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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 02/10/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 323/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Famiglia e Minori
Composta dai Signori Magistrati
Dott.ssa Roberta COLLIDA' Presidente
Dott.ssa Anna Giulia MELILLI Consigliere rel.
Dott.ssa Valentina CARATTO Consigliere
Dott.ssa Roberta MARGIARA Consigliere onorario Dott. Luca ALBANA Consigliere onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello n. 323/2024 Reg. V.G. avente per oggetto: appello avverso la sentenza n. 394/2024 emessa in data 20.06.2024, depositata in data 29.08.2024, dal Tribunale per i Minorenni di Torino con riferimento alla minore:
nata a [...] il [...] Persona_1 che ne ha dichiarato lo stato di adottabilità;
promosso da:
, nata a Torino il [...], in [...] madre della Parte_1 minore, elettivamente domiciliata in Torino, corso Francia n. 52 presso l'Avv. Marinella Maria Ruffatto che la rappresenta e difende per delega in atti;
APPELLANTE nei confronti di CURATORE SPECIALE in persona dell'Avv. Claudia Luttati, con studio in Collegno, corso Francia n. 68 e nominata con decreto del Tribunale per i Minorenni di Torino del 23.03.2023
e del TUTORE PROVVISORIO della minore, in persona dell'Assessore al Welfare, Diritti e Pari Opportunità del Controparte_1
e del PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA CONCLUSIONI DELLE PARTI
Sig.ra (madre appellante): Parte_1
“l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, ed in totale riforma della sentenza n. 394/2024 resa dal Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta in data 20.06.24, pubblicata e notificata a mezzo pec in data 29.08.2024, così giudicare: Previa acquisizione del fascicolo di primo grado, NEL MERITO
- Annullare la sentenza n. 394/2024 del Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta che ha dichiarato lo stato di adottabilità della minore
[...]
e conseguentemente: Persona_1
- Dichiarare non luogo a procedere sulla procedura di adottabilità della minore
e/o rigettare il ricorso proposto dal Pubblico Ministero, Persona_1 reintegrando la madre nella responsabilità genitoriale e revocando la nomina del Tutore;
- Disporre la prosecuzione, da parte del Servizio sociale, del servizio di
e di tutti gli enti coinvolti, della presa in carico del nucleo familiare, CP_2 al fine di proseguire, per tutto il tempo che i professionisti reputeranno ancora necessario, nei percorsi di sostegno psicologico, educativo ed alla genitorialità disposti dal Tribunale;
in particolare incaricando i servizi tutti di predisporre un progetto specifico volto a sostenere la madre sotto ogni aspetto in cui risultino lacune o criticità (lavorative, abitative, sostegno psicologico) che preveda la costruzione di relazioni sociali sane ed un accudimento che la Sig.ra non Pt_1 ha mai sperimentato, così da consentirle di superare le sue fragilità ire e rafforzare le sue capacità genitoriali;
- Confermare l'attuale affidamento etero – familiare, temporaneo, della minore per la durata del percorso volto al recupero delle capacità genitoriali della Per_1 madre;
- Disporre l'immediata ripresa degli incontri in luogo neutro tra la madre e Per_1 prevedendo, ove si ravvisassero le condizioni, l'eventuale inserimento dell in comunità con la madre;
IN VIA ISTRUTTORIA
- Disporre un'integrazione di CTU volta a effettuare una valutazione specifica circa la recuperabilità delle competenze parentali in capo alla madre alla luce degli indicatori di segno positivo sopra evidenziati nonché del venir meno della relazione di coppia con il padre della minore”.
Curatrice Speciale della minore (appellata):
“Che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, voglia RIGETTARE l'appello proposto con conseguente conferma in ogni sua parte della sentenza del Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta n. 394/2024 pubblicata il 29/08/2024 e notificata il 29/08/2024 per i motivi in fatto ed in diritto indicati nel presente atto. RIGETTARE l'istanza di integrazione della C.T.U. già espletata, in quanto superflua e priva di fondamento, poiché la perizia ha fornito un quadro chiaro e completo delle condizioni psicologiche, relazionali e genitoriali dei soggetti coinvolti nel presente procedimento, nonché delle implicazioni per il benessere della minore”.
Tutore della minore: chiede la conferma della sentenza appellata.
Procuratore Generale: chiede la piena conferma della sentenza di primo grado.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Primo grado
Il procedimento prendeva avvio a seguito del ricorso ex art. 8 ss. legge n. 184/1983, con il quale il PM chiedeva l'apertura di un procedimento di adottabilità in relazione alla minore , ritenendo che, dall'istruttoria compiuta nell'ambito della Persona_1 procedura de potestate n. 885/2022 V.G., fosse emersa una situazione gravemente pregiudizievole per la minore a causa di gravi e irrecuperabili carenze genitoriali dei sig.ri e nei confronti della figlia. Il nucleo era stato già attenzionato dal Persona_1 Pt_1 Tribunale alla nascita della minore e la condizione di pregiudizio in cui versava Per_1 la stessa era apparsa sin dal princi cupante, così da indurre il TM a intervenire in sua tutela con richiesta al Servizio Sociale territoriale di non dimettere la bambina fino all'emissione di un provvedimento giurisdizionale e di procedere a monitorare la relazione genitori-figlia; con successivo provvedimento provvisorio si disponeva il collocamento eterofamiliare di presso una famiglia disponibile a un affido temporaneo, la Per_1 previsione di inco go protetto con i genitori, la nomina di un Curatore Speciale e la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi specializzati. Tali statuizioni erano necessarie in quanto i genitori apparivano inconsapevoli delle criticità che avevano portato all'interessamento dell'autorità giudiziaria;
gli stessi minimizzavano i problemi riscontrati e rifiutavano i suggerimenti dei servizi. I genitori, pur mostrando un adeguato attaccamento affettivo nei confronti di non avevano alcuna sintonizzazione con i Per_1 bisogni e le esigenze di quest'ultima. I Servizi sociali, inoltre, pur rilevando che la prozia paterna, , aveva presentato inizialmente istanza di Persona_2 collocame lei, evidenziavano l'estrema complessità della situazione della famiglia di che necessitava di una valutazione sull'effettiva Per_1 validità di una simile progett sig.ra , anche se era Parte_2 l'unico familiare propostosi come figura di sostegno per i genitori e figlia, in realtà non aveva compreso l'indispensabilità di un impegno massiccio, in quanto le gravi carenze accuditive riscontrate nella cura materiale di da parte dei genitori, avrebbe Per_1 comportato la necessità di una sorveglianza costante. L'attività istruttoria espletata dopo l'emissione del decreto, nell'ambito della procedura di volontaria giurisdizione, rilevava la totale assenza di risorse intrafamiliari di supporto e confermava la sussistenza di fragilità personali e personologiche nei genitori, i quali, a parere dei Servizi incaricati, non possedevano competenze genitoriali sufficienti per prendersi cura adeguatamente della figlia. Inoltre, le risultanze probatorie evidenziavano l'avvenuta revoca dell'istanza di affidamento formulata dalla prozia paterna. Le fragilità e criticità delle figure genitoriali emerse nel corso dell'istruttoria espletata avevano portato il PM a ritenere che la minore versasse in una condizione di abbandono perché priva di assistenza morale e materiale, così da indurlo ad adire il Tribunale dei Minorenni richiedendo l'apertura della procedura di adottabilità e la contestuale chiusura della procedura di volontaria giurisdizione n. 885/2022. Con decreto emesso in data 23.03.2023 il Tribunale apriva la procedura di adottabilità della minore e provvedeva a sospendere il padre e la madre dalla Per_1 responsabilità genitoriale, a nominare un tutore provvisorio per la minore, a confermare la collocazione della minore in affido eterofamiliare ove già viveva, ad autorizzare gli incontri in modalità protetta tra la bambina e i genitori, secondo tempi e modalità individuati dal servizio sociale;
confermava la prosecuzione delle prese in carico da parte dei Servizi competenti. Nel corso del procedimento si disponeva, in ragione della particolare complessità e delicatezza della situazione familiare e delle fragilità/criticità anche personologiche riscontrate nei genitori, una CTU per acquisire valutazioni sulle condizioni psicofisiche ed evolutive della minore e sui profili di personalità, nonché sulle condizioni e competenze genitoriali.
Si costituiva in questa procedura la prozia paterna , Persona_2 chiedendo per una seconda volta l'affidamento della provvedimento del 02.11.2023 gli incontri protetti tra la minore e la prozia istante affido, al fine di effettuare una valutazione completa delle competenze educative e accuditive vicariali della signora (con integrazione della già disposta Persona_2 CTU).
Secondo grado
Con sentenza n. 394/2024 del 20.06.2024 (dep. 29.08.2024) il Tribunale per i Minorenni dichiarava lo stato di adottabilità della minore e disponeva Persona_1 l'interruzione degli incontri e di ogni altra modalità di comunicazione con tutti i suoi familiari;
disponeva l'iscrizione della minore nel registro dei minori da dichiarare Per_1 adottabili;
disponeva che se collocata presso una famiglia in Persona_1 possesso dei requisiti per la sua futura adozione;
disponeva la prosecuzione della presa in carico di da parte del Servizio Sociale e della . Persona_1 CP_2
Il Primo Giudice, sulla scorta del materiale probatorio acquisito, riteneva acclarato lo stato di abbandono morale e materiale di In particolare, le relazioni sociali Per_1 confermavano le gravi fragilità personali ologiche dei genitori, nonché le compromesse competenze genitoriali e l'inadeguatezza delle competenze della prozia paterna. Si evidenziava che la signora a causa della sua storia evolutiva, Pt_1 costellata da elementi di deprivazione, t tezza e traumaticità, mostrava chiari limiti cognitivi e relazionali, impedendole di comprendere gli stati soggettivi altrui e di riconoscere i propri limiti/difficoltà. Le medesime difficoltà venivano riscontrate nel sig.
, il quale veniva riconosciuto portatore di una disabilità intellettiva lieve e Persona_1 descritto con tratti di immaturità ed estrema superficialità di giudizio e con un'emotività scarsa e coartata. Negava le problematiche e le fragilità personali, anche quelle della compagna. Il padre, nonostante il legame con la figlia, riconosceva solo i suoi bisogni concreti e non era responsabile rispetto alla bambina. Tali elementi critici dei genitori, come riportati dalle relazioni, avevano compromesso le funzioni genitoriali, considerate non efficacemente trattabili con percorsi terapeutici ad hoc e non recuperabili.
Si evidenziava come, sin dalla nascita di le competenze accuditive, protettive,
Per_1 educative e affettive materne e paterne si vate carenti nonostante gli interventi dei Servizi sociosanitari. Inoltre, si constatava che l'accudimento materiale e la sintonizzazione emotiva e il riconoscimento delle esigenze di erano competenze
Per_1 assenti in entrambi i genitori. Ancora, si rilevava l'incapacità dei genitori di modulare le loro modalità relazionali in base allo stadio evolutivo di non più neonata. Dagli
Per_1 incontri genitori-figlia in luogo protetto emergeva che i avevano un'interazione frammentata, rigida ed emotivamente carente con la bambina e non presentavano alcuna capacità organizzativa, né di iniziativa, non comprendendo i bisogni della stessa. Inoltre, entrambi i genitori vivevano negativamente l'oppositività a volte mostrata dalla bambina reagendovi, la madre, con rassegnazione e abbandono del proposito, il padre, con atteggiamenti meramente impulsivi. Si ribadiva inoltre l'inadeguatezza all'espletamento del ruolo genitoriale anche della prozia paterna, , che aveva Persona_2 richiesto l'affidamento di
Per_1
In merito alle condizioni della minore l'attività istruttoria faceva emergere come Per_1 le modalità relazionali, lo sviluppo cognitivo, il linguaggio e le competenze motorie e prassiche fossero in linea con l'età. Dunque, il Collegio, sulla scorta delle evidenze probatorie raccolte, riteneva accertata l'inadeguatezza dei sig.ri e e della prozia paterna a prendersi cura Persona_1 Pt_1 della minore, nonché il ev di quest'ultima nell'essere accudita dai propri familiari, con conseguente dichiarazione dello stato di abbandono e dell'adottabilità di per tutelarne lo sviluppo psicofisico. Per_1
Il Collegio condivideva quindi le conclusioni della CTU e dei Servizi sociali in quanto si era rilevata l'impossibilità di una prognosi positiva per il recupero delle capacità genitoriali, atteso che entrambi i signori non erano cambiati né dal punto di vista individuale né dal punto di vista delle capacità accuditive, protettive, educative e affettive. Inoltre, il Collegio non condivideva la soluzione proposta sia dai genitori sia dalla prozia paterna di proseguire l'affidamento eterofamiliare della minore per il tempo necessario alla coppia per “superare le loro fragilità e rafforzare le loro capacità genitoriali”, data l'assenza di indici prognostici positivi sulla sua utilità/beneficio per la minore, in quanto le competenze genitoriali erano da considerare irrecuperabili, così come quelle della prozia paterna.
Il Tribunale, in particolare, rilevava che “il tempo trascorso, la stasi registratasi nonostante il costante affiancamento di figure professionali, nonché l'immaturità, la passività e le scarse dotazioni emotive e cognitive” sia dei genitori sia della prozia paterna istante affido, avrebbero comportato il mero perpetuarsi afinalistico degli interventi dei Servizi, risultando incompatibili con le esigenze evolutive ed emotive della minore. Le condizioni della stessa, invero, avrebbero potuto solo peggiorare, stando alla soluzione proposta dalle parti, mirata a procrastinare a tempo indeterminato la decisione sul futuro di senza realmente curarsi del suo superiore interesse. Pertanto, il Per_1 Collegio, concludendo, riteneva necessaria la declaratoria dello stato di adottabilità della minore, alla luce delle valutazioni della CTU e dei Servizi territoriali, nonché l'impercorribilità del mantenimento di rapporti con la famiglia d'origine (tenuti anche presenti sul punto gli insegnamenti della Corte Costituzionale, di cui alla nota pronuncia n. 183 del 28.9.2023), ciò per la assenza di un legame positivo e significativo tra la minore e i suoi familiari, per la gravità delle fragilità personali e personologiche dei genitori e della prozia paterna e per il grave rischio evolutivo per nel caso di Per_1 mantenimento della relazione con i familiari.
In conclusione, il Collegio riteneva necessario per la minore una famiglia che le potesse offrire un equilibrio emotivo e relazionale, un ambiente accudente e premuroso, ove poter costruire relazioni stabili e ottenere un'adeguata educazione e istruzione. Pertanto, per tali ragioni, veniva disposta l'interruzione della relazione della minore con tutti i parenti d'origine e il suo inserimento in idonea famiglia con i requisiti per la sua futura adozione.
L'appello Proponeva tempestivamente impugnazione la sig.ra lamentando, in Parte_1 primo luogo, il mancato rispetto da parte del Trib iglio di vivere e crescere nella famiglia di origine, in quanto non erano stati adeguatamente considerati una serie di elementi positivi emersi nel corso della procedura, che avrebbero consentito una trattabilità terapeutica delle funzioni genitoriali della sig.ra Pt_1
In particolare, si sottolineava che le problematiche dei genitori, se da un lato erano innegabili, dall'altro lato non erano sufficienti a giustificare l'inidoneità genitoriale della madre. Il Tribunale avrebbe dovuto tenere in considerazione gli indici positivi di recuperabilità della funzione genitoriale materna;
invero si evidenziava che l'atteggiamento collaborativo e di ascolto della madre era stato costante per tutta la durata della procedura. Inoltre, la relazione peritale, oltre ad evidenziare l'affetto e il coinvolgimento emotivo della madre rispetto alla minore, aveva dato conto della volontà della signora di costruire una progettualità futura. Si evidenziava come le criticità della madre derivassero non solo dai suoi limiti cognitivi, ma anche da un ambiente familiare e sociale mancanti di supporto e sostegno. Ancora, si evidenziava che nell'agosto 2024, successivamente alla sentenza di primo grado, la madre appellante era stata aggredita verbalmente e fisicamente dal padre della minore e pertanto si trovava adesso in comunità protetta (con procedimento penale pendente a carico del sig. per questo fatto) e che, quindi, ad oggi era venuta Persona_1 meno la relazione di coppia;
per tale ragione, si chiedeva una integrazione di CTU, data l'interruzione della relazione con il padre di Per_1
Contestualmente veniva formulata istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza appellata.
Si costituiva la Curatrice Speciale, chiedendo di respingere l'appello proposto dalla sig.ra e, per l'effetto, di confermare la sentenza del Tribunale n. 394/2024 Parte_1 del 20.06.2024.
La Curatrice speciale della minore osservava, in primo luogo, come la CTU Per_1 evidenziasse un deficit intellettivo e a ella madre che le impediva di comprendere situazioni complesse e di adottare processi decisionali legati all'accudimento della minore. Tale situazione poneva la madre in una situazione di vulnerabilità alla manipolazione e alle pressioni esterne di varia natura che potevano influenzare decisioni rilevanti per la crescita della minore. Prova ne era l'adesione acritica a quanto riferiva il marito, quasi in soggezione, dando l'impressione di non avere una propria opinione. Si sottolineava come le aspettative di lavoro della sig.ra e di crescere con la figlia Pt_1 fossero prive di pianificazione realistica e concreta, data la sua vulnerabilità. La Curatrice evidenziava come l'incapacità cronica di entrambi i genitori nella gestione del conflitto, delle relazioni interpersonali e del raggiungimento di un'autonomia lavorativa e abitativa configurassero un quadro di inadeguatezza genitoriale tale da precludere un ambiente sano e protettivo per la minore. La madre, nonostante il suo desiderio di crescere la figlia e i pregevoli tentativi di adeguarsi ai suggerimenti degli operatori, risultava irrisolta e disorganizzata e il suo recupero, oltre che escluso in sede di CTU, avrebbe richiesto tempi inconciliabili con la crescita della bambina.
Si rilevava che gli interventi dei Servizi incaricati di sostegno domiciliare non erano serviti a colmare le gravi carenze della signora nell'accudimento e comprensione dei bisogni della minore e questa incapacità di sintonizzazione con la bambina non permetteva di stabilire un “ambiente mediamente prevedibile e protettivo”.
Ancora, si evidenziava la mancanza di consapevolezza dei genitori in merito al loro ruolo e alle proprie responsabilità e la loro tendenza a non riconoscere i propri errori o l'impatto delle proprie azioni. Pertanto, si sottolineava il rischio per di non Per_1 crescere in un ambiente stabile, sano e protettivo con conseguente co one del suo sviluppo. Ancora, la Curatrice sottolineava la contraddittorietà della richiesta di prosecuzione dei rapporti con la madre rispetto all'obiettivo di proteggere la minore, dato che la signora non solo non era in grado di prendersi cura della bambina, ma era incapace di riflettere adeguatamente sulle proprie azioni e di assumersi responsabilità. Anche la prozia paterna, quale unica possibile figura alternativa, presentava gravi problematiche. Inoltre, si sottolineava che le problematiche della madre necessitavano di un'assistenza professionale intensiva, inconciliabile con il mantenimento del legame con la bambina, la quale, invece, doveva essere inserita in un ambiente stabile e sicuro.
Infine, in punto istanza di sospensiva, si rilevava che la collaborazione della madre con i Servizi non aveva prodotto progressi concreti e rilevanti per il recupero delle capacità genitoriali, con conseguente infondatezza del fumus boni iuris sostenuto dalla difesa della sig.ra Inoltre, non trovava fondamento il rischio di un danno grave e irreparabile Pt_1 alla ausato dall'interruzione dei rapporti in quanto, nonostante gli incontri, la situazione della minore non era mutata e persisteva una grave inadeguatezza delle figure genitoriali. Infine, sia la CTU sia le relazioni sociali avevano ribadito non solo la situazione di abbandono morale e materiale della minore, ma anche il rischio di quest'ultima di confusione emotiva, vulnerabilità e stress in caso di mantenimento del legame con la madre, con la conseguenza che l'interruzione del rapporto risultava necessario per tutelare il benessere della minore.
All'udienza del 18.2.2025, dato atto della regolarità delle notifiche, veniva dichiarata la contumacia del padre della minore, sig. e della prozia paterna, sig.ra Persona_3
. Persona_2
Veniva sentita la signora che dichiarava (si riporta di seguito Parte_1 trascrizione del verbale d'udienza):
"Sono nata il [...] a [...], ho fatto le scuole a Torino, solo la terza media a Gassino, in quanto ero in comunità con mia madre, ma dopo aver conseguito la licenza media, siamo tornate a Torino e ho frequentato un istituto professionale specializzato in Servizi Sociali."
Presidente: Ha conseguito la maturità?
A D.R.: "Si, ho conseguito la maturità, poi ho fatto alcuni stages con bambini delle elementari e anche delle medie."
Presidente: Quando ha conosciuto il sig. ? Persona_1
A D.R.: "Lo conoscevo dal 03.01.2019/2020; ricordo che mia madre è mancata al
01.04.20219 ed io e mia nonna siamo andate in Toscana.
Presidente: E suo padre?
A D.R.: "Mio padre aveva abbandonato la nostra famiglia già da tempo."
Presidente: E sua nonna abitava vicino a voi?
A D.R.." Mia nonna ha abitato a Torino, poi dopo la morte di mia madre siamo andati a Livorno in Toscana. Conoscevo già il , perché c'eravamo visti." Persona_1
Presidente: La gravidanza di sua figlia è stata desiderata?
A D.R.:" Si, da me tantissimo, ho sempre voluto essere la mamma di questa bambina;
invece, il mio compagno e i suoi familiari non hanno accettato questa gravidanza."
Presidente: Dalle relazioni però risulta che lei al momento della nascita non voleva riconoscere la bambina, come mai?
A D.R.:" Perché ero con lui e non potevo decidere autonomamente, ero succube di lui, di sua madre e della zia, loro non volevano che riconoscessi la bambina, addirittura la madre di lui voleva che abortissi."
Presidente: Successivamente all'episodio di violenza dell'agosto 2024 cosa ha fatto?
A D.R.: "Sono entrata in una struttura protetta, dove ho fatto un corso di assistenza familiare, ma non ho potuto continuarlo, perché ho difficoltà a portarlo a termine;
attualmente mi sto interessando ad un altro corso come addetta alle vendite, che inizierà a breve e ne ho fatto anche uno nel campo della ristorazione, andavo in una cascina dalle 5 del mattino, preparavamo panini, brioches pizze e poi andavamo a venderli nelle scuole."
Presidente: Poi ha proseguito?
A D.R.: "No, il tirocinio è finito, preciso che non c'era igiene, c'erano topi e sporcizia e non volevo prendere io malattie, né portarle a mia figlia." Presidente: Quali sono i suoi progetti per il futuro?
A D.R.: "Per il mio futuro prevedrei di fare la mamma a concretamente vorrei cercare un Per_1 lavoro, anzi lo sto già facendo, come addetta alle vendite, ma mi va bene qualsiasi altro lavoro."
Presidente: Come pensa di organizzarsi, ha dei parenti cui appoggiarsi?
A D.R.:" Non ho parenti a Torino cui potermi appoggiare, ho solo un'amica, che per me è come una sorella."
Presidente: E sua nonna?
A D.R.: " Mia nonna è in Toscana, non ho più rapporti con lei."
Presidente: Come mai ha chiesto l'invalidità civile?
A D.R.: " Perché da bambina avevo avuto una diagnosi di ritardo cognitivo di grado lieve."
Presidente: A scuola aveva l'insegnante di sostegno?
" Si." CP_3
Presidente: Percepisce un assegno di invalidità civile?
A D.R.: * Si, di circa 300,00 €."
Presidente: Lei conferma l'appello?
A D.R.: " Si, confermo l'appello e chiedo la ripresa degli incontri con altra bambina."
Consigliere Relatore: Lei attualmente ha una relazione con altro uomo?
A D.R.: "No."
Consigliere Relatore: Prima del padre di aveva avuto altre relazioni? C'erano stati altri Per_1 episodi di violenza?
A D.R.: " No, sono state tutte relazioni tranquille."
Consigliere Dott.ssa Margiaria: Da quanto tempo non vede Per_1
A D.R.: "Dal 15.08.2024."
Consigliere Dott.ssa Margiaria: Come andavano gli incontri con sua figlia? Cosa facevate insieme?
A D.R.: "Giochi adatti a lei;
con me si sentiva bene, la facevo giocare, ci terrei tantissimo a vederla”
Consigliere Dott.ssa Margiaria: Che tipo di giochi facevate?
A D.R.: "Educativi, come quelli di incastrare le formine nella tavola, comunque giochi adatti bimbi di due anni."
Consigliere Dott.ssa Margiaria: Aveva difficoltà a gestirla?
A D.R.: "Nessuna, cambiavo spesso il pannolino, rispettavo gli orari per la pappa e gliele facevo fare."
Presidente: In struttura è seguita anche da uno psicologo?
A D.R.: "Si."
Presidente: Assume anche farmaci?
A D.R.: "No." Consigliere Dott.ssa Margiaria: Il suo progetto è di rimanere con la bambina in struttura?
A D.R.: "Si, per un po' di tempo, per aiutarmi a mettermi a posto;
poi vorrei rendermi indipendente, per me e per mia figlia."
Presidente: A chi si appoggerebbe durante la giornata per gestire la bambina?
A D.R.: "A persone affidabili."
Presidente: Precisamente a chi?
A D.R.: "Ad una baby sitter."
Presidente: Quindi come riferimento avrebbe più l'amica, che i parenti?
A D.R.: "Esatto."
Presidente: Con il sig. vi siete ancora sentiti dopo l'episodio di violenza? Parte_2
A D.R.: "No, l'ho bloccato su tutti i social, sto bene così."
Sost. P.G.: Assumeva farmaci durante la gravidanza?
A D.R.: "Il sig. mi dava otto gocce di xanax, mi imponeva di prenderle e io le prendevo, Persona_1 altrimenti mi minacciava col coltello e di comprarsi delle pistole."
Sost. P.G.: Sapeva che potevano essere pericolose per la bambina?
A D.R.: "Si lo sapevo e lo avevo detto anche a lui, gli avevo ricordato che non è un medico e che in gravidanza era rischioso assumere farmaci, ma lui aveva risposto che sapeva regolarsi."
Sost. P.G.: Perché gliele faceva prendere?
A D.R.: "Diceva che non ero in grado di intendere e se mi fossi rifiutato, mi avrebbe minacciato."
Sost. P.G.: Lei non si è mai ribellata?
A D.R.: "No."
Sost. P.G.: È già stata sentita per il procedimento penale in corso a carico del suo compagno?
A D.R.: "Si, sono già stata sentita dalla Polizia."
Sost. P.G.: Lui l'ha più contattata?
A D.R.: "No, non sa dove vivo."
Sost. P.G.: Come mai da bambina era in comunità con sua madre?
A D.R.: "Perché mia nonna non ci ha voluto sostenere, mio padre è un ex alcolizzato, mi ha abbandonato da piccola, ma mia nonna neppure in quel frangente ci ha aiutato."
Sost. P.G.: Lei ha fratelli o sorelle?
A D.R.: "Una sorellastra da parte di mio padre, ma l'ho vista una sola volta."
Presidente: Con la nonna materna ha litigato?
A D.R.: "Si perché non ha voluto aiutarmi, non ha fatto nulla per me e non ci ha offerto Per_1 nessun aiuto."
Sost. P. G.: Ha mai ricevuto offerte di lavoro?
A D.R.: "No, non ho fatto colloqui di lavoro, neppure negli anni scorsi." Sost. P.G.: La sua invalidità impedisce che lei venga a assunta per lavorare a tempo pieno?
A D.R.: "Spero di no, perché un lavoro mi permetterebbe di mantenermi.
Sost. P.G.: Con una invalidità così alta, potrebbe essere adibita ad un lavoro?
A D.R.: "Mi sono informata all'ufficio di collocamento e mi han detto di si."
Il Presidente del collegio precisa che il grado di invalidità della sig.ra è stato accertato nella misura del 75%.”
A seguito dell'udienza di cui sopra la Corte si riservava la decisione sull'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza nonché su quella istruttoria di integrazione di CTU.
Con ordinanza in pari data, che di seguito si trascrive per la parte che qui interessa, la Corte così decideva:
“riservata la decisione all'esito dell'udienza del 18.2.2025 sulle conclusioni delle parti ivi verbalizzate, in merito all'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza appellata, in relazione alla ivi disposta immediata sospensione degli incontri della minore con la madre istante nonché sulla richiesta istruttoria di integrazione della CTU;
pronuncia la seguente ORDINANZA La Corte, lette le istanze contenute nell'atto di appello (così come circoscritte verbale di udienza 18.2.2025), volte ad ottenere la sospensione dell'esecutività della sentenza appellata, in relazione alla ivi disposta immediata sospensione degli incontri della minore, per quanto qui interessa, con la madre istante, con ripristino degli incontri in luogo neutro, e, in via istruttoria, a disporre una integrazione di CTU circa la recuperabilità delle competenze genitoriali della madre, in particolare alla luce del venir meno della relazione di coppia della stessa con il padre della minore, ciò a seguito dell'aggressione dalla donna subìta nell'agosto 2024 (con consequenziale interruzione di ogni rapporto con il padre della minore e attuale collocazione della signora presso una struttura Pt_1 protetta del Centro Antiviolenza); dato atto dell'opposizione sul punto sia del Tutore sia del Curatore Speciale della minore sia del Procuratore Generale, come da verbale di udienza citata;
*** premesso che con la sentenza appellata è stato dichiarato lo stato di adottabilità della minore in oggetto e che, come da relazione sociale di aggiornamento datata 14.1.2025, attualmente la minore si trova inserita in famiglia avente i requisiti per l'adozione, a far data dal 6.12.2024;
osserva
deve ritenersi che la richiesta di ripresa degli incontri della minore con la madre, peraltro solo genericamente motivata nell'atto di appello sulla circostanza della intervenuta cessazione della convivenza della coppia genitoriale (ut supra), non risulta attualmente accoglibile, non solo alla luce degli interventi già posti in essere a tutela della minore, già precedentemente alla sentenza appellata (collocazione della stessa presso affidatari temporanei sin dalla nascita), espletamento di CTU psicologica e psichiatrica - in esito alla quale si è addivenuti alla dichiarazione di adottabilità, avendo i periti riscontrato una radicale incapacità genitoriale non recuperabile in tempi compatibili con lo sviluppo della bambina nonché il rischio di compromissione del suo sviluppo psichico, ove continuassero gli incontri con i genitori biologici, per l'assenza di una relazione significativa con gli stessi e per le conseguenze psicofisiche che la bambina accusa dopo gli incontri (iperattività motoria, profuso sforzo emotivo e spossatezza psicofisica successiva;
cfr. pag. 96 CTU) – ma anche alla luce della circostanza inerente il suo recente inserimento in famiglia a rischio giuridico (dal dicembre 2024), che richiede, in tale delicata fase, l'assenza di ulteriori turbamenti emotivi, quali quelli che gli incontri in Luogo Neutro, ora interrotti dal settembre 2024, hanno già dimostrato di comportare per la stessa. Conclusivamente, non appare quindi sussistente il necessario fumus boni iuris e risulta anche difettare, per quanto sopra osservato, il periculum in mora. Alla luce di quanto osservato in punto infondatezza dell'istanza di sospensiva, neppure può accogliersi la richiesta istruttoria di integrazione di CTU, tenuto presente non solo il suo carattere recente, ma anche considerato che il rappresentato fatto sopravvenuto (ossia la, dichiarata, cessazione della relazione affettiva della madre di con il padre della minore) non risulta Per_1 dirimente, in ordine alle già rappresentate gravi carenze genitoriali della sig.ra che trovano Pt_1 fondamento nelle sue criticità psichiche e cognitive (si rinvia alla CTU e all'ampia esposizione della sentenza appellata) anziché nella mera dinamica relazionale della ex coppia genitoriale. Si dispone, altresì, la fissazione di nuova udienza per l'audizione degli affidatari a rischio giuridico della minore al prossimo 16 settembre 2025 (omissis…)”
Alla successiva udienza del 16.9.2025 venivano sentiti gli affidatari a rischio giuridico, i quali riferivano che la minore era arrivata presso di loro da quasi 10 mesi e inizialmente si era affezionata soprattutto alla signora, rimanendo attaccata alla figura maschile del precedente affidatario. Dopo circa un mese la bambina si era attaccata anche al padre adottivo ed al fratello, presente nella famiglia (un bambino adottato di 8 anni). Riferivano che la minore ha ben in mente la precedente famiglia affidataria e ricorda anche gli animali ivi presenti mentre la stessa non ha mai verbalizzato nulla spontaneamente circa i suoi genitori biologici. Sul punto aggiungevano che, anzi, quando gli stessi le avevano raccontato che aveva una mamma e un papà che l'avevano fatta nascere, ma che poi non avevano potuto occuparsi di lei, la bambina era sembrata sorpresa, come fosse una novità. Riferivano ancora che la minore richiedeva loro di “fare la bimba piccola” come se, a loro avviso, le fosse mancato l'accudimento delle prime fasi di vita e dunque “lo chieda ora a noi”. Riferivano infine gli affidatari di alcuni momenti di gelosia con il fratellino e di momenti in cui la stessa non sembra ancora sentirsi pienamente integrata nella famiglia adottiva (alternati ad altri, nei quali invece la stessa chiede un “abbraccio di famiglia, mamma, papà e fratello”).
Alla medesima udienza le parti rassegnavano poi le proprie conclusioni, come in epigrafe;
la Corte ha trattenuto la causa a decisione in camera di consiglio.
***
Dato preliminarmente atto della dichiarata contumacia, nel presente grado di giudizio, sia del padre della minore sia della prozia paterna, osserva la Corte che, in primo luogo, deve confermarsi la valutazione di sussistenza di uno stato di abbandono della minore, tale da comportare una dichiarazione di adottabilità, in funzione di una futura adozione legittimante della stessa, ai sensi degli artt. 8 e ss. della L. 184/1983. Sotto tale profilo, invero, univoche sono le osservazioni e conclusioni dell'indagine peritale (psicologica e psichiatrica), svoltasi nel giudizio di primo grado (depositata in data 15.2.2024), non contraddette, ma anzi corroborate dagli sviluppi successivi della vicenda e dalle successive relazioni sociali in atti. La incapacità genitoriale materna, ed anche paterna (a prescindere dalla contumacia del sig. nel grado d'appello) sono state Persona_1 efficacemente messe in luce nella predetta relazione peritale (alla quale analiticamente si rinvia per la sua esaustività e precisione metodologica), ivi evidenziandosi la disfunzionalità della condotta di entrambi i genitori, in particolare la disabilità intellettiva materna, con chiari limiti cognitivi e relazionali, immaturità, dipendenza affettiva, elementi tutti che l'hanno resa sin da subito incapace di instaurare una relazione significativa con la figlia, ciò anche negli incontri protetti a ciò dedicati e che sono stati posti all'osservazione dei consulenti. Si dà anche atto che tale funzione genitoriale risulta gravemente danneggiata e non recuperabile. Conclusivamente, la CTU ha rilevato con chiarezza che entrambi i genitori non erano in grado di percepire lo stadio evolutivo della figlia né intuire quei comportamenti che promuovono e sviluppano un nuovo comportamento e tale limitatezza si evidenziava nell'incapacità di modulare le loro modalità relazionali secondo lo stadio evolutivo di Si aggiunge nella relazione di Per_1 CTU che questa difficoltà nel riconoscimento/risposta avrebbe potuto comportare una serie di disturbi evolutivi sul piano somatico, cognitivo e motivazionale. In definitiva viene altresì rilevato che i tempi della rielaborazione-recupero-cambiamento, in particolare, della madre non consentirebbero modificazioni di rilievo in tempi utili per l'evoluzione della bambina, divenendo, quindi, incompatibili con il tempo della sua crescita. Si è evidenziata altresì la rescindibilità del rapporto tra la minore e la madre.
Tali elementi sono confermati anche dalle relazioni sociali successive al deposito della relazione peritale;
da ultimo, in particolare, la Comunità protetta, ove adesso si trova la sig.ra evidenzia nella propria relazione di aggiornamento che la stessa non ha Pt_1 suffici umenti cognitivi per comprendere ed accettare i dati di realtà e, pur esprimendo un sentimento di “mancanza” nei confronti di manifesta una Per_1 progettualità del tutto superficiale (vari progetti formativi/lavorativi proposti non sono andati a buon fine) e la stessa necessita ancora di supervisione nelle aree della gestione della propria autonomia (esemplificamente, ha bisogno che le venga fornita una organizzazione strutturata delle proprie giornate, altrimenti rischia di “perdersi” trascorrendo molto tempo sui social e nelle chat).
Appare evidente quindi che la sig.ra ha e manifesta a tutt'oggi difficoltà a gestire Pt_1 sé stessa, tale condizione risultando incompatibile con una positiva prognosi di capacità di efficace gestione della vita della minore, ove si tenga doverosamente conto del preponderante interesse di quest'ultima.
Deve anche rilevarsi l'inconferenza e superfluità, alla luce di tutto quanto sino ad ora osservato, della richiesta istruttoria di una integrazione della CTU, in ragione della sopravvenuta circostanza della cessazione della relazione della sig.ra con il sig. Pt_3
(a seguito del suo comportamento aggressivo dell'agosto 2024), dovendosi Persona_1 e le gravi carenze psichiche e cognitive dell'appellante sono dirimenti (per come osservato in CTU circa la loro influenza sulla esclusione di una sua sufficiente capacità genitoriale) e tali elementi sono indipendenti dalla sussistenza o meno della relazione affettiva con il sig. (sul punto non può che rinviarsi all'ordinanza Persona_1 emessa da questa Corte in data 18.2.2025 e già integralmente trascritta in parte motiva).
Tali elementi in fatto, inducono, conclusivamente, a ritenere e confermare pienamente la sussistenza, nel presente caso concreto, di uno stato di abbandono della minore (in ragione dell'accertata inadeguatezza genitoriale di madre e padre ed in assenza di altri parenti dotati di idonee e concrete funzioni vicarianti, attesa la negativa valutazione peritale anche della prozia paterna, peraltro rimasta contumace nel presente grado), tale da condurre alla dichiarazione di adottabilità della stessa, propedeutica ad una adozione legittimante.
Sotto, infine, il diverso profilo della domanda di mantenimento di un legame di fatto tra la minore e, in particolare, la madre, la Corte non ignora la sentenza interpretativa di rigetto (in relazione all' art. 27, terzo comma, della legge 4 maggio 1983 n. 184) della Corte Costituzionale (n. 0183 del 5.7.2023, mass. 45798), in merito alla configurabilità della c.d. adozione “aperta”; osserva la Corte “tale espressione compendia l'esigenza di coniugare l'istituto dell'adozione piena, in presenza di un effettivo stato di abbandono del minore, con la necessità di preservare (e mantenere dunque aperte) alcune relazioni di tipo socio-affettivo con componenti della famiglia biologica con i quali il minore abbia avuto positive relazioni personali” altresì ritenendo che “la possibilità di conservare taluni rapporti di fatto, nei termini indicati dal provvedimento di adozione, si radica in una interpretazione dell'art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983, che limita il riferimento alla cessazione dei rapporti con la famiglia d'origine, conseguente alla pronuncia di adozione, alla sola recisione dei legami giuridici”. Il miglior interesse del minore comporta una presunzione solo relativa di coincidenza tra stato di abbandono (e successiva adozione legittimante) e recisione anche dei rapporti di fatto con i familiari biologici, presunzione dunque non assoluta, ma superabile nel caso concreto, cosicché indici ermeneutici orientati ai principi costituzionali “consentono di individuare situazioni nelle quali emerge un preminente interesse del minore a veder preservate relazioni socio-affettive con componenti della famiglia d'origine. Quegli stessi indici depongono nel senso che sia una presunzione solamente relativa quella secondo cui la rottura anche dei rapporti di fatto con i familiari biologici sia nell'interesse del minore stesso”.
Orbene, ritiene questa Corte che i principi sopra esposti, nell'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa in esame, resa dalla Corte Costituzionale, depongano, tuttavia, nel presente caso in oggetto, per una coincidenza tra stato di abbandono ed interesse della minore anche alla recisione dei legami di fatto con la famiglia biologica d'origine, ed in particolare con la madre appellante. Invero, sia la consulenza psicologica/psichiatrica svolta nel precedente grado sia gli aggiornamenti sociali e psicologici successivi e recenti (riportati in narrativa) offrono un quadro esaustivo circa la coincidenza, nel caso concreto, tra stato di abbandono (e successiva adozione legittimante) e recisione anche dei rapporti di fatto con la madre;
invero, in primo luogo, la madre si trova ancora in precarie condizioni non solo di carattere personale (sociale, abitativo, lavorativo), ma anche quanto alla concreta non comprensione e mancata elaborazione delle proprie criticità nei confronti della minore. Infatti, è stato già rilevato che, a prescindere dall'affetto, non si è mai instaurata alcuna relazione significativa madre/minore, neppure nei luoghi neutri, osservati anche dai consulenti (i quali, anzi, hanno evidenziato un rischio di compromissione dello sviluppo psichico della bambina, ove fossero continuati tali incontri) e la stessa si è mostrata “sorpresa” dalla Per_1 narrazione fattale dagli affidatari a rischio circa l'esistenza di una mamma e un papà che l'hanno messa al mondo, ma che poi non si sono potuti occupare di lei (si veda quanto sopra riportato circa le dichiarazioni degli affidatari a rischio giuridico all'udienza del 16.9.2025). Per contro, l'audizione della attuale famiglia affidataria ha evidenziato la buona integrazione della minore del nuovo nucleo (a prescindere da una verosimilmente fisiologica gelosia con il fratello ossia con il bambino di otto anni già adottato dagli affidatari) e semmai un attaccamento alla precedente famiglia affidataria non a rischio giuridico, nella quale era stata accolta per lungo tempo (dal momento della nascita). E'evidente, quindi, che non corrisponda all'interesse effettivo della minore il mantenimento di un contatto con alcuno dei componenti del nucleo familiare biologico, per quanto qui interessa, della madre appellante.
Risulta quindi da confermarsi sia la sussistenza dello stato di abbandono della minore sia l'assenza di alcuna effettiva, positiva ed attuale significativa relazione della stessa con i componenti della famiglia d'origine e segnatamente con la madre appellante.
Tutto ciò evidenziato, ritiene la Corte doversi concludere per la conferma integrale della sentenza appellata.
L'appello proposto deve essere pertanto integralmente respinto.
Le spese devono essere integralmente compensate in ragione dell'interesse pubblico sotteso al procedimento e dell'inapplicabilità del concetto tecnico di soccombenza.
P.Q.M.
Visto l'art. 17 legge n. 184/83, modif. legge n. 149/01,
Respinge l'appello proposto e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 394/2024 emessa in data 20.06.2024, depositata in data 29.08.2024, dal Tribunale per i Minorenni di Torino con riferimento alla minore:
nata a [...] il [...]. Persona_1
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali del grado.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del 16.09.2025.
Il Cons. est.
Dott.ssa Anna Giulia MELILLI
Il Presidente
Dott.ssa Roberta COLLIDA'