TRIB
Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 27/09/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1027/2024 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Chiappetta Parte_1
-RICORRENTE-
contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Ferrato e
Gilda Avena
-RESISTENTE -
oggetto: opposizione ad avviso di addebito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 21.06.2024, ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe ha adito il Tribunale di Paola per opporsi all'avviso di addebito n
33420120000607483000, formato il 24.03.2012 e notificato in data 15.05.2024, afferente al mancato pagamento di contributi previdenziali IVS per gli anni 2011 e 2012, per l'importo complessivo di € 2.803,76, lamentando vizi formali e deducendo l'intervenuta prescrizione dei crediti.
1 Si è costituito l' , il quale ha chiesto una pronuncia di cessata materia del contendere CP_2 considerato che i crediti contributivi recati dall'avviso di addebito opposto risultavano annullati -oggetto di c.d. “stralcio”- ex DL 119/2018 e DL 41/2021.
Acquisita la documentazione offerta dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
L' ha dedotto e documentato – e sul punto non vi è smentita da parte del ricorrente CP_2
– che l'avviso di addebito n. 33420120000607483000 risulta annullato, in quanto oggetto di c.d. “stralcio”, ex DL 119/2018 e DL 41/2021 (cfr. all. 1 ). CP_2
Si ricorda che l'art. 4 comma I del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 stabilisce: “I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al
31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno
2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228”.
Ulteriormente, il D.L. 41/2021 (conv. con mod. dalla legge n. 69/2021) in vigore dal
23/3/2021, all'art. 4 ha previsto l'annullamento automatico dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a 5.000 euro ricorrendo le altre condizioni previste dal comma 4.
2 Pertanto, alla luce dell'annullamento dei debiti in forza delle su citate normative e di cui l' ha dato atto, la materia del contendere deve dirsi cessata. CP_2
3. Le spese di lite sono poste a carico dell' – soccombente virtualmente – che, stante CP_2
l'annullamento del debito in forza delle suddette previsioni – avrebbe dovuto astenersi dal notificare in data 15.05.2024 l'avviso di addebito intimante il pagamento di somme non dovute siccome già oggetto di stralcio disposto in via legislativa.
Se invero, l'annullamento del debito è dipeso dallo ius superveniens, è pur vero tuttavia che proprio in ragione di tale annullamento – di tutti i debiti residui alla data del 23.3.2021 inferiori a 5 mila euro – l' non avrebbe dovuto provvedere a notificare in data CP_2 successiva (15 maggio 2024), l'avviso di addebito per cui è causa.
In definitiva, dunque, le spese di lite seguono la soccombenza virtuale dell' CP_1 previdenziale e sono liquidate come da dispositivo, nel rispetto dei parametri minimi fissati dal d.m. 55/2014, come aggiornati dal d.m. 147/2022, tenuto conto della materia
(causa di previdenza sociale), del valore della controversia (scaglione da 1.101,00 a
5.200,00) e dell'assenza di un'autonoma fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle CP_2 spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in € 886,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore attoreo.
Si comunichi.
Paola, 27.09.2025.
Il Giudice
Antonio Dinatolo
3