Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 11/06/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. N. 843/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile promossa ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., con ricorso depositato in data 11/02/2025, da:
(C.F. nata in [...] il PT C.F._1
03/10/1989, con il proc. dom. avv. SCOLARI ANGELICA del Foro di Monza, giusta procura in atti, e
(C.F. nato in [...] il Parte_2 C.F._2
16/05/1977, con il proc. dom. avv. FACCHINETTI CLAUDIA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio con rito musulmano in data 07/10/2012 a Dakar, in Senegal (atto non ancora trascritto in Italia), dalla cui unione sono nati i figli (n. in Persona_1
1
(n. a Treviglio il 18/08/2022) e Persona_4 Persona_5
(n. a Treviglio il 14/04/2024).
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
13/05/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo dei rispettivi difensori, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto (v. note depositate il 08/05/2025 e il 09/05/2025).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, che si riportano in dispositivo, non ravvisandosi contrasti né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative.
L'ascolto diretto deve ritenersi contrario all'interesse dei minori ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., stante la tenerissima età dei bambini.
Il Tribunale osserva, altresì, che con il medesimo ricorso introduttivo le parti hanno chiesto, così come previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di divorzio, formulando ulteriori domande connesse alla pronunzia divorzile.
Ebbene, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L.
898/1970, oltre alla prova dell'avvenuto passaggio in giudicato della presente pronunzia.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
p.q.m.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero:
- omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi e PT
, alle condizioni enunciate in ricorso, che si trascrivono di Parte_2
seguito:
2 “1. La casa famigliare, sita in Cologno al Serio (BG), Via Bergamo, n. 38 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze che la compongono, (eccezion fatta per il freezer a basamento che resterà al sig. viene assegnata alla signora Pt_2 PT nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino
[...]
a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica. La signora si impegna a pagare in via esclusiva i canoni di locazione relativi PT all'abitazione ed a richiedere la voltura delle utenze a proprio nome;
2. accertato che i ricorrenti, titolari di redditi propri in quanto convenientemente impiegati in attività lavorative corrispondenti alle aspirazioni ed alle capacità lavorative di ciascuno, sono entrambi economicamente autosufficienti, gli stessi, una volta cessati gli effetti del matrimonio, nulla avranno a che pretendere reciprocamente l'uno dall'altra a titolo di mantenimento;
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI - i figli minori, saranno affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. - I figli saranno collocati prevalentemente presso la casa famigliare sita in Cologno al Serio (BG), Via
Bergamo, n. 38 ed il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: a) il lunedì e il giovedì pomeriggio dalle 17.00 alle 19.00, mettendosi a disposizione per andare a portare e/o a riprendere il minore che frequenta karate;
b) fine settimana alternati da venerdì dall'uscita di scuola, sino alla domenica sera alle ore 21 da quando il padre avrà reperito una nuova abitazione che possa ospitare i figli anche per il pernotto;
c) il padre potrà contattare telefonicamente i figli due volte al giorno, in particolare la mattina al loro risveglio e il pomeriggio- sera dopo la scuola;
sarà cura della madre comunicare al padre il numero whatsapp a cui egli potrà raggiungere i minori;
d) vacanze natalizie: ad anni alterni: la Vigilia di Natale sino alle 18.00 del giorno di Natale con un genitore e con l'altro dalle 18.00 del giorno di Natale sino al 26 dicembre alle ore 18.00. Ad anni alterni anche il Capodanno ed in alternanza con il giorno di Natale. I genitori
3 gestiranno di comune accordo il restante periodo di chiusura scolastica;
e)
Vacanze pasquali, ponti e altre festività con il criterio dell'alternanza; f) Vacanze estive: potrà stare con ciascun genitore per due settimane, anche consecutive, da concordarsi con un congruo anticipo e comunque entro maggio;
ciascun genitore
è tenuto a comunicare all'altro il luogo in cui intende spostarsi e soggiornare con i figli;
i genitori potranno di comune accordo definire altre e diverse modalità di visita, nel rispetto delle esigenze di ciascuno, soprattutto dei figli, favorendo la possibilità per i figli di trascorre anche brevi periodi di villeggiatura;
- Il signor si impegna a corrispondere alla signora a Parte_2 PT titolo di contributo al mantenimento € 150,00# mensili per ciascun figlio e così per complessivi € 600,00# da versarsi mediante bonifico bancario entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat;
- I coniugi provvederanno al pagamento delle spese straordinarie relative ai figli nella seguente misura 70% a carico della signora ed il 30% a carico PT
del signor , come da Protocollo del Tribunale di Bergamo. Tali Parte_2
spese dovranno essere rimborsate al genitore che le avrà anticipate previa esibizione del relativo documento giustificativo, e il rimborso da parte dell'altro dovrà avvenire nel termine di 10 giorni dalla richiesta. A seguito dell'estinzione del finanziamento di € 600,00# mensili in capo al signor termine previsto Pt_2
al marzo 2030 il medesimo provvederà al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Bergamo che segue: Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b)
4 cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari,
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale
(o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti
5 territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la
Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche
6 se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
- Gli assegni familiari e/o l'assegno unico verranno percepiti al 50% dai coniugi;
- Il signor si impegna a pagare in via esclusiva il rateo dei Parte_2 finanziamenti pari ad € 600,00# sino all'estinzione dello stesso fissato per il marzo
2030 avendo onere di comunicare immediatamente alla signora la PT
cessazione del suddetto pagamento al fine di provvedere al pagamento del 50% delle spese straordinarie come sopra previsto;
- i coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio o il rinnovo del passaporto e degli altri documenti necessari per l'espatrio per sé e per il figlio;
- Le spese legali della presente procedura sono interamente compensate tra le parti”.
- provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio;
- riserva la decisione sulle spese al definitivo.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 15/05/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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