oggettivo di riferimento la causa petendi della controversia.
Detto criterio ha carattere dell'esclusività e dunque prevale sul foro territoriale generale previsto dagli artt. 18 e 19 c.p.c.
In sintesi, l'esclusività del criterio di competenza per le cause ereditarie fa assurgere i fori ivi contenuti come gli unici atti ad individuare il giudice territorialmente competente, escludendo ogni possibilità di far ricorso ad altro foro concorrente;
l'unica eccezione alla regola testé illustrata sarebbe rappresentata dall'accordo di deroga stipulato dalle parti ai sensi dell'art. 28 c.p.c. (1).
Ora, acclarato che nessun accordo in tal senso risulta essere intervenuto fra le parti in causa, mai peraltro nemmeno dedotto dall'attrice in replica all'eccezione in esame sollevata dai convenuti nelle rispettive comparse di costituzione e che la successione di si è aperta in FL (BS) (cfr. docc. 2 e 4 att.), non vi è dubbio Persona_1 che la competenza per territorio spetti appunto al Tribunale di Brescia.
Individuato il foro competente per territorio, è appena il caso di precisare che, come ritualmente rilevato da parti convenute, la cognizione delle domande attoree va peraltro attribuita al Tribunale ordinario e non già alle sezioni specializzate in materia di impresa.
E' noto che in tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, nelle controversie relative alle partecipazioni sociali o ai "diritti inerenti" queste ultime, di cui all'art. 3, commi 2, lett. b), e 3, del d.lgs. n. 168 del 2003 (come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del d.l. n. 1 del 2012, conv., con modif., dalla
1. n. 27 del 2012), detta competenza si determina in relazione all'oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del
"petitum" sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della "causa petendi", per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio.
In altri termini, l'oggetto della controversia, per ricadere nel perimetro applicativo dell'art. 3 cit. D.lgs. 168 del 2003, deve essere influenzato in via diretta dalla questione societaria ed, in tal senso, milita nella lett.a) il riferimento ai “rapporti societari”, così come nella previsione della lett.b) l'attinenza alle partecipazioni sociali ed ai diritti inerenti, in quanto il legislatore ha inteso concentrare presso il giudice specializzato le controversie relative alle società ed alle loro vicende (2).
Ne discende che va, pertanto, affermata la competenza della sezione specializzata qualora il petitum sostanziale della controversia verta sui rapporti societari e sulle partecipazioni sociali. Qualora, invece, avuto riguardo alla causa negoziale emergente dal regolamento contrattuale e alle ragioni della domanda, la controversia non involga questioni relative al diritto societario, ed invece il “petitum sostanziale” sia riconducibile a pretese successorie, l'interpretazione razionale della disposizione induce ad attribuire la controversia al giudice ordinario (3).
Orbene, applicando i superiori principi alla fattispecie va senz'altro esclusa la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa a decidere la controversia che ci occupa considerato che le domande attoree di cui ai punti 5) e 6) delle conclusioni non presuppongono alcuna questione di natura prettamente societaria, né traggono titolo dal rapporto di società e dalla conseguente acquisizione dello status di socio.
* Va inoltre precisato che la devoluzione della cognizione al predetto competente
Tribunale va affermata anche in ordine alla domanda di revocatoria, pur a fronte della mancata contestazione della competenza del giudice adito da parte dei convenuti ed spiegando efficacia anche nei confronti di CP_11 CP_12 quest'ultimi l'eccezione in tal senso sollevata da Parte_6
.
[...]
Ciò in quanto, per costante orientamento della Suprema corte (4), nell'ipotesi di azione revocatoria sussiste litisconsorzio necessario tra il debitore (nella specie e secondo la prospettazione attorea, le ) Parte_6 ed i terzi acquirenti (Id est, i convenuti e , con correlata necessità CP_11 CP_12 di celebrazione di un simultaneus processus nei confronti di soggetti aventi la medesima posizione processuale.
3. L'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parti convenute
[...]
e . Controparte_2 Controparte_22
Parti convenute e nella Controparte_2 Controparte_3 propria comparsa di costituzione hanno eccepito il difetto di giurisdizione del
Giudice Italiano in favore del Giudice Svizzero in ragione del fatto che le società convenute hanno sede nella Confederazione Elvetica e che la domanda giudiziale proposta nei loro confronti non verte su obbligazioni eseguite o da eseguirsi in Italia.
Al riguardo, esse hanno invocato l'applicazione delle disposizioni della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 che riguarda la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale tra l'Unione Europea e alcuni stati membri dell'EFTA, tra cui la Svizzera, l'Islanda, la
Norvegia e la Danimarca, che riproduce sostanzialmente quelle della Convenzione di
Bruxelles del 1968, ratificata nel 1973.
La suddetta Convenzione sancisce la regola generale del Foro del convenuto alla quale può derogarsi, ai sensi dell'art. 5 punto 1 a) applicabile alla materia contrattuale, solo nell'ipotesi in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita nell'ambito territoriale di una giurisdizione diversa da quella del Foro del convenuto.
Nondimeno, l'accertamento della natura fiduciaria, simulata o interposta dell'intestazione delle partecipazioni sociali di Parte_6 in favore delle convenute società svizzere non presuppone la
[...] violazione di obbligazioni eseguite o da eseguirsi in Italia, nemmeno allegate da parte attrice.
31 Pertanto, secondo la tesi sostenuta dalle convenute, il loro domicilio nella
Confederazione Elvetica sarebbe circostanza di per sé sufficiente per affermare la giurisdizione del Giudice Svizzero in luogo di quello adito.
L'eccezione de qua è infondata.
Anzitutto, occorre rilevare che la citata Convenzione di Lugano non si applica alle controversie ereditarie, espressamente escluse dall'art. 1, n. 2, lett. a) (5).
Per quanto riguarda i rapporti italo-svizzeri proprio in materia successoria, la normativa tuttora vigente è il solo Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e l'Italia del 1868, entrato in vigore il 1° maggio 1868, il quale all'art. 17 prevede testualmente quanto segue: “Se un Italiano sarà morto nella Svizzera senza lasciare eredi conosciuti o esecutori testamentari, le autorità svizzere cui incombe, giusta le leggi del lor paese, la cura all'eredità, ne daranno avviso alla Legazione o al funzionario consolare italiano nel cui circondario sarà accaduto il decesso, affinché trasmettano agli interessati le necessarie informazioni. Il medesimo avviso sarà dato dalle autorità competenti italiane alla Legazione o ai funzionari consolari svizzeri […]
Le controversie che potessero nascere tra gli eredi di un Italiano morto in Svizzera riguardo alla eredità da lui relitta, saranno portate davanti al giudice dell'ultimo domicilio che l'Italiano aveva in Italia. La reciprocità avrà luogo nelle controversie che potessero nascere tra gli eredi di uno Svizzero morto in Italia”.
Essendo il Trattato in questione finalizzato a stabilire una amicizia perpetua e la libertà reciproca di domicilio e commercio tra Italia e Svizzera (facilitando così la mobilità e le relazioni commerciali tra le due nazioni), con l'espressione “morto in” si intende pacificamente “avente l'ultimo domicilio (o residenza) al momento della morte in…”. Appare evidente quindi che al fine di dirimere un potenziale conflitto di giurisdizione tra Italia e Svizzera la citata disposizione convenzionale ha sancito la prevalenza del foro della cittadinanza, rendendo irrilevante se il cittadino italiano avesse l'ultimo domicilio in Svizzera e viceversa: in entrambi i casi la giurisdizione spetterà allo
Stato di appartenenza.
In base al foro della cittadinanza convenzionalmente stabilito nei rapporti tra Italia e
Svizzera – essendo indiscussa quella italiana del de cuius - non Persona_1 vi è dubbio che nella fattispecie sussiste la giurisdizione del Giudice Italiano.
Peraltro, è da escludere la giurisdizione del Giudice Elvetico anche in forza della stessa legge di diritto internazionale privato vigente in Svizzera - la Legge federale sul diritto internazionale privato del 18/12/1987 (LDIP) - che all'art. 86 dispone che
“Per il procedimento successorio e le controversie ereditarie sono competenti i tribunali
o le autorità svizzeri dell'ultimo domicilio dell'ereditando. È riservata la competenza dello Stato che la rivendica a titolo esclusivo per i fondi situati sul suo territorio”.
La competenza giurisdizionale stabilita dalla citata legge federale, dunque, è quella dell'ultimo domicilio del defunto in linea, peraltro, con il Regolamento europeo n.
650/2012 (art. 4).
Ed anche in forza di tale criterio di collegamento la giurisdizione del Giudice Italiano non può essere messa in discussione, avendo avuto il de cuius domicilio in Italia
(cfr. docc. 2 e 4 att.).
Il Regolamento n. 650/2012 è succeduto alla disciplina prevista dalla l. 218/1995.
L'art. 50 di quest'ultima, peraltro, sancisce senz'altro la giurisdizione italiana per le cause successorie se il defunto era cittadino italiano al momento della morte (let. a)
e se la successione si è aperta in Italia (let. b), ipotesi queste certamente verificatesi nel caso di specie.
Ad abundantiam si osserva che anche alla stregua dell'invocata Convenzione di
Lugano del 2007 (la cui applicazione, come detto, è da escludere nella fattispecie per la natura ereditaria dell'azione giudiziaria) risulterebbe comunque sussistere la
33 giurisdizione del Giudice Italiano, tenuto conto che, a mente dell'art. 6, la persona domiciliata nel territorio di uno Stato vincolato dalla convenzione medesima può essere convenuta in un altro Stato (sempre vincolato) “in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili”.
Invero, nella fattispecie le domande formulate dall'attrice nei confronti delle due convenute aventi sede in Svizzera di cui al punto 6) delle conclusioni risultano inscindibilmente legate all'accertamento sia della qualità di erede universale del de cuius in capo alla , sia della titolarità o meno in favore del de cuius delle Pt_1 quote pari al 50% del capitale sociale delle due svizzere CP_2 Controparte_2
e accertamenti, questi, che si pongono quali
[...] Controparte_3 antecedenti logici necessari per fondare la legittimazione attiva (e l'interesse ad agire) in capo all'attrice in ordine alla richiesta declaratoria della natura fiduciaria, simulata o interposta dell'intestazione delle partecipazioni sociali di Controparte_4
e in favore delle convenute svizzere.
[...] Controparte_5
Ne discende che, pur in assenza di un'eccezione d'incompetenza territoriale ritualmente formulata da e Controparte_2 Controparte_3
e stante l'opportunità di un simultaneus processus che involga anche il rapporto
[...] processuale tra queste e parte attrice, pure per la domanda di cui al punto 6) delle conclusioni attoree dovrà pronunciarsi l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale ordinario di Brescia cui spetta quindi la cognizione su tutte le domande oggetto del presente giudizio.
* * *
4. Le spese processuali.
Il regime delle spese processuali è regolato dal principio di soccombenza ex artt. 91 e ss. c.p.c.
34 Nondimeno, occorre precisare che, secondo consolidato orientamento della Suprema corte, in tema di liquidazione delle spese di giudizio, in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, è dovuto un compenso unico secondo i criteri fissati dagli artt. 4 e 8 del D.m. n. 55/2014 (salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate nella prima disposizione), senza che rilevi la circostanza che il comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi. La ratio della sopra citata normativa, difatti, è quella di dimensionare la liquidazione delle spese legali all'attività effettivamente svolta, in conformità con il principio della non debenza delle spese superflue, desumibile dall'art. 92 comma 1
c.p.c. (6).
Ora, tenuto conto che la posizione processuale dei convenuti Controparte_1
Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e deve senz'altro ritenersi analoga, alle medesime parti va Controparte_5 riconosciuta a titolo di spese di lite un unico compenso aumentato in percentuale per il numero delle stesse.
Ne consegue che parte attrice va pertanto condannata al pagamento, Parte_1 in favore di ciascuna di parti convenute Controparte_1 Controparte_2
e
[...] Controparte_3 Controparte_4 [...]
delle spese di lite che si liquidano – considerato il valore Controparte_5 indeterminato e la natura solo processuale della presente decisione - in complessivi
Euro 12.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge.
Sulla base degli stessi criteri, parte attrice va altresì condannata al Parte_1 pagamento, in favore di parti convenute , Controparte_6 CP_7 [...]
delle spese di lite che si liquidano in CP_8 Controparte_9 CP_10 complessivi Euro 12.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge, nonché in favore di parti convenute e CP_11 CP_12 delle spese di lite che si liquidano, compresa la fase cautelare, in complessivi Euro
7.100,00 per compensi, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione XV civile - specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nella causa civile in epigrafe, respinta o assorbita ogni ulteriore o contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
I) DICHIARA l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale ordinario di
Brescia.
II) DA parte attrice al pagamento, in favore di Parte_1
Controparte_1 Controparte_2 [...]
e Controparte_3 CP_2 Controparte_15 Controparte_5
delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 12.000,00 per
[...] compensi, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge.
III) DA parte attrice al pagamento, in favore di Parte_1 ciascuna di parti convenute , Controparte_6 CP_7 [...]
E CP_8 Controparte_9 CP_10 CP_11
delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 12.000,00 per CP_12 compensi, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge.
IV) DA parte attrice al pagamento, in favore di ciascuna Parte_1 di parti convenute , Controparte_6 CP_7 Controparte_8
E Controparte_9 CP_10 CP_11 CP_12 delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 7.100,00 per compensi, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge.
Milano, 17 ottobre 2024
Il Presidente estensore
ANGELO MAMBRIANI
36 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1) V. ex multis, Cass. civ. ordinanza n. 33452 del 2023; Cass. civ. n. 26141 del 2021; Cass., n. 1213 del 2003.
28 2) In proposito v.: Cass., n. 8738 del 2017; Cass. n. 28537 del 2018; Cass., n. 22341 del 2020.
29 3 ) “In tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, nelle controversie relative alle partecipazioni sociali o ai "diritti inerenti" queste ultime, di cui all'art. 3, commi 2, lett. b), e 3, del d.lgs. n. 168 del 2003, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del d.l. n. 1 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 27 del 2012, detta competenza si determina in relazione all'oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del "petitum" sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della "causa petendi", per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la competenza delle sezioni ordinarie del tribunale in relazione ad una vicenda successoria ove l'azione era diretta all'accertamento della natura simulata o effettiva dell'intestazione dell'azienda appartenente al "de cuius" ad uno dei figli, ai fini del calcolo dell'effettiva consistenza dell'asse ereditario e non, invece, della partecipazione societaria o del trasferimento delle quote societarie)”: Cass., n. 22149 del 2020.
“In tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, non rientrano tra i procedimenti relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto tali partecipazioni o i diritti ad esse inerenti, di cui all'art. 3, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 168 del 2003, e sono, invece, soggette al foro generale della cause ereditarie, le controversie involgenti disposizioni testamentarie relative ad azioni e quote sociali. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha accolto il regolamento di competenza proposto avverso la sentenza con la quale il tribunale aveva dichiarato la propria incompetenza, in favore di quella della sezione specializzata in materia di impresa di altro ufficio giudiziario, in ordine ad una domanda di petizione ereditaria avente ad oggetto la restituzione di quote sociali di cui il "de cuius" aveva disposto per testamento)”: Cass., n. 28537 del 2018. 4) v. ex multis Cass. civ. n. 8661 del 2020; Cass., n. 23068 del 2011.
30 5) “Art. 1 1. La presente convenzione si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale. Non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale e amministrativa.
2. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente convenzione: a) lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni” (cfr. Convenzione di Lugano del 2007).
32 6) Ex multis, Cass. civ. ordinanza n. 23729 del 2017.
35
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XV CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Angelo Mambriani Presidente relatore
Dott.ssa Daniela Marconi Giudice
Dott.ssa Maria Antonietta Ricci Giudice
ha pronunciato, in nome del Popolo Italiano, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale R.G.
11579/2021, promossa da:
rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di Parte_1 costituzione di nuovo difensore con contestuale revoca del precedente difensore, dall'Avv. Stefano Besani del Foro di Busto Arsizio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Gallarate (VA), Via sant'Antonio n. 2, ATTORE CONTRO
Controparte_1 Controparte_2 [...]
Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
rappresentati e difesi per procure allegate alle comparse di
[...] costituzione e risposta, dall'Avv. Enrico Franceschetti del Foro di Brescia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Brescia, Via Solferino n. 67
1 CONVENUTI
, Controparte_6 CP_7 Controparte_8 CP_9 tutti rappresentati e difesi, giusta procura allegata
[...] CP_10 alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Marco Rigoni del Foro di Brescia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Brescia, Via Creta, n. 8
CONVENUTI
e rappresentati e difesi, giusta procura CP_11 CP_12 allegata alla comparsa di costituzione e risposta, ed Controparte_13 [...] ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Brescia, Via Aldo Moro CP_14
n. 5
CONVENUTI
CONCLUSIONI
PER L'ATTORE
“In via Principale 1) Accertare e dichiarare l'apertura della successione di nato a [...]
NO (BS) in data 9.11.1959, codice fiscale italiano ultimo CodiceFiscale_1 residente in [...] e deceduto in FL in data 12.9.2017 e, ricostruire, ove necessario, l'asse ereditario del medesimo;
2) Accertare e dichiarare che i SI.ri nato a [...] il Controparte_6
29.1.1934 (c.f.: TI via Palazzo 90, e CodiceFiscale_2
n (c.f.: domiciliata in CP_7 CodiceFiscale_3
TI via Palazzo 90, e la sorella nata a [...] il [...] e Controparte_8 domiciliata in Borgosatollo via IV Nove ) e i CodiceFiscale_4 nipoti nata a [...]_9 [...]
) e domiciliata in Borgosatollo, via IV Novembre 250 e C.F._5 CP_10
) nato a [...] l'[...] CodiceFiscale_6
Borgosatollo, via IV Novembre 250 hanno rinunciato all'eredità con atto pubblico in data 7 dicembre 2017 a rogito notaio di NO e non vantano alcun diritto né Per_2 sui beni relitti né su quelli la cui tito roprietà verrà accertata in capo al de cuius e quindi in capo all'odierna attrice. 3) Accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'invalidità quale testamento del “documento” pubblicato dal convenuto con verbale di Controparte_1 pubblicazione a rogito notaio di Bre n. 114.404 rep. Persona_3
42.134 racc. per le motivazio atto;
4) Per l'effetto di quanto sopra, accertare e dichiarare che la SI.ra è Parte_1 unica erede del SI. con ogni conseguenza di leg Persona_1
5) Accertare e dich us, e conseguentemente l'odierna attrice, era direttamente titolare e proprietario delle partecipazioni nelle società Svizzere CH S.A. e come sopra identificate nella misura del 50%; Controparte_3
2 6) Accertare e dichiarare, previa ogni preliminare declaratoria di legge, per i motivi in atto e in conseguenza di quanto al precedente punto che:
- le quote sociali della con sede in Milano, via Ugo Controparte_15
Bassi 18 c.f.: amente e/o in via simulata P.IVA_1
e/o in via interposta alla con sede in 6900 Controparte_16
Paradiso, Riva Paradiso 2 va proprietà delle stesse è riconducibile per la quota del 50% al de cuius e quindi Persona_1 all'odierna attrice , codice fiscale: nata a [...]_7
IN (BG) il 2 e in RG (B izzera n. 1600;
-l'effettiva proprietà degli immobili attualmente di proprietà della Controparte_15 con sede in Milano, via Ugo Bassi 18 c.f.:
[...] P.IVA_1 riconducibile per la quota del 50% al de cuius e quindi all'odierna Persona_1 attrice , codice fiscale: nata a [...]_1 CodiceFiscale_7
(BG) il te in RG ( Bizzera n. 1600 a cui dovranno essere intestati e precisamente:
- le quote sociali della con sede Milano, via Controparte_17
Giacomo Leopardi 14 c.f.: sono state intestate fiduciariamente e/o in P.IVA_2 via simulata e/o in via interposta alla con sede in Controparte_3
6900 Lugano, via Trevano 2 e quindi prietà delle stesse è riconducibile per la quota del 50% al de cuius e quindi Persona_1 all'odierna attrice , codice fiscale: nata a [...]_7
IN (BG) il 26.6.1981 e residente in [...];
- l'effettiva proprietà degli immobili attualmente di proprietà della
[...] con sede Milano, via Giacomo Leopardi 14 c.f.: Controparte_17 onducibile per la quota del 50% al de cuius P.IVA_2 Per_1
e quindi all'odierna attrice , codice fiscale:
[...] Parte_1 [...]
nata a [...] il nte in RG ( C.F._7
Bizzera n. 1600 a cui dovranno essere intestati e precisamente:
3
4
7) Revocare, per i motivi esposti, i seguenti atti dispositivi:
- atto a rogito notaio di Brescia in data 30 giugno 2020 tra la Persona_3 [...] con sede in Milano, via Ugo Bassi 18 c.f.: ed il Controparte_15 P.IVA_1 to a Montichiari il 21.3.1977, resident rada CP_11
Bagnolo 1a trav. 1 c.f.: ed avente ad oggetto i beni immobili CodiceFiscale_8 così identificati: AT Fabbricati del Comune di TI (BS)
- Sezione NCT foglio 10 come segue:
- mapp. n.ro 294 sub. 1, Via Palazzo n. 97, piano T-1, cat. D/10, R.C. euro 10.279,90 (individuante fabbricato per allevamento bovini con deposito, fienile, portici, trincee, vasche interrate, paddock, silos, stalla, tettoia cuccette, sala mungitura, vano tecnico, locale serbatoi, con corte);
= nel AT Fabbricati del Comune di TI (BS)
- Sezione NCT foglio 10 come segue:
- mapp. n.ro 294 sub. 2, Via Palazzo n. 97, piano T-1-2, cat. A/4, cl. 2, vani 13,5, Sup. Cat. mq. 324, (Totale escluse aree scoperte 324), R.C. euro 362,55
= nel AT Fabbricati del Comune di TI (BS)
- Sezione NCT foglio 10 come segue:
- mapp. n.ro 294 sub. 3, Via Palazzo n. 97, piano T-1-2, cat. A/4, cl. 2, vani 8, Sup. Cat. mq. 244 (Totale escluse aree scoperte 234) R.C. euro 214,85
= nel AT Fabbricati del Comune di TI (BS)
5 - Sezione NCT foglio 10 come segue:
- mapp. n.ro 294 sub. 4, Via Palazzo n. 97, piano T-1-2, cat. A/4, cl. 2, vani 13, Sup. Cat. mq. 317 (Totale escluse aree scoperte 303) R.C. euro 349,12 (individuanti abitazioni di tipo rurale in pessime condizioni di manutenzione che necessitano di interventi di ristrutturazione) a seguito della denuncia di "costituzione" del 03/12/2019 protocollo n. BS0193664 (n.2210.1/2019) ed unito tipo mappale in data 7.11.2019 prot. BS 2019/174984, con il quale il già mapp. 16 di Ha 0.20.40 (F.R.) è stato frazionato originando i mapp. 288 di Ha 0.06.15 e mapp. 289 di Ha 0.14.25; il già mapp. 116 di Ha 12.95.60 è stato frazionato originando i mapp. 290 di Ha 0.26.80, mapp. 291 di Ha 0.04.75, mapp. 292 di Ha 12.64.05; il mapp. 17 di Ha 0.02.40 (F.R.) è stato sostituito dal mapp. 293 pari superficie;
il mapp. 15 di Ha 0.09.00 (F.R.) è stato sostituito dal mapp. 294 pari superficie;
i mapp. 293-289 sono stati fusi nel nuovo mapp. 293 di Ha 0.16.65 e passato all'urbano; i mapp. 294 di Ha 0.09.00, mapp. 111 di Ha 0.08.60 (F.R.), mapp. 288 di Ha 0.06.15, mapp. 110 di Ha 0.01.60 (F.R.), mapp. 115 di Ha 0. 56.00 (F.U. d. acc.), mapp. 290 di Ha 0. 26.80, mapp. 291 di Ha 0.04.75 sono stati fusi nel nuovo mapp. 294 di Ha 01.12.90 e passato all'urbano;
= nel AT Fabbricati del Comune di TI (BS)
- Sezione NCT foglio 10 come segue:
- mapp. n.ro 295 sub. 1, Via Palazzo n. SNC, piano T-1, cat. D/1, R.C. euro 100,40 (individuante pozzo di irrigazione con annesse apparecchiature e corte pertinenziale) a seguito della denuncia di "costituzione" del 23/12/2019 protocollo n. BS0240325 (n. 2402.1/2019) relativamente al già mapp 14 di Ha 0.00.73 (fu d. accert) del foglio 10 di AT TE (pozzo)
= nel AT TE del Comune di TI (BS)- foglio 10 come segue:
- mapp. n.ro 173, Ha 0.02.60, bosco ceduo, cl. U, R.D. euro 0,94, R.A. euro 0,08 per frazionamento del 18/12/1992 in atti dal 17/03/1993 (n. 10520.4/1992)
= nel AT TE del Comune di TI (BS) - foglio 10 come segue:
- mapp. n.ro 113, Ha 0.21.20, semin irrig, cl. 2, R.D. euro 18,07, R.A. euro 18,61
= nel AT TE del Comune di TI (BS)
- foglio 10 come segue:
- mapp. n.ro 213, Ha 4.86.80, semin irrig, cl. 2, R.D. euro 414,83, R.A. euro 427,40 = nel AT TE del Comune di TI (BS)
- foglio 10 come segue:
- mapp. n.ro 292, Ha 12.64.05, semin irrig, cl. 2, R.D. euro 1.077,17, R.A. euro 1.109,81 per frazionamento del 07/11/2019 protocollo n. BS0174984 del già mapp. 116 succitato
- l'atto in data 10 maggio 2018 a rogito notaio di Brescia n. 5684 rep. 3120 Per_4 racc. (doc. 29 atto citazione) con il quale la con sede in Controparte_5
Milano, via Leopardi 14, c.f.: nato a [...]_2 CP_12
Manerbio (Bs) il 19.10.1979 Cigole via Vittorio
[...]
ed avente ad oggetto i seguenti beni immobili così identificati: C.F._9 vone del Mella: Foglio 10 mapp. 68, semin irrig, cl. 2, di Ha 0.31.90, RD Euro 28,01, RA Euro 31,30;
6 mapp. 73, sem irr arb, cl. 3, di Ha 0.51.80, RD Euro 46,82, RA Euro 45,48;
mapp. 74, semin irrig, cl. 2, di Ha 0.03.50, RD Euro 3,07, RA Euro 3,43;
mapp. 75, costr no ab, di Ha 0.01.10;
mapp. 76, costr no ab, di Ha 0.03.10;
mapp. 77, fabb diruto, di Ha 0.05.40;
mapp. 78, fabb diruto, di Ha 0.02.00;
mapp. 79, fabb diruto, di Ha 0.05.60;
mapp. 80, seminativo, cl. 2, di Ha 0.12.60, RD Euro 10,74, RA Euro 9,44;
mapp. 114 AA, seminativo cl. 2, di Ha 0.01.00, RD Euro 0,85, RA Euro 0,75;
mapp. 114 AB bosco ceduo cl. 1, di Ha 0.00.60, RD Euro 0,22, RA Euro 0,02;
mapp. 115, semin irrig, cl. 1, di Ha 0.46.40, RD Euro 45,53, RA Euro 50,32;
mapp. 137, semin irrig, cl. 2, di Ha 0.98.00, RD Euro 86,04, RA Euro 96,16;
mapp. 138, seminativo, cl. 2, di Ha 0.26.80, RD Euro 22,84, RA Euro 20,07. 8) Condannare i convenuti, nella misura che risulterà dovuta in corso di causa e comunque in via tra loro solidale alla restituzione e/o reimmissione nel possesso dell'attrice quale unica erede di tutti i beni riconducibili pro quota al de cuius attualmente in possesso o gestiti dal altri soggetti privi di un titolo effettivo nonché condannare i medesimi alla resa del conto della loro gestione a far data dall'apertura della successione ed al risarcimento di ogni danno causato alla ricorrente dalla loro illegittima gestione e dagli atti compiuti sul patrimonio ereditario che ci si riserva di quantificare in corso di causa. Ordinare alla Competente Agenzia del Territorio – Servizi di pubblicità Immobiliare, nonché al competente Registro delle imprese, la trascrizione dell'emananda sentenza. IN VIA ISTRUTTORIA Richiamato tutto quanto argomentato, formulato, eccepito, dedotto e prodotto negli atti precedenti, chiede l'ammissione della prova per testi (come infra indicati) sui capitoli di prova qui di seguito formulati, preceduti dalle parole “vero che”: 1) Il Sig. ha omesso di lasciare, alla sua morte, disposizioni Persona_1 testamentarie note e la SI.ra venne chiamata alla successione per la quota di Pt_1
2/3 poiché erano ancora in vi ori ed una sorella?
2) La SI.ra si è attivata solo dopo la morte del marito per ricostruire la Pt_1 consistenza del patrimonio ereditario che le era, sino a quel momento, ignoto, accettando l'eredità con beneficio d'inventario?
3) Ad oggi la SI.ra è da considerarsi l'unica erede in quanto i genitori, la Pt_1 sorella e i nipoti ha ciato all'eredità con atto pubblico in 7.12.2017 a rogito del Notaio di NO? Per_2
4) A seguito di verifiche sulla consistenza dell'eredità di è emerso Persona_1 che lo stesso fosse titolare, unitamente al cugino azioni al Controparte_1 portatore, di due società di diritto svizzero ( e Controparte_3 [...]
)? Controparte_2
unitamente al cugino aveva Persona_1 Controparte_1 consegnato i titoli al portatore al notaio avvocato di Lugano? Persona_5
7 6) La SI.ra , alla fine del mese di luglio 2020, si è recata presso lo studio del Pt_1 notaio avvo per ritirare la documentazione contabile del marito, di cui le Per_5 venne consegnata solo una parte?
7) Nel mese di agosto 2020 la SI.ra , visionando con attenzione i documenti Pt_1 contabili ha appurato che il notaio ha consegnato, in data 21.09.2017 (dopo la Per_5 morte del marito) al Sig. “50 azioni al portatore nominali CHF Controparte_1
1.000,00 ciascuna su un t l portatore di nominali CHF 1.000,00 di sua pertinenza”? 8) Tale consegna sarebbe stata possibile in forza di autorizzazione rilasciata che il defunto avrebbe sottoscritto in data 21.09.2017? Persona_1
9) Il documento che consegnava a i titoli azionari del cugino era Controparte_1 evidentemente un falso posto che il o in data 12.09.2017?
10) Oltre alla data anche la firma del de cuius era falsa, come dimostrato dal confronto con una sottoscrizione effettivamente apposta da Persona_1
11) La SI.ra si è dichiarata proprietari nari al Controparte_8 portatore che aveva consegnato al notaio e che Persona_1 Per_5 successivament ortem dal cugino CP_1
12) Il documento “portante disposizioni testamentarie” pubblicato con verbale a rogito del Notaio di Brescia in data 7.12.2020 n. 114.404 rep. 42.134 racc. è un Persona_3 falso?
13) Il SI. pochi giorni dopo la morte di ha Controparte_1 Persona_1 ritirato i c portatore e li consegnati ai si e Controparte_6
che hanno, dapprima rinunciato all'eredità del fi o CP_7 esercitato i poteri di controllo sulle società possedute? 14) La si è spogliata del proprio patrimonio in favore del SI. Controparte_5
CP_12
, rappresentata dalla società , si è spogliata CP_2 CP_15 CP_2 del pro ore del SI. pe iguo? CP_11
16) Il prezzo di vendita dei terreni ricevuto dal SI. è servito per coprire CP_11
i debiti della ? Controparte_5
17) Questa o stificata dalle circostanze? Si indicano quali testimoni su tutti i capitoli di prova di cui sopra
- Sig. , residente in [...]
1600;
- Sig. , residente in [...]
1600;
- Sig.ra residente in [...]
1600; IN OGNI CASO Con vittoria di spese, competenze, compenso professionale e rimborso forfettario ed oneri di legge”
PER IL CONVENUTO Controparte_1
“In via pregiudiziale e/o preliminare:
8 • rigettarsi l'azione proposta per essere l'adito Tribunale di Milano – Sezione Specializzata Impresa incompetente funzionalmente a conoscere della dedotta causa ereditaria ricadente nel novero di quelle elencate dall'art. 22 c.p.c. e, quindi, di competenza del Tribunale di Brescia (Giudice ordinario) quale giudice del luogo dell'apertura della successione di Persona_1
In via pregiudiziale e/o preliminar dichiararsi improcedibile la domanda successoria proposta dalla SI.ra Parte_1
per la mancata adesione della medesima alla mediazione obbligatoria
[...]
a dal Giudice. In via principale di merito:
• rigettarsi l'azione di “petizione di eredità” e di restituzione di beni ereditari per carenza di interesse ad agire e legittimazione attiva in capo all'attrice SI.ra Parte_1
, attesa la qualità di erede spettante al convenuto
[...] Controparte_1 arsi l'azione di nullità del testamento pubblicato i dal notaio contenente le disposizioni di ultima volontà mediante le quali il Persona_6
“de cuius” ha attribuito il suo patrimonio a conseguentemente Controparte_1 rigettarsi le domande di accertamento dell'inte /o simulazione e/o interposizione delle quote delle società di diritto italiano partecipate dalle società di diritto svizzero per i motivi gradatamente esposti in premessa ed in ogni caso in quanto inammissibili, affetta da carenza di interesse ad agire ed infondate in fatto come in diritto;
• rigettarsi in ogni caso le proposte azioni revocatorie, siccome manifestamente infondate in fatto come in diritto. In ogni caso: con rifusione degli esborsi e del compenso professionale del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, Iva e c.p.a.”
PER I CONVENUTI , Controparte_6 CP_7 Controparte_8
Controparte_9 CP_10
“In via preliminare Con riferimento a tutte le domande attoree, dichiarare: a) l'incompetenza per territorio del Tribunale adito dovendosi ritenere competente il Tribunale di Brescia come Foro della successione;
b) l'incompetenza del Tribunale adito anche quale giudice delle imprese, trattandosi di controversia in materia di successione. Nel merito, in via principale Rigettare tutte le domande dell'attrice per incompetenza di Codesto Tribunale, sia per territorio sia quale giudice delle imprese, essendo competente per territorio e per materia il Tribunale di Brescia. In via subordinata Nel caso in cui il Tribunale adito dovesse ritenersi competente, seguendo l'ordine di proposizione delle domande in atto di citazione: Sulla domanda n. 1: nessuna opposizione alla dichiarazione di apertura della successione di peraltro non necessaria. Persona_1
9 Sulla domanda n. 2: i convenuti , Controparte_6 CP_7 Controparte_8
e conf r e CP_9 CP_10 Per_1
[...] anda n. 3: si condivide l'interpretazione secondo cui il preteso testamento di in favore di ne è privo dei requisiti di forma e di Persona_1 Controparte_1
A tale riguardo, le relative domande formulate dallo stesso Controparte_1 dovranno essere dichiarate inammissibili in questa sede, per incompetenza territoriale e per materia di Codesto Tribunale essendo competente il Tribunale di Brescia. Sulla domanda n. 4: non si contesta la qualità di unica erede di in Parte_1 conseguenza della rinuncia all'eredità da parte dei convenuti nel cui interesse è la presente comparsa. Sulla domanda n. 5: rigettare la domanda poiché infondata, atteso che il defunto non fu mai né proprietario né possessore del 50% delle Persona_1 società svizzere e CP_2 Controparte_3
Accertare e dichiarare, di conseguenza, che i SInori e ne Controparte_6 CP_7 sono i legittimi possessori-proprietari iure proprio . Sulla domanda n. 6: rigettare la domanda nella sua articolata interezza essendo direttamente dipendente dalla domanda n.
5. Infatti, non essendo il defunto Per_1
- di conseguenza neppure l'attuale erede - né proprietario né p
[...] delle partecipazioni nelle società svizzere non era titolare di alcun diritto connesso alle società di diritto italiano, né di alcun diritto di proprietà immobiliare così come specificati e pretesi. Dichiarare, pertanto, che i SInori e Controparte_6 CP_7 sono i legittimi possessori-proprietari della azioni delle società Controparte_3 e Soc. Agr. CH S.A., entrambe con sede in Svizzer
[...] che ne deriva con riferimento alle società italiane partecipate. Sulla domanda n. 7: tale domanda non riguarda i convenuti nel cui interesse è la presente memoria. Sulla domanda n. 8: la genericità della sua formulazione la rende nulla, comunque infondata nei confronti dei convenuti. Pertanto se ne chiede il rigetto. In conseguenza di quanto sopra riportato, condannare parte attrice al pagamento delle spese e competenze di causa, anche ai sensi dell'art. 96, ultimo comma, c.p.c.”.
PER I CONVENUTI e CP_11 CP_12
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per le ragioni esposte in atti ed a verbale: IN VIA PREGIUDIZIALE e/o PRELIMINARE: dichiarare improcedibili le domande principali spiegate dall'attrice, e, di conseguenza, di quelle alle prime strettamente correlate e da queste necessariamente discendenti, quali la domanda revocatoria proposta ex art. 2901 c.c. nei confronti dei convenuti SInori e CP_11 [...]
CP_12
IN VIA PRINCIPALE: nella non creduta ipotesi di mancato accoglimento della suddetta eccezione pregiudiziale e/o preliminare, respingere in toto le domande proposte
10 dall'attrice nei confronti dei medesimi convenuti in quanto infondate in fatto e in diritto. IN VIA DEL TUTTO SUBORDINATA E RICONVENZIONALE: per il denegato caso di accoglimento delle domande attoree, condannare la “ (P.IVA Controparte_4
), in persona del legale rappresentante pro tempore, e la “ P.IVA_1 [...]
(P.IVA ), in persona del legale rappresenta Controparte_5 P.IVA_2 ivament he, stanti le allegazioni attoree, saranno eventualmente ritenuti essere gli effettivi proprietari dei beni all'epoca delle vendite, a restituire, rispettivamente, al SI. ed al SI. le somme da CP_11 CP_12 questi ricevute a titolo di prezz avendita gricoli, come emergenti dai rogiti notarili in atti, maggiorate delle migliorie/costi che gli stessi saranno stati eventualmente costretti a apportare/sostenere medio tempore, nonché, naturalmente, degli interessi di legge maturati dal versamento del prezzo medesimo alla data dell'effettivo rimborso. IN VIA ISTRUTTORIA: occorrendo e senza assunzione di oneri che non competono, nominare un consulente tecnico d'ufficio, esperto in materia, al quale, previa autorizzazione all'acquisizione presso gli uffici competenti di tutta la documentazione tecnica della quale dovesse eventualmente necessitare, ed esame dei riferiti documenti già prodotti con la comparsa di costituzione e risposta, nonché, comunque, genericamente, degli atti e dei documenti del giudizio, affidare l'incarico di:
- descrivere lo stato di fatto esistente e le condizioni degli immobili per cui è causa all'epoca delle relative compravendite,
- accertarne il valore di mercato a quel momento;
- accertare di conseguenza se i corrispettivi versati dagli acquirenti, sì come risultanti dai rogiti notarili in atti (cfr. doc. 32 e 33 della citazione), fossero o meno congrui rispetto al valore di mercato dei beni compravenduti. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari e con condanna dell'attrice al risarcimento dei danni cagionati ai convenuti ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 comma I e/o III cpc, anche per non aver essa ritenuto di desistere dalle domande spiegate nei confronti dei convenuti stessi nonostante il provvedimento pronunciato da Codesto Ill.mo Tribunale in data 14.09.21 nel procedimento di accertamento tecnico preventivo n. 11579/2021-1 RG”.
PER LA CONVENUTA Controparte_2
“In via pregiudiziale e/o preliminare e/o principale: dichiararsi, per i motivi esposti in premessa e, comunque, per il miglior “nomen iuris”, la carenza di giurisdizione del Giudice italiano, competente essendo il Giudice svizzero a conoscere delle domande di accertamento dell'intestazione fiduciaria e/o per interposizione proposta dall'attrice in ordine alle partecipazioni sociali - quote della società a responsabilità limitata italiana Controparte_4
In via pregiudiziale e/o preliminare: dichiararsi improcedibili le domande formulate dalla SI.ra per la Parte_1 mancata adesione della medesima alla mediazione obbligatori udice. In via di espresso e stretto subordine, nel merito:
11 • rigettarsi le azioni proposte dall'attrice perché carenti di interesse ex art. 100 c.p.c. e pure palesemente infondate ed inammissibili nella parte in cui mirano a procurare all'attrice la formale titolarità di beni immobili divenuti e rimasti in piena e legittima proprietà della società di diritto italiano Controparte_4
• rigettarsi in ogni caso le proposte azioni revocatorie, siccome manifestamente infondate in fatto come in diritto;
• con rifusione degli esborsi e del compenso professionale del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, Iva e c.p.a.”.
PER LA CONVENUTA Controparte_3
“In via pregiudiziale e/o preliminare e/o principale: dichiararsi, per i motivi esposti in premessa e, comunque, per il miglior “nomen iuris”, la carenza di giurisdizione del Giudice italiano, competente essendo il Giudice svizzero a conoscere delle domande di accertamento dell'intestazione fiduciaria e/o per interposizione proposta dall'attrice in ordine alle partecipazioni sociali - quote della società a responsabilità limitata italiana Controparte_17
In via pregiudiziale e/o preliminare: dichiararsi improcedibili le domande formulate dalla SI.ra per la Parte_1 mancata adesione della medesima alla mediazione obbligatori udice. In via di espresso e stretto subordine, nel merito:
• rigettarsi le azioni proposte dall'attrice perché carenti di interesse ex art. 100 c.p.c. e pure palesemente infondate ed inammissibili nella parte in cui mirano a procurare all'attrice la formale titolarità di beni immobili divenuti e rimasti in piena e legittima proprietà della società di diritto italiano Controparte_5
• rigettarsi in ogni caso le proposte me manifestamente infondate in fatto come in diritto;
• con rifusione degli esborsi e del compenso professionale del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, Iva e c.p.a.”.
PER LA CONVENUTA Controparte_4
“In via pregiudiziale e/o preliminare e/o principale: dichiararsi l'incompetenza funzionale dell'adito Tribunale di Milano – Sezione Specializzata Imprese a conoscere della controversia dedotta sia della causa di nullità del testamento sia dell'azione revocatoria ordinaria proposta nei confronti della
la competenza spettando, per i motivi esposti in premessa, Controparte_4 le Giudice ordinario. In via pregiudiziale e/o preliminare: dichiararsi improcedibili le domande formulate dalla SI.ra per la Parte_1 mancata adesione della medesima alla mediazione obbligatoria disposta dal Giudice. In via di espresso e stretto subordine, nel merito: dichiarare la carenza di attiva dell'attrice in ordine alle proposte azioni revocatorie ex art. 2901 c.c. per totale difetto della qualità di creditore della medesima nei confronti della .. Controparte_4
In vi etto subordine, nel merito:
12 respingersi, comunque, le azioni revocatorie promosse dall'attrice, in quanto infondate in fatto come in diritto. In ogni caso: con rifusione degli esborsi e del compenso professionale del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, Iva e c.p.a.”
PER LA CONVENUTA Controparte_5
“In via pregiudiziale e/o preliminare e/o principale: dichiararsi l'incompetenza funzionale dell'adito Tribunale di Milano – Sezione Specializzata Imprese a conoscere della controversia dedotta sia della causa di nullità del testamento sia dell'azione revocatoria ordinaria proposta nei confronti della
la competenza spettando, per i motivi esposti in Controparte_5 premessa, al Tribunale di Brescia quale Giudice ordinario. In via pregiudiziale e/o preliminare: dichiararsi improcedibili le domande formulate dalla SI.ra per la Parte_1 mancata adesione della medesima alla mediazione obbligatoria disposta dal Giudice. In via di espresso e stretto subordine, nel merito: dichiarare la carenza di attiva dell'attrice in ordine alle proposte azioni revocatorie ex art. 2901 c.c. per totale difetto della qualità di creditore della medesima nei confronti della .. Controparte_5
In via di ulteriore espresso e stretto subordine, nel merito: respingersi, comunque, le azioni revocatorie promosse dall'attrice, in quanto infondate in fatto come in diritto. In ogni caso: con rifusione degli esborsi e del compenso professionale del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, Iva e c.p.a.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
Con atto di citazione del 23 febbraio 2021, la dott.ssa conveniva in Parte_1 giudizio i SIg.ri , Controparte_6 CP_7 Controparte_8 Controparte_9
e nonché le CP_10 Controparte_1 CP_11 CP_12 società , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e al fine di: Controparte_5 Controparte_18 TR
1) Accertare e dichiarare l'apertura della successione di (c.f.: Persona_1
) da ultimo residente in [...] e deceduto CodiceFiscale_1
13 in FL in data 12.9.2017 (di seguito, il “de cuius”) e, ricostruire, ove necessario,
l'asse ereditario del medesimo;
2) Accertare e dichiarare che i SI.ri e (genitori del de Controparte_6 CP_7 cuius), (sorella) e e (nipoti) hanno Controparte_8 Controparte_9 CP_10 rinunciato all'eredità con atto pubblico e non vantano alcun diritto né sui beni relitti né su quelli la cui titolarità o proprietà verrà accertata in capo al de cuius e quindi in capo all'odierna attrice.
3) Accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'invalidità quale testamento del “documento” pubblicato dal convenuto (con verbale di Controparte_1 pubblicazione a rogito notaio di Brescia in data7.12.2020 n. 114.404 Persona_3 rep. 42.134 racc.);
4) Per l'effetto di quanto sopra, accertare e dichiarare che la SI.ra è Parte_1 unica erede del SI. con ogni conseguenza di legge. Persona_1
5) Accertare e dichiarare che il de cuius, e conseguentemente l'odierna attrice, era direttamente titolare e proprietario delle partecipazioni nelle società Svizzere
CH S.A. e come sopra identificate nella misura del Controparte_3
50%;
6) Accertare e dichiarare, previa ogni preliminare declaratoria di legge, per i motivi in atto e in conseguenza di quanto al precedente punto che:
- le quote sociali della sono state intestate Controparte_15 fiduciariamente e/o in via simulata e/o in via interposta alla Controparte_16
e quindi per l'effetto ad oggi l'effettiva proprietà delle stesse è
[...] riconducibile per la quota del 50% al de cuius e quindi Persona_1 all'odierna attrice;
- l'effettiva proprietà degli immobili attualmente di proprietà della
[...]
siti nel Comune di TI (meglio ivi individuati) è ad Controparte_15 oggi riconducibile per la quota del 50% al de cuius e quindi all'odierna attrice;
14 - le quote sociali della sono state intestate Controparte_17 fiduciariamente e/o in via simulata e/o in via interposta alla
[...]
e quindi per l'effetto ad oggi l'effettiva proprietà delle stesse è Controparte_3 riconducibile per la quota del 50% al de cuius e quindi all'odierna attrice;
- l'effettiva proprietà degli immobili attualmente di proprietà della
[...]
(siti nel Comune di Cottolengo e Legno, meglio ivi Controparte_17 identificate) è ad oggi riconducibile per la quota del 50% al de cuius e quindi all'odierna attrice;
- le quote sociali della sono state intestate Parte_2 fiduciariamente e/o in via simulata e/o in via interposta alla TR
con sede negli Stati Uniti D'America, quindi per l'effetto ad oggi l'effettiva
[...] proprietà delle stesse è riconducibile per una quota non inferiore al 50% al de cuius
e quindi all'odierna attrice;
- l'effettiva proprietà degli immobili attualmente di proprietà della
[...]
(siti nel Comune di Cottolengo, ivi meglio identificati) è ad Parte_2 oggi riconducibile per una quota non inferiore al 50% al de cuius e quindi all'odierna attrice;
7) Revocare i seguenti atti dispositivi:
- atto a rogito notaio di Brescia in data 30 giugno 2020 tra la Persona_3 [...] ed il SI. ed avente ad oggetto i beni Controparte_15 CP_11 immobili situati nel Comune di TI (BS), ivi individuati;
- l'atto in data 10 maggio 2018 a rogito notaio di Brescia n. 5684 rep. 3120 Per_4 racc. (doc. 29 atto citazione) con il quale la ha venduto Controparte_5 al SI. i beni immobili siti nel Comune di Pavone del Mella, ivi meglio CP_12 identificati.
8) Condannare i convenuti, nella misura che risulterà dovuta in corso di causa e comunque in via tra loro solidale alla restituzione e/o reimmissione nel possesso
15 dell'attrice quale unica erede di tutti i beni riconducibili pro quota al de cuius attualmente in possesso o gestiti dal altri soggetti privi di un titolo effettivo nonché condannare i medesimi alla resa del conto della loro gestione a far data dall'apertura della successione ed al risarcimento di ogni danno causato alla ricorrente dalla loro illegittima gestione e dagli atti compiuti sul patrimonio ereditario che ci si riserva di quantificare in corso di causa.
Ordinare alla Competente Agenzia del Territorio – Servizi di pubblicità Immobiliare, nonché al competente Registro delle imprese, la trascrizione dell'emananda sentenza.
A fondamento delle proprie domande deduceva quanto segue:
- in data 1° giugno 2013 l'attrice sposava Persona_1
- la , nel corso del matrimonio, provenendo da una famiglia abbiente, Pt_1 non si era mai interessata del patrimonio del marito che svolgeva l'attività di medico veterinario ed era altresì imprenditore agricolo;
- appena quattro anni dopo e, segnatamente, il 12 settembre 2017 il SI. decedeva in FL (BS) a causa di un sinistro stradale;
Persona_1
- il de cuius non lasciava disposizioni testamentarie note e, pertanto, l'attrice, quale moglie ed in assenza di figli, veniva chiamata alla successione ex art. 582 c.c. per la quota di 2/3 poiché, al momento della morte, erano ancora in vita i genitori del defunto ed odierni convenuti SI.ri e ed una Controparte_6 CP_7 sorella, SI.ra Controparte_8
- a seguito del decesso del marito, la si era immediatamente attivata Pt_1 per ricostruire la consistenza del patrimonio ereditario che le era sostanzialmente ignoto e, per tale motivo, provvedeva ad accettare l'eredità con beneficio d'inventario;
- tuttavia, il termine ex art. 485 c.c. spirava senza che si fosse provveduto alla redazione dell'inventario, sicché la diveniva erede pura e semplice;
Pt_1
16 - con atto pubblico in data 7 dicembre 2017 a rogito notaio di NO Per_2
(BS), gli altri predetti chiamati all'eredità (ovvero i genitori, la sorella ed i nipoti del de cuius) rinunciavano all'eredità;
- come risultato anche dalla “dichiarazione di consistenze aziendali” redatta dal geom. in data 23.5.2019 il defunto era socio o amministratore di CP_20 Per_1 varie società proprietarie, a loro volta, di numerosi immobili;
- durante le predette operazioni di inventario era emerso un quadro patrimoniale del de cuius rilevantissimo ma assolutamente sconosciuto alla moglie e che si presentava articolato con un elevato livello di complessità societaria ed immobiliare tale per cui si rendevano necessarie ulteriori verifiche;
- poiché la era a conoscenza del fatto che il defunto marito possedeva Pt_1 anche beni in Svizzera, all'esito dell'improvvisa scomparsa di quest'ultimo procedeva ad effettuare indagini per verificare l'effettiva consistenza del patrimonio riconducibile al de cuius;
- a seguito di tali ricerche era emerso che il defunto era anche titolare, Per_1 unitamente al cugino SI. di 50 azioni al portatore, di due Controparte_1 società di diritto svizzero;
- la si era recata a Lugano presso l'ufficio del notaio avv. Pt_1 Persona_5
(presso cui erano depositati i titoli) e, in tale occasione, il predetto professionista consegnava a parte attrice, in copia, una serie di documenti evidenziandole, peraltro, che erano solo una parte di quelli in suo possesso e di quella presente in
Svizzera anche in mano ad altri depositari;
- l'attrice in quel momento non aveva fatto caso alle affermazioni del notaio né aveva preso visione dei documenti a lei consegnati;
- senonché, nei giorni successivi, precisamente all'inizio del mese di agosto
2020, la , dalla disamina dei predetti documenti, appurava che il suddetto Pt_1 notaio aveva consegnato in data 21 settembre 2017 (quindi dopo il decesso del
17 marito) al SI. “n. 50 (cinquanta) azioni al portatore di nominali Controparte_1
CHF 1.000,00 ciascuna su un totale di n. 100 (cento) azioni al portatore di nominali
CHF 1.000,00 ciascuna comprese nei certificati azionari dal n.1 (uno) al n. 5
(cinque) delle società (I) , Lugano e (ii) Controparte_3 Controparte_2
, Paradiso, di sua pertinenza”;
[...]
- tale consegna era stata effettuata in forza di una “autorizzazione” che il defunto avrebbe sottoscritto, appunto, in pari data chiaramente Persona_1 falsa, stante il precedente decesso del de cuius avvenuto esattamente nove giorni prima, ovvero il 12 settembre 2017 (la stessa firma ivi apposta non era infatti riferibile al marito);
- stante la gravità della situazione, in data 22 ottobre 2020 era stata presentata una denuncia al competente Pubblico Ministero di Lugano con la quale, oltre ad esporre la vicenda, era stato altresì richiesto il sequestro dei titoli al portatore ove reperiti in Svizzera;
- a seguito della predetta denuncia, il “Procuratore Pubblico” del Canton Ticino aveva avviato un procedimento per i reati di truffa (art. 146 cod. pen. svizzero) e falso in documenti (art. 251 cod. pen. svizzero) ed emesso un ordine di perquisizione domiciliare e di sequestro delle azioni al portatore presso tal avvocato Cugini di
Lugano dove, secondo le informazioni in possesso della Procura svizzera, erano stati reperiti i certificati azionari al portatore;
- dai predetti accertamenti e dalla corposa documentazione reperita dagli inquirenti svizzeri era emerso un quadro complessivo della vicenda assolutamente sconcertante;
- precisamente, pochi giorni dopo il decesso del cugino, Controparte_1 aveva ritirato i certificati azionari al portatore e li aveva consegnati ai parenti del de cuius SI.ri e (padre e sorella) e (madre), che, a CP_6 Controparte_8 CP_7 loro volta, avevano dapprima rinunciato all'eredità (in data 7.12.2017) e poi si erano dichiarati proprietari delle medesime azioni al portatore di spettanza del de cuius
18 esercitando in via esclusiva e con integrale esclusione dell'attrice (in realtà l'unica legittimata a farlo) i diritti di controllo in base alla legge elvetica sia sulle società direttamente “possedute” che su quelle partecipate, arrivando a porre in essere una serie di atti e di comportamenti dispositivi di tutti i patrimoni societari coinvolti come se ne fossero i titolari esclusivi;
- in sintesi, i suddetti familiari del de cuius avevano utilizzato, come escamotage, la particolarità del fatto che le azioni delle società svizzere erano al portatore e quindi sostanzialmente anonime per esercitare tutti i diritti amministrativi e patrimoniali ad esse connessi;
- peraltro, nel corso delle indagini elvetiche era emerso un “testamento” a favore dell'unico soggetto ancora spendibile dal punto di vista ereditario, e cioè il cugino
CP_1
- riconducibili al patrimonio del de cuius erano anche le due società controllate al 100% dalle società svizzere, segnatamente (di seguito, Controparte_4
“ ”) e (di seguito, “ ”), nonché CP_15 Controparte_5 CP_5
(di seguito, ”), amministrata da Parte_3 Parte_2 CP_3
e posseduta dalla società con sede negli Controparte_3 TR
Stati Uniti d'America;
- tra 2018 e del 2020 compivano atti Parte_4 Controparte_5 dispositivi degli immobili sociali;
- in particolare, con atto in data 10 maggio 2018 (quindi dopo il CP_5 decesso del de cuius) a rogito notaio di Brescia (n. 5684 rep. 3120 racc.) Per_4 vendeva a un certo SI. per un corrispettivo dichiarato di € CP_12
215.000,00 un compendio immobiliare costituito da terreni ed immobili tutti siti nel comune di Pavone Del Mella;
con atto a rogito notaio di Brescia (n. 113908 rep.) in CP_15 Persona_3 data 30 giugno 2018 vendeva a tal SI. un complesso immobiliare CP_11 denominato "CASCINA FENILETTO" per il corrispettivo di € 1.920.000,00;
19 - i corrispettivi di vendita erano assolutamente eSIui come confermato da due perizie redatte dal geom. , su incarico dello stesso rappresentante Persona_7 della società SI. che aveva accertato un valore CP_2 Persona_8 complessivo tra immobili e terreni agricoli di € 4.506.180,00;
- peraltro, nel medesimo atto di vendita risultano essere “intervenute”, tra le altre, anche la che conduceva terreni in locazione e Parte_5 versava quindi canoni di affitto e percepiva contributi PAC, in qualità di conduttrice dell'immobile compravenduto, guarda caso rappresentata dal SI. CP_1
cioè colui che aveva materialmente posto in essere l'operazione di
[...]
“trasferimento” illegittima delle azioni al portatore in Svizzera;
- contestualmente alla vendita di cui sopra, con scrittura privata del 30 giugno
2020 (quindi sempre dopo il decesso del de cuius) , rappresentata dalla CP_15 società (a sua volta rappresentata dal SI. , poneva in CP_2 Persona_8 essere una delegazione di pagamento nei confronti del SI. ed a CP_11 favore di per l'importo di € 1.800,000,00 giustificando tale operazione CP_5 sulle seguenti circostanze:
✓ la stessa sarebbe stata “debitrice” di in forza di un CP_15 CP_5 non meglio specificato “finanziamento” datato 21.10.2019 di importo non inferiore ad € 1.800.000,00;
✓ la era, a sua volta, debitrice nei confronti della Cassa Controparte_5
Padana BCC;
- in pratica, con due atti contestuali, - senza che ci fosse alcuna CP_15 giustificazione – aveva depauperato il proprio patrimonio immobiliare, non avendo incassato neppure (l'eSIuo) corrispettivo;
- i predetti atti dispositivi compiuti da e dovevano CP_15 CP_5 essere revocati nell'interesse dell'odierna attrice, quale soggetto creditore delle società alienanti in senso lato, tenuto conto che in entrambi i casi si era trattato di trasferimenti immobiliari effettuati ad un corrispettivo irrisorio rispetto all'effettivo
20 valore degli immobili e pertanto non era neppure necessaria la dimostrazione del requisito della malafede dell'acquirente ai sensi dell'art. 2901, comma 2° n. 2 c.c.;
- il de cuius, e quindi oggi l'attrice, quale unica erede, era direttamente titolare delle partecipazioni nelle società Svizzere che, a loro volta, altro non erano se non un mero schermo interposto per la gestione diretta dei beni immobili in Italia tramite un complesso sistema di società collegate e controllate in Italia anch'esse interposte;
- l'attribuzione della proprietà di tutti gli immobili in capo alle
[...]
aveva natura sostanzialmente fittizia nel senso che tali persone Parte_6 giuridiche altro non erano che meri contenitori del patrimonio immobiliare del de cuius e che veniva gestito dai suoi familiari pur a fronte della predetta rinuncia all'eredità;
- le società Svizzere controllanti erano gestibili tramite il mero possesso di titoli al portatore e dunque i diritti di controllo erano trasferibili ed esercitabili al di fuori di qualsivoglia formalità, come se si trattasse di persone fisiche;
- gli stessi ed si erano dichiarati proprietari sostanziali del CP_6 Controparte_8 patrimonio delle società italiane controllate;
- dall'accertamento della natura interposta, simulata e comunque di mero schermo giuridico delle società svizzere tramite i loro certificati al portatore e quindi della effettiva titolarità delle medesime quote al portatore in capo al de cuius discendeva la conseguente effettiva titolarità delle quote societarie delle società italiane da esse partecipate sempre in capo al de cuius (e quindi oggi all'odierna attrice) nonché l'ulteriore circostanza che tutti gli immobili erano stati collocati nelle medesime società in via simulata o interposta o comunque fiduciaria e che comunque le predette società altro non erano se non meri contenitori di un patrimonio creato, gestito, amministrato e valorizzato personalmente dal de cuius.
21 * Con comparsa del 20 ottobre 2021 si costituivano in giudizio Controparte_6
, eccependo CP_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10 anzitutto l'incompetenza del Tribunale adito, sia per territorio sia quale giudice delle imprese, essendo competente per territorio e per materia il Tribunale di
Brescia.
Nel merito non si opponevano all'accoglimento delle domande attoree di cui ai numeri 1, 2 , 3 e 4 delle conclusioni in epigrafe inerenti segnatamente: i) alla dichiarazione di apertura della successione di ii) Persona_1 all'accertamento della rinuncia all'eredità di da parte di essi Persona_1 convenuti;
iii) all'accertamento dell'invalidità del testamento in Persona_1 favore di essendo privo dei requisiti di forma e di sostanza;
iv) Controparte_1 all'accertamento della qualità di unica erede di non contestata dai Parte_1 convenuti.
Viceversa, chiedevano il rigetto delle domande di cui ai numeri 5 e 6 delle conclusioni attoree sostenendo che il defunto non era mai stato Persona_1 né proprietario né possessore del 50% delle partecipazioni nelle società svizzere
CH S.A. e essendone invece e Controparte_3 Controparte_6
i legittimi possessori-proprietari iure proprio; da ciò discendeva anche CP_7
l'infondatezza della domanda di cui al citato n. 6 relativa all'intestazione fittizia delle quote sociali di Parte_6
Rilevavano infine l'estraneità nei loro confronti della domanda revocatoria di cui al punto 7 delle conclusioni e la genericità di quella contenuta al punto 8.
* Con comparsa del 25 ottobre 2021 si costituiva in giudizio Controparte_1 istando per il rigetto delle domande attoree e chiedendo: in via pregiudiziale e/o preliminare, rigettarsi l'azione proposta per essere l'adito Tribunale di Milano -
Sezione Specializzata Impresa incompetente funzionalmente a conoscere della dedotta causa ereditaria ricadente nel novero di quelle elencate dall'art. 22 c.p.c. e,
22 quindi, di competenza del Tribunale di Brescia (Giudice ordinario) quale giudice del luogo dell'apertura della successione di in via pregiudiziale Persona_1
e/o preliminare, dichiararsi improcedibile la domanda successoria proposta dalla SI.ra per mancato esperimento della mediazione obbligatoria di cui Parte_1 all'art. 5, comma 1-bis del D.lgs. n. 28/2010; in via principale di merito, rigettarsi l'azione di “petizione di eredità” e di restituzione di beni ereditari per carenza di interesse ad agire e legittimazione attiva in capo all'attrice SI.ra , Parte_1 attesa la qualità di erede spettante al convenuto rigettarsi Controparte_1
l'azione di nullità del testamento pubblicato in data 07.12.2020 dal notaio
[...] contenente le disposizioni di ultima volontà mediante le quali il de cuius Persona_6 ha attribuito il suo patrimonio al cugino conseguentemente rigettarsi le CP_1 domande di accertamento dell'intestazione fiduciaria e/o simulazione e/o interposizione delle quote delle società di diritto italiano partecipate dalle società di diritto svizzero, stante la carenza di interesse in capo all'attrice; rigettarsi in ogni caso le proposte azioni revocatorie, siccome manifestamente infondate in fatto come in diritto.
* Con comparsa del 26 ottobre 2021 si costituiva in giudizio CP_5 chiedendo: in via pregiudiziale e/o preliminare, dichiararsi l'incompetenza funzionale dell'adito Tribunale di Milano - Sezione Specializzata Imprese a conoscere della controversia dedotta sia della causa di nullità del testamento sia dell'azione revocatoria ordinaria proposta nei suoi confronti, la competenza spettando, per i motivi esposti in premessa, al Tribunale di Brescia quale Giudice ordinario;
in via pregiudiziale e/o preliminare, dichiararsi improcedibile la domanda successoria proposta dalla SI.ra per mancato esperimento della Parte_1 mediazione obbligatoria di cui all'art. 5, comma 1-bis del D.lgs. n. 28/2010; in via di espresso e stretto subordine, nel merito dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'attrice in ordine alle proposte azioni revocatorie ex art. 2901 c.c. per totale difetto della qualità di creditore della medesima nei propri confronti;
in via di
23 ulteriore espresso e stretto subordine, respingersi, comunque, le azioni revocatorie promosse dall'attrice, in quanto infondate in fatto come in diritto.
* Con comparsa in pari data si costituiva in giudizio istando per il CP_15 rigetto delle domande attoree e formulando conclusioni identiche a quelle rassegnate dalla convenuta . CP_5
* Con comparsa sempre in data 26 ottobre 2021 si costituiva in giudizio
[...] chiedendo: in via pregiudiziale e/o preliminare, dichiararsi Controparte_2 la carenza di giurisdizione del Giudice italiano, competente essendo il Giudice svizzero a conoscere delle domande di accertamento dell'intestazione fiduciaria e/o per interposizione proposta dall'attrice in ordine alle partecipazioni sociali della società a responsabilità limitata italiana Agricola Sole;
in via pregiudiziale e/o preliminare, dichiararsi improcedibile la domanda successoria proposta dalla per mancato esperimento della mediazione obbligatoria di cui all'art. 5, Pt_1 comma 1-bis del D.lgs. n. 28/2010; in subordine, rigettarsi le azioni proposte dall'attrice perché carenti di interesse ex art. 100 c.p.c. e pure palesemente infondate ed inammissibili nella parte in cui mirano a procurare all'attrice la formale titolarità di beni immobili divenuti e rimasti in piena e legittima proprietà della società di diritto italiano . CP_15
* In pari data si costituiva in giudizio rassegnando le Controparte_3 stesse conclusioni formulate da sebbene riferite alla Controparte_2 propria controllata (in luogo di ). CP_5 CP_15
* All'udienza di comparizione del 23.11.2021 parte attrice chiedeva concedersi termine per rinotificare l'atto di citazione alle società e Controparte_18 [...] con sede in Delawareil e, stante l'eccezione sollevata da parti TR convenute, per instaurare la mediazione obbligatoria. Il Giudice, in accoglimento delle predette istanze, autorizzava la rinnovazione della citazione alle due società
24 sopraindicate, assegnando a parte attrice termine fino al 15.12.2021 e ulteriore termine sino al 15.12.2021 per introdurre la mediazione, rinviando il processo all'udienza del 20.09.2022.
A tale udienza la difesa di parte attrice dava atto che il procedimento di mediazione aveva avuto esito negativo e riferiva che la notifica alle società e Controparte_18 non era stata effettuata dal precedente procuratore della TR
. Chiedeva pertanto un breve rinvio per valutare la complessa situazione Pt_1 processuale ed assumere le relative decisioni, salvi i diritti di prima udienza. Il
Giudice, in accoglimento dell'istanza, rinviava il processo all'udienza dell'8 novembre
2022.
A tale udienza il Giudice autorizzava nuovamente parte attrice a rinnovare le notificazioni alle società e assegnando Controparte_18 TR termine a tale scopo sino al 28 novembre 2022 e rinviava il processo all'udienza del
20 giugno 2023, nella quale – preso atto che le suddette notificazioni non erano andate a buon fine (quanto alla prima) o comunque non vi era prova del perfezionamento (quanto alla seconda), ritenuto che la continuazione della riunione delle cause ritardava e rendeva più gravoso il processo, visto l'art. 103, comma 2,
c.p.c. disponeva la separazione dal presente processo dei rapporti processuali tra l'attrice e le società e Venivano inoltre Controparte_18 TR assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6° c.p.c. e la causa rinviata per l'ammissione delle prove all'udienza del 12 dicembre 2023.
A tale udienza il Giudice, ritenute le prove richieste da parte attrice generiche, superflue e comunque inammissibili, e superflua la CTU richiesta da parti convenute e non le ammetteva e, ritenuta la causa matura per la CP_11 CP_12 decisione, rinviava il processo per precisazione delle conclusioni all'udienza del 18 giugno 2024, alla quale, evaso il suddetto incombente, il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
25
2. L'eccezione di incompetenza territoriale ex art. 22 c.p.c. svolta dai convenuti , Controparte_1 Controparte_6 CP_7 Controparte_8
e Controparte_9 CP_10 Controparte_4 [...]
. Controparte_21
L'eccezione in esame è fondata.
Anzitutto, occorre muovere dalla qualificazione dell'azione svolta da parte attrice e dalla individuazione del petitum sostanziale, identificabile in relazione alla "causa petendi" ed alla natura della posizione dedotta in giudizio.
Segnatamente, parte attrice ha chiesto di:
1) accertare l'apertura della successione di Persona_1
2) accertare che i legittimari e (genitori del de cuius), Controparte_6 CP_7
(sorella) e e (nipoti) hanno Controparte_8 Controparte_9 CP_10 rinunciato all'eredità;
3) accertare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'invalidità quale testamento del
“documento” pubblicato dal convenuto Controparte_1
4) accertare che l'attrice è unica erede del defunto coniuge;
5) accertare che il de cuius e, conseguentemente l'odierna attrice, è direttamente titolare delle partecipazioni nelle società Svizzere CH S.A. e
[...] nella misura del 50% del rispettivo capitale sociale;
Controparte_3
6) accertare che i) le quote sociali della sono state intestate Controparte_15 fiduciariamente e/o in via simulata e/o in via interposta alla Controparte_16
e quindi, per l'effetto, che l'effettiva proprietà delle stesse è
[...] riconducibile per la quota del 50% al de cuius e quindi Persona_1 all'odierna attrice;
ii) l'effettiva proprietà degli immobili facenti parte del patrimonio della è ad oggi riconducibile per la quota del 50% al de cuius e Controparte_15 quindi all'odierna attrice;
iii) le quote sociali della sono state Controparte_17 intestate fiduciariamente e/o in via simulata e/o in via interposta alla
[...]
e quindi, per l'effetto, che l'effettiva proprietà delle stesse è Controparte_3
26 riconducibile per la quota del 50% al de cuius e dunque all'odierna attrice;
iv)
l'effettiva proprietà degli immobili facenti parte del patrimonio di Controparte_17
è riconducibile per la quota del 50% al de cuius e quindi all'odierna attrice;
[...]
7) revocare gli atti dispositivi compiuti da e Controparte_15 Controparte_5 nei confronti, rispettivamente, di ed
[...] CP_11 CP_12
8) condannare i convenuti alla restituzione in favore dell'attrice di tutti i beni riconducibili pro quota al de cuius.
Dalla disamina delle riportate domande attoree risulta evidente come esse, seppur rivolte a soggetti differenti ed aventi ad oggetto beni diversi, rientrano tutte nell'alveo dell'azione di petizione ereditaria ex art. 533 c.c. essendo sostanzialmente volte ad accertare la qualità di erede universale in capo all'attrice e alla ricostituzione del patrimonio del relitto de cuius.
Il titolo sul quale si fonda ciascuna di esse è senza dubbio costituito dalla qualità di erede – anch'esso contestualmente e preliminarmente rivendicato - la cui natura si inscrive senz'altro nell'ambito dei rapporti successori.
Ciò – già di per sé pacifico in relazione alle domande di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) aventi ad oggetto l'apertura della successione di la rinuncia Persona_1 all'eredità degli altri legittimari, la nullità del testamento fatto valere da CP_1 ed il riconoscimento di erede universale in capo alla - vale anche
[...] Pt_1 con riguardo alle domande di cui ai punti 5) e 6) ove il petitum sostanziale, ovvero l'accertamento in capo all'attrice della titolarità del 50% del capitale sociale delle due convenute svizzere e e la Controparte_2 Controparte_3 dedotta natura fiduciaria, simulata o fittizia alle medesime delle quote di
[...]
è sempre riconducibile alla predetta azione di Parte_6 cui all'art. 533 c.c. essendo tali domande funzionali ad ottenere, previo accertamento della qualità di erede, la restituzione dei beni ereditari in confronto di coloro i quali li posseggano, peraltro senza alcun evidente legame diretto della controversia con i rapporti societari e le partecipazioni sociali (v. postea).
27 Il titolo sul quale si fondano le domande è dunque la rivendicata qualità di erede di
Persona_1
Lo stesso dicasi con riferimento alle azioni revocatorie relative agli atti dispositivi compiuti da e di cui al punto 7) tenuto Controparte_4 Controparte_5 conto che la dedotta qualifica attorea di creditrice delle predette società anche in tal caso si fonda a sua volta sulla rivendicata qualità di erede universale del de cuius.
Del resto, emblematica risulta la domanda di condanna di cui al punto 8) delle conclusioni che esprime – in sintesi ed inequivocabilmente - la natura recuperatoria nell'asse ereditario di tutti i beni oggetto delle altre domande.
* Qualificata negli anzidetti termini l'azione esercitata da parte attrice e venendo alla competenza territoriale, è sufficiente osservare che l'art. 22 c.p.c. individua quale foro per le cause ereditarie il giudice del luogo dell'apertura della successione.
Con riguardo alle cause ereditarie, la disposizione in commento fissa un criterio di competenza territoriale speciale, individuando quale parametro oggettivo di riferimento la causa petendi della controversia.
Detto criterio ha carattere dell'esclusività e dunque prevale sul foro territoriale generale previsto dagli artt. 18 e 19 c.p.c.
In sintesi, l'esclusività del criterio di competenza per le cause ereditarie fa assurgere i fori ivi contenuti come gli unici atti ad individuare il giudice territorialmente competente, escludendo ogni possibilità di far ricorso ad altro foro concorrente;
l'unica eccezione alla regola testé illustrata sarebbe rappresentata dall'accordo di deroga stipulato dalle parti ai sensi dell'art. 28 c.p.c. (1).
Ora, acclarato che nessun accordo in tal senso risulta essere intervenuto fra le parti in causa, mai peraltro nemmeno dedotto dall'attrice in replica all'eccezione in esame sollevata dai convenuti nelle rispettive comparse di costituzione e che la successione di si è aperta in FL (BS) (cfr. docc. 2 e 4 att.), non vi è dubbio Persona_1 che la competenza per territorio spetti appunto al Tribunale di Brescia.
Individuato il foro competente per territorio, è appena il caso di precisare che, come ritualmente rilevato da parti convenute, la cognizione delle domande attoree va peraltro attribuita al Tribunale ordinario e non già alle sezioni specializzate in materia di impresa.
E' noto che in tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, nelle controversie relative alle partecipazioni sociali o ai "diritti inerenti" queste ultime, di cui all'art. 3, commi 2, lett. b), e 3, del d.lgs. n. 168 del 2003 (come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del d.l. n. 1 del 2012, conv., con modif., dalla
1. n. 27 del 2012), detta competenza si determina in relazione all'oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del
"petitum" sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della "causa petendi", per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio.
In altri termini, l'oggetto della controversia, per ricadere nel perimetro applicativo dell'art. 3 cit. D.lgs. 168 del 2003, deve essere influenzato in via diretta dalla questione societaria ed, in tal senso, milita nella lett.a) il riferimento ai “rapporti societari”, così come nella previsione della lett.b) l'attinenza alle partecipazioni sociali ed ai diritti inerenti, in quanto il legislatore ha inteso concentrare presso il giudice specializzato le controversie relative alle società ed alle loro vicende (2).
Ne discende che va, pertanto, affermata la competenza della sezione specializzata qualora il petitum sostanziale della controversia verta sui rapporti societari e sulle partecipazioni sociali. Qualora, invece, avuto riguardo alla causa negoziale emergente dal regolamento contrattuale e alle ragioni della domanda, la controversia non involga questioni relative al diritto societario, ed invece il “petitum sostanziale” sia riconducibile a pretese successorie, l'interpretazione razionale della disposizione induce ad attribuire la controversia al giudice ordinario (3).
Orbene, applicando i superiori principi alla fattispecie va senz'altro esclusa la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa a decidere la controversia che ci occupa considerato che le domande attoree di cui ai punti 5) e 6) delle conclusioni non presuppongono alcuna questione di natura prettamente societaria, né traggono titolo dal rapporto di società e dalla conseguente acquisizione dello status di socio.
* Va inoltre precisato che la devoluzione della cognizione al predetto competente
Tribunale va affermata anche in ordine alla domanda di revocatoria, pur a fronte della mancata contestazione della competenza del giudice adito da parte dei convenuti ed spiegando efficacia anche nei confronti di CP_11 CP_12 quest'ultimi l'eccezione in tal senso sollevata da Parte_6
.
[...]
Ciò in quanto, per costante orientamento della Suprema corte (4), nell'ipotesi di azione revocatoria sussiste litisconsorzio necessario tra il debitore (nella specie e secondo la prospettazione attorea, le ) Parte_6 ed i terzi acquirenti (Id est, i convenuti e , con correlata necessità CP_11 CP_12 di celebrazione di un simultaneus processus nei confronti di soggetti aventi la medesima posizione processuale.
3. L'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parti convenute
[...]
e . Controparte_2 Controparte_22
Parti convenute e nella Controparte_2 Controparte_3 propria comparsa di costituzione hanno eccepito il difetto di giurisdizione del
Giudice Italiano in favore del Giudice Svizzero in ragione del fatto che le società convenute hanno sede nella Confederazione Elvetica e che la domanda giudiziale proposta nei loro confronti non verte su obbligazioni eseguite o da eseguirsi in Italia.
Al riguardo, esse hanno invocato l'applicazione delle disposizioni della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 che riguarda la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale tra l'Unione Europea e alcuni stati membri dell'EFTA, tra cui la Svizzera, l'Islanda, la
Norvegia e la Danimarca, che riproduce sostanzialmente quelle della Convenzione di
Bruxelles del 1968, ratificata nel 1973.
La suddetta Convenzione sancisce la regola generale del Foro del convenuto alla quale può derogarsi, ai sensi dell'art. 5 punto 1 a) applicabile alla materia contrattuale, solo nell'ipotesi in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita nell'ambito territoriale di una giurisdizione diversa da quella del Foro del convenuto.
Nondimeno, l'accertamento della natura fiduciaria, simulata o interposta dell'intestazione delle partecipazioni sociali di Parte_6 in favore delle convenute società svizzere non presuppone la
[...] violazione di obbligazioni eseguite o da eseguirsi in Italia, nemmeno allegate da parte attrice.
31 Pertanto, secondo la tesi sostenuta dalle convenute, il loro domicilio nella
Confederazione Elvetica sarebbe circostanza di per sé sufficiente per affermare la giurisdizione del Giudice Svizzero in luogo di quello adito.
L'eccezione de qua è infondata.
Anzitutto, occorre rilevare che la citata Convenzione di Lugano non si applica alle controversie ereditarie, espressamente escluse dall'art. 1, n. 2, lett. a) (5).
Per quanto riguarda i rapporti italo-svizzeri proprio in materia successoria, la normativa tuttora vigente è il solo Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e l'Italia del 1868, entrato in vigore il 1° maggio 1868, il quale all'art. 17 prevede testualmente quanto segue: “Se un Italiano sarà morto nella Svizzera senza lasciare eredi conosciuti o esecutori testamentari, le autorità svizzere cui incombe, giusta le leggi del lor paese, la cura all'eredità, ne daranno avviso alla Legazione o al funzionario consolare italiano nel cui circondario sarà accaduto il decesso, affinché trasmettano agli interessati le necessarie informazioni. Il medesimo avviso sarà dato dalle autorità competenti italiane alla Legazione o ai funzionari consolari svizzeri […]
Le controversie che potessero nascere tra gli eredi di un Italiano morto in Svizzera riguardo alla eredità da lui relitta, saranno portate davanti al giudice dell'ultimo domicilio che l'Italiano aveva in Italia. La reciprocità avrà luogo nelle controversie che potessero nascere tra gli eredi di uno Svizzero morto in Italia”.
Essendo il Trattato in questione finalizzato a stabilire una amicizia perpetua e la libertà reciproca di domicilio e commercio tra Italia e Svizzera (facilitando così la mobilità e le relazioni commerciali tra le due nazioni), con l'espressione “morto in” si intende pacificamente “avente l'ultimo domicilio (o residenza) al momento della morte in…”. Appare evidente quindi che al fine di dirimere un potenziale conflitto di giurisdizione tra Italia e Svizzera la citata disposizione convenzionale ha sancito la prevalenza del foro della cittadinanza, rendendo irrilevante se il cittadino italiano avesse l'ultimo domicilio in Svizzera e viceversa: in entrambi i casi la giurisdizione spetterà allo
Stato di appartenenza.
In base al foro della cittadinanza convenzionalmente stabilito nei rapporti tra Italia e
Svizzera – essendo indiscussa quella italiana del de cuius - non Persona_1 vi è dubbio che nella fattispecie sussiste la giurisdizione del Giudice Italiano.
Peraltro, è da escludere la giurisdizione del Giudice Elvetico anche in forza della stessa legge di diritto internazionale privato vigente in Svizzera - la Legge federale sul diritto internazionale privato del 18/12/1987 (LDIP) - che all'art. 86 dispone che
“Per il procedimento successorio e le controversie ereditarie sono competenti i tribunali
o le autorità svizzeri dell'ultimo domicilio dell'ereditando. È riservata la competenza dello Stato che la rivendica a titolo esclusivo per i fondi situati sul suo territorio”.
La competenza giurisdizionale stabilita dalla citata legge federale, dunque, è quella dell'ultimo domicilio del defunto in linea, peraltro, con il Regolamento europeo n.
650/2012 (art. 4).
Ed anche in forza di tale criterio di collegamento la giurisdizione del Giudice Italiano non può essere messa in discussione, avendo avuto il de cuius domicilio in Italia
(cfr. docc. 2 e 4 att.).
Il Regolamento n. 650/2012 è succeduto alla disciplina prevista dalla l. 218/1995.
L'art. 50 di quest'ultima, peraltro, sancisce senz'altro la giurisdizione italiana per le cause successorie se il defunto era cittadino italiano al momento della morte (let. a)
e se la successione si è aperta in Italia (let. b), ipotesi queste certamente verificatesi nel caso di specie.
Ad abundantiam si osserva che anche alla stregua dell'invocata Convenzione di
Lugano del 2007 (la cui applicazione, come detto, è da escludere nella fattispecie per la natura ereditaria dell'azione giudiziaria) risulterebbe comunque sussistere la
33 giurisdizione del Giudice Italiano, tenuto conto che, a mente dell'art. 6, la persona domiciliata nel territorio di uno Stato vincolato dalla convenzione medesima può essere convenuta in un altro Stato (sempre vincolato) “in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili”.
Invero, nella fattispecie le domande formulate dall'attrice nei confronti delle due convenute aventi sede in Svizzera di cui al punto 6) delle conclusioni risultano inscindibilmente legate all'accertamento sia della qualità di erede universale del de cuius in capo alla , sia della titolarità o meno in favore del de cuius delle Pt_1 quote pari al 50% del capitale sociale delle due svizzere CP_2 Controparte_2
e accertamenti, questi, che si pongono quali
[...] Controparte_3 antecedenti logici necessari per fondare la legittimazione attiva (e l'interesse ad agire) in capo all'attrice in ordine alla richiesta declaratoria della natura fiduciaria, simulata o interposta dell'intestazione delle partecipazioni sociali di Controparte_4
e in favore delle convenute svizzere.
[...] Controparte_5
Ne discende che, pur in assenza di un'eccezione d'incompetenza territoriale ritualmente formulata da e Controparte_2 Controparte_3
e stante l'opportunità di un simultaneus processus che involga anche il rapporto
[...] processuale tra queste e parte attrice, pure per la domanda di cui al punto 6) delle conclusioni attoree dovrà pronunciarsi l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale ordinario di Brescia cui spetta quindi la cognizione su tutte le domande oggetto del presente giudizio.
* * *
4. Le spese processuali.
Il regime delle spese processuali è regolato dal principio di soccombenza ex artt. 91 e ss. c.p.c.
34 Nondimeno, occorre precisare che, secondo consolidato orientamento della Suprema corte, in tema di liquidazione delle spese di giudizio, in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, è dovuto un compenso unico secondo i criteri fissati dagli artt. 4 e 8 del D.m. n. 55/2014 (salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate nella prima disposizione), senza che rilevi la circostanza che il comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi. La ratio della sopra citata normativa, difatti, è quella di dimensionare la liquidazione delle spese legali all'attività effettivamente svolta, in conformità con il principio della non debenza delle spese superflue, desumibile dall'art. 92 comma 1
c.p.c. (6).
Ora, tenuto conto che la posizione processuale dei convenuti Controparte_1
Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e deve senz'altro ritenersi analoga, alle medesime parti va Controparte_5 riconosciuta a titolo di spese di lite un unico compenso aumentato in percentuale per il numero delle stesse.
Ne consegue che parte attrice va pertanto condannata al pagamento, Parte_1 in favore di ciascuna di parti convenute Controparte_1 Controparte_2
e
[...] Controparte_3 Controparte_4 [...]
delle spese di lite che si liquidano – considerato il valore Controparte_5 indeterminato e la natura solo processuale della presente decisione - in complessivi
Euro 12.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge.
Sulla base degli stessi criteri, parte attrice va altresì condannata al Parte_1 pagamento, in favore di parti convenute , Controparte_6 CP_7 [...]
delle spese di lite che si liquidano in CP_8 Controparte_9 CP_10 complessivi Euro 12.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge, nonché in favore di parti convenute e CP_11 CP_12 delle spese di lite che si liquidano, compresa la fase cautelare, in complessivi Euro
7.100,00 per compensi, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione XV civile - specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nella causa civile in epigrafe, respinta o assorbita ogni ulteriore o contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
I) DICHIARA l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale ordinario di
Brescia.
II) DA parte attrice al pagamento, in favore di Parte_1
Controparte_1 Controparte_2 [...]
e Controparte_3 CP_2 Controparte_15 Controparte_5
delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 12.000,00 per
[...] compensi, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge.
III) DA parte attrice al pagamento, in favore di Parte_1 ciascuna di parti convenute , Controparte_6 CP_7 [...]
E CP_8 Controparte_9 CP_10 CP_11
delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 12.000,00 per CP_12 compensi, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge.
IV) DA parte attrice al pagamento, in favore di ciascuna Parte_1 di parti convenute , Controparte_6 CP_7 Controparte_8
E Controparte_9 CP_10 CP_11 CP_12 delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 7.100,00 per compensi, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge.
Milano, 17 ottobre 2024
Il Presidente estensore
ANGELO MAMBRIANI
36 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1) V. ex multis, Cass. civ. ordinanza n. 33452 del 2023; Cass. civ. n. 26141 del 2021; Cass., n. 1213 del 2003.
28 2) In proposito v.: Cass., n. 8738 del 2017; Cass. n. 28537 del 2018; Cass., n. 22341 del 2020.
29 3 ) “In tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, nelle controversie relative alle partecipazioni sociali o ai "diritti inerenti" queste ultime, di cui all'art. 3, commi 2, lett. b), e 3, del d.lgs. n. 168 del 2003, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del d.l. n. 1 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 27 del 2012, detta competenza si determina in relazione all'oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del "petitum" sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della "causa petendi", per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la competenza delle sezioni ordinarie del tribunale in relazione ad una vicenda successoria ove l'azione era diretta all'accertamento della natura simulata o effettiva dell'intestazione dell'azienda appartenente al "de cuius" ad uno dei figli, ai fini del calcolo dell'effettiva consistenza dell'asse ereditario e non, invece, della partecipazione societaria o del trasferimento delle quote societarie)”: Cass., n. 22149 del 2020.
“In tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, non rientrano tra i procedimenti relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto tali partecipazioni o i diritti ad esse inerenti, di cui all'art. 3, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 168 del 2003, e sono, invece, soggette al foro generale della cause ereditarie, le controversie involgenti disposizioni testamentarie relative ad azioni e quote sociali. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha accolto il regolamento di competenza proposto avverso la sentenza con la quale il tribunale aveva dichiarato la propria incompetenza, in favore di quella della sezione specializzata in materia di impresa di altro ufficio giudiziario, in ordine ad una domanda di petizione ereditaria avente ad oggetto la restituzione di quote sociali di cui il "de cuius" aveva disposto per testamento)”: Cass., n. 28537 del 2018. 4) v. ex multis Cass. civ. n. 8661 del 2020; Cass., n. 23068 del 2011.
30 5) “Art. 1 1. La presente convenzione si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale. Non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale e amministrativa.
2. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente convenzione: a) lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni” (cfr. Convenzione di Lugano del 2007).
32 6) Ex multis, Cass. civ. ordinanza n. 23729 del 2017.
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