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21 maggio 2009
21 maggio 2009
Art. 14. (Attuazione dell'articolo 116,
terzo comma, della Costituzione) 1. Con la legge con cui si attribuiscono, ai sensi dell' articolo 116, terzo comma, della Costituzione , forme e condizioni particolari di autonomia a una o piu' regioni si provvede altresi' all'assegnazione delle necessarie risorse finanziarie, in conformita' all' articolo 119 della Costituzione e ai principi della presente legge.
Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell' art. 116 della Costituzione della Repubblica italiana:
«Art. 116. - Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e' costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'art. 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'art. 119. La legge e' approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.».
- Per il testo dell' art. 119 della Costituzione della Repubblica italiana si veda nelle note all'art. 1.
terzo comma, della Costituzione) 1. Con la legge con cui si attribuiscono, ai sensi dell' articolo 116, terzo comma, della Costituzione , forme e condizioni particolari di autonomia a una o piu' regioni si provvede altresi' all'assegnazione delle necessarie risorse finanziarie, in conformita' all' articolo 119 della Costituzione e ai principi della presente legge.
Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell' art. 116 della Costituzione della Repubblica italiana:
«Art. 116. - Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e' costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'art. 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'art. 119. La legge e' approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.».
- Per il testo dell' art. 119 della Costituzione della Repubblica italiana si veda nelle note all'art. 1.
Commentari • 3
- 1. Autonomia differenziata, schema di intesa preliminare tra il Governo e le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, LiguriaGruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 9 maggio 2026 · 14.096275
[…] L'atto è trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie che, acquisita entro sessanta giorni la valutazione dei Ministri competenti per materia e del Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'individuazione delle necessarie risorse finanziarie da assegnare ai sensi dell'articolo 14 della legge 5 maggio 2009, n. 42, avvia il negoziato con la Regione richiedente ai fini dell'approvazione dell'intesa di cui al presente articolo. […]
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Giurisprudenza • 8
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