Ordinanza presidenziale 6 agosto 2019
Sentenza 27 luglio 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 27/07/2020, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2020 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/07/2020
N. 00671/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00101/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 101 del 2006, proposto da
AR Vio, rappresentato e difeso dall'avvocato Leonello Azzarini, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Venezia Mestre, via Verdi, 33;
contro
Comune di Cavallino - Treporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del diniego di autorizzazione in sanatoria prot. n. 2904/05 notificato in data 15.11.05; e parere ambientale negativo prot. n. 2554/05 notificato in data 25.10.05, nonché di ogni altro atto annesso presupposto e/o conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 84 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
Visto l’art. 4 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020, n. 70;
Vista la nota del Presidente del Consiglio di Stato prot. int. 1454 del 19 marzo 2020;
Vista la nota del Presidente del Consiglio di Stato prot. n. 7400 del 20 aprile 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134 del 22 maggio 2020;
Viste le Linee Guida sull’applicazione dell’art. 4 del D.L. 28/2020 e sulla discussione da remoto;
Relatore nell'udienza pubblica straordinaria del giorno 14 luglio 2020 il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente rappresenta di essere proprietario di una abitazione in località Cà Savio, via Isarco 50, costruita negli anni ‘70, e di aver chiesto nel 1986 il condono edilizio tanto per l'abitazione quanto per l'annesso garage , entrambi abusivi; precisa altresì che all'epoca della richiesta i garages dello stesso tipo venivano condonati.
L’Amministrazione intimata, afferma il ricorrente, esaurita l’istruttoria a quasi vent’anni di distanza, ha concesso il condono per l’abuso relativo all’abitazione principale ma non per quello relativo alla costruzione del garage (in lamiera); invero, in data 25 ottobre 2005, l'Amministrazione comunale di Cavallino Treporti ha notificato il parere negativo della commissione edilizia integrata in merito alla sanabilità del garage in questione.
Con ricorso spedito per la notifica in data 24 dicembre 2005 e depositato in data 13 gennaio 2006 l’esponente ha proposto le domande in epigrafe.
1.1. Il Comune di Cavallino - Treporti non si è costituito in giudizio.
1.2. Con ordinanza 6 agosto 2019, n. 540 l’Amministrazione intimata è stata invitata a depositare, entro 30 giorni dalla comunicazione della stessa ordinanza, una documentata relazione sulla vicenda controversa, compresi gli sviluppi più recenti sopravvenuti, con allegati tutti gli atti del procedimento.
Il Comune di Cavallino - Treporti ha comunicato con PEC del 30 marzo 2020 l’insussistenza di atti sopravenuti e la permanenza dell’interesse alla decisione nel merito.
1.3. Con note di udienza ex art. 4 D.l. 28/2020 - depositate in data 14 luglio 2020, alle ore 08:57, come risulta dal sistema - la parte ricorrente ha evidenziato la sussistenza dell’interesse alla decisione del ricorso e ha chiesto che la causa venga decisa sulle conclusioni ed i motivi contenuti nel ricorso introduttivo del giudizio.
1.4. All’udienza pubblica straordinaria del giorno 14 luglio 2020 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
DIRITTO
1. Il Collegio, in via preliminare, dichiara l’inutilizzabilità processuale delle note di udienza ex art. 4 decreto legge 30 aprile 2020, n. 28 depositate dalla parte ricorrente in data 14 luglio 2020 (alle ore 08:57, come risulta dal sistema).
Ed invero, ferma l’inapplicabilità dell’art. 4 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28 convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020, n. 70 (non essendo stata richiesta la discussione orale della causa da remoto), comunque le note in questione risultano depositate oltre il termine stabilito (ore 12 del giorno antecedente a quello dell'udienza stessa) dal citato art. 4; né è possibile ritenere le stesse note depositate tempestivamente ai sensi dell’art. 84, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (applicabile proprio in quanto non è stata richiesta la discussione orale della causa da remoto), in quanto tale previsione normativa stabilisce che il deposito delle note di udienza può avvenire sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione.
2. Con unico motivo l’esponente deduce i vizi di Eccesso di potere - sotto il profilo del difetto di motivazione in riferimento all'art. 3 l. 241/90 .
Argomenta il ricorrente che il primo provvedimento avversato è il parere negativo della commissione edilizia integrata quale parere vincolante il diniego della chiesta sanatoria ai sensi di legge; atteso il riferimento che il diniego di sanatoria fa a detto parere, ogni vizio che infici il parere medesimo ricade inevitabilmente sul diniego in parola.
Il parere - osserva l’esponente - riferisce solo che “[…] la posizione, la tipologia e l'uso di materiali impropri altera negativamente il sito oggetto di tutela ” […]”; secondo il ricorrente il parere in questione non permette di ricostruire l' iter logico-giuridico e le risultanze di fatto e diritto sottese alle decisione amministrativa, come richiesto dalla giurisprudenza ai fini del rispetto dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Argomenta il ricorrente che, di conseguenza, come precisa la giurisprudenza maggioritaria, è illegittimo, in quanto non sufficientemente motivato, il provvedimento che liquidi la parte motiva con affermazioni generiche o apodittiche; né del resto è illustrato il pregiudizio che all'interesse pubblico deriverebbe dall'intervento in parola.
Conclusivamente, secondo l’esponente, appare inconfutabile il vizio di difetto di motivazione in ordine al parere reso dalla commissione edilizia integrata nel procedimento in esame, il quale, a sua volta, ridonda financo in vizio del provvedimento finale di diniego che da tale parere origina e motiva.
2.1. Il motivo è fondato ai sensi e nei termini in appresso specificati.
Questo Tribunale, in molteplici arresti (cfr. T.A.R. Veneto, sez. II, 8 aprile 2019, n. 431 e precedenti ivi citati), ha sottolineato come una data tipologia di manufatto abusivo possa avere un impatto assai diverso, a seconda del contesto in cui si colloca.
Più in dettaglio, ove l’opera vada a inserirsi nell’ambito del centro monumentale di Venezia, non sarà necessaria una motivazione particolarmente approfondita circa l’inadeguatezza dell’abuso rispetto al contesto monumentale della città storica, quantomeno se tale inadeguatezza sia ictu oculi percepibile: in questi casi, infatti, l’obbligo di motivazione potrà dirsi adeguatamente soddisfatto dal diniego di condono pur in forma sintetica, risultando le ragioni della determinazione amministrativa evidenti ed apprezzabili dal contesto.
A conclusioni diverse si dovrà, invece, pervenire per le opere abusive ubicate in contesti diversi dal centro monumentale di Venezia: in questi casi, infatti, non potendo percepirsi ictu oculi le ragioni di “inadeguatezza” dell’abuso rispetto al contesto, ai fini della legittimità del diniego di condono sarà, di regola, necessaria una specificazione concreta per dimostrare il contrasto dell’opera con il tutelato interesse paesaggistico-ambientale.
Proprio in relazione a taluni manufatti abusivi siti nel territorio del (nuovo) Comune di Cavallino-Treporti, questo Tribunale ha giudicato insufficiente - in alcuni recenti arresti - la motivazione del diniego di sanatoria incentrata sulla tipologia della costruzione e sui materiali utilizzati nell’edificazione.
Nel caso in esame, dagli atti avversati non si possono evincere le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a considerare il garage in questione tale da comportare un’alterazione negativa del sito oggetto di tutela.
Da un lato, infatti, il riferimento all’uso di materiali “ impropri ” appare generico e non in grado di esplicitare le ragioni di fatto poste alla base dell’atto di diniego: invero, nulla viene specificato al fine di illustrare il contrasto del manufatto in questione con l’interesse tutelato, non precisandosi in cosa consista l’improprietà del materiale.
Parimenti inidoneo ad esplicitare le ragioni poste alla base delle determinazioni avversate è lo scarno riferimento alla “ posizione ” e alla “ tipologia ” dei detti manufatti, non risultando contestualmente esplicitato come in concreto gli stessi conducano ad una valutazione sfavorevole.
Va invero richiamato l’orientamento giurisprudenziale - condiviso dal Collegio - in base al quale è doveroso rendere intelligibili all'interessato le ragioni del ritenuto contrasto dell'opera con il paesaggio circostante, così da permettere, se del caso, l’adozione di eventuali accorgimenti volti a consentirne il recupero della compatibilità ambientale e paesaggistica (cfr. anche T.A.R. Veneto, sez. II, 9 luglio 2019, n. 825 e precedenti ivi citati).
Ne discende, attesa la fondatezza della censura, l’accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento dei provvedimenti avversati.
Dovendosi procedere alla rinnovazione dell’attività amministrativa, l’Amministrazione terrà conto dell’effetto conformativo impresso al riesercizio del potere pubblico dalla presente decisione di annullamento.
3. Le spese di lite, attesa la peculiarità della controversia ed il carattere risalente della stessa, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti avversati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2020, tramite collegamento simultaneo da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe La Greca, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Giuseppe Antonio Dato | Giuseppe La Greca |
IL SEGRETARIO