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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 14/11/2025, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. IA G. Di RC - Presidente
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.128/2023, promossa in grado di appello da
, in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosaria Ciancimino.
APPELLANTE
e nella qualità di eredi di Controparte_1 Controparte_2 Per_1
rappresentati e difesi dall'avvocato Filippo Buttà.
[...]
APPELLANTI INCIDENTALI Oggetto: ripetizione di indebito.
All'udienza del 6.11.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale, in atti.
IN FATTO Con ricorso depositato il 16.02.2022, e , nella Controparte_1 Controparte_2 qualità di eredi di convenivano in giudizio l' esponendo che: Persona_1 Pt_1
- la de cuius aveva inoltrato, in data 17.02.2017, domanda di pensione di reversibilità del coniuge , allegando la propria dichiarazione dei redditi, a fronte della quale Persona_2 era stato erogato a far data dal 01.01.2017 il trattamento previdenziale;
- l' , con comunicazione del 24.10.2019, aveva ricalcolato la pensione di reversibilità Pt_1 in godimento, riscontrando un indebito, del quale aveva chiesto la restituzione, pari ad
€44.858,77 per “incumulabilità del trattamento pensionistico con i redditi percepiti dal coniuge superstite” per il periodo da marzo 2017 a novembre 2019;
- la somma ingiunta non era dovuta avendo la loro dante causa, sin dalla presentazione della domanda amministrativa, allegato la propria dichiarazione dei redditi così da consentire all'Ente previdenziale “di verificare il superamento dei limiti di reddito per il cumulo della pensione con i redditi della beneficiaria”. L'adito Tribunale, nel contraddittorio tra le parti, con sentenza n.467/2023, in parziale accoglimento del ricorso, dichiarava “la ripetibilità delle somme corrisposte a Per_1
a decorrere dal mese di Ottobre 2018”, rilevando che:
[...]
- per dare avvio ad un'azione di ripetizione di indebito occorre, in ragione del combinato disposto degli artt.52 L. n. 88/1989, 13 L. n.412/1991 e 1 comma 41 L. 335/95, “che l' proceda annualmente alla verifica dei dati reddituali e quindi entro l'anno Pt_1 successivo alla dichiarazione dei redditi o alla loro comunicazione, provveda a recuperare quanto pagato in eccedenza”;
- “nel caso in esame invero l' provvide tardivamente a contestare l'indebito poiché Pt_1
a fronte della dichiarazione dei redditi allegata alla domanda di pensione (dato questo non contestato), procedette al recupero solo nel 2019 (cfr. lettera del 24 ottobre 2019 - fascicolo ricorrente) e non entro l'anno successivo, come richiesto dall'art. 13 l. n. 412 del 1991”;
- “ne deriva che le somme ripetibili sono soltanto quelle erogate successivamente al mese di ottobre 2018, anno precedente la contestazione dell'indebito”.
Per la riforma della predetta sentenza ha interposto appello, con ricorso depositato il 17.02.2023, l' rilevando la tempestiva dell'azione di recupero dell'indebito in Pt_1 quanto:
- “i redditi relativi al 2017 vengono dichiarati all'Agenzia delle Entrate nel 2018, anno in cui l' ha effettuato le verifiche previste ai fini del quantum della prestazione, la cui Pt_1 misura non può mai essere definitiva essendo collegata al reddito” e “in tale occasione verificava la esistenza di redditi da fabbricati che hanno comportato la incumulabilità di cui si è detto”;
- l'anno successivo alla verifica l' aveva “contestato l'indebito, entro la cornice Pt_1 temporale descritta dall'art. 13 comma 2 l. 412/1991”.
Hanno resistito in giudizio, con memoria del 27/30.06.2025, e Controparte_1
contestando la fondatezza dell'avversa censura e chiedendo, nelle forme Controparte_2 dell'appello incidentale, la parziale riforma della sentenza nella parte in cui aveva dichiarato ripetibili gli importi della pensione di reversibilità elargiti a decorrere dall'Ottobre 2018 omettendo di riscontrare l'insussistenza di qualsiasi intento fraudolento (dolo omissivo e/o commissivo) in capo alla percipiente per avere Persona_1 sempre presentato la documentazione attestante la propria situazione reddituale.
Indi, in assenza di attività istruttoria, la causa, all'udienza del 6.11.2025, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata decisa come da dispositivo steso in calce alla presente.
IN DIRITTO L'appello proposto dall' merita accoglimento. Pt_1
In materia la Suprema Corte (Cass. ord. n.15039/2019) ha rilevato che “Ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell' di Pt_1 attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, ma rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell' rispetto alla comunicazione, da parte del Pt_1 pensionato, dei dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico”.
Inoltre (Cass. ord. n.29689/2024) “In tema di indebito previdenziale, l'art.13, comma 2, della l. n.412 del 1991, si interpreta nel senso che l' deve procedere alla verifica Pt_1 nell'anno civile in cui ha avuto conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione e che, entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere, a pena di decadenza, al recupero dell'eventuale indebito”.
In applicazione di detti principi deve essere affermata la tempestività dell'azione recuperatoria avviata dall' nei riguardi della con riferimento a tutti i tre Pt_1 Per_1 anni in contestazione (2017, 2018 e 2019), in quanto la comunicazione di
“Rideterminazione della pensione Cat. NC n.03714176” - dall'inequivocabile portata contenutistica (“Pertanto, da marzo 2017 a novembre 2019 sulla pensione numero 03714176 categoria NC l' ha corrisposto un pagamento superiore a quanto Pt_1 dovuto per un importo lordo complessivo di euro 44.864,77”) - è stata inviata a Per_1 il 24.10.2019 e dunque entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello
[...] destinato alla verifica, considerando che le dichiarazioni dei redditi con riferimento agli anni di imposta 2017, 2018 e 2019, dovevano essere presentate in ciascun anno successivo e il termine ultimo per l'avvio dell'azione di recupero era destinato a scadere, rispettivamente, il 31.12.2019, il 31.12.2020 e il 31.12.2021.
La tempestività della contestazione dell'indebito rende superfluo ogni accertamento circa l'assenza di dolo della percipiente, unico motivo fondante l'appello incidentale delle germane Per_1
Per quanto suesposto, in parziale riforma della sentenza impugnata, deve essere dichiarata la ripetibilità delle somme corrisposte a come ingiunte con Persona_1 comunicazione del 24.10.2019, anche per il periodo da marzo 2017 a settembre Pt_1
2018.
Le spese del doppio grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza processuale.
Si dà, infine, atto della sussistenza, a carico di e , Controparte_1 Controparte_2 dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale a norma dell'art.13, comma 1 bis, D.P.R. n.115/02.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n.467/2023, emessa dal Tribunale di Palermo G.L. il 14 febbraio 2023, dichiara la ripetibilità delle somme corrisposte a come richieste con Persona_1 comunicazione del 24.10.2019, anche per il periodo da marzo 2017 a settembre Pt_1
2018. Condanna le appellate, in via solidale fra loro, al pagamento in favore dell delle Pt_1 spese del doppio grado del giudizio, che liquida, per il primo grado, in € 2.906,00 e per il presente grado in €3.473,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa, come per legge. Conferma nel resto la predetta sentenza. Dà atto della sussistenza, a carico delle appellate, dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art.13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02. Così deciso in Palermo il 6 novembre 2025.
Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli Il Presidente
IA G. Di RC
------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. IA G. Di RC - Presidente
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.128/2023, promossa in grado di appello da
, in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosaria Ciancimino.
APPELLANTE
e nella qualità di eredi di Controparte_1 Controparte_2 Per_1
rappresentati e difesi dall'avvocato Filippo Buttà.
[...]
APPELLANTI INCIDENTALI Oggetto: ripetizione di indebito.
All'udienza del 6.11.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale, in atti.
IN FATTO Con ricorso depositato il 16.02.2022, e , nella Controparte_1 Controparte_2 qualità di eredi di convenivano in giudizio l' esponendo che: Persona_1 Pt_1
- la de cuius aveva inoltrato, in data 17.02.2017, domanda di pensione di reversibilità del coniuge , allegando la propria dichiarazione dei redditi, a fronte della quale Persona_2 era stato erogato a far data dal 01.01.2017 il trattamento previdenziale;
- l' , con comunicazione del 24.10.2019, aveva ricalcolato la pensione di reversibilità Pt_1 in godimento, riscontrando un indebito, del quale aveva chiesto la restituzione, pari ad
€44.858,77 per “incumulabilità del trattamento pensionistico con i redditi percepiti dal coniuge superstite” per il periodo da marzo 2017 a novembre 2019;
- la somma ingiunta non era dovuta avendo la loro dante causa, sin dalla presentazione della domanda amministrativa, allegato la propria dichiarazione dei redditi così da consentire all'Ente previdenziale “di verificare il superamento dei limiti di reddito per il cumulo della pensione con i redditi della beneficiaria”. L'adito Tribunale, nel contraddittorio tra le parti, con sentenza n.467/2023, in parziale accoglimento del ricorso, dichiarava “la ripetibilità delle somme corrisposte a Per_1
a decorrere dal mese di Ottobre 2018”, rilevando che:
[...]
- per dare avvio ad un'azione di ripetizione di indebito occorre, in ragione del combinato disposto degli artt.52 L. n. 88/1989, 13 L. n.412/1991 e 1 comma 41 L. 335/95, “che l' proceda annualmente alla verifica dei dati reddituali e quindi entro l'anno Pt_1 successivo alla dichiarazione dei redditi o alla loro comunicazione, provveda a recuperare quanto pagato in eccedenza”;
- “nel caso in esame invero l' provvide tardivamente a contestare l'indebito poiché Pt_1
a fronte della dichiarazione dei redditi allegata alla domanda di pensione (dato questo non contestato), procedette al recupero solo nel 2019 (cfr. lettera del 24 ottobre 2019 - fascicolo ricorrente) e non entro l'anno successivo, come richiesto dall'art. 13 l. n. 412 del 1991”;
- “ne deriva che le somme ripetibili sono soltanto quelle erogate successivamente al mese di ottobre 2018, anno precedente la contestazione dell'indebito”.
Per la riforma della predetta sentenza ha interposto appello, con ricorso depositato il 17.02.2023, l' rilevando la tempestiva dell'azione di recupero dell'indebito in Pt_1 quanto:
- “i redditi relativi al 2017 vengono dichiarati all'Agenzia delle Entrate nel 2018, anno in cui l' ha effettuato le verifiche previste ai fini del quantum della prestazione, la cui Pt_1 misura non può mai essere definitiva essendo collegata al reddito” e “in tale occasione verificava la esistenza di redditi da fabbricati che hanno comportato la incumulabilità di cui si è detto”;
- l'anno successivo alla verifica l' aveva “contestato l'indebito, entro la cornice Pt_1 temporale descritta dall'art. 13 comma 2 l. 412/1991”.
Hanno resistito in giudizio, con memoria del 27/30.06.2025, e Controparte_1
contestando la fondatezza dell'avversa censura e chiedendo, nelle forme Controparte_2 dell'appello incidentale, la parziale riforma della sentenza nella parte in cui aveva dichiarato ripetibili gli importi della pensione di reversibilità elargiti a decorrere dall'Ottobre 2018 omettendo di riscontrare l'insussistenza di qualsiasi intento fraudolento (dolo omissivo e/o commissivo) in capo alla percipiente per avere Persona_1 sempre presentato la documentazione attestante la propria situazione reddituale.
Indi, in assenza di attività istruttoria, la causa, all'udienza del 6.11.2025, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata decisa come da dispositivo steso in calce alla presente.
IN DIRITTO L'appello proposto dall' merita accoglimento. Pt_1
In materia la Suprema Corte (Cass. ord. n.15039/2019) ha rilevato che “Ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell' di Pt_1 attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, ma rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell' rispetto alla comunicazione, da parte del Pt_1 pensionato, dei dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico”.
Inoltre (Cass. ord. n.29689/2024) “In tema di indebito previdenziale, l'art.13, comma 2, della l. n.412 del 1991, si interpreta nel senso che l' deve procedere alla verifica Pt_1 nell'anno civile in cui ha avuto conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione e che, entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere, a pena di decadenza, al recupero dell'eventuale indebito”.
In applicazione di detti principi deve essere affermata la tempestività dell'azione recuperatoria avviata dall' nei riguardi della con riferimento a tutti i tre Pt_1 Per_1 anni in contestazione (2017, 2018 e 2019), in quanto la comunicazione di
“Rideterminazione della pensione Cat. NC n.03714176” - dall'inequivocabile portata contenutistica (“Pertanto, da marzo 2017 a novembre 2019 sulla pensione numero 03714176 categoria NC l' ha corrisposto un pagamento superiore a quanto Pt_1 dovuto per un importo lordo complessivo di euro 44.864,77”) - è stata inviata a Per_1 il 24.10.2019 e dunque entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello
[...] destinato alla verifica, considerando che le dichiarazioni dei redditi con riferimento agli anni di imposta 2017, 2018 e 2019, dovevano essere presentate in ciascun anno successivo e il termine ultimo per l'avvio dell'azione di recupero era destinato a scadere, rispettivamente, il 31.12.2019, il 31.12.2020 e il 31.12.2021.
La tempestività della contestazione dell'indebito rende superfluo ogni accertamento circa l'assenza di dolo della percipiente, unico motivo fondante l'appello incidentale delle germane Per_1
Per quanto suesposto, in parziale riforma della sentenza impugnata, deve essere dichiarata la ripetibilità delle somme corrisposte a come ingiunte con Persona_1 comunicazione del 24.10.2019, anche per il periodo da marzo 2017 a settembre Pt_1
2018.
Le spese del doppio grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza processuale.
Si dà, infine, atto della sussistenza, a carico di e , Controparte_1 Controparte_2 dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale a norma dell'art.13, comma 1 bis, D.P.R. n.115/02.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n.467/2023, emessa dal Tribunale di Palermo G.L. il 14 febbraio 2023, dichiara la ripetibilità delle somme corrisposte a come richieste con Persona_1 comunicazione del 24.10.2019, anche per il periodo da marzo 2017 a settembre Pt_1
2018. Condanna le appellate, in via solidale fra loro, al pagamento in favore dell delle Pt_1 spese del doppio grado del giudizio, che liquida, per il primo grado, in € 2.906,00 e per il presente grado in €3.473,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa, come per legge. Conferma nel resto la predetta sentenza. Dà atto della sussistenza, a carico delle appellate, dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art.13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02. Così deciso in Palermo il 6 novembre 2025.
Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli Il Presidente
IA G. Di RC